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	<title>Diritto e Minori &#187; affido condiviso</title>
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	<description>Per il diritto dei bambini alla bigenitorialità</description>
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		<title>Affido condiviso: la parola a medici, psicologi e ricercatori</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Psyco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nel nome dei figli]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio vezzetti]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo stato dell’arte in tema di domiciliazione dei figli di coppie separate di Vittorio Vezzetti Pediatra ASL Varese, Responsabile scientifico dell&#8217;Associazione Nazionale Familiaristi Italiani. INTRODUZIONE Nel febbraio 2006, dopo un dibattito intenso e prolungato, veniva promulgata dal Parlamento italiano la &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/affido-condiviso-la-parola-a-medici-psicologi-e-ricercatori/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<p style="text-align: center;"><strong>Lo stato dell’arte in tema di domiciliazione dei figli di coppie separate</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>di Vittorio Vezzetti</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Pediatra ASL Varese,<br />
</em><em>Responsabile scientifico dell&#8217;Associazione Nazionale Familiaristi Italiani.</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/09/vittorio_vezzetti.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2218" title="vittorio_vezzetti" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/09/vittorio_vezzetti.jpg" alt="" width="212" height="193" /></a></p>
<p>INTRODUZIONE</p>
<p>Nel febbraio 2006, dopo un dibattito intenso e prolungato, veniva promulgata dal Parlamento italiano la legge 54/06 sull&#8217;affidamento condiviso. Da molte parti vista come un reale passo in avanti nella tutela dell&#8217;infanzia e un doveroso adempimento alla Convenzione Internazionale di New York in tema di diritto dei minori alla bigenitorialità, di fatto a sei anni di distanza essa si è rivelata insufficiente allo scopo al punto che in Parlamento sono state via via depositate sei differenti proposte di legge atte a modificare il nuovo dettato legislativo.</p>
<p>La senatrice Emanuela Baio (Commissione Infanzia), co relatrice della proposta di legge, così scrive nella prefazione del libro Nel nome dei Figli: “Per chi come me è stata correlatrice e ha creduto profondamente nella legge sull&#8217;affidamento condiviso, impegnandosi per farla approvare nel 2006, al termine della 14esima legislatura, è ancor più doloroso dover ammettere questo fallimento” (1).</p>
<p>Ancora oggi può capitare al genitore che chiede al Tribunale tempi e pernottamenti paritari all&#8217;altro genitore, di vedersi riconosciuti dai magistrati due soli pernottamenti al mese con la motivazione “<em>l&#8217;affidamento condiviso non ha affatto per conseguenza la loro domiciliazione paritaria presso ciascuno dei genitori” (Tribunale di Firenze, sentenza n° 2433/11 )</em>, oppure di leggere (documento CSM, dr.ssa Fiorella Buttiglione, marzo 2011): “Non mi pare poi che possa realizzare il miglior interesse del figlio la previsione della doppia domiciliazione quasi il figlio costituisca un monte premi di ore che i genitori debbano spartirsi equamente”. O ancora (sentenza n° 3053/2007 del Tribunale di Varese, marzo 2007, Giorgetti, Paganini, Leotta): “il tribunale per propria giurisprudenza costante non condivide una frammentazione del tempo che costringa di fatto a veri e propri minitraslochi ogni pochi giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante”.</p>
<p>La risultanza di questo approccio culturalmente monogenitoriale, della priorità data alla stabilità del domicilio rispetto a quella degli affetti, della inefficienza del sistema giudiziario nel fare rispettare i propri provvedimenti, è che 25.000 minori italiani (circa uno ogni tre) perdono secondo l&#8217;ISTAT i contatti con uno dei genitori dopo la separazione dei medesimi.</p>
<p>Le conseguenze sono notevoli sia in termini biomedici che sociali.<br />
Nel primo settore sono note importanti influenze della deprivazione affettiva e dello stress emotivo in ambito neurologico e psicologico (Battaglia, Pesenti, Medland et al., 2009, dimostrano con uno studio che &lt;<em>i bambini geneticamente predisposti sottoposti a traumi da divisione dai genitori – lutti o separazioni coniugali difficili – in tenera età, hanno elevate probabilità di soffrire da adulti di crisi di panico per una azione modificatrice sui centri bulbari della respirazione</em>&gt;, mentre Anna Sarkadi et alt.: &lt;mettono in evidenza come il coinvolgimento paterno &#8211; inteso come tempo di coabitazione, impegno e responsabilità &#8211; abbia influenze positive sullo sviluppo della prole. Gli studiosi hanno analizzato retrospettivamente 24 studi longitudinali, svolti in 4 continenti diversi. La conclusione è che il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi definiti di carattere “psicologico” nelle giovani donne, diminuisce la delinquenza giovanile e riduce la frequenza di problemi connotati come “comportamentali”&gt;.), ormonale (nanismo psicosociale, alterazioni della secrezione di ossitocina e vasopressina), persino cromosomico (su Psychosomatic medicine uno studio scientifico dimostra che &lt;Abuso o carenza affettiva, agendo sulla lunghezza dei telomeri e sulla produzione di sostanze proinfiammatorie, aumentano la sensibilità a fattori stressanti nella vita adulta con maggior rischio di disturbi psichiatrici&gt;.). (2,3,4,5).</p>
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<p>Nel secondo risultano chiare le influenze su gravidanze indesiderate, tabagismo e alcolismo, dispersione scolastica. (6,7,8)</p>
<p>Chi scrive è stato più volte presente in qualità di attore alle audizioni in Commissione Giustizia del Senato e ha potuto constatare come uno fra i principali motivi di attrito fra i vari partecipanti sia stato il dibattito su quale fra le diverse forme di struttura familiare possa essere considerato come golden standard per il raggiungimento dell&#8217;interesse del minore. In particolare, semplificando, si sono formati due partiti: quello della priorità da dare alla sede degli affetti, alla stabilità del domicilio, anche a scapito della relazione quantitativa col secondo genitore (costituito prevalentemente da avvocati e magistrati), e quello della priorità da attribuire invece alla continuità relazionale, alla stabilità degli affetti, a discapito della stabilità del domicilio (costituito prevalentemente da scientist).</p>
<p>Il seguente articolo, pur conscio dell&#8217;influenza di fattori di natura sociologica, vuole chiarire lo stato dell&#8217;arte nella letteratura scientifica internazionale sul controverso tema della struttura familiare da considerare come obiettivo da raggiungere nel vero interesse del minore.</p>
<p>ORIGINE DEL DIBATTITO</p>
<p>In linea di massima la ricerca ha evidenziato da tempo alcune problematiche nei figli di separati anche se questo non si traduce necessariamente e automaticamente in elementi di rilievo clinico. Fin dall&#8217;inizio del 1970, specie in ambito statunitense, si è aperto un intenso dibattito circa la positività o la nocività della custodia congiunta (fisica e/o legale). E&#8217; di rilievo notare che, mentre negli USA (Paese in cui il divorzio esiste dal 1906), in Francia (Paese in cui il divorzio esiste dal 1789), in Svezia (dal 1913) iniziava questo dibattito, in Italia l&#8217;istituto del divorzio non era neppure legge dello Stato (la relativa legge fu licenziata dal Senato nell&#8217;ottobre del 1970) e questo può spiegare in parte un certo ritardo culturale nell&#8217;affrontare la tematica.<br />
Le due posizioni pro e contro la pariteticità del ruolo genitoriale possono essere sintetizzate nel confronto “Benefìci dei rapporti continuativi con ambedue i genitori versus i possibili danni derivanti da una maggiore esposizione al conflitto genitoriale e da una instabilità del domicilio”.<br />
La battaglia nella comunità scientifica è stata aspra, con posizioni fortemente contrarie all&#8217;affido congiunto e/o alternato (Goldstein, Freud &amp; Solnit, 1973 e Kuehl 1989) e decisamente favorevoli (Roman e Haddad 1978 e Bender 1994). (9,10,11,12)<br />
A distanza di oltre 40 anni dall&#8217;inizio del dibattito possiamo dire che è stato possibile sostituire delle impostazioni di natura teoretica e ideologica con approcci concreti basati sulle risultanze di importanti ricerche (specie a carattere metanalitico), legate a esperienze di Paesi che da tempo hanno iniziato, a differenza dell&#8217;Italia, a utilizzare l&#8217;affido alternato se non in maniera estensiva almeno in modo tale da consentire sufficientemente solide inferenze statistiche. Le conclusioni sono state abbastanza univoche e, seppur con molta lentezza, hanno iniziato a esser recepite da molte legislazioni.</p>
<p>LO STUDIO BAUSERMAN</p>
<p>Questo importante studio pubblicato nel 2002 da uno psichiatra del Dipartimento governativo degli Stati Uniti (Journal of Family Psychology 2002, vol. 16, N.1-91-102) inaugura la via metanalitica. Bauserman sostiene che una vera ricerca non deve esaminare solo le differenze tra i risultati dei due tipi di custodia ma anche come i fattori identificati possano essere correlati ad ogni singola differenza di situazione clinica. (13)</p>
<p>Bauserman chiarisce che con questa via non si può arrivare alla definizione di un ruolo causale assoluto ma solo alla correlazione, anche statisticamente validata, tra miglior tipo di custodia e variabile presa in esame.</p>
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<p>Peraltro la via metanalitica è capace di integrare le risultanze della letteratura in un modo più sistematico e quantitativo convertendo risultati statistici in un sistema metrico e analizzando sistematicamente anche la magnitudo (quindi l&#8217;aspetto quantitativo) dell&#8217;effetto.<br />
Questo approccio è per lo psichiatra americano il migliore per evitare alcune distorsioni sistematiche (bias) come, per esempio, la selezione delle fonti.</p>
<p>Bauserman si propone selettivamente due scopi: innanzitutto l&#8217;analisi metanalitica dei report che paragonano la situazione dei bimbi in custodia condivisa a quella dei bimbi in custodia monogenitoriale; poi si propone di esaminare come variabili secondarie possano influenzare i diversi risultati (per fare un esempio: poiché l&#8217;imprinting monogenitoriale della giurisprudenza internazionale è mediamente a favore della custodia esclusiva materna, un sistema che tenda a riequilibrare i ruoli genitoriali significherebbe che più maschi godrebbero del beneficio di più ampi rapporti col genitore di sesso omologo e quindi essi potrebbero in linea teorica avere maggiori benefìci dei figli di sesso femminile).</p>
<p>Bauserman analizza 33 studi (di cui 22 inediti) precedentemente selezionati in modo da essere standardizzabili: in 4 si confronta la custodia monogenitoriale con affidi alternati, in 21 si confronta la custodia monogenitoriale con affidi che prevedono tempi di coabitazione col secondo genitore tra il 25 e il 50% del tempo, cui si aggiungono 6 studi in cui la custodia monogenitoriale veniva confrontata con un affido congiunto basato su libera definizione della coppia genitoriale e altri 2 studi in cui separatamente si confrontavano, versus il medesimo campione di bambini affidati in modo monogenitoriale un gruppo di “alternati” e un gruppo di “custoditi in modo congiunto”.<br />
Lo studio prevedeva il rilevamento di alcune misure di salute: quella psichica generale, quella comportamentale, quella emozionale, l&#8217;autostima, i rapporti coi familiari, l&#8217;assessment scolastico, l&#8217;analisi di questionai specifici di salute psichica fino al momento del divorzio più una schedatura del livello di conflitto sia passato che attuale e prevedeva la misurazione di 140 dimensioni d&#8217;effetto..<br />
L&#8217;analisi riguardava 1846 figli in sole custody e 814 in joint custody e spaziava in un periodo compreso tra il 1982 e il 1999.<br />
Venivano analizzati svariati fattori esterni passibili di influenzare gli esiti e si trovava che questi non erano modificati né dal sesso del primo autore dello studio, né dall&#8217;età dei figli al momento del divorzio, né dalla maggior prevalenza del genitore femminile nel gruppo “sole custody”, né dal tipo di misura (comunque il software dedicato DSTA eliminava i risultati estremi per dare omogeneità statistica.<br />
In sintesi i risultati furono:<br />
<em>1- i bambini in custodia congiunta sia fisica che legale stanno meglio dei “sole custody” e in modo indipendente dalla loro età.</em><br />
<em> 2- la presenza e la compartecipazione di padri non coabitanti era comunque associata a benefici comportamentali, emozionali, scolastici.</em><br />
<em> 3- i risultati non variavano a seconda delle caratteristiche di chi compilava le schede (madri, padri, insegnanti, psicologi, medici).</em></p>
<p><em></em><br />
