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Assegno di mantenimento: una forma di potere assoluto sui figli e sull’ex partner – di Gaetano Giordano

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In nome del mantenimento indiretto si generano anni di udienze, perché ne va fissata la cifra.

Il mantenimento indiretto è l’espressione di un potere assoluto: sia sul figlio, sia sull’ex partner.

Con il mantenimento indiretto viene cancellata la specificità della scelta del singolo contributo: il decidere cosa si spende e per quale motivo.

E’ per via del mantenimento indiretto che il genitore erogatore di denaro non ha più senso ai fini delle decisioni da prendere: lui versa una massa anonima di denaro, indifferenziata e indifferenziante, non decide più nulla circa il relativo utilizzo e -proprio perché l’ha versata- non conta più nulla circa le regole e le priorità relative alla crescita dei figli e alla “cura” della individualità sottostante.

Il bambino vuol fare il calcio? Il genitore collocatario decide se farà il calcio oppure il tennis, e può non rispettare più in alcun modo i bisogni evolutivi del minore e l’apporto paterno per coltivarloIl genitore che versa l’assegno diventa un erogatore di indistinto denaro, a cui solo l’altro darà senso.

Le singole scelte vengono fatte dalla madre, che così diventa il genitore che decide, che interpreta i bisogni del figlio, e dà loro spazio o rifiuto.

Il figlio muore, come entità psicologica, nell’assegno indiretto, perché non esiste come individualità, ma solo come recettore di decisione di una Madre Onnipotente e Fusionale.

L’altro aspetto del problema, è speculare a questo e riguarda l’aspetto giudiziario della “separazione”.

In nome del mantenimento indiretto si generano infatti anni di udienze, perché ne va fissata la cifra.

Non ci sono confronti, non ci sono priorità, non ci sono bambini da far crescere -a seconda delle loro relative inclinazioni – con l’intervento di entrambi i genitori che decidono quale loro inclinazione accogliere: ci sono solo i genitori collocatari che pensano ad un tutto indistinto e senza opposizioni.

Il mantenimento indiretto piace tanto ai giudici perché omologo al loro sogno: la legge è uguale per tutti e loro decidono in che termini va applicata.

Li mette al centro del processo decisionale e ne garantisce la permanenza: quante sono le cause generate dal mantenimento indiretto?

Tra quelle delle separazioni, quelle per la ridefinizione della cifra, quelle per l’esazione del mantenimento, quelle in sede penale, l’indotto giudiziario del mantenimento indiretto è enorme.

L’assegno di mantenimento indiretto va abolito perché esprime – e al tempo stesso crea in modo autoreferenziale – il peggio della conflittualità da separazione

Gaetano Giordano *

*Medico-chirurgo
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Psicoterapeuta
Presidente del Centro Studi Separazioni e Affido Minori

 

[Fonte http://www.violenzadigenere.com]

 

MANTENIMENTO DIRETTO

In caso di separazione, il mantenimento diretto del figlio non comporterebbe ingerenze nella quotidianità dell’altro coniuge.

Semplicemente un genitore si occuperebbe, ad esempio, di acquistare materiale scolastico ed abbigliamento, l’altro copre altre voci di spesa.

Tutto quì

In tal modo, i genitori dovrebbero essere entrambi necessariamente presenti, si eliminerebbero gli intenti speculativi, il danaro verrebbe realmente speso per il mantenimento del minore e verrebbe meno l’obbligo di corrispondere l’assegno, obbligo che “funziona” male nella realtà quotidiana e rappresenta la vera fonte di tanto contenzioso.

Se poi uno dei genitori non dovesse adempiere ai propri obblighi, scatterebbe in funzione sanzionatoria l’obbligo di corrispondere l’assegno.

Avv. Domenico Marotta.

Figli cresciuti senza padre: statistiche choc!

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IGM (interessengemeinschaft geschiedener und getrennt lebender Männer – www.igm.ch) è un’organizzazione della Svizzera tedesca, che da anni si batte per i diritti di padri separati e divorziati. Recentemente una sua circolare spedita via e-mail spiegava i motivi per cui gli uomini non hanno interesse di sposarsi. Questo slogan è stato concepito in Ticino da un noto avvocato divorzista di Bellinzona quando in una intervista su Ticinosette disse: “XI comandamento: non commettere matrimonio“.

Papageno ha fatto sua questa riflessione senza esitazioni, dando avvio alla campagna informativa “Matrimonio? No grazie!”. Bisogna arrendersi all’evidenza.

Dopo la separazione, niente figli (o quasi) e niente casa, avvocati, servizi sociali, pretori e tutorie al collo, minimo vitale di fr. 1200.(messo di recente in forse dalla CF Sommaruga), discriminazione fiscale, obbligo di mantenere lo standard di vita alla ex e ai figli come ai tempi della luna di miele e, in casi particolarmente sfavorevoli, mantenere la ex fino all’età della pensione.

In una seconda e-mail IGM ha distribuito un rosario di cifre statistiche impressionante sul tema dei figli cresciuti senza padre: 63% dei suicidi di giovani sono cresciuti senza padre, 71% delle minorenni incinte sono cresciute senza padre, 90% dei senzatetto minorenni sono cresciuti senza padre, 70% dei minorenni che finiscono in istituti pubblici sono cresciuti senza padre, 85% dei minorenni che finiscono in carcere sono cresciuti senza padre, 71% dei giovani che abbandonano la scuola sono cresciuti senza padre, 75% dei giovani drogati sono cresciuti senza padre.

La lista continua: 80% dei divorzi è provocato dalle donne, 97% delle denunce mendaci nei confronti dell’ex-marito per atti di violenza e abusi sessuali su se stesse e/o sui propri figli sono inscenate dalle donne che rimangono impunite in quanto, secondo una recente sentenza del tribunale federale, la madre “aveva il sospetto di…” per cui aveva “l’obbligo di denunciare il padre …”.

