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	<title>Mobbing Genitoriale</title>
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	<description>Solo un altro blog targato Bigenitorialità</description>
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		<title>Disperato suicidio di un uomo cui era stata revocata la patria potestà sulle due figlie</title>
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		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobbing Genitoriale e Cronaca Nera]]></category>
		<category><![CDATA[Stragi familiari]]></category>

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		<description><![CDATA[Ha deciso di uccidersi con un gesto clamoroso: ha caricato due grosse bombole di Gpl su un furgone preso a noleggio ed è andato a schiantarsi a tutta velocità a Cavaion Veronese contro la casa dell’ex convivente, dalla quale aveva avuto due figlie. Nell’esplosione è morto un uomo di 53 anni di Pescantina (Verona).
All’origine del gesto disperato ci sarebbe la separazione dalla   famiglia; sembra infatti che l’uomo, originario dell’Argentina e senza   precedenti penali, non avesse accettato la revoca della patria potestà decisa dal tribunale di Verona in seguito a una denuncia per minacce e maltrattamenti presentata  dall’ex convivente.
Un suicidio, secondo quanto accertato dai  carabinieri di Caprino,  pianificato con lucidità e ripreso negli ultimi  istanti dalla  telecamera della farmacia di Cavaion: l’uomo ha noleggiato  un furgone,  ha acquistato due bombole di gas gpl da 25 chili e, fatti  16 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2011/05/0LLCCRMR_672-458_resize.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-104" title="0LLCCRMR_672-458_resize" src="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2011/05/0LLCCRMR_672-458_resize-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Ha deciso di uccidersi con un gesto clamoroso: ha caricato <strong>due grosse bombole di Gpl </strong>su un <strong>furgone preso a noleggio</strong> ed è andato a schiantarsi a tutta velocità a <strong>Cavaion Veronese</strong> contro la casa dell’ex convivente, dalla quale aveva avuto due figlie. Nell’esplosione è morto un uomo di 53 anni di <strong>Pescantina </strong>(Verona).</p>
<p>All’origine del gesto disperato ci sarebbe la separazione dalla   famiglia; sembra infatti che l’uomo, originario dell’Argentina e senza   precedenti penali, non avesse accettato la revoca della <strong>patria potestà </strong>decisa dal tribunale di Verona in seguito a una <strong>denuncia per minacce e maltrattamenti </strong>presentata  dall’ex convivente.</p>
<p>Un suicidio, secondo quanto accertato dai  carabinieri di Caprino,  pianificato con lucidità e ripreso negli ultimi  istanti dalla  telecamera della farmacia di Cavaion: l’uomo ha noleggiato  un furgone,  ha acquistato due bombole di gas gpl da 25 chili e, fatti  16  chilometri, si è lanciato contro la villetta a due piani dove l’ex   compagna stava dormendo con le figlie, morendo carbonizzato.</p>
<p><strong>Il boato  dell’esplosione è stato avvertito nell’intero quartiere.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=149593&#038;sez=NORDEST</p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.centriantiviolenza.eu%2Fmobbinggenitoriale%2Fdisperato-suicidio-di-un-uomo-cui-era-stata-revocata-la-patria-potesta-sulle-due-figlie%2F&amp;text=Disperato+suicidio+di+un+uomo+cui+era+stata+revocata+la+patria+potest%C3%A0+sulle+due+figlie&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/disperato-suicidio-di-un-uomo-cui-era-stata-revocata-la-patria-potesta-sulle-due-figlie/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Tra false accuse, falsi abusi e mobbing genitoriale. A volte la giustizia riesce a smascherare i veri criminali.</title>
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		<pubDate>Sun, 15 May 2011 12:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casistica di Mobbing Genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing Genitoriale e Cronaca Nera]]></category>

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		<description><![CDATA[Accusò il marito e la suocera di falsi abusi sulle figlie. Tre anni di reclusione
&#160;

Mentì sostenendo che le figliolette erano state sedotte dal marito e  dalla suocera. L&#8217;addebito era uno dei peggiori: un padre accusato di  aver avuto rapporti sessuali con le due figlie.
Una denuncia che la signora Elisa, l&#8217;ex moglie, presentò in costanza di  separazione. Non si limitò a questo perchè dopo che le figlie vennero  sottoposte a una serie di controlli da parte di psicologi ed emerse che  in realtà nessuno e tanto meno il padre aveva abusato di loro, non  soddisfatta, in sede di udienza di separazione davanti al giudice del  tribunale civile, depositò materiale pornografico attribuendone la  paternità all&#8217;ex coniuge e aggiunse che ai giochi erotici partecipava  anche la madre di lui, ovvero la nonna delle bambine.