Bauserman trovò poi che generalmente i bambini in joint custody erano figli di coppie meno conflittuali e non si nascose il problema di una possibile autoselezione della casistica ma osservò pure che il minor conflitto nei bimbi condivisi non prediceva il miglior assessment. Comunque anche altri studi (Gunnoe &amp; Braver 2001) che facevano un controllo statistico della conflittualità depurando la ricerca da questa variabile continuavano a mostrare vantaggi per i figli. (14) Bauserman conclude affermando che per spazzare definitivamente ogni dubbio bisognerebbe eseguire studi confrontando figli in affido alternato per imposizione del tribunale con figli in alternato deciso autonomamente dai genitori separati.<br />
Il confronto fra custodia monogenitoriale paterna e custodia condivisa mostrava vantaggi lievi e statisticamente non significativi a favore di quest&#8217;ultima (grosso problema per il ricercatore, emerso in molti altri studi, fu lo scarso campionamento derivato dall&#8217;approccio giurisprudenziale che tende a favorire la genitorialità materna).<br />
Le conclusioni dello studio Bauserman (disponibile in versione integrale, come molti altri studi qui citati, sul sito www.figlipersempre.com) sono:</p>
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<p><em> 1- i risultati mostrano con certezza la correlazione ma non il rapporto causale tra joint custody e miglior status psichico</em><br />
<em> 2- non è suffragata l&#8217;obiezione che la joint custody espone i bambini al rischio di avere due case di essere esposti a gravi conflitti, anzi la joint custody risulta benefica</em><br />
<em> 3- la joint custody non va bene per genitori inetti (abusanti, trascuranti, malati psichici)</em><br />
<em> 4- alcune fra le ricerche prese in esame affermano che la joint custody riduce i conflitti</em><br />
<em> 5- è necessaria una diffusione di queste risultanze agli operatori del settore (NdA: anche i pediatri, rapportandosi a genitori di propri pazienti in procinto di separarsi dovrebbero informarli che il doppio domicilio inteso come continuità di riferimenti educativi e relazionali è positivo)</em><br />
<em> 6- la conclusione ultima è che la joint custody può senz&#8217;altro essere benefica pur non evidenziandosi svantaggi specifici, ben definiti per la sole custody.</em></p>
<p>ALCUNE ESPERIENZE ESTERE</p>
<p>In numerosi Paesi l&#8217;affido condiviso è realtà da molto più tempo che da noi. Questo non significa che la maggioranza di sistemazioni di minori figli di separati segua la regola dell&#8217;affido alternato: la condivisione teorica della responsabilità genitoriale non corrisponde a quella pratica.</p>
<p>Abbiamo visto che Bauserman considera affido veramente condiviso quello in cui il minore non relaziona col genitore sfavorito per meno del 25% del tempo e questo cut off eliminerebbe dalla casistica la quasi totalità degli attuali affidamenti condivisi italiani!! Da noi, infatti, la media (teorica, perchè quella pratica è assai inferiore) è di circa il 17% (vedi “Il figlio di genitori separati”, RIPPS, 3-4 2009). (15)</p>
<p>Comunque l&#8217;affido condiviso, legge italiana dal 2006, era la regola in Svezia, Grecia e Spagna dal 1981, in Gran Bretagna dal 1991, in Francia dal 1993, in Germania dal 1998.<br />
In California e Canada il giudice deve motivare il perché non concede l’affido condiviso con tempi paritetici.</p>
<p>Attualmente, in attesa che il Belgio promulghi una legge in discussione che prevedrebbe l&#8217;alternanza come regola, la Svezia è il Paese europeo con la maggiore percentuale di affidi in alternanza (30%, contro il 16,9% della Francia e, per fare un esempio, meno dell&#8217;1% dell&#8217;Italia). Generalmente, comunque, anche chi non ha l&#8217;alternanza può spesso usufruire di tempi sostanzialmente paritetici ottenuti modulando le ferie e i pernottamenti infrasettimanali presso il genitore sfavorito. Il risultato sulla conflittualità è stato straordinario: non essendo più il minore strumento di ricatto affettivo o economico nei confronti dell&#8217;ex partner e passando di fatto a un mantenimento di tipo diretto non mediato dall&#8217;assegno mensile, le cause giudiziali in Svezia si sono quasi estinte. Attualmente il 95,7% delle coppie consensualizza in prima udienza, altre in seconda e pochissime affrontano il percorso giudiziale (che, non essendo più oberati di lavoro gli uffici giudiziari, dura sei mesi soltanto).<br />
Risultati molto buoni si sono ottenuti anche con la legge del 2006 in Belgio mentre qualcosa di incredibile è avvenuto in Australia: con l&#8217;introduzione della legge sulla genitorialità condivisa del 2006, a fronte di un incremento di cause generali da 76.807 a 79.442, in un biennio i ricorsi alla Family Court (grosso modo corrispondenti alle nostre cause giudiziali) si son ridotti da 27.313 a 18.633.<br />
In Francia l&#8217;attuale legge contempla l&#8217;affido alternato ma è sufficiente una conflittualità, anche unidirezionale, per far cassare l&#8217;opzione dal giudice e ciò sta creando molto malcontento. In quel paese, comunque, la pratica dell&#8217;alternanza sia pure su scala ridotta non è mai stata un tabù come da noi e ha consentito di condurre alcuni studi di un certo rilievo quantitativo in larga misura favorevoli a questa modalità.<br />
Tra questi (cfr. “Il figlio di genitori separati”, RIPPS 3-4 2009) lo studio del 1980 di Solint (per il quale questa modalità d&#8217;affido consente di incrementare la fiducia nei genitori; nel 20% i genitori volevano alternanza più rapida e nel 30% più lunga della canonica settimana), lo studio di Jacquin-</p>
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<p><img src="file:///page4image31856" alt="page4image31856" width="121.700000" height="0.600000" /></div>
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<p>Fabre (che dimostra ottimi risultati per genitori e prole) e soprattutto lo studio Raschetti del 2005 che rivisita una serie di esperienze del mondo francofono e di quello anglofono concludendo:<br />
<em>1- che l&#8217;affido alternato non turba i bambini, per loro natura dotati di grande capacità d&#8217;adattamento </em></p>
<p><em>2- e questo neppure se i rapporti tra i coniugi sono cattivi (pur non contribuendo a migliorarli)</em></p>
<p><em>3- che i tempi paritetici, laddove ci sia la possibilità logistica e la volontà di attuarli, non creano problemi neppure per i lattanti (dovendo solo regolare l&#8217;alternanza con l&#8217;allattamento)</em></p>
<p><em> 4- che in generale è stato possibile evincere dai follow up che i bambini monogenitoriali hanno minor sviluppo cognitivo e sono meno socievoli. (16, 17, 18).</em></p>
<p>Uno studio importante su 3000 ragazzini francesi di scuola secondaria condotto da Poussin-Martin e ripreso dal Collegio Nazionale dell&#8217;Ordine degli Psicologi italiani nelle audizioni presso la Commissione Giustizia del Senato attesta che sono i bambini che vivono con entrambi i genitori ad avere più alti livelli di autostima e a percepirsi i più sicuri di se stessi se paragonati con quelli che vivono con un solo genitore. (19)</p>
<p>Nell&#8217;importante audizione dell&#8217;8 novembre il Collegio Nazionale degli Psicologi argomenta: “&#8230; data quindi la totale inidoneità al fine della salute dei figli di un modello che preveda che un solo genitore (quello collocatario o prevalente) sia il permanente punto di riferimento dei figli, provvedendo a ogni loro necessità e assumendo ogni decisione e compito di cura, mentre l&#8217;altro si limita ad erogargli il denaro avendo con i figli solo sporadici contatti, in linea generale le modifiche del disegno di legge DDL 2454 non fanno altro che promuovere la possibilità che il principio della bi-genitorialità (nucleo allevante) non resti mero principio ma si inserisca nelle trame della vita quotidiana come applicazione rigorosa del principio stesso, tale da mantenere il processo evolutivo quale processo, appunto, e non fatto, cioè tale da mantenere sempre aperta la possibilità che su questo processo, incerto nel suo incedere, si possa inserire non solamente un genitore ma il nucleo allevante, cioè ciò che mantiene un assetto di terzietà.</p>
<p>Nel bilancio della salute del figlio certamente è quindi per lui meno di sacrificio perdere un po&#8217; di tempo a frequentare due case che non perdere la possibilità di avere un riferimento in entrambi i genitori”.</p>
<p>LA SODDISFAZIONE DI VITA NEI BAMBINI</p>
<p>Uno studio straordinario è appena stato pubblicato su Children &amp; Society. Esso è stato condotto da ricercatori delle Università di Bethesda, della Groenlandia, di Stoccolma, di Yvaskula (Finlandia), di Copenaghen, di Akureyri (Islanda), di Goteborg. Esso ha analizzato 184.496 minori (divisi in tre gruppi: undicenni, tredicenni, quindicenni) in 36 società occidentali (Italia inclusa) con non meno di 1536 studenti in ogni Paese per gruppo di età. (20)</p>
<p>Lo scopo del lavoro era di esaminare esclusivamente le differenze di soddisfazione di vita e di percezione del benessere familiare tra i bambini nelle diverse strutture familiari attraverso un ambito molto ampio di situazioni culturali. Un campione molto ampio tratto da 36 Paesi ha permesso di confrontare le comuni situazioni di vita comprendenti</p>
<p>famiglie non separate,<br />
famiglie con madri single e<br />
famiglie con madri e patrigni<br />
con situazioni meno comuni come<br />
famiglie con padri single,<br />
famiglie con padri e matrigne e<br />
famiglie basate sulla doppia abitazione nel collocamento congiunto.<br />
L’analisi è stata basata sui dati degli studi del 2005/2006 del HBSC (Health Behaviour in School- aged Children), uno studio collaborativo inter-nazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità. Il questionario standard internazionale consisteva di un numero di domande centrali usate in tutti i Paesi partecipanti e di domande focali addizionali che permetteva ad ogni Paese partecipante di enfatizzare particolari aree di interesse nazionale. Le misure del presente studio furono utilizzate in 36 Paesi occidentali industrializzati (Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca,</p>
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<p>Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito ,, e Stati Uniti) solo dopo aver ottenuto un’approvazione etica per ogni indagine nazionale in accordo alla legislazione di ogni Paese.</p>
<p>Le variabili dipendenti della soddisfazione di vita furono misurate con la misura classica di Cantril (1965), chiedendo agli intervistati di indicare dove essi sentono di stare in quel momento in una rappresentazione visiva di una scala nella quale 0 rappresenta la vita peggiore possibile e 10 la vita migliore possibile.</p>
<p>Per controllare l’influenza potenzialmente confusiva della ricchezza economica di livello individuale sulla soddisfazione di vita fu inclusa una misura dello stato economico percepito: la domanda chiedeva quanto bene lo studente pensava che stesse la propria famiglia (1: per niente bene; 5: molto bene) questa misura soggettiva era preferita ad altre misure oggettive di benessere come per esempio la HBSC scala per il benessere familiare poiché la soddisfazione di vita è più verosimilmente influenzata dalla percezione del benessere che dall’ammontare reale di beni materiali posseduti dalla famiglia rispetto ad altre famiglie.</p>
<p>Senza dilungarci troppo i risultati furono:</p>
<ol>
<li>1-  I bambini che vivono con entrambi i genitori biologici riportano i più alti livelli di
<p>soddisfazione di vita rispetto ai bambini che vivono con un genitore single o con un genitore</p>
<p>biologico ed uno acquisito.</li>
<li>2-  I bambini che vivono in sistemazione di collocamento materialmente congiunto
<p>(suddivisione paritaria dei tempi) riportano comunque un più alto livello di soddisfazione di vita rispetto ad ogni altra sistemazione di famiglia separata, solo un quarto di rango (-0,26) più basso dei bambini nelle famiglie integre.</li>
<li>3-  Controllandoinvecel’influenzadelparametrospecificodelbenesserefamiliarepercepito,la differenza tra famiglie con collocamento condiviso e famiglie di madri single oppure costituite da madre e patrigno diventa statisticamente non significativa.</li>
<li>4-  Le difficoltà di comunicazione con i genitori sono fortemente associate con minore soddisfazione di vita ma non influenzano la relazione tra struttura familiare e soddisfazione di vita.</li>
<li>5-  I bambini nei Paesi nordici caratterizzati da un forte sistema di welfare riportano livelli significativamente più alti di soddisfazione di vita in tutte le sistemazioni di vita rapportate a quelle degli altri Paesi, tranne che nella categoria dei figli che vivono casa del padre single. In particolare gli studiosi osservarono pure che il livello più basso di soddisfazione di vita era raggiunto dalle situazioni di padre single o di padre e matrigna. Sembrava dunque che il non vivere con la propria madre avesse un grande impatto nella soddisfazione di vita rispetto al non vivere con il proprio padre. Data la grande tendenza giurisprudenziale a far sì che i bambini debbano risiedere con la loro madre è anche possibile però che i pochi bambini in custodia del loro padre siano in media verosimilmente più portati ad esperire problemi sociali e psicologici importanti rispetto ai bambini in collocazione presso la loro madre.
