Canta che ti PAS! Dopo otto anni, quello che crolla è il mito del mito che crolla!!!

8Gen
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Sapete cosa significa “plus ça change plus c’est la même chose”?

Ma certo che si!

E’ una frase dedicata a certe persone che …più i fatti e le cose danno loro torto, più ritengono di avere ragione. E così trasformano ogni prova contraria alle loro idee come una prova che a favore delle proprie idee.

E questo contro ogni logica…

Qui accanto ne vediamo un simpaticissimo esempio.

Si, un simpaticissimo esempio offertoci da un gruppo di simpaticissimi buontemponi del WEB.

E chi sarebbero?

Quelli che ostinatamente vogliono “combattere la PAS”….

Sempre loro?

Si, loro, quelli che dicono che la PAS aiuta i pedofili.

Una pura …assurdità? Limitiamoci a chiamarla assurdità, per non far sentire nessuno offeso.

E oggi cosa presentano, questi buontemponi, come prova della inesistenza della PAS?

Questo articolo qui sopra.

Che annuncia, in francese, la fine di un mito. Il mito della PAS.

Bellissimo! L’articolo dice che nel Texas stanno varando una legge che impedisca l’uso della PAS nei Tribunali. E che questo è l’inizio della fine di un mito…

Divertente, come notizia…

Divertente?

Eh si!

Perché l’articolo è di otto anni fa…

O-T-T-O- !!!

…E allora, siccome la PAS è sempre più diagnosticata, siccome nei Tribunali è sempre più utilizzata, siccome sempre più magistrati chiedono ai periti di verificare o meno l’esistenza della PAS, siccome sempre più psichiatri scrivono sulla PAS (basta fare la ricerca su GOOGLE e vedere quanti articoli escono sulla PAS), allora…

…allora significa che quell’articolo dimostra esattamente il contrario di quello che gli attribuiscono i simpatici buontemponi di quella pagina!

Perché loro sostengono che l’articolo dimostra che siamo all’inizio della fine di un mito, il mito della PAS…: ma se è da otto anni che è stato scritto, e nel frattempo, appunto, la PAS è usata sempre più, allora significa che il mito non è per nulla finito.

E quell’articolo ha sballato tutte le proprie previsioni…

…Perché dopo otto anni è accaduto esattamente il contrario: la PAS è sempre più considerata, diagnosticata, utilizzata.

E dunque il mito che sta crollando è proprio il loro: quello della PAS che crolla perché è un mito.

E proprio quell’articolo lo dimostra!

Non solo: quell’articolo dimostra anche che chi ha lo ha postato non ha null’altro da far vedere, a sostegno delle proprie ipotesi, se non un articolo vecchio di otto anni e che ha sballato ogni previsione…

Insomma: non si arrendono mai. A nessuna evidenza.

NEMMENO A QUELLA PIU’ EVIDENTE:

Il documento che secondo loro avrebbe dovuto provare l’esistenza di un progetto per escludere la possibilità di fare uso del concetto di PAS nei tribunali del Texas è l’unica fonte a parlare di questo progetto che ebbe vita molto breve alla Camera dei Rappresentanti del Texas, come si vede da questo record del registro del Texas Legislature Online
http://www.capitol.state.tx.us/BillLookup/BillStages.aspx?LegSess=78R&Bill=HB1903
Morale della favola: in Texas oggi se un bambino è stato manipolato da un genitore, è perfettamente ammissibile definire questo tipo di abuso psicologico come “Parental alienation” anche ne corso di un procedimento in tribunale. Non c’è nessuna legge che lo vieta (e ci mancherebbe…). (fonte: Paolo Dadtux)

Tipico dei sistemi che si danno ragione da soli: la loro interpretazione dei fatti viene smentita ad ogni livello ma loro, …stolidamente? ci sembra poco, ma ci limitiamo, loro – si diceva – stolidamente ne traggono, al contrario, la prova che hanno ragione loro!!!

Eh già! … Plus ça change plus PAS la même chose!

Sic (per la logica)!!! (*)


_________________________________________________________________________

(*) P. Watzlawick, uno dei più grandi psichiatri dell’epoca moderna, sosteneva che questo atteggiamento è alla base di una infinità di tragedie umane…: l’incapacità ad arrendersi all’evidenza utilizzando come prove a favore delle proprie MONOIDEE, quelle che in realtà sono prove contrarie, genera MOSTRI: se la teoria non combacia con i fatti, tanto peggio per i fatti!

Sapete quanti morti ha fatto questo modello di pensiero?

MILIONI DI MORTI

Proteggiti dal Sistema delle False Accuse

30Dic
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In epoca di femminismo, cosa c’è di più romantico la notte di Capodanno ogni anno chiedere alla moglie di sottoscrivere il seguente documento (possibilmente in presenza di testimoni o ancora meglio di un notaio), da conservarsi in luogo sicuro.   Il documento è una precauzione finalizzata a prevenire un possibile attacco basato sul sistema sessista che prevede che la donna faccia uso di false accuse in caso separazione. Tale precauzione diventa vieppiù opportuna qualora la signora sia ideologicamente vicina all’ambiente che ha creato tale sistema o ivi abbia conoscenze personali.  Qualora la signora rifiuti di firmare è opportuno rivolgersi ad un legale.


Oggi, _______________ (data), in _________________ (luogo), io sottoscritta ________________________ (nome e cognome della dichiarante), nata a ____________, il _________________, codice fiscale ___________________________, d’ora in poi detta anche solo “la dichiarante”, mediante la presente scrittura privata rilasciata ad ogni effetto di legge e di ragione al coniuge/compagno/convivente sig. _________________________ (nome del destinatario), nato a ______________, il ________________, codice fiscale ________________________,  d’ora in poi detto anche solo “il destinatario” che dichiaro di avere personalmente identificato prima della sottoscrizione della presente;

premesso che

– la dichiarante è maggiorenne e attesta di avere esibito all’autorizzato validi documenti identificativi che comprovano tale status;

– la dichiarante attesta di essere pienamente dotata di capacità mentale in ordine alla dichiarazione rilasciata con la presente scrittura, e altresì di non essere gravata da alcuna restrizione legale in ordine alla propria capacità, non essendo stata mai sottoposta ad alcun procedimento di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o simili;

– la dichiarante attesta di non trovarsi al momento della firma del presente atto in alcun stato di coercizione psichica o fisica;

ciò premesso

dichiara

di non aver mai subito reati né compiuti né tentati ad opera del destinatario con particolare riferimento a quelli utilizzati dal sistema della false accuse (spuntare e firmare accanto a ciascuno di essi dopo aver letto il relativo articolo del codice penale)

[ ] Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

[ ]  Violenza privata

[ ] Violenza sessuale

[ ] Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

[ ] Minaccia

[ ] Percosse

[ ] Lesione personale

[ ] Istigazione o aiuto al suicidio

[ ] Circonvenzione di persone incapaci

[ ] Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

[ ] Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

[ ] Abbandono di persone minori o incapaci

[ ] Omissione di soccorso

[ ] Ingiuria

[ ] Diffamazione (anche a mezzo stampa)

[ ] Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

[ ] Sequestro di persona

[ ] Tratta di persone

[ ] Atti persecutori

[ ] Stato di incapacità procurato mediante violenza

[ ] Interferenze illecite nella vita privata

[ ] Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

[ ] Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

[ ] Rivelazione del contenuto di corrispondenza.

