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La mia relazione si colloca nell’ ambito del danno esistenziale di natura endofamiliare , in particolare tratterò il tema del danno esistenziale e dei suoi effetti sui minori coinvolti nelle contese delle cause di separazione, del loro utilizzo o manipolazione da parte dei genitori e dello svilupparsi di una delle più gravi patologie da separazione quale è la Sindrome da Alienazione parentale.

Il logo dell'Ordine degli Avvocati di Ancona dal cui sito questa relazione è tratta

Sappiamo che la famiglia conflittuale è un sistema che produce di gravi patologie ma, ciò nonostante, sembra esservi una grande incapacità del sistema sociale ad occuparsi del problema.

La Sindrome da alienazione parentale è una figura di danno esistenziale emergente pertanto necessita di una trattazione esplicativa di quello che è il fenomeno in sé, sebbene chi di noi avvocati si sia occupato di cause di separazione si è sicuramente imbattuto nel fenomeno in questione, ma ciò che è importante evidenziare è una precisa descrizione ed individuazione della sindrome da alienazione parentale o genitoriale.

Per comodità espositiva si indicherà la sigla abbreviata di PAS

Che cosa è dunque la PAS ? E’ una figura di derivazione anglosassone oggetto di studio e ricerca in ambito scientifico e giuridico da oltre 20 anni ma ancora poco conosciuta e diffusa in Italia, ed è stata inizialmente descritta e sintetizzata in letteratura da Richard A. Gardner nel 1985 ( Gardner, Family therapy of the Moderate Type og parental Qlienation Sindrome, in The American Journal of Family Therapy, p. 195 ).

Si tratta di un disturbo psicologico che insorge esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli a seguito del loro coinvolgimento in separazioni conflittuali non adeguatamente mediate.

Richiard Gardenr ha descritto la PAS come “quella situazione in cui un genitore – detto genitore Alienatore – attiva un programma di denigrazione contro l’ altro genitore – detto genitore Alienato – utilizzando e manipolando il figlio..

MODALITA DI MANIFESTAZIONE DELLA SINDROME

Le modalità o tecniche di programmazione del genitore alienante comprendono l’ uso di espressioni denigratorie riferite all’ altro genitore, attribuendogli false accuse di trascuratezza, violenza o abuso. Si tratta , dunque, di vera e propria costruzione di una realtà virtuale di terrore e vessazioni che genera, nei figli, profondi sentimenti di
paura, diffidenza ed odio verso il genitore alienato.

Pur tuttavia non si può parlare di semplice programmazione del genitore alienatore sul figlio poiché nelle situazioni di Pas il figlio stesso assume un proprio ruolo attivo fornendo un personale apporto alla campagna di denigrazione del genitore alienato; è proprio questa combinazione di fattori agita da una triplice figura – quella del figlio
– che rende riconoscibile una diagnosi di Pas.

I figli, si alleano con il genitore apparentemente sofferente, si mostrano come contaminati da questa sofferenza ed iniziano ad appoggiare la visione del genitore alienante, esprimendo, a loro volta in modo apparentemente autonomo, astio, disprezzo e denigrazione contro il genitore alienato.

E’ di tutta evidenza che una simile dinamica di programmazione spesso arriva distruggere la relazione tra figli e genitore alienato. Tale programmazione agita da parte di un genitore patologico – genitore alienante – porta i figli a perdere il contatto con la realtà degli affetti e ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l’ altro genitore – genitore alienato- . I figli così programmati arrivano a rifiutare qualunque contatto, anche solo telefonico, con il genitore alienato.

Perché si possa parlare di PAS, però , è necessario chiarire un aspetto fondamentale del fenomeno ovvero che i sentimenti di astio, disprezzo e rifiuto non devono essere giustificati da reali mancanze, trascuratezze o addirittura da violenza del genitore alienato. In presenza di reali abusi o trascuratezze, la diagnosi pas non è applicabile.

DIAGNOSI DI PAS E SINTOMI DI RICONOSCIMENTO

La Sindrome da Alienazione Parentale si può riconoscere attraverso l’ osservazione di 8 sintomi primari nel minore. Quindi l’ ascolto del minore da parte dei vari specialisti che entrano in gioco in una separazione, siano essi avvocati, magistrati, assistenti sociali o psicologi deve evidenziare la presenza degli 8 sintomi
specificamente tipizzati:

1) Il primo sintomo è La campagna di denigrazione, il figlio mima o scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante verso l’ altro genitore. In una situazione normale, in un contesto familiare più sano , ciascun genitore non permetterebbe che il figlio esibisca mancanza di rispetto e diffami l’ altro.
Nella Pas , invece, il genitore programmante non mette in discussione questa mancanza di rispetto, ma può addirittura arrivare a favorirla.

