Sottrazione di minori: uno spaccato che disonora l’Avvocatura e da il voltastomaco a chi legge
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20Ago
Number of View: 900L´avvocatessa guerrafondaia ed il fax “intelligente”
La storia che vi raccontiamo è un tipico caso di “sottrazione nazionale di minore”, ossia quel tipo di vicende che vede un genitore (tipicamente la madre) sparire improvvisamente, con prole al seguito, per raggiungere le lontane regioni natìe (all’interno del territorio nazionale, appunto) o, molto più spesso, per prendere servizio nella nuova sede lavorativa dove ha chiesto qualche mese prima, all’insaputa del coniuge, il trasferimento.
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In barba a qualunque elementare regola di tutela del minore
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– lo sradicamento dal suo contesto abituale (scuola, parenti, amici etc) non è certamente corrispondente al suo primario interesse
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– questa modalità di sottrazione è largamente praticata in Italia, dove una certa magistratura asseconda quasi sempre il “fatto compiuto”, con la benedizione della Cassazione.
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In questa vicenda, però, la parte del leone la fa l’avvocatessa della ex moglie, che pone in essere finissimi accorgimenti tecnologici pur di evitare la ricezione di atti che potrebbero compromettere gli obiettivi delle azioni. Il resoconto che vi riportiamo, a sua volta trasmessoci dettagliatamente dall’ex marito, li descrive minuziosamente, delineando uno spaccato che disonora l’Avvocatura e da il voltastomaco a chi legge.
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Alberto ha convissuto dal mese di maggio 2006 con Daniela, originaria del Lazio, dove aveva sempre risieduto. Dalla relazione con la donna, nel 2007, è nata Vittoria. Il papà è un medico specializzato, e fin dalla nascita della bimba il nucleo familiare aveva sempre abitato in Veneto. Alberto, alla vigilia di Natale, di rientro da una giornata di lavoro trovava la casa totalmente svuotata degli effetti personali della sua compagna ma, soprattutto, della figlia e, sul tavolo della cucina, rinveniva un biglietto di “commiato” manoscritto dalla donna, la quale gli comunicava che si era trasferita unitamente alla piccola nella casa della madre sita a circa 600 km di distanza (in Lazio), esattamente nella stessa residenza da dove era provenuta.
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E’ naturale che, se fosse stato informato preventivamente di una simile scelta, Alberto si sarebbe opposto, così come, successivamente alla scoperta della dipartita, ha fermamente manifestato il proprio dissenso al trasferimento della piccola nella casa della nonna materna.
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Ma proprio da quella vigilia di Natale, fino ad oggi, su imposizione della madre, il papà può vedere la figlia esclusivamente all’interno della abitazione ove è trattenuta, senza neppure poterla condurre fuori, nemmeno per una passeggiata.
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Dopo due mesi di “buio”, a Febbraio, gli viene notificato il ricorso ex art. 336 c.c., con il quale la ex moglie adiva il Tribunale per i Minorenni di Roma chiedendo la disciplina della mera facoltà di visita del padre e la determinazione dell’assegno di mantenimento da corrisponderle, senza neppure chiedere l’affidamento della minore. Ad Aprile viene fissata la prima udienza, durante la quale l’avvocato di Alberto eccepisce l’incompetenza funzionale, anche per territorio, del giudice adito e, parallelamente, richiese l’intervento del Tribunale per i Minorenni di Venezia, unico competente a decidere le sorti della bambina.
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Precedentemente all’udienza, nonostante il papà avesse ripetutamente fatto notare l’ingiustificatezza dell’iniziativa di trasferire la minore e il proprio dissenso rispetto a simile iniziativa, la madre continuava a porre in essere, indisturbata, il medesimo comportamento e lo pseudo regime di visita che la donna imponeva al padre (poche ore nel salotto di casa propria alla presenza di parenti, amici e conoscenti della ex moglie).
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Le risposte dell’avvocatessa di lei ribadivano l’utilità di tali modalità, einvitavano a pazientare in attesa delle decisioni del Tribunale per i Minorenni di Roma il quale, a dire del legale citato, avrebbe sin da subito disciplinato le modalità di visita. Anzi, nonostante fosse intervenuta una denuncia per sottrazione di minore, il legale negava qualunque altra alternativa, imponendogli quale unica possibilità l’originario “regime” (visita nel salotto di casa della nonna materna).