<p>Ad un livello più pragmatico, inoltre, il bisogno di insiemi di dati molto ampi per fare solide inferenze su sottogruppi molto piccoli della popolazione ha gravemente ristretto le possibilità di ricerca con validazione statistica sui bambini che vivono con i padri single o con i padri e le matrigne. In ogni caso i risultati non suggerirono che vivere tutto o la maggior parte del tempo con la madre fosse cruciale a tale riguardo; i bambini che vivono approssimativamente metà del tempo con la loro madre e metà del tempo con il loro padre sono ugualmente soddisfatti come quelli che vivono con la loro madre o con la madre ed il patrigno la maggior parte del tempo. Mai è stata trovata una situazione di svantaggio per i figli in collocazione paritaria.</li>
<li>6-  Le differenze nel livello economico tra i diversi Paesi influenzano l’associazione tra determinate strutture familiari, il benessere familiare percepito e la soddisfazione di vita.</li>
</ol>
</div>
</div>
<p><img src="file:///page6image32992" alt="page6image32992" width="99.624000" height="0.600010" /> <img src="file:///page6image33152" alt="page6image33152" width="141.050000" height="0.599980" /></div>
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<div>
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<p>CONCLUSIONI</p>
<p>L’ultimo studio di un qualche rilievo contrario all’affido condiviso risale al 1999: una piccola casistica in cui veniva valutata (negativamente ma senza raggiungere la significatività statistica) la sola variabile dell’attachment alle figure genitoriali. (21)<br />
Che l’affido materialmente condiviso sia da preferire alla monogenitorialità è stato poi confermato in altro settore anche da uno studio svedese su 15.428 adolescenti incentrato esclusivamente sui rischi comportamentali: uso di droghe, alcool, fumo, esposizione a bullismo e violenza fisica, distress mentale (22). In particolare i migliori risultati si avevano sul distress mentale.</p>
<p>Alla domanda rituale “ma cosa ne pensano i figli dei separati?”, hanno poi risposto con una interessantissima ricerca Fabricius e Hall nel 2000. (23)<br />
I due docenti di psicologia americani hanno chiesto ad oltre 800 giovani (matricole della loro università), cresciuti con genitori separati, di indicare le loro percezioni sul problema centrale dei bambini attualmente coinvolti nel divorzio: la ripartizione dei tempi di vita con ognuno dei genitori. La percezione dei ragazzi risultò chiara. Essi dichiararono di aver sempre desiderato trascorrere più tempo con i loro padri mentre crescevano e la collocazione ritenuta da essi migliore fu la ripartizione paritaria (essa fu scelta dal 93% dei minori che avevano usufruito dell’affido alternato e dal 70% di coloro che non avevano avuto la facoltà di sperimentarlo).</p>
<p>E&#8217; evidente che l&#8217;affido alternato non può e non deve diventare un dogma indiscutibile per tutti i minori figli di coppie separate ma, rappresentando il golden standard, anziché venire escluso aprioristicamente come accade oggi in Italia, dovrebbe essere la prima opzione da considerare, da incentivare (ostacolando ad esempio il genitore che deporta in modo coatto i figli lontano dall’altra figura genitoriale) e da eliminare, come avviene in Canada, California, Svezia, solo di fronte a precisi e documentati motivi (con un ragionamento, quindi, in deroga da parte del magistrato: “e perchè in questo caso no?”).</p>
<p>Affido quindi le conclusioni di questo articolo al prof. Turchi, Docente di Psicologia applicata dell’Università di Padova di cui faccio mie le sagge parole che dimostrano come sia lunga ancora la strada per superare i muri del luogo comune, del pregiudizio, dell’ideologia e che chiude il suo intervento in Senato così:</p>
<p>-La principale critica che viene mossa a un modello pienamente e autenticamente<br />
bigenitoriale, come quello che i disegni di legge in esame propongono, consiste<br />
nell’inevitabile duplicazione dei centri di interesse della prole, con conseguente oscillazione<br />
tra due riferimenti abitativi parimenti importanti. La terminologia adottata per esprimere il dissenso utilizza espressioni verbali fortemente negative, come “sballottamento”, “pacco postale”, bambino “tagliato a spicchi come un’arancia” (o il bambino “nomade” o quello “con la valigia” NdA).</p>
<p>E’ una critica che suona accattivante e apparentemente convincente, ma solo agli<br />
occhi dell’uomo della strada, al richiamo del senso comune. Una critica che non tenga<br />
conto degli studi scientifici del problema, del cammino che la conoscenza scientifica ha percorso. E’, ci si consenta, come negare gli antibiotici al malato di polmonite in nome degli indesiderati effetti gastro-intestinali che indubbiamente producono. Entrando, difatti, nel merito, non esiste alcun serio danno documentato, risultante da indagini longitudinali, conseguente alla frequentazione equilibrata di due abitazioni, ovvero della crescita ricevendo input seppure da modelli educativi non coerenti (anzi, tutto il contrario, come sopra si è detto). Se, invece, si sceglie di rimettere i principali compiti di educazione e cura ad un solo genitore sono innumerevoli gli studi scientificamente attendibili che attestano picchi di disagio minorile&#8230; omissis&#8230; Di notevole interesse il fatto che le positive osservazioni siano relative all’intero gruppo familiare, avendo potuto concludere che anche alle madri l’affidamento alternato reca vantaggi, riducendo i problemi di natura psicologica dei soggetti più giovani, legati ai sensi di colpa nei confronti dei figli, conseguenti alla separazione.</p>
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<p>L’idea, pertanto, del doppio domicilio, lungi dal dover essere considerata di potenziale pregiudizio per il minore deve essere vista come un fondamentale strumento di tutela ai fini di un corretto ed equilibrato sviluppo.<br />
Si può dunque concludere che nel bilancio complessivo nella salute del figlio certamente quindi per lui meno di sacrificio perdere un po’ di tempo a frequentare due case che non perdere la possibilità di avere un riferimento ad entrambi i genitori. Il che significa concludere a favore della soppressione della prassi della nomina di un “genitore collocatario”-.</p>
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<p>BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE</p>
<p>1) Nel nome dei Figli, www.nelnomedeifigli.it, Booksprint edizioni.</p>
<p>2) Battaglia M.,Pesenti Gritti P:,Medland S: et al., “A genetically informed study on the association between childhood separation anxiety, sensitivity to CO2, panic disorder and the effect of childhood parental loss”.Archives of general psychiatry, 06-01-2009.</p>
<p>3) Anna Sarkadi et al. “Fathers’ involvement and children’s developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies &#8211; Acta Paediatrica 2008, 97/2”</p>
<p>4) Opacka-Juffry et al.: “Experience of stress in childhood negatively correlates with plasma oxytocine concentration in adult men”. Stress-2012 jan, 15 (1), 1-10; Epub 2011 jun 19</p>
<p>5) Janice K. Kiecolt-Glaser et al: “Childhood adversity heightens the impact of later life care giving stress on telomere length and inflammation” Psychosomatic medicine 73: 16-22, 2011</p>
<p>6) Carol W. Metzler, et al. &#8220;The Social Context for Risky Sexual Behavior Among Adolescents,&#8221; Journal of Behavioral Medicine 17 (1994)</p>
<p>7) Terry E. Duncan, Susan C. Duncan and Hyman Hops, &#8220;The Effects of Family Cohesiveness and Peer Encouragement on the Development of Adolescent Alcohol Use: A Cohort-Sequential Approach to the Analysis of Longitudinal Data,&#8221; Journal of Studies on Alcohol 55 (1994).</p>
<p>8) U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics, Survey on Child Health, Washington, DC, 1993.</p>
<p>9) Goldstein et al: “Beyond the best interests of the child”. New York, Free Press, 1973. Kuehl (1989): “Against joint custody: a dissert to the general bull moose theory”. Roman et al.: “The case for joint custody”, Psychology today, p.96, 1978, September.</p>
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<p>10) Kuehl (1989): “Against joint custody: a dissert to the general bull moose theory”. Roman et al.: “The case for joint custody”, Psychology today, p.96, 1978, September.</p>
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<p>11) Roman et al.: “The case for joint custody”, Psychology today, p.96, 1978, September.</p>
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<p><img src="file:///page8image20736" alt="page8image20736" width="114.020000" height="0.600010" /></div>
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<p><img src="file:///page8image20736" alt="page8image20736" width="114.020000" height="0.600010" /></p>
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<p>12) Bender W.N. et al.: “Joint custody: the option of choice”, Journal of divorce &amp; remarriage, 21 (3-4), 115-131. 1994.</p>
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<p>13) R. Bauserman, “Child adjustment in joint-custody versus sole-custody arrangements: a meta analytic review”, Journal of Family Psychology 2002, vol. 16, N.1-91-102</p>
<p>14) Gunnoe M.L., Braver S.L. 2001: “The effect of joint legal custody on mothers, fathers and children, controlling for factors that predispose a sole maternal versus joint legal award”. Law and human behavior, 25; 25-43.</p>
<p>15) Vezzetti V.: “Il figlio di genitori separati”, rivista SIPPS, 3-4 2009.</p>
<p>16) Solint. L’enfant vulnérable, rètrospective. PUF Paris, 1980.</p>
<p>17) Jacquin-Fabre. Les parents, le divorce et l’enfant, EST Paris, di Guillaurme e Fugue.</p>
<p>18) Senato della Repubblica, documenti acquisiti nelle audizioni di ANFI per la discussione del DDL 957. Disponibili on line www.senato.it</p>
<p>19) Poussin G., Martin E.: “Conséquences de la séparation parentale chez l’enfant”, editore Eres,1999.</p>
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<p>20) Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: A Comparative Study of 36 Western Societies Children &amp; Society, Vol. 26, (2012) pp. 51–62</p>
<p>21)  J. Solomon e C. George (Development of attachment in separated and divorced families, in Psycology Selection, Attachment and Human Development, VoI. 1, No. 1. pp. 2-33, 1999)</p>
<p>22)  Beata Jablonska B.Sc Risk behaviours, victimisation and mental distress among adolescents in different family structure, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology August 2007, Volume 42, Issue 8, pp 656-663</p>
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<p>23) William V. Fabricius e Jeffrey Hall, : “Young adults’s perspectives on divorce”, Università dell&#8217;Arizona, USA, Family And Conciliation Courts Review, 38 (4): 446-461, 2000</p>
<p>Fonte: http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res633928_affidamento-condiviso.pdf</p>
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Number of View :2356<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/affido-condiviso-la-parola-a-medici-psicologi-e-ricercatori/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione: la scelta dell’indirizzo scolastico del minore spetta ad entrambi i coniugi.</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bigenitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>

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		<description><![CDATA[A quale genitore la scelta dell’indirizzo scolastico del figlio in regime di affido condiviso? Ad entrambi. [CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE , SENTENZA 20 giugno 2012 n. 10174 Pres. Luccioli – est. Mercolino ] L&#8217;affidamento congiunto comporta l&#8217;assunzione di &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/indirizzo-scolastico/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A quale genitore la scelta dell’indirizzo scolastico del figlio in regime di affido condiviso? Ad entrambi. [CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE , SENTENZA 20 giugno 2012 n. 10174 Pres. Luccioli – est. Mercolino ]</p>
<p>L&#8217;affidamento congiunto comporta l&#8217;assunzione di uguali poteri e responsabilità da parte dei genitori, ai fini dello sviluppo psico-fisico del figlio e della sua formazione morale e culturale. Con la conseguenza che grava su entrambi i coniugi il compito di consultarsi reciprocamente e preventivamente sulle esigenze e necessità del minore, onde soddisfarle e farvi fronte.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/affidofamiliare.jpg"><img class="alignright  wp-image-1972" title="affidofamiliare" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/affidofamiliare.jpg" alt="" width="368" height="242" /></a>È solo in questo modo – osserva la Corte &#8211; che può essere assicurata quell&#8217;effettiva compartecipazione alle scelte riguardanti la crescita e la formazione del figlio in cui si sostanzia la c.d. bigenitorialità, quale principio solennemente affermato a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, che ha trovato attuazione in materia di separazione e divorzio attraverso la legge 8 febbraio 2006, n. 54, la quale ha modificato l&#8217;art. 155 cod. civ., introducendo l&#8217;istituto dell&#8217;affidamento condiviso.</p>
<p>Sebbene la relativa disciplina non fosse applicabile – ratione temporis – alla fattispecie in esame, per il Collegio non è da escludere la possibilità di desumerne elementi utili ai fini dell&#8217;interpretazione della normativa previgente, in una prospettiva evolutiva che tenga conto dell&#8217;indubbia comunanza di aspetti riscontrabile tra l&#8217;affidamento congiunto e quello condiviso. Significativa, al riguardo, appare la nuova formulazione dell&#8217;art. 155 cit., la quale, nel ribadire la necessità che le decisioni di maggior interesse siano prese di comune accordo tra i genitori, inquadra tale esigenza in una disciplina improntata alla riaffermazione dei principio di pari responsabilità di questi ultimi nella cura, nell&#8217;educazione e nell&#8217;istruzione dei figli.</p>
<p>Tale principio, valido anche per l&#8217;ipotesi in cui il giudice ritenga preferibile l&#8217;affidamento esclusivo, non può non ricevere un&#8217;applicazione particolarmente rigorosa nel caso di affidamento congiunto o condiviso, riducendosi altrimenti l&#8217;apporto di uno dei genitori ad una mera erogazione di denaro, svincolata da qualsiasi contributo di carattere decisionale, in contrasto con gli obiettivi di responsabilizzazione di entrambe le figure genitoriali avuti di mira dal legislatore attraverso la previsione di queste forme di affidamento.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/magistrati-cassazione1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1974" title="magistrati-cassazione1" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/magistrati-cassazione1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Ed allora, venendo all’ipotesi in cui i genitori si trovino a dover scegliere l’indirizzo scolastico del proprio figlio, la Corte sottolinea che, sebbene la giurisprudenza, nell&#8217;includere tale incombente tra le decisioni di maggior interesse per i figli, in ordine alle quali l&#8217;art. 6, quarto comma, della legge n. 898 del 1970, cosi come l&#8217;art. 155, terzo comma, cod. civ., richiede il concorso di entrambi i genitori, ha escluso che a carico del genitore convivente sia configurabile uno specifico dovere d&#8217;informazione, ravvisabile unicamente in presenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, affermando che ciascun genitore è titolare di un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell&#8217;altro per concordarne eventuali modalità, ed in difetto di ricorrere all&#8217;autorità giudiziaria (cfr. Cass., Sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9376; 28 gennaio 2009, n. 2182); tuttavia, questo principio, enunciato in riferimento all&#8217;ipotesi di affidamento esclusivo, trova peraltro giustificazione nella disciplina di tale istituto dettata dall&#8217;art. 155 cit., nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che, in quanto articolata sulla previsione dell&#8217;esercizio esclusivo della potestà da parte del genitore affidatario e sul riconoscimento in favore dell&#8217;altro genitore di un diritto-dovere di vigilanza sull&#8217;istruzione e l&#8217;educazione dei figli (e per tale aspetto superata dalle ulteriori modifiche introdotte nell&#8217;art. 155 dalla legge n. 54 del 2006. che prevede l&#8217;esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, senza distinguere tra affidamento esclusivo ed affidamento condiviso), ha consentito di ravvisare nella mancata tempestiva adduzione di validi motivi di dissenso da parte di quest&#8217;ultimo una forma di acquiescenza alla decisione unilateralmente assunta dal primo (cfr. Cass.. Sez. 1, 29 maggio 1999, n. 5262).</p>
<p>Esso non è quindi applicabile all&#8217;ipotesi di affidamento congiunto, che, oltre ad implicare l&#8217;esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, presuppone un&#8217;attiva collaborazione degli stessi nell&#8217;elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell&#8217;accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi.</p>
<p><a href="http://www.neldiritto.it/inprimopiano.asp?idarticolo=8170" target="_blank"> fonte</a></p>
