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	<title>Diritto e Minori &#187; Romina</title>
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	<description>Per il diritto dei bambini alla bigenitorialità</description>
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		<title>Conflittualità nella separazione coniugale: il &#8220;mobbing&#8221; genitoriale</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 13:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

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				<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine &#8220;mobbing&#8221; è stato utilizzato per la prima volta da Konrad Lorenz, nel descrivere gli attacchi di piccoli gruppi di animali contro uno più grande e isolato, per allontanarlo dal gruppo (o dal nido). Nel 1984 lo psicologo tedesco Heinz Leymann espose in un libro, insieme a Gustavsson, le ripercussioni di chi è costretto a subire un comportamento ostile e prolungato nel tempo da parte dei superiori e dei colleghi di lavoro.</p>
<p>Scopo del &#8220;mobbing&#8221; in ambiente lavorativo &#8220;è devitalizzare il “mobbizzato”, emarginarlo, fino alla resa inducendo il lavoratore alle dimissioni, a richiedere il prepensionamento per malattia professionale o creare le condizioni favorevoli al licenziamento, senza che si crei un “caso sindacale”.&#8221; (Ege, 1999)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-105 aligncenter" title="psico" alt="" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2010/07/psico.jpg" width="578" height="547" /></p>
<p>I &#8220;mobber&#8221;, sostiene Ege, &#8220;agiscono con l’arma della parola e l’arma dello psicoterrore, dall’assegnazione di compiti dequalificanti o troppo elevati o pericolosi, in più, oltre alla violenza psicologica e verbale, usano armi subdole e imprevedibili come il sabotaggio.&#8221; (Ege, 1999). Leyman sostiene che &#8220;In this type of conflict, the victim is subjected to a systematic, stigmatizing process and encroachment of his or her civil rights&#8221; e che &#8221; Psychological terror or mobbing in working life involves hostile and unethical communication which is directed in a systematic manner by one or more individuals, mainly toward one individual, who, due to mobbing, is pushed into a helpless and defenseless position and held there by means of continuing mobbing activities.&#8221;. (Leyman, 1999)</p>
<p>Leymann ha definito nel LIPT (Leymann Inventory of Psycological Terrorism) (Leymann, 1999) un elenco di quarantacinque comportamenti mobizzanti. Questi sono ripartiti in cinque punti, che elencano le costrizione subite dalla vittima: nella possibilità di comunicare adeguatamente sul posto di lavoro, in quella di mantenere adeguati contatti sociali sul lavoro, circa la reputazione personale, riguardo alla possibilità di lavoro (gli viene tolto il lavoro, gli vengono dati compiti insignificanti, ecc.); nella salute (gli vengono dati lavori pericolosi, viene attaccato fisicamente, molestato sessualmente).</p>
<p>Per quanto riguarda le patologie conseguenti al mobbing, Ege riferisce che &#8220;Nell&#8217;esperienza della Clinica del Lavoro di Milano, il disturbo dell&#8217;adattamento è largamente prevalente (oltre i 2/3 dei casi con caratteristiche di attendibilità), mentre il disturbo post-traumatico da stress (stessi sintomi del disturbo dell&#8217;adattamento, ma più gravi e con possibilità di sequele associato a intrusività del pensiero, comportamenti di evitamento di situazioni che possano &#8211; anche indirettamente &#8211; richiamare il problema lavorativo, e blocco dell&#8217;io) rappresenta un evento meno frequente. Circa un terzo della casistica totale è, infine, costituito da casi di patologia psichiatrica comune o di patologia fittizia&#8221;. (Ege, 1999). Il risarcimento del danno biologico ed esistenziale da mobbing accertato è attualmente prassi consolidata.</p>
<p>Recentemente, si è cominciato a parlare di &#8220;mobbing familiare&#8221;. Una sentenza della Corte di Appello di Torino lo ha ritenuto, in motivazione, causa giustificante della addebitabilità comportamenti assimilabili al &#8220;mobbing&#8221;: i “comportamenti dello S.( il marito) erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” e che “il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. (moglie) nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita”; avuto riguardo “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni- fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing &#8211; con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”; ritenuto che tali comportamenti sono “violatori del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall’art. 3 Cost. che trova, nell’art. 29 Cost. la sua conferma e specificazione”; conclude nel senso che al marito “deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà”. (Sentenza della Corte d’Appello di Torino, 21 febbraio 2000).</p>
<p>Tale “mobbing familiare” (differente dal &#8220;Doppio Mobbing&#8221;, che indica le ripercussioni del mobbing sulle relazioni familiari del soggetto mobizzato) è, secondo alcuni autori divenuto tanto importante, che &#8220;si auspica che presto il mobbing familiare o coniugale venga considerato reato per legge e severamente sanzionato&#8221;.(&#8220;Rassegna dell’Ordine degli Avvocati di Napoli&#8221; Anno V &#8211; N.3 Luglio-Settembre 2001&#8243;). Altri ancora, hanno ipotizzato che in caso di comportamenti del genere il danno esistenziale così prodotto si candiderebbe &#8220;a categoria autonoma di danno autonomamente azionabile ex art. 2043 c.c.&#8221; (Petrilli, 2003).</p>
<p>Secondo alcuni autori, spesso &#8220;il Mobbing viene posto in essere da quei coniugi che artatamente ed in modo preordinato tendono, con atteggiamenti “persecutori”, a costringere i loro partner a lasciare la casa familiare o addirittura a giungere a separazioni consensuali pur di chiudere rapporti coniugali belligeranti e sofferti, dietro i quali spesso si celano rapporti extraconiugali o altro É Questo tipo di mobbing culturale applicato e ritrovabile con frequenza nei rapporti coniugali caratterizzati da una forte e lacerante conflittualità coniugale, trova radici anche in fenomenologie giuridiche recenti, che la Suprema Corte con altri termini ha giustamente sanzionato, come ad esempio: &#8220;L’incompatibilità ambientale&#8221;, il &#8220;Tradimento apparente&#8221; É o ancora “l’induzione preordinata alla separazione coniugale” (Ciccarello, 2002).</p>
<p>Ege nega l&#8217;esistenza del &#8220;mobbing familiare&#8221; (Ege, 1999), in quanto intende applicabile il termine al solo contesto lavorativo. Tale preclusione ci appare francamente paradossale e di scarsa sostenibilità: il concetto di &#8220;mobbing&#8221; deriva da un comportamento animale, e dunque o non lo si estende ad alcuna interazione umana o, se se ne accetta il &#8220;salto di specie&#8221;, ogni successiva limitazione è arbitraria, ed esso può applicarsi a qualunque contesto interattivo finalizzato all&#8217;estromissione di un individuo da un contesto cui questi legittimamente vuole o a ha bisogno di appartenere in qualche modo.</p>
<p>Un modello che risponde pienamente a tale descrizione è frequentemente individuabile nelle situazioni di separazione coniugale.</p>
<p>Due coniugi separati costituiscono il sottoinsieme genitoriale residuo alla disgregazione dell&#8217;insieme familiare. Sul piano della relazione, e del relativo &#8220;potere&#8221; decisionale, hanno ruoli apparentemente simmetrici. Tale formale lettura delle relazioni coniugali è però, al contrario, solo la chiave per spiegare come mai, sino ad ora, i modelli di ostilità cronica finalizzati all&#8217;estromissione di uno dei genitori da ogni sottoinsieme del residuo alla separazione, non siano stati &#8220;letti&#8221;, come &#8220;mobbing.</p>
<p>L&#8217;istituto dell&#8217;affido monogenitoriale attribuisce infatti al genitore affidatario l&#8217;esercizio della potestà genitoriale sui minori affidatigli, ma riserva ad “entrambi i coniugi” le decisioni di maggior interesse: art. 155, c.c. “Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l&#8217;esercizio esclusivo della potestà su di essi ; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.” Nei fatti questo si traduce spesso (e, nelle situazioni di elevata conflttualità sempre) nel far sì che qualsivoglia decisione circa i minori può così di fatto esser da lui adottata anche in assenza di ogni partecipazione dell&#8217;altro. Il quale, per far valere le proprie opinioni su un piano di parità decisionale, può solo adire il Giudice Tutelare, con tempi di attesa smisurati e, nei fatti, nessuna possibilità di intervento concreto.</p>
<p>Tale contesto permette, al genitore affidatario, l&#8217;esatta &#8220;traduzione&#8221; nel sottoinsieme genitoriale di comportamenti tipici del &#8220;mobbing&#8221; lavorativo. Tali comportamenti si esplicano in quattro differenti campi: sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, emarginazione dai processi decisionali tipici dei genitori, minacce, campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale.</p>
<p>I sabotaggi delle frequentazioni trovano radice nella facilità che il genitore affidatario ha di non incorrere in alcuna sanzione penale nel caso impedisca colposamente o dolosamente le frequentazioni statuite tra il figlio e l&#8217;altro genitore. Malgrado le espresse previsioni dell&#8217;art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), nel quale rientra la fattospecie del genitore che non osserva il regime di frequentazione statuito dal Magistrato competente, la concreta punibilità di chi commette fatti del genere è estremamente frequente.</p>
<p>Nei casi di media o grave conflittualità il minore, soprattutto se di piccola età, più o meno frequentemente (a volte spesso o quasi sempre), non viene consegnato all&#8217;altro genitore con scuse banali, o semplicemente senza spiegazioni, oppure rifiutato per mezzo di scenate che comprendono accuse anche gravi. La presenza o l&#8217;arrivo di agenti di Polizia Giudiziaria non ostacola, salvo in casi rarissimi, quello che a tutti gli effetti è un comportamento criminoso. In altri casi, il genitore deve incontrare i figli in situazioni degradanti o umilianti: alla presenza di parenti dell&#8217;altro genitore, o di persone illecitamente incaricate di &#8220;sorvegliarlo&#8221;, ad esempio, o con modalità che lo spogliano di qualunque ruolo genitoriale &#8211; come quando deve eseguire i programmi extrascolastici (piscina, judo, musica, scacchi, ecc.) stabiliti dall&#8217;ex partner a sua insaputa, e fissati proprio nei suoi giorni di frequentazione: ciò lo trasforma nell&#8217;autista dei propri figli e lo priva di ogni ruolo genitoriale anche nel determinare il tempo passa con loro. Altre volte dovrà rinunciare alle vacanze estive o natalizie, essendo il o i minori &#8220;prenotati&#8221; per attività più gratificanti (classica la madre che prenota la settimana bianca o il club di lusso quando i figli dovrebbero partire con il padre per posti meno appetibili: nella nostra casistica c&#8217;è una madre che portò i figli in vacanza nella settimana in cui sapeva dover nascere il loro fratellino).</p>
