30Nov
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Discutere i propri casi clinici su Facebook per definire “ciarlatani” altri colleghi è probabilmente un atteggiamento professionale molto scorretto, in violazione al Codice Deontologico dell’Ordine dei Medici.
Ne discutiamo qui:
Su una pagina di Facebook, è comparso uno scritto, firmato dal dr. Andrea Mazzeo, nel quale egli descrive – in polemica contro altri colleghi, che definisce “ciarlatani” – un caso di potenziale “SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE”.
Non è infondata l’ipotesi che – da parte del dr. Mazzeo – questo sia un comportamento deontologicamente e scientificamente molto scorretto.
Affrontare su Facebook i temi clinici legati alle separazioni coniugali, vantandosi della propria bravura e correttezza, e insultando gli altri colleghi, può infatti integrare un comportamento non in linea con il Codice Deontologico dell’Ordine dei Medici.
Facebook non è affatto la sede in cui trattare singoli casi psichiatrici, né tanto meno presentarli – come fa il dr. Mazzeo – quale prova della propria bravura professionale e della propria “correttezza” ideologica e, il che è peggio, come dimostrazione della incompetenza dei colleghi che, non pensandola come lui su temi generali e teorici (ma non su quel singolo caso) lui etichetta tout court come “ciarlatani” .
In primis, lo invitiamo dunque a rileggersi il Codice Deontologico della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, laddove, al TITOLO IV (RAPPORTI CON I COLLEGHI) al CAPO I (Rapporti di collaborazione), si legge nell’Articolo 58 del “Rispetto reciproco” cui il rapporto tra medici deve ispirarsi (e che consta dei principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno). “Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.” dice il Codice Deontologico in questione: e ci sembra che dare del “Ciarlatano” a chi non la pensa come lui, tanto più su aspetti teorici di argomenti così delicati, e farlo nei modi che delineeremo qui (dimostreremo come il dr. Mazzeo operi confondendo volutamente tra atteggiamento teorico e comportamento nel caso singolo) violi – a nostro parere molto gravemente – tale previsione del Codice Deontologico.
Di più: tale atteggiamento, sempre a nostro avviso, forse viola anche la deontologia della pubblicità professionale, per i motivi che appresso diremo. Un “pubblicizzarsi sui social network” è cosa che non ci appare molto consona all’etica che un professionista – rispettabilissimo e competente quale sicuramente il Mazzeo è – dovrebbe tenere.
La pubblicità indiretta che egli probabilmente (e inconsapevolmente?) si fa, nasce dal fatto che egli fa mostra di una propria bravura nella gestione di un caso clinico che altri, a suo parere, avrebbero seguito in altro modo, danneggiando, sempre secondo il suo indiscutibile e indimostrabile parere, il paziente.
Detto caso clinico è quello di un uomo da lui seguito al CIM.
Come detto, il dottor Mazzeo lo pubblica – anziché su riviste scientifiche o presentandolo a convegni – su …Facebook.
E già qui ci chiediamo perché opera in tal modo, cioè portandolo su Facebook, in una pagina cui sono “iscritte” e con cui interagiscono, persone che la pensano come lui, e che probabilmente hanno anche un interesse giudiziario e/o sociale, e/o politico, a veder affermate le tesi teoriche propugnate dal dr. Mazzeo, e che per questo lo plaudono quando dà, per i suddetti motivi, del “ciarlatano” ad altri colleghi.
Sicuramente, se qualcuna di queste persone avesse ora dei problemi di “PAS” o di contenzioso coniugale in tema di affido minori, si affiderebbe al buon dr. Mazzeo: da qui l’ipotesi – che riteniamo noi per primi tutta da verificare – che il dr. Mazzeo si faccia cpsì della pubblicità a buon mercato.
Riportiamo ora qui di seguito – con un copia e incolla – il caso clinico da lui descritto.
Ponendogli alla fine domande cui lui, scrivendo su una pagina di Facebook e non presentandosi ad un congresso o pubblicando su una pagina scientifica, ha tranquillamente evitato di rispondere.
Se avesse portato “La storia di Nicola” (così definisce il caso) su una pubblicazione scientifica, o ne avesse parlato ad un congresso, avrebbe dovuto parlare in ben altri termini e dare ben altre spiegazioni.
Dal momento che non lo ha fatto, poniamo noi al dr. Mazzeo, con l’aiuto di un suo collega, delle domande specifiche sul caso in questione. Ecco il caso, riportato integralmente per come lo descrive:
* * * * *
“La storia di Nicola (il nome è fittizio).
