Sospeso l’avvocato che aiuta a sostenere il falso

Una sentenza che potrà aiutare a proteggere i bambini dalla peggiore delle infamie: la tattica di sostenere false accuse al fine di impadronirsi dei figli il tempo necessario per plagiarli ed alienarli fino a fargli odiare il genitore assente per poi usare tale abuso sull’infanzia (PAS) come scusa per impedire l’affido condiviso.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 26 maggio 2011, n. 11564 Pres. VITTORIA; Est. FELICETTI, in applicazione del riferito principio di diritto, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per cinque mesi irrogata dal C.N.F. ad un avvocato.

La Corte costituzionale ha evidenziato che l’esercizio della professione forense dinanzi ai Tribunali per i minorenni, nei procedimenti in materia di adozione e di controllo della potestà genitoriale, richiede, in capo ai professionisti, il possesso di «competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere» (Corte cost. 22 giugno 2004, n. 178, in Foro it., 2004, I, 3276, con nota di Romboli).
Ciò significa che l’avvocato, nei procedimenti in cui sono coinvolti minori (e, più in generale, nelle controversie familiari), ha il dovere di assolvere la propria funzione con lealtà e correttezza.

Alla luce della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, nonché di numerose altre decisioni della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Roma 26 maggio 2006, inedita), può affermarsi che, in questa materia, compito primario dell’avvocato è quello di responsabilizzare i coniugi, sollecitandoli a rispettare il dovere di leale cooperazione e collaborazione nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione (sia in ordine alle esigenze economiche e personali dei figli che all’esatta determinazione delle loro rispettive capacità patrimoniali), fino al punto di fornire in giudizio anche elementi contrari al proprio personale interesse, in applicazione del principio di responsabilità genitoriale (che rappresenta uno dei criteri informatori del diritto di famiglia e minorile).

Le peculiarità delle regole che disciplinano gli oneri processuali delle parti differenziano i processi matrimoniali da ogni altro processo civile ed il temperamento del diritto di difesa, garantito ad ogni parte ai sensi dell’art. 24 Cost., trova fondamento in altri valori costituzionali, costituiti dagli artt. 29 e 30 Cost.
Dunque, non solo le parti, ma anche i loro difensori hanno un obbligo di lealtà ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 88 c.p.c.

Da http://www.diritto.net/tiziano-solignani-avvocto-dal-volto-umano/25084-lavvocato-che-si-adopera-per-consentire-al-proprio-cliente-di-sottrarre-la-casa-familiare-alle-figlie-minori-e-responsabile-deontologicamente.html

Number of View :6402 Share
Questa voce è stata pubblicata in Riforma affido condiviso. Contrassegna il permalink.