L’Udienza Presidenziale — di Vittorio Vezzetti

“Esistono giorni, nella vita di un uomo, che sono completamente diversi da tutti quelli che li hanno preceduti; e che sono capaci di dare, a quelli che seguiranno, una prospettiva completamente differente.

Carlo si ricorderà per sempre quel giorno anomalo: l’acqua cadeva a catinelle, quasi tropicale. Un diluvio veramente insolito per la fine di novembre.

Parcheggiò la macchina ben lontano dal Tribunale, vicino al fiume tumultuoso, per non dover pagar la sosta; e poi, ombrello spiegato, si incamminò tra una goccia e l’altra verso il centro città.

“Speriamo che non tracimi”, pensò, percorrendo il ponte sulle acque plumbee, “se no, perdo anche la macchina”.


Di solito la separazione rappresenta la fine, dolorosa, di un qualcosa. Di un pezzo di vita; e così anche Carlo stava vivendo quel giorno. Senza neanche dei patemi eccessivi. Non sapeva e non poteva immaginare che, invece, quello sarebbe stato l’inizio di una vicenda di durata e intensità maggiori del vincolo che si andava a risolvere…  una vicenda che avrebbe segnato il futuro suo e quello di tante altre persone; che sarebbe corsa parallela alla sua vita. Come succede quando si è seduti in un treno e si corre fianco a fianco a un altro treno; che va nella tua stessa direzione; alla medesima velocità.

Era in anticipo clamoroso, come sempre, quindi si fermò sotto i portici di Corso Garibaldi ripetendo la lezione. Dieci minuti. Sì, dieci minuti. Così gli aveva detto Domenico. Aveva dieci minuti per spiegare la sua vita matrimoniale al Presidente del Tribunale. Dieci minuti per raccontare la sua storia.  Dieci minuti e non uno di più per raccontare un pezzo di vita. Allo scoccare del decimo minuto, infatti, il Presidente ti faceva accomodare fuori dall’ufficio.

Per questa ragione si era trovato per due o tre pomeriggi con Domenico che, ironia della sorte, aveva l’udienza presidenziale il giorno dopo di lui: si erano cronometrati a vicenda gli interventi in modo da vedere se sforavano i fatidici dieci minuti e se potevano essere più incisivi evitando di tralasciare momenti cruciali del matrimonio e del divorzio emotivo. A cui, come spesso succede, stava seguendo la separazione legale.

Prima di entrare in Tribunale Carlo, assorto nel ripasso, pestò involontariamente un escremento di cane: volle credere che gli avrebbe portato fortuna. Entrato e superato il metal detector, la sua attenzione fu colpita da un signore, piccolo e tozzo, fermo in un angolo. Dritto in piedi, con lo sguardo fisso e vestito in modo singolare (interamente di rosso) lo salutava con la mano.

Carlo non fece in tempo a soffermarvi la sua attenzione che trovò il proprio legale: l’avvocato Aquilani. Costui era anziano, alto, anzi, altissimo, e segaligno, col naso adunco. Un viso severo. Vestiva in modo impeccabile. Uno dei due o tre migliori matrimonialisti  della città. Una pietra miliare del Foro. Un rodomonte, dicevano.

A consigliarglielo era stato, per il tramite di un’amica comune, un anziano magistrato in pensione.

“Vedrai che arringhe…  un avvocato così grintoso non si trova facilmente…  e poi, che presenza… ”, le era stato detto; e così Mirella aveva riferito.

Salirono davanti all’ufficio del Presidente del Tribunale presso il quale erano stati convocati per le ore nove. Esattamente come altre venti coppie in separazione che annaspavano nella minuscola anticamera coi rispettivi legali…  E l’ufficio, ovviamente, era vuoto. Dopo mezz’ora arrivò il Presidente, il dottor  Piccolò, piccolo di nome e di fatto, che si fece facilmente strada fra la ressa di coppie che affollavano il corridoio.

