La Suprema Corte blocca un caso di pedofemifilia*

* pedofemifilia http://www.pedofemifilia.com

Una sentenza che susciterà diverse proteste quella appena firmata dalla Cassazione [1]: i giudici hanno confermato l’affidamento condiviso di un minore, a entrambi i genitori, nonostante il padre fosse inadempiente all’obbligo di versare le somme per il mantenimento del figlio. Nel caso di specie è stato considerato più importante lo “stretto legame affettivo” che si era instaurato tra genitore e figlio piuttosto che l’inottemperanza ai doveri alimentari.

In generale, la legge stabilisce, come regola generale, l’affidamento del minore a entrambi i genitori (separati o divorziati), salvo che ciò comporti, per il figlio, un “grave pregiudizio”. La legge non dice cosa si debba considerare per “grave pregiudizio” e lascia il compito di individuare i casi concreti ai giudici. Così, in passato, la giurisprudenza aveva ritenuto che il mancato versamento degli alimenti potesse integrare un motivo valido e sufficiente – in quanto altamente pregiudizievole – per affidare il bambino in via esclusiva all’altro genitore.

Oggi invece la Cassazione ha rivisto il proprio orientamento. La Corte ha specificato che l’affidamento condiviso si può negare solo nel caso in cui vi sia “inidoneità educativa del genitore”. Nel caso deciso dai giudici, era stata invece rilevata una positiva relazione papà-figlio, idonea a creare un clima di serenità familiare, tanto da rendere del tutto trascurabile la violazione dell’obbligo, da parte del padre, di corrispondere l’assegno di mantenimento.  Ragion per cui è stato mantenuto l’affido ad entrambi gli ex coniugi.

[1] Cass. sent. n. 9538 del 12.06.12.

 

http://www.laleggepertutti.it/13193_affidamento-condiviso-anche-se-il-padre-non-versa-gli-alimenti-al-figlio

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