L’associazione a delinquere delle calunniatrici

La discesa verso l’inferno spesso comincia con una falsa accusa.

Può essere l’avvocata di un centro anti-violenza caduto nel lesbo-femminismo separatista, che propone una “accusa strumentale per piegare le resistenze” per avere un mantenimento maggiore, o magari per godere a vedere un bambino costretto a incontri protetti con il papà che ama.

Può essere un abusologo che propone di fare violenza su di una bambina per procurarsi un falso certificato di abusi, magari per soldi (un avvocato può guadagnare 50,000€ a sostenere una falsa accusa di pedofilia) o perché fra le perversioni (necrofilia, zoofilia, coprofilia, pedofilia, sadismo…) c’è anche il godere a rovinare bambini con false accuse di pedofilia.

Quando le calunnie cadono, per queste madri criminali non esiste via d’uscita.

Non possono fornire ai figli le cure necessarie perché non possono ammettere di averli terrorizzati ed abusati fingendo di difenderli.

Nei casi peggiori i bambini vengono addirittura plagiati fino a sviluppare odio verso i loro papà, un abuso che in termini tecnici viene chiamato PAS, Sindrome di Alienazione Genitoriale.  L’unica cura efficace è l’allontamento, quanto più rapido possibile, che ha provocato questo abuso, detto “genitore alienante”.

Potrebbero curare loro stesse curare i figli, dicendo la verità e scusandosi per le cattiverie, ma ormai i ponti con il buon senso e con le persone buone e giuste sono stati tagliati, ed alle manipolatrici disturbate giunte a questo stadio terminale non rimane che loro stesse.

Ma associandosi alimentano i propri disturbi e attirano ormai solo la feccia dell’aberrazione umana:  femministe che pur di odiare gli uomini non si fermano neanche a negare gli abusi sull’infanzia, una scarcerata in virtù delle proprie condizioni fisiche, una uscita da un centro di igiene mentale in seguito ad una condanna per diffamazione; padri che se ne sono fregati dei propri figli e ora odiano quei papà che combattono per i loro bambini; pederasti che assecondavano le femministe negazioniste fino a quando sono stati arrestati per pedofilia; costruttori di calunnie pedofile ripudiati anche dai propri genitori…

E così nascono le associazione a delinquere finalizzata a negare che PAS, violenze e pedofilia sono tutti gravi abusi sull’infanzia.

Prive di argomenti diffamano e calunniano i propri ex continuando a dipingersi come vittime, diffamano e calunniano gli esperti in psicologia infantile, diffamano e calunniano le associazioni a tutela dell’infanzia, addirittura diffamano e calunniano i Giudici che “osano” proteggere i bambini anche da loro stesse.

Gli adulti possono denunciare, ma sono i bambini a essere le prime vittime di questa follia criminale.

È importante che si capisca che, così come purtroppo esistono i pedofili, esistono madri altrettanto devastanti disposte a rovinare i figli pur di possederli.

È importante che anche in Italia venga approvata una legge, come quella in discussione, che sanzioni senza se e senza ma anche i loro abusi sull’infanzia.

 

 

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Non manda il figlio a scuola se a prenderlo c’è il padre. Condannata

La donna non mandava il figlio a scuola quando toccava all’ex marito andare a riprenderlo. Il tribunale l’ha punita con 50 euro per ogni assenza non giustificata da un certificato medico.

E’ il primo caso di condanna preventiva e potrebbe fare da apripista. La donna, ogni volta che non farà andare il figlio in classe quando tocca al padre andarlo a prendere a scuola, dovrà pagare all’ex marito una multa di 50 euro.

La storia, come spesso accade, nasce da un conflitto tra ex che si contendono un figlio che all’epoca dell’inizio della controversia legale aveva solo dieci anni. L’accusa dell’uomo nei confronti della donna e’ di non aver mandato il ragazzo a scuola nei giorni nei quali doveva essere proprio il padre ad andarlo a prendere. Le giornate di assenza ingiustificata dal banco scolastico sono l’escamotage che la madre aveva trovato per non mandare il figlio dal padre, nei giorni che il bambino doveva stare con lui.