2) Il secondo sintomo è La razionalizzazione debole dell’ astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o anche solamente superficiali. “

3) La mancanza di obbiettività ; è un ulteriore elemento sintomatico, per il quale il genitore rifiutato è descritto dal bambino come “ tutto negativo”, mentre l’altro genitore è visto come “ tutto positivo”.

4) Il fenomeno del pensatore indipendente il figlio afferma di essere una persona che sa pensare in modo indipendente, autonomo e di avere elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione senza influenza del genitore
programmante.

5) L’ appoggio incondizionato ed automatico al genitore alienante è una presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante, in qualunque genere di conflitto si venga a creare.

6) L’ assenza del senso di colpa è il sesto sintomo : ciò significa che tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del genitore alienante sono vissuti da bambino senza alcun senso di colpa.

7) Gli scenari presi a prestito sono affermazioni del bambino che non possono ragionevolmente provenire dal minore direttamente, come ad esempio l’ uso di parole o la descrizione di situazioni normalmente non conosciute da un
bambino di quell’ età per descrivere le colpe del genitore escluso.

8) Infine , l’ ottavo sintomo è l’ estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato .

CONSEGUENZE E DANNO ESISTENZIALE

L’ instaurazione incontrollata della PAS è una vera e propria forma di violenza emozionale in grado di produrre significative psicopatologie nella vita dei bambini coinvolti.

La gravità della situazione è evidente soprattutto se si considerano due fattori: in primo luogo non è raro che le cronache diano notizia di gesti estremi compiuti da genitori affidatari, come rapimenti , omicidi e quant’ altro.

In secondo luogo la violenza emotiva subita dai minori crea danni enormi e spesso produce significative psicopatologie sia nella vita presente che in quella futura: non sono pochi i casi di minori coinvolti in casi di PAS che sono diventati giovani con disagi psicologici notevoli, o la mancanza di rispetto per le figure autorevoli come insegnanti o datori di lavoro, turbe psichiche, paranoia e psicopatologie legate all’identità in genere.

Un genitore che programma sistematicamente un bambino per spingerlo ad una condizione di continuo rifiuto e denigrazione di un genitore affettuoso e devoto rileva un totale disprezzo per il ruolo che il genitore alienato ha nell’ educazione del minore. Il genitore alienante determina la rottura di un legame psicologico che potrebbe, nella maggior parte dei casi rivelarsi di grande importanza per il bambino , nonostante la separazione o il divorzio dei genitori. I genitori che esibiscono comportamenti alienanti , rivelano oltre che un grave deficit nel ruolo genitoriale, violano diritti costituzionalmente garantiti ai minori . Un deficit genitoriale , dunque, che dovrebbe essere preso in seria considerazione dal Tribunale quando decide lo stato di primo affidatario.

Di conseguenza i Tribunali, quando devono valutare i pro e i contro del trasferimento di custodia, farebbero bene a ritenere che il genitore che programma una PAS dimostra un grave deficit parentale. Con ciò non si intende suggerire che un genitore che provoca la PAS debba essere automaticamente privato della custodia primaria, ma solo che questo atteggiamento debba far parte di quegli elementi di valutazione che l’ organo giudicante deve considerare nella decisione sulla custodia dei figli.

PAS E MOBBING GENITORIALE

Volevo ricollegarmi alla relazione della collega che mi ha preceduta Avv. De Feo per trattare brevemente la differenza tra Pas e Mobbing genitoriale.

Il “mobbing genitoriale” consiste nell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall’altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e /o comunque finalizzati ad impedire all’altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione, e il discredito familiare, sociale, legale, l’esercizio della propria
genitorialità, svilendo e / o distruggendo la sua relazione con il o i figli. Manca nel mobbing genitoriale l’ apporto del figlio alla campagna denigratoria.

La forma più frequente di “mobbing genitoriale” è comunque quella in cui il genitore affidatario inizia per primo a comportarsi da mobber, e l’altro reagisce di volta in volta con comportamenti aggressivi, a volte producendo a sua volta del “mobbing” contro l’altro. Di norma, la coppia diventa a “transazione mobizzante” allorché il genitore affidatario (che in breve diventerà cioè “mobber”) percepisce il comportamento dell’altro genitore come perturbante della stabilità del “nucleo familiare” e, dunque, sua.Più frequentemente, il genitore mobbizzante è l’affidatario.

