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	<title>Diritto e Minori &#187; affidamento condiviso</title>
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	<description>Per il diritto dei bambini alla bigenitorialità</description>
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		<title>La salute del minore e le novità introdotte con il vero affidamento condiviso &#8211; Prof. Gian Piero Turchi</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 12:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>

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		<description><![CDATA[Dipartimento di Psicologia Applicata, Università di Padova Prof. Gian Piero Turchi Docente di Psicologia Clinica della Salute Direttore del Master II Livello “La mediazione come strumento operativo nell’ambito penale, familiare, comunitario, civile e commerciale” Segretario Generale del World Mediation Forum &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/la-salute-del-minore-e-le-novita-introdotte-con-il-vero-affidamento-condiviso-prof-gian-piero-turchi-universita-di-padova/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: right;">Dipartimento di Psicologia Applicata, Università di Padova<br />
Prof. Gian Piero Turchi<br />
Docente di Psicologia Clinica della Salute<br />
Direttore del Master II Livello “La mediazione come strumento operativo nell’ambito penale, familiare, comunitario, civile e commerciale”<br />
Segretario Generale del World Mediation Forum</h3>
<h2 style="text-align: right;">Audizione presso la Commissione Giustizia del Senato</h2>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/01/testata_home.jpg"><img class="size-medium wp-image-1544 aligncenter" title="testata_home" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/01/testata_home-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a><strong>La salute del minore e le novità introdotte</strong><br />
Abbiamo considerato il progetto del DDL e le proposte in esame e valutiamo che in<br />
relazione ad un obiettivo di promozione della salute dei figli di genitori separandi o<br />
separati le principali novità risultano essere le seguenti:<br />
&#8211; la frequentazione dei due genitori accuratamente bilanciata;<br />
&#8211; il riferimento abitativo duplice;<br />
&#8211; la modalità condivisa di contribuzione al mantenimento, che promuove da parte di<br />
entrambi i genitori l’assunzione di compiti di cura.</p>
<p>Attribuiamo a questi aspetti il carattere di novità non tanto con riferimento alla normativa<br />
attuale &#8211; che già li prevederebbe &#8211; quanto alla prassi, che è ha messo in evidenza aspetti<br />
critici nell’applicazione rigorosa degli stessi.</p>
<p>Entrando nel merito, i ddl in esame si propongono di realizzare una piena aderenza<br />
al principio del mantenimento della continuità di vita tra prima e dopo la separazione,<br />
mediante la conservazione al figlio di una interazione piena e concreta con il nucleo<br />
allevante integro che aveva prima della separazione – e la cui separazione, nell’ottica di<br />
promuovere la salute dei minori, non può riguardare che la coppia coniugale.<br />
Un principio di questo genere, se applicato con efficacia, comporta il riconoscimento<br />
che i figli, affidati a due genitori che vivono in due contesti abitativi distinti e separati,<br />
possano interagire equilibratamente e liberamente con entrambi. Ciò conduce,<br />
coerentemente, alla introduzione di un doppio domicilio, doppio luogo di affetti e interessi,<br />
ugualmente caro e uguale “proprio” per il figlio, sotto il profilo delle sue esigenze di<br />
crescita. L’ulteriore e indispensabile integrazione di un siffatto modello non può non<br />
prevedere una paritetica assunzione di responsabilità e compiti di cura da parte dei due<br />
genitori.</p>
<p>Questo insieme di regole, o meglio di punti cardine, corrispondono alle linee guida e<br />
agli obiettivi dei progetti considerati, in Italia non ancora sperimentati.</p>
<p>L’alternativa a questo modello coincide con la restaurazione giuridica del precedente<br />
modello, quello che ha preceduto la riforma. Restaurazione solo giuridica, poiché<br />