Fu quest&#8217;ultima a denunciare l&#8217;ex nuora che, con quella bugia tremenda ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Accusò il marito e la suocera di falsi abusi sulle figlie. Tre anni di reclusione</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p><strong>Mentì sostenendo che le figliolette erano state sedotte dal marito e  dalla suocera. L&#8217;addebito era uno dei peggiori: un padre accusato di  aver avuto rapporti sessuali con le due figlie.</strong></p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2011/05/manette11-289x300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-94" title="manette11-289x300" src="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2011/05/manette11-289x300.jpg" alt="" width="289" height="300" /></a>Una denuncia che la signora Elisa, l&#8217;ex moglie, presentò in costanza di  separazione. Non si limitò a questo perchè dopo che le figlie vennero  sottoposte a una serie di controlli da parte di psicologi ed emerse che  in realtà nessuno e tanto meno il padre aveva abusato di loro, non  soddisfatta, in sede di udienza di separazione davanti al giudice del  tribunale civile, depositò materiale pornografico attribuendone la  paternità all&#8217;ex coniuge e aggiunse che ai giochi erotici partecipava  anche la madre di lui, ovvero la nonna delle bambine.</p>
<p>Fu quest&#8217;ultima a denunciare l&#8217;ex nuora che, con quella bugia tremenda  avrebbe voluto tagliare ogni tipo di legame tra le figlie e la famiglia  del padre. <strong>Calunnia l&#8217;ipotesi di reato per la signora Elisa, <span style="text-decoration: underline; color: #800000;">ma la  procura, non ritenendo che quella denuncia avesse in qualche modo  danneggiato l&#8217;ex marito</span> (in realtà lui per sette mesi non potè vedere le  figlie, medesima sorte toccata poi alla madre), dispose di non  proseguire l&#8217;azione penale e la vicenda era destinata a finire in  archivio. Il difensore delle parti offese, l&#8217;avvocato Davide Adami si  oppose e fu il giudice Laura Donati a disporre l&#8217;imputazione coatta per  la donna difesa da Gianluca Vassanelli</strong>.</p>
<p>Queste le premesse, ieri l&#8217;udienza preliminare davanti al gup Isabella  Cesari: l&#8217;imputata ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato e  al termine del processo è stata condannata a tre anni di reclusione.  Quell&#8217;accusa falsa e gravissima aveva danneggiato e minato la serenità  della famiglia dell&#8217;ex marito e il gup ha riconosciuto la legittimità di  un risarcimento. Tre anni di reclusione ai quali si aggiunge il  pagamento di 20 mila euro a lui e di 10 mila euro alla ex suocera.</p>
<p>F.M.</p>
</div>
<p><strong>Fonte:</strong> larena.it</p>
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		<title>Un caso mortale di MOBBING GENITORIALE. La storia di Maurizio Colaci e di 45 denunce a suo carico dall&#039;&#8221;EX&#8221;</title>
		<link>https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/una-caso-mortale-di-mobbing-genitoriale-la-storia-di-maurizio-colaci-e-di-ben-45-denunce-dellex-moglie/</link>
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		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casistica di Mobbing Genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

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		<description><![CDATA[
Come fermare questo orrore che spietatamente colpisce tanti padri come Maurizio, e tanti bambini? Noi crediamo che occorra arrivare alla radice del problema, che chiamiamo femminazismo e che si sustanzia in azioni di mobbing rese efficaci da un sistema socio-giudiziario incapace, più o meno dolosamente, di tutelare le relazioni familiari. 
Maurizio era un contadino, e sapeva che per liberarsi dalle erbacce occorre estirparne le radici, altrimenti ricrescono.  Il mobbing genitoriale, spinto dall&#8217;odio di genere contro l&#8217;amore dei padri per i propri figli, si avvale quasi sempre del sistema giudiziario per mettere in pratica la delegittimazione del genitore MOBBIZZATO: qualunque cosa accada la conclusione è già scritta.  Occorre arrivarci in modo pacifico ma anche rapido. Ogni sette minuti un bambino italiano viene allontanato da suo padre.  È toccato al piccolo Danilo, può toccare a tutti.
«“Lo hanno ucciso le istituzioni e così facendo hanno anche reso orfano suo figlio, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><em>Come fermare questo orrore che spietatamente colpisce tanti padri come Maurizio, e tanti bambini? Noi crediamo che occorra arrivare alla radice del problema, che chiamiamo femminazismo e che si sustanzia in azioni di mobbing rese efficaci da un sistema socio-giudiziario incapace, più o meno dolosamente, di tutelare le relazioni familiari. </em></p>
<p><em>Maurizio era un contadino, e sapeva che per liberarsi dalle erbacce occorre estirparne le radici, altrimenti ricrescono.  Il mobbing genitoriale, spinto dall&#8217;odio di genere contro l&#8217;amore dei padri per i propri figli, si avvale quasi sempre del sistema giudiziario per mettere in pratica la delegittimazione del genitore MOBBIZZATO: qualunque cosa accada la conclusione è già scritta.  Occorre arrivarci in modo pacifico ma anche rapido. Ogni sette minuti un bambino italiano viene allontanato da suo padre.  È toccato al piccolo Danilo, può toccare a tutti.</em></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-76" title="1242011132124a" src="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2011/05/1242011132124a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />«“Lo hanno ucciso le istituzioni e così facendo hanno anche reso orfano suo figlio, il piccolo Danilo che oggi ha soli 8 anni”. A parlare è <strong>Stefano Maresca di Serracapriola</strong>, delegato per la regione Puglia dell’associazione ADIANTUM &#8211;  associazione di associazioni nazionali per la tutela dei minori – che con queste parole punteggia il triste epilogo del percorso fatto al fianco di Maurizio Colaci. Lui, Maurizio Colaci, era un genitore separato che ci ha provato fino all’ultimo a restare accanto a suo figlio. Era tornato a Galatina, nel leccese, da Milano per le vacanze di Pasqua con il desiderio espresso che gli lasciassero tenere il figlio con sé almeno in uno dei due giorni di festa, ma la mattina del 7 aprile è morto stroncato da un infarto in casa della madre, forse sopraffatto dalle fatiche inflittegli in quegli ultimi due anni di confino  dalla vita di suo figlio.</p>
