Per far soldi fa credere al figlio di essere malato di cancro. Condannata madre

Voleva guadagnare molti soldi e per farlo era disposta a tutto. Anche di rovinare la vita al figlio di 10 anni. È la triste vicenda accaduta a Gloucester, in Gran Bretagna, dove una madre 36enne, Emma La Garde, ha convinto il figlio di essere malato di tumore, mettendo in piedi una serie di bugie per ottenere dei benefici economici. Per rendere più credibile la malattia, gli ha rasato i capelli e le sopracciglia, costringendolo su una sedia a rotelle. Anche il marito ha creduto al male del piccolo, finchè non ha scoperto il terribile imbroglio una volta separatosi dalla donna. Emma ha trascinato suo figlio in un vero e proprio incubo quando il bambino aveva ancora 6 anni, costringendolo a vivere come un malato di cancro. Dopo aver avuto difficoltà economiche in famiglia, per la perdita del lavoro del padre, Emma escogita lo stratagemma per fare cassa. Il primogenito, il più grande di tre figli, ha un male incurabile. La donna, 37 anni, lo ha raccontato ai vicini, che si sono prodigati in assegni e solidarietà. Il bambino ha smesso di giocare con gli amici, sia a scuola che nel tempo libero, per le sue condizioni. Con i soldi raccolti la famiglia era anche stata in vacanza al Disney World in Florida, portandosi sempre dietro il bambino in sedia a rotelle.La finzione in cui era immerso il ragazzino è terminata nel 2010, quando il padre, dopo aver scoperto la farsa attraverso delle analisi del sangue che testimoniavano il buono stato di salute del bambino, ha denunciato la moglie. Il piccolo ha capito cosa gli fosse successo in questi anni soltanto dopo l’arresto della madre.“Lei è il diavolo. Non credo che abbia un cervello normale. Non riesco a capire che cosa è accaduto. Non mi manca. È stato orribile che la mia mamma mi abbia fatto credere che avevo il cancro”, ha commentato il bambino. La donna è stata condannata a tre anni di reclusione per truffa e abusi sul figlio.

http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/articoli/1069572/fa-credere-al-figlio-di-essere-malato-di-cancro-arrestata-madre-36enne-in-gran-bretagna.shtml

Come mai i bambini non vengono similmente protetti da quelle donne separate che per impadronirsi dei figli li plagiano fingendosi donne picchiate o anche usandoli per false accuse di pedofilia impiantando false memorie?

 

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Alienatrice ed autrice di falsa accusa di pedofilia: condannata a piccolo risarcimento

Quanto vale la vita di una bambina?

Secondo la giustizia italiana solo 10,000€.

È stata condannata a pagare tale risarcimento una donna che ha devastato la vita della figlia mediante una falsa accusa di pedofilia e l’alienazione genitoriale.

Un risarcimento di 1 milione di € (o qualche anno di carcere) avrebbe avuto un efficace effetto dissuasorio.

Un risarcimento di 10mila € non ha nessun effetto dissuasorio nei confronti di chi ha speso almeno 10 volte tanto nelle parcelle degli avvocati che si sono prestati a tale tattica infame.

Essendo quasi equivalente all’impunità rischia di alimentare da un lato l’utilizzo della pedo-calunnia alienante, e dall’altro lato, nella sua offensiva irrisorietà, la sfiducia nella magistratura venendo percepito come invito a farsi giustizia da soli.

«Ogni tanto, è il caso di dirlo, la giustizia premia anche i papà che soffrono per la separazione dai propri figli, causa rottura del rapporto con una ex quanto mai vendicativa. Non solo dunque papà sbollettati dalle incalzanti esigenze economiche della ex, ma anche papà privati del piacere di veder crescere la propria progenie.

Una sofferenza che la Cassazione ha prontamente riconosciuto e “premiato”, nel vero senso della parola, con un risarcimento per i danni subiti da lui e posti a carico della ex-moglie.

La vicenda giudiziaria della coppia era iniziata nel 2003, con la loro separazione, sancita dal Tribunale di Mantova con sentenza del 2007. Il giudice aveva disposto l’affidamento congiunto della loro unica figlia, nata nel 1996, oltre che al pagamento da parte del padre di un assegno di mantenimento e della metà delle spese sostenute dalla madre per la figlia.

Il Tribunale però aveva preso anche una decisione assolutamente straordinaria: alla donna sarebbe toccato infatti sborsare parecchie migliaia di euro per il marito e persino di più per la figlia. Più esattamente 15mila euro per lui e 20mila per la bambina, e questo per aver volutamente intralciato e danneggiato il rapporto tra padre-figlia, causando in quest’ultima la sindrome da alienazione genitoriale (PASparental alienation syndrome). Sindrome emersa dall’osservazione della bambina da parte di psicologi specializzati. La madre aveva manifestato una acredine tale nei confronti dell’uomo, tanto da accusarlo anche di aver abusato della minorenne; accusa che si era poi rivelata falsa, e che avrebbe potuto spingere il marito a querelare la ex.

La donna però non aveva gradito la condanna al risarcimento dei danni disposta dal giudice di primo grado e si era quindi rivolta in appello, con risultati non proprio sperati. I giudici della Corte d’appello di Brescia avevano infatti annullato il risarcimento dovuto alla figlia, ma non quello dovuto al padre. Unica consolazione: l’importo era stato ridotto a 10mila euro.

Da qui la decisione di tentare la via della Cassazione, puntando su varie motivazioni. A partire dalla mancata diagnosi di PAS da parte di uno psichiatra, medico ben più autorevole, a detta della donna e dei suoi legali, di un semplice psicologo. O dal non aver chiamato a testimoniare la minore, sino all’aver ribaltato le carte sostenendo di essere lei stessa vittima di soprusi da parte dell’uomo e dei suoi familiari.

La Prima sezione civile della Cassazione, con sentenza 7452/2012, ha respinto il ricorso della donna, confermando così il suo obbligo a risarcire il padre. »

Fonte: Cassazione: la ex ha rovinato il rapporto con i vostri figli? Scatta il risarcimento danni
(StudioCataldi.it)

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La salute del minore e le novità introdotte con il vero affidamento condiviso – Prof. Gian Piero Turchi

Dipartimento di Psicologia Applicata, Università di Padova
Prof. Gian Piero Turchi
Docente di Psicologia Clinica della Salute
Direttore del Master II Livello “La mediazione come strumento operativo nell’ambito penale, familiare, comunitario, civile e commerciale”
Segretario Generale del World Mediation Forum

Audizione presso la Commissione Giustizia del Senato

La salute del minore e le novità introdotte
Abbiamo considerato il progetto del DDL e le proposte in esame e valutiamo che in
relazione ad un obiettivo di promozione della salute dei figli di genitori separandi o
separati le principali novità risultano essere le seguenti:
– la frequentazione dei due genitori accuratamente bilanciata;
– il riferimento abitativo duplice;
– la modalità condivisa di contribuzione al mantenimento, che promuove da parte di
entrambi i genitori l’assunzione di compiti di cura.

Attribuiamo a questi aspetti il carattere di novità non tanto con riferimento alla normativa
attuale – che già li prevederebbe – quanto alla prassi, che è ha messo in evidenza aspetti
critici nell’applicazione rigorosa degli stessi.

Entrando nel merito, i ddl in esame si propongono di realizzare una piena aderenza
al principio del mantenimento della continuità di vita tra prima e dopo la separazione,
mediante la conservazione al figlio di una interazione piena e concreta con il nucleo
allevante integro che aveva prima della separazione – e la cui separazione, nell’ottica di
promuovere la salute dei minori, non può riguardare che la coppia coniugale.
Un principio di questo genere, se applicato con efficacia, comporta il riconoscimento
che i figli, affidati a due genitori che vivono in due contesti abitativi distinti e separati,
possano interagire equilibratamente e liberamente con entrambi. Ciò conduce,
coerentemente, alla introduzione di un doppio domicilio, doppio luogo di affetti e interessi,
ugualmente caro e uguale “proprio” per il figlio, sotto il profilo delle sue esigenze di
crescita. L’ulteriore e indispensabile integrazione di un siffatto modello non può non
prevedere una paritetica assunzione di responsabilità e compiti di cura da parte dei due
genitori.

