Politici IDV cercano di affossare la riforma dell’affido condiviso e la protezione dei bambini dalla alienazione genitoriale

[Aggiornamento 16/7/2012: Luigi Li Gotti scrive su twitter di non aver mai firmato il contestato emendamento.  Speriamo allora che verrà fatta chiarezza su chi ha messo il suo nome sul testo circolato da ambienti IDV].  

BUGNANO Patrizia, avvocata e LI GOTTI Luigi, avvocato.
Sono i due politici IDV contro la riforma che garantirebbe un vero affido condiviso
bugnano_p@posta.senato.it    ligotti_l@posta.senato.it

 

Due politici IDV hanno proposto una bozza di emendamento che, se venisse approvata, affosserebbe la riforma dell’affido condiviso.  Questa, infatti, è la valutazione di ADIANTUM (Associazione di Associazioni a Tutela dei Minori):

«Per capire quanto oscurantiste siano le proposte di modifica dell’IDV basta paragonarle a quelle proposte da Donatella Poretti dei radicali, e sarà impossibile non definire gli emendamenti di Bugnano e Li Gotti come una dichiarazione di guerra – nell’interesse di chi? – alla nuova cultura della genitorialità.

Infatti, le modifiche proposte sembrano dettate dalli aree più estremiste della sinistra preistorica a protezione degli interessi di parte (avvocati, magistrati, altri), tanto sembrano negare l’evoluzione e le istanze della Società Civile degli utlimi 20 anni.»

Questa la valutazione del prof. Marino Maglietta:

 

«Italia dei Valori tentata dal nuovo, ma condizionata dal vecchio

Stanno circolando gli emendamenti al ddl 957 preparati dall’IdV, accolti, comprensibilmente, da una lunga e intensa salve di fischi dalle associazioni dei destinatari della riforma, che vorrebbero solo vedere il rispetto di una legge già in vigore. I giudizi negativi che si leggono sono certamente meritati sotto il profilo tecnico, come vedremo, ma forse troppo severi dal punto di vista politico, perché non si è tenuto conto delle difficoltà del partito, costretto a non scontentare troppo alcune componenti del proprio elettorato. Si colgono, infatti, nello scorrere le proposte di modifica e le loro motivazioni numerose contraddizioni e ambiguità. Ma soprattutto si coglie un vivo imbarazzo. Come conciliare le posizioni di chi vuole difendere i diritti indisponibili dei figli, da loro reiteratamente affermati anche nelle audizioni, con quelle di chi vuole poterli scavalcare in forza di una unilaterale e soggettiva valutazione del loro interesse da parte di terzi?  Problema difficilissimo, che l’IdV vorrebbe velleitariamente risolvere, fallendo. Tra il modello autenticamente bigenitoriale voluto dal legislatore del 2006 e quello sostanzialmente monogenitoriale realizzato e oggi difeso dal sistema legale (collocatario più assegno) non si può stare nel mezzo, pena la ripetizione di quel brutto pasticciaccio che ha reso necessario tornare sulla materia.

Si può apprezzare, ma solo moralmente, il tentativo di mediazione politica messo in atto dalla sen. Bugnano, perché i risultati – ovvero gli emendamenti proposti – sono preoccupanti, andando a ledere esattamente i cardini, i punti qualificanti dell’affidamento condiviso. E ciò che più crea rammarico è che la senatrice ha perfettamente capito cosa si dovrebbe fare; e lo dice, o lo lascia trasparire. Ma non va fino in fondo. Anzi, attenua e annacqua a tal punto i principi introdotti che a volte finisce per proporre un testo addirittura più arretrato della legge in vigore.

Inaccettabile.

La senatrice, ad esempio, si rende conto che non si può andare avanti dando al diritto del minore a un “rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori” il contenuto pratico dei fine-settimana alternati più uno o due pomeriggi: e accetta di scrivere “pariteticamente” . Poi però arretra e si autosconfessa del tutto, aggiungendo un “ove possibile”, che rimette valutazione e decisione a quegli stessi soggetti che rifiutano la bi genitorialità vera e piena e hanno creato il problema. Insomma, come domandare all’oste se il vino e buono. E coerentemente sopprime il doppio domicilio, garanzia di un duplice riferimento ideale per il bambino, di un doppio nido, di una doppia protezione predisposta per lui in entrambi gli alloggi dei suoi genitori, entrambi affidatari (o no?).