<p>Due anni prima la moglie di Maurizio gli disse: &#8220;non ti amo più, te ne devi andare&#8221;, e così Maurizio su consiglio del suo avvocato, il dott. Donato Mellone, lasciò la casa di sua esclusiva proprietà perché potessero serenamente proseguire a viverci sua moglie e il loro unico figlio di sei anni; nel frattempo a lui non restò che trasferirsi dall’anziana madre rimasta vedova. Da quel momento gli importò soltanto di continuare a vedere regolarmente suo figlio, “il mio angelo”, come lo chiamava lui, e di poter trascorrere del tempo insieme.</p>
<p>La trafila che attende Maurizio Colaci per realizzare ciò che non solo alle anime semplici potrebbe apparire come un diritto naturale, è in realtà un girone infernale lastricato di diabolici impedimenti, nonostante che una legge nazionale, la 54 del 2006, garantisca ai figli di genitori separati, attraverso l’istituto dell’affido condiviso, di veder salvaguardato il proprio inalienabile diritto alla bigenitorialità. Il 17 luglio del 2008 il Tribunale per i Minorenni di Lecce pur non obiettando nulla alla condotta di padre di Maurizio Colaci, tuttavia osservava che egli ha un rapporto “teso e conflittuale” con la moglie da cui si sta separando; a questo punto la posizione di Maurizio crolla sotto la scure delle accuse di prevaricazione mossegli dalla moglie a suo insindacabile giudizio, quelle sole parole corroborate da null’altro accade che bastino ad un Tribunale, in questo caso al Tribunale per i Minorenni di Lecce, per stabilire che Maurizio Colaci e suo figlio Danilo potranno vedersi una sola volta alla settimana durante un incontro “protetto”, vale a dire presso la sede del Consultorio familiare di Galatina alla presenza degli assistenti sociali, e che potranno parlarsi al telefono non più di due volte al giorno in fasce orarie stabilite.</p>
<p>Il 20 marzo del 2009 l’ordinanza presidenziale del tribunale di Lecce assegnava  alla moglie di Maurizio la casa coniugale (che pure era di esclusiva proprietà di lui) e un mantenimento di trecento euro mensili, disponeva a favore di lei l’affido esclusivo del piccolo Danilo “con diritto del padre di poterlo vedere con le modalità stabilite (un’ora alla settimana, quando andava bene, <em>ndr</em>) dal Tribunale dei Minori di Lecce”.</p>
<p>Trecento euro di mantenimento e nessun reddito mal si conciliano, però. All’epoca dei fatti Maurizio era disoccupato, viveva in casa della madre: era lei a farsi carico del necessario. La situazione di dipendenza economica in cui versava Maurizio è stata comprovata da un’indagine approfondita sulla sua effettiva condizione reddituale, a conclusione della quale il 20 luglio del 2009 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita presso il T.A.R. di Lecce, lo ammetteva ad avvalersi del gratuito patrocinio di un avvocato. Il Tribunale civile di Lecce lo obbligava comunque a corrispondere un mantenimento alla moglie che lavorava in un call-center e percepiva regolare stipendio.</p>
<p>Nei mesi che intercorrono tra le due decisioni giudiziarie, Maurizio invocava di poter vedere suo figlio, non faceva altro che promuovere questa istanza. Scriveva, Maurizio, lui che si era fermato alla terza media, lui figlio di contadini, con grafia incerta e tra alcuni inciampi di grammatica, scriveva a tutti coloro che potevano essere interessati a conoscere la sua storia e che avrebbero potuto aiutarlo: scriveva agli operatori sociali e giudiziari, sui forum delle associazioni di padri separati, su facebook, al ministro della Giustizia, scriveva per chiedere sempre la stessa cosa: che a suo figlio “non fosse negato il diritto di avere un padre”.</p>
<p>Racconta Sergio Nardelli, che è stato amico di Maurizio Colaci fin da quando si erano parlati la prima volta sul forum dell’associazione di Napoli “Papà separati”, una delle 24 associazioni che fa capo ad ADIANTUM, “Un giorno Maurizio si è recato davanti alla scuola del suo piccolo, ha atteso che ne uscisse, lo ha preso in braccio e ha cominciato a baciarlo, ad accarezzarlo, a stringerlo a sé, la moglie urlava, ha fatto intervenire la polizia, Maurizio è stato arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale.”</p>
<p>Maurizio, senza un lavoro, decise di iscriversi ad un corso di formazione professionale per assistenza agli anziani sovvenzionato dalla regione Lombardia, dormiva a Monza in una stanzetta di sei metri per tre e viaggiava tra Milano e Monza sempre con l’ansia che potessero togliergli la sua auto su cui pendeva un provvedimento di sequestro giudiziario.</p>
<p>Il 7 aprile Maurizio era a casa di sua madre e a pochi passi da suo figlio. “Il 7 aprile 2010 Maurizio non ce l&#8217;ha fatta più, si è svegliato al mattino, ha avuto un infarto ed è morto. Quattro giorni prima &#8211; ricorda Sergio Nardelli &#8211; Maurizio parlando al telefono con il suo piccolo Danilo disse: “Angelo mio, vedrai che papà ti verrà a prendere”. Terminata la telefonata, con le lacrime agli occhi, Maurizio mi guardò e mi disse: “Mi faranno morire di dolore, lo so”.</p>
<p>L’8 aprile Maurizio era sul suo letto di morte quando a casa della madre giunse il messo comunale che gli doveva sequestrare l’auto; mentre lui notificava il provvedimento alla signora Bianca, ottantenne che vegliava il corpo del figlio, il carro-attrezzi del comune di Galatina girava attorno alla casa alla ricerca dell’auto da sequestrare.</p>
<p>Maurizio è stato genitore e padre, prima di tutto e fino all’ultimo, eppure a Danilo, come a tanti altri figli di genitori separati del nostro Paese, è stato negato il diritto ad un’identità piena. “In Italia nell’ambito della famiglia, &#8211; dice Stefano Maresca di Serracapriola parafrasando Vittorio Vezzetti, autore di “Nel nome dei figli”- soprattutto in caso di separazione coniugale, esistono impari opportunità genitoriali per gli uomini e specularmente nella società, al di fuori della maternità, esistono altre impari opportunità per la donna, ad esempio livelli di disoccupazione più alti e retribuzioni più basse. E il sistema, Tribunali e Servizi sociali <em>in primis</em>, sembra fatto apposta per non favorire la mediazione tra i coniugi, basti pensare che un bambino che viene chiuso in una casa-famiglia (in Italia se ne contano 32 mila tra comunità e affido, <em>ndr</em> ) costa allo Stato 200 euro al giorno.” Un vero affare.</p>