“Nicola è un padre separato; militare di carriera, marina militare, esperto in arti marziali, tiratore scelto, esperto in esplosivi, numerose missioni all’estero (Kosovo ecc). Coniugato, due figli, si congeda per intraprendere la libera professione (è avvocato); la situazione familiare precipita e si giunge alla separazione. I figli vanno con la madre anche perché lui si ritrova un paio di denunce per violenza.
Ci conosciamo da 4 anni, conoscenza professionale, diciamo.
Incazzatissimo con la ex-moglie, le ha fatto stalking, accusandola di non volergli fare vedere i figli, tornò a vivere con la madre che era terrorizzata dal suo comportamento vivolento e dalle minacce che faceva, e per questo si rivolse al CIM.
I primi approcci furono delicatissimi, rifiutava di venire al CIM per cui andai a trovarlo a casa più volte finché si è stabilito il rapporto di fiducia; venne fuori una grossa depressione, con aggressività ed idee di persecuzione. All’inizio non accettava di curarsi, ma poi, piano piano, ha capito che ne aveva bisogno; si è fatto pure un paio di ricoveri.
Gradualmente è uscito fuori dalla depressione, ha conseguito due master per la conciliazione giudiziaria (di quelli seri non le tante buffonate che si vedono in giro), riprendendo a lavorare come avvocato, è andato a vivere da solo, ha trovato una nuova compagna, ha recuperato il rapporto con i figli che adesso studiano all’università, è felicissimo della sua nuova vita.
Ora mi chiedo: se in questo caso fosse spuntato uno dei soliti noti a diagnosticare la PAS alla ex-moglie ed ai figli, la vicenda avrebbe avuto questa evoluzione positiva? O sarebbe finita male come le altre in cui viene tirata in ballo la PAS?
C’erano tutte le condizioni per diagnosticare la PAS: denunce della ex-moglie, rifiuto dei figli di incontrare il padre, ecc., ma come dimostra l’epilogo non c’era nessuna PAS, solo paura dei figli di questo padre violento che ha avuto il coraggio di affrontare il suo “inferno” interiore, diciamo così, e di venirne fuori.
Di casi come questo ne seguiamo tanti, ed in 32 anni di professione ne ho visti pure tanti; quindi (ai soliti noti) l’esperienza è tanta, ma di malattie serie non di ciarlatanerie come la PAS; se voi siete esperti solo in ciarlataneria è un vostro problema, non potete pretendere che lo siano tutti.”
1° DOMANDA AL DR. MAZZEO: ha valutato, nel porre la diagnosi e nel consigliare la terapia, la presenza di psicopatologie precedenti ai fatti e agli sviluppi narrati (cioè, pregressi alla separazione, ai comportamenti violenti, e alla conflittualità con la moglie, ecc.)?
2° DOMANDA AL DR. MAZZEO: ha valutato -nell’inquadrare il caso e i comportamenti di stalking del paziente – l’impatto che la permanenza in Kosovo, una esperienza di sicura evenienza stressante, ha avuto sulla suddetta persona?
3° DOMANDA AL DR. MAZZEO: come sono stata effettuate, nel caso, le suddette valutazioni? Con dei test psicodiagnostici? Con un confronto sulle cartelle cliniche? Ricorrendo a quel che ella ricordava del paziente?
4° DOMANDA AL DR. MAZZEO: Cosa significa la frase: “Ci conosciamo da 4 anni, conoscenza professionale, diciamo”? Significa forse che vi sono dei precedenti psichiatrici nel paziente?
Se si, perché, non ne fa cenno, dottor Mazzeo? Scientificamente, se si presenta un caso, bisogna obbligatoriamente (perlomeno se si vuole una certa credibilità) riferire tutta l’anamnesi patologica prossima del paziente. Altrimenti ci si espone alla critica che si occulta l’anamnesi per dar pubblicizzare al meglio le proprie capacità professionali (nello specifico, per poter anche dar del “ciarlatano” ad altri colleghi);
5° DOMANDA AL DR. MAZZEO: in base a cosa non ha “diagnosticato la PAS” è ha diagnosticato invece una “depressione”?
6° DOMANDA AL DR. MAZZEO: in riferimento a quegli studi che attestano come il problema dello stalking sia spesso legato ad una “circolarità” nella coppia e non a una patologia del singolo, cioè ad una natura relazionale del problema, che emergerebbe per il concatenarsi di personalità in qualche modo patologicamente legate fra loro (Paola Siracusano, Stalking: un’oscura e complessa circolaritа, in Rivista di Psicoterapia Relazionale, n. 29/2009), le chiediamo:
– ha indagato su questo aspetto del problema, prima di indurre il proprio paziente a ricoveri basati su trattamenti a base di psicofarmaci?