nell’applicazione alla vita quotidiana dei figli di genitori separati tale schema risulta essere comunque un riferimento nelle prassi.</p>
<p>L’individuazione e la nomina di un genitore “collocatario”, o “prevalente”, lo stabilirsi di una collocazione “privilegiata”, la previsione ordinaria e abituale di una forma di contribuzione mediante assegno che un genitore corrisponde all’altro affinché provveda a tutte le necessità di figli realizzano, infatti, il modello precedente.</p>
<p>Tutto ciò nel permanere dell’ “interesse della tutela della salute del minore e della<br />
sua continuità biografica” quale criterio guida che, scelto dal legislatore, è anche dovere<br />
del giudice perseguire.</p>
<p>E’ pertanto assai agevole individuare quale deve essere il compito della Psicologia, intesa<br />
come scienza della salute della comunità: fornire al magistrato i necessari elementi per<br />
definire un giudizio, ovvero quegli elementi che possano aiutarlo a comprendere quale<br />
modello è più idoneo a favorire una condizione di salute dei figli.</p>
<p>E’ conclusione acquisita a livello scientifico che trovandosi il minore inserito in un<br />
processo di crescita all’interno del quale la sua maturazione è favorita da uno scenario di<br />
incertezza che lo obbliga costantemente a confrontare, valutare e scegliere tra modelli o<br />
soluzioni diverse, è per lui salutare essere inserito in un contesto nel quale non gli<br />
vengono date “istruzioni” a senso unico, come nell’affidamento esclusivo o nei modelli ad<br />
esso omogenei, ma nel quale possa ricevere sollecitazioni e proposte educative<br />
eterogenee, anche nella possibilità che queste possano essere differenti e opposte, ma<br />
comunque con pari legittimità e affidabilità.</p>
<p>In altre parole, il sistema legale, se intende favorire la corretta e armoniosa crescita<br />
e maturazione del minore è chiamato ad attribuire ad entrambi i genitori legittimità e<br />
attendibilità di contribuire alla crescita del minore. Il passaggio, artificioso e innaturale,<br />
operato dal sistema legale, da un paradigma di rapporto coordinato ed equilibrato tra i<br />
genitori ad uno che introduce tra di essi una gerarchia e una subordinazione disturba il<br />
quadro di incertezza, funzionale al corretto svolgersi del processo evolutivo.</p>
<p>Sarà, dunque, compito delle istituzioni operare una scelta a favore del pieno<br />
riconoscimento delle potenzialità di educazione e cura che ciascun genitore possiede,<br />
evitando, al contrario, di legittimare l’intervento di uno soltanto. Ciò, oltre tutto, andrebbe<br />
anche a minare la funzione di reciproco supporto che i genitori svolgono, e favorisce la<br />
possibilità di contrarre controversia o conflitto da parte di ciascun genitore, esponendo la<br />
salute del minore ad ulteriori rischi.</p>
<p>Quando la gestione della vita quotidiana della famiglia separata risulta, infatti,<br />
emanazione di un principio di nucleo allevante si genera la possibilità di mantenere aperto<br />
un processo di terzietà nei confronti dei figli, per i quali l’uno e l’altro dei genitori restano<br />
un riferimento costante e continuativo in grado di gestire gli aspetti critici che incontra il<br />
processo evolutivo del minore; il processo di terzietà nei confronti dei figli viene reso<br />
possibile laddove l’assetto familiare viene a fondarsi sulla possibilità che entrambi i genitori<br />
siano riconosciuti prima di tutto sul piano istituzionale (la norma e la sua applicazione)<br />
come nucleo allevante; questo processo di legittimazione istituzionale costituisce una<br />
condizione necessaria affinché sul piano interattivo la famiglia (la madre, il padre, i figli) utilizzino nella gestione della vita quotidiana come primo riferimento la responsabilità<br />
condivisa.</p>
<p><strong>Obiezioni alla bigenitorialità e argomenti di replica</strong><br />
La principale critica che viene mossa a un modello pienamente e autenticamente<br />
bigenitoriale, come quello che i disegni di legge in esame propongono, consiste<br />
nell’inevitabile duplicazione dei centri di interesse della prole, con conseguente oscillazione<br />