<p>Valeria Carella</p>
</div>
<p><a href="http://www.bollettinodiguerra.com/?p=2015" target="_blank">http://www.bollettinodiguerra.com/?p=2015</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="//www.youtube.com/watch?v=O3kdyc4178g&#038;fmt=18">//www.youtube.com/watch?v=O3kdyc4178g</a></p></p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.centriantiviolenza.eu%2Fmobbinggenitoriale%2Funa-caso-mortale-di-mobbing-genitoriale-la-storia-di-maurizio-colaci-e-di-ben-45-denunce-dellex-moglie%2F&amp;text=Un+caso+mortale+di+MOBBING+GENITORIALE.+La+storia+di+Maurizio+Colaci+e+di+45+denunce+a+suo+carico+dall%27%22EX%22&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/una-caso-mortale-di-mobbing-genitoriale-la-storia-di-maurizio-colaci-e-di-ben-45-denunce-dellex-moglie/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Le responsabilità del sistema giudiziario nella mancata tutela delle relazioni familiari (Video)</title>
		<link>https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/le-responsabilita-del-sistema-giudiziario-nella-mancata-tutela-delle-relazioni-familiari-video/</link>
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		<pubDate>Sun, 15 May 2011 00:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Definizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[alienazione genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità organizzata]]></category>
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		<description><![CDATA[Il mobbing genitoriale è il tentativo di esautorare  l’altro genitore  dalla vita del proprio figlio, esattamente come avviene nei casi di  mobbing lavorativo. 

&#160;
Mobbing Genitoriale e Sindrome del Genitore Malevolo

&#160;
Il mobbing genitoriale è il tentativo di esautorare  l’altro genitore dalla vita del proprio figlio, esattamente come avviene nei casi di mobbing lavorativo. Quindi in corso di separazione coniugale (il piu’ delle volte), a volte anche quando ancora non c’è una separazione coniugale in senso giudiziario, uno dei due genitori  o entrambi (caso non infrequente) cominciano delle pratiche di ostruzione e di ostacolo alla presenza dell’altro alla vita del figlio in modo da delegittimarlo ed escluderlo da ogni possibilità di accudimento del minore. E questo avviene mediante pratiche giudiziarie e mediante comportamenti ostativi delle frequentazioni e anche mediante comportamenti destinati a delegittimare e a distruggere la figura dell&#8217;altro. Sono quindi riuniti sotto il concetto di mobbing genitoriale tutte quelle ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em><img class="size-thumbnail wp-image-67 alignright" title="pas" src="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2011/05/pas-150x150.jpg" alt="" width="27" height="27" />Il mobbing genitoriale è il tentativo di esautorare  l’altro genitore  dalla vita del proprio figlio, esattamente come avviene nei casi di  mobbing lavorativo. </em></p>
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<p style="text-align: center;">Mobbing Genitoriale e Sindrome del Genitore Malevolo</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2011/05/palazzo-di-giustizia_334.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-53" title="palazzo-di-giustizia_334" src="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2011/05/palazzo-di-giustizia_334-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
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<p style="text-align: left;">Il mobbing genitoriale è il tentativo di esautorare  l’altro genitore dalla vita del proprio figlio, esattamente come avviene nei casi di mobbing lavorativo. Quindi in corso di separazione coniugale (il piu’ delle volte), a volte anche quando ancora non c’è una separazione coniugale in senso giudiziario, uno dei due genitori  o entrambi (caso non infrequente) cominciano delle pratiche di ostruzione e di ostacolo alla presenza dell’altro alla vita del figlio in modo da delegittimarlo ed escluderlo da ogni possibilità di accudimento del minore. E questo avviene mediante pratiche giudiziarie e mediante comportamenti ostativi delle frequentazioni e anche mediante comportamenti destinati a delegittimare e a distruggere la figura dell&#8217;altro. Sono quindi riuniti sotto il concetto di mobbing genitoriale tutte quelle pratiche chi si attuano comunemente nel corso di una separazione conflittuale, praticamente nel corso di quasi tutte le separazioni conflittuali (piu&#8217; o meno), o quasi tutte le separazioni &#8211; punto &#8211; perché c&#8217;è sempre un momento per la conflittualità, bene o male.</p>
<p style="text-align: left;">Il termine MOBBING</p>
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		<title>Conflittualità nella separazione coniugale e &#8220;mobbing&#8221; genitoriale</title>
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		<pubDate>Sat, 14 May 2011 22:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Definizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[alienazione genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[conflittualità di coppia]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità sistemica]]></category>
		<category><![CDATA[genitore mobbizzante]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>

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&#160;
Il primo articolo sul Mobbing Genitoriale uscì nel 2004 sulla Rivista Psychomedia.
Questo che segue è il primo articolo pubblicato in Italia e all&#8217;estero sul Mobbing Genitoriale.


Conflittualità nella separazione coniugale: il &#8220;mobbing&#8221; genitoriale
Il termine &#8220;mobbing&#8221; è stato utilizzato per la prima volta da Konrad Lorenz, nel descrivere gli attacchi di piccoli gruppi di animali contro uno più grande e isolato, per allontanarlo dal gruppo (o dal nido). Nel 1984 lo psicologo tedesco Heinz Leymann espose in un libro, insieme a Gustavsson, le ripercussioni di chi è costretto a subire un comportamento ostile e prolungato nel tempo da parte dei superiori e dei colleghi di lavoro.