Number of View :1885<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/indirizzo-scolastico/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Svizzera: approvato l&#8217;affido condiviso</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 15:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SilvioA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[svizzera]]></category>

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		<description><![CDATA[BERNA, 25/9/2012. Anche in Svizzera come in Italia la sinistra ha tentato di affossare l&#8217;affido condiviso, tradendo i lavoratori in nome del femminismo. Ma il Consiglio Nazionale ha deciso che l&#8217;autorità genitoriale congiunta diventerà la regola in caso di divorzio e &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/svizzera-affido-condiviso/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/11/images-7.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-1329" title="images-7" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/11/images-7.jpeg" alt="" width="263" height="192" /></a></p>
<p>BERNA, 25/9/2012.</p>
<p>Anche in Svizzera come in Italia la sinistra ha tentato di affossare l&#8217;affido condiviso, tradendo i lavoratori in nome del femminismo.</p>
<p>Ma il Consiglio Nazionale ha deciso che l&#8217;autorità genitoriale congiunta diventerà la regola in caso di divorzio e per i bambini nati al di fuori del matrimonio.   I tentativi della sinistra di ridurre la portata del cambiamento sono falliti.</p>
<p>D&#8217;ora in poi, in caso di separazione, la custodia dei figli sarà condivisa.</p>
<p>Simonetta Sommaruga, ministra per la Giustizia, dichiara che il Consiglio ha considerato la decisione come ovvia, in quanto i bambini hanno diritto ad una relazione indipendente sia con il papà che con la mamma.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/11/Unknown.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1330" title="Unknown" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/11/Unknown.jpeg" alt="" width="196" height="144" /></a>Finora l&#8217;affido condiviso era possibile solo in caso di accordo fra entrambi i genitori, e di solito i giudici privilegiavano le madri.  Ricordiamo la triste vicenda delle gemelline Shepp: la madre aveva negato l&#8217;affido condiviso, il padre sparì con le figlie e prima di suicidarsi inviò alla signora buste piene di danaro per farle comunque avere i mantenimenti.  Nessuno sa che fine abbiano fatto le piccole.</p>
<p>L&#8217;affido condiviso potrà essere negato solo in caso di motivi di protezione dei bambini, come malattia, assenza o violenza.</p>
<p>Viene sottolineato il pericolo che le “feminazi” (avvocate femministe d&#8217;assalto spesso legate a centri anti-violenza ed al negazionismo dell&#8217;Alienazione Genitoriale) tentino di opporsi con calunnie — false donne picchiate, o addirittura false accuse di pedofilia — come accaduto in Italia dopo l&#8217;approvazione della legge sull&#8217;affido condiviso nel 2006, e che le tecniche pedo-criminali di queste odiatrici di uomini portino ad un aumento della conflittualità legale sulla pelle dei bambini.</p>
<p>Fonti</p>
<ul>
<li>http://www.thelocal.ch/national/20111118_1802.html#</li>
<li>http://www.miopapageno.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3265&amp;Itemid=295</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
Number of View :10593<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/svizzera-affido-condiviso/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Gli emendamenti del PD contro il vero affido condiviso</title>
		<link>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/emendamenti-pd-contro-affido-condiviso/</link>
		<comments>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/emendamenti-pd-contro-affido-condiviso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 07:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Psyco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[Emendamenti PD]]></category>

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		<description><![CDATA[PD ed IDV sono gli unici due partiti con politici che tentano di affossare la riforma dell&#8217;affido condiviso accogliendo le istanze del femminismo radicale. Le proteste di ex elettori indignati hanno portato IDV a prendere la distanza da chi ha tentato &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/emendamenti-pd-contro-affido-condiviso/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PD ed IDV sono gli unici due partiti con politici che tentano di affossare la riforma dell&#8217;affido condiviso accogliendo le istanze del femminismo radicale.</p>
<p>Le proteste di ex elettori indignati hanno portato IDV a <a href="http://www.ilvostro.it/politica/affido-condiviso-lidv-nella-bufera-i-separati-contro-le-modifiche-alla-legge/49325/">prendere la distanza</a> da chi ha tentato addirittura di cancellare l&#8217;articolo che impone di proteggere i bambini dall&#8217;abuso dell&#8217;alienazione genitoriale.</p>
<p>Gli emendamenti di alcuni politici del PD (<a href="http://www.adiantum.it/public/3066-ecco-gli-emendamenti-killer-del-condiviso-bis-in-salsa-pd.-unica-indicazione--sopprimere.asp">Adamo, Della Monica, Serafini, Magistrelli, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D&#8217;Ambrosio, Galperti, Maritati</a>) vogliono lasciare ai Giudici il potere di decidere caso per caso cosa imporre, eliminando quegli articoli che renderebbero inutile la conflittualità stabilendo una legge chiara per tutti: i bambini hanno diritto di venire accuditi pariteticamente dalla mamma e dal papà e non possono essere usati per ottenere mantenimenti o case.</p>
<p>In tal modo si protrarrebbe l&#8217;attuale situazione: l&#8217;attuale legge sull&#8217;affido condiviso (54/2006) viene applicata per finta, introducendo nelle sentenze un “genitore collocatario” che nella legge non esiste ed eliminando il “mantenimento diretto” che già sarebbe legge, tanto che associazioni a tutela dell&#8217;infanzia stanno promuovendo un ricorso presso la <a href="http://www.adiantum.it/new_version/ricorso.asp">Corte di Giustizia Europea</a>.</p>
<p>Se venissero approvati questi emendamenti PD <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/comunicazionedigenere/lordine-nazionale-degli-psicologi-favorevole-ai-ddl-957-e-2454-affido-condiviso-vero/" target="_blank">contrari alle raccomandazioni del Consiglio degli Psicologi</a> ed all&#8217;esperienza estera, la nuova legge sarebbe addirittura peggiore di quella attualmente in vigore.</p>
<p>In una democrazia il compito di scegliere quale modello di società preferiamo spetta al Parlamento e non alla magistratura.</p>
<p>Il PD dice di tutelare i lavoratori: ma con questi emendamenti un lavoratore coinvolto in una separazione verrebbe privato dei figli, della casa coniugale (in cui può installarsi il nuovo amante della ex), dello stipendio che gli viene sottratto con la formula del mantenimento indiretto (babbomat paga e taci).</p>
<p>Particolarmemte brutto è l&#8217;emendamento “ammazza-nonni”, con cui i politici del PD accolgono le istanza del femminismo radicale, contrario al <a href="http://www.ami-avvocati.it/nonni-nipoti.asp">diritto dei nonni (paterni) di accudire i nipoti</a>, come esplicitamente espresso qui:</p>
<p>http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2010/05/03/dopo-il-pater-familias-chiedono-la-re-istituzione-del-patriarca</p>
<p>E così è partita la protesta anche contro il PD: riproduciamo alcune immagini che circolano su internet ed il testo degli emendamenti PD</p>
<div><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/557952_3996061511418_294205297_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2079" title="557952_3996061511418_294205297_n" alt="" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/557952_3996061511418_294205297_n-300x262.jpg" width="300" height="262" /></a><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/391382_3991820445394_327344115_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2080" title="391382_3991820445394_327344115_n" alt="" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/391382_3991820445394_327344115_n-300x262.jpg" width="300" height="262" /></a><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/524253_3978399269873_2040061741_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2081" title="524253_3978399269873_2040061741_n" alt="" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/524253_3978399269873_2040061741_n-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/529013_3981246661056_1038764864_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2082" title="529013_3981246661056_1038764864_n" alt="" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/529013_3981246661056_1038764864_n-300x279.jpg" width="300" height="279" /></a><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/558026_3446523244815_508885262_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2083" title="558026_3446523244815_508885262_n" alt="" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/558026_3446523244815_508885262_n-300x195.jpg" width="300" height="195" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/emendamenti_pd_ddl957.pdf" target="_blank">EMENDAMENTI PD AL DDL 957</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="244">
<h4 align="center">DISEGNO DI LEGGE</h4>
<p align="center">Art. 1.</p>
<p>    1. All’articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p><em>a) </em>al primo comma, dopo le parole: «di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi» sono inserite le seguenti: «<strong>pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale</strong>,»;</p>
<p><em>b) </em>il secondo comma è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Per realizzare la finalità di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto stabilito all’articolo 155-<em>bis. </em><strong>L’età dei figli, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all’affidamento condiviso, ma solo sulle relative modalità di attuazione. Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell’altro.</strong> Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. <strong>Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.</strong> Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.»;</p>
<p><em>c)</em> dopo il secondo comma è inserito il seguente:</p>
<p>«<strong>Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori</strong>.»;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>d) </em>al terzo comma, dopo le parole: «da entrambi i genitori» sono inserite le seguenti: «salvo quanto disposto all’articolo 155-<em>bis</em>»;<br clear="all" />         <em>e)</em> il quarto comma è sostituito dai seguenti:</p>
<p>«Salvo accordi diversi delle parti, <strong>ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli</strong> in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, sono stabilite dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:<br clear="all" />1) delle attuali esigenze del figlio;</p>
<p>2) <strong>delle attuali risorse economiche complessive dei genitori.</strong></p>
<p>Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.</p>
<p>Ove necessario al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.<br clear="all" />     Qualora un genitore venga meno, comprovatamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all’altro genitore.»;<br clear="all" />         <em>f)</em> il quinto comma è abrogato.</p>
<p align="center">Art. 2.</p>
<p>    1. All’articolo 155-<em>bis </em>del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p><em>a) </em>il primo comma è sostituito dal seguente:<br clear="all" />     «Il giudice può escludere un genitore dall’affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell’impossibilità, in un istituto di educazione.»;<br clear="all" /><em>b) </em>dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:<br clear="all" />     «Il genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggiore interesse e deve essere concordato. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.</p>
<p><strong>Le norme sul mantenimento dei figli di cui al quinto comma dell’articolo 155 si applicano a prescindere dal tipo di affidamento; parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa</strong>»;</p>
<p><em>c)</em> la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall’affidamento e disciplina dell’affidamento esclusivo».</p>
<p align="center">Art. 3.</p>
<ol>
<li><strong>1.    </strong><strong>All’articolo 155-<em>quater </em>del codice civile, al primo comma, le parole: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva <em>more uxorio </em>o contragga nuovo matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui l’assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva <em>more uxorio, </em>la sua assegnazione in godimento, a tutela dell’interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, perde efficacia e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari».</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">Art. 4.</p>
<p>    1. All’articolo 155-<em>quinquies </em>del codice civile il primo comma è sostituito dai seguenti:</p>
<p><strong>    «Dell’assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio, è titolare quest’ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l’altro genitore, come persona che ne subisce un danno.</strong></p>
<p><strong>    Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l’applicazione del quinto comma dell’articolo 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».</strong></p>
<p align="center">Art. 5.</p>
<p>    1. All’Articolo 155-<em>sexies </em>del codice sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p><em>a)</em> al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prende in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell’età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell’ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi»;</p>
<p><em>b) </em>il secondo comma è abrogato.</p>
<p align="center">Art. 6:</p>
<p>    1. All’articolo 317-<em>bis </em>del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-<em>sexies</em>».</p>
<p align="center">Art. 7.</p>
<p>    1. All’articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:</p>
<p>«<strong>L’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo al collegio.</strong> Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza medesima».</p>
<p align="center">Art. 8.</p>
<p>    1. Dopo l’articolo 709-<em>bis </em>del codice di procedura civile è inserito il seguente:</p>
<p>«Art. 709-<em>bis.</em>1. &#8211; (Mediazione Familiare). – In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione del progetto condiviso le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare, rivolgendosi a un centro pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica ed appartengano ad albi nazionali specifici pubblici o privati registrati nell’apposito elenco del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.</p>
<p>Ove l’intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al presidente del tribunale il testo dell’accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro di cui al primo comma. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, ai sensi dell’articolo 709-<em>ter.</em><br clear="all" />     In ogni caso la parte ricorrente deve allegare al ricorso la certificazione del passaggio presso il centro di cui al primo comma o concorde dichiarazione circa l’avvenuto passaggio.<br clear="all" />     In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l’opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare, di cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell’espletamento dell’attività di mediazione».</p>
<p align="center">Art. 9.</p>
<p>    1. All’articolo 709-<em>ter </em>del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p><em>a)</em> al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: «A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell’altro genitore in luogo tale da interferire con le regole dell’affidamento, il giudice <strong>dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini del’affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente</strong>:» e il numero 1) è abrogato;</p>
<p><em>b)</em> dopo il secondo comma è inserito il seguente:</p>
<p>«Il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell’altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l’esclusione dall’affidamento».</p>
<p align="center">Art. 10.</p>
<p>    1. All’articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La competenza è attribuita in ogni caso al tribunale ordinario».</p>
<p>&nbsp;</td>
<td valign="top" width="244">
<h4 align="center">EMENDAMENTI PD</h4>
<p align="center">Art. 1.</p>
<p>    1. All’articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p><em>a) </em>al primo comma, dopo le parole: «di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi» sono inserite le seguenti: «<strong>con modalità adeguate in relazione alla sua età e al suo sviluppo psicofisico</strong>»;</p>