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E arriviamo così all’udienza di Aprile, durante la quale il giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma propone un tentativo di conciliazione, e non finiva di illustrare la disciplina vigente, la quale prevede che l’affidamento congiunto sia la regola, assai raramente disattesa solamente in presenza di situazioni gravi ove il Tribunale ravvisi che l’affidamento congiunto sia nocivo all’interesse del minore. Il magistrato, ostentando una certa equidistanza, non nascondendo di non avere letto gli atti, dava la sensazione di non essersi resa conto di trovarsi di fronte ad una situazione di protratta illegalità, e concedeva un termine di un mese per la formalizzazione di una composizione pacifica della vertenza che, come era prevedibile – bastava si fossero lette le carte processuali -, non è intervenuta. In più, non venne neanche stata fissata alcuna ulteriore convocazione.
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Nella giornata stessa dell’udienza, il legale di Alberto indirizzava all’avvocatessa un fax con il quale, attesa la dinamica della vicenda, la professionista era invitata a formulare una proposta di disciplina del rapporto genitoriale. Di tale lettera il legale della ex moglie negava la ricezione, e con una incredibile comunicazione di qualche giorno dopo, effettuata senza aver ricevuto alcun sollecito – trattasi di lettura del pensiero, dote non rara tra gli avvocati di quello stampo… – l’avvocatessa affermava di avere il fax rotto.
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Come si è avuto modo di appurare, in realtà, la professionista inibiva la ricezione della corrispondenza fax proveniente da numeri recante prefisso 042… (come quello del collega di drugs online without prescription controparte). Infatti, il legale trevigiano chiedeva la collaborazione di un collega del foro di XX il quale, ricevuto via email il testo scansito del fax da indirizzare allo studio XY, provvedeva alla trasmissione, e faceva verificare presso la segreteria dello studio destinatario il buon esito della spedizione che era regolarmente confermato. Ma l’avvocatessa dal fax rotto non si arrendeva, e prontamente chiamava il collega affermando che, casualmente, proprio documento era illeggibile. Come ulteriore prova, quella stessa sera un’amica di famiglia del papà, dalla stessa città del Lazio (quindi con prefisso telefonico “sicuro”), procedeva alla spedizione di un volantino di propaganda elettorale, chiamava lo studio dell’avvocatessa e riceveva conferma del fatto che il fax spedito era assolutamente leggibile.
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Seguono episodi di ordinaria follia criminale: appuntamenti dati per vedere la figlia e mai rispettati, lunghe attese sotto il portone, cellulari spenti (batteria con “effetto memoria”…). Insomma, tutto il bagaglio “tecnico” che una brava avvocatessa come quella potesse consigliare.
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Finalmente, con molte settimane di ritardo, arrivò la proposta del legale della ex moglie, formulata nei termini seguenti:
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1) per tutta la vita il Papà potrà visitare la figlia al massimo per tre ore di seguito solo ed esclusivamente nella dimora della madre, senza la presenza di altre persone, senza la possibilità di scattare foto alla propria figlia, e comunque previo avviso nei tre giorni precedenti; al padre (bontà della mamma) viene riconosciuta la possibilità di raggiungere telefonicamente la figlia solo ed esclusivamente nell’orario dalle 19.30 alle 20.30.
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2) Nel procedimento penale di cui si è detto, Alberto ha presentato numerose memorie nelle quali ha documentalmente dimostrato (anche con fotografie) la situazione di illegalità ma soprattutto l’incubo che sta vivendo da quella lontana vigilia di Natale, pregando la Magistratura inquirente di esercitare l’azione penale a cui è chiamata.
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Ad oggi nessun riscontro. L’avvocatessa pare abbia fatto aggiustare il fax, ma ormai il danno è fatto. In tutto ciò, però, rimane una grande consolazione: Alberto, per fortuna, non è stato denunciato per Stalking…
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[Font: adiantum.it]
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