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	<title>Diritto e Minori &#187; Anna</title>
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	<description>Per il diritto dei bambini alla bigenitorialità</description>
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		<title>Le proposte del Movimento Femminile per la Parità Genitoriale</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[DATO PER SCONTATO CHE: a) IL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’ DEVE ESSERE APPLICATO E NON INTERPRETATO =&#62; bambini &#62; il più possibile vicino alla condizione: 50% del tempo con mamma, 50% con papà (compatibilmente con le esigenze dei minori coinvolti e &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/le-proposte-del-movimento-femminile-per-la-parita-genitoriale/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DATO PER SCONTATO CHE:</p>
<p>a) IL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’ DEVE ESSERE APPLICATO E NON INTERPRETATO =&gt; bambini &gt; il più possibile vicino alla condizione: 50% del tempo con mamma, 50% con papà (compatibilmente con le esigenze dei minori coinvolti e tenendo conto di tutte le difficoltà oggettive del caso);<br />
b) IL MANTENIMENTO DEVE ESSERE DIRETTO + rendicontazione spese straordinarie;<br />
c) IL DIVORZIO BREVE NON E’ PIU’ PROCRASTINABILE;<br />
d) E’ NECESSARIA LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI GIUDICI;<br />
e) PARI OPPORTUNITA’ VERE PER TUTTI E UGUAGLIANZA TRA I GENERI (art. 3 Costituzione Italiana)<br />
f) PATTI PREMATRIMONIALI OBBLIGATORI E RICONOSCIUTI &gt; inventario dettagliato di beni mobili e immobili di ciascuno dei due coniugi prima del matrimonio. Eventuali REGALI fatti durante il matrimonio di valore superiore ai 1000 euro dovranno essere corredati di una cessione volontaria ”per iscritto” per avere una qualsiasi validità.</p>
<p><strong><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/05/Unknown.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-989" title="Unknown" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/05/Unknown.jpeg" alt="" width="144" height="151" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>AVANZIAMO LE SEGUENTI PROPOSTE.<br />
</strong><strong><br />
</strong><strong>PUNTO PRIMO<br />
</strong><strong>Non devono essere più prese in considerazione domande di ALIMENTI per il coniuge più debole (identificato erroneamente dalla “PRASSI giudiziaria” sempre con l’ex moglie pure se questa è pluriproprietaria immobiliare e/o terriera, magari con un megastipendio da dirigente e con quadri di Picasso, Manet etc. nel salotto) il cui legame coniugale è durato meno di 5 anni. </strong><strong>Chi TRUFFA usando un matrimonio “USA-E-GETTA” come fosse un “<em>cavallo di Troia</em>” non avrà più diritto ad alcunchè.<br />
Se è lecito commettere errori non è altrettanto lecito che a pagarli sia però uno soltanto (cioè sempre l’uomo).<br />
</strong>Dato che stirare, lavare, pulire, cucinare etc. etc. nonchè assolvere ai doveri coniugali è un COMPITO che ciascuno dei DUE coniugi si assume per contratto (quando firma all’atto delle nozze), se tale ruolo non è stato svolto (con tutti i sacrifici che comporta) non si comprende perchè una persona (donna / uomo) che “truffa” l’altro / l’altra magari per soli 7 giorni (e poi scappa con l’amante) debba avere diritto a ciò cui avrebbe diritto una, ad esempio, che è stata una moglie devota per 20 o 30 anni. Inoltre, anche in caso estremo bisogno (dimostrato con i fatti e non solo a parole), entro un tot di tempo la parte che riceve gli alimenti (la parte debole cioè il soggetto più povero tra i due, senza discriminazione di sesso) deve impegnarsi per iscritto davanti ad un giudice a trovarsi un lavoro e a non sfruttare “a vita” gli alimenti. Nel caso passi quel dato tempo X la controparte (il coniuge più benestante tra i due) potrà chiedere di ridurre tale mantenimento (un po’ come succede con la cassa integrazione o i lunghi periodi di malattia in campo lavorativo).</p>
<p><strong>PUNTO SECONDO<br />
</strong><strong>I figli anche se piccoli DEBBONO essere ascoltati dai giudici che dovranno avvalersi di personale altamente qualificato (e non della solita “compagnia di giro”).<br />
</strong>Un bambino, già a 4 – 5 anni, capisce molte più cose di quanto oggi FACCIA COMODO far credere. Alcuni bambini, che chiedono di stare disperatamente con il loro papà, non vengono ascoltati. Perchè? Andrebbe creato un servizio pubblico  di pedagogisti e/o psicologi estremamente preparati e focalizzati sui problemi di una “coppia che scoppia”, possibilmente a carico della collettività e collegato ai tribunali in modo che su chi si separa non gravino ulteriori spese aggiuntive. Già ora i costi sono insopportabili visto che le cause &#8211; tra avvocati, perizie e tempi biblici della Giustizia – comportano esborsi mostruosi, insostenibili dai comuni cittadini.</p>
<p><strong>PUNTO TERZO</strong><br />
<strong>La casa coniugale all’atto della separazione / divorzio tornerà al legittimo proprietario. In caso di comproprietà, un coniuge potrà rilevare la sua metà dall’altro coniuge; in caso di disaccordo la casa sarà venduta e il ricavato diviso equamente; fino a quel momento i coniugi potranno alternarsi nell’abitazione per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione (max. 3 anni). Lo stesso principio sarà valido in caso di difficoltà momentanea di uno dei due. Eventuali danni alle cose o alle proprietà dell’altro coniuge saranno ritenute oggetto di risarcimento.<br />
</strong>E così si dà uno stop all’esproprio legalizzato dei beni mobili e immobili (in primis quelle case magari comprate, con i sacrifici di una vita, dai suoceri / nonni) ed al vergognoso sorgere, come funghi, delle “case dei papà” (ricoveri per poveri ovvero onesti cittadini che così ricevono dallo Stato Italiano non giustizia e sacrosanto rispetto delle leggi vigenti come sarebbe doveroso verso chi lavora onestamente e paga le tasse, ma ma solo una miserabile carità pelosa che dovrebbe farci vergognare tutti).</p>
<p><strong>PUNTO QUARTO</strong><br />
<strong>All’atto della separazione o del divorzio (almeno finchè non sarà attuato il regime di divorzio breve) diventerà CONDIZIONE INDISPENSABILE PER PROCEDERE il test del DNA (a prezzo calmierato).<br />
</strong>Qualora infatti uno o più figli non dovessero risultare biologicamente compatibili con il padre, ogni richiesta di mantenimento verrà rigettata a meno che il padre non voglia comunque assumersi (per iscritto) dei doveri “<em>per motivi affettivi</em>”. Se qualche padre, già divorziato, dovesse scoprire di essere stato ingannato, avrà diritto ad un intervento giudiziario per direttissima che determinerà l’interruzione immediata di qualsiasi emolumento e che porterà anche alla richiesta di restituzione (rateizzabile) di tutti i mantenimenti versati fino ad allora nonchè ad un eventuale risarcimento dei danni subiti. Qualora uno o più figli, risultati biologicamente non compatibili con il padre / ex marito, dovessero essere stati all’origine di un matrimonio “<em>forzatamente indotto col ricatto</em>”, tale matrimonio, se celebrato solo civilmente, verrà immediatamente dichiarato NULLO (oltre a quanto già previsto dal punto precedente).<br />
<em>N.B. Dato che 1 figlio su 5 sembra non essere figlio biologico del proprio “padre” e dato che in troppi casi alcuni ex mariti sono stati perseguitati per ragioni di mero interesse pecuniario dalle loro ex mogli (ovviamente al corrente dell’inganno perpetrato), è ora di </em><em>mettere ordine, visto che la tecnologia, nel 2011, grazie a Dio lo consente.</em></p>
<p><strong>PUNTO QUINTO</strong><br />
<strong>All’atto della separazione o del divorzio diventerà CONDIZIONE INDISPENSABILE PER PROCEDERE un’ispezione patrimoniale da parte del FISCO (Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza) su ENTRAMBI i soggetti.<br />
</strong>In questo modo da un lato lo Stato potrà approfittare di questi frangenti per attuare delle verifiche utilissime, in grado di portare enormi benefici alle casse pubbliche. Dall’altro verrebbero, in sede giudiziaria, automaticamente smascherati sia tutti quegli “uomini ricchi” che all’atto della separazione / divorzio diventano improvvisamente nullatenenti sia tutte quelle donne che di colpo rimangono disoccupate (ma più spesso hanno uno o più lavori in nero) oppure che vengono prese da improvvise <em>crisi esistenziali e/o psicologiche </em>che le rendono <em>invalide al lavoro</em> (ma non altrettanto invalide se si parla di spassarsela con: palestre, centri estetici, discoteche, nuovi fidanzati e vacanze). La spesa che lo Stato affronterà verrà ampiamente ripagata con il recupero forzoso di denari sottratti al Fisco.<br />
Senza contare le inevitabili ripercussioni positive a livello di emersione del lavoro nero, etc.<br />
I metodi per combattere l’evasione fiscale esistono… basta volerlo fare (ma lo si vuole fare davvero?).</p>
<p><strong>PUNTO SESTO</strong><br />
<strong>La moglie disoccupata (specie se compresa nella fascia 18-49 anni) – ha diritto ad essere aiutata dall’ex marito per un periodo di tempo limitato (es: max. 24 mesi). Questo aiuto non sarà a fondo perduto ma si tratterà di una sorta di prestito (senza interessi) che l’ex moglie dovrà restituire (a rate) appena in grado di farlo.<br />
</strong>In questo modo si scoraggiano certe donne dall’evitare di trovarsi un lavoro poiché OVVIAMENTE è molto più comodo ricevere il “fico in bocca” ogni mese che darsi da fare. Questo punto si ricollega anche al PUNTO PRIMO.<br />
Unica eccezione: le ex mogli magari più anziane che, in effetti, dopo aver fatto le casalinghe per 30 anni, rischiano di essere tagliate fuori dal mercato del lavoro senza averne alcuna colpa. Si può pensare, in questo caso, ad una sorta di regime compensativo percui l’ex moglie anziana (ex casalinga che non sa fare nulla se non i mestieri) la quale riceve gli alimenti dall’ex marito è tenuta a fare almeno dei lavori socialmente utili (es: assistenza a disabili, malati, anziani non autosufficienti, malati terminali, cucinare per i detenuti, etc.). Dovranno timbrare, per continuare a ricevere l’aiuto dell’ex marito, un “social badge” che dovrà essere presentato mensilmente alle autorità preposte (vedi PUNTO UNDICI). Ovviamente l’ex marito dovrà poter scaricare integralmente questi alimenti dalle sue tasse. In questo modo si avvierà un circolo virtuoso poichè lo Stato recupererà tale mancato introito con quello che andrebbe a risparmiare disponendo di forza lavoro gratuita per esigenze / emergenze sociali (e quindi tutto si compenserà).</p>
<p><strong>PUNTO SETTIMO<br />
</strong><strong>La moglie ha diritto a mantenere lo stesso status del matrimonio. AD OGGI LA EX MOGLIE SEGUE “LA REGOLA DELLA BENZINA”: QUANDO IL PETROLIO VA SU (IL REDDITO DELL’EX MARITO) ANCHE LEI VA SU… MA SE IL PETROLIO VA GIU’, LEI RESTA STABILE… Eh no, così non va!!!<br />
</strong>In un mondo dove è tutto è diventato flessibile e precario, nessuno ha diritto all’eternità (eccetto i morti).<br />