– ha valutato la possibilità di far intraprendere alla coppia in separazione una “terapia di coppia”, finalizzata ovviamente ad una separazione non conflittuale? In altri termini, ha pensato che invece di psichiatrizzare il paziente poteva esser meglio inquadrare il problema come problema di coppia e affrontarlo senza psicofarmaci e senza ricoveri?
– come e perché ella ha indotto il proprio paziente a rinunciare alle proprie iniziative legali in fatto di rapporti con i propri figli?
– in base a cosa ha perentoriamente escluso che la violenza del paziente non fosse il risultato di momenti provocativi della ex moglie, e che dunque il problema non dovesse essere affrontato con altra serie di interventi, terapeutici e non?
7° DOMANDA AL DR. MAZZEO: Qual è stato il trattamento praticato durante i ricoveri? Quale trattamento o quali trattamenti sono stati eseguiti al di fuori del ricovero? Quali psicofarmaci sono stati prescritti e in che dosaggi? Gli sono stati praticati, magari su prescrizione del dr. Mazzeo, degli elettrochoc?
8° DOMANDA AL DR. MAZZEO: cosa la induce a pensare che i colleghi che ritengono la PAS un problema che esiste (e che va definito nei suoi contorni nosografici e psicogiuridici), avrebbero diagnosticato “la PAS” nel caso specifico?
9° DOMANDA AL DR. MAZZEO: non ritiene che in questo modo egli faccia propaganda alle proprie capacità professionali, e che ciò avvenga al di fuori dei limiti concessi dall’Ordine?
Da quanto ella scrive si deduce infatti che lei scredita dei colleghi, definendoli “ciarlatani”, solo perché non hanno le sue stesse prospettive teoriche sulla PAS.
Ipotizza poi – senza affatto dimostrarlo – che nel “Caso di Nicola”:
– si sarebbero comportati in modo differente e che per questo avrebbero danneggiato il proprio paziente e i suoi familiari;
– che solo il ricovero e il trattamento psicofarmacologico, e comunque solo la rinuncia ad una terapia di coppia e ad un corretto tentativo di esercizio della sua genitorialità (da lei ottenuto come?) fosse possibile indurre una guarigione nel paziente.
CONSIDERAZIONI SUL CASO:
Aspetti medico-legali:
Il dr. Mazzeo sembra (e sottolineiamo il “sembra”) pubblicizzare molto indirettamente, ma anche molto bene, la propria professionalità: nello scritto in questione dimostra come la sua sia stata una perfetta gestione del caso clinico, e insinua che quella di altri colleghi sarebbe stata una prassi dannosa, e di come dunque anche in altri casi non ci si debba fidare dei colleghi “ciarlatani” che a suo parere “propugnano” la PAS come strumento contro le madri.
Questo ci fa ipotizzare una violazione del Codice Deontologico dei Medici contro alcuni suoi colleghi e una violazione in tema di pubblicizzazione del proprio operato professionale.
La cosa appare tanto più suscettibile di approfondimento perché tali affermazioni avvengono su una pagina di Facebook nella quale si sostengono le tesi del dr. Mazzeo, e in cui chi sostiene il contrario viene fatto oggetto di comunicazioni sgradevoli se non minacciose (“la corda per te è pronta”, ad es., rivolta ad un collega del Mazzeo e che, come da dettato deontologico, il Mazzeo doveva per primo tutelare).
Per di più, il dr. Mazzeo -che ha seguito come CTP un caso di Pas – opera tutto questo su Facebook, come detto, e come detto in una pagina cui sono “iscritte” e con cui interagiscono persone che la pensano come lui, e che probabilmente hanno anche un interesse giudiziario e/o sociale, e/o politico, a veder affermate le tesi teoriche propugnate dal dr. Mazzeo, e che per questo lo plaudono quando dà del “ciarlatano” ad altri colleghi.
Aspetti clinici:
L’ipotesi – tutta da dimostrare, ma ipotizzabile in senso teorico – è che il dr. Mazzeo abbia psichiatrizzato e farmacologizzato un caso clinico che poteva essere affrontato in tutt’altro modo.