Questo insieme di regole, o meglio di punti cardine, corrispondono alle linee guida e
agli obiettivi dei progetti considerati, in Italia non ancora sperimentati.

L’alternativa a questo modello coincide con la restaurazione giuridica del precedente
modello, quello che ha preceduto la riforma. Restaurazione solo giuridica, poiché
nell’applicazione alla vita quotidiana dei figli di genitori separati tale schema risulta essere comunque un riferimento nelle prassi.

L’individuazione e la nomina di un genitore “collocatario”, o “prevalente”, lo stabilirsi di una collocazione “privilegiata”, la previsione ordinaria e abituale di una forma di contribuzione mediante assegno che un genitore corrisponde all’altro affinché provveda a tutte le necessità di figli realizzano, infatti, il modello precedente.

Tutto ciò nel permanere dell’ “interesse della tutela della salute del minore e della
sua continuità biografica” quale criterio guida che, scelto dal legislatore, è anche dovere
del giudice perseguire.

E’ pertanto assai agevole individuare quale deve essere il compito della Psicologia, intesa
come scienza della salute della comunità: fornire al magistrato i necessari elementi per
definire un giudizio, ovvero quegli elementi che possano aiutarlo a comprendere quale
modello è più idoneo a favorire una condizione di salute dei figli.

E’ conclusione acquisita a livello scientifico che trovandosi il minore inserito in un
processo di crescita all’interno del quale la sua maturazione è favorita da uno scenario di
incertezza che lo obbliga costantemente a confrontare, valutare e scegliere tra modelli o
soluzioni diverse, è per lui salutare essere inserito in un contesto nel quale non gli
vengono date “istruzioni” a senso unico, come nell’affidamento esclusivo o nei modelli ad
esso omogenei, ma nel quale possa ricevere sollecitazioni e proposte educative
eterogenee, anche nella possibilità che queste possano essere differenti e opposte, ma
comunque con pari legittimità e affidabilità.

In altre parole, il sistema legale, se intende favorire la corretta e armoniosa crescita
e maturazione del minore è chiamato ad attribuire ad entrambi i genitori legittimità e
attendibilità di contribuire alla crescita del minore. Il passaggio, artificioso e innaturale,
operato dal sistema legale, da un paradigma di rapporto coordinato ed equilibrato tra i
genitori ad uno che introduce tra di essi una gerarchia e una subordinazione disturba il
quadro di incertezza, funzionale al corretto svolgersi del processo evolutivo.

Sarà, dunque, compito delle istituzioni operare una scelta a favore del pieno
riconoscimento delle potenzialità di educazione e cura che ciascun genitore possiede,
evitando, al contrario, di legittimare l’intervento di uno soltanto. Ciò, oltre tutto, andrebbe
anche a minare la funzione di reciproco supporto che i genitori svolgono, e favorisce la
possibilità di contrarre controversia o conflitto da parte di ciascun genitore, esponendo la
salute del minore ad ulteriori rischi.

Quando la gestione della vita quotidiana della famiglia separata risulta, infatti,
emanazione di un principio di nucleo allevante si genera la possibilità di mantenere aperto
un processo di terzietà nei confronti dei figli, per i quali l’uno e l’altro dei genitori restano
un riferimento costante e continuativo in grado di gestire gli aspetti critici che incontra il
processo evolutivo del minore; il processo di terzietà nei confronti dei figli viene reso
possibile laddove l’assetto familiare viene a fondarsi sulla possibilità che entrambi i genitori
siano riconosciuti prima di tutto sul piano istituzionale (la norma e la sua applicazione)
come nucleo allevante; questo processo di legittimazione istituzionale costituisce una
condizione necessaria affinché sul piano interattivo la famiglia (la madre, il padre, i figli) utilizzino nella gestione della vita quotidiana come primo riferimento la responsabilità
condivisa.

Obiezioni alla bigenitorialità e argomenti di replica
La principale critica che viene mossa a un modello pienamente e autenticamente
bigenitoriale, come quello che i disegni di legge in esame propongono, consiste
nell’inevitabile duplicazione dei centri di interesse della prole, con conseguente oscillazione
tra due riferimenti abitativi parimenti importanti. La terminologia adottata per esprimere il dissenso utilizza espressioni verbali fortemente negative, come “sballottamento”, “pacco
postale”, bambino “tagliato a spicchi come un’arancia”.

E’ una critica che suona accattivante e apparentemente convincente, ma solo agli
occhi dell’uomo della strada, al richiamo del senso comune. Una critica che non tenga
conto degli studi scientifici del problema, del cammino che la conoscenza scientifica ha
percorso. E’, ci si consenta, come negare gli antibiotici al malato di polmonite in nome
degli indesiderati effetti gastro-intestinali che indubbiamente producono.

Entrando, difatti nel merito, non esiste alcun serio danno documentato, risultante da indagini longitudinali, conseguente alla frequentazione equilibrata di due abitazioni, ovvero della crescita ricevendo input seppure da modelli educativi non coerenti (anzi, tutto il contrario, come sopra si è detto).

Se, invece, si sceglie di rimettere i principali compiti di educazione e cura ad un solo genitore sono innumerevoli gli studi scientificamente attendibili che attestano picchi di disagio minorile.

Che cosa accade, invece, quando la famiglia, nonostante se separata e nonostante
(leggi, proprio in quanto) caratterizzata da controversie al suo interno risulta vincolata ad
un principio di paritetica responsabilità nella educazione, cura e mantenimento dei figli?
Accade che il figlio e le questioni che lo riguardano risultano l’occasione dello scambio
continuo; accade, infatti, che il figlio non costituisca solo il “destinatario” dell’azione di
cura, di educazione e mantenimento del genitore, ma anche il “promotore” di condivisione,
divenendone quindi “agente” e “beneficiario” al contempo.

Questa condizione è foriera di processi di cambiamento su due versanti: da un lato sull’assetto del nucleo allevante, cioè in maniera costante accade che il singolo genitore sia vincolato a constatare la cura e le potenzialità educative dell’altro genitore, ovvero il figlio risulta quell’elemento di terzietà il cui processo evolutivo funge da testimonianza dell’azione dell’altro genitore.

Dall’altro versante sulla crescita del figlio stesso, che è inserito in un processo in cui sono
maggiormente possibili assetti flessibili e differenziati, piuttosto che stabili e predeterminati (come quelli dati dalla determinazione del fine settimana all’uno e dei giorni feriali all’altro), tale da poter permettere la fluidità propria di processi di incertezza (poter dire o confidare all’uno o all’altro genitore in quanto le situazioni della vita quotidiana lo consentono; poter percepire che gli scambi tra mamma e papà non sono tutti “uguali” ma ve ne sono alcuni più conflittuali alcuni meno conflittuali e alcuni di condivisione).
A ciò va aggiunto che il figlio viene inserito in una trama di rapporti in cui per primo può avere un raggio di azione, cioè da agente “protagonista” e non da chi viene protetto dalle situazioni.

E’ chiaro che gli elementi qui riportati rappresentano ciò che è completamente
“altro” rispetto a quanto il senso comune afferma: cioè, che in presenza del conflitto la
soluzione è allontanarsi, è non vedersi, è stare il più lontani possibile così da mantenersi
nella possibilità di non avere a che fare con chi riteniamo ci abbia arrecato un danno; in
presenza della controversia o conflitto i minori vanno protetti allontanandoli, la protezione
dei minori è intesa partendo dal principio, fallace, che il minore è per definizione un
soggetto vulnerabile.