Stessa cosa per il mantenimento diretto. Lo difende e lo sostiene, avendone sicuramente compreso la positiva valenza sotto il profilo relazionale e la indispensabilità se davvero si vuole un affidamento condiviso. Arriva perfino a includere le violazioni di esso tra i comportamenti di cui è esplicitamente prevista la sanzione. Tuttavia rovina tutto affermando di nuovo che è da disporsi  “ove possibile”, affermazione oltre tutto scarsamente logica. In sostanza ancora una volta vuole lasciare il giudice libero di fare come vuole, togliendo al cittadino la certezza dei diritti. E per giunta, a quale classe di giudici e in quale materia? Proprio sulla forma del mantenimento abbiamo dimenticato quale pessima prova di logica giuridica (ma dovrei scrivere “di elementare buonsenso”) abbia dato la Suprema Corte, affermando ora che il genitore collocatario, in quanto prevalentemente convivente dovrà sostenere maggiori oneri anche per le spese  esterne, come “gli indumenti e i libri”; e più tardi che se i tempi trascorsi presso i due genitori non sono uguali è indispensabile che il genitore non collocatario dia del denaro (il famoso assegno) al collocatario; cioè a dire anche se questo è 10 volte più ricco!  Come si fa, in queste condizioni, a scegliere sistematicamente di allargare il potere discrezionale della magistratura?

Ma, a mio giudizio, la responsabilità più grande è stata presa, in negativo, cancellando il passaggio preliminare informativo presso un centro di mediazione familiare accreditato. Anche se la formulazione proposta dal ddl 957 Le è sembrata troppo avanzata, poteva – e doveva – comunque proporre qualcosa di meno esangue rispetto al 155 sexies comma 2 che ci ritroviamo adesso. E’ un grosso regalo fatto agli operatori del conflitto.

Va dunque preso atto che, aldilà delle buone intenzioni, con questi emendamenti verrebbero meno tutti e tre i cardini dell’affidamento condiviso – frequentazione equilibrata, mantenimento diretto e mediazione familiare. Peccato, perché l’intelligenza giuridica della Sen. Bugnano traspare da altre valutazioni, meno direttamente legate all’istituto dell’affidamento. Come nell’accogliere l’idea di sanzionare le manipolazioni dei figli; o nell’attribuire le competenze a sezioni specializzate del tribunale ordinario, o nella tutela del rapporto nonni/nipoti.

Cara senatrice Bugnano, come Lei ci insegna, gli emendamenti si possono sempre riformulare o ritirare. L’aspettiamo»

Non bastava andare contro il vero affido condiviso (e cioè privare i bambini di un genitore), non bastava cercare di emendare la norma che prescrive che i bambini vanno protetti dall’abuso dell’alienazione genitoriale: altri politici IDV hanno presentato la proposta di legge n. 5338 che darebbe i bambini agli omosessuali.

Per fortuna il partito IDV è assoluta minoranza — nel paese e nel Parlamento — e probabilmente tante persone che ingenuamente hanno votato IDV così come la maggioranza degli eletti sono assolutamente contro questo emendamento ed a favore del vero affido condiviso.

Invitiamo a LEVARE IL VOTO AL PARTITO IDV ed a tutti i politici che sostengono questo emendamento di cui riportiamo il testo completo (fonte), avvertendo della presenza di incomprensibili frasi in politichese quali

Si intende sopprimere l’istituto della mediazione familiare in un ambito materiale tanto delicato quanto particolarmente conflittuale”.

La mediazione familiare servirebbe a stemperare la conflittualità fra i genitori in quanto fa male ai figli.

Purtroppo la conflittualità fa invece bene alle tasche degli avvocati.

 

Senato della Repubblica

Gruppo Italia dei Valori

Ufficio Legislativo

 

A.S. 957 – Affido Condiviso

Bozza Emendamenti IdV

(ILLUSTRAZIONE GENERALE)

                Con gli emendamenti predisposti, si intende modificare il testo di riferimento (A.S. 957, Sen. Valentino) nel senso contenutistico del disegno di legge della Sen. Bugnano (A.S. 2800).

 

In sintesi, si riafferma il principio per il quale l’affidamento condiviso, ove deciso, comporta l’esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, tenuti per legge a provvedere in misura paritetica alla cura, educazione ed istruzione dei figli, senza alcuna irragionevole divisione del tempo dei figli in misura quantitativamente paritetica presso ciascun genitore, cosa che non terrebbe in considerazione le specificità di ciascun figlio e nuocerebbe allo sviluppo psicofisico dei minori.