[ ] …

la dichiarante altresì attesta, consapevole delle responsabilità derivanti da eventuali false dichiarazioni, che per quanto a sua conoscenza nessun minore (con particolare riferimento ai figli della coppia, sia naturali che adottivi e derivanti da altre unioni) ha mai subito nessun reato ad opera del destinatario; che lo stesso nel mantenere, istruire ed educare la prole ha sempre agito nel pieno rispetto dell’articolo 147 del codice civile, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; che lo stesso mai ha messo in atto una condotta pregiudizievole ai figli che possa essere ricondotta agli articoli 333 o 300 c.c.

Il presente atto è stato formato in duplice copia, ciascuna delle quali verrà conservata rispettivamente dalla dichiarante e dall’autorizzato. Ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy) sia la dichiarante che l’autorizzato si rilasciano preventivo consenso alla conservazione della propria copia della presente scrittura, con esplicito e reciproco impegno a non esibirla né tantomeno divulgarla a terzi, nonché a custodirla con tutte le opportune cautele a tutela della riservatezza della controparte. La dichiarante attesta di essere stata pienamente informata dei propri diritti derivanti dal predetto codice della privacy, e nel caso che l’autorizzato facesse uso di archivi cartacei o elettronici, lo autorizza al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente scrittura, purché con tutte le cautele di riservatezza previste dal suddetto codice e dalle altre norme vigenti, ivi compresa la redazione di opportuno documento programmatico sulla sicurezza.

In fede,

(luogo e data) ___________

La dichiarante ______________________   Il destinatario ____________________________

Malafede o patologia nelle accuse contro Richard Gardner e contro chi utilizza la PAS (Sindrome di Alienazione Parentale)?

26Dic
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C’è gente che continua ancora a sostenere -con una fissità che sembra davvero patologica e frutto di qualcosa di  patologico- che Gardner difendeva i pedofili e che la PAS “non esiste” perché serve ai pedofili per difendersi….

Sembra, lo ripetiamo, un atteggiamento davvero patologico (che nel caso esprime gravi problemi personali?): oltre che in malafede.

Che sicuramente si tratti di vera malafede lo si comprende se si considera come ogni specialista sa  che Gardner  già UNDICI ANNI FA ABBIA RISPOSTO A QUESTE ACCUSE (SEGUI QUESTO link per acquistare l’articolo di Gardner e sapere cosa abbia VERAMENTE detto della pedofilia).


E, bisogna aggiungere, se non lo si sa, sarebbe bene informarsi, prima di partecipare con tanta violenza ad un dibattito: è obbligho di chi discute, informarsi.


Orbene: non solo esistono ben delineate e pubblicate PRECISAZIONI DI GARDNER relative a queste falsità, ma le stesse vennero pubblicate – e questo è il punto ulteriore che gli ignoranti vogliono …ignorare- su una IMPORTANTE RIVISTA SCIENTIFICA (l’“American Journal of Family Therapy”, una fra le massime pubblicazioni in tema di studi sulla famiglia)

Non si trattava dunque della CASA EDITRICE DI GARDNER, ma di una delle più famose e quotate riviste del settore: a VAGLIARE I CUI CONTRIBUTI C’E’ UN COMITATO SCIENTIFICO DI TUTTO RISPETTO: un gruppo di persone, dunque, a cui la prosa e le conoscenze culturali di quanti vogliono demolire la PAS ben poco possono opporre (quanto a credibilità scientifica e culturale!).

Difatti, questi DETRATTORI OSSESSIVI di GARDNER e di chi utilizza la PAS, NON CITANO MAI LO SCRITTO CHE QUI LINKIAMO: nè spiegano certo come mai la diagnosi di “Sindrome di Alienazione Genitoriale” sia ormai entrata nell’uso di Tribunali e periti.


A seguire i loro “ragionamenti” si dovrebbe pensare infatti che tutti i magistrati e i docenti che la utilizzano e ne discutano siano dei grandi ignoranti al soldo di una internazionale pedofila, e l’unica verità fosse quella di uno sparuto gruppetto di specialisti in …Social Network!


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Il testo comunque è questo e può essere acquistato sul sito della rivista che lo pubblica.

Si può poi leggere integralmente su altri siti (non sappiamo se in violazione dei diritti di copyright) e può essere letto da chi volesse DAVVERO informarsi su come la pensasse davvero Gardner:

“Misinformation Versus Facts About the Contributions of Richard A. Gardner, M.D.”.American Journal of Family Therapy 30 (5): 395–416 a questo indirizzo: http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a713830020~db=all


Lo si può comunque trovare integralmente – con le riserve di cui sopra – anche a quest’altro indirizzo:

http://www.fact.on.ca/Info/pas/misperce.htm


Un ultimo punto.


A nostro avviso, questa FISSAZIONE contro Gardner e la PASnasconde gravi problemi psicologici personali, evidentemente non riconosciuti e “proiettati” sugli specialisti della PAS.


Sono due i punti che ce lo fanno sospettare.


Il primo è la voluta assenza di ogni considerazione sia per queste precisazioni, pubblicate nel 1999, e che dovrebbero almeno esser discusse. L’ignorarle, fa pensare ad un puro accanimento, che non vuole chiarire, ma negare tout court qualcosa che si odia visceralmente. Con una presa di posizione frutto non certo di un approfondimento scientifico, ma solamente di un impulso emotivo irrefrenabile.


Oltre ad ignorare queste precisazioni, chi si accanisce con tanta fissità e tanta violenza contro Gardner (deriso pure perché suicida, in quanto affetto da una gravissima patologia neuromuscolare, a tipo SLA: e già questa derisione descrive bene le persone che parlano), queste accuse ignorano volutamente che sono ormai migliaia gli specialisti che usano come parametro concettuale “la PAS”.


Tutti stupidi? Tutti collegati ad una internazionale pedofila?

E’ questo che ci fa pensare ad una fissazione patologica: l’assoluta mancanza di considerazione per ogni voce avversa, e un’ipotesi costantemente ripetuta di una congiura contro le mamme e i bambini.


Modi di argomentare del genere sembrano sempre patologici, proprio perché la monotematicità del tema si assomma alla squalifica e alla disconferma (e nemmeno alla negazione) dell’opinione contraria.


Queste persone, ad esempio, si attaccano ad argomenti tipicamente inconsistenti (es.: “Gardner non ha mai fatto vedere un curriculum che dimostrasse la sua laurea“. Come se chi scrive tali assurdità fosse andato di persona a scartabellare nei Tribunali, negli ospedali, nelle Università o nelle Redazioni in cui a Gardner è stato comunque dato spazio!) confondendo dunque la propria limitata osservazione (qualcuno non ha visto un curriculum) con un dato pseudo-oggettivo (il curriculum forse non esiste) di cui nessun altro (Tribunali, Università, ecc.) si sarebbe mai (a quel che dubitano loro) occupato come -ovviamente- solo loro avrebbero sauto fare con adeguatezza e competenza (che in trenta anni nessun altro avrebbe mai mostrato).