Queste parole possono dunque risultare “lontane” da ciò che per senso comune siamo abituati ad affermare; tuttavia la scienza asserisce che l’individuo, e il minore in particolar modo, è inserito in un processo diacronico di cambiamento continuo, non è mai uguale a se stesso (dimensione biologica, cellulare ecc…) e in secondo luogo la scienza asserisce che l’individuo, e anche qui, in particolare il minore, quanto più si fa gestore delle situazioni in cui si imbatte tanto più si “protegge”.

La protezione del minore è pertanto emanazione delle forze/delle energie che il minore stesso può innescare nelle situazioni critiche in cui può trovarsi e non viceversa trovandosi inserito in un contesto in cui le situazioni siano gestibili dalle potenzialità che è già in grado di esprimere.

Rispetto a quanto fin qui posto, avendo una limitata sperimentazione italiana di
un modello equilibrato, è possibile citare solo studi condotti all’estero. A partire dalle
osservazioni di Fabre (1985, “Un nouveau mode de garde : la garde alternée” , Le Journal
des Psychologues, 28, p. 37), sono da ricordare gli studi di Guilmaine, che descrive
l’esperienza canadese, (La garde partagée, ed. A. Stanké, 1991), fino all’analisi di I. Stock
relativa alla situazione in California (The Californian Law on the relation between divorced
parents and their children, 1994). Quanto alla Francia, che nel 1999 inizierà a formalizzare
la residence partagée con il rapporto Dekeuwer-Faussée, è necesssario rammentare
precedenti studi, come quello di Neyrand, L’enfant face à la séparation des parents. Une
solution, la résidence alternée, (1994) e quello di Poussin e Martin Leubern su un
campione di 3000 bambini (Conséquences de la séparation parentale chez l’enfant, 1997).

L’indagine dimostra che la residenza alternata, con relativa frequentazione equilibrata dei
due genitori, accresce l’autostima, la fiducia in sé e il senso di sicurezza, portando queste
qualità a un livello superiore a quello raggiunto dai figli allevati da un genitore solo.
Decisamente fondamentale il review di Robert Bauserman (“Child Adjustment in Joint-
Custody Versus Sole-Custody”, Journal of Family Psychology, Vol 16 March 2002),
soprattutto per l’elevatezza del campione. Furono, difatti, presi in esame 33 studi condotti
su 1846 bambini allevati da un genitore solo e 814 bambini in affidamento alternato.
Ancora una volta si mette in evidenza come i figli con equilibrata frequentazione di
entrambi i genitori presentino più elevati rendimenti scolastici, maggiore autostima un
comportamento e una migliore relazione con l’intero ambito parentale. Tra gli studi più
recenti, confermano le precedenti conclusioni sui vantaggi di tipo comportamentale per i
figli Anna Sarkadi, Robert Kristiansson, Frank Oberklaid e Sven Bremberg (“Fathers’
involvement and children’s developmental outcomes: a systematic review of longitudinal
studies”, in Acta Pædiatrica 2008, p. 97) i quali in particolare sottolineano il positivo
apporto della presenza del padre nelle mansioni di cura. L’analisi è amplissima,
raccogliendo i risultati di 24 studi longitudinali, condotti in ogni parte del mondo, a ulteriore dimostrazione della oggettività dei risultati. Di notevole interesse il fatto che le
positive osservazioni siano relative all’intero gruppo familiare, avendo potuto concludere
che anche alle madri l’affidamento alternato reca vantaggi, riducendo i problemi di natura
psicologica dei soggetti più giovani, legati ai sensi di colpa nei confronti dei figli,
conseguenti alla separazione.

L’idea, pertanto, del doppio domicilio, lungi dal dover essere considerata di potenziale
pregiudizio per il minore deve essere vista come un fondamentale strumento di tutela ai
fini di un corretto ed equilibrato sviluppo.

Si può dunque concludere che nel bilancio complessivo nella salute del figlio certamente
quindi per lui meno di sacrificio perdere un po’ di tempo a frequentare due case che non
perdere la possibilità di avere un riferimento ad entrambi i genitori. Il che significa
concludere a favore della soppressione della prassi della nomina di un “genitore
collocatario”.

Cenno sulla mediazione familiare
Se vogliamo deconflittualizzare gli assetti familiari è necessario disporre di uno strumento
potenziandolo al massimo. La proposta del DDL 2454 è quella di una mediazione il cui
passaggio informativo sia obbligatorio (quindi non una mediazione a condizione di
procedibilità come accaduto recentemente in ambito civile e commerciale per i diritti
disponibili, si vedano i D.Lgs 28/2010, D.M. 180/2010, D.M. 145/2011).

Lo scarto culturale che la normativa sull’affidamento condiviso pone e in particolare la
possibilità di mantenere integro il nucleo allevante richiede che gli operatori del diritto e
delle politiche sociali adottino in modo anticipatorio quegli strumenti, tra cui la mediazione
familiare, che consentano a ciascun genitore di concorrere al processo decisionale
congiunto, per definire forme di regolamentazione sia contingenti sia stabili in vista della
tutela del minore. Questo perché se le soluzioni sono decise e imposte dal giudice o da
altri terzi i genitori possono mantenere divisioni e contrapposizioni, per cui per quanto
definiti tempi e compiti suddivisi, il figlio continuerà a vivere entro logiche e modalità
interattive che producono separazione e contrasto, divenendo un contenuto rispetto al
quale i genitori possono fare un uso di attribuzione di colpa all’altro, anziché di
condivisione di modalità di gestione. La mediazione, per l’obiettivo che si pone, può essere
strumento che consente ai genitori di configurarsi come nucleo integro che valuta sceglie e
decide nell’interesse comune, ovvero la salute del figlio.

Ora, in virtù di quali aspetti è necessario che il Legislatore si occupi di vincolare la coppia
genitoriale in prima istanza a espletare un tentativo obbligatorio?
Uno degli argomenti che sono sollevati, in termini di critica all’applicazione di questo
strumento, riguarda il fatto che la mediazione possa risultare efficace solo laddove
volontariamente scelta dalle parti. A questo argomento è possibile rispondere
considerando che certamente il cittadino che legittimi la mediazione come istituto è già
nella condizione di accettarne la declinazione dei suoi presupposti rispetto al proprio singolo caso, in tal modo rendendo maggiormente possibile l’efficacia del percorso, in
quanto in grado già (di per sé) di concorrervi.

Negare, in forza di questa affermazione un passaggio informativo obbligatorio alla mediazione comporta dimenticare che la mediazione è in primo luogo uno strumento di carattere culturale, cioè un dispositivo tecnico scientifico che è generatore di paradigmi di giustizia, tale per cui mantenerla esclusivamente in forma volontaria implica utilizzare uno strumento per tutti coloro che questo scarto culturale lo hanno già compiuto. La questione qui presentata non rappresenta di per sé una novità.

Si pensi ai vantaggi, individuali e collettivi, dell’introduzione dell’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza o del casco, o ancora del divieto di fumo nei locali pubblici. In questi casi, esiste un interesse pubblico dello Stato alla salvaguardia delle vita che non può essere lasciato alla volontà del singolo.

Analogamente, permettere al singolo di usare risorse giudiziali, che per definizione sono
limitate, legittimando che tutte le controversie o conflitti siano destinati al tribunale,
equivale a mantenere sul piano culturale lo status quo di una amministrazione della
giustizia che è emanazione di un Paradigma di carattere sanzionatorio. Allo stesso modo
non ci pare corretto affermare che un passaggio preliminare limiti l’accesso diretto dei
cittadini alla giustizia: non si può parlare di interdizione all’accesso alla giustizia in quanto
si tratta di uno strumento che obbedisce a fini sociali e al medesimo tempo di tutela dello
stesso cittadino.

