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Secondo i giudici del T.A.R., il reato di stalking non può essere invocato in situazioni di conflittualità familiare. I due articoli del Corriere.

Denuncia per stalking la mamma «invadente»: il Tar gli dà torto

Secondo i giudici, la nuova legge non può essere usata per inserirsi in situazioni di conflittualità familiare

MILANO – E’ normale che un figlio ormai adulto senta come «invasive» le troppe interferenze dei genitori nella sua vita; ma uno studente dell’università di Pavia, per motivi molto gravi, è arrivato al punto da voler tagliare completamente i ponti con la propria madre, cambiando addirittura casa e numero di telefonino. E quando lei ha cercato di rintracciarlo, anche con l’aiuto di altre persone, lui l’ha denunciata per stalking. Il Questore di Pavia gli ha dato ragione e ha disposto un «ammonimento» per la madre; questa però ha fatto ricorso al Tar della Lombardia, che ha annullato l’ammonimento perché, spiegano i giudici amministrativi, il provvedimento previsto dalla nuova legge sullo stalking non può essere utilizzato come «strumento per ingerirsi in situazioni di pura conflittualità familiare, per quanto esasperata».

LA MAMMA INSISTENTE – Nella denuncia, il ragazzo ha scritto che la madre si appostava «presso l’Università degli Studi di Pavia», gli inviava molta «corrispondenza indesiderata» e lo chiamava in continuazione, anche perché preoccupata per la sua situazione economica. Questi comportamenti «sarebbero aumentati in considerazione della vendita di un immobile di proprietà» del giovane. Insomma, la mamma sarebbe stata tanto molesta da costringere il ragazzo «a cambiare le proprie abitudini di vita per non essere da lei rintracciato (ad esempio avrebbe dovuto cambiare due dimore, utenze cellulari, abbandonare vecchie amicizie e luoghi frequentati in passato)». Il giovane spiegava che il comportamento della madre gli aveva causato «un grave stato d’ansia e paura».

«NON C’E’ PERSECUZIONE» – Nelle motivazioni della sentenza con cui è stato annullato il decreto del Questore, il collegio presieduto dal giudice Stefano Celeste Cozzi chiarisce che manca il «carattere persecutorio» nel «comportamento ascritto alla madre», perché per configurare lo stalking è richiesto «un comportamento oggettivamente minaccioso o molesto, posto in essere con condotte reiterate, tale da porre il contendente in una posizione di ingiustificata predominanza». E per i giudici «non si vede come possa integrare il presupposto appena descritto il tentativo di una madre di venire a conoscenza del luogo in cui abbia la residenza il figlio (chiedendo informazioni presso conoscenti); l’invio di due email e due sms (tra l’altro, pare, non direttamente ma tramite l’intermediazione di un rappresentante della Curia)». E inoltre rientra nel contesto familiare «il carattere patrimoniale delle richieste (fondate o infondate che siano) avanzate da un genitore nei confronti del figlio, per quanto possano apparire bizzarre agli occhi di un estraneo».

Redazione online – corriere.it
17 maggio 2011

Il Tar ha annullato il provvedimento restrittivo deciso dal questore di Pavia

Taglia i ponti con la mamma omicida
e la denuncia per stalking: «bocciato»

Il caso dello studente di Vigevano: otto anni fa la donna aveva ucciso l’anziano padre per un’eredità

MILANO – Otto anni fa uccise suo padre per un’eredità contesa, investendolo con una macchina presa a noleggio e passando più volte sul suo corpo. La donna, Letizia Natale, scontò 6 anni, tra carcere e ospedale psichiatrico giudiziario, e poi, una volta uscita, avrebbe cominciato anche a tormentare suo figlio, studente universitario, sempre per motivi patrimoniali. Il giovane ha deciso di denunciarla per stalking e il Questore di Pavia è intervenuto con un ordine di ammonimento per lei, ma il Tar della Lombardia ha bocciato il provvedimento. I giudici del Tribunale amministrativo, a cui si è rivolta la donna, parlano infatti, nell’ordinanza con cui annullano il decreto della Questura, di «situazioni di pura conflittualità familiare».

Secondo i giudici, dunque, si tratta di «beghe» all’interno della famiglia per le quali non può essere utilizzato lo «strumento» dell’ammonimento, previsto dalla legge sullo stalking. L’ammonimento è una sorta di «cartellino giallo» che precede il «rosso», che è l’apertura di un’inchiesta penale. Secondo il Tar, questo strumento non può sostituire nemmeno eventuali misure contro la «pericolosità sociale» che possono riguardare persone, come Letizia Natale, che hanno commesso un «delitto assai grave».

La donna, all’epoca commercialista e in passato anche assessore provinciale a Pavia, nel maggio del 2003 a Vigevano, nel Pavese, a bordo di un’auto presa a noleggio, aveva investito il padre Augusto, pensionato di 72 anni, facendo anche retromarcia. Il movente, secondo l’accusa, stava in un’eredità lasciata da un parente e da lei contesa con il padre. Condannata a 10 anni, con il riconoscimento del vizio parziale di mente, ne scontò 6 ed uscì. Il figlio nei mesi scorsi ha denunciato alle forze dell’ordine che la madre si appostava davanti all’Università di Pavia per controllarlo, gli inviava molta «corrispondenza indesiderata» e lo chiamava in continuazione, tanto che era stato costretto a cambiare numeri di telefono e anche «ad abbandonare vecchie amicizie».

L’atteggiamento persecutorio nei suoi confronti, secondo il ragazzo, era aumentato quando lui aveva deciso di vendere una casa, tra l’altro di sua proprietà. E i comportamenti della madre gli avevano causato «un grave stato d’ansia e paura». Da qui la decisione del Questore di firmare l’ammonimento per stalking, annullato però dal Tar. Il collegio, presieduto dal giudice Stefano Celeste Cozzi, sostiene che manca il «carattere persecutorio» nel «comportamento ascritto alla madre». Per i giudici non può configurarsi lo stalking nel «tentativo di una madre di venire a conoscenza del luogo in cui abbia la residenza il figlio (chiedendo informazioni presso conoscenti)» e nell’«invio di due e-mail e due sms (tra l’altro, pare, non direttamente ma tramite l’intermediazione di un rappresentante della Curia)». Inoltre, rientra nel contesto familiare «il carattere patrimoniale delle richieste (fondate o infondate che siano) avanzate da un genitore nei confronti del figlio, per quanto possano apparire bizzarre agli occhi di un estraneo». (Igor Greganti/Ansa)

18 maggio 2011
[Fonte corriere.it]

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