tra due riferimenti abitativi parimenti importanti. La terminologia adottata per esprimere il dissenso utilizza espressioni verbali fortemente negative, come “sballottamento”, “pacco<br />
postale”, bambino “tagliato a spicchi come un’arancia”.</p>
<p>E’ una critica che suona accattivante e apparentemente convincente, ma solo agli<br />
occhi dell’uomo della strada, al richiamo del senso comune. Una critica che non tenga<br />
conto degli studi scientifici del problema, del cammino che la conoscenza scientifica ha<br />
percorso. E’, ci si consenta, come negare gli antibiotici al malato di polmonite in nome<br />
degli indesiderati effetti gastro-intestinali che indubbiamente producono.</p>
<p>Entrando, difatti nel merito, non esiste alcun serio danno documentato, risultante da indagini longitudinali, conseguente alla frequentazione equilibrata di due abitazioni, ovvero della crescita ricevendo input seppure da modelli educativi non coerenti (anzi, tutto il contrario, come sopra si è detto).</p>
<p>Se, invece, si sceglie di rimettere i principali compiti di educazione e cura ad un solo genitore sono innumerevoli gli studi scientificamente attendibili che attestano picchi di disagio minorile.</p>
<p>Che cosa accade, invece, quando la famiglia, nonostante se separata e nonostante<br />
(leggi, proprio in quanto) caratterizzata da controversie al suo interno risulta vincolata ad<br />
un principio di paritetica responsabilità nella educazione, cura e mantenimento dei figli?<br />
Accade che il figlio e le questioni che lo riguardano risultano l’occasione dello scambio<br />
continuo; accade, infatti, che il figlio non costituisca solo il “destinatario” dell’azione di<br />
cura, di educazione e mantenimento del genitore, ma anche il “promotore” di condivisione,<br />
divenendone quindi “agente” e “beneficiario” al contempo.</p>
<p>Questa condizione è foriera di processi di cambiamento su due versanti: da un lato sull’assetto del nucleo allevante, cioè in maniera costante accade che il singolo genitore sia vincolato a constatare la cura e le potenzialità educative dell’altro genitore, ovvero il figlio risulta quell’elemento di terzietà il cui processo evolutivo funge da testimonianza dell’azione dell’altro genitore.</p>
<p>Dall’altro versante sulla crescita del figlio stesso, che è inserito in un processo in cui sono<br />
maggiormente possibili assetti flessibili e differenziati, piuttosto che stabili e predeterminati (come quelli dati dalla determinazione del fine settimana all’uno e dei giorni feriali all’altro), tale da poter permettere la fluidità propria di processi di incertezza (poter dire o confidare all’uno o all’altro genitore in quanto le situazioni della vita quotidiana lo consentono; poter percepire che gli scambi tra mamma e papà non sono tutti “uguali” ma ve ne sono alcuni più conflittuali alcuni meno conflittuali e alcuni di condivisione).<br />
A ciò va aggiunto che il figlio viene inserito in una trama di rapporti in cui per primo può avere un raggio di azione, cioè da agente “protagonista” e non da chi viene protetto dalle situazioni.</p>
<p>E’ chiaro che gli elementi qui riportati rappresentano ciò che è completamente<br />
“altro” rispetto a quanto il senso comune afferma: cioè, che in presenza del conflitto la<br />
soluzione è allontanarsi, è non vedersi, è stare il più lontani possibile così da mantenersi<br />
nella possibilità di non avere a che fare con chi riteniamo ci abbia arrecato un danno; in<br />
presenza della controversia o conflitto i minori vanno protetti allontanandoli, la protezione<br />
dei minori è intesa partendo dal principio, fallace, che il minore è per definizione un<br />
soggetto vulnerabile.</p>
<p>Queste parole possono dunque risultare “lontane” da ciò che per senso comune siamo abituati ad affermare; tuttavia la scienza asserisce che l’individuo, e il minore in particolar modo, è inserito in un processo diacronico di cambiamento continuo, non è mai uguale a se stesso (dimensione biologica, cellulare ecc…) e in secondo luogo la scienza asserisce che l’individuo, e anche qui, in particolare il minore, quanto più si fa gestore delle situazioni in cui si imbatte tanto più si “protegge”.</p>