Per chi non volesse accontentarsi delle statistiche, IGM mette a disposizione il libro di Flavio Sardo Alptraum Scheidung. Un sottotitolo potrebbe essere “Storia di un appassionato padre svizzero che chiede il rispetto della carta dei diritti umani”: una storia di misandria (odio ai maschi). Per affrontare queste 500 pagine bisogna aver i nervi ben saldi. Dopo aver affrontato questa lettura, non commettere matrimonio non è solo uno slogan politico, ma un avvertimento prezioso per non cadere nel quasi inevitabile precipizio: 60% dei matrimoni finiscono con un fallimento. Ma il divorzista bellinzonese citato non ha paura di rimanere senza lavoro e con un sorriso afferma: “Ci saranno sempre giovani innamorati che si sposeranno”.

Se da una parte i padri si troveranno sul lastrico, per i figli delle generazioni future sono guai. Papageno continua a raccogliere e pubblicare regolarmente testimonianze in questa rubrica del Mattino, ma intanto si può consigliare la lettura di due lavori pionieristici: di Claudio Risé – Il padre, l’assente inaccettabile – e di Luigi Zoia – Il gesto di Ettore.

Papageno si muove anche sul piano pragmatico. In questi anni di intenso lavoro abbiamo identificato un enigma in cerca di soluzione: l’assenza quasi totale di padri che si espongono e conducono una lotta comune per i diritti propri e quelli dei figli. Dall’altra sponda, le istituzioni che si adoperano per negare la crisi della famiglia, affermando che “tutto va bene”. Il 95% dei divorzi sono consenzienti – ribadisce da anni Roberto Sandrinelli, capostaff del dipartimento della sanità e della socialità: un risultato incoraggiante.

Sul fronte giuridico, anche la Svizzera si è accorta che non si può continuare a calpestare i diritti fondamentali dell’uomo: sull’agenda dei parlamentari vi è la questione dell’autorità parentale congiunta. Dal nostro punto di vista è solo un timido passo verso quello che noi proponiamo ai politici del nostro paese: l’affido condiviso (presenza paritaria dei figli con i due genitori) unita ad un’equa ripartizione delle responsabilità finanziarie.

 

http://www.tio.ch/aa_pagine_comuni/articolo_interna.asp?idarticolo=639479&idsezione=16&idsito=129&idtipo=410

Panorama denuncia la pratica delle false accuse

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Un’altra falsa accusa di pedofilia

Il caso di un professore di Pisa, accusato dall’ex coniuge di abusi nei confronti della figlia di 7 anni

Questa è la brutta storia di una falsa accusa di pedofilia. Una storia che per ora ha travolto un professore universitario di Pisa, ma che rischia di rovinare irrimediabilmente la vita anche a una bambina che oggi ha poco più di 7 anni.

La vicenda inizia nel 2007 con una separazione burrascosa. Il professore e sua moglie si dividono; la donna si trasferisce con la figlia a 80 chilometri dalla città toscana, e subito accusa il marito di maltrattamenti. Due anni dopo, il giudice civile in sede di separazione stabilisce l’infondatezza di quella prima denuncia e dispone l’affido condiviso della bambina.

Tutto finito? Nemmeno per sogno. Anzi. A quel punto la madre alza il livello del conflitto e rivolge all’ex coniuge nuove accuse, questa volta denunciando all’autorità giudiziaria una serie di presunti abusi sessuali sulla figlia, avvenuti ancora nel periodo matrimoniale. «Le accuse anche in questo caso erano del tutto false» racconta oggi il professore a Panorama.it «ma comunque sono servite a impedirmi di vedere mia figlia per tre lunghissimi anni. E accuse altrettanto terribili sono piovute su chiunque (consulente tecnico del tribunale, psicologi, assistenti sociali…) osasse contraddire la verità professata dalla mia ex moglie. Pre fortuna sono tutte cadute».

Nella vicenda, secondo il professore pisano, ha avuto un ruolo cruciale una consulente tecnica di parte, la  ginecologa milanese Cristina Maggioni. «Costei» dice l’uomo «circa tre anni fa ha svolto una visita su mia figlia e ha prodotto una relazione che certificava gli abusi sessuali». La dottoressa Maggioni era già salita alla ribalta delle cronache tra il dicembre 2000 e il gennaio 2001, perché arruolata come consulente dalla procura milanese in un processo aperto contro Marino Viola, un taxista ingiustamente accusato di pedofilia nei confronti della figlia.

Il caso, a suo tempo raccontato proprio da Panorama, aveva suscitato molto clamore perché in quel gennaio 2011 Viola, che era stato arrestato nel settembre 1996, era stato assolto con formula piena da tutte le accuse. Era accaduto che il pubblico ministero titolare di quell’inchiesta, l’attuale procuratore aggiunto di Milano Pietro Forno, venisse sostituito in udienza da un altro sostituto procuratore, Tiziana Siciliano. A sorpresa il nuovo pm, studiate le carte ricevute dal collega, aveva chiesto e ottenuto l’assoluzione del taxista. La pm Siciliano aveva infatti verificato che la consulente Maggioni aveva certificato una violenza sessuale in realtà mai avvenuta.

Erano state durissime le parole usate dalla pm Siciliano nell’arringa con cui il 21 dicembre 2000 aveva chiesto l’assoluzione per l’imputato Viola: “Qui” aveva detto Tiziana Siciliano “siamo di fronte a una specie di discesa negli inferi (…). Viene da chiederci se certi consulenti siano solo incompetenti o anche in malafede (…). Il sistema con cui sono state raccolte le dichiarazioni è inutilizzabile; l’intervista della bambina non è mai registrata. Sono perizie, queste, fatte da gente che dovrebbe cambiare mestiere…”. Aveva poi aggiunto che “questi esperti non hanno alcuna professionalità. Non hanno nessun motivo di godere della fiducia dell’autorità giudiziaria, non hanno capito niente”.