Altre affermazioni fanno pure sorridere: la PAS va abolita perché serve ai pedofili per difendersi – asserzione probabilmente desunta dalla esperienza personale di una persona che scrive contro Gardner.


Si scopre poi non solo che TUTTE LE MALATTIE MENTALI sono state usate da un mucchio di criminali per cercare evitare il carcere (e nessuno ha mai fondato comitati su Facebook per abolirle a causa di ciò), ma che anche nel caso specifico, la difesa attraverso la PAS non è servita affatto: il tizio sarebbe stato condannato nonostante avesse invocato appunto la PAS. Che dunque NON SERVE a evitare la condanna per pedofilia, se ci sono le prove e se c’è la colpevolezza.

Che poi, a quel che ci sembra di aver capito, si possa creare una pagina su Facebook per ricordare, o nel caso far sapere a tutti, che un bambino o una bambina sono stati vittima di un padre pedofilo, la cosa ci lascia molto perplessi.

In questi casi, la miglior tutela è la discrezione ed il silenzio. Non certo far correre al proprio figlio il rischio che qualcuno gli chieda come mai esista una certa pagina. Su Facebook le notizie girano, si incrociano, e chiunque – per quel diabolico meccanismo che è la Rete – può venirne a conoscenza. Personalmente, avremmo tenuto lontano da ogni pubblico internettiano la possibilità di nostro figlio di vedersi ricollegato a una vicenda spaventosa, di cui chiunque legga qualcosa in merito può ora chiedergli notizie.

Non ci sembra una gran tutela, insomma, e soprattutto ci sembra che l’obbiettivo sia più lo sfogo personale dal trauma subito: ma uno sfogo che rischia di  passare sopra la vita del bambino abusato: dunque uno sfogo quanto meno narcisistico e privo di empatia verso la sofferenza del proprio figlio. Uno sfogo per soddisfarsi nella propria tragedia, ma non certo per aiutare il proprio piccolo, insomma.

Nel caso, vedremmo in questo comportamento una insensibilità tipica di altri -e invisi- comportamenti con i bambini…


L’altro punto che ci fa sospettare problemi di un certo tipo, è la violenza con cui viene controbattuta l’opinione avversa. I riferimenti ad impiccagioni dell’avversario che scrive sulla PAS, ad esempio, il dileggio, l’insulto, il perenne stato di “Armiamoci alla guerra contro gli infedeli”, bollati sempre di qualche malefatta e qualche turpitudine, e mai controbattuti con idee. Una violenza che si fonda su una fissazione, dunque, e una fissazione che si fonda su una violenza continua.


Questo accanimento sembra dunque frutto non di una presa di posizione razionale, portata avanti con rigore se non con conoscenze specialistiche.


Sembra frutto di altro.


Facendo delle mere ipotesi (che non hanno ovviamente alcun valore diagnostico, non parlando qui un medico) potremmo avere a che fare con persone che colludono emotivamente (e inconsciamente) con il mondo dell’abuso e della pedofilia, e che poi aggrediscono violentemente i sospettati (da loro) di difendere i “pedofili”, perché così possono negare la propria tendenza all’abuso psicologico dei minori.


Stiamo cioè ipotizzando che – questi OSSESSIONATI DA GARDNER – possano -eventualmente- essere persone che NON HANNO CERTO COMPORTAMENTI PEDOFILI, ma che PERO’ tendono a sedurre psicologicamente e affettivamente i bambini per guadagnare consenso e potere su di loro; probabilmente tra QUESTI OSSESSIONATI potrebbero esserci anche adulti maltrattati da piccoli da padri davvero violenti.

Non ci stupirebbe che tra loro ci fossero anche madri affettivamente abusanti e/o abusate da piccole (si ricorda che la pedofilia femminile è diffusa quanto quella maschile, ma MASCHERATA DALLE CURE MATERNE! VEDI, come esempio fra tanti, questi LINK: http://www.tesionline.it/consult/anteprima.jsp?idt=14882 e, anche, http://www.sarabreschi.it/donne,_madri_e_pedofilia.htm e http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2010/06/17/vanguard_italia_inchiesta_pedofilia_femminile.html oppure cercando su Google – CLICCA QUA) , convinte di non esserlo e anzi di voler “difendere” i loro figli dai pericoli “della pedofilia” (la difesa forsennata e piena di fissazioni è sempre da considerare una lotta contro un pericolo che chi “urla” sente dentro di sé ma non vuole ammettere).


Crediamo dunque sia il momento di dire chiaramente come stanno le cose.


La lotta contro Gardner, il voler equiparare chi si occupa di PAS a persone che difendono i pedofili, quando si esprimono con condotte ossessive, ripetitive, “urlate”, fanno pensare A DELLA MALAFEDE MA ANCHE – e con grave preoccupazione – proprio a problemi (E NON A COMPORTAMENTI) di abuso sui minori: forse un abuso sofferto perché ricevuto, forse inconsciamente desiderato VERSO I PROPRI FIGLI.

Per quanto riguarda gli uomini, possiamo pensare ANCHE a maltrattamenti veri e propri subiti da padri DAVVERO VIOLENTI, maltrattamenti che hanno lasciato gravi turbe caratteriali e il bisogno di COMBATTERE LE FIGURE MASCHILI CHE LORO TENDONO E VOGLIONO PERCEPIRE COME AUTORITARIE.


Per quanto riguarda le donne, possiamo pensare invece a DESIDERI INCESTUOSI O DI ABUSO PSICO-AFFETTIVO VERSO I PROPRI FIGLI.


D’altra parte, la VIOLENZA MOSTRATA DA UOMINI E DONNE NEI LORO COMMENTI CONTRO CHI NON E’ D’ACCORDO CON LORO, SEMBRA ESSERE BEN ESPLICATIVA DEI PROBLEMI CHE IPOTIZZIAMO.


Alle mamme (ma anche a certi papà…) basta una carezza di più (e alle non-mamme basta fantasticarla) per sentirsi …buone e tenere. Magari una carezza fatta mentre scrivono, o leggono soddisfatte/i, l’ultimo post in cui si insultano e diffamano i professionisti della PAS.


Un dato risulta sempre certo: l’accanimento, la lotta ossessiva, indica sempre che qualcosa “là dentro” non va.

E lo si vuole attribuire agli altri…



Vuoi andare a letto con lei? Falle firmare la LIBERATORIA per te!

7Dic
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dal sito: www.uomini3000.it:

LA LIBERATORIA

Atto di consenso all’iniziativa e relazione sessuale 

Il documento in questione rappresenta un’ipotesi di dichiarazione da far sottoscrivere a qualunque donna che sia oggetto del corteggiamento di un uomo (o anche di un’altra donna), in modo da cautelare il corteggiatore da possibili accuse di violenza sessuale.

Come noto, in Italia – ma anche all’estero – le denunce  di violenza sessuale comportano di fatto l’inversione dell’onere di prova.  In altri termini, le dichiarazioni della denunciante costituiscono di fatto prova di quanto lei stessa denuncia.