La mediazione risulterà efficace nella misura in cui offrirà un servizio che vincoli le parti ad
allontanarsi via via dai criteri del “torto-ragione”, “vittima-colpevole” per iniziare ad
adottare a criteri relativi alle conseguenze delle azioni che vengono attuate, alla
definizione di obiettivi condivisi, alla analisi di aspetti critici rispetto agli obiettivi prefissati
e alla individuazione di strategie condivise. Questi criteri consentiranno di addivenire alla
stipula di accordi la cui tenuta è garantita dal grado di condivisione generata nel processo
di mediazione.

Per promuovere un criterio di efficacia dell’intervento di mediazione gli aspetti
caratterizzanti il profilo di competenze del mediatore e l’accreditamento che un centro di
mediazione dovrebbe ricevere dalle Istituzioni devono trovare fondamento:
* in modelli operativi delineati e con espliciti riferimenti a teorie scientifiche,
* metodologie che mettano nella condizione di valutare l’efficacia degli interventi di
mediazione, per dare contezza e ragione della misura in cui la mediazione è in
grado di raggiungere gli obiettivi che si prefigge,
* metodologie che testimonino alla comunità che l’adozione di questo strumento è
in grado di abbattere i costi di altri servizi e di portare benefici alla comunità.

Prof. Gian Piero Turchi

LINK AL DOCUMENTO ORIGINALE

https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/957_Turchi_Univ_Padova.pdf

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Niente mantenimento dal secondo marito perché il primo la sta ancora mantenendo

Una donna ha denunciato per maltrattamenti, senza alcuna prova oggettiva, il secondo marito su questa base chiedendo un mantenimento.

La donna ha omesso di dichiarare che stava ricevendo un ricco mantenimento dal primo marito.

Il Tribunale le ha rifiutato il mantenimento sentenziando: “l’atto dell’accusatrice di continuare a chiedere in tribunale un maggiore mantenimento dal primo marito, mentre accusava il secondo chiedendo grandi somme come mantenimento e come compensazione di accuse di violenza domestica, certamente pone dubbi su tali accuse”.

Tutto ciò è avvenuto in India.

http://www.bangaloremirror.com/article/10/2012102920121029011059832b7f9726c/No-alimony-from-2nd-hubby-since-the-1st-is-still-paying-rules-judge.html

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L’Udienza Presidenziale — di Vittorio Vezzetti

“Esistono giorni, nella vita di un uomo, che sono completamente diversi da tutti quelli che li hanno preceduti; e che sono capaci di dare, a quelli che seguiranno, una prospettiva completamente differente.

Carlo si ricorderà per sempre quel giorno anomalo: l’acqua cadeva a catinelle, quasi tropicale. Un diluvio veramente insolito per la fine di novembre.

Parcheggiò la macchina ben lontano dal Tribunale, vicino al fiume tumultuoso, per non dover pagar la sosta; e poi, ombrello spiegato, si incamminò tra una goccia e l’altra verso il centro città.

“Speriamo che non tracimi”, pensò, percorrendo il ponte sulle acque plumbee, “se no, perdo anche la macchina”.


Di solito la separazione rappresenta la fine, dolorosa, di un qualcosa. Di un pezzo di vita; e così anche Carlo stava vivendo quel giorno. Senza neanche dei patemi eccessivi. Non sapeva e non poteva immaginare che, invece, quello sarebbe stato l’inizio di una vicenda di durata e intensità maggiori del vincolo che si andava a risolvere…  una vicenda che avrebbe segnato il futuro suo e quello di tante altre persone; che sarebbe corsa parallela alla sua vita. Come succede quando si è seduti in un treno e si corre fianco a fianco a un altro treno; che va nella tua stessa direzione; alla medesima velocità.

Era in anticipo clamoroso, come sempre, quindi si fermò sotto i portici di Corso Garibaldi ripetendo la lezione. Dieci minuti. Sì, dieci minuti. Così gli aveva detto Domenico. Aveva dieci minuti per spiegare la sua vita matrimoniale al Presidente del Tribunale. Dieci minuti per raccontare la sua storia.  Dieci minuti e non uno di più per raccontare un pezzo di vita. Allo scoccare del decimo minuto, infatti, il Presidente ti faceva accomodare fuori dall’ufficio.

Per questa ragione si era trovato per due o tre pomeriggi con Domenico che, ironia della sorte, aveva l’udienza presidenziale il giorno dopo di lui: si erano cronometrati a vicenda gli interventi in modo da vedere se sforavano i fatidici dieci minuti e se potevano essere più incisivi evitando di tralasciare momenti cruciali del matrimonio e del divorzio emotivo. A cui, come spesso succede, stava seguendo la separazione legale.

Prima di entrare in Tribunale Carlo, assorto nel ripasso, pestò involontariamente un escremento di cane: volle credere che gli avrebbe portato fortuna. Entrato e superato il metal detector, la sua attenzione fu colpita da un signore, piccolo e tozzo, fermo in un angolo. Dritto in piedi, con lo sguardo fisso e vestito in modo singolare (interamente di rosso) lo salutava con la mano.

Carlo non fece in tempo a soffermarvi la sua attenzione che trovò il proprio legale: l’avvocato Aquilani. Costui era anziano, alto, anzi, altissimo, e segaligno, col naso adunco. Un viso severo. Vestiva in modo impeccabile. Uno dei due o tre migliori matrimonialisti  della città. Una pietra miliare del Foro. Un rodomonte, dicevano.

A consigliarglielo era stato, per il tramite di un’amica comune, un anziano magistrato in pensione.

“Vedrai che arringhe…  un avvocato così grintoso non si trova facilmente…  e poi, che presenza… ”, le era stato detto; e così Mirella aveva riferito.

Salirono davanti all’ufficio del Presidente del Tribunale presso il quale erano stati convocati per le ore nove. Esattamente come altre venti coppie in separazione che annaspavano nella minuscola anticamera coi rispettivi legali…  E l’ufficio, ovviamente, era vuoto. Dopo mezz’ora arrivò il Presidente, il dottor  Piccolò, piccolo di nome e di fatto, che si fece facilmente strada fra la ressa di coppie che affollavano il corridoio.

Come il magistrato fu a portata di vista dell’avvocato Aquilani, questi, il rodomonte, si prostrò ai piedi del magistrato proferendo la frase: “Buongiorno Presidente, era abbastanza dolce il caffè? Sa, la macchinetta ieri era guasta… ”

Il Presidente non lo degnò di uno sguardo. Tra ombrelli e impermeabili gocciolanti Carlo, l’avvocato Aquilani, la moglie di Carlo e il di lei avvocato, la temibile dottoressa Laganà, attesero il turno con grande trepidazione. Carlo, quantunque alla soglia dei quarant’anni, mai aveva avuto a che fare coi Tribunali.

Cittadino probo, riteneva in ogni caso di non dover avere timore della giustizia italiana. Aveva forse commesso qualche reato?

Pensava di avere molte ragioni e riteneva che, col suo discorso logico e perfezionato sin nei minimi particolari, non ci sarebbe stato nessun problema a convincere una persona ragionevole della bontà della sua esposizione e dell’onestà delle sue richieste. Giunse alfine il suo turno. Qualcuno proferì il suo nome e lui entrò.

Si trovò da solo in un ufficio enorme, un po’ disadorno, e di fronte a lui il giudice Piccolò. Di lato, seduta a una scrivania, la sua segretaria.

Fece appena in tempo a richiamare alla memoria il suo discorso, nove minuti e cinquantotto secondi, che il giudice gli chiese: “Nome?”