Es. se la famiglia fosse rimasta unita e magari si fosse abbattuto su di essa un rovescio finanziario, la signora avrebbe continuato a spandere soldi in vacanze alle Bahamas e a comprare gioielli e vestiti? Ne dubitiamo. Se un impiegato perde il lavoro e resta disoccupato non è che… quando ne trova un altro… ha diritto ad esigere lo stesso stipendio dal nuovo datore di lavoro (magari!). Eventuali migliorie ottenute dopo la separazione / divorzio ad opera – ad esempio – di una nuova compagna non dovranno essere “affari” della ex moglie, così come il reddito del nuovo compagno non sarà “affare” dell’ex marito. Una volta divisi, ognuno per sé e… Dio per tutti.<br />
Inoltre, non esiste alcuna norma nel nostro ordinamento giudiziario (nè alcun articolo nei CCNL) che imponga al datore di lavoro di non licenziare e/o mettere in cassa integrazione (in caso di crisi economica grave, come quella  che stiamo vivendo, ad esempio) e/o porre un tetto agli straordinari di un padre separato sulle cui spalle gravano sì tanti oneri. Così dicasi per i liberi professionisti per i quali non esistono ammortizzatori sociali nel caso in cui il volume di affari si riducesse notevolmente (vedi: crisi e/o recessione). PER QUALE MOTIVO, DUNQUE, L’UNICA GARANZIA LEGALE E’ PREVISTA SOLO A TUTELA DI CHI IL DENARO LO DEVE RICEVERE?<br />
Inoltre, di recente un’assurda sentenza della Cassazione ha sentenziato che di fronte al doppio lavoro di un ex marito (che magari vi era stato costretto per poter campare una seconda, legittima, famiglia), la ex moglie avesse diritto (nonostante lavorasse in nero e quindi fosse tutt’altro che priva di redditi) ad un aumento dell’assegno divorzile.<br />
Non vogliamo più assistere a simili obbrobri che magari seguono la legge ma di sicuro non seguono il buon senso.<br />
<em>Summum ius, summa iniuria</em>, dicevano i latini…</p>
<p><strong>PUNTO OTTAVO<br />
</strong><strong>In caso di ex mogli con figli avuti da ex mariti diversi, vale la regola che ciascun padre ha doveri di sostentamento SOLO il proprio figlio biologico.<br />
</strong>In questo, più che in altri casi, è da ritenersi altamente sconsigliabile l’assegno di mantenimento indiretto poiché è altissimo il rischio che, se un padre non paga per suo figlio, il peso economico di tutta la situazione si riverserà sull’altro padre “fesso” che invece paga (a sua insaputa per tutti i figli)… oltre a provvedere, <em>ça va sans dire</em>,  alle esigenze complessive della signora.</p>
<p><strong>PUNTO NONO<br />
</strong><strong>Per le spese straordinarie sarà creato un conto intestato al minore dove ogni mese i due genitori saranno obbligati a versare un quantum. Ognuno dei due genitori sarà autorizzato a prelevare del denaro (o a farselo rimborsare) da tale CC solo e soltanto dietro dimostrazione inoppugnabile di ricevute fiscali, fatture, prescrizioni mediche.<br />
</strong>Ciò che dovesse avanzare si accumulerà e andrà a creare un fondo per eventuali imprevisti (spese mediche molto onerose, studi all’estero, etc.).  Tutto ciò che è su tale CC resterà di ESCLUSIVA proprietà del figlio / della figlia che, alla maggiore età, potrà – se dovesse avanzare qualcosa – disporne liberamente  secondo determinati criteri (es: iscrizione università, acquisto casa propria, investimenti di altro genere, etc.).<br />
E con questo si dà un bel “giro di vite” all’utilizzo improprio ed eccessivamente discrezionale del denaro che DOVREBBE essere destinato SOLO alle esigenze della prole (vedi: capitoli di spese straordinarie). Cosa che oggi non sempre accade. Se uno dei due genitori dovesse “rapire” il minore o renderlo inaccessibile all’altro, il genitore danneggiato o leso nella sua frequentazione sarà autorizzato a sospendere immediatamente il versamento. Inoltre, dato che nei tribunali secondo la PRASSI  e solo – sia ben chiaro – per IL BENE DEL MINORE di fatto “SI MONETIZZANO” gli affetti, prendiamo atto che i figli, per la prassi, SONO UNA MERCE e pertanto… in mancanza di modifiche sostanziali in materia di diritto di famiglia, si farà appello alla normativa commerciale vigente in materia di acquisto / vendita di merci /servizi e agli eventuali abusi perpetrati in tal senso.</p>
<p><strong><strong>PUNTO DECIMO</strong><br />
</strong><strong>Il genitore che si rifiuta di far vedere il figlio all’altro genitore rischierà, alla terza infrazione che il minore venga collocato “prevalentemente” presso l’altro genitore. Il periodo di inversione sarà proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse. Trascorso questo lasso di tempo, riprenderà la normale frequentazione al 50%.<br />
</strong>Tutto questo ovviamente presuppone che i due genitori vivano a breve distanza, nel caso in cui sia applicabile una frequentazione che si avvicini il più possibile all’ideale 50%-50%. Ma anche nel caso in cui non lo fosse e fossero stati presi accordi diversi, è fondamentale che tali accordi vengano rispettati (sempre compatibilmente con le esigenze del minore). Inoltre bisogna scoraggiare certi improvvisi “trasferimenti abilmente pilotati” di certe madri (e meno male che si afferma sempre che<em> i figli non sono pacchi postali</em>) che così, di fatto, buttano le basi per una situazione per loro “assai vantaggiosa”. Si richiederà una maggiore severità nell’appurare l’effettiva necessità di cotali “cambi di residenza / domicilio”. O perlomeno bisognerebbe porre a carico  di chi si allontana i costi degli spostamenti e il fatto di dover provvedere ad un eventuale punto di appoggio per l’altro genitore qualora la nuova residenza del minore sia molto lontana geograficamente dalla precedente. Le multe finora inflitte (peraltro rare e applicate blandamente) sono inutili e dannose perchè tanto, in genere, o non vengono pagate (e nessuno in Italia è capace di esigerle seriamente) o, peggio, vengono – ancora una volta – usati i figli per estorcere all’ex coniuge i soldi delle sanzioni ricevute. Dando così luogo ad un’ulteriore spirale di ritorsioni. Bisogna “sfilare” l’arma del ricatto dalle mani del ricattatore /della ricattatrice e quindi levare (temporaneamente) il minore alla potestà del genitore “ostile”. Solo la paura di perdere la prole renderà docili questi soggetti. Al verificarsi di casi molto gravi (instabilità mentale di uno dei due soggetti, gravi azioni volte a danneggiare l’altro / l’altra) si potrà arrivare anche a casi estremi in cui la collocazione presso l’altro genitore diventi definitiva. Ma solo in casi davvero irrecuperabili.</p>
<p><strong><strong>PUNTO UNDICESIMO</strong></strong><br />
<strong>Istituzione di un corpo di Polizia Familiare specializzato in interventi sui minori. Compiti di questa polizia: offrire concreto supporto sul territorio e intervenire con celerità e coordinazione (compiti che oggi i corpi dell’arma non sono in grado di svolgere  1) per impreparazione 2) per mancanza di risorse  3) per impedimenti di legge.<br />
</strong>Si va dal prelievo forzato dalla casa del genitore alienante alla ricerca e al recupero in caso di sottrazione di minore ad opera di uno dei due genitori; dall’accompagnamento del genitore che teme di essere aggredito all’atto del “prelievo” del minore all controllo dell’operato dei servizi sociali. Dovranno anche saper intervenire in caso di stalking diretto e/o indiretto, calunnia, false accuse e diffamazione =&gt; ovvero di manifeste aggressività praticate a mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione che si riversino non solo sull’ex coniuge ma sulla famiglia che a lui / a lei sta intorno (nonni, nuovi/e compagni/e, figli di secondo letto, famiglie dei compagni/ delle compagne).<br />
C’è bisogno di un corpo altamente specializzato che unisca competenze “tipiche” dell’arma a specializzazioni di genere psicologico. In caso di bisogno si dovranno recare sul posto per controllare e verbalizzare, ad esempio, il rifiuto del genitore a far vedere il figlio alla controparte e incaricarsi di trasmettere gli atti alle sedi giudiziarie competenti etc.<br />
Purtroppo oggi la “sottrazione” (art. 574 cp) è considerata un reato minore, degno solo di blande sanzioni e in alcun modo fatta oggetto di seria attività preventiva. Se venisse configurato il reato di “sequestro di persona” (art. 605 cp) il magistrato potrebbe attivarsi in modo più deciso.</p>
<p><strong>PUNTO  DODICESIMO<br />
</strong><strong>In Tribunale dovranno essere accettate come prove i filmati e/o le registrazioni di conversazioni o telefonate atte a provare l’atteggiamento persecutorio e/o alienante di uno dei due genitori a danno dell’altro/a oppure dei figli.<br />
</strong>Finiamola con questa storia che in Tribunale si dà più credito a chi, a parole, magari racconta un mucchio di bugie (quindi calunnia) rispetto a chi presenta prove davvero inoppugnabili (filmati, registrazioni, fotografie… magari ottenute anche con il supporto di un service investigativo, etc.).</p>
<p><strong>PUNTO TREDICESIMO<br />
</strong><strong>Dato che è stata fatta L’INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non è chiaro perchè, se una persona denuncia in un posto di polizia / stazione dei carabinieri diversa da quella del suo quartiere, per faccende inerenti uno stesso problema (es: ex moglie che scappa in giro per l’Italia con i figli), ciascun documento debba prendere un iter giudiziario diverso. Anche i Tribunali devono essere messi in rapido collegamento tra loro!!!<br />
</strong>Sennò se uno presenta una denuncia es: a Roma ma, nel frattempo, il genitore che ha rapito la prole si sposta a Milano, ora che i giudici iniziano a muoversi (almeno 2-3 anni… con molta, molta calma) succede che il Tribunale di Roma già è diventato incompetente x territorialità (perchè la rapitrice nel frattempo è diventata residente a Milano). Così è sufficiente “spostarsi velocemente” per infinocchiare la Giustizia!!! Ci si chiede dunque a cosa serva aver informatizzato tutto e speso tanti soldi dei contribuenti se ad oggi: documenti, querele, fascicoli giudiziari di fatto rimangono inchiodati in tanti “comparti stagni” senza alcun collegamento fra loro!!!<br />
Lo stesso dicasi per le relazioni degli assistenti sociali che restano misteriosamente secretate, ciascuna nel proprio ufficio di competenza, anche se stiamo parlando dei rispettivi servizi, ad esempio, di due quartieri di una medesima città (figuriamoci se poi parliamo di SS allocati in città diverse).<br />
Verrebbe da dire…quasi si stava meglio ai tempi di “<em>Carlo Cudega</em>” quando le carte viaggiavano a dorso di ciuco (almeno a quei tempi arrivavano… tardi, ma arrivavano).</p>
<p><strong>PUNTO QUATTORDICESIMO<br />
</strong><strong>Ai calunniatori / alle calunniatrici dovranno essere comminate PENE SEVERISSIME<br />
</strong>E’ l’unico modo per scoraggiare il circolo vizioso delle “false accuse”.<br />
Invece, oggi, chiunque può infangare la reputazione altrui e farla franca… tanto passano anni ed anni… prima che la Giustizia possa fare chiarezza… e nel frattempo i legami con i figli vengono spezzati senza possibilità di recupero (il tempo perso, nella vita di un figlio, non è recuperabile nè risarcibile).<br />
Anche se sanzioni civili, ad oggi, ci risultano essere totalmente inapplicate.</p>
<p><strong>PUNTO QUINDICESIMO<br />
</strong><strong>Dato per scontato che il mantenimento deve essere SEMPRE DIRETTO (salvo espressa richiesta da parte di entrambi), le spese straordinarie / ordinarie dovranno essere stilate in un pubblico elenco consultabile da tutti i cittadini.</strong><br />