<p>La protezione del minore è pertanto emanazione delle forze/delle energie che il minore stesso può innescare nelle situazioni critiche in cui può trovarsi e non viceversa trovandosi inserito in un contesto in cui le situazioni siano gestibili dalle potenzialità che è già in grado di esprimere.</p>
<p>Rispetto a quanto fin qui posto, avendo una limitata sperimentazione italiana di<br />
un modello equilibrato, è possibile citare solo studi condotti all’estero. A partire dalle<br />
osservazioni di Fabre (1985, “Un nouveau mode de garde : la garde alternée” , Le Journal<br />
des Psychologues, 28, p. 37), sono da ricordare gli studi di Guilmaine, che descrive<br />
l’esperienza canadese, (La garde partagée, ed. A. Stanké, 1991), fino all’analisi di I. Stock<br />
relativa alla situazione in California (The Californian Law on the relation between divorced<br />
parents and their children, 1994). Quanto alla Francia, che nel 1999 inizierà a formalizzare<br />
la residence partagée con il rapporto Dekeuwer-Faussée, è necesssario rammentare<br />
precedenti studi, come quello di Neyrand, L’enfant face à la séparation des parents. Une<br />
solution, la résidence alternée, (1994) e quello di Poussin e Martin Leubern su un<br />
campione di 3000 bambini (Conséquences de la séparation parentale chez l’enfant, 1997).</p>
<p>L’indagine dimostra che la residenza alternata, con relativa frequentazione equilibrata dei<br />
due genitori, accresce l’autostima, la fiducia in sé e il senso di sicurezza, portando queste<br />
qualità a un livello superiore a quello raggiunto dai figli allevati da un genitore solo.<br />
Decisamente fondamentale il review di Robert Bauserman (“Child Adjustment in Joint-<br />
Custody Versus Sole-Custody”, Journal of Family Psychology, Vol 16 March 2002),<br />
soprattutto per l’elevatezza del campione. Furono, difatti, presi in esame 33 studi condotti<br />
su 1846 bambini allevati da un genitore solo e 814 bambini in affidamento alternato.<br />
Ancora una volta si mette in evidenza come i figli con equilibrata frequentazione di<br />
entrambi i genitori presentino più elevati rendimenti scolastici, maggiore autostima un<br />
comportamento e una migliore relazione con l’intero ambito parentale. Tra gli studi più<br />
recenti, confermano le precedenti conclusioni sui vantaggi di tipo comportamentale per i<br />
figli Anna Sarkadi, Robert Kristiansson, Frank Oberklaid e Sven Bremberg (“Fathers&#8217;<br />
involvement and children&#8217;s developmental outcomes: a systematic review of longitudinal<br />
studies”, in Acta Pædiatrica 2008, p. 97) i quali in particolare sottolineano il positivo<br />
apporto della presenza del padre nelle mansioni di cura. L’analisi è amplissima,<br />
raccogliendo i risultati di 24 studi longitudinali, condotti in ogni parte del mondo, a ulteriore dimostrazione della oggettività dei risultati. Di notevole interesse il fatto che le<br />
positive osservazioni siano relative all’intero gruppo familiare, avendo potuto concludere<br />
che anche alle madri l’affidamento alternato reca vantaggi, riducendo i problemi di natura<br />
psicologica dei soggetti più giovani, legati ai sensi di colpa nei confronti dei figli,<br />
conseguenti alla separazione.</p>
<p>L’idea, pertanto, del doppio domicilio, lungi dal dover essere considerata di potenziale<br />
pregiudizio per il minore deve essere vista come un fondamentale strumento di tutela ai<br />
fini di un corretto ed equilibrato sviluppo.</p>
<p>Si può dunque concludere che nel bilancio complessivo nella salute del figlio certamente<br />
quindi per lui meno di sacrificio perdere un po’ di tempo a frequentare due case che non<br />
perdere la possibilità di avere un riferimento ad entrambi i genitori. Il che significa<br />
concludere a favore della soppressione della prassi della nomina di un “genitore<br />
collocatario”.</p>
<p><strong>Cenno sulla mediazione familiare</strong><br />
Se vogliamo deconflittualizzare gli assetti familiari è necessario disporre di uno strumento<br />
potenziandolo al massimo. La proposta del DDL 2454 è quella di una mediazione il cui<br />