Era seguita una dura polemica. Alcune interrogazioni parlamentari avevano chiesto addirittura che «gli uffici giudiziari italiani si astengano, in modo assoluto, dal conferire nuovi incarichi a Maggioni» e suggerito la formazione di una commissione d’inchiesta sul caso. Si era anche molto criticata la competenza di quelli che erano stati catalogati come “abusologi professionisti”: erano stati così definiti i “tecnici” (psicologi e ginecologi) che abitualmente prestavano i loro servizi professionali soprattutto all’accusa, troppo spesso in collegamento con le strutture destinate ad accogliere (a pagamento) i bambini sottratti alle famiglie. La pm Siciliano aveva denunciato che in nove anni gli stessi altri periti avevano condotto ben 358 perizie giurate per conto della procura milanese.

Sono trascorsi oltre 11 anni da quello scandalo milanese, e nulla pare essere cambiato. Per fortuna, anche in questo caso, la giustizia ha fatto il suo corso correttamente: la perizia di parte scritta dalla ginecologa Maggioni è stata totalmente smentita da una consulenza ordinata dal tribunale. Ed è stato stabilito che la bambina in realtà, non aveva mai subito alcun abuso. Per fortuna, anche a Pisa, è stato un pubblico ministero a scoprire che la notizia di reato era infondata. Esattamente come 11 anni fa era accaduto a Milano.

Ma il problema vero del professore pisano, purtroppo, quello non è stato affatto risolto: perché dopo l’assoluzione l’uomo ha chiesto la sospensione della potestà genitoriale per la madre, ma dopo un anno e mezzo, il Tribunale dei minori non ha ancora deciso. La figlia continua così a vivere con la mamma, e lontano dal padre che pure è stato riconosciuto nelle sentenze come unico genitore adeguato, anche se la bambina è stata formalmente affidata ai servizi sociali.

Un’ultima considerazione: nel saggio Presunto colpevole (editore Chiarelettere), il criminologo Luca Steffenoni ha calcolato che “in Italia l’86% delle separazioni coniugali finisce con una denuncia penale per qualche delitto, e la tiopologia più frequente è quella degli abusi sessuali”. Il 96% delle denunce, poi, si dimostrano false. Questo imporrebbe un’estrema cautela da parte dell’autorità giudiziaria, anche e soprattutto nella scelta dei consulenti tecnici. Per evitare nuovi errori (e orrori) giudiziari.

 

http://italia.panorama.it/in-giustizia/Un-altra-falsa-accusa-di-pedofilia

Il sistema delle false accuse

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È oggi uno dei peggiori pericoli per i bambini. Ma non è facile parlarne: in attesa di un intervento della magistratura, è come prima di tangentopoli: si sa tutto, ma non è possibile dirlo. Descriviamo quindi un tipico caso immaginario, che assomma le infamie tipiche di tanti casi reali, mettendo in luce le distorsioni ed il giro di affari che alimentano il sistema.

Piercamillo Davigo (uno dei PM che scoperchiarono tangentopoli) dice che per un uomo «è più facile uccidere la moglie che venire a capo di un divorzio difficile»: il sistema delle false accuse è sessista. Una madre può impadronirsi dei figli, a costo di rovinare loro la vita, in questo modo:

  1. Sottrarre i figli attaccando il padre con false accuse di violenza domestica. In assenza di prove, gli effetti automatici sono: a) lo Stato apre un procedimento penale (in Italia esiste l’obbligatorietà dell’azione penale) che blocca quello per sottrazione di minore; b) lo Stato “tutela il minore” condannandolo ad “incontri protetti” con suo papà (un’ora a settimana in un ufficio dei Servizi Sociali); c) lo Stato paga l’assistenza legale alla sedicente maltrattata. Che può così essere assistita anche nel divorzio da un avvocata di un centro femminista, che ha interesse ideologico ed economico ad inasprire la conflittualità senza pietà per i bambini. La madre può far sparire i figli chiudendosi con loro in una struttura ad indirizzo segreto (mascherata da centro anti-violenza*), in modo da fare colpo sui Giudici ed ottenere altri soldi dallo Stato.
  2. In Italia la Giustizia è lenta e costosa: la manipolatrice approfitta degli anni guadagnati per plagiare i figli, che, strappati dalla loro famiglia e dal loro papà, “sanno” di dipendere dalla sola madre e finiscono per far loro l’odio e le false accuse verso il genitore assente. Questa forma di abuso, che gli psicologi chiamano alienazione genitoriale, spesso provoca ai bambini devianze psico-patologiche ed altri disturbi. Il sacrificio dei figli aiuta i Giudici a capire che il movente delle accuse era la volontà di impossessamento dei figli e ad evitare che un innocente venga condannato sulla base della sola parola della accusatrice. Ma, cadute le false accuse, la conclusione più frequente è che i bambini sono persi; la madre mantiene l’affido dei figli, in quanto i Giudici tendono ad accettare il fatto compiuto.
  3. Qualora i Giudici dispongano una perizia psicologica, l’alienatrice può tentare di giustificare le condizioni in cui ha plagiato i figli usandoli per false accuse di pedofilia contro loro padre e/o suoi familiari. Esistono organizzazioni (mascherate da associazioni anti-pedofilia), con ginecologhe, psicologi ed altri abusologi noti per aver già firmato centinaia di certificati di abusi poi smentiti dai periti dei Tribunali. Nuovamente lo Stato paga l’assistenza legale, ed avvocati senza scrupoli ci guadagnano sopra, anche 100,000€ se riescono a prolungare in appello processi basati sul nulla. Nel frattempo la madre può permettersi di disattendere le decisioni dei Giudici.
  4. Cadute le false accuse, si apre un nuovo pericolo per i bambini. I Giudici decidono di proteggerli allontanandoli da quelle madri che hanno dimostrato di essere irrecuperabili (ad esempio perché mentalmente disturbate) solo quando hanno oramai fatto molto male ai loro figli. I quali possono essere talmente alienati dalla follia pedo-femminista da aver bisogno di un periodo di cure in un luogo neutro. Il rischio è ora di finire in un orfanotrofio (mascherato da casa-famiglia o altro), magari con sotterranei legami economici con le stesse associazioni che la ex-madre considerava sue alleate. 28000 bambini italiani (una cifra senza eguali in altri paesi) sono oggi chiusi in questi centri, che ricevono dallo Stato circa 200€ al giorno per bambino, e quindi tendono a tenerli fino alla maggiore età.