<p>Si ricorda qui incidentalmente, che una delle ultime più tragiche stragi commesse da un padre separato, suicidatosi dopo aver ammazzato l&#8217;ex moglie e i figli, avvenne (luglio 2003) poco dopo che gli era stata notificato che, su richiesta ex novo della ex moglie, avrebbe dovuto svolgersi in Tribunale un&#8217;udienza, che andava a cadere proprio nel periodo da trascorrere con i figli nella sua terra d&#8217;origine. Secondo i familiari dell&#8217;uomo, un Ispettore di PS, l&#8217;ex moglie, avendo la possibilità di prevedere i tempi di fissazione dell&#8217;udienza, aveva fatto in modo che questa cadesse proprio nel periodo di frequentazione estiva del padre con i figli, per impedirgli di allontanarsi con i piccoli. La strage avvenne nel giorno in cui l&#8217;uomo sarebbe dovuto partire.</p>
<p>In altri casi, viene eseguita la classica &#8220;relocation&#8221;: il minore è trasferito con il genitore affidatario in una città lontana. I suoi incontri con l&#8217;altro genitore diventano difficili e impossibili, non vengono permesse modifiche al regime di frequentazione che rendano più facile, nella sopraggiunta situazione, i contatti con i figli, e per tentare di ottenerle occorre adire la Corte competente, con aggravio di tempi e costi. Le sottrazioni internazionali di minore rappresentano il tragico e macrosistemico estremo cui arriva questa forma di ostilità.</p>
<p>E&#8217; vero che esistono strumenti giudiziali di controllo espressamente previsti per simili abusi, ma vale anche qui quanto detto prima: si tratta di strumenti di rara applicazione concreta, per via delle difficoltà del sistema giudiziario a intervenire in tempi brevi e su contesti quali quelli delle relazioni familiari.</p>
<p>L&#8217;emarginazione dai processi decisionali è anch&#8217;essa frequente: al genitore non affidatario viene impedito di partecipare a scelte fondamentali per la vita del figlio (istruzione, salute, viaggi, ecc.): ad es. sa solo a cose fatte a quale scuola, e di quale indirizzo, è stato iscritto il ragazzo; deve appurare personalmente quali sono i docenti, gli orari della scuola e del figlio e quanto da sapere circa i risultati scolastici del figlio. Spesso i bidelli e insegnanti ricevono ingiunzioni di non far avvicinare i figli l&#8217;altro genitore, e i contatti di questi con gli insegnanti sono preceduti da campagne di denigrazione. In caso di malattia non viene avvertito e apprende di esse e addirittura di ricoveri, solo a cose fatte, o allorchè gli viene impedito, illecitamente ma con tali motivazioni, di incontrare il figlio. In questi casi, l&#8217;esautorazione del genitore non affidatario viene spiegata con un suo difetto, che lederebbe l&#8217;equilibrio psichico e fisico del minore: o è un genitore &#8220;disattento&#8221;, o &#8220;morbosamente&#8221; attento alle sue condizioni di salute.</p>
<p>La campagna di denigrazione (ovviamente frequentemente reciproca), spesso accompagnata da minacce (&#8220;ti riduco sul lastrico!&#8221;, &#8220;ti faccio finire in galera&#8221;), prevede il ricorso a una vasta gamma di accuse presentate a tutto campo: al figlio, a tutta la rete amicale e familiare dell&#8217;ex coppia (o, anche, negli ambienti scolastici ed extrascolastici frequentati dal figlio), in sede giudiziaria (ormai tipiche le denunce: gravi, come quelle di abuso sessuale e/o maltrattamenti, tendenzialmente meno gravi le altre: violenza o danni nei confronti dell&#8217;altro genitore, sottrazione di minore per pochi minuti di ritardo, ecc.). Come noto le denunce di abuso comportano quasi automaticamente la sospensione delle frequentazioni genitore-figlio, che possono riprendere solo in ambiente c.d. &#8220;protetto&#8221;, che a prescindere da ogni professionalità con il quale vengono seguiti, com portano comunque una umiliante svalutazione della figura genitoriale.</p>
<p>La &#8220;punizione del marito&#8221; può essere ottenuta anche attraverso il coinvolgimento e la manipolazione di persone terze in azioni dolose (persone appartenenti al nucleo familiare, conoscenti, ma anche gli stessi professionisti &#8211; medici, psicologi, avvocati, ecc. &#8211; che si trovino ad avere rapporti con la madre). In questo caso, «è importante rilevare che la persona manipolata dalla madre è stata in qualche modo coinvolta nella rabbia della madre e «alienata» dal marito di questa in procinto di divorziare. (Rapporto Eurispes, 2002)</p>
<p>Vale comunque, anche qui, quanto si vale per tutte le altre forme di &#8220;mobbing&#8221; umano: &#8220;Il meccanismo della persecuzione è implacabile e può avvalersi di mille piccoli gesti quotidiani, che conducono irrimediabilmente verso l’isolamento.&#8221; (Ege, 1999).</p>
<p>Nei quadri estremi abbiamo due esiti: o quella che viene definita PAS, Sindrome di Alienazione Genitoriale, vale a dire la partecipazione del minore alla campagna di denigrazione contro il genitore non affidatario, con il rifiuto di ogni rapporto con questi; o l&#8217;esautorazione quasi spontanea del genitore non affidatario da ogni aspetto della vita del figlio, potendosi arrivare a comportamenti che sono l&#8217;analogo delle dimissioni forzate in ambiente lavorativo: il padre che rinuncia più o meno &#8220;spontaneamente&#8221; ad esercitare il proprio ruolo perché non può far fronte agli ostacoli che ne mobizzano il ruolo.</p>
<p>Il &#8220;terrore psicologico&#8221; citato da Leymann ed Ege e che costituisce il nucleo dell&#8217;esperienza mobizzante è sperimentato in una fin troppo ampia gamma di possibilità: si è terrorizzati dall&#8217;idea che, senza nemmeno preavviso alcuno, siano resi impossibili tutti i contatti (anche telefonici) o gli incontri con i propri figli, ivi incluso l&#8217;averne notizie; ogni squillo di telefono o di campanello rappresenta la paura di un nuovo fax, una nuova raccomandata, una telefonata dell&#8217;avvocato o una visita dei Carabinieri che annunciano nuove aggressioni, nuovi problemi, nuovi impedimenti. Il &#8220;doppio mobbing&#8221; arriva così a coinvolgere anche l&#8217;eventuale nuova famiglia (e, spesso, anche la nuova prole) del genitore non affidatario mobizzato.</p>
<p>Studi americani dimostrano che fra i genitori separati (in genere i padri, per logica statistica) è presente la stessa tipologia di psicopatologia dei lavoratori vittime di mobbing (Braver, et al., 1998) (Rowles, 2003). Nelle statistiche loro e di altri studiosi (vedi Rowles, 1998) vi è poi il rilievo che il padre economicamente inadempiente verso i figli è con grande frequenza un padre mobizzato dal suo ruolo. Secondo i dati della Associazione EX, che ha monitorato gli omicidi in famiglia, i padri separati sono notevolmente sovrarappresentati fra coloro che commettono delitti e stragi di familiari. All&#8217;opposto, sono assenti fatti di sangue per disgregazioni di coppie omosessuali sia maschili che femminili (Eurispes, 2002).</p>
<p>All&#8217;opposto di quanto ipotizza Ege, noi ci chiederemmo dunque come mai sino ad ora contesti mobizzanti di tal genere non sono mai stati descritti e riconosciuti, anche in sede giudiziaria, come tali, essendo evidenti come le modalità siano quelle della comunicazione non etica e ostile finalizzata all&#8217;espulsione di un individuo da un contesto cui legittimamente vuole o ha bisogno di appartenere, identicamente cioè a quanto avviene nel &#8220;mobbing&#8221; lavorativo. Riflessioni del genere ci porterebbero molto lontani: a ipotizzare collusioni sistemiche e macrosistemiche tra i mobbers genitoriali e tutto un contesto di regole e di ruoli, politici e professionali, delegati a gestire questi problemi a più livelli.</p>
<p>A nostro avviso è improcastinabile riconoscere che il mobbing genitoriale in conflittualità di separazione è un gravissimo problema sociale, in grado di provocare alti costi umani e sociali, e che occorre dotarsi di strumenti di prevenzione e tutela adeguati. Va riconosciuto come causa di un doppio danno biologico (per le conseguenze che provoca sui minori), deve essere presa in seria considerazione l&#8217;ipotesi di sanzionarlo come reato contro la persona, occorre modificare tutti quegli strumenti legislativi e giudiziari che ne legittimano l&#8217;espandersi ad ogni coppia incapace di gestire la propria conflittualità.</p>
<p>Gaetano Giordano</p>
<p>BIBLIOGRAFIA:</p>
<p>Braver, et al. Divorced Dads: Shattering the Myths, Edition Hardcover ,1998</p>
<p>Ege H., Il fenomeno, in Mobbing Online, in http://www.mobbingonline.it</p>
<p>Eurispes-Telefono Azzurro, 3° Rapporto sulla Condizione dell&#8217;Infanzia e dell&#8217;adolescenza, 2002</p>
<p>Leymann, H., 1999, The mobbingEncyclopaedia, in http://www.Leymann.se;</p>
<p>Petrilli D., Mobbing familiare e coniugale, LEX et JUS &#8211; luglio 2003, Napoli</p>
<p>Rowles G., The &#8220;Disenfranchised&#8221; Father Syndrome, Trad. it. di A.Vanni &#8211; S. Ciotola &#8211; G. Giordano, 2003, Psychomedia</p>
<p>Ciccarello M. E., Il Mobbing in Famiglia, Centro Studi Bruner, Master in Med. Familiare, 2002</p>
<p>[Fonte: <strong> <a href="http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano.htm" target="_blank">© PSYCHOMEDIA</a></strong>]</p>
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		<title>La salute del minore e le novità introdotte con il vero affidamento condiviso &#8211; Prof. Gian Piero Turchi</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 12:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>

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		<description><![CDATA[Dipartimento di Psicologia Applicata, Università di Padova Prof. Gian Piero Turchi Docente di Psicologia Clinica della Salute Direttore del Master II Livello “La mediazione come strumento operativo nell’ambito penale, familiare, comunitario, civile e commerciale” Segretario Generale del World Mediation Forum &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/la-salute-del-minore-e-le-novita-introdotte-con-il-vero-affidamento-condiviso-prof-gian-piero-turchi-universita-di-padova/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: right;">Dipartimento di Psicologia Applicata, Università di Padova<br />
Prof. Gian Piero Turchi<br />
Docente di Psicologia Clinica della Salute<br />