Ciò esprime, a nostro avviso, i gravi problemi di una società che dovrebbe garantire la parità di diritti a tutti i suoi cittadini, salvaguardando sempre l’ipotesi che si è innocenti sino a prova contraria. E che non si può essere colpevoli, laddove la prova della colpevolezza per un reato che comporta fino a dieci anni di carcere è in un atto accusatorio che è la prova della propria verità.

Introdurre una simile autoreferenzialità in un problema che antropologicamente è di genere (perché riguarda le denunce di donne contro uomini), implica – semplicemente – che si è rinunciato all’ipotesi che l’umanità sia unica..

Come detto, questo documento è frutto della nostra sensibilità al maschile: scritto da Uomini per Uomini esprime una cultura che lotta affinché le Pari Opportunità diventino davvero tali e – e lo diciamo con la stessa ironia che pervade tutto il testo – lo diventino in tutti gli spazi di convivenza sociale.

In altri termini, vorremmo che divenisse sempre più chiaro per tutti, e soprattutto per gli Uomini stessi, che Maschile non significa Colpa ma differenza, ma che questa differenza, attualmente, è soltanto nella colpa: tutto ciò che è Maschile è definito negativo salvo prova contraria – ma i tempi sono maturi per denunciare, anche fuori dal nostro “Collettivo” di Uomini, che questo pensiero è un pensiero tanto dominante, quanto forte e fortemente vergognoso.

Il documento è stato redatto da un “Collettivo”: un termine usato per aprire un primo jato – e qualche metacomunicazione – nei paradossi ideosemantici di oggi.

Il nome stesso di questo “Collettivo” non è un caso: abbiamo scelto “Questa Metà della Terra” (che ricalca il titolo dell’opera di uno di noi) per esprimere Levitra pill whithout prescription che il Maschile è attualmente politicamente, culturalmente, socialmente discriminato: il terribile potere della vittima di creare e indicare mostri ha fatto sì che “Maschio” divenisse solo sinonimo di negativo, e che questo negativo cominciasse a non avere dignità di appartenenza piena al genere umano.

Del Collettivo di Uomini che ha stilato questo “Atto” fanno parte diversi professionisti della comunicazione, della consulenza, un avvocato e uno psichiatra e, se ce lo consentite, persone di pensiero.

E’ un documento pensato -come detto – per altri Uomini. Ma anche per quelle donne che potrebbero sperimentare lo specifico della violenza femminile. La quale si esprime sia come  terribile violenza (le risse di una coppia lesbica non hanno nulla da invidiare a quelle di una coppia eterosessuale), sia attraverso l’uso distorto o strumentale del parossismo giustizialista.

I maschi (o le donne) interessati a difendersi dalle potenziali e possibili accuse di violenza da parte delle loro partner femminili sono consigliati di scaricare il documento e ponderarlo adeguatamente, per approfondire le possibilità e gli spazi operativi che esso offre.

Il Collettivo “Questa Metà della Terra”

CLICCA QUA per scaricare e stampare la liberatoria all’iniziativa sessuale in formato PDF

Liberatoria

Il Sistema delle False Accuse è un crimine

7Dic
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La calunniatrice.  Aveva falsamente accusato il marito di maltrattamenti: condannata 1 anno e 4 mesi per la calunnia femminista.

La pedo-calunniatrice. Aveva falsamente accusato il padre di sua figlia di abusi: condannata a 8 mesi per calunnia aggravata ed a pagare 60000€.

L’alienatrice. Aveva impedito alla figlia di stare con il suo papà tentando di sostenere che era la piccolo a rifiutarlo: condannata a 6 mesi.

*   *   *

Queste prime lievi condanne facciano riflettere: il sistema delle false accuse, sebbene ormai usato in talmente tante separazioni giudiziali da venire descritto anche in un film, è un crimine. Il posto giusto per le pedo-criminali che lo praticano sulla pelle dei figli è la galera.

Art. 368 Calunnia
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e’ aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena piu’ grave.
La reclusione e’ da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e’ da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.

Art. 372 Falsa testimonianza
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorita’ giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte cio’ che sa intorno ai fatti sui quali e’ interrogato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorita’ giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorita’ giudiziaria condizioni, qualita’ personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.  Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitari

Art. 367 Simulazione di reato
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualita’ personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena e’ aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e’ previsto l’arresto in flagranza, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ (1) .
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e’ il genitore esercente la potesta’, la pena e’ aumentata fino alla meta’ o, se si tratta di delitti per i quali e’ previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2).

Donne vittime dello sfruttamento femminista

4Dic
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“cercherò di spiegare in breve la mia situazione o meglio del mio compagno.

Simone se n’è andato di casa da ormai 3 anni e vive con sua madre e suo padre in un bilocale di 50 mtq e il suo letto è un divano, ma purtroppo per mancanza di soldi non ha mai chiesto la separazione in quando lei non gli e la voleva concedere e andare per separazione non consensuale sarebbe stato troppo oneroso

premetto che se n’è andato di casa per gravi incomprensioni con la moglie e non per tradimenti o altro (3 anni fai io non esistevo nella sua vita e non esisteva nessun’altra), lui ama da morire i suoi 3 figli e in questi anni forse quello che ha sbagliato è che per non far del male a loro le feste e le domeniche le passava con loro.

la situzione attuale è che ora sta con me da circa 1 anno e vorrebbe rifarsi una vita., separarsi,e venire a vivere con me ma non sappiamo come fare.

la moglie non lavora e non ha intenzione di trovarsi lavoro, i bambini sono 3 e lei non vuole concedergli questo colloquio insieme dall’avvocato e in + avendo gestito lei l’economia della famiglia passando il suo nome da un finanziamento all’altro e costringendolo ad avere una cessione del quinto di stipendio e altri priccoli debiti in giro per le banche da lei gestite non vuole chiudere i conti in comune e pretende che lo stipendio di lui continui ad essere versato sul loro conto in comune. (ha detto che è illegale per lui togliere lo stipendio)

lui da quando sta con me ha tentato di spezzare questa dipendenza da lei e questo mese ha deciso di tentare senza dirle nulla di spostare lo stipendio su un conto che si è appena aperto da solo.

lei inoltre lo riempie di messaggi a volte cattivi e di odio e a volte di continui tentativi per riaverlo a casa ogni giorno. sa che stiamo insieme e mi ha minacciato e gli ha detto che è andata da 1avvocato a chiedere ma ci darà la sua firma per la separazione solo se come dice l’avvocato le passerà 1600 eu al mese

