Se viene da pensare che in Italia una madre sia titolare di un diritto in piu’, quello di violare l’art. 388 del c.p. come e quanto le pare.

La questione dell’obbligatorietà dell’azione penale, in relazione all’art. 388 (violazione dei provvedimenti del giudice) del nostro codice penale, tiene banco in questi giorni d’estate, durante i quali i casi di impedimento doloso alla cura dei figli diventano ancora più odiosi. A Cagliari, per esempio, sembra che al peggio non ci sia fine. Ci limitiamo a descrivere un caso, tra i tanti, nel quale, a oltre due anni di distanza dalle prime denunce, l’art. 388 del c.p. non viene applicato nonostante la piena evidenza dei fatti, testimonianze e prove che completerebbero l’oggetto di accusa.


Attori del fatto sono una donna (madre) e il suo nucleo familiare d’origine, contrapposti ad un uomo (padre) e a un bimbo (figlio) di appena tre anni. La madre proviene da un matrimonio fallito, e anche la nuova unione non va bene: ad appena tre mesi dalla nascita del bimbo, il rapporto si chiude, e il padre del neonato è costretto a rivolgersi al tribunale dei minorenni per ottenere la “possibilità” di frequentare il proprio figlio, riconosciuto immediatamente e per il quale non ha potuto scegliere neanche il nome.

Il tribunale dei minori, non trovando motivi per accogliere l’istanza della madre (resistente) la quale chiedeva l’affidamento esclusivo per i primi tre anni, stabilisce il tradizionale falso affidamento condiviso, dando al padre e al figlio la possibilità di frequentarsi per ben undici ore la settimana. Nonostante l’esiguità della concessione, la madre inizia a mettere in atto una lunga serie di ostacoli finalizzati alla riduzione di fatto di quella che già sarebbe una elemosina concessa dal Tribunale dei Minori.

Inizia così una lunga via crucis, fatta di trappole, di visite mancate, di malattie improvvise, di pediatri compiacenti, di particolari disturbi del bimbo risultati inesistenti alle visite specialistiche, di sparizioni per intere settimane etc.

Dopo alcuni mesi trascorsi a tentare di far ragionare la donna, l’uomo lasciato solo dalle Istituzioni alle quali si era rivolto e continuava a rivolgersi attraverso istanze civilissime, si vede costretto ad iniziare un lungo percorso fatto di querele. Così, nell’arco di due anni e mezzo, vengono depositate svariate denunce per violazione delle disposizioni del giudice, con tanto di prove testimoniali, verbali delle Forze dell’Ordine che intervenivano ogniqualvolta non si ottemperava al decreto del tribunale, e financo documenti videoregistrati. Nel frattempo la Corte d’Appello, sollecitata da un ricorso, modificava i tempi di frequentazione fino ad una sostanziale pariteticità.

Ma il tempo passa e la madre continua a violare i decreti, anche perché le querele presentate dall’uomo non producevano alcun risultato tangibile. Di quasi tutte le denunce, dotate di testimoni oculari o verbali delle forze dell’ordine intervenute, a distanza di quasi tre anni non se ne conosce la fine.

Il caso (?) invece ha voluto che una querela, depositata dal nonno materno a distanza di ben due anni dal presunto fatto (……), centrasse subito l’obiettivo e andasse a processo a velocità sorprendente. Peccato che il risultato non abbia rispecchiato le diaboliche aspettative dell’anziano signore, tanto che il padre del bimbo è stato assolto “per non aver commesso il fatto”.

Naturalmente la controdenuncia per “calunnia” ancora vaga per i corridoi del tribunale in attesa…di …non si sa bene cosa. Forse l’abbraccio caloroso e rassicurante della archiviazione. Un’altra querela, questa volta presentata Generic Drugs dalla madre per minacce e percosse è prontamente esperita. Anche in questo caso l’uomo si dovrà difendere da una accusa per lui infamante e, con tutta probabilità, priva di fondamento. Dovrà presentare i propri testimoni, le eventuali prove a discarico (perché evidentemente deve essere normale andare in giro con testimoni e procurandosi prove di onestà) e dovrà continuare a spendere denaro che avrebbe facilmente destinato per il proprio figlio.

Fatte le somme, tutta la vicenda appare sorretta da una giustizia a due binari. Uno, con posti riservati alle sole madri, è un Pendolino ad alta velocità, mentre l’altro, dove è previsto il transito degli uomini, non ha neanche il binario: è una vecchia “trazzera” di campagna dove può transitare solo un calesse.

Tutto ciò fa pensare che in Italia una madre sia titolare di un diritto in più, quello di violare l’art. 388 del c.p. come e quanto le pare.

Se questo non accade in tutti i tribunali del nostro Paese, di sicuro accade a Cagliari.

[Fonte adiantum.it – 01/08/2010]

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