Come il magistrato fu a portata di vista dell’avvocato Aquilani, questi, il rodomonte, si prostrò ai piedi del magistrato proferendo la frase: “Buongiorno Presidente, era abbastanza dolce il caffè? Sa, la macchinetta ieri era guasta… ”

Il Presidente non lo degnò di uno sguardo. Tra ombrelli e impermeabili gocciolanti Carlo, l’avvocato Aquilani, la moglie di Carlo e il di lei avvocato, la temibile dottoressa Laganà, attesero il turno con grande trepidazione. Carlo, quantunque alla soglia dei quarant’anni, mai aveva avuto a che fare coi Tribunali.

Cittadino probo, riteneva in ogni caso di non dover avere timore della giustizia italiana. Aveva forse commesso qualche reato?

Pensava di avere molte ragioni e riteneva che, col suo discorso logico e perfezionato sin nei minimi particolari, non ci sarebbe stato nessun problema a convincere una persona ragionevole della bontà della sua esposizione e dell’onestà delle sue richieste. Giunse alfine il suo turno. Qualcuno proferì il suo nome e lui entrò.

Si trovò da solo in un ufficio enorme, un po’ disadorno, e di fronte a lui il giudice Piccolò. Di lato, seduta a una scrivania, la sua segretaria.

Fece appena in tempo a richiamare alla memoria il suo discorso, nove minuti e cinquantotto secondi, che il giudice gli chiese: “Nome?”

“Carlo Carlucci”.

“ Bene”, ribatté il magistrato, gentile ma fermo, “firmi e si accomodi pure fuori”.

“Eh no, signor Presidente”, disse Carlo, ”io son venuto qui per esporre cosa è successo alla mia vita; alla vita di mio figlio, l’unica ragione di esistere, per me;  mi ha detto l’avvocato che questo è l’unico momento della causa in cui posso parlare. Anzi, io ora ho il diritto di parlare. E non le ruberò molto tempo”.

“Ah”, sbottò il magistrato, “lei vuole parlare…  ha sentito segretaria? Questo vuole parlare. Anzi, ha addirittura il diritto di parlare. Siamo dovuti arrivare alla lettera C per trovare qualcuno che vanta diritti… Ma Carlucci, ha visto quanta gente c’è oggi lì fuori? E se tutti volessero parlare? Se lo è domandato che accadrebbe? Tribunale paralizzato. Ma dov’è il suo senso civico?”

Carlo restò muto e fermo, con gli occhi piantati in quelli del Presidente.

“Vabbé…  ascolti…  Carlucci…  se lei ha il diritto di parlare…  questo è il tempio del diritto…  per carità, si sieda e parli! Ma in fretta, senza dilungarsi…  che io il caffè questa mattina ancora non l’ho bevuto”.

Carlo iniziò…  senza prendere fiato snocciolò un racconto che a lui pareva struggente e convincente. A lui. Iniziò come un fiume in piena, perché sapeva che il tempo non sarebbe stato molto.

Iniziò a occhi chiusi, come a cercar la concentrazione assoluta. Dopo un minuto aprì gli occhi e si accorse di parlare a una scrivania vuota e a un muro bianco, dietro.

Il magistrato si era infatti allontanato e, senza prestare ascolto alle sue parole, sicuramente uguali a quelle di migliaia di altri coniugi sciagurati, si era messo a sistemare delle cartellette in un’ampia scaffalatura dall’altra parte della stanza. Tant’è che quando Carlo finì, nulla accadde. Il magistrato continuava imperterrito a posizionare cartellette.

“Ho finito, signor Presidente”, disse Carlo per due volte. La seconda a voce alta.

“Ah,bene, come si chiama?”, ribatté il giudice Piccolò.

“Carlo Carlucci”.

“Ottimo: firmi e si accomodi fuori”, concluse il giudice.

Uscito che fu dalla stanza, l’avvocato Aquilani gli si fece incontro sorridente: “Complimenti, lei deve essere riuscito a incantare il Presidente. Ho cronometrato.