Lui è purtroppo è solo un capoturno guadagna 2300 euri con 360 erui di cessione del quinto quindi pulti 1940.(compresi gli assegni familiari) lui le ha lasciato già tutto,l mobili, macchna..vorrebbe solo una firma ma così non può firmare, cosa gli rimarrebbe a lui?340 euro?e quando la ditta farà cassa integrazione e prenderà di meno?340 euro non possono permettergli di vivere. lei dice che non vuole farli  fare la bella vita, ma neppure con 600 euri potrebbe fare la bella vita immaginate con 340 euri. per ultimo ovviamente non potrebbe mai aiutarmi con l’affitto e le spese e lui lo sa e sta cercando di fare lavori in nero che lo ammazzano per cercare di farecic felici e permetterci di vivere insieme squattrinati ma felici insomma io chiedo se è possibile che una persona non vuole concedere la separazione e se è possibile che davanti a un giudice venga stabilito un mantemnimento così alto che non permette ad un uomo di vivere?^cosa deve fare? deve andare a vivere sotto un ponte?vi garantisco che già non possiamo permetterci nulla e lui fa dei sacrifici immani per i suoi figli. quest’anno la signora è andata per bene 3 volte al mare mentre io e lui ad agosto ci siamo potuti permettere solo un paio di volte un gelato al mec donald sotto casa e una volta l’entrata all’acquatica di milano. anch’io sono separata ma io non ho preteso nulla da miomarito anzi gli voglio un bne dell’anima e mai lo vorrei vedere ridotto ad un barbone. scusate se sono stata troppo lunga. e scusate se non è qui che dovevo chiedere queste cose”

[Fonte: http://lnx.papaseparati.org/psitalia/forum/index.php?topic=2428.0;topicseen]

30Nov
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Discutere i propri casi clinici su Facebook per definire “ciarlatani” altri colleghi è probabilmente un atteggiamento professionale molto scorretto, in violazione al Codice Deontologico dell’Ordine dei Medici.


Ne discutiamo qui:


Su una pagina di Facebook, è comparso uno scritto, firmato dal dr. Andrea Mazzeo, nel quale egli descrive – in polemica contro altri colleghi, che definisce “ciarlatani” – un caso di potenziale “SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE”.

Non è infondata l’ipotesi che – da parte del dr. Mazzeo – questo sia un comportamento deontologicamente e scientificamente molto scorretto.

Affrontare su Facebook i temi clinici legati alle separazioni coniugali, vantandosi della propria bravura e correttezza, e insultando gli altri colleghi, può infatti integrare  un comportamento non in linea con il Codice Deontologico dell’Ordine dei Medici.

Facebook non è affatto la sede in cui trattare singoli casi psichiatrici, né tanto meno presentarli – come fa il dr. Mazzeo – quale prova della propria  bravura professionale e della propria “correttezza” ideologica e, il che è peggio, come dimostrazione della incompetenza dei colleghi che, non pensandola come lui su temi generali e teorici (ma non su quel singolo caso) lui etichetta tout court come “ciarlatani” .

In primis, lo invitiamo dunque a rileggersi il Codice Deontologico della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, laddove, al TITOLO IV (RAPPORTI CON I COLLEGHI) al CAPO I (Rapporti di collaborazione), si legge nell’Articolo 58 del “Rispetto reciproco” cui il rapporto tra medici deve ispirarsi (e che consta dei principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno). “Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.” dice il Codice Deontologico in questione: e ci sembra che dare del “Ciarlatano” a chi non la pensa come lui, tanto più su aspetti teorici di argomenti così delicati, e farlo nei modi che delineeremo qui (dimostreremo come il dr. Mazzeo  operi confondendo volutamente tra atteggiamento teorico e comportamento nel caso singolo) violi – a nostro parere molto gravemente – tale previsione del Codice Deontologico.

Di più: tale atteggiamento, sempre a nostro avviso, forse viola anche la deontologia della pubblicità professionale, per i motivi che appresso diremo. Un “pubblicizzarsi sui social network” è cosa che non ci appare molto consona all’etica che un professionista – rispettabilissimo e competente quale sicuramente il Mazzeo è – dovrebbe tenere.

La pubblicità indiretta che egli probabilmente (e inconsapevolmente?) si fa,  nasce dal fatto che egli fa mostra di una propria bravura nella gestione di un caso clinico che altri, a suo parere, avrebbero seguito in altro modo, danneggiando, sempre secondo il suo indiscutibile e indimostrabile parere, il paziente.

Detto caso clinico è quello di un uomo da lui seguito al CIM.

Come detto, il dottor Mazzeo lo pubblica – anziché su riviste scientifiche o presentandolo a convegni – su …Facebook.

E già qui ci chiediamo perché opera in tal modo, cioè portandolo su Facebook, in una pagina cui sono “iscritte” e con cui interagiscono, persone che la pensano come lui, e che probabilmente hanno anche un interesse giudiziario e/o sociale, e/o politico, a veder affermate le tesi teoriche propugnate dal dr. Mazzeo, e che per questo lo plaudono quando dà, per i suddetti motivi, del “ciarlatano” ad altri colleghi.

Sicuramente, se qualcuna di queste persone avesse ora dei problemi di “PAS” o di contenzioso coniugale in tema di affido minori, si affiderebbe al buon dr. Mazzeo: da qui l’ipotesi – che riteniamo noi per primi tutta da verificare – che il dr. Mazzeo si faccia cpsì della pubblicità a buon mercato.

Riportiamo ora qui di seguito – con un copia e incolla – il caso clinico da lui descritto.

Ponendogli alla fine domande cui lui, scrivendo su una pagina di Facebook e non presentandosi ad un congresso o pubblicando su una pagina scientifica, ha tranquillamente evitato di rispondere.

Se avesse portato “La storia di Nicola” (così definisce il caso) su una pubblicazione scientifica, o ne avesse parlato ad un congresso, avrebbe dovuto parlare in ben altri termini e dare ben altre spiegazioni.

Dal momento che non lo ha fatto, poniamo noi al dr. Mazzeo, con l’aiuto di un suo collega, delle domande specifiche sul caso in questione. Ecco il caso, riportato integralmente per come lo descrive:

* * * * *

La storia di Nicola (il nome è fittizio).

“Nicola è un padre separato; militare di carriera, marina militare, esperto in arti marziali, tiratore scelto, esperto in esplosivi, numerose missioni all’estero (Kosovo ecc). Coniugato, due figli, si congeda per intraprendere la libera professione (è avvocato); la situazione familiare precipita e si giunge alla separazione. I figli vanno con la madre anche perché lui si ritrova un paio di denunce per violenza.

 

Ci conosciamo da 4 anni, conoscenza professionale, diciamo.

Incazzatissimo con la ex-moglie, le ha fatto stalking, accusandola di non volergli fare vedere i figli, tornò a vivere con la madre che era terrorizzata dal suo comportamento vivolento e dalle minacce che faceva, e per questo si rivolse al CIM.

I primi approcci furono delicatissimi, rifiutava di venire al CIM per cui andai a trovarlo a casa più volte finché si è stabilito il rapporto di fiducia; venne fuori una grossa depressione, con aggressività ed idee di persecuzione. All’inizio non accettava di curarsi, ma poi, piano piano, ha capito che ne aveva bisogno; si è fatto pure un paio di ricoveri.

Gradualmente è uscito fuori dalla depressione, ha conseguito due master per la conciliazione giudiziaria (di quelli seri non le tante buffonate che si vedono in giro), riprendendo a lavorare come avvocato, è andato a vivere da solo, ha trovato una nuova compagna, ha recuperato il rapporto con i figli che adesso studiano all’università, è felicissimo della sua nuova vita.