passaggio informativo sia obbligatorio (quindi non una mediazione a condizione di<br />
procedibilità come accaduto recentemente in ambito civile e commerciale per i diritti<br />
disponibili, si vedano i D.Lgs 28/2010, D.M. 180/2010, D.M. 145/2011).</p>
<p>Lo scarto culturale che la normativa sull’affidamento condiviso pone e in particolare la<br />
possibilità di mantenere integro il nucleo allevante richiede che gli operatori del diritto e<br />
delle politiche sociali adottino in modo anticipatorio quegli strumenti, tra cui la mediazione<br />
familiare, che consentano a ciascun genitore di concorrere al processo decisionale<br />
congiunto, per definire forme di regolamentazione sia contingenti sia stabili in vista della<br />
tutela del minore. Questo perché se le soluzioni sono decise e imposte dal giudice o da<br />
altri terzi i genitori possono mantenere divisioni e contrapposizioni, per cui per quanto<br />
definiti tempi e compiti suddivisi, il figlio continuerà a vivere entro logiche e modalità<br />
interattive che producono separazione e contrasto, divenendo un contenuto rispetto al<br />
quale i genitori possono fare un uso di attribuzione di colpa all’altro, anziché di<br />
condivisione di modalità di gestione. La mediazione, per l’obiettivo che si pone, può essere<br />
strumento che consente ai genitori di configurarsi come nucleo integro che valuta sceglie e<br />
decide nell’interesse comune, ovvero la salute del figlio.</p>
<p>Ora, in virtù di quali aspetti è necessario che il Legislatore si occupi di vincolare la coppia<br />
genitoriale in prima istanza a espletare un tentativo obbligatorio?<br />
Uno degli argomenti che sono sollevati, in termini di critica all’applicazione di questo<br />
strumento, riguarda il fatto che la mediazione possa risultare efficace solo laddove<br />
volontariamente scelta dalle parti. A questo argomento è possibile rispondere<br />
considerando che certamente il cittadino che legittimi la mediazione come istituto è già<br />
nella condizione di accettarne la declinazione dei suoi presupposti rispetto al proprio singolo caso, in tal modo rendendo maggiormente possibile l’efficacia del percorso, in<br />
quanto in grado già (di per sé) di concorrervi.</p>
<p>Negare, in forza di questa affermazione un passaggio informativo obbligatorio alla mediazione comporta dimenticare che la mediazione è in primo luogo uno strumento di carattere culturale, cioè un dispositivo tecnico scientifico che è generatore di paradigmi di giustizia, tale per cui mantenerla esclusivamente in forma volontaria implica utilizzare uno strumento per tutti coloro che questo scarto culturale lo hanno già compiuto. La questione qui presentata non rappresenta di per sé una novità.</p>
<p>Si pensi ai vantaggi, individuali e collettivi, dell’introduzione dell’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza o del casco, o ancora del divieto di fumo nei locali pubblici. In questi casi, esiste un interesse pubblico dello Stato alla salvaguardia delle vita che non può essere lasciato alla volontà del singolo.</p>
<p>Analogamente, permettere al singolo di usare risorse giudiziali, che per definizione sono<br />
limitate, legittimando che tutte le controversie o conflitti siano destinati al tribunale,<br />
equivale a mantenere sul piano culturale lo status quo di una amministrazione della<br />
giustizia che è emanazione di un Paradigma di carattere sanzionatorio. Allo stesso modo<br />
non ci pare corretto affermare che un passaggio preliminare limiti l&#8217;accesso diretto dei<br />
cittadini alla giustizia: non si può parlare di interdizione all’accesso alla giustizia in quanto<br />
si tratta di uno strumento che obbedisce a fini sociali e al medesimo tempo di tutela dello<br />
stesso cittadino.</p>
<p>La mediazione risulterà efficace nella misura in cui offrirà un servizio che vincoli le parti ad<br />
allontanarsi via via dai criteri del “torto-ragione”, “vittima-colpevole” per iniziare ad<br />
adottare a criteri relativi alle conseguenze delle azioni che vengono attuate, alla<br />
definizione di obiettivi condivisi, alla analisi di aspetti critici rispetto agli obiettivi prefissati<br />