Il tribunale la accusa in generale anche di compromettere in maniera colpevole il rapporto tra figlio e padre, ledendo il diritto del ragazzo di avere un rapporto equilibrato col genitore.

La madre, scrive il giudice, «deve adoperarsi perché il ragazzo veda il padre, incoraggiandolo in tal senso». La donna si era giustificata dicendo di non poter obbligare il figlio a incoraggiare il babbo, ma per il magistrato la signora «deve adoperarsi attivamente incoraggiandolo in tal senso e magari anche minacciandolo di una qualche punizione in caso contrario».

Si tratta di una condanna che farà giurisprudenza, sarà sicuramente d’esempio per casi futuri.

Fonte: http://www.ami-avvocati.it/leggi_articolo.asp?id_articolo=1338&autore=la

Tuttavia la pena non è tale da avere efficacia deterrente: supponiamo che il padre prenda il figlio una volta a settimana, che una settimana su due la donna riesca a farsi fare un certificato medico falso: rapire il figlio per un anno comporterà 20 multe da 50€, e quindi solo 1000€.

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Non diagnosticò tumore al seno: condannato medico

 

PALERMO- La prima sezione civile del Tribunale di Palermo ha condannato un medico dell’ospedale Buccheri La Ferla per non aver diagnosticato un tumore alla mammella a una paziente. Il medico e l’ospedale dovranno risarcire i coniugi con una somma apri a 39.355,59 euro.

«La coppia è stata lesa nel diritto di programmare la propria esistenza, di scegliere di dare alla luce una nuova creatura nella consapevolezza della reale situazione di salute della donna e riconducibile alla condotta colposa del medico, che per imperizia ha errato la diagnosi», afferma il Tribunale.

La vicenda risale al 2002. La donna si rivolse al nosocomio per un’ecografia al seno, ma secondo quando pervenuto, il medico non avrebbe interpretato correttamente l’esame ecografico, omettendo di diagnosticare un carcinoma alla mammella. Ma invece il cancro c’era. Anzi, la paziente l’ha scoperto durante la sua gravidanza che ha dovuto interrompere proprio a causa di questo male.

E oggi, a distanza di sette anni, è finalmente stata fatta giustizia. Il risarcimento è stato riconosciuto alla coppia anche se la donna, nel frattempo, è stata uccisa dal cancro.

«I patemi d’animo attraverso cui i coniugi giunsero alla determinazione di interrompere la gravidanza – si legge nella sentenza – non coinvolgono solo la madre, ma anche il padre, e stante la rilevanza costituzionale della famiglia quale società naturale, fondata sul matrimonio (articolo 29 della Costituzione), hanno ritenuto meritevole di tutela non solo la posizione della donna ma anche quella del marito».

 

Fonte http://www.ami-avvocati.it/leggi_articolo.asp?id_articolo=1263&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ami-avvocati+%28AMI-avvocati.it+RSS%29 – Associazione Matrimonialisti Italiani

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Francia: parlamento blocca matrimoni gay

Parigi 14 giu 2011 – A qualche giorno dall’Europride di Roma il Parlamento Francese si schiera contro i matrimoni tra gay e tra lesbiche. L’Assemblea nazionale di Parigi ha respinto con 293 voti contro 222 una proposta di legge dell’opposizione socialista che aveva proprio l’obiettivo di consentire il matrimonio tra omosessuali. Soddisfatto il deputato di maggioranza Michel Diefenbacher che dichiara “siamo contro l’omofobia, ma non vogliamo alterare l’immagine del matrimonio”.

Anche il Nuovo Centro contro la proposta:  “Vogliamo consentire a tutte le coppie di vivere le loro differenze e i PACS sono una buona risposta”, ha dichiarato François Sauvadet “Ma al matrimonio non siamo favorevoli”.