Ora mi chiedo: se in questo caso fosse spuntato uno dei soliti noti a diagnosticare la PAS alla ex-moglie ed ai figli, la vicenda avrebbe avuto questa evoluzione positiva? O sarebbe finita male come le altre in cui viene tirata in ballo la PAS?

 

C’erano tutte le condizioni per diagnosticare la PAS: denunce della ex-moglie, rifiuto dei figli di incontrare il padre, ecc., ma come dimostra l’epilogo non c’era nessuna PAS, solo paura dei figli di questo padre violento che ha avuto il coraggio di affrontare il suo “inferno” interiore, diciamo così, e di venirne fuori.

Di casi come questo ne seguiamo tanti, ed in 32 anni di professione ne ho visti pure tanti; quindi (ai soliti noti) l’esperienza è tanta, ma di malattie serie non di ciarlatanerie come la PAS; se voi siete esperti solo in ciarlataneria è un vostro problema, non potete pretendere che lo siano tutti.”

1° DOMANDA AL DR. MAZZEO: ha valutato, nel porre la diagnosi e nel consigliare la terapia, la presenza di psicopatologie precedenti ai fatti e agli sviluppi narrati (cioè, pregressi alla separazione, ai comportamenti violenti, e alla conflittualità con la moglie, ecc.)?

2° DOMANDA AL DR. MAZZEO: ha valutato -nell’inquadrare il caso e i comportamenti di stalking del paziente – l’impatto che la permanenza in Kosovo, una esperienza di sicura evenienza stressante, ha avuto sulla suddetta persona?

3° DOMANDA AL DR. MAZZEO: come sono stata effettuate, nel caso, le suddette valutazioni? Con dei test psicodiagnostici? Con un confronto sulle cartelle cliniche? Ricorrendo a quel che ella ricordava del paziente?

4° DOMANDA AL DR. MAZZEO: Cosa significa la frase: “Ci conosciamo da 4 anni, conoscenza professionale, diciamo”? Significa forse  che vi sono dei precedenti psichiatrici nel paziente?

Se si, perché, non ne fa cenno, dottor Mazzeo? Scientificamente, se si presenta un caso, bisogna obbligatoriamente (perlomeno se si vuole una certa credibilità)  riferire tutta l’anamnesi patologica prossima del paziente. Altrimenti ci si espone alla critica che si occulta l’anamnesi per dar pubblicizzare al meglio le proprie capacità professionali (nello specifico, per poter anche dar del “ciarlatano” ad altri colleghi);

5° DOMANDA AL DR. MAZZEO: in base a cosa non ha “diagnosticato la PAS” è ha diagnosticato invece una “depressione”?

6° DOMANDA AL DR. MAZZEO: in riferimento a quegli studi che attestano come il problema dello stalking sia spesso legato ad una “circolarità” nella coppia e non a una patologia del singolo, cioè ad una natura relazionale del problema, che emergerebbe per il concatenarsi di personalità in qualche modo patologicamente legate fra loro (Paola Siracusano, Stalking: un’oscura e complessa circolaritа, in Rivista di Psicoterapia Relazionale, n. 29/2009), le chiediamo:

– ha indagato su questo aspetto del problema, prima di indurre il proprio paziente a ricoveri basati su trattamenti a base di psicofarmaci?

– ha valutato la possibilità di far intraprendere alla coppia in separazione una “terapia di coppia”, finalizzata ovviamente ad una separazione non conflittuale? In altri termini, ha pensato che invece di psichiatrizzare il paziente poteva esser meglio inquadrare il problema come problema di coppia e affrontarlo senza psicofarmaci e senza ricoveri?

– come e perché ella ha indotto il proprio paziente a rinunciare alle proprie iniziative legali in fatto di rapporti con i propri figli?

– in base a cosa ha perentoriamente escluso che la violenza del paziente non fosse il risultato di momenti provocativi della ex moglie, e che dunque il problema non dovesse essere affrontato con altra serie di interventi, terapeutici e non?

7° DOMANDA AL DR. MAZZEO: Qual è stato il trattamento praticato durante i ricoveri? Quale trattamento o quali trattamenti sono stati eseguiti al di fuori del ricovero? Quali psicofarmaci sono stati prescritti e in che dosaggi? Gli sono stati praticati, magari su prescrizione del dr. Mazzeo, degli elettrochoc?

8° DOMANDA AL DR. MAZZEO: cosa la induce a pensare che i colleghi che ritengono la PAS un problema che esiste (e che va definito nei suoi contorni nosografici e psicogiuridici), avrebbero diagnosticato “la PAS” nel caso specifico?

9° DOMANDA AL DR. MAZZEO: non ritiene che in questo modo egli faccia propaganda alle proprie capacità professionali, e che ciò avvenga al di fuori dei limiti concessi dall’Ordine?

Da quanto ella scrive si deduce infatti che lei scredita dei colleghi, definendoli “ciarlatani”, solo perché non hanno le sue stesse prospettive teoriche sulla PAS.

Ipotizza poi – senza affatto dimostrarlo – che nel “Caso di Nicola”:

– si sarebbero comportati in modo differente e che per questo avrebbero danneggiato il proprio paziente e i suoi familiari;

– che solo il ricovero e il trattamento psicofarmacologico, e comunque solo la rinuncia ad una terapia di coppia e ad un corretto tentativo di esercizio della sua genitorialità (da lei ottenuto come?) fosse possibile indurre una guarigione nel paziente.

CONSIDERAZIONI SUL CASO:

Aspetti medico-legali:

Il dr. Mazzeo sembra (e sottolineiamo il “sembra”) pubblicizzare molto indirettamente, ma anche molto bene, la propria professionalità: nello scritto in questione dimostra come la sua sia stata una perfetta gestione del caso clinico, e insinua che quella di altri colleghi sarebbe stata una prassi dannosa, e di come dunque anche in altri casi non ci si debba fidare dei colleghi “ciarlatani” che a suo parere “propugnano” la PAS come strumento contro le madri.

Questo ci fa ipotizzare una violazione del Codice Deontologico dei Medici contro alcuni suoi colleghi e una violazione in tema di pubblicizzazione del proprio operato professionale.

La cosa appare tanto più suscettibile di approfondimento perché tali affermazioni avvengono su una pagina di Facebook nella quale si sostengono le tesi del dr. Mazzeo, e in cui chi sostiene il contrario viene fatto oggetto di comunicazioni sgradevoli se non minacciose (“la corda per te è pronta”, ad es., rivolta ad un collega del Mazzeo e che, come da dettato deontologico, il Mazzeo doveva per primo tutelare).

Per di più, il dr. Mazzeo -che ha seguito come CTP un caso di Pas – opera tutto questo su Facebook, come detto, e come detto  in una pagina cui sono “iscritte” e con cui interagiscono persone che la pensano come lui, e che probabilmente hanno anche un interesse giudiziario e/o sociale, e/o politico, a veder affermate le tesi teoriche propugnate dal dr. Mazzeo, e che per questo lo plaudono quando dà del “ciarlatano” ad altri colleghi.