L’ha tenuta dentro quasi quindici minuti. Per la precisione quattordici minuti primi e quarantanove secondi. Risultato veramente straordinario. Non mi ricordo una presidenziale così lunga…  potrebbe -sottolineo il condizionale- trattarsi di una ordinanza fuori dagli schemi. Sarebbe anche ora! Pensi che in qualche grosso Tribunale metropolitano, rapportando il numero di coppie al tempo dedicato dal giudice nella mattinata, hanno calcolato che in media la presidenziale dura un minuto e ventotto secondi. E lei mi ha fatto addirittura un quattordici e quarantanove…  e in condizioni climatiche avverse. Se fosse un rodeo avrebbe già vinto”.

“Mi dica: come pensa che andrà, avvocato?”, domandò Carlo, un po’ frastornato, mentre uno dei tanti legali presenti annuiva sorridendogli.

“Mah, la sua battaglia è difficile, inutile negarlo. Numeri alla mano le mamme in Italia hanno potere quasi assoluto sui figli. Però credo che se il buon giorno si vede dal mattino…  beh…  siamo partiti bene. Prevedo una bella battaglia; come il mitico scontro scacchistico Spassky-Fischer del 1972 a Reykiavik. Fra sette giorni vedremo cosa avrà deciso il Presidente”.

Dopo dieci giorni, però, nessuna ordinanza era stata depositata…  e neanche dopo quindici… e dopo venti…

“Ottimo segno”, commentò l’avvocato Aquilani. “Lei, caro Carlucci, con la sua dialettica deve essere riuscito a mettere in crisi il Presidente. Quattordici e quarantanove, non dimentichiamocelo. Forse non sa neanche più lui cosa decidere. Forse, beninteso”.

Ormai Natale si stava avvicinando.

Carlo da mesi non riusciva a vedere il bambino per il semplice fatto che, se si avvicinava alla casa, o non vi trovava nessuno o comunque nessuno gli apriva  la porta. A lui pareva incomprensibile ma altri gli avevano detto che il taglio dei contatti con la prole è la prima arma di pressione che adottano parecchi genitori, prevalentemente ma non esclusivamente mamme, all’inizio della causa.

L’avvocato Aquilani lo aveva dissuaso dal fare denunce: “Lasci perdere, Carlucci.

Il comportamento di sua moglie, per quanto moralmente discutibile, non ha nessun rilievo penale: è genitrice del bambino e non sta infrangendo nessuna disposizione del magistrato. Finché non arriva l’ordinanza che stabilisce gli orari di visita non c’è niente da fare: vige la legge della giungla e chi ha in mano il bambino vince. Si ricordi Carlucci: possesso è potere. Deve solo aspettare l’emissione dei provvedimenti. Sperando non duri troppo, questa attesa, se no di suo figlio non si ricorderà più nemmeno la faccia”.

Carlo, un po’ inquietato, volle allora interpellare, per il tramite della solita amica Mirella, il vecchio magistrato Perrucci. Ormai in pensione, egli vantava una amplissima esperienza e si limitò a dire a Mirella, incredula: “Dì al tuo amico di rassegnarsi: quando la strada prende questa brutta piega il padre non vede più i figli. Tante volte mi è capitato nella mia professione: anche se c’è il provvedimento che stabilisce le visite, la mamma ci impiega un attimo a trovare una scusa per non ottemperarvi…  il mal di pancia, il dente che fa male, la scappata in farmacia o dal pediatra…  è così…  non c’è niente da fare…  e noi magistrati solitamente preferiamo non intervenire: chi si prende la responsabilità? Riferisci al tuo amico che si rassegni.  Come tanti altri prima di lui. E dopo di lui. Situazione senza speranza”.

Carlo quasi non credeva alle sue orecchie, quando sentì da Mirella il consiglio del giudice. Ma non per questo egli avrebbe cessato di combattere. Anzi, per lui la battaglia era solo all’inizio. E poi…  che ne poteva sapere, in fondo, un vecchio magistrato in pensione, ormai fuori dai giochi? Niente, per cui fece un esposto al Tribunale dei minori e spedì una lettera al Presidente del Tribunale per sollecitare l’emissione dei provvedimenti; all’insaputa del suo avvocato Aquilani.