Tipo paniere ISTAT in modo che nessuno possa più “ciurlare nel manico”. <em>Chi più tiene il figlio più paga </em>(il contrario di ciò che avviene oggi). In questo modo si scoraggeranno quei genitori che mirano ad appropriarsi del figlio solo per ricavarne una rendita vitalizia. Allo stesso tempo, con questa modalità, si obbligheranno i genitori recalcitranti a prendersi le loro responsabilità. L’affetto e il tempo non devono essere mercificati e cmq. non hanno prezzo.</p>
<p><strong>PUNTO SEDICESIMO<br />
</strong><strong>Il genitore che si trasferisce non ha diritto a portarsi via il figlio per nessun motivo.<br />
</strong>Fatto salvo un particolare accordo tra le parti, redatto, per espressa volontà di entrambi i genitori, davanti ad un giudice (che dovrà garantire l’assenza di condizioni di ricattabilità per uno dei due), si potrà procedere ad una revisione delle condizioni di affido o di frequentazione compensativa (es: anno scolastico con un genitore; vacanze estive con l’altro genitore). Se sufficientemente grande, (già a 7 anni è in grado) sarà il minore stesso a decidere con chi stare E NON I GENITORI (e nemmeno il giudice) al posto del minore.</p>
<p><strong>PUNTO DICIASSETTESIMO<br />
</strong><strong>REVERSIBILITA’ DELLA PENSIONE &gt; </strong><strong>In caso di morte ogni moglie o ex moglie avrà diritto ad una quota della pensione compatibilmente con la durata EFFETTIVA del matrimonio. Per tutti i matrimoni precedenti al regime di “divorzio breve” verrà ritenuto valido IL GIORNO DELLA SEPARAZIONE LEGALE (e non quello del divorzio)<br />
</strong>Questo perchè<strong> </strong>altrimenti la durata del matrimonio verrebbe falsata dalle lungaggini giudiziarie: ad esempio, un matrimonio “corto 7 giorni” nella vita reale, a causa dei tempi lunghi della giustizia italiana, tra periodo di separazione + divorzio magari giudiziale, rischierebbe di trasformarsi  in un vincolo matrimoniale quasi “stabile e duraturo”… di 10 e passa anni!!!<br />
Roba da matti!</p>
<p><strong>PUNTO DICIOTTESIMO<br />
</strong><strong>ASSEGNI FAMILIARI – ISEE &gt; I bambini figli di separati dovranno avere la doppia residenza o domicilio. E l’INPS e le anagrafi dei comuni faranno bene a darsi una bella SVECCHIATA.<br />
</strong>L’INPS dovrà dividere al 50% gli assegni familiari e così tutte le agevolazioni fiscali e reddituali dovranno essere resi paritetici tra padre e madre. In questo modo si verrà a disinnescare quella ennesima lotta percui le ex mogli hanno: tutti i soldi, tutti, i diritti, tutte le detassazioni, tutte le agevolazioni, tutti gli sgravi fiscali. Mentre il padre… paga!!!</p>
<p><strong>PUNTO DICIANNOVESIMO<br />
</strong><strong>TASSE &gt; CALCOLO REDDITUALE PIU’ ADERENTE ALLA REALTA’ E TASSAZIONE PIU’ EQUA che comprenda lo scaricamento di eventuali spese sostenute per i figli (cosa che oggi non avviene).<br />
</strong>Le ex mogli oggi godono di un reddito + tot soldi in aggiunta (detassati e non dichiarati) e ufficialmente risultano essere più povere di quanto non siano realmente (e questo le agevola in tutto, compreso il fatto di poter godere del gratuito patrocinio). Invece gli ex mariti “sembrano” avere un reddito superiore (super-tassato) quando invece di solito stanno con le “pezze al sedere”. Le cause di affidamento o le modifiche non devono essere gratuite per le donne in quanto ci sono certe mamme con l’ “hobby” di portare continuamente in tribunale l’ex marito (tanto per loro è gratis). La devono piantare perchè intasano solo i tribunali con le loro liti temerarie! Che inizino a pagare anche loro gli avvocati o che, almeno, anche i papà possano non pagarli e usufruire di servizi calmierati (ma efficienti).</p>
<p><strong>PUNTO VENTESIMO<br />
</strong><strong>La frequentazione con nuovi/e compagni/e, nuovi fratelli e/o sorelle e relative famiglie, qualora positivo per la crescita equilibrata e serena del minore, non deve essere ostacolata in alcun modo.<br />
</strong>Una recente sentenza della Cassazione (stavolta positiva) vieta espressamente ai coniugi di impedire frequentazioni con nuovi compagni qualora ci siano relazioni stabili e buoni rapporti con i minori coinvolti. Dunque non si capisce perche’ le nuove compagne debbano bivaccare sul divano di casa propria o ancora peggio, per le istanze capricciose di certe ex mogli, uscirsene dalle proprie case e andare a dormire addirittura in albergo??!!<br />
Mentre i nuovi compagni possono “pascolare” beatamente nelle case coniugali degli ex mariti e farsi persino chiamare “papa’” dai figli del reietto…<br />
E come mai gli assistenti sociali, troppo spesso, avallano queste irrazionali gelosie materne?<br />
Gli assistenti sociali non sono informati o… fanno solo finta di non esserlo?</p>
<p><strong><strong>CONCLUSIONE GENERALE<br />
</strong>ELIMINARE DA OGNI FOGLIO, DA OGNI CIRCOLARE, DA OGNI TESTO DI LEGGE QUESTA ORRENDA FRASE: “</strong><strong>PREVIO ACCORDO CON LA MADRE</strong><strong>”<br />
</strong>Le regole dovranno essere chiare, stabilite E NON INTERPRETABILI A SECONDA DELL’UMORE DI CHICCHESSIA.<br />
Si deve dare per scontato che due persone che si sono lasciate nel 99% dei casi SI ODIANO percui accordi col nemico non se ne possono fare! Ci potranno altresì essere solo indicazioni precise, quindi sanzioni, quindi interventi coercitivi immediati in caso di inosservanza di quanto stabilito dalle leggi.<br />
Basta con le prese in giro!<br />
Non si può vivere una vita minacciati costantemente da qualcuno che desidera solo la rovina dell’altro / altra !!!<br />
<strong>Anche agli assassini è data una seconda chance di vita, una volta scontata la pena in carcere…<br />
… perchè agli ex coniugi no?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Come proteggere i bambini coinvolti in truffe e calunnie?</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[“Dal 15 marzo la piccola A.C., 10 anni, si trova in una casa famiglia con divieto di incontro con genitori e familiari con un decreto emesso dal Tribunale per i minori. Grazie alle Iene che hanno smascherato la truffa ordita dalla &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/come-proteggere-i-bambini-coinvolti-in-truffe-e-calunnie/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“<em>Dal 15 marzo la piccola A.C., 10 anni, si trova in una casa famiglia con divieto di incontro con genitori e familiari con un decreto emesso dal Tribunale per i minori. Grazie alle Iene che hanno smascherato la truffa ordita dalla madre, è intervenuta la giustizia che ha arrestato la donna con le accuse di truffa aggravata, falso ideologico e falso materiale in quanto la malattia che la bambina millantava non l&#8217;affliggeva nel modo più assoluto.  Il Tribunale per i minori ha deciso di adottare il provvedimento &#8216;perché la madre avrebbe strumentalizzato in modo riprovevole e dannoso per l&#8217;integrità psicofisica, la minore, facendole credere di essere ammalata&#8217;</em>”. [<a href="http://newsmondonotizie.blogspot.com/2011/04/adelaide-ciotola-il-falso-caso-umano.html">fonte</a>]</p>
<p>Purtroppo numerosi sono gli spettacoli televisivi cui la piccola ha partecipato, per cui chiunque può vedere con i propri occhi il livello di falsità in cui è stata suo malgrado coinvolta.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/come-proteggere-i-bambini-coinvolti-in-truffe-e-calunnie/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/SvxVyH7F7aE/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
<p>Per quanto le bugie della bambina suscitino commenti negativi, ricordiamo che la piccola non ha colpe proprie.  I bambini si adeguano alla realtà imposta dalle proprie figure di riferimento, nel bene e nel male.</p>
<p>La vicenda fa nascere due riflessioni:</p>
<ul>
<li><em>La casa-famiglia è il provvedimento migliore per la piccola?</em><br />
<a href="http://www.adiantum.it/public/2423-napoli--madre-compie-reato,-il-padre-e-i-nonni-no.-figlia-11enne-rinchiusa-comunque-in-casa-famiglia.asp">Adiantum</a>, la principale associazione a tutela dei minori, segnala che altri parenti avrebbero forse potuto prendersi cura della piccola evitandole la casa-famiglia.</li>
<li><em>Come mai l&#8217;allontanamento non viene adottato a tappeto anche quando una madre separata coinvolge una figlia in una calunnia </em>(reato più grave della truffa) o in una falsa accusa contro suo padre, magari pagando uno di quegli abusologi disposti a certificare che “i bambini non mentono mai”, neanche quando <a href="http://www.labussolaquotidiana.it/ita/articoli-la-caccia-alle-streghe-3416.htm">la testimonianza di bambini veniva usata come prova in processi per stregoneria</a> e per condanne alla decapitazione o al rogo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
Number of View :3839<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/come-proteggere-i-bambini-coinvolti-in-truffe-e-calunnie/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Grande adesione alla manifestazione per la bi-genitorialità</title>
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		<comments>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/grande-adesione-alla-manifestazione-per-la-bi-genitorialita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nel nome dei figli]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 5 ottobre 2011 si è tenuta a Roma, piazza Montecitorio, la prima manifestazione per il diritto dei bambini ai loro genitori. La manifestazione, promossa dal Movimento Femminile per la Parità Genitoriale, ha unito la protesta dei padri separati, vittime dirette &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/grande-adesione-alla-manifestazione-per-la-bi-genitorialita/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Il 5 ottobre 2011 si è tenuta a Roma, piazza Montecitorio, la prima manifestazione per il diritto dei bambini ai loro genitori.</p>
<p style="text-align: left;">La manifestazione, promossa dal Movimento Femminile per la Parità Genitoriale, ha unito la protesta dei padri separati, vittime dirette insieme ai loro figli dell&#8217;attuale sistema, con quella delle nonne, dei nonni, delle mamme alle quali sono state sottratte i figli (con motivazioni futili), delle nuove compagne dei genitori separati e dei loro figli oggi adulti.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/grande-adesione-alla-manifestazione-per-la-bi-genitorialita/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/Y46fNIx-esM/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
<p style="text-align: left;"> In virtù di tale impostazione, riassunta dallo slogan lo slogan “no al femminismo, no al maschilismo, sì al figlismo”, la manifestazione ha per la prima volta riscosso una grande adesione: centinaia di persone nonostante il giorno infrasettimanale, i deputati e senatori  Rita Bernardini, Alessandra Gallone, Antonio Guidi, Franco Cardiello, Giovanna Melandri ed il vice-presidente della Camera, Rocco Buttiglione, che si è intrattenuto a dialogare con i partecipanti.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1218" title="m1" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m2.jpg" alt="" width="1554" height="488" /></a></p>
<p>Nonostante il tema caldo ed i toni accesi la manifestazione è stata civile e pacifica.</p>
