Comunicazionedigenere si dissocia dal femminismo

Un sito femminista ha pubblicato una conversazione privata in apparente violazione dell’articolo 616 del codice penale (*), apparentemente al fine di diffamare il più grande gruppo facebook “no alla violenza sulle donne”.

Puntualizziamo che, sebbene il sito femminista abbia nome simile a questo, nessun legame esiste fra i due siti e che pertanto in nessun modo questo sito può essere associato a condotte del sito omonimo ma femminista.

Questo sito ripudia il femminismo in tutte le sue forme come mezzo di risoluzione dei conflitti familiari e come strumento di offesa contro uomini e bambini innocenti.

 

(*) Articolo 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza

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