<p><em>b) </em>il secondo comma è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Per realizzare la finalità di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto stabilito all’articolo 155-<em>bis. </em><strong>L’età dei figli, la distanza tra le abitazioni dei genitori non ostano in se all’affidamento condiviso dei figli, ma devono essere valutate caso per caso .Il giudice tenuto conto degli accordi tra le parti, determina i tempi e le modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore, nell’esclusivo interesse dei figli minorenni</strong>. Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.»;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><em>c)</em> dopo il secondo comma è inserito il seguente:</p>
<p>«<strong>Il minore ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal fine, il giudice decide sulla domanda proposta dal genitore stabilendo tempi e modalità della frequentazione con esclusivo riferimento all’interesse dei figli minorenni</strong>.»;</p>
<p><em>d) </em>al terzo comma, dopo le parole: «da entrambi i genitori» sono inserite le seguenti: «salvo quanto disposto all’articolo 155-<em>bis</em>»;<br clear="all" />        e) il quarto comma è sostituito dai seguenti:</p>
<div title="Page 1">
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<p>«Salvo accordi tra le parti, <strong>ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale alla propria capacità patrimoniale. Per alcune voci fisse di spesa può essere stabilito il mantenimento in forma diretta</strong> da parte di ciascun genitore.<strong> Il giudice al fine di realizzare il principio di proporzionalità può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico,</strong> considerando:<br />
1) le attuali esigenze del figlio;<br />
2) <strong>il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori</strong>;<br />
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.</p>
<p>L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.</p>
<div title="Page 2">
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<p>Qualora un genitore venga meno, comprovatamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all’altro genitore.»;</p>
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<p><em>f)</em> il quinto comma è abrogato.</p>
<p align="center">Art. 2.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div title="Page 2">
<div>
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<p>1. All’articolo 155-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) dopo il primo comma inserire il seguente:<br />
«1-bis. Con provvedimento motivato, può essere disposto l’affidamento a terzi soltanto nel caso in cui anche l’affidamento ad uno solo dei genitori risulti contrario all’interesse del minore. In questo caso, il giudice stabilisce i poteri-doveri dell’affidatario verso il minore e verso i genitori»;</p>
<p>b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni stabilite nel provvedimento. Il cambiamento di residenza dei figli deve essere concordato. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.»;</p>
<p>c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell’affidamento esclusivo».</p>
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</div>
</div>
<p align="center">Art. 3.</p>
<ol>
<li><strong>1.    </strong><strong>All’articolo 155-<em>quater </em>del codice civile, il primo comma è sostituito dal presente: </strong></li>
</ol>
<p><strong>  «1. La assegnazione della casa famigliare è stabilita nell’interesse dei figli. Il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Nel caso in cui l’assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, il provvedimento di assegnazione perde efficacia e il giudice, a domanda, ne dispone la revoca.Qualora l’assegnatario contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio nella casa familiare, il giudice valuta se sia venuto meno l’interesse dei figli all’assegnazione.</strong></p>
<p><strong>   Il provvedimento di assegnazione, anche provvisorio, e la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione, sono trascrivibili ai fini dell’opponibilità ai terzi, ai sensi dall’articolo 1599 del codice civile».</strong></p>
<p align="center">Art. 4.</p>
<p>    1. All’articolo 155-<em>quinquies </em>del codice civile il primo comma è sostituito dai seguenti:</p>
<p><strong>    «Ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente auto sufficienti nella misura e nelle forme stabilite al quarto comma dell’articolo 155 del codice civile. Nel caso in cui debba essere stabilita la corresponsione di un assegno perequativo periodico, il figlio è titolare di un diritto autonomo a riceverlo. La corresponsione è stabilita in favore di un genitore qualora questi conviva con il figlio. Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio, è legittimato ad agire l’altro genitore».</strong></p>
<p align="center">Art. 5.</p>
<p>    1. All’Articolo 155-<em>sexies </em>del codice sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p><em>a)</em> al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prende in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell’età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell’ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi»;</p>
<p><em>b) </em>il secondo comma è abrogato.</p>
<p align="center">Art. 6:</p>
<p>    1. All’articolo 317-<em>bis </em>del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-<em>sexies</em>».</p>
<p align="center">Art. 7.</p>
<p>    1.  All’articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:</p>
<div title="Page 5">
<p>«<strong>Ogni provvedimento assunto nel corso del giudizio e relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo al collegio.</strong> Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza medesima».</p>
</div>
<p align="center">Art. 8.</p>
<div title="Page 6">
<div>
<div>
<div>
<p>1. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:<br />
«Art. 709-bis.1. &#8211; (Mediazione Familiare). – In caso di disaccordo sulle condizioni e i modi di affidamento condiviso dei figli, i genitori <strong>possono</strong> rivolgersi ad esperti di mediazione al fine di elaborare un progetto da presentare congiuntamente al giudice<br />
In ogni fase e grado del giudizio, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti relativi ai figli per consentire ai coniugi di esperire il tentativo di mediazione».</p>
<p>&nbsp;</p>
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</div>
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</div>
<p align="center">Art. 9.</p>
<div title="Page 6">
<p>1. All’articolo 709-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al secondo comma, le parole da “A seguito del ricorso” fino a “genitore inadempiente”, sono sostituite dalle seguenti: «A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di comportamenti che violino i diritti del figlio o che gli arrechino pregiudizio ostacolando il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, fatto salvo ogni altro provvedimento, nell’interesse esclusivo del minore, il giudice può:<br />
1) <strong>ammonire il genitore inadempiente anche prescrivendogli comportamenti conformi all&#8217;interesse del minore»; </strong></p>
</div>
<p><em>b)</em> dopo il secondo comma è inserito il seguente:</p>
<p>«Il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell’altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l’esclusione dall’affidamento».</p>
<p align="center">Art. 10.</p>
<div title="Page 7">
<div>
<div>
<div>
<p>1. L’articolo 570, secondo comma, numero 2, del codice penale è sostituito dal seguente:<br />
“<strong>2) fa mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti e, fuori delle ipotesi di cui al comma 2- bis, ai discendenti minorenni ovvero inabili al lavoro;</strong></p>
<p><strong>2-bis) viola gli obblighi di natura economica disposti in favore dei figli minori, ancorché adottivi, naturali o giudizialmente dichiarati, non riconosciuti o non riconoscibili ma che hanno ottenuto il diritto al mantenimento ex articolo 279 del codice civile, maggiorenni non economicamente indipendenti, ovvero portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del coniuge, il quale non sia legalmente separato</strong>.”</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="244"></td>
<td valign="top" width="244"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>[<a href="http://www.facebook.com/download/322253701200275/DDL%20957%20vs.%20DDL%20957%20emend.%20PD.pdf">Fonte del prospetto</a>] [<a href="http://www.facebook.com/maurilio.pavese">Fonte delle immagini</a>]</p>
Number of View :2307<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/emendamenti-pd-contro-affido-condiviso/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Politici IDV cercano di affossare la riforma dell&#8217;affido condiviso e la protezione dei bambini dalla alienazione genitoriale</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 18:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Psyco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bigenitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[di pietro]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[italia dei valori]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizia Bugnano]]></category>
		<category><![CDATA[riforma affido condiviso]]></category>

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		<description><![CDATA[[Aggiornamento 16/7/2012: Luigi Li Gotti scrive su twitter di non aver mai firmato il contestato emendamento.  Speriamo allora che verrà fatta chiarezza su chi ha messo il suo nome sul testo circolato da ambienti IDV].   &#160; Due politici IDV hanno &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/politici-idv-contro-riforma-affido-condiviso/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>[Aggiornamento 16/7/2012: Luigi Li Gotti scrive su <a href="http://twitter.com/luigiligotti">twitter</a> di non aver <strong>mai</strong> firmato il contestato emendamento.  Speriamo <em>allora</em> che verrà fatta chiarezza su chi ha messo il suo nome sul testo circolato da ambienti IDV].  </em></p>
<div id="attachment_2021" style="width: 414px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/572012213638a.jpg"><img class="size-full wp-image-2021   " title="572012213638a" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/572012213638a.jpg" alt="" width="404" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">BUGNANO Patrizia, avvocata e LI GOTTI Luigi, avvocato.<br />Sono i due politici IDV contro la riforma che garantirebbe un vero affido condiviso<br /><a href="mailto:bugnano_p@posta.senato.it">bugnano_p@posta.senato.it</a>    <a href="mailto:ligotti_l@posta.senato.it">ligotti_l@posta.senato.it</a></p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Due politici IDV hanno proposto una bozza di emendamento che, se venisse approvata, affosserebbe la riforma dell&#8217;affido condiviso.  Questa, infatti, è la valutazione di <a href="http://www.adiantum.it/public/3042-ddl-957,-idv-contro-il-condiviso-bis.-ecco-gli-emendamenti-killer-di-bugnano-e-li-gotti.asp?nuovo=true">ADIANTUM</a> (Associazione di Associazioni a Tutela dei Minori):</p>
<blockquote><p>«Per capire quanto oscurantiste siano le proposte di modifica dell&#8217;IDV basta paragonarle a <a href="http://www.adiantum.it/public/3041-ddl-957,-al-via-gli-emendamenti.-ecco-quelli-della-radicale-donatella-poretti.asp" target="_blank">quelle proposte da Donatella Poretti dei radicali</a>, e sarà impossibile non definire gli emendamenti di Bugnano e Li Gotti come una dichiarazione di guerra &#8211; nell&#8217;interesse di chi? &#8211; alla nuova cultura della genitorialità.</p>
<p>Infatti, le modifiche proposte sembrano dettate dalli aree più estremiste della sinistra preistorica a protezione degli interessi di parte (avvocati, magistrati, altri), tanto sembrano negare l&#8217;evoluzione e le istanze della Società Civile degli utlimi 20 anni.»</p></blockquote>
<p>Questa la <a href="http://alicenelpaesedelgenoma.org/2012/07/10/il-prof-maglietta-risponde-a-idv/">valutazione del prof. Marino Maglietta:</a></p>
<blockquote><p>&nbsp;</p>
<p><strong>«Italia dei Valori tentata dal nuovo, ma condizionata dal vecchio</strong></p>
<p>Stanno circolando gli emendamenti al ddl 957 preparati dall’IdV, accolti, comprensibilmente, da una lunga e intensa salve di fischi dalle associazioni dei destinatari della riforma, che vorrebbero solo vedere il rispetto di una legge già in vigore. I giudizi negativi che si leggono sono certamente meritati sotto il profilo tecnico, come vedremo, ma forse troppo severi dal punto di vista politico, perché non si è tenuto conto delle difficoltà del partito, costretto a non scontentare troppo alcune componenti del proprio elettorato. Si colgono, infatti, nello scorrere le proposte di modifica e le loro motivazioni numerose contraddizioni e ambiguità. Ma soprattutto si coglie un vivo imbarazzo. Come conciliare le posizioni di chi vuole difendere i diritti indisponibili dei figli, da loro reiteratamente affermati anche nelle audizioni, con quelle di chi vuole poterli scavalcare in forza di una unilaterale e soggettiva valutazione del loro interesse da parte di terzi?  Problema difficilissimo, che l’IdV vorrebbe velleitariamente risolvere, fallendo. Tra il modello autenticamente bigenitoriale voluto dal legislatore del 2006 e quello sostanzialmente monogenitoriale realizzato e oggi difeso dal sistema legale (collocatario più assegno) non si può stare nel mezzo, pena la ripetizione di quel brutto pasticciaccio che ha reso necessario tornare sulla materia.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/558302_3319658519733_1185690382_n.jpg"><img class="alignright  wp-image-2047" title="558302_3319658519733_1185690382_n" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/558302_3319658519733_1185690382_n.jpg" alt="" width="238" height="238" /></a>Si può apprezzare, ma solo moralmente, il tentativo di mediazione politica messo in atto dalla sen. Bugnano, perché i risultati – ovvero gli emendamenti proposti – sono preoccupanti, andando a ledere esattamente i cardini, i punti qualificanti dell’affidamento condiviso. E ciò che più crea rammarico è che la senatrice ha perfettamente capito cosa si dovrebbe fare; e lo dice, o lo lascia trasparire. Ma non va fino in fondo. Anzi, attenua e annacqua a tal punto i principi introdotti che a volte finisce per proporre un testo addirittura più arretrato della legge in vigore.</p>
<p>Inaccettabile.</p>
<p>La senatrice, ad esempio, si rende conto che non si può andare avanti dando al diritto del minore a un “rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori” il contenuto pratico dei fine-settimana alternati più uno o due pomeriggi: e accetta di scrivere “pariteticamente” . Poi però arretra e si autosconfessa del tutto, aggiungendo un “ove possibile”, che rimette valutazione e decisione a quegli stessi soggetti che rifiutano la bi genitorialità vera e piena e hanno creato il problema. Insomma, come domandare all’oste se il vino e buono. E coerentemente sopprime il doppio domicilio, garanzia di un duplice riferimento ideale per il bambino, di un doppio nido, di una doppia protezione predisposta per lui in entrambi gli alloggi dei suoi genitori, entrambi affidatari (o no?).</p>
<p>Stessa cosa per il mantenimento diretto. Lo difende e lo sostiene, avendone sicuramente compreso la positiva valenza sotto il profilo relazionale e la indispensabilità se davvero si vuole un affidamento condiviso. Arriva perfino a includere le violazioni di esso tra i comportamenti di cui è esplicitamente prevista la sanzione. Tuttavia rovina tutto affermando di nuovo che è da disporsi  “ove possibile”, affermazione oltre tutto scarsamente logica. In sostanza ancora una volta vuole lasciare il giudice libero di fare come vuole, togliendo al cittadino la certezza dei diritti. E per giunta, a quale classe di giudici e in quale materia? Proprio sulla forma del mantenimento abbiamo dimenticato quale pessima prova di logica giuridica (ma dovrei scrivere “di elementare buonsenso”) abbia dato la Suprema Corte, affermando ora che il genitore collocatario, in quanto prevalentemente convivente dovrà sostenere maggiori oneri anche per le spese  esterne, come “gli indumenti e i libri”; e più tardi che se i tempi trascorsi presso i due genitori non sono uguali è indispensabile che il genitore non collocatario dia del denaro (il famoso assegno) al collocatario; cioè a dire anche se questo è 10 volte più ricco!  Come si fa, in queste condizioni, a scegliere sistematicamente di allargare il potere discrezionale della magistratura?</p>
<p>Ma, a mio giudizio, la responsabilità più grande è stata presa, in negativo, cancellando il passaggio preliminare informativo presso un centro di mediazione familiare accreditato. Anche se la formulazione proposta dal ddl 957 Le è sembrata troppo avanzata, poteva – e doveva – comunque proporre qualcosa di meno esangue rispetto al 155 sexies comma 2 che ci ritroviamo adesso. E’ un grosso regalo fatto agli operatori del conflitto.</p>
<p>Va dunque preso atto che, aldilà delle buone intenzioni, con questi emendamenti verrebbero meno tutti e tre i cardini dell’affidamento condiviso – frequentazione equilibrata, mantenimento diretto e mediazione familiare. Peccato, perché l’intelligenza giuridica della Sen. Bugnano traspare da altre valutazioni, meno direttamente legate all’istituto dell’affidamento. Come nell’accogliere l’idea di sanzionare le manipolazioni dei figli; o nell’attribuire le competenze a sezioni specializzate del tribunale ordinario, o nella tutela del rapporto nonni/nipoti.</p>
