Falsa accusa di pedofilia per impossessarsi della figlia: condannata madre

E’ dei giorni scorsi una sentenza del Tribunale Civile di Roma che, per alcuni versi, può essere definita “storica”.

La vicenda ad essa sottesa non è certo rara, anzi: una coppia di genitori separati, un figlio minore “collocato” (questo è il termine creato dalla giurisprudenza) presso la madre (nonostante vi sia una legge che parli chiaro, quella sul c.d. “affido condiviso”, che presupporrebbe l’applicazione perfetta del principio di bi-genitorialità, ma che tante volte sembra disatteso dai nostri Tribunali), un padre impedito nel vedere la propria figlia a causa di strategie e comportamenti messi in pratica “ad hoc” dalla sua ex-moglie.

Al punto, che, nel 2005, non essendo quest’ultima riuscita ad ottenere un provvedimento ablativo della potestà nei confronti dell’ex coniuge davanti al Tribunale per i Minorenni, era giunta addirittura a sporgere nei confronti del malcapitato una denuncia per violenza sessuale verso la figlia (eh sì, siamo alle solite) chiedendo l’immediata interruzione di qualsivoglia rapporto tra la stessa (figlia) e il padre-mostro. Ma fortunatamente, la  giustizia penale ha smascherato in pieno il disegno calunniatore e strumentale della signora la quale, in sede civile, è stata appunto successivamente condannata a risarcire il padre della figlia della somma di 50 mila euro.

Tralasciando qualsiasi giudizio sulla congruità del  “quantum” liquidato, è certamente significativo il principio affermato: ossia quello che un genitore leso nel suo diritto di contribuire alla crescita del proprio figlio deve essere rispettato e che, di conseguenza, vadano puniti tutti quegli atteggiamenti strumentali, diffamatori e calunniatori che ostacolino quello che dovrebbe essere considerato un caposaldo della nostra cultura giuridica in materia di famiglia. E che d’altronde trova già la sua fonte normativa nella nostra Carta Costituzionale (artt. 2 e 29), nella Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo e nella Carta Europea dei Diritti del Fanciullo del 1992.

E che, in teoria, dovrebbe essere il cardine della L. 54/2006 incentrata sul concetto della “bi-genitorialità” e della egual importanza dei genitori rispetto al proprio figlio.

Ora, però, c’è da chiedersi: posto che questo signore ha ottenuto un risarcimento, certamente questo non potrà mai compensare il tempo che gli è stato ingiustamente negato con la propria figlia. E, soprattutto, non potrà essere restituito a questa bambina il tempo perso con suo padre. Non è, allora, veramente arrivata l’ora che simili comportamenti vengano puniti con più severità, ma non tanto e non solo quando il danno ormai è avvenuto, ma con una più incisiva politica di prevenzione? E di attenzione verso quelli che potrebbero essere i risultati di una forse troppo frettolosa decisione di allontanare il presunto mostro dal proprio figlio, a fronte di una denuncia che (e le statistiche lo dimostrano) è molte volte strumentale?

Forse, bisognerebbe cominciare con il cambiare una verità che pare assoluta: ossia che vittima di una violenza (fisica, morale o psicologica) possa essere solo una donna. Ma la violenza, ed è questo ciò che andrebbe finalmente scritto a chiare lettere, uscendo da finti perbenismi o ipocrisie, è un fenomeno che ha mille sfaccettature. E’ certamente grave, ignominiosa ed esecrabile quella commessa a danno delle donne. Ma è altrettanto vero che esiste una violenza forse più subdola, ma con effetti altrettanto devastanti, che è quella di cui la vicenda descritta (ma, come detto, chissà quanti altri sono i casi simili) è chiaro esempio.

Lapidaria, d’altronde, la motivazione della sentenza che, in una sua parte, così recita: “(…) Sicuramente responsabile di ciò, è da ritenersi la resistente che, con il suo ostinato, caparbio e reiterato comportamento, cosciente e volontario, è venuta meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell’altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio“.

Un pessimo esempio, dunque, che offende chi davvero (donne, uomini e, purtroppo, soprattutto minori) abbia subito violenza.