Direttore del Master II Livello “La mediazione come strumento operativo nell’ambito penale, familiare, comunitario, civile e commerciale”<br />
Segretario Generale del World Mediation Forum</h3>
<h2 style="text-align: right;">Audizione presso la Commissione Giustizia del Senato</h2>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/01/testata_home.jpg"><img class="size-medium wp-image-1544 aligncenter" title="testata_home" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/01/testata_home-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a><strong>La salute del minore e le novità introdotte</strong><br />
Abbiamo considerato il progetto del DDL e le proposte in esame e valutiamo che in<br />
relazione ad un obiettivo di promozione della salute dei figli di genitori separandi o<br />
separati le principali novità risultano essere le seguenti:<br />
&#8211; la frequentazione dei due genitori accuratamente bilanciata;<br />
&#8211; il riferimento abitativo duplice;<br />
&#8211; la modalità condivisa di contribuzione al mantenimento, che promuove da parte di<br />
entrambi i genitori l’assunzione di compiti di cura.</p>
<p>Attribuiamo a questi aspetti il carattere di novità non tanto con riferimento alla normativa<br />
attuale &#8211; che già li prevederebbe &#8211; quanto alla prassi, che è ha messo in evidenza aspetti<br />
critici nell’applicazione rigorosa degli stessi.</p>
<p>Entrando nel merito, i ddl in esame si propongono di realizzare una piena aderenza<br />
al principio del mantenimento della continuità di vita tra prima e dopo la separazione,<br />
mediante la conservazione al figlio di una interazione piena e concreta con il nucleo<br />
allevante integro che aveva prima della separazione – e la cui separazione, nell’ottica di<br />
promuovere la salute dei minori, non può riguardare che la coppia coniugale.<br />
Un principio di questo genere, se applicato con efficacia, comporta il riconoscimento<br />
che i figli, affidati a due genitori che vivono in due contesti abitativi distinti e separati,<br />
possano interagire equilibratamente e liberamente con entrambi. Ciò conduce,<br />
coerentemente, alla introduzione di un doppio domicilio, doppio luogo di affetti e interessi,<br />
ugualmente caro e uguale “proprio” per il figlio, sotto il profilo delle sue esigenze di<br />
crescita. L’ulteriore e indispensabile integrazione di un siffatto modello non può non<br />
prevedere una paritetica assunzione di responsabilità e compiti di cura da parte dei due<br />
genitori.</p>
<p>Questo insieme di regole, o meglio di punti cardine, corrispondono alle linee guida e<br />
agli obiettivi dei progetti considerati, in Italia non ancora sperimentati.</p>
<p>L’alternativa a questo modello coincide con la restaurazione giuridica del precedente<br />
modello, quello che ha preceduto la riforma. Restaurazione solo giuridica, poiché<br />
nell’applicazione alla vita quotidiana dei figli di genitori separati tale schema risulta essere comunque un riferimento nelle prassi.</p>
<p>L’individuazione e la nomina di un genitore “collocatario”, o “prevalente”, lo stabilirsi di una collocazione “privilegiata”, la previsione ordinaria e abituale di una forma di contribuzione mediante assegno che un genitore corrisponde all’altro affinché provveda a tutte le necessità di figli realizzano, infatti, il modello precedente.</p>
<p>Tutto ciò nel permanere dell’ “interesse della tutela della salute del minore e della<br />
sua continuità biografica” quale criterio guida che, scelto dal legislatore, è anche dovere<br />
del giudice perseguire.</p>
<p>E’ pertanto assai agevole individuare quale deve essere il compito della Psicologia, intesa<br />
come scienza della salute della comunità: fornire al magistrato i necessari elementi per<br />
definire un giudizio, ovvero quegli elementi che possano aiutarlo a comprendere quale<br />
modello è più idoneo a favorire una condizione di salute dei figli.</p>
<p>E’ conclusione acquisita a livello scientifico che trovandosi il minore inserito in un<br />
processo di crescita all’interno del quale la sua maturazione è favorita da uno scenario di<br />
incertezza che lo obbliga costantemente a confrontare, valutare e scegliere tra modelli o<br />
soluzioni diverse, è per lui salutare essere inserito in un contesto nel quale non gli<br />
vengono date “istruzioni” a senso unico, come nell’affidamento esclusivo o nei modelli ad<br />
esso omogenei, ma nel quale possa ricevere sollecitazioni e proposte educative<br />
eterogenee, anche nella possibilità che queste possano essere differenti e opposte, ma<br />
comunque con pari legittimità e affidabilità.</p>
<p>In altre parole, il sistema legale, se intende favorire la corretta e armoniosa crescita<br />
e maturazione del minore è chiamato ad attribuire ad entrambi i genitori legittimità e<br />
attendibilità di contribuire alla crescita del minore. Il passaggio, artificioso e innaturale,<br />
operato dal sistema legale, da un paradigma di rapporto coordinato ed equilibrato tra i<br />
genitori ad uno che introduce tra di essi una gerarchia e una subordinazione disturba il<br />
quadro di incertezza, funzionale al corretto svolgersi del processo evolutivo.</p>
<p>Sarà, dunque, compito delle istituzioni operare una scelta a favore del pieno<br />
riconoscimento delle potenzialità di educazione e cura che ciascun genitore possiede,<br />
evitando, al contrario, di legittimare l’intervento di uno soltanto. Ciò, oltre tutto, andrebbe<br />
anche a minare la funzione di reciproco supporto che i genitori svolgono, e favorisce la<br />
possibilità di contrarre controversia o conflitto da parte di ciascun genitore, esponendo la<br />
salute del minore ad ulteriori rischi.</p>
<p>Quando la gestione della vita quotidiana della famiglia separata risulta, infatti,<br />
emanazione di un principio di nucleo allevante si genera la possibilità di mantenere aperto<br />
un processo di terzietà nei confronti dei figli, per i quali l’uno e l’altro dei genitori restano<br />
un riferimento costante e continuativo in grado di gestire gli aspetti critici che incontra il<br />
processo evolutivo del minore; il processo di terzietà nei confronti dei figli viene reso<br />
possibile laddove l’assetto familiare viene a fondarsi sulla possibilità che entrambi i genitori<br />
siano riconosciuti prima di tutto sul piano istituzionale (la norma e la sua applicazione)<br />
come nucleo allevante; questo processo di legittimazione istituzionale costituisce una<br />
condizione necessaria affinché sul piano interattivo la famiglia (la madre, il padre, i figli) utilizzino nella gestione della vita quotidiana come primo riferimento la responsabilità<br />
condivisa.</p>
<p><strong>Obiezioni alla bigenitorialità e argomenti di replica</strong><br />
La principale critica che viene mossa a un modello pienamente e autenticamente<br />
bigenitoriale, come quello che i disegni di legge in esame propongono, consiste<br />
nell’inevitabile duplicazione dei centri di interesse della prole, con conseguente oscillazione<br />
tra due riferimenti abitativi parimenti importanti. La terminologia adottata per esprimere il dissenso utilizza espressioni verbali fortemente negative, come “sballottamento”, “pacco<br />
postale”, bambino “tagliato a spicchi come un’arancia”.</p>
<p>E’ una critica che suona accattivante e apparentemente convincente, ma solo agli<br />
occhi dell’uomo della strada, al richiamo del senso comune. Una critica che non tenga<br />
conto degli studi scientifici del problema, del cammino che la conoscenza scientifica ha<br />
percorso. E’, ci si consenta, come negare gli antibiotici al malato di polmonite in nome<br />
degli indesiderati effetti gastro-intestinali che indubbiamente producono.</p>
<p>Entrando, difatti nel merito, non esiste alcun serio danno documentato, risultante da indagini longitudinali, conseguente alla frequentazione equilibrata di due abitazioni, ovvero della crescita ricevendo input seppure da modelli educativi non coerenti (anzi, tutto il contrario, come sopra si è detto).</p>
<p>Se, invece, si sceglie di rimettere i principali compiti di educazione e cura ad un solo genitore sono innumerevoli gli studi scientificamente attendibili che attestano picchi di disagio minorile.</p>
<p>Che cosa accade, invece, quando la famiglia, nonostante se separata e nonostante<br />
(leggi, proprio in quanto) caratterizzata da controversie al suo interno risulta vincolata ad<br />
un principio di paritetica responsabilità nella educazione, cura e mantenimento dei figli?<br />
Accade che il figlio e le questioni che lo riguardano risultano l’occasione dello scambio<br />
continuo; accade, infatti, che il figlio non costituisca solo il “destinatario” dell’azione di<br />
cura, di educazione e mantenimento del genitore, ma anche il “promotore” di condivisione,<br />
divenendone quindi “agente” e “beneficiario” al contempo.</p>
<p>Questa condizione è foriera di processi di cambiamento su due versanti: da un lato sull’assetto del nucleo allevante, cioè in maniera costante accade che il singolo genitore sia vincolato a constatare la cura e le potenzialità educative dell’altro genitore, ovvero il figlio risulta quell’elemento di terzietà il cui processo evolutivo funge da testimonianza dell’azione dell’altro genitore.</p>
<p>Dall’altro versante sulla crescita del figlio stesso, che è inserito in un processo in cui sono<br />
maggiormente possibili assetti flessibili e differenziati, piuttosto che stabili e predeterminati (come quelli dati dalla determinazione del fine settimana all’uno e dei giorni feriali all’altro), tale da poter permettere la fluidità propria di processi di incertezza (poter dire o confidare all’uno o all’altro genitore in quanto le situazioni della vita quotidiana lo consentono; poter percepire che gli scambi tra mamma e papà non sono tutti “uguali” ma ve ne sono alcuni più conflittuali alcuni meno conflittuali e alcuni di condivisione).<br />
A ciò va aggiunto che il figlio viene inserito in una trama di rapporti in cui per primo può avere un raggio di azione, cioè da agente “protagonista” e non da chi viene protetto dalle situazioni.</p>
<p>E’ chiaro che gli elementi qui riportati rappresentano ciò che è completamente<br />
“altro” rispetto a quanto il senso comune afferma: cioè, che in presenza del conflitto la<br />
soluzione è allontanarsi, è non vedersi, è stare il più lontani possibile così da mantenersi<br />
nella possibilità di non avere a che fare con chi riteniamo ci abbia arrecato un danno; in<br />
presenza della controversia o conflitto i minori vanno protetti allontanandoli, la protezione<br />
dei minori è intesa partendo dal principio, fallace, che il minore è per definizione un<br />
soggetto vulnerabile.</p>