<p>Cara senatrice Bugnano, come Lei ci insegna, gli emendamenti si possono sempre riformulare o ritirare. L’aspettiamo»</p></blockquote>
<p>Non bastava andare contro il vero affido condiviso (e cioè privare i bambini di un genitore), non bastava cercare di emendare la norma che prescrive che i bambini vanno protetti dall&#8217;abuso dell&#8217;alienazione genitoriale: altri politici IDV hanno presentato la <a href="http://www.italiadeivalori.it/diritti/15866-pieni-diritti-per-tutti-da-idv-una-legge-per-i-matrimoni-gay">proposta di legge n. 5338</a> che darebbe i bambini agli omosessuali.</p>
<p><strong>Per fortuna il partito IDV è assoluta minoranza</strong> — nel paese e nel Parlamento — e probabilmente tante persone che ingenuamente hanno votato IDV così come la maggioranza degli eletti sono assolutamente contro questo emendamento ed a favore del vero affido condiviso.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/noIDV.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2022" title="noIDV" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/noIDV.jpg" alt="" width="221" height="294" /></a></p>
<p>Invitiamo a <strong>LEVARE IL VOTO AL PARTITO IDV</strong> ed a tutti i politici che sostengono questo emendamento di cui riportiamo il testo completo (<a href="http://alicenelpaesedelgenoma.org/2012/07/05/957-affidamento-condiviso-bozza-emendamenti-idv/">fonte</a>), avvertendo della presenza di incomprensibili frasi in politichese quali</p>
<p>&#8220;<em>Si intende sopprimere l’istituto della mediazione familiare in un ambito materiale tanto delicato quanto particolarmente conflittuale&#8221;.</em></p>
<p>La mediazione familiare servirebbe a stemperare la conflittualità fra i genitori in quanto fa male ai figli.</p>
<p>Purtroppo la conflittualità fa invece bene alle tasche degli avvocati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">Senato della Repubblica</p>
<p align="center">Gruppo Italia dei Valori</p>
<p align="center">Ufficio Legislativo</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>A.S. 957 – Affido Condiviso</em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>Bozza Emendamenti IdV</em></strong></p>
<p align="center"><em>(ILLUSTRAZIONE GENERALE)</em></p>
<p><strong>                </strong><em>Con gli emendamenti predisposti, si intende modificare il testo di riferimento (A.S. 957, Sen. Valentino) nel senso contenutistico del disegno di legge della Sen. Bugnano (A.S. 2800).</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>In sintesi, si riafferma il principio per il quale l’affidamento condiviso, ove deciso, comporta l’esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, tenuti per legge a provvedere in misura paritetica alla cura, educazione ed istruzione dei figli, senza alcuna irragionevole divisione del tempo dei figli in misura quantitativamente paritetica presso ciascun genitore, cosa che non terrebbe in considerazione le specificità di ciascun figlio e nuocerebbe allo sviluppo psicofisico dei minori.</p>
<p>Viene sempre consentita al giudice la facoltà di valutare quale sia la migliore soluzione per il minore : non si preclude, in altre parole, l’affidamento esclusivo. Il riconoscimento agli ascendenti della facoltà di chiedere al giudice che sia valutata e, solo se riconosciuta dal giudice, disciplinata una propria possibilità di contatto con i minori, viene reso possibile nei limiti del preminente interesse del minore e non tale da costituire una legittimazione attiva che possa accrescere la conflittualità: esso viene infatti rimesso alla valutazione del giudice e declinato in termini di modalità di esercizio di un diritto che è, e resta, proprio del solo minore.</p>
<p>Il riferimento  al principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento dei figli viene integrato con la valutazione anche del tenore di vita goduto precedentemente alla separazione, oltre che delle esigenze attuali, in modo tale da coprire eventuali rischi connessi al regime patrimoniale di separazione dei beni, poiché viene anche mantenuta la possibilità per il giudice di esperire accertamenti su redditi o beni oggetto di eventuale contestazione. Viene conseguentemente mantenuto l’impianto dell’attuale articolo 155-bis del codice civile;</p>
<p>Il riferimento al caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, con conseguente emissione di provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione da parte del giudice, copre anche i casi di mancato rispetto del mantenimento in forma diretta (qualora tale modalità di contribuzione si sia rilevata possibile e non pregiudizievole per l’interesse dei figli). Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto; resta peraltro ferma la giurisprudenza della Corte di cassazione.</p>
<p><em>           </em></p>
<p>Sulla questione del «comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell’altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale» (c.d. PAS) non sono stati proposti emendamenti. La formulazione de testo in esame prevede infatti che debba esservi un “comprovato” condizionamento, rimettendo quindi ogni valutazione al giudice il quale “può” ( e non “deve”) escludere l’affidamento in atto. E’ in ogni caso da intendersi rimessa al previo accertamento tecnico la questione dell’effettivo insorgere della patologia, lasciando quindi al dibattito scientifico ogni decisione in merito ( <em>sarebbe d’altra parte incongruo sancire in modo eccessivamente rigido le conseguenze giuridiche della predetta sindrome o, per converso, arrivare ad escluderla ope legis</em> ) sulla evoluzione del quale si innesta poi il libero convincimento del giudice. Sostanzialmente si sancisce il mantenimento della situazione attuale sulla PAS.</p>
<p><em> </em></p>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 1</strong></p>
<p>Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «salvi i casi di impossibilità materiale» con le seguenti: «ove possibile».</p>
<p>Bugnano, Li Gotti</p>
<div>
<p><em>            In luogo della mera impossibilità materiale, il presente emendamento conferisce maggiore discrezionalità al giudice nell’ambito delle opportunità non solo di tipo materiale.</em></p>
</div>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 1</strong></p>
<p>Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole «Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell’altro».</p>
<p>Bugnano, Li Gotti</p>
<div>
<p>            <em>Viene espunto tale periodo, in forza della eccessiva forza prescrittiva, in capo al giudice, con particolare riferimento alla possibilità di domicilio presso entrambi i genitori.</em></p>
</div>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 1</strong></p>
<p>Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:</p>
<p>a)    dopo le parole «Agli ascendenti», inserire le seguenti: «di cui sia provato un rapporto affettivo con i minori, tenuto conto del preminente interesse morale di questi ultimi,»;</p>
<p>b)    sostituire la parola «riconosciuta», con la seguente: «valutata».</p>
<p>Bugnano, Li Gotti</p>
<div>
<p>            <em>Si intende connotare maggiormente l’aspetto soggettivo degli ascendenti affidatari, connesso al rapporto affettivo con i minori ed in considerazione del loro interesse morale.</em></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 1</strong></p>
<p>Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni :</p>
<p>a)    nel quarto comma ivi richiamato, al primo periodo sostituire le parole «provvede in forma diretta e per capitoli di spesa», con le seguenti: «provvede, ove possibile in forma diretta e per capitoli di spesa,»</p>
<p>b)    nel quarto comma ivi richiamato, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenendo conto delle esigenze dei figli e del tenore di vita precedente alla separazione».</p>
<p><em>Conseguentemente, sopprimere le parole da “</em>Il costo dei figli<em>” fino a “</em>assunti da ciascun genitore<em>“.</em></p>
<p>Bugnano, Li Gotti</p>
<p><em> </em></p>
<div>
<p><em>            Pur essendo dichiaratamente preferibile il risarcimento in forma diretta e per capitoli di spesa, è disposta una clausola che consente la valutazione del giudice in capo al giudice. In luogo delle «attuali esigenze del figlio e delle risorse economiche complessive dei genitori», si introducono parametri più efficaci di riferimento per il mantenimento economico: esigenze dei figli e tenore di vita precedente alla separazione.</em></p>
</div>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 2</strong></p>
<p><em>Sopprimerlo.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Bugnano, Li Gotti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 3</strong></p>
<p><em>Sopprimerlo.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Bugnano, Li Gotti</p>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento<em></em></p>
<p align="center"><strong>Art. 4</strong></p>
<p><em>Sopprimerlo.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Bugnano. Li Gotti</p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<div>
<p><em>                </em><em>Con I 3 emendamenti in questione vengono lasciati immutati gli articoli del codice civile non modificati dal ddl 2800 Bugnano ed altri, sopprimendo le relative parti del ddl 957, peraltro oggetto di osservazionI critiche da parte della magistratura e dall’avvocatura minorile</em></p>
</div>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 6</strong></p>
<p><em>Sostituirlo con il seguente:</em></p>
<p><em> </em></p>
<p align="center">«Art. 6</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«L’articolo 317-<em>bis</em> del codice civile è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Art. 317-<em>bis. – (Esercizio della potestà). – </em>Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.</p>
<p>Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta  congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, 155-<em>bis</em>, 155-<em>ter</em>, 155-<em>quater</em>, 155-<em>quinquies</em>, 155-<em>sexies</em> e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo».</p>
<p>Bugnano, Li Gotti</p>
<div>
<p><em>            Le modifiche sono finalizzate a realizzare una totale parità di trattamento tra figli nati da persone unite o meno in matrimonio anche con riferimento all’esercizio della potestà.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong><em>Tuttavia appare opportuno valutare se non sia il caso di sopprimere direttamente l’articolo 6, in quanto la medesima materia è già stata oggetto di votazione del Senato (in Commissione ed in Aula) in sede di esame dei ddl 1211 e 2905 già approvati dal Senato e trasmessi alla Camera</em></strong><strong><em></em></strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">                A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 8</strong></p>
<p><em>Sopprimerlo.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Bugnano, Li Gotti</p>
<p><em> </em></p>
<div>
<p><em>                </em><em>Si intende sopprimere l’istituto della mediazione familiare in un ambito materiale tanto delicato quanto particolarmente conflittuale.</em></p>
</div>
<p><em> </em></p>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 9</strong></p>
<p><em>Sostituirlo con il seguente:</em></p>
<p align="center">Art. 9.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>All’articolo 709-<em>ter </em>del codice di procedura civile, secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente:</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>«A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, comprese quelle relative al mantenimento in forma diretta, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell’altro genitore in luogo tale da interferire con le regole dell’affidamento, il giudice, valutato il preminente interesse del minore, dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell’affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p><em>            Il riferimento al caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, con conseguente emissione di provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione da parte del giudice, dovrebbe coprire anche i casi di mancato rispetto del mantenimento in forma diretta (qualora tale modalità di contribuzione si sia rilevata possibile e non pregiudizievole per l’interesse dei figli). Questo l’intendimento del presente emendamento.</em></p>
<p><em>            Si intende inoltre lasciare al giudice la possibilità di ammonire il genitore inadempiente, come previsto dal codice vigente, laddove egli ritenga opportuno modificare i provvedimenti assunti in caso di comportamenti che arrechino pregiudizio al minore.</em></p>
<p><em>            Contestualmente si espunge il riferimento al condizionamento della volontà del minore in forma di attivazione della sindrome PAS, lasciando in tal modo alla giurisprudenza di merito e al dibattito scientifico ogni determinazione in materia e rispetto agli effetti delle inadempienze che possono sempre comportare l’esclusione dall’affidamento.</em></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 9</strong></p>
<p>Al comma 1, lettera a), dopo le parole «corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento», inserire le seguenti: «, comprese quelle relative al mantenimento in forma diretta,».</p>
<p>Bugnano, Li Gotti</p>
<div>
<p>            <em>Il riferimento al caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, con conseguente emissione di provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione da parte del giudice, dovrebbe coprire anche i casi di mancato rispetto del mantenimento in forma diretta (qualora tale modalità di contribuzione si sia rilevata possibile e non pregiudizievole per l’interesse dei figli). Questo l’intendimento del presente emendamento.</em></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 9</strong></p>
<p>Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «attivando» a «genitoriale».</p>
<p>Bugnano, Li Gotti</p>
<p><em> </em></p>
<div>
<p><em>            Con l’emendamento in esame si conferisce la possibilità al giudice di valutare se il comprovato condizionamento della volontà del minore mirato a ingenerare un rifiuto dell’altro genitore possa costituire inadempienza, eliminando il riferimento esplicito alla Sindrome di Alienazione Genitoriale, sulla quale la letteratura scientifica non risulta concorde.</em></p>
</div>
<p align="center">A.S. 957 – Emendamento</p>
<p align="center"><strong>Art. 10</strong></p>
<p>Sopprimerlo, Li Gotti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bugnano</p>
Number of View :7342<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/politici-idv-contro-riforma-affido-condiviso/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;Italia esca dal CEDAW, strumento del femminismo radicale</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SilvioA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alienazione Genitoriale (PAS)]]></category>
		<category><![CDATA[CEDAW]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[alienazione genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[femminismo]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[raccomandazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rashida Manjoo]]></category>

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		<description><![CDATA[CEDAW è un comitato dell&#8217;ONU che di fatto “promuove il femminismo radicale, secondo il parere di numerosi stati ed organizzazioni non governative” [fonte: wikipedia]. Il sessismo femminista è apparente già nella composizione dei delegati CEDAW (23 donne elette a scrutino segreto: &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/cedaw/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/CEDAW-300x230.jpg"><br />
</a>CEDAW è un comitato dell&#8217;ONU che di fatto “promuove il femminismo radicale, secondo il parere di numerosi stati ed organizzazioni non governative” [fonte: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Discrimination_Against_Women">wikipedia</a>].</p>
<p>Il sessismo femminista è apparente già nella composizione dei delegati CEDAW (23 donne elette a scrutino segreto: sono praticamente esclusi gli uomini) e nel nome discriminatorio, Comitato Eliminazione Discriminazioni Contro le Donne.  Che gli uomini possano invece essere discriminati è scritto nell&#8217;articolo 4 della convenzione CEDAW che recita “<a href="http://www.ipu.org/PDF/publications/cedaw_en.pdf">non sono considerate discriminatorie le azioni affermative</a>”.  ‘Azioni affermative’ è come le femministe chiamano le discriminazioni contro gli uomini.</p>