Scopo del &#8220;mobbing&#8221; in ambiente lavorativo &#8220;è devitalizzare il “mobbizzato”, emarginarlo, fino alla resa inducendo il lavoratore alle dimissioni, a richiedere il prepensionamento per malattia professionale o creare le condizioni favorevoli al licenziamento, senza che si crei un “caso sindacale”.&#8221; (Ege, 1999)
I &#8220;mobber&#8221;, sostiene Ege, &#8220;agiscono con ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><em><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2011/05/2806.jpeg"><img class="size-full wp-image-37 aligncenter" title="2806" src="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2011/05/2806.jpeg" alt="" width="300" height="246" /></a></em></span></p>
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<p><span style="color: #0000ff;"><em><strong><span style="color: #000000;">Il primo articolo sul Mobbing Genitoriale uscì nel 2004 sulla Rivista Psychomedia.</span></strong></em></span></p>
<p><strong><em>Questo che segue è il primo articolo pubblicato in Italia e all&#8217;estero sul Mobbing Genitoriale.</em></strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em><br />
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Conflittualità nella separazione coniugale: il &#8220;mobbing&#8221; genitoriale</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Il termine &#8220;mobbing&#8221; è stato utilizzato per la prima volta da Konrad Lorenz, nel descrivere gli attacchi di piccoli gruppi di animali contro uno più grande e isolato, per allontanarlo dal gruppo (o dal nido). Nel 1984 lo psicologo tedesco Heinz Leymann espose in un libro, insieme a Gustavsson, le ripercussioni di chi è costretto a subire un comportamento ostile e prolungato nel tempo da parte dei superiori e dei colleghi di lavoro.<br />
Scopo del &#8220;mobbing&#8221; in ambiente lavorativo &#8220;è devitalizzare il “mobbizzato”, emarginarlo, fino alla resa inducendo il lavoratore alle dimissioni, a richiedere il prepensionamento per malattia professionale o creare le condizioni favorevoli al licenziamento, senza che si crei un “caso sindacale”.&#8221; (Ege, 1999)<br />
I &#8220;mobber&#8221;, sostiene Ege, &#8220;agiscono con l’arma della parola e l’arma dello psicoterrore, dall’assegnazione di compiti dequalificanti o troppo elevati o pericolosi, in più, oltre alla violenza psicologica e verbale, usano armi subdole e imprevedibili come il sabotaggio.&#8221; (Ege, 1999). Leyman sostiene che &#8220;In this type of conflict, the victim is subjected to a systematic, stigmatizing process and encroachment of his or her civil rights&#8221; e che &#8221; Psychological terror or mobbing in working life involves hostile and unethical communication which is directed in a systematic manner by one or more individuals, mainly toward one individual, who, due to mobbing, is pushed into a helpless and defenseless position and held there by means of continuing mobbing activities.&#8221;. (Leyman, 1999)<br />
Leymann ha definito nel LIPT (Leymann Inventory of Psycological Terrorism) (Leymann, 1999) un elenco di quarantacinque comportamenti mobizzanti. Questi sono ripartiti in cinque punti, che elencano le costrizione subite dalla vittima: nella possibilità di comunicare adeguatamente sul posto di lavoro, in quella di mantenere adeguati contatti sociali sul lavoro, circa la reputazione personale, riguardo alla possibilità di lavoro (gli viene tolto il lavoro, gli vengono dati compiti insignificanti, ecc.); nella salute (gli vengono dati lavori pericolosi, viene attaccato fisicamente, molestato sessualmente).<br />
Per quanto riguarda le patologie conseguenti al mobbing, Ege riferisce che &#8220;Nell&#8217;esperienza della Clinica del Lavoro di Milano, il disturbo dell&#8217;adattamento è largamente prevalente (oltre i 2/3 dei casi con caratteristiche di attendibilità), mentre il disturbo post-traumatico da stress (stessi sintomi del disturbo dell&#8217;adattamento, ma più gravi e con possibilità di sequele associato a intrusività del pensiero, comportamenti di evitamento di situazioni che possano &#8211; anche indirettamente &#8211; richiamare il problema lavorativo, e blocco dell&#8217;io) rappresenta un evento meno frequente. Circa un terzo della casistica totale è, infine, costituito da casi di patologia psichiatrica comune o di patologia fittizia&#8221;. (Ege, 1999). Il risarcimento del danno biologico ed esistenziale da mobbing accertato è attualmente prassi consolidata.<br />
Recentemente, si è cominciato a parlare di &#8220;mobbing familiare&#8221;. Una sentenza della Corte di Appello di Torino lo ha ritenuto, in motivazione, causa giustificante della addebitabilità comportamenti assimilabili al &#8220;mobbing&#8221;: i “comportamenti dello S.( il marito) erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” e che “il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. (moglie) nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita”; avuto riguardo “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni- fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing &#8211; con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”; ritenuto che tali comportamenti sono “violatori del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall’art. 3 Cost. che trova, nell’art. 29 Cost. la sua conferma e specificazione”; conclude nel senso che al marito “deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà”. (Sentenza della Corte d’Appello di Torino, 21 febbraio 2000).<br />