Aspetti clinici:

L’ipotesi – tutta da dimostrare, ma ipotizzabile in senso teorico – è che il dr. Mazzeo abbia psichiatrizzato e farmacologizzato un caso clinico che poteva essere affrontato in tutt’altro modo.

In altri termini, e detto in modo rude e sicuramente non vicino al vero, qui ci potrebbe essere uno psichiatra che ha preso un tale che “dava fastidio” con la sua patologia, che aveva già dei precedenti psichiatrici (che il dr. Mazzeo qui cela, ma fa trasparire dal racconto), un tale  le cui condizioni psichiche erano state gravemente esasperate dalla permanenza in Kosovo, e invece di tentare di fargli recuperare un rapporto con l’ex moglie e di avviarlo comunque ad una psicoterapia, lo ha convinto a ricoverarsi in manicomio (=in reparto psichiatrico), riempiendolo di psicofarmaci. E magari facendogli una bella serie di elettrochoc (ce lo fa pensare il fatto che lo si definisse “depresso”).

C’è poi da discutere (e lo facciamo in via totalmente presuntiva) se tale comportamento clinico non sia consistito in una serie di pressioni psicologiche sul paziente per indurlo:

– a diventare un soggetto trattato con psicofarmaci, e cioè psichiatrizzato, per indurlo a dar meno fastidio e solo perché la moglie non accettava di condurre con lui un percorso terapeutico di separazione gestita attraverso un intervento psicoterapico. In questo senso, si potrebbe ipotizzare che convincerlo al ricovero è stato funzionale agli interessi della moglie, e non a quelli suoi;

– a rinunciare ad un benefico rapporto con i propri figli, a farsi ricoverare e comunque a seguire un trattamento principalmente a base di psicofarmaci, senza nemmeno che venisse prospettata, a lui e alla moglie, la possibilità di una terapia “di   coppia”, finalizzata cioè a una gestire adeguatamente separazione conflittuale (da questo punto di vista, si potrebbe anche ipotizzare, in assenza di una simile proposta, che lo psichiatra eventualmente incaricato di seguire il caso fosse inconsapevolmente “colluso” con la patologia della ex moglie del paziente).

Occorre poi chiarire un altro punto della condotta del dr. Mazzeo su Facebook.

Sempre sulla stessa pagina, il dr. Mazzeo dichiara quanto segue:

“Sono in contatto con una madre alla quale una psicologa ha diagnosticato la PAS senza mai visitare né lei né i suoi figli. Il TdM ha creduto a lei e non all’ex-marito, che oltretutto si è beccato una condanna per violenze. Adesso che è più tranquilla sul destino dei figli intende procedere con esposti e denunce.

In un altro caso analogo (diagnosi senza visita) che mi è stato segnalato è coinvolto un grosso nome, ed anche qui intendono procedere.

Tra l’altro, al di là degli esposti agli Ordini professionali, legittimi, tale comportamento, cioè fare la diagnosi di una malattia senza avere visitato il paziente può addirittura configurare il reato di falso in perizia; non me ne intendo molto ma sarebbe interessante che qualche avvocato approfondisse. …”

Allora, vediamo di approfondire, soprattutto per non fare la figura di quei legali che, per affascinare e sedurre il proprio cliente, iniziano da subito a ipotizzare reati su reati con i quali denunciare la controparte. Una tecnica tragiocamente facile, che fa ben presto scontrare il proprio cliente con le realtà della giustizia.

1) il “falso in perizia” è reato che riguarda il solo CTU, e mai il Consulente di Parte. Non si concretizza però, contrariamente a quanto il dr. Mazzeo fa ritenere, allorché il giudice non ritiene di seguire le indicazioni del CTU. Si concretizza quando il CTU altera volutamente le risultanze peritali (ad esempio, occultando o nascondendo dei dati per poter giungere a certi risultati).

2) Il CTP può benissimo dedurre quel che in scienza e coscienza ritiene di dover dedurre: ma i suoi obblighi non rientrano certo in quelli di chi opera una certificazione o pone una diagnosi in ambito clinico. Il suo ruolo è ipotizzare una prospettiva da far valutare al CTU.

E’ evidente che il CTP non può indicare al proprio assistito come rispondere ad un test psicodiagnostico o come comportarsi per non mostrare i segni di una patologia, o cosa dire al CTU per fargli credere di essere veramente vittima di una alienazione genitoriale o che i suoi figli siano stati abusati. Può però benissimo sostenere, come CTP, che certi sintomi e comportamenti (o certi dati) rientrano o meno in questa o quella patologia (per quanto riguarda casi medici o psicologici), se ciò corrisponde al suo intimo convincimento:

Leggiamo da Arcudi e Savino:

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N1597439549/SettimaSessione.pdf

“… Per questi motivi il reato di falsità in perizia ex art. 373 c.p., che appartiene alla categoria del falso ideologico, non trova applicazione per il consulente tecnico di parte nominato dal difensore o dal P.M. (a meno che quest’ultimo, come si è detto, non proceda ad accertamenti non ripetibili che sono destinati a costituire fonte di prova in sede di dibattimento), facendo specifico riferimento all’esperto nominato dal giudice (in tesi generale anche in sede civilistica ex art. 64, comma 1 c.p.c.) ed alla proprietà probatoria dell’atto.

La norma in questione prevede la falsità del contributo peritale per mendacio del parere o per affermazione di fatti non veritieri.

Il mendacio del parere, in accordo con la interpretazione dottrinaria, ricorre quando il parere effettivamente esternato sia difforme all’intimo convincimento del perito/consulente, ossia laddove costui disattenda in maniera volontaria le conclusioni a cui è correttamente pervenuto.

L’affermazione di fatti non veritieri ricorre, invece, solo nell’ipotesi in cui essa arreca detrimento alla esattezza del giudizio e non se pertiene ad aspetti ininfluenti rispetto al raggiungimento delle conclusioni.

Per esemplificare, la non veridicità dei fatti riguarda indagini in realtà mai eseguite, accertamenti di fatti inesistenti, dichiarazioni mai rilasciate o ricevute, descrizioni volutamente non veritiere di documenti, luoghi oppure oggetti.

Di più ampie dimensioni applicative è quanto previsto dall’art. 374 c.p. (frode processuale) che fa riferimento alle modificazioni dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone da chiunque effettuati al fine di trarre in inganno il giudice.

È tale, ad esempio, l’attività del consulente di parte finalizzata a modificare artificiosamente le qualità della persona di un soggetto imputato.

Vi è, poi, l’ipotesi prevista all’art. 374 – bis c.p. che, facendo riferimento ad attività documentative (dichiarazioni e attestazioni) e documenti (certificati e atti) non rispondenti al vero destinati all’A.G. da chiunque redatti (ricomprendendo anche le ipotesi di falsità materiale), ha una portata certamente più ampia delle precedenti norme.

L’atto deve essere destinato (a qualsiasi titolo ed in modo indipendente dall’accertata ricorrenza di una effettiva volontà e consapevolezza fraudolenta) all’A.G. e, contestualmente, deve riportare e attestare qualità concernenti persona non in regola con la giustizia penale.

