Cassazione: la scelta dell’indirizzo scolastico del minore spetta ad entrambi i coniugi.

A quale genitore la scelta dell’indirizzo scolastico del figlio in regime di affido condiviso? Ad entrambi. [CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE , SENTENZA 20 giugno 2012 n. 10174 Pres. Luccioli – est. Mercolino ]

L’affidamento congiunto comporta l’assunzione di uguali poteri e responsabilità da parte dei genitori, ai fini dello sviluppo psico-fisico del figlio e della sua formazione morale e culturale. Con la conseguenza che grava su entrambi i coniugi il compito di consultarsi reciprocamente e preventivamente sulle esigenze e necessità del minore, onde soddisfarle e farvi fronte.

È solo in questo modo – osserva la Corte – che può essere assicurata quell’effettiva compartecipazione alle scelte riguardanti la crescita e la formazione del figlio in cui si sostanzia la c.d. bigenitorialità, quale principio solennemente affermato a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, che ha trovato attuazione in materia di separazione e divorzio attraverso la legge 8 febbraio 2006, n. 54, la quale ha modificato l’art. 155 cod. civ., introducendo l’istituto dell’affidamento condiviso.

Sebbene la relativa disciplina non fosse applicabile – ratione temporis – alla fattispecie in esame, per il Collegio non è da escludere la possibilità di desumerne elementi utili ai fini dell’interpretazione della normativa previgente, in una prospettiva evolutiva che tenga conto dell’indubbia comunanza di aspetti riscontrabile tra l’affidamento congiunto e quello condiviso. Significativa, al riguardo, appare la nuova formulazione dell’art. 155 cit., la quale, nel ribadire la necessità che le decisioni di maggior interesse siano prese di comune accordo tra i genitori, inquadra tale esigenza in una disciplina improntata alla riaffermazione dei principio di pari responsabilità di questi ultimi nella cura, nell’educazione e nell’istruzione dei figli.

Tale principio, valido anche per l’ipotesi in cui il giudice ritenga preferibile l’affidamento esclusivo, non può non ricevere un’applicazione particolarmente rigorosa nel caso di affidamento congiunto o condiviso, riducendosi altrimenti l’apporto di uno dei genitori ad una mera erogazione di denaro, svincolata da qualsiasi contributo di carattere decisionale, in contrasto con gli obiettivi di responsabilizzazione di entrambe le figure genitoriali avuti di mira dal legislatore attraverso la previsione di queste forme di affidamento.

Ed allora, venendo all’ipotesi in cui i genitori si trovino a dover scegliere l’indirizzo scolastico del proprio figlio, la Corte sottolinea che, sebbene la giurisprudenza, nell’includere tale incombente tra le decisioni di maggior interesse per i figli, in ordine alle quali l’art. 6, quarto comma, della legge n. 898 del 1970, cosi come l’art. 155, terzo comma, cod. civ., richiede il concorso di entrambi i genitori, ha escluso che a carico del genitore convivente sia configurabile uno specifico dovere d’informazione, ravvisabile unicamente in presenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, affermando che ciascun genitore è titolare di un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordarne eventuali modalità, ed in difetto di ricorrere all’autorità giudiziaria (cfr. Cass., Sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9376; 28 gennaio 2009, n. 2182); tuttavia, questo principio, enunciato in riferimento all’ipotesi di affidamento esclusivo, trova peraltro giustificazione nella disciplina di tale istituto dettata dall’art. 155 cit., nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che, in quanto articolata sulla previsione dell’esercizio esclusivo della potestà da parte del genitore affidatario e sul riconoscimento in favore dell’altro genitore di un diritto-dovere di vigilanza sull’istruzione e l’educazione dei figli (e per tale aspetto superata dalle ulteriori modifiche introdotte nell’art. 155 dalla legge n. 54 del 2006. che prevede l’esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, senza distinguere tra affidamento esclusivo ed affidamento condiviso), ha consentito di ravvisare nella mancata tempestiva adduzione di validi motivi di dissenso da parte di quest’ultimo una forma di acquiescenza alla decisione unilateralmente assunta dal primo (cfr. Cass.. Sez. 1, 29 maggio 1999, n. 5262).

Esso non è quindi applicabile all’ipotesi di affidamento congiunto, che, oltre ad implicare l’esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, presuppone un’attiva collaborazione degli stessi nell’elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell’accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi.

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