L’affidamento dei figli minori in Europa: cenni relativi ad alcuni Paesi europei che, prima di noi, avevano scelto l’affidamento congiunto

Nel corso degli ultimi anni molti Paesi europei avevano modificato il loro diritto di famiglia riconoscendo la condivisione della potestà genitoriale come la soluzione più idonea a tutelare gli interessi dei figli minori coinvolti nella crisi del legame coniugale dei propri genitori. Nella maggior parte di questi Stati l’affidamento esclusivo ad un solo coniuge rappresenta l’eccezione, mentre il ricorso all’affidamento congiunto era divenuto la regola.

In Francia (1) ad esempio, la separazione dei genitori non ha conseguenze sulle norme di delega della potestà genitoriale che resta affidata ad entrambi i genitori, tranne nel caso in cui l’interesse del minore imponga di affidare l’esercizio di tale autorità ad uno solo dei genitori.

Quanto alle modalità di esercizio della potestà dei genitori, alla scelta della residenza del figlio (presso il domicilio di ciascun genitore in alternanza, o presso il domicilio di un solo genitore), all’importo e alla forma del contributo di mantenimento ed all’educazione del figlio, si tratta di accordi che possono essere oggetto di una convenzione tra i genitori ed in mancanza di questa, di una decisione del giudice.

Qualora i genitori non riescano a raggiungere un accordo sulle questioni attinenti alla potestà genitoriale, il giudice esperisce un tentativo di conciliazione e al fine di favorire l’esercizio congiunto della potestà genitoriale, può prevedere una mediazione, con o senza il loro consenso.

Nei casi residuali in cui il giudice affidi l’esercizio della potestà genitoriale ad uno solo dei genitori, l’altro gode di un diritto di visita e di alloggio tranne in casi molto gravi: conserva il diritto ed il dovere di sorvegliare il mantenimento e l’educazione del figlio e deve essere informato delle scelte importanti della vita di quest’ultimo.

In Germania (2) il mantenimento della potestà congiunta in caso di venir meno dell’unione coniugale o di fatto, è stabilita da una recente legge approvata il 16/12/1997 ed entrata in vigore nel 1998. E’ comunque prevista la possibilità che uno dei genitori chieda l’esercizio esclusivo della potestà ed in tal caso è il giudice a decidere. Nel 2003, il giudice tedesco è stato chiamato a decidere in merito all’affidamento in circa il 16% dei casi di divorzio con figli minori, rispetto ai quali ha disposto l’affidamento congiunto nel 15%, quello esclusivo alla madre nel 74%, quello al padre nel 6% e a terzi nel restante 5%. La legge tedesca prevede che i figli minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età possano opporsi alla domanda di affidamento esclusivo.

In Inghilterra e Galles (3), con l’entrata in vigore nel 1991 del Children Act del 1989, i coniugi dopo il divorzio continuano ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale, a meno che questa non venga specificamente revocata dal giudice. Il Children Act sostituisce ai concetti di affidamento (custody) e visita (access) quelli di domiciliazione (residence ) e relazione (contact ). L’intento è quello del minor intervento possibile da parte del giudice, previsto solo nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesto un provvedimento relativo alla custodia del minore. I genitori possono concludere un accordo sulla potestà genitoriale seguendo un modulo previsto dalla legge; possono anche ottenere un modulo di accordo sulla potestà presso i tribunali locali competenti in materia di diritto di famiglia, presso i tribunali di contea o presso il registro principale della Family Division (28). Solo dopo la registrazione dell’accordo nel registro principale della Family Division, l’accordo entrerà in vigore e sarà vincolante per i genitori.

Esistono dei servizi di mediazione per aiutare i genitori a raggiungere un accordo soddisfacente sulla potestà genitoriale nei confronti di un minore. In tal caso l’accordo concluso per avere valore deve essere registrato in tribunale.

Il giudice auspica che i genitori prendano congiuntamente le decisioni che riguardano i figli. Se entrambi i genitori esercitano la potestà, per trasferire un figlio permanentemente fuori dal Regno Unito il genitore che abita con lui deve avere il consenso dell’altro genitore o ottenere l’autorizzazione del tribunale Il genitore che risiede con il figlio può spostarsi all’interno della giurisdizione (Inghilterra e Galles).

In Olanda (4) dal 1998 l’affidamento congiunto costituisce la regola generale e si ricorre a quello esclusivo in via eccezionale, a seguito di una specifica richiesta del coniuge che deve essere particolarmente motivata. In precedenza l’affidamento congiunto rappresentava l’eccezione e doveva essere richiesto espressamente dai coniugi all’atto del divorzio.