Non gli era infatti mai capitato di trovarsi in una situazione del genere. Tutte le volte, poche per fortuna, che si era trovato nel bel mezzo di un disservizio o di una disfunzione di un ufficio pubblico, Carlo aveva sempre saputo cosa fare: aveva scritto diligentemente una raccomandata con ricevuta di ritorno al Responsabile del Servizio. Questi aveva trenta giorni di tempo, a termini di legge, per rispondere. Una volta gli rispose, telefonicamente, addirittura il Direttore Generale dell’ASL. Qui, però, la situazione gli sembrava differente. Nessuno era tenuto a rispondere. Il magistrato può, in totale autonomia e indipendenza, secondo la sua sensibilità, imprevedibile, decidere se rispondere o non rispondere. E quasi sempre non risponde. Si era trovato, Carlo, per la prima volta nella sua vita, di fronte a una imperscrutabilità assoluta del sistema. Una sorta di Sibilla Cumana. Una parete di vetro oscurato: dalla quale loro potevano vederti mentre tu non sapevi cosa si facesse al di là; anche se sicuramente si poteva ipotizzare che, al di là del vetro, avessero cose più importanti che occuparsi di tuo figlio. E di tanti, troppi figli come il tuo. Ormai Natale incombeva…  da lì nacque l’idea, per l’ancora ingenuo Carlo, della lettera a Babbo Natale spedita direttamente al Presidente del Tribunale. Avrebbe ottenuto, quest’arma anticonvenzionale, impropria, frutto della disperazione, qualche risultato?”

Capitolo primo del libro-romanzo “Nel nome dei figli” di Vittorio Vezzetti; edizioni BookSprint

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2 risposte a L’Udienza Presidenziale — di Vittorio Vezzetti

  1. Pierpaolo scrive:

    Sarebbe da discutere la correttezza e l’opportunità di affermazioni del tipo “mi ha detto l’avvocato che questo è l’unico momento della causa in cui posso parlare” perché con corrispondono a verità e perché è male si creda e si faccia credere che corrispondano a verità.
    Innanzitutto la legge italiana n.176 del 1991 ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia fatta a New York il 20 novembre del 1989, divenendo così la stessa obbligatoria e vincolante sul suolo italiano. Il 2° comma dell’art. 9 parla chiaro: “2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento e di esporre i loro punti di vista.
    Qui, occorre osservare, sono in voga diverse versioni in lingua italiana. Come per tutti i trattati internazionali, però, è la versione in lingua francese che fa testo. Vediamola al completo:

    1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
    2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

    Non c’è che dire: anche il mitico Aquilani ha toppato.

    Per quanto possa valere la mia personale esperienza, posso riferire che ogni volta che ho chiesto l’applicazione della norma essa è stata, effettivamente, applicata. Forse perché ho preso il magistrato di sorpresa e, non essendo ferrato sullo specifico punto, ha ritenuto meno rischioso stare a sentire il mio punto di vista. Meriterebbe, invece, tutta la maestria di un consumato regista cinematografico per un primo piano sulla faccia del Presidente di Sezione alla Corte d’appello di Brescia quando mi dette il consenso. Essa intendeva dire: “Se non ha proprio capito che non le serve a niente, faccia pure. Ci ha già fatto perdere troppo tempo, ma possiamo anche permetterci di perdere ulteriori cinque minuti.”. Parimenti avrebbe meritato un primo piano della mia faccia che esprimeva: “Non me ne preoccupo, tanto è già tutto pagato.” Moralmente e pecuniariamente.

