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Processi di Norimberga al (nazi)femminismo

Monday, July 2nd, 2012

 

 

Gli istituendi processi di Norimberga al (nazi)femminismo sono finalizzati a fermare i crimini contro l’umanità compiuti contro uomini, bambini e le loro famiglie. Si dividono nei seguenti filoni:

 

 

 

  1. Processo alle calunniatrici. Chi ha mosso false accuse contro un uomo verrà condannata alla massima pena che avrebbe comportato la falsa accusa, indipendentemente dagli esiti dell’eventuale processo.
  2. Processo alle pedo-calunniatrici. Chi ha coinvolto bambini in false accuse verrà condannata al doppio della massima pena che avrebbe comportato la falsa accusa, indipendentemente dagli esiti dell’eventuale processo.
  3. Processo alle rapitrici di bambini.  Chi ha sottratto uno o più bambini dal proprio padre verrà condannata a tanti anni di galera quanti gli anni di allontanamento di cui è colpevole; dovrà inoltre risarcire in parti uguali ciascuna delle vittime: 1000€ per ogni giorno di allontanamento.  Potrà chiamare a contribuire al risarcimento chiunque abbia collaborato alla sottrazione.
  4. Processo alle alienatrici.  Chi ha causato, direttamente o indirettamente, una alienazione genitoriale di grado (medio) grave ad un bambino verrà condannato a 9 (18) anni.
  5. Processo alle propagandiste. Chi ha sostenuto in presenza di 3 o più persone l’odio di genere (ad es. producendo e/o diffondendo dati falsi e/o tendenziosi volti a dipingere le donne come vittime degli uomini) verrà collocata per 3 anni in centri di lavoro e di recupero, rinnovabili ripetutamente per 3 anni qualora il recupero non sia conseguito.  Chiunque abbia tentato di negare che l’alienazione genitoriale è un abuso sull’infanzia verrà soggetto alla pena cui al punto 4.
  6. Processo ai professionisti.  Chi ha contribuito a sostenere 3 o più false accuse verrà radiata ed interdetta da qualsiasi carica e/o professione e/o incarico pubblico e condannata a scontare 1/3 della massima pena che avrebbe comportato ciascuna falsa accusa, indipendentemente dagli esiti degli eventuali processi.  Se da queste false accuse è derivata l’alienazione di un bambino, si applica la pena di cui al punto 4.

 

 

Verranno adottate le stesse procedure illiberali usate dalle feminazi contro gli uomini:

  1. Inversione dell’onere della prova. La parola di chi accusa avrà valore probatorio e verrà protetto dall’anonimato. La feminazi accusata verrà condannata a meno che non possa provare la sua innocenza.  Ogni precedente potrà essere usato.
  2. Nessuna prescrizione del reato.  Una feminazi risponderà di ogni reato imputatole in ordine a fatti posteriori al 1o gennaio 1968.
  3. Carcerazione preventiva. La feminazi accusata di reati che prevedono il carcere, verrà incarcerata in attesa del processo.  Le sarà consentito vedere familiari in incontri protetti di un’ora settimanale.
  4. Sostegno a chi denuncia.  Chi denuncia ha diritto ad assistenza legale gratuita. Se cittadino di nazione che all’epoca dei fatti incoraggiava accuse femministe mediante compensi monetari e/o altri benefici (quali casa pubblica, posto di lavoro) riceverà tali compensi.

Misure speciali finalizzate a garantire la certezza della pena:

 

 

 

  • La feminazi fuggita in paesi che rifiutano l’estradizione verrà processata in contumacia; l’esecuzione dell’eventuale condanna verrà affidata ad unità speciali, autorizzate ad operare sul modello di quelle che hanno ritrovato nazisti e terroristi.
  • Qualora la pena ecceda i 50 anni e/o coinvolga reati di particolare gravità verso uno o più bambini, verrà sostituita con la pena massima prevista nel paese territorialmente competente (pena capitale o ergastolo)

 

 

 

 

 

Esempio 1:  al fine di impadronirsi dei figli, Maria tenta una falsa accusa di maltrattamenti in famiglia, con l’assistenza di una avvocata feminazi, che la manda con i figli per un anno in uno dei loro falsi centri anti-violenza. Così facendo impedisce ai 2 figli di liberamente frequentare il padre per 3 anni.   I bambini non subiscono l’alienazione genitoriale e non vengono coinvolti in false accuse.   Sentenza: Maria viene condannata a 5 + 3 * 2 = 11 anni di galera.  Dovrà inoltre risarcire 365.000€ a ciascun figlio, e 730,000€ a loro padre. La responsabile del centro femminista viene condannata a 2 anni di galera.  L’avvocata femminista viene condannata (se recidiva) a 1.66 anni di galera e radiata.  Dovranno inoltre contribuire al risarcimento.

Esempio 2: dopo 3 anni Maria si rivolge ad un abusologo per tentare una falsa accusa di pedofilia in cui coinvolge entrambi i figli e dalla quale deriva l’alienazione di grado medio del bambino più piccolo.  Sentenza: Maria viene condannata a 20 * 2 + 9 = 49 anni di galera, che sommati alla condanna precedente vengono commutati in pena capitale.  L’abusologo, le due feminazi che avevano contribuito ad avviare il caso e chiunque abbia collaborato all’alienazione ricevono 9 anni di galera.


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