Avvocati Matrimonialisti Italiani: proposta riforma codice deontologico

Il sistema delle false accuse è ormai la più diffusa forma di pedo-criminalità subita da bambini coinvolti in separazioni.  Il filmato esemplifica di cosa si tratta:

Fortunatamente nessun genitore ha ancora protetto i figli abbattendo l’avvocato che li ha coinvolti in calunnie, nonostante esistano addirittura abusologi specializzati nel devastare i bambini con false accuse di pedofilia.

L’Associazione Matrimonialisti Italiani propone nuove norme deontologiche specifiche per l’avvocato matrimonialista finalizzate a fermare tale sistema ed a tutelare i bambini nell’unico modo possibile: la radiazione per quegli avvocati che promuovono false accuse in cui vengono coinvolti bambini.

Purtroppo, tale codice deontologico è ancora solo una buona intenzione.

È così, pochi avvocati possono continuare ad arricchirsi infangando l’intera categoria, demolendo la credibilità del sistema giudiziario, e soprattutto rovinando i bambini.

Chi sono?  Singoli delinquenti disposti ad arricchirsi sulla pelle dei bambini, avvocate femministe che sfogano il loro odio contro gli uomini allontanandoli dai figli con false accuse, squilibrati di varia natura, etc…

Cosa è possibile fare per fermarli legalmente? Una querela per concorso in calunnia e/o maltrattamento di minore è difficile, in quanto gli avvocati hanno leggi a loro favorevoli che conoscono bene.  E se è possibile legalmente devastare un bambino, allora la strada maestra diventa la denuncia pubblica: o a mezzo internet, o ricorrendo agli organi di informazione.   Facendo attenzione che questi soggetti sono capaci anche di inscenare una denuncia per diffamazione al fine di arricchirsi ancora sulla pelle dei bambini colpendo i loro genitori.

Art. 1 (rapporti con l’assistito)  Il difensore – prima di accettare il mandato in materia familiare – deve illustrare al proprio assistito la possibilità di ricorrere alla psicoterapia di coppia e alla mediazione familiare. Il difensore deve sensibilizzare il proprio assistito sulle conseguenze della separazione, divorzio o di altre procedure familiari, ed ammonirlo a non porre in essere condotte miranti a creare o ad alimentare il conflitto in danno della controparte.Il difensore ha il dovere di acquisire tutti gli elementi di fatto utili per improntare la migliore difesa in piena e totale autonomia.

Il difensore, salvo casi di assoluta urgenza e gravità, non deve procedere giudizialmente se non dopo aver preso formali contatti con la controparte e aver tentato una riconciliazione o una mediazione finalizzata alla consensualizzazione della procedura.  Il difensore deve rifiutare incarichi nel caso in cui il cliente sia mosso da evidenti propositi di ritorsione nei confronti della controparte e deve rifiutare di procedere penalmente se non ha previamente acquisito chiari elementi di responsabilità della controparte.
Costituisce grave infrazione disciplinare ogni azione giudiziaria suggerita o attuata dal difensore tendente a mettere infondatamente a repentaglio i diritti, l’immagine, la libertà personale della parte avversa al fine di conseguire immediati risultati processuali in sede civile.In particolare il difensore – prima di agire per reati familiari procedibili di ufficio ha l’obbligo di farsi affiancare da un avvocato esperto in materia penale oppure, se esperto in materia penale, procedere alle proprie preventive indagini difensive al fine di verificare la fondatezza delle accuse da portare a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria.
Il difensore qualora sia stato l’ispiratore di temerarie iniziative in sede penale o in procedimenti de potestate gravemente infondati, deve essere subire la sanzione disciplinare della radiazione;  Il difensore non può svilire il proprio ruolo né accaparrarsi clientela attraverso la richiesta di compensi irrisori e lesivi del decoro della sua funzione e l’importanza delle sue responsabilità processuali e sociali.

Art. 2) (Obbligo del difensore matrimonialista alla lealtà e probità). Il difensore in materia familiare e minorile deve offrire al giudice ogni elemento utile alla ricerca della verità e della soluzione più adeguata alla tutela dei diritti e degli interessi delle parti e dei figli, siano essi maggiorenni o minorenni;
Il difensore che nei propri scritti difensivi adotti un linguaggio o concetti oltremodo aggressivi e violenti nei confronti della controparte, peraltro non suffragate da elementi oggettivi, ferme le sue responsabilità in altra sede, commette grave illecito deontologico specie se tali espressioni compromettono la possibilità di consensualizzare la procedura o arrecano ingiusti danni all’immagine e alla dignità della parte avversa;
Il difensore non può convocare nel proprio studio o altrove i figli minorenni del proprio assistito senza il preventivo consenso della controparte né, anche per interposta persona, può intessere rapporti di qualsivoglia natura con questi ultimi al fine condizionarne la volontà o le dichiarazioni in sede di ascolto del minore;Il difensore non può produrre in giudizio corrispondenza riservata della controparte violandone il contenuto (sia essa postale, telematica o telefonica);

Art. 3. (Obblighi del difensore nel rapporto con il consulente tecnico di parte).  Il difensore che abbia conferito incarico al proprio consulente di procedere ad esami psicologici o psichiatrici sui figli minori,senza il preventivo consenso della parte avversa, commette grave infrazione disciplinare.Il difensore che abbia dato incarico al proprio consulente di sostenere accuse palesemente infondate e strumentali al fine di incolpare ingiustamente la controparte di fatti illeciti o reati peri sottrarsi alle proprie obbligazioni o per eludere provvedimenti circa l’affidamento dei figli commette infrazione disciplinare gravissima;

Art. 4. (Il difensore e i rapporti con la stampa).  Il difensore non deve partecipare personalmente a trasmissioni televisive o rilasciare interviste per la carta stampata miranti su un procedimento familiare in cui espleta il proprio mandato difensivo al fine di condizionare l’opinione pubblica o l’Autorità Giudiziaria;Del pari deve essere sanzionato il difensore munito di mandato difensivo, che partecipi a dibattiti televisivi, in pendenza delle indagini preliminari, che mirino ad individuare responsabilità o a sostenere innocenze nei confronti di persone indagate per reati intra familiari.

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2 risposte a Avvocati Matrimonialisti Italiani: proposta riforma codice deontologico

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