<p>Numerosi partecipanti hanno pubblicamente denunciato l&#8217;incredibile sostanziale disapplicazione della legge 54 del 2006 sull&#8217;affido condiviso (ridotto ad essere una etichetta che nasconde il vecchio affido esclusivo) da parte di alcuni giudici che dovrebbero far rispettare le leggi, e le conseguenze devastanti che tale situazione di illegalità ha oggi per centinaia di migliaia di bambini.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/grande-adesione-alla-manifestazione-per-la-bi-genitorialita/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/Lj2gxM-lcJI/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m1.jpg"><img title="m1" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m1.jpg" alt="" width="652" height="205" /></a></p>
<p style="text-align: left;">I politici hanno espresso il loro impegno a favore della riforma dell&#8217;affido condiviso, ricordando che la legge del 2006 venne democraticamente approvata a grande maggioranza e che la responsabilità civile dei magistrati sarebbe già stata sancita, dopo il caso Tortora, da un referendum approvato nel 1987 dall&#8217;80% dei votanti, ma rimasto disatteso.<br />
<a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1218" title="m1" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m3.jpg" alt="" width="1554" height="488" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1218" title="m1" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m5.jpg" alt="" width="1554" height="488" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Vari partecipanti hanno denunciato il sistema delle false accuse (stimate ad essere oramai l&#8217;80% del totale delle denunce presentate nel contesto di separazioni), ovvero la tecnica di sottrarre i figli garantendosi l&#8217;impunità inventando calunnie il più possibile enormi contro l&#8217;altro genitore nella speranza che un po&#8217;di fango si attacchi, ed approfittando del tempo guadagnato per alienare i figli confidando che giudici disattenti non avranno il coraggio di tutelarli.   Esistono casi incredibili di bambini abbandonati presso genitori che li ha coinvolti in false accuse di pedofilia.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1218" title="m1" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m6.jpg" alt="" width="1554" height="488" /></a></p>
<p>Il Maresciallo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=I7ugDc-VnG4&amp;feature=player_embedded">Fabrizio Adornato</a> ha detto di credere nella legge e nella giustizia ed ha invitato ad avere il coraggio di denunciare anche gli abusi compiuti da alcuni magistrati, nella speranza che le denunce vengano finalmente ascoltate se abbastanza numerose.  Il Maresciallo fa sapere che propri errori professionali li avrebbe pesantemente pagati, e pretende non di avere ragione, ma che quello che egli ha denunciato venga verificato dal CSM.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1218" title="m1" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m1.jpg" alt="" width="1554" height="488" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1218" title="m1" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m7.jpg" alt="" width="1554" height="488" /></a></p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;onorevole Rocco Buttiglione ha promesso di attivarsi per chiedere una commissione parlamentare di inchiesta, e suggerito come soluzione più efficace nell&#8217;immediato di interessare gli organi di auto-controllo della magistratura.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1218" title="m1" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/10/m8.jpg" alt="" width="1554" height="488" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Gli interventi verrano trasmessi su Radio Radicale.</p>
<p style="text-align: left;">Antonella Flati, ideatrice della manifestazione, ha letto il documento ufficiale:</p>
<p align="center"><strong>LA BIGENITORIALITA’ SALVA LE FAMIGLIE</strong></p>
<p align="center"><strong>Genitori uniti contro la malagiustizia</strong></p>
<p align="center"><em>Mamme e papà, nonne e nonni, movimenti e cittadini, mondo accademico </em><em>e associazioni forensi per protestare contro la malagiustizia familiare dei tribunali civili</em></p>
<p align="center"><strong>Manifestazione nazionale a Roma, piazza Montecitorio<br />
</strong><strong>Mercoledì 5 ottobre, ore 13 &#8211; 18</strong></p>
<p>Oggi in Italia centinaia di migliaia di bambini, mamme, papà, nonne e nonni, vengono separati di fatto dai loro affetti più cari a causa di una applicazione distorta della normativa vigente e dei gravi pregiudizi che inquinano tribunali ed  operatori socio-giudiziari. Il risultato di queste prassi è sotto gli occhi di tutti:</p>
<p>&#8211; 950.000 genitori separati che possono vedere i figli soltanto poche ore a settimana,</p>
<p>&#8211; 150.000 mamme o papà che hanno perso ogni contatto con i propri bambini,</p>
<p>&#8211; 32.000 bambini tolti ai genitori e collocati in case famiglia, spesso con motivazioni risibili</p>
<p>&#8211; 100 omicidi/suicidi ogni anno causati da un sistema che esaspera la conflittualità.</p>
<p>Il disagio sociale generato dalle separazioni, dall’impoverimento dei soggetti coinvolti, dalla contesa dei figli e dagli attriti che ne derivano richiede misure efficaci, urgenti, concrete. I partecipanti alla manifestazione nazionale del 5 Ottobre 2011 “La Bigenitorialità salva le famiglie. Genitori uniti contro la malagiustizia” comunicano alle Istituzioni di chiedere:</p>
<ul>
<li>l&#8217;abolizione delle competenze civili dei tribunali minorili;</li>
<li>la costituzione di un Tribunale specializzato in materia di Famiglia, con alta formazione dei suoi operatori, per evitare la parcellizzazione fra giudici ordinari, minorili, onorari e tutelari.</li>
<li>la concreta applicazione dell’affido condiviso, rispettando il dettato del Legislatore, il voto del Parlamento e la volontà popolare e non le resistenze di chi non riesce ad abbandonare il solco dell’affido esclusivo.</li>
<li>l&#8217;adeguamento della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati, nel senso di una diretta e concreta punibilità in caso di negazione di giustizia, con o senza dolo e/o colpa grave;</li>
<li>un concreto ridimensionamento del ruolo e dei poteri dei servizi sociali;</li>
<li>la garanzia del Diritto alla difesa, attraverso la videoregistrazione delle audizioni dei componenti delle famiglie prese in carico;</li>
<li>SEMPRE il contraddittorio tra genitori in ogni sede giudiziaria, non consentendo MAI l’assunzione di decisioni “inaudita altera parte” in materia di affidamento dei figli;</li>
<li>il riconoscimento dell&#8217;incompatibilità tra il ruolo di CTU e quello di CTP;</li>
<li>una effettiva turnazione per la nomina dei CTU, venga effettuata all&#8217;interno dell&#8217;elenco di operatori disponibile in ogni tribunale, e che tale elenco sia facilmente accessibile al pubblico;</li>
<li>la necessità di accordi concepiti in un contesto privo di attriti, pertanto riconoscere la legittimità dei patti pre-matrimoniali;</li>
<li>la riforma del Gratuito Patrocinio, rendendolo accessibile in base al reddito disponibile dei richiedenti, e non più in base al reddito nominale  ;</li>
<li>la riduzione dei tempi che attualmente intercorrono tra separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio attraverso la riforma della legge L. n. 898/1970 (c.d. legge sul divorzio), per consentire a coloro che vogliano lo scioglimento del vincolo coniugale di potervi accedere direttamente senza l’obbligo della separazione legale.</li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>Cristina Maggioni</title>
		<link>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/cristina-maggioni/</link>
		<comments>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/cristina-maggioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interrogazioni parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

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		<description><![CDATA[La associazione &#8220;Ragione e Giustizia&#8221; ha diffuso un opuscolo dal titolo “Abusologi, questi sconosciuti” (http://www.ragionegiustizia.org/getFile.aspx?id=43), raccogliendo vicende di bambini ed adulti devastati da false accuse di pedofilia.  L&#8217;opuscolo contiene un totalizzatore degli “errori” che hanno contribuito a questi orrori (bambini &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/cristina-maggioni/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La associazione &#8220;Ragione e Giustizia&#8221; ha diffuso un opuscolo dal titolo “Abusologi, questi sconosciuti” (<a href="http://www.ragionegiustizia.org/getFile.aspx?id=43">http://www.ragionegiustizia.org/getFile.aspx?id=43</a>), raccogliendo vicende di bambini ed adulti devastati da false accuse di pedofilia.  L&#8217;opuscolo contiene un totalizzatore degli “errori” che hanno contribuito a questi orrori (bambini strappati alle loro famiglie, mamme che si sono suicidate, &#8230;), secondo il quale spicca in negativo la ginecologa MAGGIONI CRISTINA.  Abbiamo cercato informazioni in fonti istituzionali, quali interrogazioni al senato, proposte di inchiesta parlamentare, atti di processi, e raccolto quanto trovato nell&#8217;allegato <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2010/08/Maggioni-Cristina.pdf">Maggioni Cristina</a>, dal quale riportiamo alcune frasi scritte da parlamentari e senatori:</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2010/08/goya.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-379" title="goya" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2010/08/goya-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></a>«Nel corso dell&#8217;inchiesta, <strong>diciassette bambini </strong>venivano, per disposizione del Tribunale dei minori di Bologna, <strong>allontanati dalle famiglie</strong> naturali.  Gli allontanamenti erano confermati dai giudici minorili sulla base degli accertamenti medico-legali curati, per incarico della Procura della Repubblica di Modena, dalla dottoressa <strong>Cristina Maggioni</strong> di Milano, la quale ultima relazionava di «centinaia e centinaia di violenze sessuali» commesse a danno dei minori. Successivamente, nel corso dei procedimenti, ben due perizie d&#8217;ufficio, disposte l&#8217;una dal giudice per le indagini preliminari dottor Ziroldi, l&#8217;altra dal Collegio del Tribunale penale, accertavano l&#8217;errore professionale commesso dalla dottoressa Cristina Maggioni, concludendo che in capo ad alcuno dei bambini coinvolti vi erano segni specificamente riconducibili ad un quadro di abusi sessuali. Le perizie d&#8217;ufficio evidenziavano, altresì, l&#8217;ignoranza tecnica della dottoressa Cristina Maggioni relativamente a profili di conoscenza elementare della materia.<br />
Nel corso di questi anni il coinvolgimento nell&#8217;inchiesta di una madre, la signora Francesca Ederoclide, alla quale è stata strappata la figlia, l&#8217;ha indotta al <strong>suicidio</strong>, dopo che si era proclamata con ogni forza innocente ed estranea ai fatti, fino ad arrivare allo sciopero della fame per essere ascoltata dalle Autorità competenti. Altro imputato, il signor Alfredo Bergamini, ha trovato la morte, di <strong>crepacuore</strong>, il giorno successivo l&#8217;emanazione della sentenza di condanna nei suoi confronti. Altre madri, coinvolte nella triste vicenda, sono state costrette ad abbandonare le loro residenze e trovare esilio anche all&#8217;estero<br />