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Le responsabilità degli operatori del diritto nello stupro delle relazioni familiari

Intervento del dr. Gaetano Giordano


Parte 1

 

Parte 2

 

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Aspetti psicologici e psicopatologici di un minore nel percorso di accertamento di un abuso

Stati Generali sulla Giustizia Familiare — Roma 5-7 maggio 2011

Intervento dell’Prof. Francesco Montecchi.

Neuropsichiatra dell’età infantile, presidente della Onlus “ la Cura del Girasole”

 

Parte 1

 

Parte 2

 

Parte 3

 

 

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Il giudice della famiglia

Stati Generali sulla Giustizia Familiare — Roma 5-7 maggio 2011

Intervento dell’Prof. Giovanni Giacobbe. 

Docente ordinario di Diritto Privato presso la facoltà di Giurisprudenza della LUMSA

Parte 1

Parte 2

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Terminologia del diritto familiare

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– A –

Affidamento: originariamente si intendeva la scelta del genitore con cui il figlio doveva continuare ad abitare.
Dopo l’introduzione dell’affidamento congiunto e di quello condiviso, il concetto ha finito col sovrapporsi all’esercizio della potestà.

Affidamento Esclusivo: prima dell’affidamento condiviso sussistevano l’affidamento esclusivo ad un genitore, quale regola generale, e l’affidamento congiunto, quale possibile alternativa. I figli, in caso di separazione dei genitori, erano per lo più affidati ad un solo genitore, al quale spettava anche l’esercizio esclusivo della potestà. Sulla carta, anche se non era facile farlo applicare, la legge prevedeva anche un esercizio della potestà congiunto sulle questioni di maggiore interesse (educazione, istruzione e salute). Almeno in linea teorica, a fronte di un affidamento esclusivo, l’esercizio della potestà era in parte esclusivo e in parte congiunto.

Affidamento Congiunto: nel 1987 è stato introdotto l’affidamento congiunto, che però ha creato una certa confusione, in quanto non si è capito cosa aggiungesse ad un esercizio della potestà già congiunto sulle questioni più rilevanti.

Affidamento Condiviso: con la legge 54 del 2006, l’affidamento condiviso è la regola generale e quello esclusivo diventa residuale, e si applica quando quello condiviso si rivela dannoso per i figli. Nell’affidamento condiviso i figli continuano ad abitare con uno dei genitori e frequentano l’altro secondo un regime di visite prestabilito. Tutto si gioca, pertanto, sul piano dell’esercizio della potestà, che la legge prevede congiunto sempre e comunque. Dunque, i genitori continuano a prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli.

Assegnazione (della casa coniugale): il titolo per effetto del quale la ex casa coniugale viene assegnata ad uno dei coniugi. L’assegnazione, se trascritta ai registri immobiliari, rende opponibile l’acquisto dell’immobile da parte di terzi. L’assegnazione lascia invariato ogni titolo di proprietà, quindi il coniuge non assegnatario non perde la proprietà totale o parziale del bene, ma non ne ha l’uso. Non esiste una normativa di riferimento, ma l’orientamento giurisprudenziale va nella direzione di esonerare il coniuge non assegnatario dal pagamento dell’ICI, che è a carico del coniuge assegnatario.