Naturalmente, esiste anche una minoranza di padri colpevoli, così come queste madri malevole sono la minoranza. Il problema è quella minoranza di organizzazioni che le aiutano, amplificando i loro problemi in tragedie per i bambini.

Sempre più magistrati appaiono consapevoli dell’ondata di false accuse usate per aggirare la legge del 2006 sull’affido condiviso, coincisa con la diffusione di statistiche grottescamente false (“violenza prima causa di morte per le donne”, “un bambino su sei è abusato”…); ci si attende una contro ondata di condanne per calunnia. Ma occorre prevenire bloccando questa pratica al punto 1. I cittadini e lo Stato possono aiutare i bambini evitando di donare fondi che possano alimentare il sistema delle false accuse.

——————

*) Tali problematiche sono state espresse, fra l’altro, da Erin Pizzey (che fondò con ben altri intenti i centri anti-violenza), dal sociologo Gehrard Amendt, dalla giornalista Donna Laframboise. Si veda https://www.centriantiviolenza.eu/centriantiviolenza

 

https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/il-sistema-delle-false-accuse/

Se per gli avvocati non basta il codice deontologico – di Guido De Blasio

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Evidenze empiriche rigorose, nonché le denunce dei cittadini sugli accadimenti relativi alle cause di separazione e affidamento, suggeriscono che tra gli avvocati siano diffusi i comportamenti in violazione del codice deontologico. Come ciò possa avvenire nonostante l’esistenza di un articolato sistema sanzionatorio e quanto siano diffuse queste pratiche resta oscuro, gettando un’ombra sulle finalità della regolamentazione del mercato dei servizi legali. A fare luce, può contribuire l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con un’indagine conoscitiva.

Alcuni lavori di ricerca recenti hanno fatto luce sulla relazione tra inefficienze del sistema giudiziario e i comportamenti di coloro che svolgono la professione di avvocato. (1) Hanno dimostrato come il numero di avvocati presenti sul territorio abbia un impatto causale, ampio e statisticamente significativo, sul numero di procedimenti giudiziari dell’area. I legali, cioè, sarebbero in grado di indurre una domanda per i propri servizi in eccesso rispetto all’interesse del cliente. La circostanza comporta rilevanti effetti negativi, oltre che per coloro che hanno necessità di usufruire di servizi legali, anche sul funzionamento degli uffici giudiziari, che devono smaltire carichi di lavoro più elevati.

SEPARAZIONI E AFFIDAMENTO: IL REGNO DELLE MANCANZE DISCIPLINARI

Un’implicazione di grande interesse di questi lavori è che non necessariamente un più elevato numero di avvocati si associa a un beneficio per i consumatori. Anzi, succede esattamente il contrario: più avvocati implicano una maggiore domanda indotta. L’urgenza è pertanto quella di disinnescare il meccanismo, sanzionando i comportamenti deontologicamente inappropriati.
Un’altra implicazione importante è che il sistema di regolamentazione attualmente in vigore non pare funzionare adeguatamente. I risultati sull’effetto di induzione, infatti, si ottengono per un settore fortemente regolamentato, in cui – attraverso l’attività disciplinare nei confronti di professionisti che violano il codice deontologico – già dovrebbero esserci dei presidi a tutela della correttezza dei comportamenti. (2)
Per la loro natura di procedimenti legati ad accadimenti difficilmente documentabili, come ad esempio quelli relativi a episodi intercorsi nella sfera privata di una coppia, o tra genitori e figli, nelle cause di separazione è frequente la violazione del codice deontologico. In particolare, degli articoli 14 e 20 che vietano la produzione di prove false e la denigrazione delle controparti. È quello che si evince dalle continue denunce delle parti coinvolte (si veda ad esempio dirittoeminori). Si tratta di violazioni particolarmente odiose, che rendono più difficoltosa l’azione dei magistrati, e che in molti casi, oltre ad aumentare le parcelle e a intasare le caserme e le aule di tribunale, finiscono per incrementare l’astio tra gli ex-coniugi, con effetti deleteri per i minori coinvolti. Con buon pace di una legge lungimirante del 2006.

SANZIONATORI E SANZIONABILI TROPPO VICINI

Il sistema sanzionatorio attuale si caratterizza per una decisa contiguità tra sanzionatori e sanzionabili. Il sistema si regge sul meccanismo dell’autoregolamentazione a livello territoriale. Per ogni circondario di tribunale c’è un ordine territoriale, i cui iscritti eleggono i consiglieri. Questi ultimi devono giudicare le eventuali violazioni del codice deontologico di coloro che li hanno eletti. C’è insomma una evidente prossimità — e probabilmente anche una consuetudine di frequentazioni — tra sanzionatori e potenziali sanzionati. Sebbene la prossimità tra controllori e controllati non necessariamente debba condurre a un esito insoddisfacente del meccanismo sanzionatorio, il bel libro di Jacopo Orsini e Michele Pellizzari documenta, con riferimento alle possibilità di accesso alla professione, i limiti della contiguità. (3) In particolare, l’evidenza pre e post-legge 167/2003 sui meccanismi di correzione dei compiti per l’ammissione all’albo avvalora l’idea che l’autoregolamentazione su base territoriale possa facilitare il nepotismo.

CHI PUÒ ACCENDERE UN FARO?