In Svezia (5) la regola è quella dell’affido congiunto e del minor intervento possibile del giudice nelle problematiche relative alla potestà genitoriale. Se uno dei genitori vuole una modifica dell’affidamento, la decisione spetta al giudice. Se però i genitori sono d’accordo sul cambiamento, possono risolvere il problema con un accordo fra loro senza adire il giudice: per essere valido tale accordo deve essere approvato dal comitato sociale del comune in cui è registrato il bambino.

Allo stesso modo vengono risolti i problemi relativi alla residenza dei figli e alle visite. Inoltre nelle cause di divorzio, se non vi sono controversie, il giudice deve concedere l’affidamento del bambino ad uno dei genitori soltanto se l’affidamento congiunto è manifestamente incompatibile con il benessere del bambino.

I Comuni hanno la responsabilità di garantire che i genitori che cercano di giungere ad un accordo sulla potestà genitoriale, ricevano aiuto in “incontri di conciliazione”.

Se un solo genitore ha l’affidamento, sarà questi a prendere le decisioni su tutto quanto concerne la persona del bambino, tenuto però conto del parere dell’altro genitore non affidatario.

(1) Fonte: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, R2.2, 2003.

(2) Fonte: Office for National Statistics, “Marriage, Buy Generic Levitra divorce and adoption statistics”, Review of the Registrar General on marriage, divorces and adoptions in England and Wales, 2001.

(3) I dettagli dell’intera procedura sono reperibili al sito: www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddress.htm.

(4) Fonte: Statistics Netherlands, Statistical Yearbook of the Netherlands, 2004.

(5) CANNONE A., op. ult. cit.; AA.VV., Separazione, divorzio, affidamento dei minori. Quale diritto per l’Europa?, cit.; AA.VV., Il diritto di famiglia nell’Unione europea…, cit.

[Fonte altalex.com ]

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Una risposta a L’affidamento dei figli minori in Europa: cenni relativi ad alcuni Paesi europei che, prima di noi, avevano scelto l’affidamento congiunto

  1. Leo Giannotti scrive:

    In Europa, la situazione sulla carta è – sfortunatamente – diversa da quella nei fatti, e c’è ancora molto da fare per tutelare insieme i diritti dei minori e l’uguaglianza di genere.

    Di fatto, cio’ che viene spesso limitata nei diversi paesi europei non è l’autorità/responsabilità genitoriale di uno dei genitori, ma l’esercizio della stessa. La differenza è sottile, ma fondamentale.

    Inoltre le parole per indicare, affidamento, autorità genitoriale, e responsabilità genitoriale, quando sono tradotte nelle altre lingue europee, non hanno significato legale univoco. Cio’ crea molta confusione.

    Una armonizzazione a livello europeo è urgente, poiché oggi 8 milioni di cittadini europei risiedono in uno Stato membro che non è il loro, e i minori con due, tre o piu’ lingue e nazionailità sono sempre di piu’.

    Circa la situazione nei Paesi Bassi, che conosco bene, posso scrivere quanto segue. Lo scrivo in inglese, affinchè anche chi giunga a questa pagina e non conosca l’italiano, possa leggere e capire.

    An estimated total number of 60.000 children – due to breaking relationships – are experiencing the separation of their parents in the Netherlands every year. Among these, 10.000 are placed every year in ‘ondertoezichtstelling’ by Jeugdzorg, and basically the decision making powers of their biological families is limited. You read well: ten thousands per year.

    In the Netherlands, from a total of 3.2 million children between the ages of 0 and 18 years old, an estimated 1 million children have already experienced the separation of their parents. It is now estimated that 1/3 of all Dutch children are from broken families.

    Most of these Dutch children (an estimated 85% to 90%, i.e. 850.000 to 900.000 children) grow up in mother-only custody, in single-parent mother-headed families, with their fathers living elsewhere.

    Measured one year from the time of separation, an estimated 45% of these Dutch children of have lost all contacts with their fathers and are growing up completely fatherless in mother-headed single-parent-families or patchwork stepfamilies.

    Another 45% of these Dutch children are estimated to grow up with their mother while their fathers are being marginalised and the children have only minimal and restricted contact with their fathers, one weekend every two weeks and some extra time during school holidays.

    This results in a situation in the Netherlands where an estimated 500.000 Dutch children grow up completely fatherless (15% of all Dutch children), while another 500.000 Dutch children grow up with marginalised fathers (another 15% of all Dutch children).

    So, 30% of children are left fatherless or with marginalized fathers after parental
    separation: one million minors, today.

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