[&#8230;]<br />
lo scrivente ha appreso che la dottoressa <strong>Cristina Maggioni</strong> risulta ginecologa già espulsa dalla clinica Mangiagalli di Milano, persona che <strong>ha svolto perizie attestanti avvenuti fatti di abuso sessuale a danno di minori totalmente sconfessate</strong> dalle successive sentenze di assoluzione emesse dagli organi giudicanti; che ancor più, <strong>con le sue perizie, anche nel passato, la dottoressa Cristina Maggioni ha causato ingiuste e illegittime detenzioni </strong>carcerarie nei confronti di soggetti poi riconosciuti innocenti;<br />
[&#8230;]<br />
che nel corso di questa inchiesta la dottoressa Maggioni, relazionando sulla situazione della minore V C, concludeva per l&#8217;accertamento di «centinaia e centinaia di abusi, imene totalmente scomparsa», venendo successivamente categoricamente sconfessata dalla perita del giudice per le indagini preliminari e da due perite nominate dal tribunale penale di Modena, oltre che da una decina di consulenti di parte tutti cattedratici della materia, che relazionavano l&#8217;evidente presenza dell&#8217;imene ed il cui errore è stato riconosciuto anche in seno alla motivazione della sentenza del processo n. 166/99;<br />
che mercoledì 20 dicembre 2000 Maggioni e Bruni venivano qualificati come soggetti «<strong>completamente incompetenti e inaffidabili</strong>», tali da non dovere più ricevere incarichi dall&#8217;autorità giudiziaria, ad opera del pubblico ministero di Milano dottoressa Tiziana Salvatore nel corso di un&#8217;udienza del giudice per le indagini preliminari a carico di un padre accusato di violenza sessuale a danno della figlia avendo gli stessi relazionato di abusi sessuali pur di fronte ad una conclamata malformazione congenita, così come ampiamente riportato da tutta la stampa nazionale,<br />
si chiede di sapere:<br />
se sia rispondente al vero che Maggioni e Bruni hanno curato sempre per conto delle procure 365 consulenze, così come è apparso sugli organi di informazione, e, in caso affermativo, in quante delle 365 perizie a firma Maggioni-Bruni questi abbiano relazionato di conclamati abusi sessuali e/o di evidenze compatibili con pregressi atti di abuso sessuale; in quanti casi essi solo abbiano avuto la facoltà di visitare i minori; in quanti casi dette ispezioni siano state eseguite ai sensi dell&#8217;articolo 360 del codice di procedura penale nell&#8217;osservanza del contraddittorio ed alla pre- senza dei consulenti della difesa ed in quanti si sia proceduto in assenza dei periti della difesa; in quanti casi i tribunali e/o gli uffici del giudice per le indagini preliminari abbiano ripetuto le visite eseguite dai consulenti del pubblico ministero Maggioni e Bruni e in quanti casi le risultanze di questi siano state contestate;<br />
se il Ministro in indirizzo, vista la declarata incompetenza e inaffidabilità dei periti Maggioni e Bruni, non ritenga necessario, per quanto di sua competenza, invitare l&#8217;autorità giudiziaria a sottoporre a riesame, d&#8217;ufficio, tutti i procedimenti in cui gli accertamenti medico-legali ginecologici sono stati curati, per conto delle procure, da questi due medici, considerato che<strong> è altamente probabile che tutte le loro consulenze siano inficiate da errore professionale e falsità, considerata la loro «totale incompetenza» denunciata pubblicamente dal sopra citato pubblico ministero</strong> milanese e visto che per effetto delle loro perizie oggi sono in carcere parecchie persone che potrebbero essere innocenti;<br />
quale valutazione darà il Ministro in indirizzo sull&#8217;opportunità che <strong>gli uffici giudiziari italiani si astengano, in modo assoluto, dal conferire nuovi incarichi a Bruni e Maggioni</strong> ed a sostituirli per quelli in corso»</p>
<p>fonti:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00005442.pdf">http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00005442.pdf</a> Interrogazione al Ministro della Giustizia, 742a seduta del Senato della Repubblica, pag. 131-136.</li>
<li><a href="http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00006964.pdf">http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00006964.pdf</a>  Interrogazione al Ministro della Giustizia, 943a seduta del Senato della Repubblica, pag. 17-19.</li>
<li><a href="http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00007172.pdf">http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00007172.pdf</a> Interrogazione al Ministro della Giustizia, 1023a seduta del Senato della Repubblica, pag. 70-72.</li>
<li><a href="http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&amp;id=83388">http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&amp;id=83388</a> Proposta di inchiesta parlamentare, Senato della Repubblica.</li>
<li>Requisitoria PM dr. Tiziana Siciliano, Tribunale di Milano, Proc. Pen. N. 2790/00.</li>
<li><a href="http://application.fnomceo.it/Fnomceo/public/dettagliProfessionista.public?id=0&amp;_HDIV_STATE_=13-5-9565AA8B79D13F195747A1EA13440FDD">Ordine dei Medici</a></li>
</ul>
Number of View :7167<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/cristina-maggioni/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Il marito divorziato deve assicurare abiti firmati e gioielli alla ex moglie. Alè!</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>

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		<description><![CDATA[“Il marito divorziato deve garantire alla ex moglie anche abiti firmati e gioielli. Lo ha confermato la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 1612/2011 secondo la quale il coniuge obbligato al mantenimento deve assicurare all&#8217;altro lo stesso tenore &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/il-marito-divorziato-deve-assicurare-abiti-firmati-e-gioielli-alla-ex-moglie/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>“Il marito divorziato deve garantire alla ex moglie anche abiti firmati e gioielli. Lo ha confermato la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 1612/2011 secondo la quale il coniuge obbligato al mantenimento deve assicurare all&#8217;altro lo stesso tenore di vita avuto nel corso delle nozze con la conseguenza che se la donna, casalinga, era abituata a un elevato tenore di vita e indossava sempre abiti fimati e gioielli, l&#8217;uomo, dopo il divorzio, è tenuto a versare un assegno mensile di importo considerevole in modo da consentirle di proseguire nell&#8217;acquisto di questi beni.”</p></blockquote>
<p>[Fonte: <a href="http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasscivile&amp;IdDocumento=12178531&amp;IdFonteDocumentale=13">guidaaldiritto.ilsole24ore</a>]</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/images.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-689" title="images" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/images.jpeg" alt="" width="209" height="241" /></a>Dalla lettura del <a href="javascript:golink('doc.aspx?lista=%2313%3b%2c12178749','&amp;cmd=gdcasscivile&amp;sezione=gdcasscivile');">testo della sentenza</a> emerge che il marito sosteneva che la signora avesse già ricevuto una prestigiosa abitazione, una polizza sanitaria, una automobile, e che lui solo provvedesse al mantenimento del figlio, rimasto con il padre.  Gli illustrissimi Signore e Signori Magistrati lo hanno condannato a pagare anche le spese legali.</p>
<p>La consuetudine giuridica secondo cui <strong>la donna separata avrebbe diritto allo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio</strong> non risulta esplicitamente scritta in nessuna legge, e non tiene conto che la separazione comporta gravose spese (fra cui una nuova casa), che apparirebbe invece giusto dividere equamente.</p>
<p>Vengono alla mente le parole di Fernando Santosuosso (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fernando_Santosuosso">wikipedia</a>), vice presidente emerito della Corte Costituzionale:</p>
<blockquote><p>“Oggi appare spesso che per donne svagate o intraprendenti il matrimonio sia considerato come la vittoria di un concorso o un contratto di assicurazione”</p></blockquote>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/Unknown.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-690" title="Unknown" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/Unknown.jpeg" alt="" width="276" height="183" /></a>Con tale pratica giuridica i 3/4 dei divorzi sono chiesti da donne, tanto che il dott. Santosuosso sottolinea come leggi eque aiuterebbero a fermare lo sfascio della famiglia:</p>
<blockquote><p>“un saggio assetto giuridico può avere il suo peso nel miglioramento dei rapporti familiari, evitando di contribuire alla distruzione di un istituto così prezioso per le nuove generazioni e per tutta la società”.</p></blockquote>
<p><strong> </strong><span style="font-style: normal;">Per contro talune “<a href="http://www.forumdonnegiuriste.it/materiali/affidamento.htm">donne giuriste</a>” sostengono invece:</span></p>
<blockquote><p>«…attraverso strumenti legislativi, giudiziari e culturali di <strong>disuguaglianza</strong>, abbiamo rivendicato un <strong>diritto sessuato al femminile</strong>, da applicare innanzitutto agli aspetti economici della separazione e del divorzio. Le conclusioni cui siamo giunte in quel seminario identificavano la richiesta di <strong>denaro</strong> come un diritto e non come tutela»</p></blockquote>
<p>[Le foto di Maria Antonietta Giuseppa Giovanna d&#8217;Asburgo Lorena, Sua Altezza Reale Regina Consorte di Francia e di Navarra, Arciduchessa d&#8217;Austria, Principessa Imperiale del Sacro Romano Impero, Duchessa di Berry, Principessa Reale di Germania, Ungheria, Boemia, Toscana, Croazia e Slavonia sono tratte da internet]</p>
Number of View :1681<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/il-marito-divorziato-deve-assicurare-abiti-firmati-e-gioielli-alla-ex-moglie/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Femminismo e negazionismo della Sindrome di Alienazione Genitoriale</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 10:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Consuelo Barea]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Sonia Vaccaro]]></category>

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		<description><![CDATA[Molti libri, fra cui “El Sindrome de Síndrome de Alienación Parental: una forma de maltrato” della dott.sa A. Tejedor e “SAP: hijos manipulados por un conyuge para odiar el otro” dei dott. A. Cuenca e J. Manuel, sottolineano come anche in &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/femminismo-e-negazionismo-della-sindrome-di-alienazione-genitoriale/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/9788497272094+.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-675" title="9788497272094+" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/9788497272094+.jpg" alt="" width="120" height="183" /></a>Molti libri, fra cui “<a href="http://www.casadellibro.com/libro-el-sindrome-de-alienacion-parental-una-forma-de-maltrato/1089220/2900001120583">El Sindrome de Síndrome de Alienación Parental: una forma de maltrato</a>” della dott.sa A. Tejedor e “<a href="http://www.casadellibro.com/libro-sap-sindrome-de-alienacion-parental-hijos-manipulados-por-un-co-nyuge-para-odiar-al-otro/1269705/2900001334387">SAP: hijos manipulados por un conyuge para odiar el otro</a>” dei dott. A. Cuenca e J. Manuel, sottolineano come anche in Spagna proteggere i bambini dalla Sindrome di Alienazione Genitoriale è un tema di grande attualità, che richiede esperienza professionale nei disturbi che possono colpire i bambini.</p>