La riforma dell’avvocatura verso standard di correttezza e di trasparenza propri di un paese civile si è tradizionalmente rivelata un’impresa molto difficile da realizzare. Gli ultimi provvedimenti al riguardo fanno poca differenza. Il problema principale è l’assoluta mancanza di trasparenza, terreno fertile per le attività deontologicamente scorrette, come quelle di indurre una domanda in eccesso rispetto ai bisogni del cliente o la produzione di prove false. Quanti sono gli avvocati denunciati per violazioni deontologiche? Per quanti di questi vengono decise sanzioni? E di che tipo? In quanti casi di separazione vengono utilizzate false denunce come un escamotage per appropriarsi di maggiori trasferimenti monetari? In quanti casi l’attività deontologicamente scorretta degli avvocati contribuisce a esiti giudiziari anche in contrasto col disposto legislativo? E in quanti alle sofferenze psicologiche dei minori coinvolti? Semplicemente, non è dato sapere.
È illusorio attendersi che una mossa verso una maggiore trasparenza possa avvenire spontaneamente, attraverso una migliore autoregolamentazione. (4) C’è forse anche poco da sperare dalla politica, se non altro, per le resistenze a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni, e, francamente, le ammirevoli iniziative della società civile sembrano scontrarsi con interessi troppo sedimentati per essere smossi con le armi della sensibilizzazione e del ragionamento. Forse però una possibilità c’è.
L’autorità che quel faro lo può accendere è l’Antitrust. La regolamentazione del settore dei servizi legali ha infatti lo scopo di garantire la protezione dei consumatori laddove le asimmetrie informative tra professionisti e clienti indeboliscono la capacità per questi ultimi di valutare la qualità del servizio prestato. Insomma, le restrizioni al mercato si possono giustificare solo se i costi per la collettività che ne derivano sono controbilanciati dai vantaggi dovuti al fatto che così si  impedisce di svolgere l’attività professionale agli operatori che compiono pratiche non conformi a standard minimi di correttezza. È quindi ovvio che laddove le procedure disciplinari non dovessero risultare efficaci, nessun vantaggio si materializzerebbe per i consumatori. Senza informazioni sulla qualità del sistema sanzionatorio non si può valutare la congruità della regolamentazione.
L’indagine conoscitiva potrebbe innanzitutto acquisire le informazioni (e i dati statistici) che permettano di chiarire la portata del fenomeno. (5) Successivamente, si tratterebbe di fare luce sulle caratteristiche delle mancate sanzioni, per capire i rimedi più appropriati. Se le difficoltà derivassero dalla compresenza su uno stesso territorio di controllori e controllati, è probabile che una minore contiguità territoriale possa funzionare (ad esempio, permettendo su base casuale all’ordine di una certa provincia di giudicare le violazioni degli avvocati di un’altra). Se invece l’inefficacia del meccanismo sanzionatorio dipendesse dalla comunanza di attività svolta, allora organismi disciplinari composti da altri operatori del settore e da rappresentanti degli utenti dei servizi collegati, potrebbero rappresentare una risposta migliore. (6)
È importante che l’indagine venga avviata con tempestività, anche per permettere che le iniziative di riforma, che pare siano già previste, siano basate su un’attenta diagnosi delle cause del malfunzionamento del meccanismo sanzionatorio e non si risolvano in un ennesimo mutamento di facciata. (7)

*Le idee e le opinioni espresse sono da attribuire unicamente all’autore e non impegnano la responsabilità dell’Istituto di appartenenza.

(1) Si veda: A. Carmignani e S. Giacomelli (2010), “Too many lawyers? Litigation in Italian civil courts”, Banca d’Italia, Tema di discussione 745, e P. Buonanno e M. Galizzi (2010), “Advocatus et non Latro? Testing the Supplied-Induced-Demand Hypothesis for Italian Courts of Justice”, Nota di lavoro, Feem 52.
(2) Un altro presidio è l’esame di abilitazione.
(3) Ad esempio, sanzionatori locali potrebbero avere a disposizione informazioni più dettagliate sui comportamenti dei professionisti locali.
(4) Anche se, a onor del vero, non mancano i legali, anche nel comparto del diritto di famiglia, che si oppongono a pratiche deontologicamente scorrette e surrettizie.
(5) Anche con riferimento a eventuali differenziali territoriali, che potrebbero essere messi in relazione agli indicatori di qualità del sistema giudiziario.
(6) Non si tratta di ipotesi di scuola. Si veda ad esempio: http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001401-351.html.
(7) Ad esempio, l’art. 3, comma 5, lett. f), del Dl 138 / 2011 dispone che gli ordinamenti professionali (tranne quelli relativi alla sanità) dovranno essere riformati (entro 12 mesi) al fine di prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali verranno specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari nonché di un organo nazionale di disciplina (la norma prevede pure che la carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali).

 

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Rignano, il fantasma dello stupro

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La sola passione della mia vita è stata la paura. Lo confessò a se stesso Hobbes in un’Europa non ancora governata dall’ordine protettivo dello Stato moderno.

Quattro secoli più tardi, tutti noi, cittadini di quest’Europa decadente ma ancora prospera e protetta, siamo diventati hobbesiani da salotto. Tanti tra noi, troppi di noi, se scrutassero in fondo alla propria coscienza, dovrebbero ammettere di avere la paura come sola passione, come ultimo orizzonte.

Così si spiega la tragica, assurda vicenda della cosiddetta «scuola degli orrori» di Rignano Flaminio conclusasi dopo anni di allarmi con la piena assoluzione di tutti gli accusati di pedofilia perché il fatto non sussiste. Non per mancanza di prove, non per vizio procedurale ma proprio perché il fatto era abnorme e inesistente. Tiriamo, dunque, un sospiro di sollievo? Non si può. Ci sono vittorie che sanno di sconfitta, ci sono assoluzioni che sanno di condanna. E questa è una di quelle: il male, sebbene non sussistesse all’origine, alla fine si è comunque compiuto. La vita pubblica dei sospettati è distrutta, la vita famigliare degli accusatori funestata, la vita intima dei bambini segnata.