    Secondariamente, anche se non ci fosse la precisa, quanto desueta, disposizione di legge, c’è in altro punto in cui il genitore in lite giudiziaria può far valere i punti di vista propri, al di là delle istanze formulate dal proprio avvocato. É una modalità surrettizia, ma non meno efficace e diretta.
    É il punto, quando c’è, della Consulenza Tecnica dell’Ufficio (giudiziario).
    Essa è disciplinata da una serie di articoli del Codice di Procedura Civile, tra cui il 194, che al 2° comma recita: “Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.”.
    Poiché il padre in giudizio, fosse anche periziando, è sempre “parte”, egli, oltre a dover potere partecipare a tutte le operazioni peritali, può presentare al consulente dell’ufficio giudiziario osservazioni scritte o verbali. É chiaro che se il giudice è presente le osservazioni verbali fatte dalla parte se le sente tutte, ben al di là dell’opinione di qualsiasi Aquilani, ma quando non partecipa alle operazioni (more solito), per effetto del successivo art. 195, 2° comma, “Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.”. Non è detto, poi, che la parte che ha fatto l’osservazione o ha avanzato l’istanza debba per forza aspettare la fine delle operazioni, e relativo report del consulente per far sentire al giudice istruttore i propri punti di vista. Può sempre fargli pervenire i testi direttamente, o, meglio, per tramite della Procura, anche bypassando il proprio avvocato (che, comunque, è benne tenere informato).
    Al pubblico ministero spetta comunque la vigilanza alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci. Il pubblico ministero non farà che girare al tribunale, dove, quando l’osservazione perviene dalla Procura, troverà lettura con un massimo di attenzione.
    Un’unica avvertenza è bene osservare: il testo deve essere sempre indirizzato, oltre al Consulente, anche al giudice. Questo per garantirsi l’eccezione di cui l’art. 598 del Codice Penale, nel caso in cui l’espressione sia piuttosto libera fino ad essere offensiva, purché, naturalmente, sia circoscritta all’oggetto della causa.
    Ovviamente alla parte è facile venga contestata la presenza alle operazioni peritali concernenti la controparte e/o i figli minori. Partendo dal punto fermo che la legge non è derogabile, si può negoziare la presenza dietro uno specchio unidirezionale o la ripresa delle operazioni con mezzi audiovisivi. Nell’ultimo caso, le registrazioni devono essere prodotte man mano avanzano le operazioni peritali, innanzitutto per non scoprire solo alla fine che qualcosa, inaspettatamente, non ha funzionato, ma, e soprattutto, per poter esprimere osservazioni anche sulle operazioni peritali cui non si è fisicamente presenti.

    Invece di lasciar credere che il genitore parte in un procedimento giudiziario vertente sull’affidamento dei figli possa parlare solo in occasione dell’udienza presidenziale, penso, al contrario, sia quanto mai opportuno incoraggiare l’espressione, diretta o surrettizia che sia, del proprio punto di vista alla faccia del magistrato.
    Può essere benissimo che ciò non abbia alcun risultato sull’esito delle specifica vicenda, ma questo non toglie nulla all’opportunità dell’esprimersi. Innanzitutto perché il genitore ha una precisa responsabilità di chiedere tutto ciò che la legge gli consente – e, conseguentemente, gli impone – nell’interesse dei propri figli. Se tale interesse dovesse venire negato è il magistrato che deve assumersela, mentre è dovere del genitore rigettare su di esso ogni responsabilità.
    Prima di affermare che non cambia nulla, io, invece, starei a vedere. Per mia esperienza il magistrato è ordinariamente un vigliacco, che non manca mai di prodigarsi in ogni sforzo per far cadere sui due genitori la responsabilità di una “accordo” che rifletta il dogma. I due avvocati vengono messi sotto pressione a questo scopo.
    Poi, se veramente dovesse non cambiare nulla, ciò significherebbe che il genitore è del tutto immune da ricatti. Se il figlio lo perde comunque allora potrebbe avere una libertà di espressione, pur nella forma dovuta, che gli consentirebbe di “togliersi qualche sassolino dalla scarpa”. A parità di altre condizioni , potrebbe essere una soddisfazione di vita, qualcosa da poter raccontare agli amici, anche se non si avesse la speranza di poterla raccontare ai nipoti.
    Se la cosa venisse, poi, generalizzata, costituirebbe un cambiamento culturale epocale, che non mancherebbe di lasciare il suo segno. Anche in tribunale, l’autorità di qualcuno è quella che gli altri credono che egli abbia. Sentirsi spernacchiare con regolarità gli darebbe una più corretta percezione di quello che è il suo prestigio all’interno della società. E tale percezione più corretta aiuterebbe un po’ tutti, ma i figli per primi.

  2. SilvioA scrive:

    Normalmente un avvocato consiglia che insistere sui principi rischiando di irritare un giudice è controproducente.

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