<p>Il sito <a href="http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2010/09/26/prologo-al-libro-el-pretendido-sindrome-de-alienacion-parental/">femminismo-a-sud</a> ha pubblicato e tradotto in italiano il prologo dell&#8217;unico libro “El Pretendido Síndrome de Alienación Parental” che questiona il consenso scientifico in materia.  Solo nel prologo di tale libro la parola “femminismo” ricorre 2 volte; “patriarcato” 4 volte (secondo la dottrina femminista “patriarcato” sarebbe la famiglia vista come oppressione maschile).</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/FemSub4.png"><img class="alignright size-full wp-image-671" title="FemSub4" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/FemSub4.png" alt="" width="236" height="210" /></a>Sonia Vaccaro e Consuelo Barea, autrici di tale libro, vengono presentate come esperte di “violenza di genere” (che, secondo l&#8217;ideologia femminista, sarebbe la violenza degli uomini contro le donne), e sembrano sostenere che non solo la PAS ma addirittura l&#8217;affido condiviso sarebbero complotti del patriarcato:</p>
<blockquote><p>La custodia compartida como opción prioritaria discrimina y devalúa el trabajo de los cuidadores primarios, generalmente las madres, niega y trivializa el maltrato masculino, y perpetua los mitos sobre la mujer: falsas denuncias, manipulación del menor, etc.   Consuelo Barea (<a href="http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/Custodia-compartida">fonte</a>)</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8230;sólo ha servido para ocultar la violencia previa y el acoso a las madres, continuar el maltrato y eximir de la pensión de alimentos a las hijas e hijos, además de evitar que se otorgue a la madre-custodia de menores de edad, el usufructo de la vivienda conyugal.  Sonia Vaccaro (<a href="http://contralacustodiacompartidaimpuesta.blogspot.com/2010/09/profesionales-lationamericanos-ante-el.html">fonte</a>)</p></blockquote>
<p>Non sorprende che chi scrive che l&#8217;affido condiviso servirebbe ad occultare la violenza maschile, maltrattare le donne, non pagare gli alimenti ai figli, levare alla donna la casa coniugale possa anche scrivere un libro volto a negare la Sindrome di Alienazione Genitoriale.</p>
<p>Lo stesso sito <a href="http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2011/01/27/lunica-sindrome-e-quella-che-fa-impazzire-di-rabbia-gli-uomini/#more-8628">femminista</a> traduce anche il pensiero di B. Gimeno (descritta da <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Gimeno">wikipedia</a> come femminista lesbica esperta in studi LGBT, ovvero lesbici, gay, bisessuali, transessuali), secondo la quale</p>
<blockquote><p>Dietro questa sindrome non c’è niente di più di una nuova strategia antifemminista e non bisogna essere particolarmente svegli per rendersene conto.</p></blockquote>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/images-2.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1286" title="images-2" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/images-2.jpeg" alt="" width="163" height="197" /></a>Per fortuna ben altro peso ha il <a href="http://www.alienazione.genitoriale.com/i-giudici-spagnoli-difendono-i-bambini-dalla-pas-e-dallideologia-al-potere/">Giudice Familiare F.S. Castro</a> che, chiamato a difendere i bambini, esprime la sua preoccupazione per il negazionismo della PAS tentato da certo femminismo:</p>
<blockquote><p><em>«L’evidenza della PAS, palese a qualunque cittadino comune, non viene riconosciuta dagli esperti nella commissione governativa scelti in modo esclusivo ed escludente fra chi rappresenta l’ideologia di genere [n.d.t. il femminismo] <em>e le associazioni sovvenzionate, che si limitano a dare un placet ad un documento preconcetto. Hanno respinto le offerte di collaborazione con altre associazioni critiche con queste posizioni non scientifiche ma ideologiche. Questi sedicenti esperti sono pochi, ma rumorosi e con potere politico, economico e mediatico. Ignorano o disprezzano il fatto oggettivo che in nessuna paese si pone in dubbio l’esistenza dei sintomi caratteristici della PAS nei bambini che subiscono manipolazioni ed alienazione». </em></em>(da il quotidiano El Mundo, 26/1/2011).</p></blockquote>
<p><strong><em><strong><em>Tuttavia i genitori alienanti spesso <strong><em><strong><em>hanno </em></strong></em></strong>problemi psicologici e potrebbero preferire credere alle femministe piuttosto che ad un alto magistrato, e procedere ad</em></strong></em></strong><strong><em><strong><em> alienare i figli, vittime innocenti di una </em></strong><strong><em>guerra contro l&#8217;altro genitore.</em></strong></em></strong></p>
Number of View :1655<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/femminismo-e-negazionismo-della-sindrome-di-alienazione-genitoriale/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Italia condannata dalla Corte Europea per i diritti dell&#8217;uomo</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>

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		<description><![CDATA[15.000 euro di risarcimento di fronte alla vita di un bambino sono troppo pochi. Si dovrebbero chiedere ed ottenere milioni di euro, come accade in USA per i danni punitivi. La sentenza della Corte Europea per i diritti dell&#8217;uomo, datata 2 &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/italia-condannata-dalla-corte-europea-per-i-diritti-delluomo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/images-3.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-665" title="images-3" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/01/images-3.jpeg" alt="" width="255" height="198" /></a>15.000 euro di risarcimento di fronte alla vita di un bambino sono troppo pochi. Si dovrebbero chiedere ed ottenere milioni di euro, come accade in USA per i danni punitivi.</p>
<p>La sentenza della Corte Europea per i diritti dell&#8217;uomo, datata 2 Novembre 2010, ci dice che in caso di conflittualità tra i genitori, al fine di  creare le condizioni necessarie alla realizzazione del diritto di visita tra il genitore non collocatario ed il figlio minore, l’autorità giudiziaria deve prendere misure dirette e specifiche, volte al ripristino del rapporto tra il genitore ed il figlio.</p>
<p>SECONDA SEZIONE &#8211; CAUSA PIAZZI C. ITALIA</p>
<p>(Ricorso n° 36168/09), SENTENZA STRASBURGO</p>
<p>2 novembre 2010</p>
<p>PROCEDIMENTO</p>
<p>1. All’origine della causa si trova un ricorso (n° 36168/09) contro la Repubblica Italiana con cui un cittadino di tale Stato, M. Alessandro Piazzi («il ricorrente»), ha adito la Corte in data 1° luglio 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).</p>
<p>2. Egli è rappresentato dinanzi la Corte dall’avvocato A. Forza del foro di Venezia.</p>
<p>Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal funzionario, E. Spatafora, e dal co-funzionario, M.N. Lettieri.</p>
<p>3. Il ricorrente sosteneva in particolare la violazione del diritto al rispetto della sua vita familiare, garantito dall’art. 8 della Convenzione.</p>
<p>4. Il 22 ottobre 2009, la presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Secondo quanto consentito dall’art. 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si pronunci sulla ricevibilità e sul merito.</p>
<p>IN FATTO</p>
<p>I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE</p>
<p>5. Il ricorrente è nato nel 1960 e risiede a Rimini.</p>
<p>6. Nel 1989, il ricorrente sposò C. La coppia ebbe un figlio, L., nato il 13 novembre 1991.</p>
<p>7. Il matrimonio fu rapidamente segnato da tensioni ed incomprensioni, sicché i coniugi presentarono dinnanzi al presidente del tribunale di Napoli una domanda di separazione consensuale. La custodia del bambino fu attribuita a C. con il diritto di visita per il ricorrente.</p>
<p>8. Nel 1999, dopo il divorzio, C. sposò un professore universitario e si trasferì a 250 chilometri di distanza dal ricorrente.</p>
<p>9. Nell’aprile 2001, L. affermò alla nonna materna e allo psicologo che lo seguiva che egli aveva subito dei palpeggiamenti sessuali da parte di suo padre. C. non presentò denuncia contro il ricorrente ma si rivolse ad un avvocato che (ingiunse) ordinò al ricorrente di non incontrare più suo figlio.</p>
<p>10. Il 12 aprile 2002, a causa delle difficoltà incontrate nell’esercizio del suo diritto di visita, il ricorrente adì il tribunale per i minorenni di Venezia. Egli sosteneva che la sua ex moglie aveva influenzato suo figlio.</p>
<p>11. Con un decreto del 19 giugno 2002, il tribunale di Venezia affidò la custodia del bambino ai servizi sociali di Noventa Padovana (Azienda Sanitaria Locale – ASL) mantenendo il collocamento del bambino nel domicilio della madre e ordinò una perizia volta a verificare se uno dei due genitori avesse tenuto un comportamento pregiudizievole per il bambino e se, del caso, fosse opportuno che il bambino mantenesse un contatto con detto genitore.</p>
<p>12. Nel dicembre 2003, lo psicologo depositò la relazione che metteva in evidenza l’incapacità dei due genitori di esercitare «tutte le funzioni di un genitore». Inoltre, i tentativi della madre di aizzare il bambino contro il padre potevano condurre, nel caso di specie, ad una sindrome di alienazione parentale. Secondo lo psicologo, era improbabile che L. avesse subito dei palpeggiamenti sessuali da parte di suo padre. Questi eventi erano piuttosto il frutto dell’immaginazione del bambino. Secondo lo psicologo, era opportuno che il progetto di riavvicinamento tra L. ed il ricorrente fosse preceduto da una procedura di mediazione per i genitori.</p>
<p>13. Con un decreto del 1 dicembre 2003, il tribunale per i minorenni di Venezia, basandosi sulla perizia, limitò l’autorità genitoriale di entrambi i genitori sul bambino e, confermando la decisione del 19 giugno 2002, autorizzò il ricorrente ad incontrare il suo bambino in presenza degli assistenti sociali secondo le modalità stabilite dagli stessi servizi sociali. In particolare, il tribunale rilevò che la madre aveva avuto un comportamento consapevolmente volto ad escludere sia il padre che le autorità competenti. Ella aveva di fatto interrotto ogni rapporto del bambino con il padre. Il tribunale decise che era nell’interesse di L. ripristinare il rapporto con suo padre attraverso una preparazione ed un sostegno psicologico, con la partecipazione di uno psicoterapeuta scelto dai due genitori.</p>
<p>14. Gli incontri controllati dovevano avere luogo ogni quindici giorni per un’ora.</p>