Questo è l’aspetto terribile di queste vicende di contagio immaginario: l’accusa si rivela talora totalmente infondata, la malvagità si scopre fantasmatica, eppure la sofferenza alla fine è reale. Si scatena, cioè, un «panico morale» che finisce col generare proprio quel male che si voleva combattere. Capita che i genitori, dopo essersi scambiati informazioni assunte come vere, terrorizzati da immagini di stupro, inneschino nei figli fantasie allineate con le loro aspettative piuttosto che non con la realtà degli accadimenti. In questo modo, in totale buona fede, la piaga della suggestione diventava autosuggestione. Il cerchio onirico si chiude. L’effetto, rinculando, produce la propria causa.

Purtroppo nemmeno i sintomi di disagio acuto, chiaramente manifestati da molti bambini in una comunità sconvolta da una caccia alle streghe, provano nulla. A un certo punto, in questo genere di vicende, i bambini cominciano a soffrire. Ma le loro sofferenze non significano niente di preciso. L’indubitabile sofferenza psichica dei bambini sospettati di aver subito molestie può esser causata, infatti, dallo stress dovuto al calvario d’interrogatori, visite mediche e ansie familiari in cui vengono trascinati. A traumatizzarli può essere stato non lo stupro ma il fantasma dello stupro. Per quanto possa apparire incredibile, troppe volte si è osservato che gli effetti dell’orrore e del terrore sono identici, che il terrore non sempre segue l’orrore. E’ anche in grado di precederlo. Ed è così che scopriamo di vivere alla periferia della nostra stessa sofferenza, mentre il suo centro rimane ostinatamente vuoto.

Questo genere di consapevolezza porta con sé un caveat : non deve far dimenticare che gli abusi sull’infanzia esistono e sono diffusi. Il fatto che si siano potuti così lungamente occultare – e perfino tollerare – in seno a istituzioni quali la Chiesa cattolica è l’altra faccia dell’inclinazione a immaginarli dove non ci sono. Una generale difficoltà a discernere tra il bene e il male, tra il reale e il fittizio, tra il Paese mediatico e quello carnale, tra l’algebra finanziaria e l’economia produttiva, tra la borsa e la vita.

Anno dopo anno, l’infanzia arretra in un’Europa sempre più infantilizzata. I nostri figli – quei pochi che ancora generiamo – divengono sempre più l’oggetto delle nostre paure e sempre meno quello delle nostre speranze. Giù per questa china, i nostri figli bambini ci verranno in sogno come incubi di un’umanità di succubi.

E allora, guardiamoli in faccia, una buona volta, questi nostri fantasmi. Rignano Flaminio è l’emblema di un Paese spaventato che troppo a lungo ha scambiato al mercato nero della Storia una illusoria irresponsabilità pubblica in cambio di una paranoia privata.

ANTONIO SCURATI

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Affidamento condiviso e abuso

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Le riflessioni di qualche giorno fa sull’affidamento condiviso hanno scatenato una veemente tempesta, anche una sorta di brain storming. Appassionata, sentita, vissuta. Ciò conferma quanto il tema sia di straordinaria attualità posto che investe una parte consistente delle coppie che si separano, oramai la metà.Poche volte ci si separa amichevolmente e nel conflitto conseguente alla separazione si apre la contesa dei figli. Se la contesa viene affrontata da genitori equilibrati, responsabili, consapevoli e ad armi pari, il conflitto si stempera in poco tempo, senza alcun spargimento di “sangue”. In caso contrario, ove manchino alcuni tra tali prerequisiti il conflitto può prendere pieghe anche devastanti. Con danni irreparabili, patrimoniali e non patrimoniali.
Come già scrissi, l’auspicio è che i genitori separandi abbiano tali caratteristiche ma appunto ove non le abbiano, – ed anche solo uno tra di essi, poiché per non litigare occorre essere in due, potendo uno solo tra i due imporre il conflitto all’altro suo malgrado, come spesso accade – diviene fondamentale il ruolo dei terzi chiamati a dirimere o quanto meno regolamentare il conflitto: giudici, avvocati, assistenti sociali, consulenti. Ciò pretende che essi siano competenti (direi molto, poiché è pretesa una particolare specializzazione), equilibrati (ed equidistanti, direi anche dal proprio cliente), retti ed onesti (intellettualmente e moralmente).

Ho conosciuto giudici e avvocati straordinari, potrei raccontarveli. Ho conosciuto anche tanti cialtroni particolarmente dannosi per entrambi i genitori (dunque anche per il proprio cliente, se avvocati) e soprattutto per il minore. Cialtroni che trattano il cliente come se trattassero un sinistro dinanzi al giudice di Pace (nel quale forse sì son competenti), lo assecondano, lo incitano a compiere ogni nefandezza possibile finalizzata ad annientare la controparte-genitore. Cialtroni che considerano i genitori numeri e volti anonimi, senza avere il tempo e la capacità di entrare nel loro vissuto.

Conosco la ingiustificata e non più sopportabile prassi giurisprudenziale di stravolgere la legge sull’affidamento condiviso, collocando a priori il figlio dalla madre, relegando in un insopportabile recinto il padre desideroso di fare bene da padre, confinandolo all’esilio, anzi all’oblio, ignorando il mantenimento diretto, dimenticandosi del potere di ammonimento e del risarcimento. Conosco soprattutto la prassi genitoriale (e mi spiace ribadirlo, soprattutto delle madri) di abusare del diritto statuito dall’art. 24 Cost. (diritto alla difesa), diffamando l’altro genitore (con querele infondate ove non inventate), interponendo false testimonianze e false prove, al solo fine di distruggerlo e di ottenere cospicui assegni di mantenimento o di intimidirlo per farlo cedere dinanzi alle proprie pretese. Conosco la prassi giurisprudenziale di legittimare tale abuso del diritto (in generale) senza giungere ad infliggere alcuna punizione al genitore scellerato. Eppure gli strumenti processuali esistono.