“Carlo Carlucci”.

“ Bene”, ribatté il magistrato, gentile ma fermo, “firmi e si accomodi pure fuori”.

“Eh no, signor Presidente”, disse Carlo, ”io son venuto qui per esporre cosa è successo alla mia vita; alla vita di mio figlio, l’unica ragione di esistere, per me;  mi ha detto l’avvocato che questo è l’unico momento della causa in cui posso parlare. Anzi, io ora ho il diritto di parlare. E non le ruberò molto tempo”.

“Ah”, sbottò il magistrato, “lei vuole parlare…  ha sentito segretaria? Questo vuole parlare. Anzi, ha addirittura il diritto di parlare. Siamo dovuti arrivare alla lettera C per trovare qualcuno che vanta diritti… Ma Carlucci, ha visto quanta gente c’è oggi lì fuori? E se tutti volessero parlare? Se lo è domandato che accadrebbe? Tribunale paralizzato. Ma dov’è il suo senso civico?”

Carlo restò muto e fermo, con gli occhi piantati in quelli del Presidente.

“Vabbé…  ascolti…  Carlucci…  se lei ha il diritto di parlare…  questo è il tempio del diritto…  per carità, si sieda e parli! Ma in fretta, senza dilungarsi…  che io il caffè questa mattina ancora non l’ho bevuto”.

Carlo iniziò…  senza prendere fiato snocciolò un racconto che a lui pareva struggente e convincente. A lui. Iniziò come un fiume in piena, perché sapeva che il tempo non sarebbe stato molto.

Iniziò a occhi chiusi, come a cercar la concentrazione assoluta. Dopo un minuto aprì gli occhi e si accorse di parlare a una scrivania vuota e a un muro bianco, dietro.

Il magistrato si era infatti allontanato e, senza prestare ascolto alle sue parole, sicuramente uguali a quelle di migliaia di altri coniugi sciagurati, si era messo a sistemare delle cartellette in un’ampia scaffalatura dall’altra parte della stanza. Tant’è che quando Carlo finì, nulla accadde. Il magistrato continuava imperterrito a posizionare cartellette.

“Ho finito, signor Presidente”, disse Carlo per due volte. La seconda a voce alta.

“Ah,bene, come si chiama?”, ribatté il giudice Piccolò.

“Carlo Carlucci”.

“Ottimo: firmi e si accomodi fuori”, concluse il giudice.

Uscito che fu dalla stanza, l’avvocato Aquilani gli si fece incontro sorridente: “Complimenti, lei deve essere riuscito a incantare il Presidente. Ho cronometrato.

L’ha tenuta dentro quasi quindici minuti. Per la precisione quattordici minuti primi e quarantanove secondi. Risultato veramente straordinario. Non mi ricordo una presidenziale così lunga…  potrebbe -sottolineo il condizionale- trattarsi di una ordinanza fuori dagli schemi. Sarebbe anche ora! Pensi che in qualche grosso Tribunale metropolitano, rapportando il numero di coppie al tempo dedicato dal giudice nella mattinata, hanno calcolato che in media la presidenziale dura un minuto e ventotto secondi. E lei mi ha fatto addirittura un quattordici e quarantanove…  e in condizioni climatiche avverse. Se fosse un rodeo avrebbe già vinto”.

“Mi dica: come pensa che andrà, avvocato?”, domandò Carlo, un po’ frastornato, mentre uno dei tanti legali presenti annuiva sorridendogli.

“Mah, la sua battaglia è difficile, inutile negarlo. Numeri alla mano le mamme in Italia hanno potere quasi assoluto sui figli. Però credo che se il buon giorno si vede dal mattino…  beh…  siamo partiti bene. Prevedo una bella battaglia; come il mitico scontro scacchistico Spassky-Fischer del 1972 a Reykiavik. Fra sette giorni vedremo cosa avrà deciso il Presidente”.

Dopo dieci giorni, però, nessuna ordinanza era stata depositata…  e neanche dopo quindici… e dopo venti…

“Ottimo segno”, commentò l’avvocato Aquilani. “Lei, caro Carlucci, con la sua dialettica deve essere riuscito a mettere in crisi il Presidente. Quattordici e quarantanove, non dimentichiamocelo. Forse non sa neanche più lui cosa decidere. Forse, beninteso”.

Ormai Natale si stava avvicinando.

Carlo da mesi non riusciva a vedere il bambino per il semplice fatto che, se si avvicinava alla casa, o non vi trovava nessuno o comunque nessuno gli apriva  la porta. A lui pareva incomprensibile ma altri gli avevano detto che il taglio dei contatti con la prole è la prima arma di pressione che adottano parecchi genitori, prevalentemente ma non esclusivamente mamme, all’inizio della causa.

L’avvocato Aquilani lo aveva dissuaso dal fare denunce: “Lasci perdere, Carlucci.

Il comportamento di sua moglie, per quanto moralmente discutibile, non ha nessun rilievo penale: è genitrice del bambino e non sta infrangendo nessuna disposizione del magistrato. Finché non arriva l’ordinanza che stabilisce gli orari di visita non c’è niente da fare: vige la legge della giungla e chi ha in mano il bambino vince. Si ricordi Carlucci: possesso è potere. Deve solo aspettare l’emissione dei provvedimenti. Sperando non duri troppo, questa attesa, se no di suo figlio non si ricorderà più nemmeno la faccia”.

Carlo, un po’ inquietato, volle allora interpellare, per il tramite della solita amica Mirella, il vecchio magistrato Perrucci. Ormai in pensione, egli vantava una amplissima esperienza e si limitò a dire a Mirella, incredula: “Dì al tuo amico di rassegnarsi: quando la strada prende questa brutta piega il padre non vede più i figli. Tante volte mi è capitato nella mia professione: anche se c’è il provvedimento che stabilisce le visite, la mamma ci impiega un attimo a trovare una scusa per non ottemperarvi…  il mal di pancia, il dente che fa male, la scappata in farmacia o dal pediatra…  è così…  non c’è niente da fare…  e noi magistrati solitamente preferiamo non intervenire: chi si prende la responsabilità? Riferisci al tuo amico che si rassegni.  Come tanti altri prima di lui. E dopo di lui. Situazione senza speranza”.

Carlo quasi non credeva alle sue orecchie, quando sentì da Mirella il consiglio del giudice. Ma non per questo egli avrebbe cessato di combattere. Anzi, per lui la battaglia era solo all’inizio. E poi…  che ne poteva sapere, in fondo, un vecchio magistrato in pensione, ormai fuori dai giochi? Niente, per cui fece un esposto al Tribunale dei minori e spedì una lettera al Presidente del Tribunale per sollecitare l’emissione dei provvedimenti; all’insaputa del suo avvocato Aquilani.

Non gli era infatti mai capitato di trovarsi in una situazione del genere. Tutte le volte, poche per fortuna, che si era trovato nel bel mezzo di un disservizio o di una disfunzione di un ufficio pubblico, Carlo aveva sempre saputo cosa fare: aveva scritto diligentemente una raccomandata con ricevuta di ritorno al Responsabile del Servizio. Questi aveva trenta giorni di tempo, a termini di legge, per rispondere. Una volta gli rispose, telefonicamente, addirittura il Direttore Generale dell’ASL. Qui, però, la situazione gli sembrava differente. Nessuno era tenuto a rispondere. Il magistrato può, in totale autonomia e indipendenza, secondo la sua sensibilità, imprevedibile, decidere se rispondere o non rispondere. E quasi sempre non risponde. Si era trovato, Carlo, per la prima volta nella sua vita, di fronte a una imperscrutabilità assoluta del sistema. Una sorta di Sibilla Cumana. Una parete di vetro oscurato: dalla quale loro potevano vederti mentre tu non sapevi cosa si facesse al di là; anche se sicuramente si poteva ipotizzare che, al di là del vetro, avessero cose più importanti che occuparsi di tuo figlio. E di tanti, troppi figli come il tuo. Ormai Natale incombeva…  da lì nacque l’idea, per l’ancora ingenuo Carlo, della lettera a Babbo Natale spedita direttamente al Presidente del Tribunale. Avrebbe ottenuto, quest’arma anticonvenzionale, impropria, frutto della disperazione, qualche risultato?”