<p>Nel 2000 le signore del CEDAW hanno attaccato la Bielorussia: “<a href="http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports/a5538.pdf">il CEDAW lamenta il perdurare di stereotipi di genere e la reintroduzione di simboli come la <strong>Festa della Mamma</strong></a>”.  Simili attacchi sono poi toccato all&#8217;Armenia ed al Lussemburgo.   In questa guerra femminista contro la mamma che invece di lavorare si prende cura dei figli, la Slovacchia è stata accusata perché “<a href="http://fota.cdnetworks.net/pdfs/2009-02-b-80-Nations-Pressured-by-CEDAW-Comm-summ.pdf">solo il 30% dei bambini vanno all&#8217;asilo</a>”.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/CEDAW-300x230.jpg"><img class="alignright" title="CEDAW-300x230" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/CEDAW-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a>Alexandra Cohen, che ha rappresentato il Belgio presso l’ONU, indignata ha denunciato i <a href="http://www.brusselsjournal.com/node/4363">meccanismi con cui le femministe usano l’ONU per imporre la propria ideologia</a>.   La Cohen narra che a queste riunioni in realtà partecipano una “<em>pletora di istituiti per le pari opportunità ed organizzazioni, tutte mantenute e che non rendono conto a nessuno. Nel nome dell’impadronimento del potere della donna erano primariamente preoccupate per la continuazione dell’attenzione e dei fondi per le proprie attività</em>”.  Ad esempio la Cohen denuncia di come un programma per contrastare la mortalità al momento del parto venisse usato per portare avanti  politiche abortiste sotto il nome ONU.</p>
<p><strong>Ma l&#8217;aspetto più grave è la guerra femminista contro i papà ed i bambini.</strong></p>
<p>Due delegate CEDAW vengono etichettate su numerosi siti internet dei loro paesi come &#8220;nazi-femministe&#8221;: la delegata <a href="http://www.google.it/search?client=safari&amp;rls=en&amp;q=Indira+Jaising++feminazi&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8&amp;redir_esc=&amp;ei=CkfvT4XBL4ap4gTO7ZGGDg#hl=it&amp;safe=off&amp;client=safari&amp;rls=en&amp;sclient=psy-ab&amp;q=Indira+Jaising++feminazi&amp;oq=Indira+Jaising++feminazi&amp;gs_l=serp.3...0.0.0.1413766.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.B9XNbHozTiE&amp;pbx=1&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&amp;fp=27be5534a8bb34b3&amp;biw=1170&amp;bih=811">indiana</a> e quella <a href="http://www.google.it/search?client=safari&amp;rls=en&amp;q=ruth+halperin+kaddari+feminazi&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8&amp;redir_esc=&amp;ei=dFDvT8vzCbHS4QTxzL3GDQ">isrealiana</a>.  Nel secondo caso <a href="http://www.scribd.com/doc/78207909/CEDAW-Remove-Ruth-Halperin-Kaddari">la Coalizione per i Bambini e le Famglie ha presentato nei suoi confronti questa formale richiesta di impeachment</a>:</p>
<blockquote><p>«lavora per ridicolizzare gli uomini, perpetuare stereotipi sessisti, privare i bambini dei loro papà, ridurre i papà a visitatori un&#8217;ora a settimana [&#8230;] è una delle più vocali oppositrici dell&#8217;affido condiviso.  Attivamente invita ad  usare i bambini per estorcere denaro dai padri. [&#8230;] Non ha problemi ad invitare le donne ad impedire i contatti con i papà come ricatto per ottenere più mantenimenti.  Sostiene che il matrimonio è oppressione contro le donne che devono divorziare per “ottenere potere” e godere dei mantenimenti degli ex. [&#8230;]</p>
<p>Ha passato la linea che demarca l&#8217;eliminare le discriminazioni contro le donne e lo scatenare una guerra per eliminare gli uomini. [&#8230;]  Incoraggia le donne a fare false accuse di violenza domestica.</p>
<p>Il CEDAW deve servire a raggiungere l&#8217;eguaglianza, o essere usato come piattaforma per imporre il femminismo radicale? [&#8230;]</p>
<p>Per il bene di decine di migliaia di bambini privati dei loro papà — che questa femminista conta come “vittorie” — vi chiediamo di porre termine al suo incarico.»</p></blockquote>
<p>Tale denuncia è stato inviata a Rashida Manjoo, relatrice CEDAW ed avvocata gradita alle femministe, nota per aver attaccato l&#8217;Italia:</p>
<blockquote><p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/images-1.jpeg"><img class="alignright  wp-image-1992" title="images-1" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/images-1.jpeg" alt="" width="132" height="188" /></a>“Femmicidio e femminicidio sono crimini di Stato tollerati dalle pubbliche istituzioni …</p>
<p>miglioramento della condizione di vita delle<strong> donne</strong> e delle<strong> bambine &#8230;</strong></p>
<p><a href="http://mobile.ilmanifesto.it/area-abbonati/in-edicola/manip2n1/20120626/manip2pg/06/manip2pz/324857/">Ulteriore violenza perpetuata contro le donne è il regime dell’affidamento condiviso</a> in seguito alla dissoluzione del matrimonio”</p></blockquote>
<p>Nella realtà l&#8217;Italia punisce tutti gli omicidi, ed è uno dei paesi più sicuri al mondo, in particolare per le donne.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/dati1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1995" title="dati" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/dati1.jpg" alt="" width="1024" height="245" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo Stato Italiano con pazienza risponde ricordando che non si possono privare i bambini dei papà, anche perché lo vieta la Corte Europea per i Diritti Umani, sulla base dell&#8217;art. 8 di un&#8217;altra Convenzione che garantisce il diritto al rispetto dei legami familiari:</p>
<blockquote><p>“Dovete notare che <a href="http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add6_en.pdf">la Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) o plagio dei bambini durante i conflitti di separazione, rappresenta l&#8217;aspetto distruttivo dei legami familiari quando la famiglia si disintegra</a>.  Una possibile soluzione a questo grave problema è l&#8217;uso interdisciplinare di misure legali e psicologiche»</p></blockquote>
<p>In particolare, ad aver attivato il CEDAW contro la riforma dell&#8217;affido condiviso e contro la protezione dei bambini dalla PAS sono femministe italiane.  Infatti, alcune donne (che ringraziamo per il lavoro di intelligence) si sono recate ad un incontro pubblico di femministe negazioniste della PAS tenutosi a Livorno l&#8217;11/11/2011, riportando quanto asserito dalla femminista Enza PANEBIANCO:</p>
<blockquote>
<div id="attachment_2127" style="width: 195px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/Enza-Panebianco-Femminismo-a-Sud.jpg"><img class=" wp-image-2127  " title="Enza-Panebianco-Femminismo-a-Sud" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/Enza-Panebianco-Femminismo-a-Sud.jpg" alt="" width="185" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Panebianco Enza, del collettivo femminista radicale “Femminismo a Sud” contrario alla protezione dei bambini dalla PAS. (Foto da internet)</p></div>
<p>«<strong>noi</strong> abbiamo portato questi argomenti grazie alle persone che si sono occupate di questo in due capitoli del rapporto ombra destinato alla CEDAW all&#8217;ONU».</p></blockquote>
<p>A negare affido condiviso e PAS non è l&#8217;ONU, bensì femministe che se la suonano e se la cantano.</p>
<p>Quando le pretese femministe diventano incompatibili con il rispetto dei diritti umani e la protezione dei bambini dall&#8217;abuso dell&#8217;alienazione genitoriale, è opportuna una soluzione forte.</p>
<p><strong>L&#8217;Italia dovrebbe annullare la ratifica del CEDAW</strong>, promuovendo una nuova convenzione non femminista che sia davvero contro ogni discriminazione.</p>
<p><strong>Non ratificare il CEDAW è la scelta degli USA</strong>, grazie anche alle donne che già nel 2000 avevano avvertito del pericolo che CEDAW diventasse strumento del femminismo radicale.  Questo il documento delle “Concerned Women for America”:</p>
<blockquote><p>Per venire ratificato un trattato deve rispettare la Costituzione.  Invece CEDAW permette all&#8217;ONU di invadere le relazioni fra gli uomini e le donne.</p>
<p>CEDAW mette il benessere delle donne e delle famiglie americane nelle mani di 23 individui.  CEDAW vincola legalmente ogni nazione che aderisce a implementare le proprie disposizioni.  [&#8230;]</p>
<p>La definizione di CEDAW di “discriminazione” comprende tutto ed è pericolosa.  Va oltre lo stabilire l&#8217;eguaglianza, che gli USA hanno già garantito alle donne.</p>
<p><strong>CEDAW è in realtà uno strumento del femminismo radicale</strong>. [&#8230;]</p>
<p>CEDAW minaccia la struttura della famiglia tradizionale [&#8230;]  Riguardo al benessere dei bambini, CEDAW dice che lo decidono meglio non i genitori ma il governo.</p>
<p>CEDAW imprigionerebbe i nostri bambini in un&#8217;agenda di sinistra attraverso un mandato ONU.  Ha chiamato l&#8217;Austria ad includere “la <a href="http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/Dopo-marx-venne-il-gender.aspx">teoria del genere</a> e la ricerca femminista nelle università”. [&#8230;]</p>
<p>Secondo l&#8217;ideologia femminista, la gravidanza danneggia le donne riducendo la loro abilità di competere con gli uomini, e quindi l&#8217;aborto deve essere disponibile a tutte come misura di eguaglianza. [&#8230;]</p>
<p>CEDAW ha richiamato la Cina a “depenalizzare la prostituzione”. [&#8230;]</p>
<p>CEDAW non deve essere ratificata dal Senato.  Al meglio, è inutile.  Al peggio, CEDAW smantella la famiglia e obbliga le donne a modellarsi all&#8217;ideale del femminismo globale.</p>
<p>[Fonte: <strong><a href="http://www.dadi.org/cedaw.htm">Exposing CEDAW — Concerned Women for America</a>]</strong></p></blockquote>
<p>Come contro-prova, questo documento sul sito web delle più potente organizzazione femminista USA dal titolo “<a href="http://www.now.org/nnt/winter-2000/cedaw.html">Femministe prendiamoci il CEDAW nelle nostre mani</a>”.</p>
<p>Gli USA non ci sono cascati e non hanno ratificato il CEDAW.</p>
<p>L&#8217;Italia purtroppo sì.</p>
<p>Chi sono le delegate italiane CEDAW?</p>
<p>Leggiamo:</p>
<blockquote><p>«<a href="http://www.emigrazione-notizie.org/news.asp?id=9907">Bianca Maria Pomeranzi &#8230;  esponente del movimento <strong>femminista</strong>, è stata eletta  nel CEDAW. Sono arrivati congratulazioni ed auguri dalle compagne del percorso <strong>femminista</strong>, di esponenti della sinistra</a>».</p></blockquote>
<p>Succede a Tiziana Maiolo, ex giornalista <a href="http://italia.panorama.it/Piu-facile-educare-il-mio-cagnolino-dei-rom"><strong>femminista</strong></a> de Il Manifesto, che sollevò polemiche per questa frase, compatibile con la poltrona CEDAW in quanto nessuna donna viene discriminata:</p>
<blockquote><p>«È più facile educare il mio cagnolino dei rom. Quelli fanno la pipì sui muri: il mio cagnolino non fa la pipì sui muri»</p></blockquote>
<p>Ed infine collabora con CEDAW una tale avvocata <a href="http://web.mclink.it/MK4720/editoria/femminismi/030209.htm">attivista<strong> femminista</strong></a> Barbara Spinelli che scrive <a href="http://www.ilmanifesto.it/area-abbonati/in-edicola/manip2n1/20120626/manip2pg/06/manip2pz/324856/">sul Manifesto</a>:</p>
<blockquote><p>“La violenza degli uomini è la prima causa di morte per le donne tra i 16 e i 44 anni”</p></blockquote>
<p>Si tratta ovviamente di una <a href="http://www.iusfamiliae.org/ius_archive/violenza-maschile-prima-causa-mort/">falsità totale</a> (cifre gonfiate del 100000%) che risponde all&#8217;agenda <strong>femminista.</strong>  Spargere odio contro gli uomini accusandoli di violenze inesistenti.</p>
<p>IN CONCLUSIONE</p>
<p><strong>L&#8217;ONU non ha MAI raccomandato di allontanare i bambini dai papà, di negare loro l&#8217;affidamento condiviso, di non proteggere i bambini dall&#8217;abuso dell&#8217;alienazione genitoriale.  Questa richiesta proviene solo dal femminismo radicale, ideologia rifiutata dal 99% delle donne.</strong></p>
<p>Gli USA — paese dove la legge viene applicata alla lettera e quindi attentamente ponderata —  non hanno ratificato la convenzione CEDAW.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/images.jpg"><img class="alignright  wp-image-1996" title="images" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/images.jpg" alt="" width="164" height="197" /></a>Una possibile soluzione all&#8217;Italiana — paese dove si approvano leggi demenziali poi temperandole con il buon senso — è che il Governo prenda le raccomandazioni femministe CEDAW contrarie ai diritti dei bambini e le usi per pulircisi il&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
Number of View :14853<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/cedaw/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Affido condiviso: Repubblica impedisce al prof. Maglietta di replicare</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 16:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Psyco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alienazione Genitoriale (PAS)]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[ddl 957]]></category>
		<category><![CDATA[Marino Maglietta]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica]]></category>

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		<description><![CDATA[Il giornale “Repubblica” ha pubblicato incredibili affermazioni di femministe contro l&#8217;affido condiviso e la protezione dei bambini dall&#8217;alienazione genitoriale, e poi ha negato al prof. Maglietta la pubblicazione di questa lettera di chiarimento: &#160; Bizzarre strategie di “difesa” della legge &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/affido-condiviso-replica-maglietta/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il giornale “Repubblica” ha pubblicato incredibili affermazioni di femministe contro l&#8217;affido condiviso e la protezione dei bambini dall&#8217;alienazione genitoriale, e poi ha <a href="http://alicenelpaesedelgenoma.org/2012/06/25/la-risposta-del-prof-marino-maglietta-a-repubblica/">negato al prof. Maglietta la pubblicazione di questa lettera di chiarimento</a>:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><strong>Bizzarre strategie di “difesa” della legge 54 da parte di chi nel 2006 non la voleva assolutamente</strong><strong> </strong></p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/Unknown-2.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1982" title="Unknown-2" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/Unknown-2.jpeg" alt="" width="195" height="258" /></a>Come estensore del ddl 957 di cui si occupa Repubblica.it del 12/6 chiedo ospitalità per alcune precisazioni.</p>
<p>L’affidamento condiviso ha notoriamente molto faticato a divenire legge dello stato, tenacemente avversato per anni da una parte dell’avvocatura e della magistratura. La prima verosimilmente nel timore che un modello non discriminatorio di affidamento, per giunta accompagnato da una incrementata pratica della mediazione familiare, potesse ridurre sensibilmente il contenzioso; la seconda nella fondata convinzione che accrescere nei cittadini la certezza dei diritti mediante il riconoscimento di principi rigorosamente definiti avrebbe parallelamente diminuito il proprio potere discrezionale.  Una ostilità che si è non sorprendentemente placata nel momento in cui, attraverso l’invenzione giurisprudenziale del genitore “collocatario”, che conserva come il vecchio “affidatario” il monopolio del rapporto con i figli e riceve dall’altro il denaro per prendersene esclusiva cura, si è riusciti a vanificare la riforma lasciando tutto come prima. Ecco perché quando i fautori di una vera doppia genitorialità sono tornati in Parlamento per realizzarla gli stessi avversari del 2006 sono diventati i principali difensori del testo in vigore. Né a tale scopo si è guardato per il sottile. La tecnica è stata principalmente quella di perdere tempo, accompagnata da critiche alla nuova proposta del tutto prive di fondamento. Così il “doppio domicilio” è divenuto scandalisticamente “doppia residenza”, la necessità di <em>informarsi</em> sulla mediazione è diventato “mediazione obbligatoria”, ricollocare l’interesse del minore in modo da riferirlo alle decisioni che non riguardano i suoi indisponibili diritti è fatto passare per “cancellazione dell’interesse”. E così via. E’ in questo preoccupante contesto che arriva la “denuncia” di Pangea di cui Repubblica del 12/6.</p>
<p>Sorvoliamo su sviste come la confusione tra disegni di legge e decreti-legge o tra affidamento congiunto e condiviso. Apprendiamo con soddisfazione che l’ONU invia  “una serie di segnalazioni alle istituzioni italiane in riferimento alla legge sull’affido condiviso”. Evidentemente ha già risolto i problemi della Siria. Resta il fatto che gli estensori del messaggio a Repubblica si dimostrano pesantemente disinformati. La mediazione familiare conserva, come in tutti i testi da me compilati, una obbligatorietà relativa alla sola informazione. Il genitore che ha subito violenza, d’altra parte, dovrà solo far presente tale circostanza e potrà rifiutare la mediazione senza inconvenienti. Qui è evidente che si è fatta confusione con la legge Finocchiaro n. 154 dell’8 marzo 2001, che effettivamente prevede che il giudice possa disporla  tra la violentata e il violentatore. Anzi, la stesura più recente del 957, ddl 3289, così recita sul problema degli abusi familiari: “«Il giudice può escludere un genitore dall’affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. La comprovata e perdurante violenza, sia fisica che psicologica nei confronti dei figli, in particolare la manipolazione di essi mirata al rifiuto dell’altro genitore a al suo allontanamento, comporta l’esclusione dall’affidamento.” La PAS non è neppure nominata; ma che quando ci si separa venga tentata, a volte con successo, la manipolazione dei figli è triste e frequentissimo fenomeno, sicuramente da sanzionare. Quanto alla reintroduzione della “patria potestà”, neppure l’ombra. Si stabilisce che anche se la coppia non è coniugata la potestà è esercitata da entrambi i genitori, secondo quanto prescrive l’art. 316 c.c. oggi in vigore per la coppia coniugata, al fine di completare l’equiparazione tra filiazione naturale e legittima. Che poi questo oggi preveda che nelle gravi emergenze provveda il padre è sicuramente disposizione criticabile; ma il ddl 957 cosa c’entra?</p>