– B –

Bigenitorialità: [comp. di bi- e genitorialità]. Diritto reciproco, fra entrambi i genitori e i figli, a mantenere un rapporto continuativo anche dopo la separazione o un divorzio (Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, 2007). La bigenitorialità può realizzarsi facilmente sotto forma di cogenitorialità, quando le coppie, ad esempio, secondo la classificazione di Ahrons, possono definirsi “amici perfetti” e riescono a gestire di comune accordo i figli collaborando. Così come la bigenitorialità è ancora possibile, sotto forma di “rapporti parentali paralleli”, quando i genitori si comportano come “colleghi collaboranti” (Ahrons), ovvero rispettandosi e legittimando il ruolo dell’altro genitore, senza interferire né condividere la gestione dei figli. Ma la sfida, che il principio della bigenitorialità pone alla società e agli addetti ai lavori, è di evitare la perdita del rapporto tra i figli ed uno dei genitori — di renderlo cioè possibile con entrambi — anche quando le coppie si comportano da “colleghi arrabbiati” o “nemici furenti” (Ahrons,); casi in cui i figli sono spesso strumentalizzati e coinvolti dai genitori in conflitti di lealtà (si veda Mobbing Genitoriale, Sindrome di Alienazione Genitoriale).

– C –

Cogenitorialità: vedi bigenitorialità.

Complesso di Medea (Jacobs): si manifesta quando la madre viene presa dal bisogno ossessivo di vendicarsi dell’ex-marito e diventa l’unico scopo della sua esistenza. In questo caso le madri non uccidono i loro figli per vendetta contro i mariti, come invece accade nella tragedia di Euripide, in cui Medea uccide i figlioletti per privare Giasone, il marito che l’ha ripudiata, delle gioie di essere padre; piuttosto tentano di distruggere, di “uccidere”, la relazione tra padre e figli.

C.T.U. – Consulenza Tecnica d’Ufficio: la perizia disposta dal Tribunale che deve rispondere ad uno o più quesiti del magistrato in merito alle personalità ed alle dinamiche di coppia (relazioni tra ex coniugi e genitori-figli). La stessa sigla identifica anche il Consulente Tecnico d’Ufficio, colui/colei il quale riceve l’incarico. La perizia viene stilata al termine di un ciclo di incontri tra i soggetti periziandi, sovente anche con visite domiciliari presso i luoghi di abitazione della prole. Non viene fissato un numero minimo o massimo di incontri, lasciato alla discrezionalità del periziante che valuta di caso in caso. Il Consulente è nominato dal tribunale, i relativi costi sono a carico delle parti.

C.T.P. – Consulenza Tecnica di Parte: analoga perizia svolta su incarico di una o di entrambe le parti. La stessa sigla identifica anche il Consulente Tecnico di Parte, colui/colei il quale riceve l’incarico. I CTP possono affiancare il CTU nel corso della perizia (facoltà in merito alla quale la discrezionalità è del CTU); mentre il giudice tiene conto delle conclusioni risultanti dalla CTU, non ha l’obbligo di tenere in uguale considerazione i risultati della CTP. Il CTP è una facoltà, non un obbligo: la nomina è a carico della parte, come i relativi costi.

– D –

Divorzio: con il divorzio si scioglie il vincolo matrimoniale e i coniugi ritornano liberi di stato. La legge prevede lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Gli ex coniugi perdono reciprocamente i diritti successori, ma permangono doveri di solidarietà quanto al mantenimento del coniuge più debole economicamente.

Divorzio congiunto: i coniugi depositano un ricorso con tutte le condizioni atte a regolare il loro rapporto e la vita con i figli dopo il divorzio. A differenza della separazione, per il “divorzio congiunto” il consenso tra le parti è condizione necessaria, ma non sufficiente per ottenere il divorzio. Occorre il decorso di tre anni dalla separazione e la sentenza del Tribunale.

Divorzio giudiziario: vale la stessa procedura prevista per la separazione giudiziale.

– I –

Iurigeno (disturbo): dicasi di disturbo (Salluzzo), danno o patologia, con particolare riferimento alla sfera psichica, ma che può estendersi ad alterazioni funzionali somatiche ed organiche, che viene provocato più o meno direttamente dal cattivo operato della giustizia (mancati provvedimenti, errate valutazioni, carenze normative, ecc., nel campo delle separazioni). Potrebbe essere confuso con la Nevrosi da Indennizzo, con la quale effettivamente può intrecciarsi, ma il termine ricopre un’estensione più ampia (vedi Complesso di Medea, Mobbing Genitoriale, Sindrome di Alienazione Genitoriale, Sindrome della Madre Malevola, Sindrome del Padre Delegittimato, Sindrome del Padre Inadempiente).