<p>Queste parole possono dunque risultare “lontane” da ciò che per senso comune siamo abituati ad affermare; tuttavia la scienza asserisce che l’individuo, e il minore in particolar modo, è inserito in un processo diacronico di cambiamento continuo, non è mai uguale a se stesso (dimensione biologica, cellulare ecc…) e in secondo luogo la scienza asserisce che l’individuo, e anche qui, in particolare il minore, quanto più si fa gestore delle situazioni in cui si imbatte tanto più si “protegge”.</p>
<p>La protezione del minore è pertanto emanazione delle forze/delle energie che il minore stesso può innescare nelle situazioni critiche in cui può trovarsi e non viceversa trovandosi inserito in un contesto in cui le situazioni siano gestibili dalle potenzialità che è già in grado di esprimere.</p>
<p>Rispetto a quanto fin qui posto, avendo una limitata sperimentazione italiana di<br />
un modello equilibrato, è possibile citare solo studi condotti all’estero. A partire dalle<br />
osservazioni di Fabre (1985, “Un nouveau mode de garde : la garde alternée” , Le Journal<br />
des Psychologues, 28, p. 37), sono da ricordare gli studi di Guilmaine, che descrive<br />
l’esperienza canadese, (La garde partagée, ed. A. Stanké, 1991), fino all’analisi di I. Stock<br />
relativa alla situazione in California (The Californian Law on the relation between divorced<br />
parents and their children, 1994). Quanto alla Francia, che nel 1999 inizierà a formalizzare<br />
la residence partagée con il rapporto Dekeuwer-Faussée, è necesssario rammentare<br />
precedenti studi, come quello di Neyrand, L’enfant face à la séparation des parents. Une<br />
solution, la résidence alternée, (1994) e quello di Poussin e Martin Leubern su un<br />
campione di 3000 bambini (Conséquences de la séparation parentale chez l’enfant, 1997).</p>
<p>L’indagine dimostra che la residenza alternata, con relativa frequentazione equilibrata dei<br />
due genitori, accresce l’autostima, la fiducia in sé e il senso di sicurezza, portando queste<br />
qualità a un livello superiore a quello raggiunto dai figli allevati da un genitore solo.<br />
Decisamente fondamentale il review di Robert Bauserman (“Child Adjustment in Joint-<br />
Custody Versus Sole-Custody”, Journal of Family Psychology, Vol 16 March 2002),<br />
soprattutto per l’elevatezza del campione. Furono, difatti, presi in esame 33 studi condotti<br />
su 1846 bambini allevati da un genitore solo e 814 bambini in affidamento alternato.<br />
Ancora una volta si mette in evidenza come i figli con equilibrata frequentazione di<br />
entrambi i genitori presentino più elevati rendimenti scolastici, maggiore autostima un<br />
comportamento e una migliore relazione con l’intero ambito parentale. Tra gli studi più<br />
recenti, confermano le precedenti conclusioni sui vantaggi di tipo comportamentale per i<br />
figli Anna Sarkadi, Robert Kristiansson, Frank Oberklaid e Sven Bremberg (“Fathers&#8217;<br />
involvement and children&#8217;s developmental outcomes: a systematic review of longitudinal<br />
studies”, in Acta Pædiatrica 2008, p. 97) i quali in particolare sottolineano il positivo<br />
apporto della presenza del padre nelle mansioni di cura. L’analisi è amplissima,<br />
raccogliendo i risultati di 24 studi longitudinali, condotti in ogni parte del mondo, a ulteriore dimostrazione della oggettività dei risultati. Di notevole interesse il fatto che le<br />
positive osservazioni siano relative all’intero gruppo familiare, avendo potuto concludere<br />
che anche alle madri l’affidamento alternato reca vantaggi, riducendo i problemi di natura<br />
psicologica dei soggetti più giovani, legati ai sensi di colpa nei confronti dei figli,<br />
conseguenti alla separazione.</p>
<p>L’idea, pertanto, del doppio domicilio, lungi dal dover essere considerata di potenziale<br />
pregiudizio per il minore deve essere vista come un fondamentale strumento di tutela ai<br />
fini di un corretto ed equilibrato sviluppo.</p>
<p>Si può dunque concludere che nel bilancio complessivo nella salute del figlio certamente<br />
quindi per lui meno di sacrificio perdere un po’ di tempo a frequentare due case che non<br />
perdere la possibilità di avere un riferimento ad entrambi i genitori. Il che significa<br />
concludere a favore della soppressione della prassi della nomina di un “genitore<br />
collocatario”.</p>
<p><strong>Cenno sulla mediazione familiare</strong><br />
Se vogliamo deconflittualizzare gli assetti familiari è necessario disporre di uno strumento<br />
potenziandolo al massimo. La proposta del DDL 2454 è quella di una mediazione il cui<br />
passaggio informativo sia obbligatorio (quindi non una mediazione a condizione di<br />
procedibilità come accaduto recentemente in ambito civile e commerciale per i diritti<br />
disponibili, si vedano i D.Lgs 28/2010, D.M. 180/2010, D.M. 145/2011).</p>
<p>Lo scarto culturale che la normativa sull’affidamento condiviso pone e in particolare la<br />
possibilità di mantenere integro il nucleo allevante richiede che gli operatori del diritto e<br />
delle politiche sociali adottino in modo anticipatorio quegli strumenti, tra cui la mediazione<br />
familiare, che consentano a ciascun genitore di concorrere al processo decisionale<br />
congiunto, per definire forme di regolamentazione sia contingenti sia stabili in vista della<br />
tutela del minore. Questo perché se le soluzioni sono decise e imposte dal giudice o da<br />
altri terzi i genitori possono mantenere divisioni e contrapposizioni, per cui per quanto<br />
definiti tempi e compiti suddivisi, il figlio continuerà a vivere entro logiche e modalità<br />
interattive che producono separazione e contrasto, divenendo un contenuto rispetto al<br />
quale i genitori possono fare un uso di attribuzione di colpa all’altro, anziché di<br />
condivisione di modalità di gestione. La mediazione, per l’obiettivo che si pone, può essere<br />
strumento che consente ai genitori di configurarsi come nucleo integro che valuta sceglie e<br />
decide nell’interesse comune, ovvero la salute del figlio.</p>
<p>Ora, in virtù di quali aspetti è necessario che il Legislatore si occupi di vincolare la coppia<br />
genitoriale in prima istanza a espletare un tentativo obbligatorio?<br />
Uno degli argomenti che sono sollevati, in termini di critica all’applicazione di questo<br />
strumento, riguarda il fatto che la mediazione possa risultare efficace solo laddove<br />
volontariamente scelta dalle parti. A questo argomento è possibile rispondere<br />
considerando che certamente il cittadino che legittimi la mediazione come istituto è già<br />
nella condizione di accettarne la declinazione dei suoi presupposti rispetto al proprio singolo caso, in tal modo rendendo maggiormente possibile l’efficacia del percorso, in<br />
quanto in grado già (di per sé) di concorrervi.</p>
<p>Negare, in forza di questa affermazione un passaggio informativo obbligatorio alla mediazione comporta dimenticare che la mediazione è in primo luogo uno strumento di carattere culturale, cioè un dispositivo tecnico scientifico che è generatore di paradigmi di giustizia, tale per cui mantenerla esclusivamente in forma volontaria implica utilizzare uno strumento per tutti coloro che questo scarto culturale lo hanno già compiuto. La questione qui presentata non rappresenta di per sé una novità.</p>
<p>Si pensi ai vantaggi, individuali e collettivi, dell’introduzione dell’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza o del casco, o ancora del divieto di fumo nei locali pubblici. In questi casi, esiste un interesse pubblico dello Stato alla salvaguardia delle vita che non può essere lasciato alla volontà del singolo.</p>
<p>Analogamente, permettere al singolo di usare risorse giudiziali, che per definizione sono<br />
limitate, legittimando che tutte le controversie o conflitti siano destinati al tribunale,<br />
equivale a mantenere sul piano culturale lo status quo di una amministrazione della<br />
giustizia che è emanazione di un Paradigma di carattere sanzionatorio. Allo stesso modo<br />
non ci pare corretto affermare che un passaggio preliminare limiti l&#8217;accesso diretto dei<br />
cittadini alla giustizia: non si può parlare di interdizione all’accesso alla giustizia in quanto<br />
si tratta di uno strumento che obbedisce a fini sociali e al medesimo tempo di tutela dello<br />
stesso cittadino.</p>
<p>La mediazione risulterà efficace nella misura in cui offrirà un servizio che vincoli le parti ad<br />
allontanarsi via via dai criteri del “torto-ragione”, “vittima-colpevole” per iniziare ad<br />
adottare a criteri relativi alle conseguenze delle azioni che vengono attuate, alla<br />
definizione di obiettivi condivisi, alla analisi di aspetti critici rispetto agli obiettivi prefissati<br />
e alla individuazione di strategie condivise. Questi criteri consentiranno di addivenire alla<br />
stipula di accordi la cui tenuta è garantita dal grado di condivisione generata nel processo<br />
di mediazione.</p>
<p>Per promuovere un criterio di efficacia dell’intervento di mediazione gli aspetti<br />
caratterizzanti il profilo di competenze del mediatore e l’accreditamento che un centro di<br />
mediazione dovrebbe ricevere dalle Istituzioni devono trovare fondamento:<br />
* in modelli operativi delineati e con espliciti riferimenti a teorie scientifiche,<br />
* metodologie che mettano nella condizione di valutare l’efficacia degli interventi di<br />
mediazione, per dare contezza e ragione della misura in cui la mediazione è in<br />
grado di raggiungere gli obiettivi che si prefigge,<br />
* metodologie che testimonino alla comunità che l’adozione di questo strumento è<br />
in grado di abbattere i costi di altri servizi e di portare benefici alla comunità.</p>
<p>Prof. Gian Piero Turchi</p>
<p><strong><a href="http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/957%20Turchi%20Univ.Padova.pdf" target="_blank">LINK AL DOCUMENTO ORIGINALE</a></strong></p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/957_Turchi_Univ_Padova.pdf" target="_blank">https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/957_Turchi_Univ_Padova.pdf</a></p>
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		<item>
		<title>Cassazione: la scelta dell’indirizzo scolastico del minore spetta ad entrambi i coniugi.</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bigenitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>