Conosco giudici indifferenti a tali abusi, i quali anche accertandoli, si limitano a sostenere che “comunque è interesse del minore, soprattutto nei suoi primi anni di vita, vivere prevalentemente con la madre”. Poco importa se la madre sia una irresponsabile che ha distrutto la vita del padre del minore, ne distrugge quotidianamente l’immagine dinanzi al figlio, ne succhia avidamente il mantenimento (senza dover rendere conto a nessuno). E’ nell’interesse del minore farlo crescere con una tale figura?
E’ dunque opportuno stroncare (in sede civile e in sede penale) ogni forma di abuso del diritto e del processo, poiché si ingenerano drammi sociali (ed economici). E’ dunque necessario sanzionare con vigore e senza indugio magistrati, giudici, assistenti e consulenti che si rivelino incompetenti e non equilibrati.

Vi racconterò solo uno tra i tanti casi vergognosi: quello di un padre, la cui convivente divenuta madre da poco, inspiegabilmente si allontana da lui col bimbo, frapponendo centinaia di chilometri. E per giustificare ciò inonda la procura di false querele verso il padre, così vietandogli di vedere il bimbo. Dopo “soli” 2 anni di causa dinanzi al Tribunale dei Minori, nonché decine di querele, consulenze, spese abnormi, immagine infangata di una persona seria, il giudice accerta infine che la madre è persona indegna della potestà genitoriale, accertando la gravità dei suoi comportamenti. Ma inspiegabilmente, per non fare un torto a nessuno, sottrae anche al padre-vittima la potestà genitoriale. Quanto è risarcibile tutto ciò per il padre? Qualche milione di euro potrebbe bastare a riparare i gravi danni? E verso quali soggetti, atteso che vi sono grandi responsabilità sia dei giudici che degli avvocati che dei consulenti? Occorre dunque un moto di sdegno, collettivo.

di Marcello Adriano Mazzola

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/25/affidamento-condiviso-abuso-diritto-processo/186362/

Esiste già nel DSM-IV una classificazione della PAS

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Secondo il Dr. Craig Childress (noto specialista in Parental Alienation Dynamics) esiste già nel DSM una classificazione della PAS, in quanto il genitore alienante è affetto da disturbi clinicamente classificabili secondo lo schema diagnostico del DSM-IV come:

  • “Disturbo Delirante di tipo Persecutorio” e “Disturbo della Personalità, borderline-narcisistico”.

Questi disturbi della personalità del genitore, inducono nel minore alienanto, autonomi disturbi della personalità classificabili nello schema diagnostico del DSM-IV come:

  • “Disturbo Oppositivo Provocatorio” e “Disturbo Psicotico Condiviso”.

In sostanza il Dr.  Childress sostiene che, pur non esistendo ancora disturbi già classificati riconducibili alla alienazione genitoriale, il DSM-IV prevede alcuni disturbi (già classificati) che sono sufficienti a spiegare completamente la dinamica della alienazione genitoriale e del conseguente instaurarsi della PAS.
In questo senso, secondo Childress, non c’è bisogno di classificare in modo specifico la sindrome da alienazione genitoriale nel DSM.

http://www.drcachildress.org/

http://www.drcachildress.org/asp/Site/ParentalAlienation/index.asp

Genitorialità malata. Tra Pas e falsi abusi

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Pubblichiamo di seguito alcuni stralci di un interessante articolo a firma della psicologa e psicoterapeuta Dr.ssa Marisa Nicolini.  Il titolo originale del post, Genitorialità malata: sindrome di alienazione genitoriale e denunce di falsi abusi, richiama immediatamente l’attenzione su uno dei drammi quotidianamente vissuti da genitori separati che in caso di separazione, non sempre spontaneamente, si spingono a confliggere oltre ogni ragionevole limite giungendo a fare strumento delle loro guerre i figli.

La L.  n. 54/2006 ha sancito la regola della “bigenitorialità”, la quale ha comportato l’emersione di nuove patologie nelle relazioni familiari: tra queste, le più perverse sembrano essere la Sindrome di Alienazione Genitoriale e i Falsi Abusi sessuali su minori.

All’atto della separazione coniugale, consensuale o giudiziale che sia, i figli di norma vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, grazie alla legge che ha stabilito come regola la bigenitorialità. Dopo l’entrata in vigore della L. n. 54 del 2006, infatti, devono sussistere ed essere provate importanti motivazioni perché il Giudice possa disporre l’affido esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori: grave psicopatologia, abuso di sostanze, sociopatia, indisponibilità verso l’altro genitore, ecc.

Ma quando un genitore è in aperto conflitto con il coniuge dal quale si sta separando, non di rado lo vuole “distruggere” e desidera impedire l’applicazione della legge sulla bigenitorialità: è allora necessario che dimostri che esistono fondate ragioni per cui l’affidamento condiviso si renderebbe contrario al superiore interesse del minore.

Il quadro è perfetto. Sono infatti molti coloro che rilevano l’esplosione del fenomeno delle accuse strumentali proprio nei mesi successivi all’introduzione della legge sull’affidamento condiviso dei figli come, tra l’altro, ben spiega anche la Dr.ssa Sarah Viola, psicoloca e CTU del tribunale di Roma in questo filmato:

La Dr.ssa Marisa Nicolini nel suo articolo prosegue:

Da quando è entrata in vigore la L. 54 nel 2006, nel campo della Psicologia Giuridica, specialmente quando si è nominati ausiliari del Giudice (CTU), ci siamo scontrati con una realtà quanto mai dolorosa: mi riferisco ai casi in cui un genitore, spesso la madre, tenti in tutti i modi (mi auguro sempre in buona fede) di escludere l’altro genitore dalla condivisione dei doveri/diritti derivanti dalla genitorialità.