Viene sempre consentita al giudice la facoltà di valutare quale sia la migliore soluzione per il minore : non si preclude, in altre parole, l’affidamento esclusivo. Il riconoscimento agli ascendenti della facoltà di chiedere al giudice che sia valutata e, solo se riconosciuta dal giudice, disciplinata una propria possibilità di contatto con i minori, viene reso possibile nei limiti del preminente interesse del minore e non tale da costituire una legittimazione attiva che possa accrescere la conflittualità: esso viene infatti rimesso alla valutazione del giudice e declinato in termini di modalità di esercizio di un diritto che è, e resta, proprio del solo minore.

Il riferimento  al principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento dei figli viene integrato con la valutazione anche del tenore di vita goduto precedentemente alla separazione, oltre che delle esigenze attuali, in modo tale da coprire eventuali rischi connessi al regime patrimoniale di separazione dei beni, poiché viene anche mantenuta la possibilità per il giudice di esperire accertamenti su redditi o beni oggetto di eventuale contestazione. Viene conseguentemente mantenuto l’impianto dell’attuale articolo 155-bis del codice civile;

Il riferimento al caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, con conseguente emissione di provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione da parte del giudice, copre anche i casi di mancato rispetto del mantenimento in forma diretta (qualora tale modalità di contribuzione si sia rilevata possibile e non pregiudizievole per l’interesse dei figli). Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto; resta peraltro ferma la giurisprudenza della Corte di cassazione.

           

Sulla questione del «comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell’altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale» (c.d. PAS) non sono stati proposti emendamenti. La formulazione de testo in esame prevede infatti che debba esservi un “comprovato” condizionamento, rimettendo quindi ogni valutazione al giudice il quale “può” ( e non “deve”) escludere l’affidamento in atto. E’ in ogni caso da intendersi rimessa al previo accertamento tecnico la questione dell’effettivo insorgere della patologia, lasciando quindi al dibattito scientifico ogni decisione in merito ( sarebbe d’altra parte incongruo sancire in modo eccessivamente rigido le conseguenze giuridiche della predetta sindrome o, per converso, arrivare ad escluderla ope legis ) sulla evoluzione del quale si innesta poi il libero convincimento del giudice. Sostanzialmente si sancisce il mantenimento della situazione attuale sulla PAS.

 

A.S. 957 – Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «salvi i casi di impossibilità materiale» con le seguenti: «ove possibile».

Bugnano, Li Gotti

            In luogo della mera impossibilità materiale, il presente emendamento conferisce maggiore discrezionalità al giudice nell’ambito delle opportunità non solo di tipo materiale.

A.S. 957 – Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole «Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell’altro».

Bugnano, Li Gotti

            Viene espunto tale periodo, in forza della eccessiva forza prescrittiva, in capo al giudice, con particolare riferimento alla possibilità di domicilio presso entrambi i genitori.

A.S. 957 – Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a)    dopo le parole «Agli ascendenti», inserire le seguenti: «di cui sia provato un rapporto affettivo con i minori, tenuto conto del preminente interesse morale di questi ultimi,»;

b)    sostituire la parola «riconosciuta», con la seguente: «valutata».

Bugnano, Li Gotti

            Si intende connotare maggiormente l’aspetto soggettivo degli ascendenti affidatari, connesso al rapporto affettivo con i minori ed in considerazione del loro interesse morale.

 

 

A.S. 957 – Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni :

a)    nel quarto comma ivi richiamato, al primo periodo sostituire le parole «provvede in forma diretta e per capitoli di spesa», con le seguenti: «provvede, ove possibile in forma diretta e per capitoli di spesa,»

b)    nel quarto comma ivi richiamato, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenendo conto delle esigenze dei figli e del tenore di vita precedente alla separazione».

Conseguentemente, sopprimere le parole da “Il costo dei figli” fino a “assunti da ciascun genitore“.

Bugnano, Li Gotti

 

            Pur essendo dichiaratamente preferibile il risarcimento in forma diretta e per capitoli di spesa, è disposta una clausola che consente la valutazione del giudice in capo al giudice. In luogo delle «attuali esigenze del figlio e delle risorse economiche complessive dei genitori», si introducono parametri più efficaci di riferimento per il mantenimento economico: esigenze dei figli e tenore di vita precedente alla separazione.

A.S. 957 – Emendamento

Art. 2

Sopprimerlo.

 

Bugnano, Li Gotti

 

A.S. 957 – Emendamento

Art. 3

Sopprimerlo.

 

Bugnano, Li Gotti

A.S. 957 – Emendamento

Art. 4

Sopprimerlo.