Tale “mobbing familiare” (differente dal &#8220;Doppio Mobbing&#8221;, che indica le ripercussioni del mobbing sulle relazioni familiari del soggetto mobizzato) è, secondo alcuni autori divenuto tanto importante, che &#8220;si auspica che presto il mobbing familiare o coniugale venga considerato reato per legge e severamente sanzionato&#8221;.(&#8220;Rassegna dell’Ordine degli Avvocati di Napoli&#8221; Anno V &#8211; N.3 Luglio-Settembre 2001&#8243;). Altri ancora, hanno ipotizzato che in caso di comportamenti del genere il danno esistenziale così prodotto si candiderebbe &#8220;a categoria autonoma di danno autonomamente azionabile ex art. 2043 c.c.&#8221; (Petrilli, 2003).<br />
Secondo alcuni autori, spesso &#8220;il Mobbing viene posto in essere da quei coniugi che artatamente ed in modo preordinato tendono, con atteggiamenti “persecutori”, a costringere i loro partner a lasciare la casa familiare o addirittura a giungere a separazioni consensuali pur di chiudere rapporti coniugali belligeranti e sofferti, dietro i quali spesso si celano rapporti extraconiugali o altro É Questo tipo di mobbing culturale applicato e ritrovabile con frequenza nei rapporti coniugali caratterizzati da una forte e lacerante conflittualità coniugale, trova radici anche in fenomenologie giuridiche recenti, che la Suprema Corte con altri termini ha giustamente sanzionato, come ad esempio: &#8220;L’incompatibilità ambientale&#8221;, il &#8220;Tradimento apparente&#8221; É o ancora “l’induzione preordinata alla separazione coniugale” (Ciccarello, 2002).<br />
Ege nega l&#8217;esistenza del &#8220;mobbing familiare&#8221; (Ege, 1999), in quanto intende applicabile il termine al solo contesto lavorativo. Tale preclusione ci appare francamente paradossale e di scarsa sostenibilità: il concetto di &#8220;mobbing&#8221; deriva da un comportamento animale, e dunque o non lo si estende ad alcuna interazione umana o, se se ne accetta il &#8220;salto di specie&#8221;, ogni successiva limitazione è arbitraria, ed esso può applicarsi a qualunque contesto interattivo finalizzato all&#8217;estromissione di un individuo da un contesto cui questi legittimamente vuole o a ha bisogno di appartenere in qualche modo.<br />
Un modello che risponde pienamente a tale descrizione è frequentemente individuabile nelle situazioni di separazione coniugale.<br />
Due coniugi separati costituiscono il sottoinsieme genitoriale residuo alla disgregazione dell&#8217;insieme familiare. Sul piano della relazione, e del relativo &#8220;potere&#8221; decisionale, hanno ruoli apparentemente simmetrici. Tale formale lettura delle relazioni coniugali è però, al contrario, solo la chiave per spiegare come mai, sino ad ora, i modelli di ostilità cronica finalizzati all&#8217;estromissione di uno dei genitori da ogni sottoinsieme del residuo alla separazione, non siano stati &#8220;letti&#8221;, come &#8220;mobbing.<br />
L&#8217;istituto dell&#8217;affido monogenitoriale attribuisce infatti al genitore affidatario l&#8217;esercizio della potestà genitoriale sui minori affidatigli, ma riserva ad “entrambi i coniugi” le decisioni di maggior interesse: art. 155, c.c. “Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l&#8217;esercizio esclusivo della potestà su di essi ; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.” Nei fatti questo si traduce spesso (e, nelle situazioni di elevata conflttualità sempre) nel far sì che qualsivoglia decisione circa i minori può così di fatto esser da lui adottata anche in assenza di ogni partecipazione dell&#8217;altro. Il quale, per far valere le proprie opinioni su un piano di parità decisionale, può solo adire il Giudice Tutelare, con tempi di attesa smisurati e, nei fatti, nessuna possibilità di intervento concreto.<br />
Tale contesto permette, al genitore affidatario, l&#8217;esatta &#8220;traduzione&#8221; nel sottoinsieme genitoriale di comportamenti tipici del &#8220;mobbing&#8221; lavorativo. Tali comportamenti si esplicano in quattro differenti campi: sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, emarginazione dai processi decisionali tipici dei genitori, minacce, campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale.<br />
I sabotaggi delle frequentazioni trovano radice nella facilità che il genitore affidatario ha di non incorrere in alcuna sanzione penale nel caso impedisca colposamente o dolosamente le frequentazioni statuite tra il figlio e l&#8217;altro genitore. Malgrado le espresse previsioni dell&#8217;art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), nel quale rientra la fattospecie del genitore che non osserva il regime di frequentazione statuito dal Magistrato competente, la concreta punibilità di chi commette fatti del genere è estremamente frequente.<br />
Nei casi di media o grave conflittualità il minore, soprattutto se di piccola età, più o meno frequentemente (a volte spesso o quasi sempre), non viene consegnato all&#8217;altro genitore con scuse banali, o semplicemente senza spiegazioni, oppure rifiutato per mezzo di scenate che comprendono accuse anche gravi. La presenza o l&#8217;arrivo di agenti di Polizia Giudiziaria non ostacola, salvo in casi rarissimi, quello che a tutti gli effetti è un comportamento criminoso. In altri casi, il genitore deve incontrare i figli in situazioni degradanti o umilianti: alla presenza di parenti dell&#8217;altro genitore, o di persone illecitamente incaricate di &#8220;sorvegliarlo&#8221;, ad esempio, o con modalità che lo spogliano di qualunque ruolo genitoriale &#8211; come quando deve eseguire i programmi extrascolastici (piscina, judo, musica, scacchi, ecc.) stabiliti dall&#8217;ex partner a sua insaputa, e fissati proprio nei suoi giorni di frequentazione: ciò lo trasforma nell&#8217;autista dei propri figli e lo priva di ogni ruolo genitoriale anche nel determinare il tempo passa con loro. Altre volte dovrà rinunciare alle vacanze estive o natalizie, essendo il o i minori &#8220;prenotati&#8221; per attività più gratificanti (classica la madre che prenota la settimana bianca o il club di lusso quando i figli dovrebbero partire con il padre per posti meno appetibili: nella nostra casistica c&#8217;è una madre che portò i figli in vacanza nella settimana in cui sapeva dover nascere il loro fratellino).<br />