e alla individuazione di strategie condivise. Questi criteri consentiranno di addivenire alla<br />
stipula di accordi la cui tenuta è garantita dal grado di condivisione generata nel processo<br />
di mediazione.</p>
<p>Per promuovere un criterio di efficacia dell’intervento di mediazione gli aspetti<br />
caratterizzanti il profilo di competenze del mediatore e l’accreditamento che un centro di<br />
mediazione dovrebbe ricevere dalle Istituzioni devono trovare fondamento:<br />
* in modelli operativi delineati e con espliciti riferimenti a teorie scientifiche,<br />
* metodologie che mettano nella condizione di valutare l’efficacia degli interventi di<br />
mediazione, per dare contezza e ragione della misura in cui la mediazione è in<br />
grado di raggiungere gli obiettivi che si prefigge,<br />
* metodologie che testimonino alla comunità che l’adozione di questo strumento è<br />
in grado di abbattere i costi di altri servizi e di portare benefici alla comunità.</p>
<p>Prof. Gian Piero Turchi</p>
<p><strong><a href="http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/957%20Turchi%20Univ.Padova.pdf" target="_blank">LINK AL DOCUMENTO ORIGINALE</a></strong></p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/957_Turchi_Univ_Padova.pdf" target="_blank">https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/957_Turchi_Univ_Padova.pdf</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Le opinioni delle giuriste democratiche violano i diritti dei bambini</title>
		<link>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/giuriste-democratiche-bambini/</link>
		<comments>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/giuriste-democratiche-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[affido]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[ddl957 ddl 957]]></category>
		<category><![CDATA[giuriste democratiche]]></category>

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		<description><![CDATA[Trent&#8217;anni di bugie vetero-femministe. Questa in sostanza la sintesi di tre decenni spesi a fare disinformazione di genere, e a cui evidentemente le giuriste democratiche si ispirano, alla faccia della Democrazia che riportano discutibilmente nella propria denominazione. Raramente si è &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/giuriste-democratiche-bambini/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trent&#8217;anni di bugie vetero-femministe. Questa in sostanza la sintesi di tre decenni spesi a fare disinformazione di genere, e a cui evidentemente le giuriste democratiche si ispirano, alla faccia della Democrazia che riportano discutibilmente nella propria denominazione. Raramente si è vista una compagine di soggetti che fanno della disciminazione per sesso (contro gli uomini) la loro mission definitiva.</p>
<p>I bambini? Un accessorio, per loro conta solo la donna.</p>
<p>Il panico per la ripresa dei lavori in commissione sul DDL 957 le fa anche &#8220;sbroccare&#8221; di brutto, segnando i loro contenuti di clamorosi autogol. Ne è prova il comunicato diffuso nei giorni scorsi, nel quale le parole tradiscono le vere intenzioni: &#8220;Questo disegno di legge, promosso con forza dalle associazioni dei padri separati, se approvato, determinerebbe una condizione della donna separata di sudditanza nei confronti dell’ex coniuge, e della sua famiglia di origine.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/ana2494_n.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1931" title="ana2494_n" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/ana2494_n.jpg" alt="" width="180" height="202" /></a>Infatti la donna per ottenere l’affido condiviso non solo dovrebbe conciliare i propri interessi con quelli dell’ex coniuge, ma anche con quelli dei nonni, ai quali con la nuova legge verrebbe riconosciuta la possibilità di agire in giudizio per affermare il proprio diritto di visita&#8221;. A parte il fatto che gli uomini italiani non portano le barbe lunghe e le donne il burqa, queste prime righe impressionano per quanto sono intrise di vetero-femminismo e odio di genere. Infatti, il dover conciliare i propri interessi con quelli dell&#8217;ex coniuge è vista come una ipotesi da scartare a prescindere.</p>
