Diritto & Rovescio

...Le più sorprendenti sentenze

Cassazione: la ex-moglie va mantenuta anche se non ha mai fatto la moglie. Alé

Written by CentroStudi on November 30th, 2012

Con la sentenza 19349/11, la Cassazione ha affermato che per l’assegno di mantenimento al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, non conta se vi sia stata o meno un’effettiva convivenza durante il matrimonio: la mancata convivenza, infatti, non significa assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e non fa venir meno i diritti e doveri di natura patrimoniale originati dal matrimonio.

Il caso

In tempi di crisi, chi ha un lavoro se lo tiene stretto, anche a costo di dover rinunciare alla convivenza. Accade ad una coppia di coniugi che, dopo essersi sposati e dopo un breve periodo di convivenza, riprendono a vivere in due città diverse: lui, ingegnere, nel Nord Italia; lei, insegnante precaria, a Roma. Situazione che determina la crisi: logorati dalla lontananza, o forse dall’incapacità di trovare un compromesso, i coniugi di separano. Ma i problemi non finiscono, perché lui impugna la decisione della Corte d’Appello che lo ha condannato a versare all’ex moglie, in posizione di debolezza economica, un assegno mensile di mantenimento.

Secondo il coniuge ricorrente, la mancanza di una stabile convivenza e di una comunione materiale e spirituale con la moglie avrebbe comportato la mancata realizzazione dell’essenza del matrimonio, con la conseguenza che sarebbe venuto meno l’obbligo del mantenimento post separazione. Inoltre, dalla mancata convivenza discenderebbe anche l’impossibilità di stabilire quale fosse il pregresso tenore di vita familiare, posto che ciascuno viveva in città diverse, in appartamenti diversi e con redditi propri.

Secondo la Suprema Corte si tratta di osservazioni non pertinenti che non possono trovare accoglimento. Il dettato normativo, infatti, offre precisi criteri per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, e tra i requisiti richiesti non vi l’instaurazione di una effettiva convivenza tra i coniugi.

D’altra parte, continua il Collegio, la mancata convivenza può essere giustificata da varie situazioni o esigenze e, in ogni caso, va intesa, «in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia», con la conseguenza che non si può procedere all’automatica equivalenza tra convivenza e comunione spirituale. Alla mancata convivenza, quindi, non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritto e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio.

Infine, la Cassazione conclude affermando che il pregresso tenore di vita coniugale può essere desunto dalla documentazione fiscale prodotta dalle parti, così che i giudici di merito hanno ineccepibilmente affermato che l’ex moglie, in quanto avente capacità economiche minori rispetto al marito, avesse diritto all’assegno mensile.

Fonte: http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/famiglia-successioni/news/articolo/lstp/422426/

Number of View :1261

Comments are closed.