Il Sistema delle False Accuse è un crimine

7Dic
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La calunniatrice.  Aveva falsamente accusato il marito di maltrattamenti: condannata 1 anno e 4 mesi per la calunnia femminista.

La pedo-calunniatrice. Aveva falsamente accusato il padre di sua figlia di abusi: condannata a 8 mesi per calunnia aggravata ed a pagare 60000€.

L’alienatrice. Aveva impedito alla figlia di stare con il suo papà tentando di sostenere che era la piccolo a rifiutarlo: condannata a 6 mesi.

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Queste prime lievi condanne facciano riflettere: il sistema delle false accuse, sebbene ormai usato in talmente tante separazioni giudiziali da venire descritto anche in un film, è un crimine. Il posto giusto per le pedo-criminali che lo praticano sulla pelle dei figli è la galera.

Art. 368 Calunnia
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e’ aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena piu’ grave.
La reclusione e’ da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e’ da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.

Art. 372 Falsa testimonianza
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorita’ giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte cio’ che sa intorno ai fatti sui quali e’ interrogato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorita’ giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorita’ giudiziaria condizioni, qualita’ personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.  Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitari

Art. 367 Simulazione di reato
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualita’ personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena e’ aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e’ previsto l’arresto in flagranza, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ (1) .
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e’ il genitore esercente la potesta’, la pena e’ aumentata fino alla meta’ o, se si tratta di delitti per i quali e’ previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2).

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