<p>15. Il 2 dicembre 2003, il ricorrente contattò i servizi sociali al fine di poter incontrare suo figlio. In assenza di risposta, il ricorrente reiterò la domanda l’11 febbraio 2004.</p>
<p>16. L’8 marzo 2004, l’assistente sociale lo informò che, in assenza di precise indicazioni del tribunale, non poteva accogliere la sua istanza.</p>
<p>17. Il 26 giugno 2004, il ricorrente fu invitato a recarsi a Noventa Padovana per un colloquio con l’assistente sociale. Nel corso del colloquio, egli fu informato che d’ora in poi la sig.ra P. avrebbe seguito la pratica.</p>
<p>18. In una data non precisata, il ricorrente contattò per telefono la sig. P., che lo informò sui risultati scolastici di L.</p>
<p>19. Durante l’estate 2004, egli non ebbe alcun contatto con suo figlio.</p>
<p>20. Il 25 ottobre 2004, il ricorrente incontrò nuovamente la sig.ra P. ed i suoi collaboratori. Egli sostiene che questi ultimi l’avrebbero informato che l’impossibilità di incontrare suo figlio era dovuta all’intervento del marito della sua ex moglie, che era un rinomato professore universitario.</p>
<p>21. Con diverse lettere datate 5 ottobre, 20 ottobre e 22 dicembre 2005, il ricorrente sollecitò i servizi sociali affinché organizzassero un incontro con suo figlio in conformità alla decisione del tribunale.</p>
<p>22. Il 30 gennaio 2006, egli fu invitato a recarsi dalla sig.ra P. Una volta arrivato, fu informato che la sig.ra P. era malata e che la psicologa che seguiva suo figlio non era disponibile per un incontro.</p>
<p>23. Il 19 aprile 2006, il ricorrente si rivolse ancora una volta al tribunale per i minorenni di Venezia per domandare l’attuazione degli incontri con L.. Egli sostenne che non aveva potuto incontrare suo figlio e domandò al tribunale la custodia del bambino a causa dell’influenza negativa della madre.</p>
<p>24. Il 20 settembre 2006, il ricorrente non si presentò al colloquio con i servizi sociali.</p>
<p>25. Lo stesso giorno, il servizio di neuropsichiatria dell’ospedale di Padova depositò la prima relazione sulla situazione del bambino. I due psicologi avevano redatto la relazione dopo aver incontrato la madre, il patrigno ed il ricorrente. Tuttavia, nessun colloquio con il bambino aveva avuto luogo. La relazione parlava del fatto che il bambino era seguito da una psicoterapeuta e che per il momento a causa della fragilità emotiva del bambino, un riavvicinamento con il padre non era possibile. Peraltro, era opportuno continuare la psicoterapia.</p>
<p>26. Il 2 ottobre 2006, il ricorrente informò i servizi sociali che non poteva partecipare al colloquio del 4 ottobre 2006</p>
<p>27. Il 22 novembre 2006, il bambino dichiarò al tribunale di non volere incontrare il padre e minacciò di suicidarsi se il tribunale lo avesse obbligato.</p>
<p>28. Con un decreto del 13 giugno 2008, il tribunale constatò che il ricorrente non aveva incontrato suo figlio dal 2001 e che il decreto del 1° dicembre 2003 non era stato eseguito. Tenuto conto del rifiuto di L. di vedere il ricorrente, della necessità per il bambino di proseguire nel suo sostegno psicologico al fine di comprendere e di incanalare la sua rabbia verso il padre come pure delle osservazioni dei servizi sociali che avevano sottolineato che una ripresa dei rapporti con il ricorrente poteva essere estremamente traumatizzante per L., il tribunale confermò il decreto dell’1 dicembre 2003. Tuttavia, il tribunale rilevò anche che i servizi sociali avevano delegato alla madre del bambino la gestione del sostegno psicologico di L., e ordinò che i servizi sociali attraverso le loro strutture pubbliche seguissero il percorso psicologico di L. e controllassero, al tempo stesso, il comportamento della madre. Il tribunale ordinò ai servizi sociali di continuare il sostegno psicologico per L. come pure la procedura di mediazione per entrambi i genitori.</p>
<p>29. Il 6 novembre 2008 ed il 21 gennaio 2009, il ricorrente fu convocato dai servizi sociali. In questa occasione, il ricorrente domandò a questi ultimi se avevano incontrato il bambino. La risposta fu negativa. Si basavano sulle relazioni depositate dalla psicoterapeuta di L.</p>
<p>30. L’11 marzo 2009, il ricorrente domandò ai servizi sociali di recapitare una lettera al figlio.</p>
<p>31. In una data non precisata, il ricorrente propose appello al decreto del 13 giugno 2008. Sosteneva che non incontrava il figlio da oltre sette anni e domandò che il sostegno di L. fosse affidato ai servizi sociali di un altro comune.</p>
<p>32. Con decreto del 5 gennaio 2009, la Corte di appello di Venezia constatò che il decreto del 1° dicembre 2003 non era stato eseguito e che ciò era dovuto al rifiuto di L. di incontrare il padre biologico. La Corte di appello sottolineò che nessun incontro tra il ricorrente e suo figlio aveva avuto luogo dal 2001 ma che tuttavia, tenuto conto dell’età (17 anni) di L. e del suo rifiuto di vedere il padre, non era possibile accogliere la domanda del ricorrente. Di conseguenza, rigettò il ricorso e confermò il decreto del 13 giugno 2008.</p>
<p>33. Il 12 marzo 2009, il ricorrente si rivolse di nuovo al tribunale per i minorenni di Venezia domandando di dare esecuzione al decreto del 1° dicembre 2003. Con una decisione del 1° aprile 2009, il tribunale rigettò il ricorso del ricorrente per il motivo che il procedimento era archiviato e che sarebbe stato necessario presentare un nuovo ricorso.</p>
<p>IN DIRITTO</p>
<p>I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE</p>
<p>34. Il ricorrente adduce la violazione del suo diritto al rispetto della sua vita familiare derivante dal fatto che, malgrado l’esistenza di una decisione del tribunale per i minorenni che stabiliva le condizioni di esercizio del suo diritto di visita, non ha potuto esercitare questo diritto dal 2001. Egli ritiene che i servizi sociali hanno svolto un ruolo eccessivamente autonomo nell’attuazione delle decisioni del tribunale per i minorenni e che questi non ha esercitato il dovere di vigilanza costante sul lavoro dei servizi sociali affinché i comportamenti di questi non vanificassero le decisioni del tribunale.</p>
<p>OMISSIS</p>
<p>B. Valutazioni della Corte</p>
<p>52. Come la Corte ha sottolineato a più riprese, se l’articolo 8 ha essenzialmente per obiettivo di tutelare l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a questo impegno piuttosto negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi inerenti il rispetto effettivo della vita privata e familiare. Tali obblighi possono implicare l’adozione di misure volte al rispetto della vita familiare anche nei rapporti tra gli individui, compresa l’istituzione di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per assicurare i diritti legittimi degli interessati come pure il rispetto delle decisioni giudiziarie, o di appropriati specifici provvedimenti (vedi, mutatis mutandis, Zawadka c. Polonia, n° 4842/99, § 53, 23 giugno 2005).</p>
<p>53. Concentrandosi sul caso di specie, la Corte constata anzitutto che al momento della separazione dei coniugi nel 1993, il ricorrente e la sua ex moglie avevano raggiunto un accordo sulle modalità del diritto di visita dell’interessato. Tuttavia, dopo il trasferimento ed il nuovo matrimonio della ex moglie (C.), quest’ultima ha molto presto cominciato ad opporsi, ed il ricorrente depositò nel 2002 un ricorso davanti al tribunale dei minorenni («tribunale») per domandare il rispetto del diritto di visita. Sua moglie sostenne che L. aveva rivelato di aver subito dei palpeggiamenti sessuali da parte del padre e della sua famiglia. In queste condizioni, il tribunale, in data 19 giugno 2002, ordinò una perizia sul bambino (paragrafo 11 di cui sopra). La relazione depositata dal perito ha messo in evidenza l’incapacità di entrambi i genitori di esercitare «tutte le funzioni di un genitore». Inoltre, i tentativi della madre di aizzare il bambino contro il padre potevano condurre, nel caso di specie, ad una sindrome di alienazione parentale. Secondo lo psicologo, era improbabile che L. avesse subito dei palpeggiamenti sessuali da parte del padre. In queste circostanze, il tribunale limitò l’autorità parentale di entrambi i genitori sul bambino ed autorizzò il ricorrente ad incontrare suo figlio in presenza degli assistenti sociali secondo le modalità stabilite dagli stessi servizi sociali. Gli incontri dovevano aver luogo ogni quindici giorni per un’ora. Le autorità avevano dunque l’obbligo di adottare delle misure volte a ricongiungerlo a suo figlio. Non è oggetto di controversia che le azioni intraprese da queste nel caso di specie non hanno raggiunto il risultato desiderato e che il ricorrente non vede suo figlio dal 2001.</p>
<p>54. Eppure, il fatto che gli sforzi delle autorità sono stati vani non porta automaticamente alla conclusione che lo Stato è venuto meno agli obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgaria, n° 35978/02, § 82, 12 gennaio 2006). In effetti, l’obbligo per le autorità nazionali di adottare delle misure al fine di riconciliare il padre ed il figlio che non vivono insieme non è assoluto, e sia la comprensione che la cooperazione di tutte le persone interessate costituiscono sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono sforzarsi di facilitare tale collaborazione, un obbligo per loro di ricorrere alla coercizione in questa materia non può essere che limitato: bisogna tener conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle stesse persone, compresi gli interessi superiori del bambino e dei diritti che gli riconosce l’articolo 8 della Convenzione (Voleský c. Repubblica Ceca, n° 63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Come la giurisprudenza della Corte riconosce in maniera costante, la più grande prudenza s’impone quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questo delicato settore (Reigado Ramos c. Portogallo, n° 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), e l’articolo 8 della Convenzione non può autorizzare il genitore a far adottare delle misure pregiudizievoli alla salute ed allo sviluppo del bambino (Elsholz c. Germania [GC], n° 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000-VIII). Il punto decisivo consiste, dunque, nel sapere se le autorità nazionali hanno preso, per facilitare il riavvicinamento, tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse in questo caso (Nuutinen c. Finlandia, n° 32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII).</p>
<p>55. Nel caso di specie, di fronte all’impossibilità di attuare il suo diritto di visita stabilito dal decreto del 1 dicembre 2003, il ricorrente ha in primo luogo cercato l’assistenza dei servizi sociali al fine di fare rispettare detta decisione. Duro è constatare che nessun seguito è stato dato alle domande. Questa mancanza sembra ancora più grave se, tenuto conto dell’età del bambino (undici anni nel 2003) e del contesto familiare perturbato, il trascorrere del tempo aveva effetti negativi sulla possibilità per il ricorrente di riprendere un rapporto con suo figlio.</p>
<p>56. Nel 2006, il ricorrente domandò al tribunale l’attuazione della decisione del 1° dicembre 2003. Nel frattempo, e precisamente tre anni dopo il primo decreto del tribunale, i servizi sociali depositarono la loro prima relazione sulla situazione del bambino e della famiglia. La Corte constata che i due psichiatri che avevano redatto la relazione non avevano mai incontrato il bambino, che in compenso era seguito da un psicoterapeuta scelto dalla madre del bambino. La soluzione prevista nella relazione era di attendere una maggiore maturità del bambino, che per il momento rifiutava di vedere il padre.</p>