– M –

Mobbing Genitoriale (Giordano): l’acquisizione di potere da parte di uno solo dei genitori all’interno della disputa della separazione — che già potrebbe essere favorita dall’affidamento esclusivo, ma soprattutto ottenuta grazie alla conquista dell’alleanza coi figli — costringe il genitore svantaggiato ad abbandonare il campo. Rendersi conto della disparità di potere e della partigianeria dei figli può far perdere il controllo di sé al genitore mobbizzato, fino a farlo reagire con esasperazione. Tali reazioni verranno poi ridefinite dal genitore predominante come disturbo psicologico, e utilizzate come pretesto per svalutare le capacità genitoriali dell’altro. Il contesto giudiziale consente al genitore mobbizante di attuare infiniti subdoli metodi di persecuzione del genitore mobbizzato: sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, emarginazione dai processi decisionali, minacce, campagne di denigrazione, delegittimazione familiare e sociale. Lo scopo è lo stesso del mobbing lavorativo: liberarsi della presenza della persona verso cui si nutre avversione senza incorrere in ripercussioni di legge.

– N –

Nevrosi da Indennizzo (Giberti, Rossi): disturbo tipico delle controversie giudiziarie che spinge il soggetto a rivendicazioni infinite, spesso pretestuose, nel tentativo di vedersi riconosciuti i torti subiti dalla controparte.

– P –

Potestà (esercizio della): comprende tutti i diritti, doveri e poteri dei genitori nei confronti dei figli. La potestà, quando i genitori convivono, è esercitata da entrambi. In caso di separazione, si prevede l’esercizio congiunto sia per questioni di ordinaria amministrazione sia per quelle di maggiore interesse (educazione, istruzione e salute), con la possibilità di disgiungere l’ordinaria amministrazione.

– S –

Separazione: con la separazione i coniugi restano uniti dal vincolo del matrimonio, ma cessa l’obbligo di coabitazione e assistenza morale. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Nel primo caso il Tribunale valuta se si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la convivenza. Nel secondo caso è sufficiente la volontà di entrambi i coniugi di separarsi. La separazione non fa venir meno i doveri di assistenza materiale, nel senso che il coniuge privo di adeguati redditi ha diritto di essere mantenuto dall’altro.

Separazione Consensuale: ricorso congiunto dei coniugi per stabilire le condizioni relative all’affidamento dei figli e al loro mantenimento, all’assegnazione della casa coniugale (in favore del genitore con cui i figli convivono) e all’eventuale mantenimento del coniuge. L’iter richiede pochi mesi.

Separazione Giudiziale: causa indetta da uno contro l’altro. Entro 5 giorni dal deposito del ricorso, il giudice fissa l’udienza presidenziale, alla quale è obbligato a partecipare anche l’altro coniuge, che può depositare la propria memoria difensiva. L’iter richiede da un anno e mezzo a tre anni. Lo stesso vale per il divorzio.

Sentenza di Separazione: pronunciata la sentenza e decorsi i termini per le impugnazioni la separazione (consensuale o giudiziaria) diventa definitiva. Trascorsi almeno tre anni dall’udienza presidenziale, è possibile chiedere il divorzio.

Sentenza di Divorzio: pronunciata la sentenza i coniugi tornano a essere “liberi di stato”.

Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS): descritta da Richard Gardner a partire dagli anni ottanta, é un disturbo psicopatologico — e al tempo stesso un abuso emotivo — che colpisce i figli, solitamente in un’età compresa tra i 7 e i 14/15 anni, al momento della separazione. La PAS è dovuta a due fattori concomitanti. Il primo è la programmazione o indottrinamento di un genitore, definito come “alienante” ai danni dell’altro. Il secondo fattore, che costituisce la principale manifestazione della PAS, è l’allineamento dei figli col genitore alienante. Questi sono personalmente coinvolti in una campagna di denigrazione . che non ha giustificazione, e non è sostenuta da elementi realistici – nei confronti dell’altro genitore (il genitore alienato), che viene odiato fino ad essere escluso dalla loro vita.