Capitolo primo del libro-romanzo “Nel nome dei figli” di Vittorio Vezzetti; edizioni BookSprint

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Avvocati Matrimonialisti Italiani: proposta riforma codice deontologico

Il sistema delle false accuse è ormai la più diffusa forma di pedo-criminalità subita da bambini coinvolti in separazioni.  Il filmato esemplifica di cosa si tratta:

Fortunatamente nessun genitore ha ancora protetto i figli abbattendo l’avvocato che li ha coinvolti in calunnie, nonostante esistano addirittura abusologi specializzati nel devastare i bambini con false accuse di pedofilia.

L’Associazione Matrimonialisti Italiani propone nuove norme deontologiche specifiche per l’avvocato matrimonialista finalizzate a fermare tale sistema ed a tutelare i bambini nell’unico modo possibile: la radiazione per quegli avvocati che promuovono false accuse in cui vengono coinvolti bambini.

Purtroppo, tale codice deontologico è ancora solo una buona intenzione.

È così, pochi avvocati possono continuare ad arricchirsi infangando l’intera categoria, demolendo la credibilità del sistema giudiziario, e soprattutto rovinando i bambini.

Chi sono?  Singoli delinquenti disposti ad arricchirsi sulla pelle dei bambini, avvocate femministe che sfogano il loro odio contro gli uomini allontanandoli dai figli con false accuse, squilibrati di varia natura, etc…

Cosa è possibile fare per fermarli legalmente? Una querela per concorso in calunnia e/o maltrattamento di minore è difficile, in quanto gli avvocati hanno leggi a loro favorevoli che conoscono bene.  E se è possibile legalmente devastare un bambino, allora la strada maestra diventa la denuncia pubblica: o a mezzo internet, o ricorrendo agli organi di informazione.   Facendo attenzione che questi soggetti sono capaci anche di inscenare una denuncia per diffamazione al fine di arricchirsi ancora sulla pelle dei bambini colpendo i loro genitori.

Art. 1 (rapporti con l’assistito)  Il difensore – prima di accettare il mandato in materia familiare – deve illustrare al proprio assistito la possibilità di ricorrere alla psicoterapia di coppia e alla mediazione familiare. Il difensore deve sensibilizzare il proprio assistito sulle conseguenze della separazione, divorzio o di altre procedure familiari, ed ammonirlo a non porre in essere condotte miranti a creare o ad alimentare il conflitto in danno della controparte.Il difensore ha il dovere di acquisire tutti gli elementi di fatto utili per improntare la migliore difesa in piena e totale autonomia.

Il difensore, salvo casi di assoluta urgenza e gravità, non deve procedere giudizialmente se non dopo aver preso formali contatti con la controparte e aver tentato una riconciliazione o una mediazione finalizzata alla consensualizzazione della procedura.  Il difensore deve rifiutare incarichi nel caso in cui il cliente sia mosso da evidenti propositi di ritorsione nei confronti della controparte e deve rifiutare di procedere penalmente se non ha previamente acquisito chiari elementi di responsabilità della controparte.
Costituisce grave infrazione disciplinare ogni azione giudiziaria suggerita o attuata dal difensore tendente a mettere infondatamente a repentaglio i diritti, l’immagine, la libertà personale della parte avversa al fine di conseguire immediati risultati processuali in sede civile.In particolare il difensore – prima di agire per reati familiari procedibili di ufficio ha l’obbligo di farsi affiancare da un avvocato esperto in materia penale oppure, se esperto in materia penale, procedere alle proprie preventive indagini difensive al fine di verificare la fondatezza delle accuse da portare a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria.
Il difensore qualora sia stato l’ispiratore di temerarie iniziative in sede penale o in procedimenti de potestate gravemente infondati, deve essere subire la sanzione disciplinare della radiazione;  Il difensore non può svilire il proprio ruolo né accaparrarsi clientela attraverso la richiesta di compensi irrisori e lesivi del decoro della sua funzione e l’importanza delle sue responsabilità processuali e sociali.

Art. 2) (Obbligo del difensore matrimonialista alla lealtà e probità). Il difensore in materia familiare e minorile deve offrire al giudice ogni elemento utile alla ricerca della verità e della soluzione più adeguata alla tutela dei diritti e degli interessi delle parti e dei figli, siano essi maggiorenni o minorenni;
Il difensore che nei propri scritti difensivi adotti un linguaggio o concetti oltremodo aggressivi e violenti nei confronti della controparte, peraltro non suffragate da elementi oggettivi, ferme le sue responsabilità in altra sede, commette grave illecito deontologico specie se tali espressioni compromettono la possibilità di consensualizzare la procedura o arrecano ingiusti danni all’immagine e alla dignità della parte avversa;
Il difensore non può convocare nel proprio studio o altrove i figli minorenni del proprio assistito senza il preventivo consenso della controparte né, anche per interposta persona, può intessere rapporti di qualsivoglia natura con questi ultimi al fine condizionarne la volontà o le dichiarazioni in sede di ascolto del minore;Il difensore non può produrre in giudizio corrispondenza riservata della controparte violandone il contenuto (sia essa postale, telematica o telefonica);

Art. 3. (Obblighi del difensore nel rapporto con il consulente tecnico di parte).  Il difensore che abbia conferito incarico al proprio consulente di procedere ad esami psicologici o psichiatrici sui figli minori,senza il preventivo consenso della parte avversa, commette grave infrazione disciplinare.Il difensore che abbia dato incarico al proprio consulente di sostenere accuse palesemente infondate e strumentali al fine di incolpare ingiustamente la controparte di fatti illeciti o reati peri sottrarsi alle proprie obbligazioni o per eludere provvedimenti circa l’affidamento dei figli commette infrazione disciplinare gravissima;

Art. 4. (Il difensore e i rapporti con la stampa).  Il difensore non deve partecipare personalmente a trasmissioni televisive o rilasciare interviste per la carta stampata miranti su un procedimento familiare in cui espleta il proprio mandato difensivo al fine di condizionare l’opinione pubblica o l’Autorità Giudiziaria;Del pari deve essere sanzionato il difensore munito di mandato difensivo, che partecipi a dibattiti televisivi, in pendenza delle indagini preliminari, che mirino ad individuare responsabilità o a sostenere innocenze nei confronti di persone indagate per reati intra familiari.

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Cassazione: la scelta dell’indirizzo scolastico del minore spetta ad entrambi i coniugi.

A quale genitore la scelta dell’indirizzo scolastico del figlio in regime di affido condiviso? Ad entrambi. [CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE , SENTENZA 20 giugno 2012 n. 10174 Pres. Luccioli – est. Mercolino ]

L’affidamento congiunto comporta l’assunzione di uguali poteri e responsabilità da parte dei genitori, ai fini dello sviluppo psico-fisico del figlio e della sua formazione morale e culturale. Con la conseguenza che grava su entrambi i coniugi il compito di consultarsi reciprocamente e preventivamente sulle esigenze e necessità del minore, onde soddisfarle e farvi fronte.

È solo in questo modo – osserva la Corte – che può essere assicurata quell’effettiva compartecipazione alle scelte riguardanti la crescita e la formazione del figlio in cui si sostanzia la c.d. bigenitorialità, quale principio solennemente affermato a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, che ha trovato attuazione in materia di separazione e divorzio attraverso la legge 8 febbraio 2006, n. 54, la quale ha modificato l’art. 155 cod. civ., introducendo l’istituto dell’affidamento condiviso.