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		<description><![CDATA[A quale genitore la scelta dell’indirizzo scolastico del figlio in regime di affido condiviso? Ad entrambi. [CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE , SENTENZA 20 giugno 2012 n. 10174 Pres. Luccioli – est. Mercolino ] L&#8217;affidamento congiunto comporta l&#8217;assunzione di &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/indirizzo-scolastico/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A quale genitore la scelta dell’indirizzo scolastico del figlio in regime di affido condiviso? Ad entrambi. [CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE , SENTENZA 20 giugno 2012 n. 10174 Pres. Luccioli – est. Mercolino ]</p>
<p>L&#8217;affidamento congiunto comporta l&#8217;assunzione di uguali poteri e responsabilità da parte dei genitori, ai fini dello sviluppo psico-fisico del figlio e della sua formazione morale e culturale. Con la conseguenza che grava su entrambi i coniugi il compito di consultarsi reciprocamente e preventivamente sulle esigenze e necessità del minore, onde soddisfarle e farvi fronte.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/affidofamiliare.jpg"><img class="alignright  wp-image-1972" title="affidofamiliare" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/affidofamiliare.jpg" alt="" width="368" height="242" /></a>È solo in questo modo – osserva la Corte &#8211; che può essere assicurata quell&#8217;effettiva compartecipazione alle scelte riguardanti la crescita e la formazione del figlio in cui si sostanzia la c.d. bigenitorialità, quale principio solennemente affermato a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, che ha trovato attuazione in materia di separazione e divorzio attraverso la legge 8 febbraio 2006, n. 54, la quale ha modificato l&#8217;art. 155 cod. civ., introducendo l&#8217;istituto dell&#8217;affidamento condiviso.</p>
<p>Sebbene la relativa disciplina non fosse applicabile – ratione temporis – alla fattispecie in esame, per il Collegio non è da escludere la possibilità di desumerne elementi utili ai fini dell&#8217;interpretazione della normativa previgente, in una prospettiva evolutiva che tenga conto dell&#8217;indubbia comunanza di aspetti riscontrabile tra l&#8217;affidamento congiunto e quello condiviso. Significativa, al riguardo, appare la nuova formulazione dell&#8217;art. 155 cit., la quale, nel ribadire la necessità che le decisioni di maggior interesse siano prese di comune accordo tra i genitori, inquadra tale esigenza in una disciplina improntata alla riaffermazione dei principio di pari responsabilità di questi ultimi nella cura, nell&#8217;educazione e nell&#8217;istruzione dei figli.</p>
<p>Tale principio, valido anche per l&#8217;ipotesi in cui il giudice ritenga preferibile l&#8217;affidamento esclusivo, non può non ricevere un&#8217;applicazione particolarmente rigorosa nel caso di affidamento congiunto o condiviso, riducendosi altrimenti l&#8217;apporto di uno dei genitori ad una mera erogazione di denaro, svincolata da qualsiasi contributo di carattere decisionale, in contrasto con gli obiettivi di responsabilizzazione di entrambe le figure genitoriali avuti di mira dal legislatore attraverso la previsione di queste forme di affidamento.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/magistrati-cassazione1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1974" title="magistrati-cassazione1" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/magistrati-cassazione1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Ed allora, venendo all’ipotesi in cui i genitori si trovino a dover scegliere l’indirizzo scolastico del proprio figlio, la Corte sottolinea che, sebbene la giurisprudenza, nell&#8217;includere tale incombente tra le decisioni di maggior interesse per i figli, in ordine alle quali l&#8217;art. 6, quarto comma, della legge n. 898 del 1970, cosi come l&#8217;art. 155, terzo comma, cod. civ., richiede il concorso di entrambi i genitori, ha escluso che a carico del genitore convivente sia configurabile uno specifico dovere d&#8217;informazione, ravvisabile unicamente in presenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, affermando che ciascun genitore è titolare di un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell&#8217;altro per concordarne eventuali modalità, ed in difetto di ricorrere all&#8217;autorità giudiziaria (cfr. Cass., Sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9376; 28 gennaio 2009, n. 2182); tuttavia, questo principio, enunciato in riferimento all&#8217;ipotesi di affidamento esclusivo, trova peraltro giustificazione nella disciplina di tale istituto dettata dall&#8217;art. 155 cit., nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che, in quanto articolata sulla previsione dell&#8217;esercizio esclusivo della potestà da parte del genitore affidatario e sul riconoscimento in favore dell&#8217;altro genitore di un diritto-dovere di vigilanza sull&#8217;istruzione e l&#8217;educazione dei figli (e per tale aspetto superata dalle ulteriori modifiche introdotte nell&#8217;art. 155 dalla legge n. 54 del 2006. che prevede l&#8217;esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, senza distinguere tra affidamento esclusivo ed affidamento condiviso), ha consentito di ravvisare nella mancata tempestiva adduzione di validi motivi di dissenso da parte di quest&#8217;ultimo una forma di acquiescenza alla decisione unilateralmente assunta dal primo (cfr. Cass.. Sez. 1, 29 maggio 1999, n. 5262).</p>
<p>Esso non è quindi applicabile all&#8217;ipotesi di affidamento congiunto, che, oltre ad implicare l&#8217;esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, presuppone un&#8217;attiva collaborazione degli stessi nell&#8217;elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell&#8217;accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi.</p>
<p><a href="http://www.neldiritto.it/inprimopiano.asp?idarticolo=8170" target="_blank"> fonte</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Falsa accusa di pedofilia per impossessarsi della figlia: condannata madre</title>
		<link>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/condannatamadre-che-ostacolava-i-rapporti-del-suo-ex-marito-con-la-figlia/</link>
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		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 09:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alienazione Genitoriale (PAS)]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; dei giorni scorsi una sentenza del Tribunale Civile di Roma che, per alcuni versi, può essere definita &#8220;storica&#8221;. La vicenda ad essa sottesa non è certo rara, anzi: una coppia di genitori separati, un figlio minore &#8220;collocato&#8221; (questo è &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/condannatamadre-che-ostacolava-i-rapporti-del-suo-ex-marito-con-la-figlia/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>E&#8217; dei giorni scorsi una sentenza del Tribunale Civile di Roma che, per alcuni versi, può essere definita &#8220;storica&#8221;. </strong></p>
<p><strong>La vicenda ad essa sottesa non è certo rara, anzi: una coppia di genitori separati, un figlio minore &#8220;collocato&#8221; (questo è il termine creato dalla giurisprudenza) presso la madre (nonostante vi sia una legge che parli chiaro, quella sul c.d. &#8220;affido condiviso&#8221;, che presupporrebbe l&#8217;applicazione perfetta del principio di bi-genitorialità, ma che tante volte sembra disatteso dai nostri Tribunali), un padre impedito nel vedere la propria figlia a causa di strategie e comportamenti messi in pratica &#8220;<em>ad hoc</em>&#8221; dalla sua ex-moglie. </strong></p>
<p>Al punto, che, nel 2005, non essendo quest&#8217;ultima riuscita ad ottenere un provvedimento ablativo della potestà nei confronti dell&#8217;ex coniuge davanti al Tribunale per i Minorenni, era giunta addirittura a sporgere nei confronti del malcapitato una denuncia per violenza sessuale verso la figlia (eh sì, siamo alle solite) chiedendo l&#8217;immediata interruzione di qualsivoglia rapporto tra la stessa (figlia) e il padre-mostro. Ma fortunatamente, la  giustizia penale ha smascherato in pieno il disegno calunniatore e strumentale della signora la quale, in sede civile, è stata appunto successivamente condannata a risarcire il padre della figlia della somma di 50 mila euro.</p>
<p>Tralasciando qualsiasi giudizio sulla congruità del  &#8220;<em>quantum</em>&#8221; liquidato, <strong>è certamente significativo il principio affermato: ossia quello che un genitore leso nel suo diritto di contribuire alla crescita del proprio figlio deve essere rispettato e che, di conseguenza, vadano puniti tutti quegli atteggiamenti strumentali, diffamatori e calunniatori che ostacolino quello che dovrebbe essere considerato un caposaldo della nostra cultura giuridica in materia di famiglia. E che d&#8217;altronde trova già la sua fonte normativa nella nostra Carta Costituzionale (artt. 2 e 29), nella Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo e nella Carta Europea dei Diritti del Fanciullo del 1992. </strong></p>
<p>E che, in teoria, dovrebbe essere il cardine della L. 54/2006 incentrata sul concetto della &#8220;bi-genitorialità&#8221; e della egual importanza dei genitori rispetto al proprio figlio.</p>
<p>Ora, però, c&#8217;è da chiedersi: posto che questo signore ha ottenuto un risarcimento, certamente questo non potrà mai compensare il tempo che gli è stato ingiustamente negato con la propria figlia. E, soprattutto, non potrà essere restituito a questa bambina il tempo perso con suo padre. Non è, allora, veramente arrivata l&#8217;ora che simili comportamenti vengano puniti con più severità, ma non tanto e non solo quando il danno ormai è avvenuto, ma con una più incisiva politica di prevenzione? E di attenzione verso quelli che potrebbero essere i risultati di una forse troppo frettolosa decisione di allontanare il presunto mostro dal proprio figlio, a fronte di una denuncia che (e le statistiche lo dimostrano) è molte volte strumentale?</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/01/donna-carcere.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1604" title="donna-carcere" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/01/donna-carcere-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Forse, bisognerebbe cominciare con il cambiare una verità che pare assoluta: ossia che vittima di una violenza (fisica, morale o psicologica) possa essere solo una donna. Ma la violenza, ed è questo ciò che andrebbe finalmente scritto a chiare lettere, uscendo da finti perbenismi o ipocrisie, è un fenomeno che ha mille sfaccettature. E&#8217; certamente grave, ignominiosa ed esecrabile quella commessa a danno delle donne. <strong>Ma è altrettanto vero che esiste una violenza forse più subdola, ma con effetti altrettanto devastanti, che è quella di cui la vicenda descritta (ma, come detto, chissà quanti altri sono i casi simili) è chiaro esempio. </strong></p>