Un tal genere di ipotesi normativa ha prodotto proprio nella nostra disciplina una dolorosa quanto ingiusta vicenda che del tutto inopportunamente criminalizzò un nostro collega, oggi purtroppo scomparso, la quale ebbe tuttavia ampia favorevole risoluzione in sede di Tribunale del riesame e poi, per ricorso del P.M., di Cassazione.

La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, opportunamente distinto tra attività documentativa ed attività valutativa conferendo a ciascuna un diverso grado di rilevanza giuridica.

La sentenza di Cassazione relativa al surriferito caso afferma che: “la fattispecie di cui all’art. 374 – bis c.p. (false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria) si riferisce a due specifiche attività documentative (“dichiarare” e “attestare”) e a due specie di documenti (“certificati” e “atti”). Con il certificato si dichiarano dati, fatti e situazioni, di cui si ha cognizione aliunde; con l’atto si attestano fatti compiuti da chi attesta o avvenuti in sua presenza ovvero dichiarazioni da lui ricevute. Ne consegue che nella parte in cui la consulenza tecnica dichiari o attesti dati, qualità, condizioni, essa ha natura certificativa o attestativa: pertanto, ove riporti in modo difforme dal vero, detti dati, qualità e condizioni, ricade nella previsione della norma incriminatrice di cui all’art. 374 – bis c.p. Per la parte invece nella quale la consulenza tecnica di parte svolge valutazioni e formula pareri o giudizi, detta consulenza non rientra nella previsione della norma incriminatrice dell’art. 374 – bis c.p., proprio perché essa non può Propecia pill whithout prescription essere compresa nel novero dei certificati e degli atti”. (Cass. Pen., Sez. IV, 5 dicembre 1995).

Di qui l’insussistenza del delitto di cui all’art. 374 – bis c.p. del nostro compianto collega che in tema di incompatibilità dello stato di salute di un soggetto con il regime carcerario aveva formulato una diagnosi identica a quella dei periti d’ufficio divergendo però dalla loro opinione nella valutazione degli effetti menomativi ai fini del giudizio di compatibilità tra stato fisico e regime carcerario.

In dottrina medico – legale viene sul punto rivendicata l’assoluta legittimità di interpretazione coerente ai diritti della difesa, finché rispettosa della verità biologica e delle evidenze oggettive.”


LO SPECIALISTA DR. MAZZEO NON E’ CERTO GARDNER QUANTO A PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE…

26Nov
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Il dr. Mazzeo -che pure è redattore di POL IT, una Rivista Telematica di Psichiatria- critica sempre la PAS con argomentazioni che lui ritiene “scientifiche”.

Critica sempre Gardner, l’autore che ha introdotto il concetto di PAS – Sindrome di Alienazione Parentale – in psichiatria, e una delle sue critiche è rivolta al fatto che Gardner – a quanto dice lui – pubblicava i suoi libri presso una casa editrice di sua proprietà (vero solo in parte: era pubblicato su un mucchio di riviste scientifiche, come molti autori che – dopo di lui – sostengono l’esistenza della Pas).
Mazzeo, sicuramente più acuto di Gardner, non pubblica però i suoi casi clinici relativi ai problemi di separazione in  Riviste scientifiche, come POL IT, dove pure potrebbe.
Li pubblica Generic pills whithout prescription su Facebook. Che, come credibilità scientifica, è di un livello quanto mai adatta al livello delle sue esternazioni…

…unica cosa degna di nota: Mazzeo dà dei ciarlatani ai colleghi.
Prima o poi vedremo come si pronuncerà l’Ordine dei Medici di Lecce.
Parlare così dei colleghi è una violazione del Codice Deontologico.

Ma per il dr. Mazzeo si può parlare di colleghi?

A lui interessa solo il plauso di quelle tre o quattro persone che bivaccano su questi gruppi di “parafilia della parafilia”.

Bella, seducente, e soprattutto giovanissima e sexy…: attira l’attenzione di tutti. Pedofili compresi?

25Nov
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Che bella questa giovinetta!

Che bella quella rosa rossa…! Cosa vi fa venire in mente in quella posizione?

Dove ci porteranno queste immagini di nudi giovanili e seducenti?

Alla perdizione? alla dannazione? in qualche indagine internazionale? A siti poco raccomandabili perché offrono immagini di nudi forse giovanili?

Forse no!

Basta cliccare QUI e Generic pharmacy lo sapremo!

E, se vogliamo, ci dà un passaggio un agguerritissimo sito, ovviamente.

Questo….!



p.s.:

Qualcuno si chiedeva, l’altro giorno, perché c’è gente che pubblica “con ossessione” notizie di violenze compiute da donne.

Oggi noi ci chiediamo perché c’è gente che si occupa con tanta …”filia”, ossessione e puntualità, della pedofilia e dei pedofili.

Accusando tutti coloro che non sono dalla loro parte di esser pedofili.

Ora abbiamo forse una risposta…

Le parabole del femminismo: il samaritano

24Nov
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Uomo aiuta una madre a sottrarre il figlio al padre ma lei gli sottrae la villa.

L’odontoriatra dott. M si commuove sentendo che la sig.ra Elsa vuole divorziare, vittima del marito possessivo.  La invita a trasferirsi nella propria villa insieme al figlio.  Collabora a denunciare il padre sig. B., colpevole di entrare nel giardino della villa chiedendo di vedere suo figlio.

Dopo tre anni il dott. M si rivolge ad un avvocato: “Tutta questa tensione ha inciso sui nostri rapporti. Io ne soffro perchè sono davvero innamorato.  Ma Elsa non vuole uscire di casa. Dice che sia lei che il bimbo hanno la residenza lì.  Non se ne vanno”.

Il bambino soffre di agenesia degli incisivi superiori: da grande avrà bisogno di un apparecchio e di due denti artificiali. Il responso dell’avvocato: “Per il Tribunale si tratta di minore affetto da condizione invalidante congenita. Con madre nullatenente. Categoria protetta. Binomio vincente. Vorrei essere io il loro legale: farei una passeggiata in aula e anche un’ottima figura da un punto di vista morale. Il dott. M è un uomo morto: perderà tutto.  Il piano regolatore impedisce anche di dividere la villa in due appartamenti.  L’unica chance che ha il dott. M di salvare il salvabile è di vendere la casa, anche se con la crisi economica ci rimetterebbe metà del suo valore.  Se non ci dovesse riuscire prevedo che, inasprendosi il conflitto, la signora Elsa lo denuncerà per minacce, in sinergia con la causa penale del suo ex-marito… e magari lo denuncerà anche per attenzioni particolari nei confronti del piccolo invalido, e otterrà un ordine di protezione. Lo sbatteranno fuori dalla sua villa”.

La morale: pare che troppi Tribunali italiani, che hanno ben presente l’immagine della Madonna col bambino, considerino la Madre come una figura ideale da tutelare, anche a spese dei figli, senza vedere che dietro la persona reale si può nascondere una femminista approfittatrice.  [La storia è tratta da “Nel nome dei figli” di Vittorio Vezzetti]


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