Sebbene la relativa disciplina non fosse applicabile – ratione temporis – alla fattispecie in esame, per il Collegio non è da escludere la possibilità di desumerne elementi utili ai fini dell’interpretazione della normativa previgente, in una prospettiva evolutiva che tenga conto dell’indubbia comunanza di aspetti riscontrabile tra l’affidamento congiunto e quello condiviso. Significativa, al riguardo, appare la nuova formulazione dell’art. 155 cit., la quale, nel ribadire la necessità che le decisioni di maggior interesse siano prese di comune accordo tra i genitori, inquadra tale esigenza in una disciplina improntata alla riaffermazione dei principio di pari responsabilità di questi ultimi nella cura, nell’educazione e nell’istruzione dei figli.

Tale principio, valido anche per l’ipotesi in cui il giudice ritenga preferibile l’affidamento esclusivo, non può non ricevere un’applicazione particolarmente rigorosa nel caso di affidamento congiunto o condiviso, riducendosi altrimenti l’apporto di uno dei genitori ad una mera erogazione di denaro, svincolata da qualsiasi contributo di carattere decisionale, in contrasto con gli obiettivi di responsabilizzazione di entrambe le figure genitoriali avuti di mira dal legislatore attraverso la previsione di queste forme di affidamento.

Ed allora, venendo all’ipotesi in cui i genitori si trovino a dover scegliere l’indirizzo scolastico del proprio figlio, la Corte sottolinea che, sebbene la giurisprudenza, nell’includere tale incombente tra le decisioni di maggior interesse per i figli, in ordine alle quali l’art. 6, quarto comma, della legge n. 898 del 1970, cosi come l’art. 155, terzo comma, cod. civ., richiede il concorso di entrambi i genitori, ha escluso che a carico del genitore convivente sia configurabile uno specifico dovere d’informazione, ravvisabile unicamente in presenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, affermando che ciascun genitore è titolare di un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordarne eventuali modalità, ed in difetto di ricorrere all’autorità giudiziaria (cfr. Cass., Sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9376; 28 gennaio 2009, n. 2182); tuttavia, questo principio, enunciato in riferimento all’ipotesi di affidamento esclusivo, trova peraltro giustificazione nella disciplina di tale istituto dettata dall’art. 155 cit., nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che, in quanto articolata sulla previsione dell’esercizio esclusivo della potestà da parte del genitore affidatario e sul riconoscimento in favore dell’altro genitore di un diritto-dovere di vigilanza sull’istruzione e l’educazione dei figli (e per tale aspetto superata dalle ulteriori modifiche introdotte nell’art. 155 dalla legge n. 54 del 2006. che prevede l’esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, senza distinguere tra affidamento esclusivo ed affidamento condiviso), ha consentito di ravvisare nella mancata tempestiva adduzione di validi motivi di dissenso da parte di quest’ultimo una forma di acquiescenza alla decisione unilateralmente assunta dal primo (cfr. Cass.. Sez. 1, 29 maggio 1999, n. 5262).

Esso non è quindi applicabile all’ipotesi di affidamento congiunto, che, oltre ad implicare l’esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, presuppone un’attiva collaborazione degli stessi nell’elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell’accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi.

 fonte

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Bambino allontanato a Padova: le Camere Minorili stigmatizzano la violenza di chi lo ha sbattuto in TV

«L’Unione Nazionale Camere Minorili, riunita a Catania in occasione del IV° CONGRESSO NAZIONALE, alla luce dell’enorme clamore mediatico suscitato da un episodio di cronaca avente ad oggetto le particolari modalità di esecuzione di un provvedimento della magistratura minorile, osserva quanto segue.

Siamo consapevoli, in quanto avvocati che si occupano di diritto minorile e di famiglia, che il provvedimento di allontanamento di un minore rappresenta l’extrema ratio di un iter giudiziario che, prima di ogni altro intervento, promuove il recupero della genitorialità ed il sostegno alla famiglia.

Siamo consapevoli, altresì, che nell’ambito della giurisdizione minorile l’attuazione di tali provvedimenti sia estremamente dolorosa e complessa.

Non possiamo trascurare, inoltre, il fatto che simili interventi vengano adottati nel superiore interesse del minore e che, pertanto, debbano essere necessariamente eseguiti per non snaturare la funzione cogente del  provvedimento.

E’ chiaro che, ove i genitori non adempiano e non collaborino al fine di rendere per il minore meno traumatico l’allontanamento, la magistratura deve disporlo avvalendosi di professionisti esperti e, quindi, dell’ausilio e dell’intervento dei Servizi Sociali tenuti ad eseguire il provvedimento.

Il provvedimento può essere attuato presso la scuola o in altri luoghi in cui, non essendo presente la famiglia, l’esecuzione può risultare meno difficoltosa e penalizzante per il bambino.

Laddove tali modalità non possano trovare attuazione è previsto l’intervento delle Forze dell’Ordine, solo in ausilio dei Servizi.

In assenza di una specifica disciplina normativa in materia, soccorrono le “Linee guida per i processi di sostegno e di allontanamento del minore” approvate nel 2010 dal tavolo tecnico cui presero parte l’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e perla Famiglia, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Commissione Minoridell’Associazione Nazionale Magistrati e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Ciò premesso, è necessario stigmatizzare la divulgazione delle immagini che ritraggono il minore e la conseguente violazione del suo diritto alla riservatezza, ancor più rilevante in un momento così delicato e doloroso della sua esistenza.

Il processo mediatico si è così  sovrapposto al processo celebrato nelle aule del Tribunale per i Minorenni e della Corte d’Appello, amplificando esponenzialmente ed inutilmente la sofferenza per la persona minore d’età che lo ha subito.

Riteniamo grave che i media si siano prestati a siffatte strumentalizzazioni, trincerandosi dietro il “diritto di cronaca” al solo fine di suscitare clamore e di aumentare l’audience o le tirature dei giornali, così ponendo in essere un’ulteriore violenza nei confronti del minore.

E’ evidente che il “grande pubblico” non sia in grado di valutare e comprendere vicende e decisioni che richiedono competenze giuridiche e che presuppongono la conoscenza reale dei fatti alla base dei provvedimenti.

Auspichiamo l’intervento del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, affinché spettacolarizzazioni di questo tipo non abbiano più a verificarsi, ritenendo la tutela dell’interesse del minore e la riservatezza delle notizie che lo riguardano prevalenti rispetto all’asserito diritto di cronaca, nel rispetto della Carta di Treviso che all’art. 4 vieta “sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione” nei casi di controversie giudiziarie in tema di affidamento dei figli.

Rammentiamo, infine, che nelle proposte di modifica del Codice Deontologico Forense elaborate dall’Unione Nazionale Camere Minorili è espressamente previsto che nei procedimenti familiari e minorili gli avvocati, nel rapportarsi con la stampa, debbano adottare estrema cautela, premurandosi anche di sensibilizzare i propri assistiti al fine di evitare qualsiasi esposizione mediatica che possa turbare e/o compromettere la serenità del minore.»

Catania, 13 ottobre 2012

Il Presidente

Avv. LUCA MUGLIA

Da http://www.dirittominorile.it/news/2012/esecuzione-dei-provvedimenti-della-magistratura-minorile-1130.asp

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Bambino allontanato a Padova: documento psicoforense sull’alienazione genitoriale

 

«Di fronte al dilagare delle polemiche e delle discussioni intorno al caso del bambino allontanato dalla madre a Cittadella riteniamo opportuno, in qualità di esperti e docenti universitari in psicologia giuridica ed in psichiatria forense, specie dell’età evolutiva, autori di pubblicazioni su questi argomenti, compiere alcune precisazioni in nome delle buone prassi e delle fondamenta scientifiche del nostro operato.