<p>57. Con decreto del 13 maggio 2008, il tribunale constatò la non esecuzione della sua decisione del 1° dicembre 2003 ed il fatto che i servizi sociali avevano delegato alla madre la gestione del sostegno psicologico del figlio. Tuttavia, tenuto conto del rifiuto del bambino di vedere il ricorrente, il tribunale ordinò che il bambino proseguisse il sostegno psicologico al fine di comprendere e di incanalare la sua rabbia verso il padre. Il Tribunale ordinò ai servizi sociali di controllare anche il comportamento della madre e di utilizzare nel percorso di sostegno del bambino le strutture pubbliche.</p>
<p>58. Va ricordato che in un caso di questo tipo, l’adeguatezza di una misura va giudicata in base alla rapidità della sua attuazione (Maire c. Portogallo, n° 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII). In questo caso, il governo convenuto spiega il comportamento dei servizi sociali e del tribunale con l’impegno di non voler traumatizzare ulteriormente il bambino. La Corte osserva tuttavia che il 19 aprile 2006, il ricorrente aveva domandato al tribunale l’attuazione della decisione del 2003. Ora, il tribunale constatò la mancata esecuzione del provvedimento solamente nel 2008. La Corte rileva anche che dal 2003 nessuna relazione era stata depositata dai servizi sociali sulla situazione psicologica del bambino. Ad avviso della Corte, tali ritardi non possono essere giustificati poiché spetta a ciascun Stato organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da assicurare il rispetto degli obblighi positivi che gli incombono in virtù dell’articolo 8 della Convezione.</p>
<p>59. Così, invece di adottare delle misure idonee a permettere l’attuazione del diritto di visita, il tribunale ha solo preso nota della situazione del bambino, ed ha ordinato ai servizi sociali di proseguire il percorso terapeutico del bambino constatando che questi si sentiva minacciato in presenza di suo padre e non voleva incontrarlo. La Corte ricorda, a questo proposito, che non si tratta di sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali competenti sulle misure che sono state prese poiché queste autorità sono in linea di principio in una posizione migliore per procedere a tale valutazione, in particolare perché tali autorità sono in contatto diretto con il contesto della causa e le parti implicate (Reigado Ramos c. Portogallo, già citato, § 53). Nel caso di specie, la Corte non può tuttavia trascurare il parere dello psicologo menzionato nel decreto del 1° dicembre 2003, secondo il quale i tentativi della madre di aizzare il bambino contro il padre potevano condurre alla sindrome di alienazione parentale. Non si può ignorare inoltre il fatto che, in data 16 maggio 2008, il tribunale ha rilevato che benché la mancata attuazione del diritto di visita del ricorrente non fu a lui imputabile, i servizi sociali avevano delegato alla madre di seguire il percorso terapeutico del bambino. Nonostante il fatto che nessuna valutazione psicologica fu condotta sulla famiglia, la Corte constata che costei si limitò a verificare lo stato delle cose ed a fare delle raccomandazioni di carattere generale.</p>
<p>60. La Corte riconosce che le autorità erano nel caso di specie in una situazione molto difficile a causa delle tensioni tra i genitori. Tuttavia, la mancanza di cooperazione tra i genitori separati non può esonerare le autorità competenti dal mettere in pratica tutte le risorse disponibili al fine di consentire il mantenimento del rapporto familiare (vedi, mutatis mutandis, Reigado Ramos, citato, § 55). Ora, in questo caso le autorità nazionali sono rimaste al di sotto rispetto a quanto si poteva ragionevolmente prevedere da loro: il tribunale ha delegato la gestione degli incontri ai servizi sociali, che dal loro canto hanno delegato alla madre la gestione del percorso terapeutico del bambino. E poi, sebbene il bambino abbia dichiarato di non voler vedere il padre, la Corte rileva che secondo la relazione del perito citata nel decreto del 1° dicembre 2003, era nell’interesse del bambino rincontrarlo. Le autorità hanno anche fallito nel loro dovere di adottare le misure pratiche in vista di sollecitare gli interessati ad una migliore cooperazione, pur tenendo presente l’interesse superiore del bambino (vedi Zawadka citata, § 67).</p>
<p>61. La Corte osserva che lo svolgimento della procedura dinanzi al tribunale fa piuttosto emergere una serie di misure automatiche e stereotipate, quali le successive domande di informazioni e la delega del sostegno ai servizi sociali a cui ordinava di far rispettare il diritto di visita del ricorrente. Le autorità hanno così lasciato che si consolidasse una situazione di fatto in violazione delle decisioni giudiziarie, sebbene il semplice trascorrere del tempo determinasse delle conseguenze sempre più gravi per il ricorrente, privato dei contatti con suo figlio. A questo proposito, non si può trascurare che al momento della sua audizione in tribunale, il minore si trovava già da qualche tempo sotto l’influenza esclusiva della madre, in un ambiente ostile all’interessato e che oltre 4 anni erano trascorsi senza un solo contatto tra il ricorrente ed il figlio. Per di più, la Corte osserva che i due psicologi che avevano redatto la relazione sulla situazione del bambino lavoravano nella stessa ASL del patrigno del bambino, professore universitario e capo del servizio. Non sembra che le autorità abbiano previsto, tenuto conto delle difficoltà per i genitori di accordarsi sulla scelta dello psicologo, che questi dovevano sottoporsi all’obbligo di seguire una terapia familiare (vedi Pedovi c. Repubblica ceca, n° 27145/03, § 34, 18 luglio 2006) o che gli incontri si svolgessero all’interno di strutture specializzate (vedi, per esempio, Mezl c. Repubblica ceca, n° 27726/03, § 17, 9 gennaio 2007; Zav_el c. Repubblica Ceca, n° 14044/05, § 24, 18 gennaio 2007). In queste circostanze, la Corte stima che di fronte a tale situazione le autorità avrebbero dovuto prendere delle misure più dirette e più specifiche, volte al ripristino del rapporto tra il ricorrente e suo figlio. In particolare, la mediazione dei servizi sociali avrebbe dovuto essere utilizzata per rendere le parti più collaborative e gli stessi avrebbero dovuto, conformemente al decreto del 1° dicembre 2003, organizzare gli incontri tra il ricorrente e suo figlio. Ora, i tribunali nazionali non hanno preso alcun provvedimento appropriato per creare pro futuro le condizioni necessarie alla realizzazione di detto diritto di visita del ricorrente (Macready c. Repubblica ceca, n° 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010). Inoltre, la Corte osserva che, alla data odierna, L. è diventato maggiorenne.</p>
<p>62. Tenuto conto di quanto precede e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorità nazionali hanno omesso di esercitare gli sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto di visita del ricorrente permettendogli, almeno, di ristabilire il contatto con il suo bambino, e così <a href="http://basicpills.com/">buy rx drugs without prescription</a>  hanno ignorato il suo diritto al rispetto della sua vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione.</p>
<p>63. Pertanto, vi è stata violazione di detta disposizione.</p>
<p>II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE</p>
<p>64. Secondo i termini dell’articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»</p>
<p>A. DANNO</p>
<p>65. Il ricorrente rivendica il risarcimento di un danno morale per la lunga separazione dal figlio, e per l’angoscia patita. Egli domanda 240.000,00 Euro.</p>
<p>66. Il Governo stima che questa somma sia eccessiva e richiama la giurisprudenza della Corte nella causa Bove c. Italia, (n° 30595/02, § 61, 30 giugno 2005) e Andlová c. Repubblica ceca (n° 995/06, § 113, 28 febbraio 2008).</p>
<p>67. Tenendo conto delle circostanze del caso di specie e dell’accertamento della rottura delle relazioni tra il ricorrente ed il suo bambino, la Corte considera che l’interessato ha subito un pregiudizio morale che non può essere risarcito dalla sola constatazione della violazione dell’articolo 8 della Convenzione. La somma richiesta a tale titolo è, tuttavia, esagerata. Avuto riguardo all’insieme degli elementi in suo possesso e statuendo secondo equità, come richiede l’art. 41 della Convenzione, la Corte assegna all’interessato 15.000,00 Euro per questa ragione. B. Costi e spese</p>
<p>68. Il ricorrente domanda le somme di Euro 33.724,79 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dinnanzi i tribunali nazionali e di Euro 27.131,44 a titolo di rimborso dei costi sostenuti davanti la Corte.</p>
<p>69. Il Governo osserva che il ricorrente ha sommato due fatture, riguardanti i costi sostenuti dinanzi i tribunali nazionali, che non contengono alcuna lista dettagliata degli atti che le stesse sono destinate a coprire. Stima, inoltre, che le somme richieste sono eccessive e si rimette alla saggezza della Corte.</p>
<p>70. Per i costi sostenuti dinanzi i tribunali interni, la Corte rileva che, sebbene almeno parte di questi costi è stata esposta per correggere la violazione dell’artico 8 della Convenzione, le fatture prodotte non indicano nel dettaglio la natura delle prestazioni dell’avvocato del ricorrente.</p>
<p>71. Per ciò che concerne i costi sostenuti davanti la Corte, la stessa giudica eccessiva la somma domandata dal ricorrente.</p>
<p>72. In queste condizioni la Corte, statuendo secondo equità e tenendo conto delle prassi degli organismi della Convenzione, stima ragionevole assegnare ai ricorrente la somma di 5.000,00 Euro. C. Interessi moratori</p>
<p>73. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.</p>
<p>PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,</p>
<p>1. Dichiara il ricorso ricevibile;</p>
<p>2. Accerta la violazione dell’articolo 8 della Convenzione;</p>
<p>3. Dispone a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, nei tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: ii. 15.000,00 Euro (quindicimila euro), oltre ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per il danno morale; iii. 5.000,00 Euro (cinquemila euro), oltre ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per costi e spese; b) che a partire dalla scadenza del periodo e sino al detto versamento, questi importi sono maggiorati dell’interesse semplice al tasso legale della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea applicato durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;</p>
<p>4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per l’eccedenza.</p>
<p>Fatto in francese, e poi comunicato per iscritto il 2 novembre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.</p>
<p>François Tulkens, Presidente</p>
<p>Stanley Naismith, Cancelliere</p>
<p><strong>Fonte: </strong>http://www.adiantum.it/public/1985-corte-europea.-la-sentenza-del-caso-piazzi-contro-italia-è-un-caso-esemplare.asp e minoriefamiglia.it</p>
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