<p>I nonni? Anche loro. Mamma mia, si fottano.<br />
Conta solo la famiglia di origine della madre.</p>
<p>Il prosieguo del comunicato è una diretta conseguenza delle frasi che lo precedono: &#8220;&#8230;..Questo significa una ulteriore limitazione per la donna nella scelta del luogo dove radicare la propria vita e i propri interessi dopo la fine del matrimonio. Inoltre, per mantenere l’assegnazione della casa familiare in caso di affido condiviso, la donna dovrebbe rinunciare a radicare in quella casa una nuova convivenza more uxorio. E’ evidente che questo disegno di legge chiede alla donna, se vuole restare madre affidataria, di rinunciare a ricostruirsi una nuova vita affettiva&#8230;&#8221;.</p>
<p>Chiaro? Ciò che importa è solo la donna, che deve scegliere da sola dove stabilire la propria residenza (magari con la famiglia di origine, a 1000 km di distanza dalla casa coniugale), e poter imporre ai figli un nuovo compagno che gira per casa al posto del padre. Da non trascurare il lapsus con il quale si parla di &#8220;madre affidataria&#8221;.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/nosotros.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1930" title="nosotros" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/nosotros.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>E ancora: &#8220;&#8230;.. L’ex coniuge in questo modo, mediante il ricatto dell’affido condiviso, mantiene di fatto un controllo fortissimo sulla nuova vita della sua ex moglie. Questo controllo, oltre a essere eccessivamente limitativo della sfera di autodeterminazione della donna in condizioni di normalità, costituisce un vero e proprio fattore di rischio di rivittimizzazione per quei casi in cui la donna abbia denunciato l’ex coniuge per violenza e, nel caso lo stesso abbia ottenuto comunque l’affido condiviso, si trovi costretta al suo controllo.</p>
<p>La proposta di legge, qualora approvata, obbligherebbe anche la donna che ha subito violenza (e l’ha denunciata) a sedersi a un tavolo con il proprio aggressore e contrattare con lui le condizioni dell’affido, perché la mediazione sarebbe obbligatoria anche nei casi in cui la donna ha subito violenza&#8230;.&#8221;. Qui si arriva al dunque, ossia la violenza di genere. Per carità, la violenza esiste, sotto svariate forme (fisica, psicologica, giudiziaria, sociale, ambientale), e molte donne e tanti uomini ci hanno abituato ad osservare un discreto campionario di inciviltà nell&#8217;usarle tutte, ma che il DDL 957 sia un mezzo per raggiungere una posizione dominante degli uomini verso le donne è un falso clamoroso.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/femminismo_contro_bambini.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1932" title="femminismo_contro_bambini" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/femminismo_contro_bambini.jpg" alt="" width="341" height="348" /></a>In un sistema dove basta un semplice sospetto o una falsa accusa (l&#8217;85% nei casi di separazione) per impedire ad un genitore di poter vedere i propri figli anche per dei mesi &#8211; in alcuni casi, per anni &#8211; le dichiarazioni delle giuriste democratiche sono grottesche e pericolose per i nostri figli. Per loro basterebbe una denuncia di violenza per deprivare i figli di un genitore, e quest&#8217;ultimo dei bambini.</p>
<p>La PAS non esiste come &#8220;Sindrome&#8221;? Bene, anche molti padri lo pensano, ma riconoscere che l&#8217;Alienazione Parentale &#8211; vogliamo chiamarla &#8220;disturbo&#8221; o &#8220;fenomeno&#8221; oppure &#8220;quella-cosa-lì-che-i-bimbi-ti-odiano-senza-sapere-il-perchè&#8221;? &#8211; esiste quale forma di maltrattamento sul minore (e, simmetricamente, di violenza commessa da chi la procura) sarebbe un buon inizio per far dialogare queste signore attempate, che viaggiano continuamente indietro nel tempo, con il mondo.</p>
<p><a href="http://www.adiantum.it/public/2994-ddl-957--le-opinioni-delle-giuriste-democratiche-violano-i-diritti-dei-bambini.asp" target="_blank">fonte</a></p>
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