In altri termini, e detto in modo rude e sicuramente non vicino al vero, qui ci potrebbe essere uno psichiatra che ha preso un tale che “dava fastidio” con la sua patologia, che aveva già dei precedenti psichiatrici (che il dr. Mazzeo qui cela, ma fa trasparire dal racconto), un tale le cui condizioni psichiche erano state gravemente esasperate dalla permanenza in Kosovo, e invece di tentare di fargli recuperare un rapporto con l’ex moglie e di avviarlo comunque ad una psicoterapia, lo ha convinto a ricoverarsi in manicomio (=in reparto psichiatrico), riempiendolo di psicofarmaci. E magari facendogli una bella serie di elettrochoc (ce lo fa pensare il fatto che lo si definisse “depresso”).
C’è poi da discutere (e lo facciamo in via totalmente presuntiva) se tale comportamento clinico non sia consistito in una serie di pressioni psicologiche sul paziente per indurlo:
– a diventare un soggetto trattato con psicofarmaci, e cioè psichiatrizzato, per indurlo a dar meno fastidio e solo perché la moglie non accettava di condurre con lui un percorso terapeutico di separazione gestita attraverso un intervento psicoterapico. In questo senso, si potrebbe ipotizzare che convincerlo al ricovero è stato funzionale agli interessi della moglie, e non a quelli suoi;
– a rinunciare ad un benefico rapporto con i propri figli, a farsi ricoverare e comunque a seguire un trattamento principalmente a base di psicofarmaci, senza nemmeno che venisse prospettata, a lui e alla moglie, la possibilità di una terapia “di coppia”, finalizzata cioè a una gestire adeguatamente separazione conflittuale (da questo punto di vista, si potrebbe anche ipotizzare, in assenza di una simile proposta, che lo psichiatra eventualmente incaricato di seguire il caso fosse inconsapevolmente “colluso” con la patologia della ex moglie del paziente).
Occorre poi chiarire un altro punto della condotta del dr. Mazzeo su Facebook.
Sempre sulla stessa pagina, il dr. Mazzeo dichiara quanto segue:
“Sono in contatto con una madre alla quale una psicologa ha diagnosticato la PAS senza mai visitare né lei né i suoi figli. Il TdM ha creduto a lei e non all’ex-marito, che oltretutto si è beccato una condanna per violenze. Adesso che è più tranquilla sul destino dei figli intende procedere con esposti e denunce.
In un altro caso analogo (diagnosi senza visita) che mi è stato segnalato è coinvolto un grosso nome, ed anche qui intendono procedere.
Tra l’altro, al di là degli esposti agli Ordini professionali, legittimi, tale comportamento, cioè fare la diagnosi di una malattia senza avere visitato il paziente può addirittura configurare il reato di falso in perizia; non me ne intendo molto ma sarebbe interessante che qualche avvocato approfondisse. …”
Allora, vediamo di approfondire, soprattutto per non fare la figura di quei legali che, per affascinare e sedurre il proprio cliente, iniziano da subito a ipotizzare reati su reati con i quali denunciare la controparte. Una tecnica tragiocamente facile, che fa ben presto scontrare il proprio cliente con le realtà della giustizia.
1) il “falso in perizia” è reato che riguarda il solo CTU, e mai il Consulente di Parte. Non si concretizza però, contrariamente a quanto il dr. Mazzeo fa ritenere, allorché il giudice non ritiene di seguire le indicazioni del CTU. Si concretizza quando il CTU altera volutamente le risultanze peritali (ad esempio, occultando o nascondendo dei dati per poter giungere a certi risultati).
2) Il CTP può benissimo dedurre quel che in scienza e coscienza ritiene di dover dedurre: ma i suoi obblighi non rientrano certo in quelli di chi opera una certificazione o pone una diagnosi in ambito clinico. Il suo ruolo è ipotizzare una prospettiva da far valutare al CTU.
E’ evidente che il CTP non può indicare al proprio assistito come rispondere ad un test psicodiagnostico o come comportarsi per non mostrare i segni di una patologia, o cosa dire al CTU per fargli credere di essere veramente vittima di una alienazione genitoriale o che i suoi figli siano stati abusati. Può però benissimo sostenere, come CTP, che certi sintomi e comportamenti (o certi dati) rientrano o meno in questa o quella patologia (per quanto riguarda casi medici o psicologici), se ciò corrisponde al suo intimo convincimento:
Leggiamo da Arcudi e Savino:
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N1597439549/SettimaSessione.pdf
“… Per questi motivi il reato di falsità in perizia ex art. 373 c.p., che appartiene alla categoria del falso ideologico, non trova applicazione per il consulente tecnico di parte nominato dal difensore o dal P.M. (a meno che quest’ultimo, come si è detto, non proceda ad accertamenti non ripetibili che sono destinati a costituire fonte di prova in sede di dibattimento), facendo specifico riferimento all’esperto nominato dal giudice (in tesi generale anche in sede civilistica ex art. 64, comma 1 c.p.c.) ed alla proprietà probatoria dell’atto.