Si ricorda qui incidentalmente, che una delle ultime più tragiche stragi commesse da un padre separato, suicidatosi dopo aver ammazzato l&#8217;ex moglie e i figli, avvenne (luglio 2003) poco dopo che gli era stata notificato che, su richiesta ex novo della ex moglie, avrebbe dovuto svolgersi in Tribunale un&#8217;udienza, che andava a cadere proprio nel periodo da trascorrere con i figli nella sua terra d&#8217;origine. Secondo i familiari dell&#8217;uomo, un Ispettore di PS, l&#8217;ex moglie, avendo la possibilità di prevedere i tempi di fissazione dell&#8217;udienza, aveva fatto in modo che questa cadesse proprio nel periodo di frequentazione estiva del padre con i figli, per impedirgli di allontanarsi con i piccoli. La strage avvenne nel giorno in cui l&#8217;uomo sarebbe dovuto partire.<br />
In altri casi, viene eseguita la classica &#8220;relocation&#8221;: il minore è trasferito con il genitore affidatario in una città lontana. I suoi incontri con l&#8217;altro genitore diventano difficili e impossibili, non vengono permesse modifiche al regime di frequentazione che rendano più facile, nella sopraggiunta situazione, i contatti con i figli, e per tentare di ottenerle occorre adire la Corte competente, con aggravio di tempi e costi. Le sottrazioni internazionali di minore rappresentano il tragico e macrosistemico estremo cui arriva questa forma di ostilità.<br />
E&#8217; vero che esistono strumenti giudiziali di controllo espressamente previsti per simili abusi, ma vale anche qui quanto detto prima: si tratta di strumenti di rara applicazione concreta, per via delle difficoltà del sistema giudiziario a intervenire in tempi brevi e su contesti quali quelli delle relazioni familiari.<br />
L&#8217;emarginazione dai processi decisionali è anch&#8217;essa frequente: al genitore non affidatario viene impedito di partecipare a scelte fondamentali per la vita del figlio (istruzione, salute, viaggi, ecc.): ad es. sa solo a cose fatte a quale scuola, e di quale indirizzo, è stato iscritto il ragazzo; deve appurare personalmente quali sono i docenti, gli orari della scuola e del figlio e quanto da sapere circa i risultati scolastici del figlio. Spesso i bidelli e insegnanti ricevono ingiunzioni di non far avvicinare i figli l&#8217;altro genitore, e i contatti di questi con gli insegnanti sono preceduti da campagne di denigrazione. In caso di malattia non viene avvertito e apprende di esse e addirittura di ricoveri, solo a cose fatte, o allorchè gli viene impedito, illecitamente ma con tali motivazioni, di incontrare il figlio. In questi casi, l&#8217;esautorazione del genitore non affidatario viene spiegata con un suo difetto, che lederebbe l&#8217;equilibrio psichico e fisico del minore: o è un genitore &#8220;disattento&#8221;, o &#8220;morbosamente&#8221; attento alle sue condizioni di salute.<br />
La campagna di denigrazione (ovviamente frequentemente reciproca), spesso accompagnata da minacce (&#8220;ti riduco sul lastrico!&#8221;, &#8220;ti faccio finire in galera&#8221;), prevede il ricorso a una vasta gamma di accuse presentate a tutto campo: al figlio, a tutta la rete amicale e familiare dell&#8217;ex coppia (o, anche, negli ambienti scolastici ed extrascolastici frequentati dal figlio), in sede giudiziaria (ormai tipiche le denunce: gravi, come quelle di abuso sessuale e/o maltrattamenti, tendenzialmente meno gravi le altre: violenza o danni nei confronti dell&#8217;altro genitore, sottrazione di minore per pochi minuti di ritardo, ecc.). Come noto le denunce di abuso comportano quasi automaticamente la sospensione delle frequentazioni genitore-figlio, che possono riprendere solo in ambiente c.d. &#8220;protetto&#8221;, che a prescindere da ogni professionalità con il quale vengono seguiti, com portano comunque una umiliante svalutazione della figura genitoriale.<br />
La &#8220;punizione del marito&#8221; può essere ottenuta anche attraverso il coinvolgimento e la manipolazione di persone terze in azioni dolose (persone appartenenti al nucleo familiare, conoscenti, ma anche gli stessi professionisti &#8211; medici, psicologi, avvocati, ecc. &#8211; che si trovino ad avere rapporti con la madre). In questo caso, «è importante rilevare che la persona manipolata dalla madre è stata in qualche modo coinvolta nella rabbia della madre e «alienata» dal marito di questa in procinto di divorziare. (Rapporto Eurispes, 2002)<br />
Vale comunque, anche qui, quanto si vale per tutte le altre forme di &#8220;mobbing&#8221; umano: &#8220;Il meccanismo della persecuzione è implacabile e può avvalersi di mille piccoli gesti quotidiani, che conducono irrimediabilmente verso l’isolamento.&#8221; (Ege, 1999).<br />
Nei quadri estremi abbiamo due esiti: o quella che viene definita PAS, Sindrome di Alienazione Genitoriale, vale a dire la partecipazione del minore alla campagna di denigrazione contro il genitore non affidatario, con il rifiuto di ogni rapporto con questi; o l&#8217;esautorazione quasi spontanea del genitore non affidatario da ogni aspetto della vita del figlio, potendosi arrivare a comportamenti che sono l&#8217;analogo delle dimissioni forzate in ambiente lavorativo: il padre che rinuncia più o meno &#8220;spontaneamente&#8221; ad esercitare il proprio ruolo perché non può far fronte agli ostacoli che ne mobizzano il ruolo.<br />