Avv. Marco Valerio Verni

http://www.teverenotizie.it/lesione-della-genitoralita-condannata-una-madre-che-ostacolava-il-suo-ex-marito-nei-rapporti-con-la-figlia-avvocato-marco-valerio-verni,A1,2669.html

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8 risposte a Falsa accusa di pedofilia per impossessarsi della figlia: condannata madre

  1. Michele scrive:

    Bravi!
    Un primo passo verso l’accettazione del PAS come vero pericolo, danno terribile, che non può passare impunito, come è sempre successo ad oggi.

  2. valentina scrive:

    ritengo sia giusto mettere l’accento soprattutto sul DIRITTO del minore ad avere entrambi i genitori, e sulla impossibilità dei padri di assumere il DOVERE all’accudimento dei figli, dovere negato dall’altro genitore e, spesso, da giudici che ignorano totalmente la legge del 2006

  3. Pietro M*** scrive:

    Io ho una situazione molto simile. Penso che purtroppo andrà a finire come quella mamma…. Se mi verrà affidato il figlio esclusivamente,potrò farlo relazionare con la sua mamma più frequentemente di quello imposto dal giudice?

  4. PsicoInfo scrive:

    Speriamo per il bambino che potrà avere entrambi i genitori.
    Ma chi arriva a fare certe cose spesso ha problemi mentali dai quali potrebbe non riuscire ad uscire

  5. francesca scrive:

    Scusate…ma io gradirei conoscere i reati ascritti alla signora. Da quel che mi risulta nessuno va in carcere col tribunale civile, semmai con quello penale. Che reati sono stati ascritti???? Cortesemente, un po’ meno pressapochismo, certe notizie sono importantissime per molta gente. Grazie

  6. admin scrive:

    in effetti non è chiaro se si tratti di una condanna solo civile o anche penale. Sappiamo solo che il testo è ripreso da qui, a firma di un avvocato
    http://www.teverenotizie.it/lesione-della-genitoralita-condannata-una-madre-che-ostacolava-il-suo-ex-marito-nei-rapporti-con-la-figlia-avvocato-marco-valerio-verni,A1,2669.html

  7. Marco Valerio Verni scrive:

    Salve,
    sono l’Avv. Marco Valerio Verni, autore dell’articolo da Voi richiamato.
    Come già evidenziato, il giudizio di cui ho riportato l’esito della sentenza, è prettamente civile, ed è scaturito da una richiesta di risarcimento danni avanzata dal malcapitato padre.
    Costui, infatti, a causa di una precedente denuncia penale della ex-moglie, riguardante presunti abusi sessuali sulla loro figlia, era stato interdetto dall’avere qualsiasi contatto con quest’ultima. Tale denuncia, però è risultata successivamente infondata: da qui, la successiva causa civile incardinata dal padre in questione, e conclusasi con il riconoscimento del danno da esso patito.

  8. rossella Guzzetta scrive:

    Congratulazioni all’avvocato , che ha reso finalmente giustizia ad un genitore , ma sopratutto ha ridato il papà ad una bambina … molto spesso questa accusa è la strada più facile contro un padre…al contrario il marito verso la moglie , usa l’infedeltà …. come nel caso di mia figlia …ma poi alla prima udienza per la separazione , la maggior accusatrice , la ( suocera) , ritratta le accuse , tanto che l’avvocato chiede il rinvio e rinuncia al teste ….non si parla più di infedeltà . Poi si usa la PAS…..argomento facile , visto e considerato , che con la collaborazione dei serv.sociali e tutta l’equipe al completo ….nonostante le ammissioni che le le relazioni al TDM non corrispondono a verità , il tutto in presenza del sindaco e all’assessore ai servizi sociali , che omertosi omettono di informare il TDM … mia figlia si vede .. decadere la potestà genitoriale e noi nonni sottoposti per quanto riguarda gli incontri con i minori , al regime del 41/bis……premetto che l’assessore ai serv. sociali è un Maresciallo dei CC , in servizio …..a nulla è servito denunciare …………

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