<p><strong>Lapidaria, d&#8217;altronde, la motivazione della sentenza che, in una sua parte, così recita: &#8220;(&#8230;) <em>Sicuramente responsabile di ciò, è da ritenersi la resistente che, con il suo ostinato, caparbio e reiterato comportamento, cosciente e volontario, è venuta meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell&#8217;altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio</em>&#8220;.<br />
</strong></p>
<p>Un pessimo esempio, dunque, che offende chi davvero (donne, uomini e, purtroppo, soprattutto minori) abbia subito violenza.</p>
<p>Avv. Marco Valerio Verni</p>
<p>http://www.teverenotizie.it/lesione-della-genitoralita-condannata-una-madre-che-ostacolava-il-suo-ex-marito-nei-rapporti-con-la-figlia-avvocato-marco-valerio-verni,A1,2669.html</p>
Number of View :5201<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/condannatamadre-che-ostacolava-i-rapporti-del-suo-ex-marito-con-la-figlia/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Federica Puma, c&#8217;era una condanna penale per sottrazione di minore</title>
		<link>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/federica-puma-condanna-penale/</link>
		<comments>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/federica-puma-condanna-penale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 01:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sottrazione di Minori]]></category>

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		<description><![CDATA[Otto mesi di reclusione e&#8217; la condanna inflitta a Federica Puma per aver commesso il reato di sottrazione di minore essendo fuggita di casa insieme alla figlia di 7 anni, sottraendo quindi quest&#8217;ultima al padre. Del caso di Federica Puma &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/federica-puma-condanna-penale/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Otto mesi di reclusione e&#8217; la condanna inflitta a Federica Puma per aver commesso il reato di sottrazione di minore essendo fuggita di casa insieme alla figlia di 7 anni, sottraendo quindi quest&#8217;ultima al padre.</p>
<p>Del caso di Federica Puma avevamo parlato <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/pages/bambina-allontanata/" target="_blank">qui</a>.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/federica_puma.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2010" title="federica_puma" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/07/federica_puma-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>La vicenda va avanti dal 14 dicembre del 2011, quando la bambina su richiesta dei servizi sociali e&#8217; stata affidata alla casa famiglia di Roma. I genitori separati sono da anni in conflitto.</p>
<p>Federica Puma e&#8217; stata condannata il 7 giugno scorso dal giudice della nona sezione penale del tribunale di Roma, Ettore Pedicini ma del provvedimento giudiziario si è avuta notizia solo oggi 4 luglio.</p>
<p>Da tempo Federica Puma si batte per riavere la figlia anche con manifestazioni ed una petizione firmata da migliaia di persone.</p>
<p>http://www.agi.it/cronaca/notizie/201207041659-cro-rt10190-bambina_contesa_la_mamma_condannata_a_8_mesi_di_reclusione</p>
<p>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/pages/bambina-allontanata/</p>
Number of View :3836<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/federica-puma-condanna-penale/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>La storia di 2 bimbi che da Firenze arrivano a S.Consilina. In fuga per riabbracciare la nonna.</title>
		<link>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/la-storia-di-2-bimbi-che-da-firenze-arrivano-a-s-consilina/</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie]]></category>

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		<description><![CDATA[Fuggono da casa famiglia per riabbracciare la nonna a 600 km. di distanza: la storia di 2 bimbi che da Firenze arrivano a S.Consilina Due ragazzini, una 14enne ed il fratellino di 7 anni sono fuggiti da una casa-famiglia dove &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/la-storia-di-2-bimbi-che-da-firenze-arrivano-a-s-consilina/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: right;">Fuggono da casa famiglia per riabbracciare la nonna a 600 km. di distanza: la storia di 2 bimbi che da Firenze arrivano a S.Consilina</h1>
<p><em>Due ragazzini, una 14enne ed il fratellino di 7 anni sono fuggiti da una casa-famiglia dove erano ospiti a Firenze per riabbracciare la nonna a Sala Consilina, nel salernitano a 600 chilometri dal luogo dove vivevano da qualche tempo.</em></p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/04/nonni-e-nipoti05.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1744" title="nonni-e-nipoti05" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/04/nonni-e-nipoti05-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a><br />
SALA CONSILINA &#8211; Lei 14 anni, lui 7 in fuga per oltre 600 chilometri per incontrare e poter riabbracciare la nonna materna. Un lungo viaggio affrontato in treno e in pullman per incontrare di nuovo l&#8217;amata parente È successo A Sala Consilina. Sorella e fratello hanno attraversato mezza Italia. I due ragazzini sono fuggiti da una casa-famiglia dove erano ospiti.<br />
Si tratta di una comunità di Firenze nella quale i due fratelli vivono da qualche tempo affidati alla patria potestà dei responsabili della casa famiglia.</p>
<p>I piccoli, evidentemente, malsopportano la divisione dalla nonna. E per rivederla hanno intrapreso un viaggio in totale solitudine. Ecco cosa è accaduto. La nonna abita a Sala Consilina, Vallo di Diano.</p>
<p>Allora sorella e fratello si allontanano dalla casa e puntano verosimilmente a piedi verso la stazione. Salgono quindi sul treno diretto verso sud e arrivano in una stazione tra Salerno e Battipaglia dopo aver attraversato tre regioni e una lunga serie di stazioni.</p>
<p>Dopo aver lasciato il treno i due prendono un pullman che continua il proprio percorso lungo l&#8217;autostrada Salerno-Reggio Calabria verso il Vallo di Diano e con precisione con uscita Sala Consilina. Sembrano conoscere bene il tragitto. Impiegano infatti poche ore per completare la tratta Firenze-Sala Consilina.</p>
<p>Una volta arrivati a Sala Consilina decidono di chiamare da una cabina telefonica la casa famiglia probabilmente perché non vogliono far preoccupare i propri assistenti. Appare sul telefono della casa famiglia il prefisso 0975. È il prefisso telefonico del Vallo di Diano. Occorre poco per collegare il prefisso con la residenza della nonna materna.</p>
<p>Dopo neanche 24 ore dalla fuga da Firenze i carabinieri della stazione di Sala Consilina trovano la quattordicenne e il fratellino di 7 anni a casa della nonna materna in ottime condizioni al fianco dell&#8217;amata parente. I carabinieri segnalano il ritrovamento e i due fratelli vengono quindi affidati in modo temporaneo a una zia, anche lei originaria e residente nel Vallo di Diano.</p>
<p>http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=190236&#038;sez=CAMPANIA</p>
<p>&nbsp;</p>
Number of View :1384<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/la-storia-di-2-bimbi-che-da-firenze-arrivano-a-s-consilina/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Punita con corsa di 3 ore da mamma e nonna: muore bimba 9 anni</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

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		<description><![CDATA[Una bimba di 9 anni è stata costretta a correre per tre ore dalla nonna e dalla matrigna come punizione per una bugia, e ne è uscita così disidratata da morire pochi giorni dopo. E&#8217; successo in Alabama, dove ora &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/punita-con-corsa-di-3-ore-da-mamma-e-nonna-muore-bimba-9-anni/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una bimba di 9 anni è stata costretta a correre per tre ore dalla nonna e dalla matrigna come punizione per una bugia, e ne è uscita così disidratata da morire pochi giorni dopo.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/02/aW01_0051.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1697" title="aW01_0051" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/02/aW01_0051-221x300.jpg" alt="" width="221" height="300" /></a>E&#8217; successo in Alabama, dove ora le due donne sono in carcere su cauzione con l&#8217;accusa di omicidio. Savannah Hardin venerdì scorso ha mentito alla nonna, la 46enne Joyce Hardin Garrard, negando di aver mangiato una caramella.</p>
<p>Per questo è stata costretta da lei e dalla madre 27enne Jessica Mae Hardin a correre ininterrottamente per ore. La mamma la stessa sera ha chiamato i soccorsi, perché la bambina aveva avuto un malore ed era priva di coscienza. Lo sforzo le aveva infatti provocato una severa disidratazione, per cui è morta lunedì.</p>
<p>La causa del decesso è stata rivelata da una autopsia, secondo cui si è trattato di omicidio. Un abitante del quartiere ha raccontato di aver visto la piccola correre davanti alla sua casa, ma di non aver visto nessuno che la costringesse.</p>
<p>Attalla (Alabama, Usa), 23 feb. (LaPresse/AP)</p>
<p>http://it.notizie.yahoo.com/usa-punita-con-corsa-di-3-ore-da-132750833.html?nc</p>
Number of View :4048<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/punita-con-corsa-di-3-ore-da-mamma-e-nonna-muore-bimba-9-anni/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L’affidamento dei figli minori in Europa: cenni relativi ad alcuni Paesi europei che, prima di noi, avevano scelto l’affidamento congiunto</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel corso degli ultimi anni molti Paesi europei avevano modificato il loro diritto di famiglia riconoscendo la condivisione della potestà genitoriale come la soluzione più idonea a tutelare gli interessi dei figli minori coinvolti nella crisi del legame coniugale dei &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/l%e2%80%99affidamento-dei-figli-minori-in-europa-cenni-relativi-ad-alcuni-paesi-europei-che-prima-di-noi-avevano-scelto-l%e2%80%99affidamento-congiunto/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-102 aligncenter" title="gelosia_crisi_coppia" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2010/07/gelosia_crisi_coppia.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
<p>Nel corso degli ultimi anni molti Paesi europei avevano modificato il loro diritto di famiglia riconoscendo la condivisione della potestà genitoriale come la soluzione più idonea a tutelare gli interessi dei figli minori coinvolti nella crisi del legame coniugale dei propri genitori. Nella maggior parte di questi Stati l’affidamento esclusivo ad un solo coniuge rappresenta l’eccezione, mentre il ricorso all’affidamento congiunto era divenuto la regola.</p>