La norma in questione prevede la falsità del contributo peritale per mendacio del parere o per affermazione di fatti non veritieri.
Il mendacio del parere, in accordo con la interpretazione dottrinaria, ricorre quando il parere effettivamente esternato sia difforme all’intimo convincimento del perito/consulente, ossia laddove costui disattenda in maniera volontaria le conclusioni a cui è correttamente pervenuto.
L’affermazione di fatti non veritieri ricorre, invece, solo nell’ipotesi in cui essa arreca detrimento alla esattezza del giudizio e non se pertiene ad aspetti ininfluenti rispetto al raggiungimento delle conclusioni.
Per esemplificare, la non veridicità dei fatti riguarda indagini in realtà mai eseguite, accertamenti di fatti inesistenti, dichiarazioni mai rilasciate o ricevute, descrizioni volutamente non veritiere di documenti, luoghi oppure oggetti.
Di più ampie dimensioni applicative è quanto previsto dall’art. 374 c.p. (frode processuale) che fa riferimento alle modificazioni dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone da chiunque effettuati al fine di trarre in inganno il giudice.
È tale, ad esempio, l’attività del consulente di parte finalizzata a modificare artificiosamente le qualità della persona di un soggetto imputato.
Vi è, poi, l’ipotesi prevista all’art. 374 – bis c.p. che, facendo riferimento ad attività documentative (dichiarazioni e attestazioni) e documenti (certificati e atti) non rispondenti al vero destinati all’A.G. da chiunque redatti (ricomprendendo anche le ipotesi di falsità materiale), ha una portata certamente più ampia delle precedenti norme.
L’atto deve essere destinato (a qualsiasi titolo ed in modo indipendente dall’accertata ricorrenza di una effettiva volontà e consapevolezza fraudolenta) all’A.G. e, contestualmente, deve riportare e attestare qualità concernenti persona non in regola con la giustizia penale.
Un tal genere di ipotesi normativa ha prodotto proprio nella nostra disciplina una dolorosa quanto ingiusta vicenda che del tutto inopportunamente criminalizzò un nostro collega, oggi purtroppo scomparso, la quale ebbe tuttavia ampia favorevole risoluzione in sede di Tribunale del riesame e poi, per ricorso del P.M., di Cassazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, opportunamente distinto tra attività documentativa ed attività valutativa conferendo a ciascuna un diverso grado di rilevanza giuridica.
La sentenza di Cassazione relativa al surriferito caso afferma che: “la fattispecie di cui all’art. 374 – bis c.p. (false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria) si riferisce a due specifiche attività documentative (“dichiarare” e “attestare”) e a due specie di documenti (“certificati” e “atti”). Con il certificato si dichiarano dati, fatti e situazioni, di cui si ha cognizione aliunde; con l’atto si attestano fatti compiuti da chi attesta o avvenuti in sua presenza ovvero dichiarazioni da lui ricevute. Ne consegue che nella parte in cui la consulenza tecnica dichiari o attesti dati, qualità, condizioni, essa ha natura certificativa o attestativa: pertanto, ove riporti in modo difforme dal vero, detti dati, qualità e condizioni, ricade nella previsione della norma incriminatrice di cui all’art. 374 – bis c.p. Per la parte invece nella quale la consulenza tecnica di parte svolge valutazioni e formula pareri o giudizi, detta consulenza non rientra nella previsione della norma incriminatrice dell’art. 374 – bis c.p., proprio perché essa non può Propecia pill whithout prescription essere compresa nel novero dei certificati e degli atti”. (Cass. Pen., Sez. IV, 5 dicembre 1995).
Di qui l’insussistenza del delitto di cui all’art. 374 – bis c.p. del nostro compianto collega che in tema di incompatibilità dello stato di salute di un soggetto con il regime carcerario aveva formulato una diagnosi identica a quella dei periti d’ufficio divergendo però dalla loro opinione nella valutazione degli effetti menomativi ai fini del giudizio di compatibilità tra stato fisico e regime carcerario.
In dottrina medico – legale viene sul punto rivendicata l’assoluta legittimità di interpretazione coerente ai diritti della difesa, finché rispettosa della verità biologica e delle evidenze oggettive.”

http://www.corriereinformazione.it/2012010616469/attualita/associazione-donne-per-la-sicurezza-onlus-contro-le-discriminazioni.html