Questi, forte della convivenza con il figlio, tenderà ad impedire all’altro di continuare a poter esercitare un ruolo decisionale importante nella vita del figlio.

Altre volte ad essere genitore mobbizzante è il non affidatario: in questi casi, il risultato sarà statisticamente più drammatico di quel che accade allorché avviene il contrario.( es. parlare male dell’altro genitore, non adempierà agli orari di riconsegna per “dispetto”, evaderà, senza motivazione economica l’esatto mantenimento dell’assegno mensile).

Definiamo pertanto, “mobbing genitoriale” una situazione in cui siano presenti per sei mesi almeno, ripetuti episodi di mobbizzazione in una delle due aree di esercizio della genitorialità.”

Definiamo poi “mobbing genitoriale esteso” quello in cui partecipano con accanimento più familiari del genitore mobber, considerando di fatto “fisiologico” che gli ascendenti siano schierati con i figli;”

Il “mobbing genitoriale” mira dunque alla espropriazione dell’altro dal proprio ruolo genitoriale. Riguarda un conflitto agito dai due coniugi, nella pas vi è l’ apporto del figlio.

LA PAS IN TRIBUNALE

Abbiamo precedentemente detto che la PAS è una figura di danno esistenziale emergente per cui non sono molte le pronunce giurisprudenziali intervenute su questo tema , anche perché le cronache giudiziarie riguardano prevalentemente ipotesi in cui il genitore si sottrae all’ adempimento degli obblighi familiari piuttosto che il caso in
cui egli è vittima di comportamenti manipolativi dell’ altro genitore.

Tuttavia, vi sono alcuni primi segnali positivi di riconoscimento del fenomeno. Si può segnalare una sentenza relativamente recente del Tribunale di Bergamo ( Ufficio GIP, n. 3490/2004 in articolo “ La sindrome da alienazione parentale “ Avv. Missiaggia, p.3 ) che si è espressamente occupata della Sindrome di alienazione
parentale, affrontando un caso di presunti abusi sessuali compiuti dal padre ai danni del figlio minore.

In tale occasione il giudice ha ritenuto non attendibile il racconto del minore, ascoltato in sede di incidente probatorio, in quanto contraddittorio, incoerente, illogico ma soprattutto in contrasto con quanto riportato “ de relato” dal soggetto che aveva raccolto le prime dichiarazioni del bambino.

Lo stesso organo giudicante concludeva affermando espressamente che “ altresì inficia l’ attendibilità del racconto del minore l’ accertata presenza di un acceso conflitto coniugale dei genitori relativo alla separazione e all’ affidamento del figlio, specie ove riscontri la cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale”, stato psicologico tipico delle coppie che si separano con liti senza esclusione di colpi pur di impedire all’ altro la custodia del minore”.

Ed infine con sentenza del 5/11/2004 il Tribunale di Monza ( in Danno e Resp., 2005, p. 851) ha riconosciuto l’ esistenza del danno esistenziale per responsabilità del genitore affidatario presso il quale il figlio viveva stabilmente: Il genitore che venga meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, anzi di
favorire la partecipazione dell’ altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio, è responsabile per il grave pregiudizio arrecato al diritto personale di quest’ultimo alla piena realizzazione del rapporto parentale. E’ pertanto risarcibile la avvenuta compromissione del rapporto tra il figlio e l’ altro genitore che non ha potuto esercitare per lungo tempo il diritto di visita al figlio per effetto della condotta ostruzionistica dell’ altro genitore.

L’annullamento della funzione genitoriale comporta un grave danno morale ed esistenziale in quanto il genitore non può assolvere ai propri doveri nei confronti del figlio e non può esercitare i propri legittimi diritti di genitore, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.

Conseguentemente anche il figlio potrebbe subire un danno meritevole di risarcimento dalla condotta del genitore “ostacolante“: viene, infatti, leso un interesse fondamentale del minore, consistente nel diritto a svolgere un armonico rapporto affettivo con il proprio genitore ed a ricevere dallo stesso la necessaria formazione sociale, istruttiva ed educativa, così come previsto dall’ articolo 30 della Costituzione – è diritto e dovere dei genitori mantenere, educare ed istruire i figli- e dagli articoli 147 e 148 Cc.

CONCLUSIONI

Infine , dunque, e con questo arrivo alla conclusione, il principale compito di noi operatori del diritto sarà quello di riconoscere gli elementi costitutivi di danno esistenziale in determinate categorie meritevoli di particolare tutela e conseguentemente della sua quantificazione e della sua risarcibilità.

 

http://www.ordineavvocati.ancona.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=170

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