<p>In <strong>Francia </strong>(1) ad esempio, la separazione dei genitori non ha conseguenze sulle norme di delega della potestà genitoriale che resta affidata ad entrambi i genitori, tranne nel caso in cui l’interesse del minore imponga di affidare l’esercizio di tale autorità ad uno solo dei genitori.</p>
<p>Quanto alle modalità di esercizio della potestà dei genitori, alla scelta della residenza del figlio (presso il domicilio di ciascun genitore in alternanza, o presso il domicilio di un solo genitore), all’importo e alla forma del contributo di mantenimento ed all’educazione del figlio, si tratta di accordi che possono essere oggetto di una convenzione tra i genitori ed in mancanza di questa, di una decisione del giudice.</p>
<p>Qualora i genitori non riescano a raggiungere un accordo sulle questioni attinenti alla potestà genitoriale, il giudice esperisce un tentativo di conciliazione e al fine di favorire l’esercizio congiunto della potestà genitoriale, può prevedere una mediazione, con o senza il loro consenso.</p>
<p>Nei casi residuali in cui il giudice affidi l’esercizio della potestà genitoriale ad uno solo dei genitori, l’altro gode di un diritto di visita e di alloggio tranne in casi molto gravi: conserva il diritto ed il dovere di sorvegliare il mantenimento e l’educazione del figlio e deve essere informato delle scelte importanti della vita di quest’ultimo.</p>
<p>In <strong>Germania </strong>(2) il mantenimento della potestà congiunta in caso di venir meno dell’unione coniugale o di fatto, è stabilita da una recente legge approvata il 16/12/1997 ed entrata in vigore nel 1998. E’ comunque prevista la possibilità che uno dei genitori chieda l’esercizio esclusivo della potestà ed in tal caso è il giudice a decidere. Nel 2003, il giudice tedesco è stato chiamato a decidere in merito all’affidamento in circa il 16% dei casi di divorzio con figli minori, rispetto ai quali ha disposto l’affidamento congiunto nel 15%, quello esclusivo alla madre nel 74%, quello al padre nel 6% e a terzi nel restante 5%. La legge tedesca prevede che i figli minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età possano opporsi alla domanda di affidamento esclusivo.</p>
<p>In <strong>Inghilterra e Galles </strong>(3), con l’entrata in vigore nel 1991 del <em>Children Act </em>del 1989, i coniugi dopo il divorzio continuano ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale, a meno che questa non venga specificamente revocata dal giudice. Il <em>Children Act </em>sostituisce ai concetti di affidamento (<em>custody) </em>e visita (<em>access) </em>quelli di domiciliazione (<em>residence</em> ) e relazione (<em>contact</em> ). L’intento è quello del minor intervento possibile da parte del giudice, previsto solo nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesto un provvedimento relativo alla custodia del minore. I genitori possono concludere un accordo sulla potestà genitoriale seguendo un modulo previsto dalla legge; possono anche ottenere un modulo di accordo sulla potestà presso i tribunali locali competenti in materia di diritto di famiglia, presso i tribunali di contea o presso il registro principale della <em>Family Division (28). </em>Solo dopo la registrazione dell’accordo nel registro principale della <em>Family Division</em>, l’accordo entrerà in vigore e sarà vincolante per i genitori.</p>
<p>Esistono dei servizi di mediazione per aiutare i genitori a raggiungere un accordo soddisfacente sulla potestà genitoriale nei confronti di un minore. In tal caso l’accordo concluso per avere valore deve essere registrato in tribunale.</p>
<p>Il giudice auspica che i genitori prendano congiuntamente le decisioni che riguardano i figli. Se entrambi i genitori esercitano la potestà, per trasferire un figlio permanentemente fuori dal Regno Unito il genitore che abita con lui deve avere il consenso dell’altro genitore o ottenere l’autorizzazione del tribunale Il genitore che risiede con il figlio può spostarsi all’interno della giurisdizione (Inghilterra e Galles).</p>
<p>In <strong>Olanda </strong>(4) dal 1998 l’affidamento congiunto costituisce la regola generale e si ricorre a quello esclusivo in via eccezionale, a seguito di una specifica richiesta del coniuge che deve essere particolarmente motivata. In precedenza l’affidamento congiunto rappresentava l’eccezione e doveva essere richiesto espressamente dai coniugi all’atto del divorzio.</p>
<p>In <strong>Svezia</strong> (5) la regola è quella dell’affido congiunto e del minor intervento possibile del giudice nelle problematiche relative alla potestà genitoriale. Se uno dei genitori vuole una modifica dell’affidamento, la decisione spetta al giudice. Se però i genitori sono d’accordo sul cambiamento, possono risolvere il problema con un accordo fra loro senza adire il giudice: per essere valido tale accordo deve essere approvato dal comitato sociale del comune in cui è registrato il bambino.</p>
<p>Allo stesso modo vengono risolti i problemi relativi alla residenza dei figli e alle visite. Inoltre nelle cause di divorzio, se non vi sono controversie, il giudice deve concedere l’affidamento del bambino ad uno dei genitori soltanto se l’affidamento congiunto è manifestamente incompatibile con il benessere del bambino.</p>
<p>I Comuni hanno la responsabilità di garantire che i genitori che cercano di giungere ad un accordo sulla potestà genitoriale, ricevano aiuto in “incontri di conciliazione”.</p>
<p>Se un solo genitore ha l’affidamento, sarà questi a prendere le decisioni su tutto quanto concerne la persona del bambino, tenuto però conto del parere dell’altro genitore non affidatario.</p>
<p>(1) <em>Fonte</em>: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, R2.2, 2003.</p>
<p>(2) <em>Fonte</em>: Office for National Statistics, “Marriage, <a href="http://generic-ed-pharmacy.com/">Buy Generic Levitra</a> divorce and adoption statistics”, Review of the Registrar General on marriage, divorces and adoptions in England and Wales<em>, </em>2001.</p>
<p>(3) I dettagli dell’intera procedura sono reperibili al sito: <a href="http://www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddress.htm">www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddress.htm</a>.</p>
<p>(4) <em>Fonte: </em>Statistics Netherlands, Statistical Yearbook of the Netherlands, 2004.</p>
<p>(5) CANNONE A., <em>op. ult</em>. cit.; AA.VV., <em>Separazione, divorzio, affidamento dei minori. Quale diritto per l’Europa?, </em>cit.; AA.VV., <em>Il diritto di famiglia nell’Unione europea…, </em>cit.</p>
<p>[Fonte altalex.com ]</p>
Number of View :3111<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/l%e2%80%99affidamento-dei-figli-minori-in-europa-cenni-relativi-ad-alcuni-paesi-europei-che-prima-di-noi-avevano-scelto-l%e2%80%99affidamento-congiunto/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Affidamento condiviso: cronaca di una legge non applicata &#8211; di Tiberio Timperi</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La cosa è ben nota al Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che nel 2010 e in questo inizio di 2011 ha ricevuto un’interrogazione parlamentare da parte dell’Onorevole Rita Bernardini, dei Radicali Italiani. A questa, per gli stessi motivi, si è &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/affidamento-condiviso-cronaca-di-una-legge-non-applicata-di-tiberio-timperi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-742" title="322011231757a" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/02/322011231757a.jpg" alt="" width="200" height="200" />La cosa è ben nota al Ministro della Giustizia</strong>, Angelino Alfano, che nel 2010 e in questo inizio di 2011 ha ricevuto un’<span style="text-decoration: underline;">interrogazione parlamentare</span> da parte dell’<span style="text-decoration: underline;">Onorevole Rita Bernardini</span>, dei Radicali Italiani.</p>
<p>A questa, per gli stessi motivi, si è aggiunta di recente la <strong>class action contro il CSM</strong>. Ad organizzarla Adiantum,  una delle associazioni di genitori separati più accreditate.</p>
<p>In sostanza, <strong>l’orientamento culturale prevalente della magistratura è tale da far naufragare lo spirito che ha animato il legislatore: quello della bigenitorialità</strong>. O se si preferisce, del diritto del figlio di avere due genitori. Sulla carta, una rivoluzione, considerato che prima, di fatto, il padre all’indomani della separazione, veniva cancellato.</p>
<p>Purtroppo, successivamente all’entrata in vigore della legge, è stato subito chiaro il sapore gattopardesco.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Cinque anni dopo, parole a parte, la situazione è rimasta identica.</strong></span></p>
<p>Andiamo con ordine.</p>
<p><strong>Per l’Istat</strong> e i tribunali, l’affidamento condiviso viene concesso nel 90 per cento dei casi.</p>
<p>Sulla carta. In realtà le cose sono ben diverse. Esaminiamo.</p>
<p><strong>La legge prescrive che il minore abbia un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori</strong>? I  giudici concedono al padre che vuol fare il padre, <strong>8 giorni in media al mese contro i 23 della madre</strong>.</p>
<p><strong>La legge prescrive l’assenza di genitore prevalente ? </strong><br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>I giudici si sono inventati, a loro uso, la collocazione del minore.</strong></span> Ovviamente 9 volte su 10 presso la madre. A prescindere dalla richiesta del padre.</p>
<p><strong>La legge prescrive il mantenimento diretto, vale a dire la possibilità per il genitore che deve provvedere al mantenimento, di farlo direttamente</strong>?<br />
I giudici ricorrono all’assegno per il genitore collocatario, 9 su 10 la madre, assegno che si trasforma spesso in rendita parassitaria non essendoci obbligo di rendicontazione.</p>
<p>Insomma la legge viene ignorata.</p>
<p>Dopo il divorzio, per i padri che vogliono fare i padri, solo doveri.</p>
<p>Per le madri che vogliono approfittare di una consuetudine,  un vitalizio.</p>
<p>Meglio, un <strong>win for life</strong>.</p>
<p>Tempi, usi e costumi sono cambiati. E con essi, anche il modo di vivere la paternità.<br />
Ma certi avvocati, certi giudici e certi psicologi fanno orecchie da mercante.</p>
<p>Il divorzio all’italiana fa comodo. Complice la lentezza della giustizia e l’orientamento culturale prevalente che vede al centro la mamma e non il minore,<strong> il divorzio alimenta  un lucroso business sulla pelle dei nostri figli.</strong> <span style="text-decoration: underline;">E dei padri</span>. Senza se e senza ma.</p>