Il &#8220;terrore psicologico&#8221; citato da Leymann ed Ege e che costituisce il nucleo dell&#8217;esperienza mobizzante è sperimentato in una fin troppo ampia gamma di possibilità: si è terrorizzati dall&#8217;idea che, senza nemmeno preavviso alcuno, siano resi impossibili tutti i contatti (anche telefonici) o gli incontri con i propri figli, ivi incluso l&#8217;averne notizie; ogni squillo di telefono o di campanello rappresenta la paura di un nuovo fax, una nuova raccomandata, una telefonata dell&#8217;avvocato o una visita dei Carabinieri che annunciano nuove aggressioni, nuovi problemi, nuovi impedimenti. Il &#8220;doppio mobbing&#8221; arriva così a coinvolgere anche l&#8217;eventuale nuova famiglia (e, spesso, anche la nuova prole) del genitore non affidatario mobizzato.<br />
Studi americani dimostrano che fra i genitori separati (in genere i padri, per logica statistica) è presente la stessa tipologia di psicopatologia dei lavoratori vittime di mobbing (Braver, et al., 1998) (Rowles, 2003). Nelle statistiche loro e di altri studiosi (vedi Rowles, 1998) vi è poi il rilievo che il padre economicamente inadempiente verso i figli è con grande frequenza un padre mobizzato dal suo ruolo. Secondo i dati della Associazione EX, che ha monitorato gli omicidi in famiglia, i padri separati sono notevolmente sovrarappresentati fra coloro che commettono delitti e stragi di familiari. All&#8217;opposto, sono assenti fatti di sangue per disgregazioni di coppie omosessuali sia maschili che femminili (Eurispes, 2002).<br />
All&#8217;opposto di quanto ipotizza Ege, noi ci chiederemmo dunque come mai sino ad ora contesti mobizzanti di tal genere non sono mai stati descritti e riconosciuti, anche in sede giudiziaria, come tali, essendo evidenti come le modalità siano quelle della comunicazione non etica e ostile finalizzata all&#8217;espulsione di un individuo da un contesto cui legittimamente vuole o ha bisogno di appartenere, identicamente cioè a quanto avviene nel &#8220;mobbing&#8221; lavorativo. Riflessioni del genere ci porterebbero molto lontani: a ipotizzare collusioni sistemiche e macrosistemiche tra i mobbers genitoriali e tutto un contesto di regole e di ruoli, politici e professionali, delegati a gestire questi problemi a più livelli.<br />
A nostro avviso è improcastinabile riconoscere che il mobbing genitoriale in conflittualità di separazione è un gravissimo problema sociale, in grado di provocare alti costi umani e sociali, e che occorre dotarsi di strumenti di prevenzione e tutela adeguati. Va riconosciuto come causa di un doppio danno biologico (per le conseguenze che provoca sui minori), deve essere presa in seria considerazione l&#8217;ipotesi di sanzionarlo come reato contro la persona, occorre modificare tutti quegli strumenti legislativi e giudiziari che ne legittimano l&#8217;espandersi ad ogni coppia incapace di gestire la propria conflittualità.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">BIBLIOGRAFIA:</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Braver, et al. Divorced Dads: Shattering the Myths, Edition Hardcover ,1998<br />
Ege H., Il fenomeno, in Mobbing Online, in http://www.mobbingonline.it<br />
Eurispes-Telefono Azzurro, 3° Rapporto sulla Condizione dell&#8217;Infanzia e dell&#8217;adolescenza, 2002<br />
Leymann, H., 1999, The mobbingEncyclopaedia, in http://www.Leymann.se;<br />
Petrilli D., Mobbing familiare e coniugale, LEX et JUS &#8211; luglio 2003, Napoli<br />
Rowles G., The &#8220;Disenfranchised&#8221; Father Syndrome, Trad. it. di A.Vanni &#8211; S. Ciotola &#8211; G. Giordano, 2003, Psychomedia<br />
Ciccarello M. E., Il Mobbing in Famiglia, Centro Studi Bruner, Master in Med. Familiare, 2002 </span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Gaetano Giordano</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano.htm</p>
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		<title>Quando parliamo di mobbing genitoriale, stiamo parlando di&#8230;</title>
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		<pubDate>Sat, 14 May 2011 22:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Definizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

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		<description><![CDATA[La Giustizia familiare è una culla di illegalità e sopraffazione: la famiglia è un&#8217;isola che il Diritto dovrebbe solo lambire, ma a cui la giurisprudenza impone regole che la lasciano in balia del più criminale fra i due genitori.
Sull'&#8221;interesse&#8221; del minore alligna un sistema autoreferenziale che ne gestisce il disagio attraverso regole destinate a perpetuarlo ricorsivamente
IL SISTEMA SOCIOGIUDIZIARIO CHE GESTISCE IL CONFLITTO CONIUGALE E&#8217; UN SISTEMA ABUSANTE DEI MINORI
&#160;

&#160;
http://mobbing-genitoriale.blogspot.com/
&#160;
Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Giustizia familiare è una culla di illegalità e sopraffazione: la famiglia è un&#8217;isola che il Diritto dovrebbe solo lambire, ma a cui la giurisprudenza impone regole che la lasciano in balia del più criminale fra i due genitori.<br />
Sull'&#8221;interesse&#8221; del minore alligna un sistema autoreferenziale che ne gestisce il disagio attraverso regole destinate a perpetuarlo ricorsivamente</p>
<p>IL SISTEMA SOCIOGIUDIZIARIO CHE GESTISCE IL CONFLITTO CONIUGALE E&#8217; UN SISTEMA ABUSANTE DEI MINORI</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2010/07/daddys5.jpg"><img class="size-full wp-image-28 aligncenter" title="daddys5" src="https://www.centriantiviolenza.eu/mobbinggenitoriale/wp-content/uploads/2010/07/daddys5.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://mobbing-genitoriale.blogspot.com/" target="_blank">http://mobbing-genitoriale.blogspot.com/</a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
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