Sindrome della Madre Malevola (Turkat): la madre (potrebbe essere, anche se è più raro, il padre, tanto è vero che l’autore in un successivo articolo ha ampliato il concetto ridefinendo il fenomeno come Sindrome del Genitore Malevolo), pur rimanendo esente da altre psicopatologie accertabili e mantenendo coi figli — almeno in apparenza — un efficace rapporto di accudimento, tuttavia esercita nei confronti dell’ex marito un comportamento lesivo, teso soprattutto ad impedirgli un normale ed affettuoso rapporto con i figli. L’alterazione della condotta può comprendere sia veri e propri gesti criminali, oppure può trasformarsi in un eccesso di azioni legali con cui vessare il padre dei suoi figli.

Sindrome del Padre Delegittimato o Disenfranchised Father Syndrome (Rowles): include quei padri parzialmente o del tutto paralizzati dalla sofferenza della separazione. Essi non possono far nulla per evitare la separazione, cercano di lottare per rimanere presenti come prima nella vita dei figli, ma, dopo aver tentato inutilmente di far valere i loro diritti in campo giuridico, si rendono conto di essere delegittimati nel loro ruolo genitoriale. La loro sintomatologia costituisce un insieme di sintomi depressivi e da disturbo post traumatico da stress.

Sindrome del Padre Inadempiente: un aspetto della sindrome, di cui sarebbero affetti i padri che non hanno superato il trauma o le difficoltà economiche della separazione, è quello di poter diventare un Padre inadempiente. Alla reazione depressiva potrebbe aggiungersi infatti quella causata dal fatto di non avere i mezzi economici sufficienti per far fronte alle nuove esigenze, familiari e proprie.

Sindrome Malevola del Padre Inadempiente: il tipo malevolo e vendicativo di padre inadempiente è quello che, pur avendo i mezzi, non avendo accettato la decisione della moglie di separarsi, rifiuta di pagare il mantenimento e/o di occuparsi dei figli. In questo caso è proprio costui che può arrivare ad operare un vero e proprio rifiuto nei confronti dei figli, i quali, anche favoriti dall’interessamento materno, vorrebbero continuare a mantenere il rapporto col padre.

– U –

Udienza Presidenziale: fissata dal giudice dopo il deposito del ricorso. Partecipano all’udienza entrambi i coniugi. Se le condizioni proposte sono confermate, la coppia è autorizzata a separarsi e il Tribunale, previo parere del Pubblico Ministero, decide se omologare o meno la separazione. L’omologazione è rifiutata qualora contenga errori o condizioni inadeguate alla tutela dei figli. Se l’omologazione è accordata, la separazione consensuale diventa definitiva, ma può venire meno in caso di riconciliazione tra coniugi. Nella separazione giudiziale, se la conciliazione fallisce, il giudice adotta i provvedimenti per regolare i rapporti tra i coniugi e con i figli per tutta la durata della causa.

 

 

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Il ruolo e la responsabilità dell’avvocato nel ridurre la conflittualità nelle separazioni coniugali.

Stati Generali sulla Giustizia Familiare — Roma 5-7 maggio 2011

Intervento dell’Avv. Matteo Santini

Presidente del Centro Studi sul Diritto di Famiglia dei Minori

 

Parte 1

 

Parte 2

 

 

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Affidamento Condiviso e ricorsività nelle strategie di deroga.

Stati Generali sulla Giustizia Familiare — Roma 5-7 maggio 2011

Intervento di Fabio Nestola

 

Parte 1

 

Parte 2

 

Parte 3

 

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