<div><strong>Attenzione, questa non è una battaglia dei padri contro le madri o viceversa. </strong></div>
<div><strong>Semmai contro il sistema.</strong></div>
<p>Un sistema che favorisce, ad esempio, certi avvocati che, pur di gratificare il cliente, avallano strategie processuali basate su <strong>false denunce</strong> piuttosto che avviare una mediazione. So di cosa parlo, avendolo vissuto sulla mia pelle. Con buona pace della deontologia professionale.</p>
<p>Al salone della giustizia di Rimini, questa mia affermazione ha molto irritato un insigne giurista (difesa di categoria?) e un membro dell’<strong>AIAF</strong>, associazione avvocati italiani della famiglia. Segno che forse a pensar male si fa peccato ma difficilmente si sbaglia.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>200.000 avvocati in Italia sono tanti, per alcuni troppi.</strong> </span><strong>Il cliente è sacro. Il figlio meno… </strong></p>
<p>Un altro aspetto del condiviso, è legato alle famigerate CTU, ovvero le consulenze tecniche. Nei tribunali vengono sempre scelti gli stessi, come in una compagnia di giro. Con l’assurdo che magari il CTU nominato dal giudice è amico del consulente di parte, magari della moglie… Succede anche questo nelle aule. O il fatto che quel giudice partecipi a quel congresso organizzato dall’associazione cui quel CTU appartiene in un singolare processo osmotico che può prestare il fianco ad eventuali ed inevitabili critiche.</p>
<p>E, per non fare torto a nessuno, una parola anche per i <strong>servizi sociali</strong>.</p>
<p>Tutti sono concordi nel lamentare la loro scarsa professionalità. Rare le punte di eccellenza.</p>
<p>Dipendenti comunali, fortemente ideologizzati che, spesso senza un’adeguata formazione, hanno diritto di vita e di morte sui nostri figli. Diritto  esercitato in tandem con i giudici.</p>
<p>Spesso si ha la sensazione che certi giudici non vogliano essere disturbati.<br />
Che non si leggano i fascicoli.<br />
Che non vogliano prendere posizione.<br />
<strong>Giudici equilibristi. </strong><br />
<strong> Giudici cerchiobottisti. </strong><br />
<strong> </strong><br />
Semplificano parlando genericamente di conflittualità, senza distinguere tra chi aggredisce e chi viene aggredito.</p>
<p>Aggredito che, se ricorre alle vie legali per far valere i suoi diritti calpestati, viene giudicato come conflittuale.<br />
Mentre  l’altro genitore, qualora un pm non archivi, rischia una modica sanzione.</p>
<p><strong>In Olanda e nei Paesi Bassi, invece, l’arresto… </strong></p>
<p><strong>A questo punto è indifferibile, con l’appoggio di tutti gli schieramenti politici, un intervento chirurgico sulla legge a prova di furbi o interpretazioni ideologiche. </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Una modifica che renda realmente paritario, qualitativamente e quantitativamente, il rapporto del minore con entrambe i genitori. </strong></span></p>
<p>Una modifica che con effetto domino, demolisca la figura del genitore collocatario, espressione coniata dai giudici, e garantisca l’uso e la disponibilità della casa coniugale da parte del suo proprietario.</p>
<p>Sarà mica un caso che in Italia stiano spuntando come funghi case accoglienza per padri separati?</p>
<p><strong>Serve la radiazione dall’albo di quegli avvocati che avallano strategie processuali basate su false denunce. </strong><br />
<strong> Serve che ci siano giudici specializzati nel diritto di famiglia. E, in caso di loro separazione, non esercitino fino al  divorzio. </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> Serve che il mantenimento dei figli sia legato a reali esigenze e non agganciato al reddito paterno e al tenore di vita che, inevitabilmente, si dimezza. </span></p>
<p><strong>Serve che il divorzio sia immediato. </strong>Un sì per sposarsi, un sì per divorziare. Basta con il gioco dell’oca che vede prima tre anni di separazione e poi, come nel gioco dell’oca si azzera tutto e si ricomincia daccapo con il divorzio.</p>
<p><strong> Serve il contratto prematrimoniale. </strong></p>
<p>Serve demolire la certezza, da parte della donna, di avere il coltello dalla parte del manico. Di ottenere sulla carta figlio, casa, e soldi. <span style="text-decoration: underline;"><strong>Che razza di pari opportunità sono queste?</strong></span></p>
<p>I diritti e i doveri devono essere equamente distribuiti.<br />
<strong>Ed oggi così non è. </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>C</strong></span><span style="text-decoration: underline;"><strong>on buona pace di una sinistra che continua a chiudere gli occhi davanti a disagio e dolore. </strong></span></p>
<div><span style="text-decoration: underline;"><strong>Una sinistra che, nella strenua difesa della donna, paradossalmente vanifica le conquiste del femminismo e si trasforma in maschilista</strong></span>.</div>
<div><strong>Con una donna, di fatto, mantenuta ad libitum dall’uomo. </strong></div>
<p>[Fonte: adiantum.it]</p>
<h3>Vedi anche: <strong></strong><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-admin/post.php?post=705" target="_blank"><strong>Divorzio all’italiana e saga di una legge non applicata –Intervista a Tiberio Timperi</strong></a></h3>
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		<title>Figli cresciuti senza padre: statistiche choc!</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 20:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#160; IGM (interessengemeinschaft geschiedener und getrennt lebender Männer – www.igm.ch) è un’organizzazione della Svizzera tedesca, che da anni si batte per i diritti di padri separati e divorziati. Recentemente una sua circolare spedita via e-mail spiegava i motivi per cui &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/figli-cresciuti-senza-padre-statistiche-choc/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1089 aligncenter" title="4604c_0" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/06/4604c_0.jpg" alt="" width="569" height="254" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>IGM (interessengemeinschaft geschiedener und getrennt lebender Männer – <a href="http://www.tio.ch/aa_pagine_comuni/www.igm.ch/" target="_blank">www.igm.ch</a>) è un’organizzazione della Svizzera tedesca, che da anni si batte per i diritti di padri separati e divorziati. Recentemente una sua circolare spedita via e-mail spiegava i motivi per cui gli uomini non hanno interesse di sposarsi. Questo slogan è stato concepito in Ticino da un noto avvocato divorzista di Bellinzona quando in una intervista su Ticinosette disse: &#8220;<strong>XI comandamento: non commettere matrimonio</strong>&#8220;.</p>
<p>Papageno ha fatto sua questa riflessione senza esitazioni, dando avvio alla campagna informativa &#8220;Matrimonio? No grazie!&#8221;. Bisogna arrendersi all’evidenza.</p>
<p>Dopo la separazione, niente figli (o quasi) e niente casa, avvocati, servizi sociali, pretori e tutorie al collo, minimo vitale di fr. 1200.(messo di recente in forse dalla CF Sommaruga), discriminazione fiscale, obbligo di mantenere lo standard di vita alla ex e ai figli come ai tempi della luna di miele e, in casi particolarmente sfavorevoli, mantenere la ex fino all’età della pensione.</p>
<p><strong>In una seconda e-mail IGM ha distribuito un rosario di cifre statistiche impressionante sul tema dei figli cresciuti senza padre: 63% dei suicidi di giovani sono cresciuti senza padre, 71% delle minorenni incinte sono cresciute senza padre, 90% dei senzatetto minorenni sono cresciuti senza padre, 70% dei minorenni che finiscono in istituti pubblici sono cresciuti senza padre, 85% dei minorenni che finiscono in carcere sono cresciuti senza padre, 71% dei giovani che abbandonano la scuola sono cresciuti senza padre, 75% dei giovani drogati sono cresciuti senza padre.</strong></p>
<p><strong>La lista continua: 80% dei divorzi è provocato dalle donne, 97% delle denunce mendaci nei confronti dell’ex-marito per atti di violenza e abusi sessuali su se stesse e/o sui propri figli sono inscenate dalle donne che rimangono impunite in quanto, secondo una recente sentenza del tribunale federale, la madre &#8220;aveva il sospetto di…&#8221; per cui aveva &#8220;l’obbligo di denunciare il padre &#8230;&#8221;.</strong></p>
<p>Per chi non volesse accontentarsi delle statistiche, IGM mette a disposizione il libro di Flavio Sardo Alptraum Scheidung. Un sottotitolo potrebbe essere &#8220;Storia di un appassionato padre svizzero che chiede il rispetto della carta dei diritti umani&#8221;: una storia di misandria (odio ai maschi). Per affrontare queste 500 pagine bisogna aver i nervi ben saldi. Dopo aver affrontato questa lettura, non commettere matrimonio non è solo uno slogan politico, ma un avvertimento prezioso per non cadere nel quasi inevitabile precipizio: 60% dei matrimoni finiscono con un fallimento. Ma il divorzista bellinzonese citato non ha paura di rimanere senza lavoro e con un sorriso afferma: &#8220;Ci saranno sempre giovani innamorati che si sposeranno&#8221;.</p>
<p>Se da una parte i padri si troveranno sul lastrico, per i figli delle generazioni future sono guai. Papageno continua a raccogliere e pubblicare regolarmente testimonianze in questa rubrica del Mattino, ma intanto si può consigliare la lettura di due lavori pionieristici: di Claudio Risé &#8211; Il padre, l’assente inaccettabile &#8211; e di Luigi Zoia &#8211; Il gesto di Ettore.</p>
<p>Papageno si muove anche sul piano pragmatico. In questi anni di intenso lavoro abbiamo identificato un enigma in cerca di soluzione: l’assenza quasi totale di padri che si espongono e conducono una lotta comune per i diritti propri e quelli dei figli. Dall’altra sponda, le istituzioni che si adoperano per negare la crisi della famiglia, affermando che &#8220;tutto va bene&#8221;. Il 95% dei divorzi sono consenzienti – ribadisce da anni Roberto Sandrinelli, capostaff del dipartimento della sanità e della socialità: un risultato incoraggiante.</p>
<p>Sul fronte giuridico, anche la Svizzera si è accorta che non si può continuare a calpestare i diritti fondamentali dell’uomo: sull’agenda dei parlamentari vi è la questione dell’autorità parentale congiunta. Dal nostro punto di vista è solo un timido passo verso quello che noi proponiamo ai politici del nostro paese: l’affido condiviso (presenza paritaria dei figli con i due genitori) unita ad un’equa ripartizione delle responsabilità finanziarie.</p>
<p>http://www.tio.ch/aa_pagine_comuni/articolo_interna.asp?idarticolo=639479&#038;idsezione=16&#038;idsito=129&#038;idtipo=410</p>
Number of View :14595<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/figli-cresciuti-senza-padre-statistiche-choc/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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