 

Bugnano. Li Gotti

 

 

                Con I 3 emendamenti in questione vengono lasciati immutati gli articoli del codice civile non modificati dal ddl 2800 Bugnano ed altri, sopprimendo le relative parti del ddl 957, peraltro oggetto di osservazionI critiche da parte della magistratura e dall’avvocatura minorile

 

 

A.S. 957 – Emendamento

Art. 6

Sostituirlo con il seguente:

 

«Art. 6

 

«L’articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. – (Esercizio della potestà). – Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta  congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo».

Bugnano, Li Gotti

            Le modifiche sono finalizzate a realizzare una totale parità di trattamento tra figli nati da persone unite o meno in matrimonio anche con riferimento all’esercizio della potestà.

 

Tuttavia appare opportuno valutare se non sia il caso di sopprimere direttamente l’articolo 6, in quanto la medesima materia è già stata oggetto di votazione del Senato (in Commissione ed in Aula) in sede di esame dei ddl 1211 e 2905 già approvati dal Senato e trasmessi alla Camera

 

                A.S. 957 – Emendamento

Art. 8

Sopprimerlo.

 

Bugnano, Li Gotti

 

                Si intende sopprimere l’istituto della mediazione familiare in un ambito materiale tanto delicato quanto particolarmente conflittuale.

 

A.S. 957 – Emendamento

Art. 9

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

 

  1. All’articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente:

 

«A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, comprese quelle relative al mantenimento in forma diretta, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell’altro genitore in luogo tale da interferire con le regole dell’affidamento, il giudice, valutato il preminente interesse del minore, dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell’affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:».

 

            Il riferimento al caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, con conseguente emissione di provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione da parte del giudice, dovrebbe coprire anche i casi di mancato rispetto del mantenimento in forma diretta (qualora tale modalità di contribuzione si sia rilevata possibile e non pregiudizievole per l’interesse dei figli). Questo l’intendimento del presente emendamento.

            Si intende inoltre lasciare al giudice la possibilità di ammonire il genitore inadempiente, come previsto dal codice vigente, laddove egli ritenga opportuno modificare i provvedimenti assunti in caso di comportamenti che arrechino pregiudizio al minore.

            Contestualmente si espunge il riferimento al condizionamento della volontà del minore in forma di attivazione della sindrome PAS, lasciando in tal modo alla giurisprudenza di merito e al dibattito scientifico ogni determinazione in materia e rispetto agli effetti delle inadempienze che possono sempre comportare l’esclusione dall’affidamento.

 

A.S. 957 – Emendamento

Art. 9

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento», inserire le seguenti: «, comprese quelle relative al mantenimento in forma diretta,».

Bugnano, Li Gotti

            Il riferimento al caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, con conseguente emissione di provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione da parte del giudice, dovrebbe coprire anche i casi di mancato rispetto del mantenimento in forma diretta (qualora tale modalità di contribuzione si sia rilevata possibile e non pregiudizievole per l’interesse dei figli). Questo l’intendimento del presente emendamento.

 

A.S. 957 – Emendamento

Art. 9

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «attivando» a «genitoriale».

Bugnano, Li Gotti

 

            Con l’emendamento in esame si conferisce la possibilità al giudice di valutare se il comprovato condizionamento della volontà del minore mirato a ingenerare un rifiuto dell’altro genitore possa costituire inadempienza, eliminando il riferimento esplicito alla Sindrome di Alienazione Genitoriale, sulla quale la letteratura scientifica non risulta concorde.

A.S. 957 – Emendamento

Art. 10

Sopprimerlo, Li Gotti

 

Bugnano

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7 risposte a Politici IDV cercano di affossare la riforma dell’affido condiviso e la protezione dei bambini dalla alienazione genitoriale

  1. Giuro che non l'ho scritta io scrive:

    Due avvocati si incontrano al bar del tribunale.
    – Ehi, che ti succede? Sei di cattivo umore?
    – Non me ne parlare… stamattina un biberon mi ha bucato un pneumatico!
    – E non hai visto il biberon sulla strada?
    – No, quel maledetto neonato lo nascondeva dentro la carrozzina!!!

  2. Marci scrive:

    Ma facciamo qualcosa! Possibile che non ci sia un movimento di protesta contro questa gentaglia? priteggiamo a tutti i costi la riforma o saremo preda e vittime della discrezionalità scandalosa della magistratura
    Che il cielo ci aiuti! Anche a liberarci dell’IDV

  3. antonio scrive:

    lei deve semplicemente vergognarsi , faro in modo che le centinaia di voti all idv nella mia citta da oggi siano zero. si vergogni .io mi batto da sette anni per dare a mio figlio un padre e una madre,,,,,,,,spero che i soldi che guadagna come avvocato li spenda in medicine. vergogna

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