Processi di Norimberga al (nazi)femminismo
Gli istituendi processi di Norimberga al (nazi)femminismo sono finalizzati a fermare i crimini contro l’umanità compiuti contro uomini, bambini e le loro famiglie. Si dividono nei seguenti filoni:
- Processo alle calunniatrici. Chi ha mosso false accuse contro un uomo verrà condannata alla massima pena che avrebbe comportato la falsa accusa, indipendentemente dagli esiti dell’eventuale processo.
- Processo alle pedo-calunniatrici. Chi ha coinvolto bambini in false accuse verrà condannata al doppio della massima pena che avrebbe comportato la falsa accusa, indipendentemente dagli esiti dell’eventuale processo.
- Processo alle rapitrici di bambini. Chi ha sottratto uno o più bambini dal proprio padre verrà condannata a tanti anni di galera quanti gli anni di allontanamento di cui è colpevole; dovrà inoltre risarcire in parti uguali ciascuna delle vittime: 1000€ per ogni giorno di allontanamento. Potrà chiamare a contribuire al risarcimento chiunque abbia collaborato alla sottrazione.
- Processo alle alienatrici. Chi ha causato, direttamente o indirettamente, una alienazione genitoriale di grado (medio) grave ad un bambino verrà condannato a 9 (18) anni.
- Processo alle propagandiste. Chi ha sostenuto in presenza di 3 o più persone l’odio di genere (ad es. producendo e/o diffondendo dati falsi e/o tendenziosi volti a dipingere le donne come vittime degli uomini) verrà collocata per 3 anni in centri di lavoro e di recupero, rinnovabili ripetutamente per 3 anni qualora il recupero non sia conseguito. Chiunque abbia tentato di negare che l’alienazione genitoriale è un abuso sull’infanzia verrà soggetto alla pena cui al punto 4.
- Processo ai professionisti. Chi ha contribuito a sostenere 3 o più false accuse verrà radiata ed interdetta da qualsiasi carica e/o professione e/o incarico pubblico e condannata a scontare 1/3 della massima pena che avrebbe comportato ciascuna falsa accusa, indipendentemente dagli esiti degli eventuali processi. Se da queste false accuse è derivata l’alienazione di un bambino, si applica la pena di cui al punto 4.
Verranno adottate le stesse procedure illiberali usate dalle feminazi contro gli uomini:
- Inversione dell’onere della prova. La parola di chi accusa avrà valore probatorio e verrà protetto dall’anonimato. La feminazi accusata verrà condannata a meno che non possa provare la sua innocenza. Ogni precedente potrà essere usato.
- Nessuna prescrizione del reato. Una feminazi risponderà di ogni reato imputatole in ordine a fatti posteriori al 1o gennaio 1968.
- Carcerazione preventiva. La feminazi accusata di reati che prevedono il carcere, verrà incarcerata in attesa del processo. Le sarà consentito vedere familiari in incontri protetti di un’ora settimanale.
- Sostegno a chi denuncia. Chi denuncia ha diritto ad assistenza legale gratuita. Se cittadino di nazione che all’epoca dei fatti incoraggiava accuse femministe mediante compensi monetari e/o altri benefici (quali casa pubblica, posto di lavoro) riceverà tali compensi.
Misure speciali finalizzate a garantire la certezza della pena:
- La feminazi fuggita in paesi che rifiutano l’estradizione verrà processata in contumacia; l’esecuzione dell’eventuale condanna verrà affidata ad unità speciali, autorizzate ad operare sul modello di quelle che hanno ritrovato nazisti e terroristi.
- Qualora la pena ecceda i 50 anni e/o coinvolga reati di particolare gravità verso uno o più bambini, verrà sostituita con la pena massima prevista nel paese territorialmente competente (pena capitale o ergastolo)
Esempio 1: al fine di impadronirsi dei figli, Maria tenta una falsa accusa di maltrattamenti in famiglia, con l’assistenza di una avvocata feminazi, che la manda con i figli per un anno in uno dei loro falsi centri anti-violenza. Così facendo impedisce ai 2 figli di liberamente frequentare il padre per 3 anni. I bambini non subiscono l’alienazione genitoriale e non vengono coinvolti in false accuse. Sentenza: Maria viene condannata a 5 + 3 * 2 = 11 anni di galera. Dovrà inoltre risarcire 365.000€ a ciascun figlio, e 730,000€ a loro padre. La responsabile del centro femminista viene condannata a 2 anni di galera. L’avvocata femminista viene condannata (se recidiva) a 1.66 anni di galera e radiata. Dovranno inoltre contribuire al risarcimento.
Esempio 2: dopo 3 anni Maria si rivolge ad un abusologo per tentare una falsa accusa di pedofilia in cui coinvolge entrambi i figli e dalla quale deriva l’alienazione di grado medio del bambino più piccolo. Sentenza: Maria viene condannata a 20 * 2 + 9 = 49 anni di galera, che sommati alla condanna precedente vengono commutati in pena capitale. L’abusologo, le due feminazi che avevano contribuito ad avviare il caso e chiunque abbia collaborato all’alienazione ricevono 9 anni di galera.
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[…] ancora lontani da risultati concreti, siamo lontani dai processi di Norimberga al nazi-femminismo, ma qualcosa sta […]
[…] quanto la pedofilia. Come persone moderate e civili, noi chiediamo che vengano approvate le leggi proposte per contrastare il nazi-femminismo, in base alle quali l’avvocata che ha devastato decine di bambini verrebbe radiata e […]
[…] nell’ambito dei processi al nazifemminismo sara’ necessario addurre prove vere, è opportuno far refertare il manifestarsi e […]
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[…] fermare in maniera legale questi criminali ed i loro abusi sull’infanzia occorrono processi dedicati. This entry was posted in Uncategorized by Ana. Bookmark the […]
[…] Danneggiare un minore, anche psicologicamente, è reato. Quando questo danno viene provocato dal genitore, allora il reato deve essere considerato doppiamente grave. […]
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