Tra i modi più perversi e pregiudizievoli per i figli vi sono quelli noti come Sindrome di Alienazione Genitoriale e Falsi Abusi. Si rimanda alla letteratura scientifica chi volesse approfondire la conoscenza di tali realtà. Qui è sufficiente ricordare che per Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) si intende l’azione costante e subliminale di un genitore (alienante) sulla prole affinché questa diventi in prima persona “nemica” dell’altro genitore (alienato) arrivando a non volerlo più incontrare. Questa vera tragedia (un figlio che non vuole più vedere il padre, più raramente la madre, e relativo ramo familiare), viene ritenuta, invero, molto utile per poter sostenere davanti al Giudice ed al suo eventuale Consulente Tecnico: “Io glielo dico sempre che deve voler bene e frequentare anche il padre, ma è proprio lui/lei che non ci vuole andare! Che devo fare, mica gli/le possiamo imporre di amarlo!”.

Davvero interessante la definizione che viene poi data dei falsi abusi, che vengono paragonati ad un “tritacarne” dove vengono gettati padri e figli. A tal proposito la Dr. Niccolini scrive:

Forse ancora peggiore della PAS è da considerare l’accusa (infondata) di abuso sessuale mossa contro un genitore (pressoché sempre il padre) ai danni del figlio/la figlia, non di rado in età prescolare. Questi cosiddetti Falsi Abusi denunciati in corso di separazione coniugale pongono i minori all’interno di un “tritacarne” di visite, ascolti protetti, racconti in presenza di assistenti sociali, psicologi, operatori delle Forze dell’Ordine, Giudici, CTU, ecc. ecc. Di conseguenza, quand’anche si dovesse accertare che non si è consumato alcun abuso sessuale su quel minore da parte dell’offender denunciato dalla madre, il/la minore comunque ha dovuto fare un’esperienza che lo/la segnerà per tutta la vita, soprattutto con riferimento alla sfera della sessualità ma non solo.

Nel resto dell’articolo, l’autore spiega come e perché è necessario evitare in ogni modo queste derive delle separazioni coniugali affermando che:

Occorre dunque stare molto attenti a chi pretende di difendere i bambini: coinvolgere un minore in false accuse è una forma di abuso sessuale che può avere conseguenze psico-patologiche sovrapponibili a quelle degli abusi realmente esperiti.

Non possiamo far altro che raccomandare la lettura del post originale raggiungibile cliccando sul link  Genitorialità malata: sindrome di alienazione genitoriale e denunce di falsi abusi

Doppia residenza dei figli di separati. SI’ del Tribunale di Firenze: è nell’interesse del minore

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Sentenza del tribunale di Firenze: se c’è l’affidamento condiviso il minorenne deve essere domiciliato e residente presso il padre e la madre

Con l’affidamento condiviso del figlio minorenne, il ragazzo potra’ avere anche la doppia residenza. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Firenze nel caso di una coppia divorziata e che vive in due Comuni diversi: il giudice ha deciso per la prima volta che il bambino deve essere domiciliato, e dunque residente, presso tutti e due i genitori, oltre che essere affidato a entrambi.

Il nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze

Un provvedimento che e’ destinato a fare da apripista ad altre decisioni del genere nei sempre piu’ numerosi casi di affidamento condiviso del figlio minorenne e che rafforza il concetto di pari responsabilita’ genitoriale: non esiste piu’ un genitore presso cui il ragazzo risiede e abita prevalentemente e un altro genitore considerato ‘esterno’, che dovra’ esercitare i diritti-doveri di frequentazione con la prole. Con la doppia domiciliazione le case dei figli sono ufficialmente due, quella di mamma e quella di papa’.

La decisione presa dal giudice del Tribunale di Firenze Domenico Paparo e’ soprattutto nell’interesse del ragazzo: con il doppio domicilio – scrive nel provvedimento – potra’ ottenere dei vantaggi, come per esempio usufruire dei centri estivi organizzati da entrambi i Comuni dove risiedono mamma e babbo, visto che nelle loro abitazioni dovra’ trascorrere esattamente la meta’ dei giorni dell’anno, dunque anche il periodo in cui la scuola e’ chiusa. Ora tocca ai Comuni risolvere il problema della doppia residenza del figlio iscrivendolo presso i rispettivi registri.

”Con il provvedimento viene disposta la doppia domiciliazione del minore in perfetta sintonia del principio dell’affidamento condiviso – spiega il legale del padre, l’avvocato Iacopo Tozzi – che il disegno di legge parlamentare n.957 sta cercando ormai da tempo di introdurre nel nostro sistema legislativo, ma che il giudice
nell’interesse dei figli, ma anche dei genitori, come avvenuto in questo caso, puo’ gia’ prevedere e applicare”.

La doppia residenza permettera’ tra l’altro ai genitori, a differenza di quanto avvenuto finora, di accedere ad agevolazioni fiscali, a contributi, a sovvenzioni pubbliche in quanto il figlio risultera’ anche nello stato di famiglia di entrambi, documento fondamentale per esempio per il calcolo dell’Isee. Anche le comunicazioni sul ragazzo dovranno essere inviate a tutti e due gli indirizzi di residenza, permettendo cosi’ ai genitori di essere ugualmente informati sulle questioni inerenti il figlio.

http://www.lanazione.it/toscana/cronaca/2012/04/11/695599-tribunale-firenze-affidamento-minori-doppia-residenza.shtml

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/04/11/news/se_i_genitori_sono_divorziati_i_figli_hanno_la_doppia_residenza-33110906/

http://firenze.ogginotizie.it/128629-firenze-bimbo-in-affidamento-condiviso-decisa-la-doppia-residenza/

http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-7_4_1-Doppio+domicilio+per+i+figli+di+genitori+separati,.html?cm_id_details=62133&id_padre=4473

http://www.iodonna.biz/il-tribunale-di-firenze-doppio-domicilio-residenza/

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