<p>Marino Maglietta (pres. ass. naz. Crescere Insieme)</p>
<div></div>
</blockquote>
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		<title>Le opinioni delle giuriste democratiche violano i diritti dei bambini</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[affido]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[ddl957 ddl 957]]></category>
		<category><![CDATA[giuriste democratiche]]></category>

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		<description><![CDATA[Trent&#8217;anni di bugie vetero-femministe. Questa in sostanza la sintesi di tre decenni spesi a fare disinformazione di genere, e a cui evidentemente le giuriste democratiche si ispirano, alla faccia della Democrazia che riportano discutibilmente nella propria denominazione. Raramente si è &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/giuriste-democratiche-bambini/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trent&#8217;anni di bugie vetero-femministe. Questa in sostanza la sintesi di tre decenni spesi a fare disinformazione di genere, e a cui evidentemente le giuriste democratiche si ispirano, alla faccia della Democrazia che riportano discutibilmente nella propria denominazione. Raramente si è vista una compagine di soggetti che fanno della disciminazione per sesso (contro gli uomini) la loro mission definitiva.</p>
<p>I bambini? Un accessorio, per loro conta solo la donna.</p>
<p>Il panico per la ripresa dei lavori in commissione sul DDL 957 le fa anche &#8220;sbroccare&#8221; di brutto, segnando i loro contenuti di clamorosi autogol. Ne è prova il comunicato diffuso nei giorni scorsi, nel quale le parole tradiscono le vere intenzioni: &#8220;Questo disegno di legge, promosso con forza dalle associazioni dei padri separati, se approvato, determinerebbe una condizione della donna separata di sudditanza nei confronti dell’ex coniuge, e della sua famiglia di origine.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/ana2494_n.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1931" title="ana2494_n" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/ana2494_n.jpg" alt="" width="180" height="202" /></a>Infatti la donna per ottenere l’affido condiviso non solo dovrebbe conciliare i propri interessi con quelli dell’ex coniuge, ma anche con quelli dei nonni, ai quali con la nuova legge verrebbe riconosciuta la possibilità di agire in giudizio per affermare il proprio diritto di visita&#8221;. A parte il fatto che gli uomini italiani non portano le barbe lunghe e le donne il burqa, queste prime righe impressionano per quanto sono intrise di vetero-femminismo e odio di genere. Infatti, il dover conciliare i propri interessi con quelli dell&#8217;ex coniuge è vista come una ipotesi da scartare a prescindere.</p>
<p>I nonni? Anche loro. Mamma mia, si fottano.<br />
Conta solo la famiglia di origine della madre.</p>
<p>Il prosieguo del comunicato è una diretta conseguenza delle frasi che lo precedono: &#8220;&#8230;..Questo significa una ulteriore limitazione per la donna nella scelta del luogo dove radicare la propria vita e i propri interessi dopo la fine del matrimonio. Inoltre, per mantenere l’assegnazione della casa familiare in caso di affido condiviso, la donna dovrebbe rinunciare a radicare in quella casa una nuova convivenza more uxorio. E’ evidente che questo disegno di legge chiede alla donna, se vuole restare madre affidataria, di rinunciare a ricostruirsi una nuova vita affettiva&#8230;&#8221;.</p>
<p>Chiaro? Ciò che importa è solo la donna, che deve scegliere da sola dove stabilire la propria residenza (magari con la famiglia di origine, a 1000 km di distanza dalla casa coniugale), e poter imporre ai figli un nuovo compagno che gira per casa al posto del padre. Da non trascurare il lapsus con il quale si parla di &#8220;madre affidataria&#8221;.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/nosotros.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1930" title="nosotros" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/nosotros.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>E ancora: &#8220;&#8230;.. L’ex coniuge in questo modo, mediante il ricatto dell’affido condiviso, mantiene di fatto un controllo fortissimo sulla nuova vita della sua ex moglie. Questo controllo, oltre a essere eccessivamente limitativo della sfera di autodeterminazione della donna in condizioni di normalità, costituisce un vero e proprio fattore di rischio di rivittimizzazione per quei casi in cui la donna abbia denunciato l’ex coniuge per violenza e, nel caso lo stesso abbia ottenuto comunque l’affido condiviso, si trovi costretta al suo controllo.</p>
<p>La proposta di legge, qualora approvata, obbligherebbe anche la donna che ha subito violenza (e l’ha denunciata) a sedersi a un tavolo con il proprio aggressore e contrattare con lui le condizioni dell’affido, perché la mediazione sarebbe obbligatoria anche nei casi in cui la donna ha subito violenza&#8230;.&#8221;. Qui si arriva al dunque, ossia la violenza di genere. Per carità, la violenza esiste, sotto svariate forme (fisica, psicologica, giudiziaria, sociale, ambientale), e molte donne e tanti uomini ci hanno abituato ad osservare un discreto campionario di inciviltà nell&#8217;usarle tutte, ma che il DDL 957 sia un mezzo per raggiungere una posizione dominante degli uomini verso le donne è un falso clamoroso.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/femminismo_contro_bambini.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1932" title="femminismo_contro_bambini" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/femminismo_contro_bambini.jpg" alt="" width="341" height="348" /></a>In un sistema dove basta un semplice sospetto o una falsa accusa (l&#8217;85% nei casi di separazione) per impedire ad un genitore di poter vedere i propri figli anche per dei mesi &#8211; in alcuni casi, per anni &#8211; le dichiarazioni delle giuriste democratiche sono grottesche e pericolose per i nostri figli. Per loro basterebbe una denuncia di violenza per deprivare i figli di un genitore, e quest&#8217;ultimo dei bambini.</p>
<p>La PAS non esiste come &#8220;Sindrome&#8221;? Bene, anche molti padri lo pensano, ma riconoscere che l&#8217;Alienazione Parentale &#8211; vogliamo chiamarla &#8220;disturbo&#8221; o &#8220;fenomeno&#8221; oppure &#8220;quella-cosa-lì-che-i-bimbi-ti-odiano-senza-sapere-il-perchè&#8221;? &#8211; esiste quale forma di maltrattamento sul minore (e, simmetricamente, di violenza commessa da chi la procura) sarebbe un buon inizio per far dialogare queste signore attempate, che viaggiano continuamente indietro nel tempo, con il mondo.</p>
<p><a href="http://www.adiantum.it/public/2994-ddl-957--le-opinioni-delle-giuriste-democratiche-violano-i-diritti-dei-bambini.asp" target="_blank">fonte</a></p>
<p>Potrebbe interessarti anche: <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/pages/i-giuristi-democratici/" target="_blank">I giuristi democratici</a></p>
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		<title>Affido condiviso: la riforma tradita dalla sinistra vetero-femminista</title>
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		<pubDate>Tue, 29 May 2012 13:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Psyco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bigenitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[femminismo]]></category>
		<category><![CDATA[riforma tradita]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Alla ricerca delle prassi virtuose in materia di famiglia dopo la L. n. 54/2006 AFFIDAMENTO CONDIVISO ED ESCLUSIVO «L’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti, a commento della sentenza della Cassazione n. 21718/01018 osserva &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/affido-condiviso-riforma-tradita-dalla-sinistra-vetero-femminista/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div title="Page 1">
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<div>
<p style="text-align: center;">CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Alla ricerca delle prassi virtuose in materia di famiglia dopo la L. n. 54/2006</strong></p>
<p style="text-align: center;">AFFIDAMENTO CONDIVISO ED ESCLUSIVO</p>
<p style="text-align: center;">
</div>
</div>
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<div title="Page 15">
<p>«L’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti, a commento della sentenza della Cassazione n. 21718/01018 osserva come “<em>Sebbene nell’80% dei casi i Tribunali diano attuazione alla legge sull’affidamento condiviso, si può affermare che nei fatti, tale legge resta una ‘scatola vuota’, priva di qualsivoglia contenuto, perché allo stato attuale i tempi concessi al genitore ‘non collocatario’ restano del tutto residuali e sovrapponibili ai tempi in cui vigeva l’affidamento esclusivo. E’ evidente che anche tra molti addetti ai lavori, avvocati e magistrati in primis, probabilmente non risultano chiari il significato e le finalità della legge 54/2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso in Italia</em>&#8221;<br />
Ma contemporaneamente Gassani conferma che vi è anche un problema culturale perché non è stato ben recepito dai genitori il principio della bigenitorilalità.</p>
<p>Il Presidente dell’Associazione Crescere Insieme, il professor Marino Maglietta, denuncia il fallimento della normativa del 2006, che riconduce sia agli emendamenti apportati rispetto all’iniziale progetto, sia alla interpretazione datane dai giudici.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/09/398770_10150554407084767_149617724766_8746300_569650409_n.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2238" title="398770_10150554407084767_149617724766_8746300_569650409_n" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/09/398770_10150554407084767_149617724766_8746300_569650409_n.jpg" alt="" width="320" height="239" /></a>A suo dire “<em>Purtroppo in fase di dibattito parlamentare la legge è stata indebolita da una serie di emendamenti in apparenza innocui, ma che hanno introdotto dei varchi di cui in modo malizioso gli operatori del diritto si sono poi serviti per tradire lo spirito della normativa</em>”. Tra questi il riferimento ad un generico “interesse del minore” in nome del quale i giudici hanno potuto derogare a piacere rispetto alle prescrizioni della legge.</p>
<div title="Page 16">
<p>Il progetto iniziale, scaturito nella legge 54/2006, sarebbe stato in qualche modo snaturato &#8211; afferma Maglietta- per effetto di una “<strong>sinistra</strong>” che tende sovente a delegare la titolarità su certe questioni ad una minoranza <strong>veterofemminista</strong> che non è rappresentativa neppure della sua stessa base.</p>
<p>E questo sarebbe, a dire di Maglietta, un grave errore sia tecnico che politico. Peraltro, si tratterebbe di un <em>femminismo autolesionista e autocontraddittorio, in quanto finirebbe per privilegiare la rendita di posizione legata ai ruoli sessuali tradizionali, piuttosto che il superamento degli stessi ed i vantaggi che deriverebbero per le donne se gli uomini contribuissero maggiormente alla cura diretta dei figli.</em></p>
<p>Ma, a ridurre l’efficacia della nuova legge, avrebbe contribuito anche l’ostilità dell’avvocatura (sia l’Organizzazione Unitaria degli Avvocati, sia l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia) che in ottica corporativa riterrebbe -probabilmente a torto- di avere da perdere da una formulazione equilibrata del diritto di famiglia. Ed altresì la mentalità conservatrice ancora invalsa tra alcuni parlamentari che fa ritenere inconcepibile che “un padre riesca a preparare un pasto caldo”.</p>
<p>Secondo Maglietta, il risultato è stato che nella prassi delle aule dei tribunali la percentuale di affidi condivisi stabiliti dalle Corti (78%) è stata inferiore alle attese, ma soprattutto <strong>laddove l’affido condiviso è stato concesso, esso è stato quasi sempre svuotato di significato</strong>. Si è inventato il concetto di “genitore collocatario”, non previsto dalla normativa, e si sono stabiliti assegni e tempi di visita per il genitore “non collocatario”, secondo la stessa ottica in vigore prima della legge. Tra l’altro la previsione di un genitore in qualche modo “prevalente” tenderebbe a generare una contesa tra i coniugi per ottenere anche un solo pernottamento in più del figlio, onde vedersi attribuita la casa in virtù di ciò. »</p>
<div title="Page 1">
<p>Fiorella Buttiglione, Consigliere Corte d’Appello Cagliari</p>
<p>Capitolo 8 di http://www.minoriefamiglia.it/download/RELAZIONE%20CSM%208%20MARZO%20AFFIDAMENTO%20CONDIVISO%20e%20ESCLUSIVO%2027%20marzo.pdf</p>
<p>Titolo originale:  La l. n. 54/2006, una riforma tradita</p>
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Number of View :797<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/affido-condiviso-riforma-tradita-dalla-sinistra-vetero-femminista/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Napoli: disposto vero affido condiviso con residenza alternata</title>
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		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Psyco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[affido alternato]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[residenza alternata]]></category>

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		<description><![CDATA[Il vero affido condiviso, con condivisione paritetica dei tempi con entrambi i genitori, è legge in Francia fin dal 2002.  Nel 2006 i risultati sono stati così valutati: la residenza alternata è apparsa come il mezzo migliore per garantire una &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/tribunale-napoli-vero-affido-condiviso/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/05/images.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1790" title="images" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/05/images.jpeg" alt="" width="237" height="213" /></a>Il vero affido condiviso, con condivisione paritetica dei tempi con entrambi i genitori, è legge in Francia fin dal 2002.  Nel 2006 i risultati sono stati così valutati:</p>
<blockquote><p>la residenza alternata è apparsa come il mezzo migliore per garantire una vera bi-genitorialità, la sicurezza vitale per il bambino della conservazione del doppio legame genitoriale.  [&#8230;]</p>
<p>Cancellare l’unione coniugale è legittimo, cancellare l’unione genitoriale costituisce un divieto imprescrittibile: la perennità del legame del bambino con i suoi due genitori è diventata un diritto fondamentale per il bam­bino.</p>
<p>Tutte le ricerche scientifiche neo­ natali dimostrano l’importanza della presen­za e del ruolo di ogni genitore, dalla nascita, per il buon sviluppo del bambino. [&#8230;]</p>
<p>Il tasso delle malattie – quali problemi an­siosi, depressioni, problemi relazionali – è significativamente più elevato fra gli adulti il cui padre non è stato sufficientemente presente durante i primi 6 anni di vita.</p>
<p>[Fonte: documento <a href="http://www.bandofbroth.altervista.org/residence_alternee.pdf">Commissione d’Inchiesta Parlamentare sulla Famiglia e sui Diritti dei Bambini</a>]</p></blockquote>
<p>In Italia, dove l&#8217;affido condiviso sarebbe legge dal 2006, solo alcune sentenze hanno applicato la soluzione del vero affido condiviso con eguale permanenza presso entrambi i genitori (<a title="http://cccondiviso.googlepages.com/All05-SentenzaCatania-giugno2006pp6.pdf" href="http://cccondiviso.googlepages.com/All05-SentenzaCatania-giugno2006pp6.pdf" rel="nofollow">Catania 2006</a>, <a title="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2007/09/tribunale-di-chieti-giugno-2006.html" href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2007/09/tribunale-di-chieti-giugno-2006.html" rel="nofollow">Chieti 2006</a>, <a title="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2007/10/tribunale-di-la-spezia-marzo-2007.html" href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2007/10/tribunale-di-la-spezia-marzo-2007.html" rel="nofollow">La Spezia 2007</a>, &#8230;, <a href="http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2012/03/07/news/genitori-separati-la-casa-alla-bimba-di-4-anni-1.3259617">Trieste 2011</a>).</p>
<p>Una nuova sentenza in tal senso arriva dal Tribunale dei Minorenni di Napoli, dove, grazie anche ad un percorso di mediazione familiare, due bambini potranno vivere a settimane alternate con la mamma e con il papà.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/05/DECRETO-T.jpeg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1789" title="DECRETO T" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/05/DECRETO-T-1024x722.jpg" alt="" width="640" height="451" /></a></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"> </span></p>
Number of View :3093<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/tribunale-napoli-vero-affido-condiviso/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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