Quello che stampa e TV hanno divulgato ha rappresentato il punto finale di un percorso psicologicamente violento, a partire da una situazione fortemente patologica e patogena, il quale ha determinato una reazione che è stata oggetto di troppi commenti estrapolandola dal contesto che l’ha generata. La manipolazione sensazionalistica del reale e la costruzione di una “verità” e di una “storia” a partire dall’enfatizzazione di alcuni suoi frammenti rappresentano una forzatura della quale rischia di rimanere vittima proprio il bambino che si intende proteggere.

In accordo con il recente comunicato dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia e con il comunicato dell’Unione Nazionale Camere Minorili del 13.10.12, sottolineiamo la grave violazione a livello giornalistico della normativa a tutela del diritto alla privacy dei minori (Carta di Treviso), essendo stati divulgati dati ed immagini che hanno facilmente portato all’identificazione del bambino coinvolto secondo modalità lesive della sua dignità e del suo diritto alla riservatezza.

Va chiarito che la professione dello psicologo giuridico e/o dello psichiatra forense dell’età evolutiva si fonda su metodologie e su criteri di valutazione consolidati da un’abbondante letteratura scientifica e considera sempre prioritario l’interesse superiore del minore e la tutela dei suoi diritti relazionali. Per questo, riteniamo che talune pubbliche affermazioni rese in questi giorni da chi si è occupato della vicenda possano ingenerare pericolose confusioni, errori di giudizio e generalizzazioni.

Gli interventi di protezione rivolti ad un bambino possono infatti a volte richiedere azioni volte a rendere esecutiva una decisione giudiziaria, quando si ravvisino condizioni di emergenza e di rischio di danno a partire da gravi disfunzioni nelle relazioni familiari. Azioni che richiedono specifiche competenze ed un coordinamento tra i diversi operatori chiamati ad occuparsene.

In questa prospettiva, il problema del quale si discute, riguardo la maggiore o minore fondatezza del fenomeno noto come “alienazione genitoriale”, ci pare mal posto. La comunità scientifica è concorde nel qualificare le dinamiche psicologiche che conducono all’alienazione di un genitore come un disturbo della relazione e non come un disturbo individuale: un disfunzionamento familiare al quale contribuiscono tre soggetti: il genitore “alienante”, quello “alienato” ed il figlio, ciascuno con le proprie responsabilità e con il proprio contributo che può variare di caso in caso. Per tale motivo, andrebbe evitato il termine “sindrome di alienazione genitoriale”, nota con l’acronimo PAS, come proposto da Gardner, in quanto il fenomeno in questione non corrisponde ad una “sindrome” clinica; risulta preferibile sostituirlo con il termine “Alienazione Parentale”, con il quale sarà probabilmente introdotto nel DSM V tra i “Disturbi Relazionali”. Il dibattito sull’esistenza o meno della PAS appare però, in questa prospettiva, del tutto fuorviante, come se l’esistenza del costrutto giustificasse gli interventi a riguardo e la sua insussistenza li dovesse escludere.

I dati che emergono dagli studi e dalla pratica peritale sul campo convergono infatti nell’indicare che l’alienazione parentale rappresenta un fattore di importante rischio evolutivo per l’instaurarsi di diversi disturbi di interesse psicopatologico. Sebbene essa non determini necessariamente ad un’evoluzione psicopatologica in età adulta, ne è spesso l’anticamera e comunque risulta essere un minaccioso ed invasivo fattore di disagio e/o di disturbo a causa dei profondi conflitti di lealtà che nel figlio si sviluppano.

Non è quindi in discussione la necessità di intervenire, sul piano psicosociale e giudiziario, allorquando si realizzi l’esclusione immotivata di un genitore dalla vita di un figlio non legata a comportamenti realmente maltrattanti o trascuranti da parte del genitore stesso, ma a partire da induzioni dirette o indirette provenienti dall’altro genitore. Possono quindi rendersi necessari, al fine di tutelare la salute mentale di un minore, interventi preventivi volti ad evitare il radicamento della sua situazione e/o ad attenuarne gli effetti dannosi, rivolti anche alle problematiche presenti nei genitori.

Si tratta inoltre di tutelare i diritti relazionali dei soggetti coinvolti ed in questo senso l’alienazione parentale rappresenta una condizione di interesse non solo clinico, ma giuridico e sociale. Il diritto alla bigenitorialità del figlio minore è definito dalla legge in tema di affidamento condiviso con preciso riferimento alla trasformazione delle sue relazioni familiari in occasione della separazione dei genitori; in tale prospettiva, un approccio corretto e scientificamente fondato nel valutare le capacità genitoriali onde decidere le condizioni di custodia dei figli impone di considerare la disponibilità da parte di ciascun genitore di rispettare il ruolo e le funzioni dell’altro.

La comunità scientifica ritiene di doversi assumere la responsabilità di rilevare e promuovere buone prassi affinché ogni intervento di tutela, non solo in ambito clinico e forense ma anche psicosociale, si dimostri idoneo alla piena tutela dell’infanzia. A tale proposito, si rende opportuno operare, nelle sedi di competenza, affinché tutte le persone coinvolte si assumano le responsabilità specifiche per ruolo e mandato (genitori, parenti, avvocati, periti, assistenti sociali, operatori delle forze dell’ordine e della magistratura). La finalità è quella non solo di valutare correttamente le capacità genitoriali secondo protocolli conosciuti e condivisi ma anche di ridurre il livello di conflitto troppo spesso non trattato (o addirittura accentuato) in sede peritale.

Come è stato saggiamente suggerito da autorevoli giuristi, si auspica inoltre una riforma specifica della esecuzione civile che preveda forme peculiari (da stabilire attraverso una collaborazione interdisciplinare) nella esecuzione dei provvedimenti rivolti ad un minore, in modo che essi siano realizzate da soggetti esperti e secondo modalità adeguate come avviene, per analogia, nella audizione protetta del testimone minore.»

15 ottobre 2012

Renato Ariatti
Cristina Cabras
Giovanni Battista Camerini Daniela Catullo
Adele Cavedon
Sara Codognotto Antonietta Curci
Rubens De Nicola
Renzo Di Cori
Guglielmo Gulotta
Moira Liberatore
Tiziana Magro
Marisa Malagoli Togliatti
Daniela Pajardi
Patrizia Patrizi
Luisa Puddu
Severo Rosa
Ugo Sabatello
Luca Sammicheli
Giuseppe Sartori
Gilda Scardaccione
Magda Tura Matteo
Villanova Laura Volpini
Georgia Zara

 

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Bambino allontanato a Padova: istigazione a delinquere su Repubblica?

Repubblica è un giornale che ha dato spazio a femministe contro l’affido condiviso negando la possibilità di replica al prof. Maglietta, ispiratore della legge.

Dopo aver pubblicato il parere di un soggetto condannato per l’omicidio di un commissario di polizia, in data 2012/10/14 Repubblica pubblica un editoriale a firma di Eugenio SCALFARI, che invita a “resistere” contro la polizia:

 «La polizia, gli insegnanti e soprattutto i genitori se ne debbono fare carico e le leggi che disciplinano gli affidamenti senza ascoltare neppure a titolo puramente conoscitivo il parere del bambino da una certa età in su debbono essere riformate in modo appropriato. Quanto è accaduto in questo caso è vergognoso ivi compresa la denuncia della polizia per il reato di resistenza del nonno e della zia di Lorenzo. In casi analoghi dovrebbero resistere perfino i cittadini presenti. Non si tratta in quel modo un bambino “rapito” a scuola.

EUGENIO SCALFARI»

Il sig. Scalfari forse non sa che il bambino è stato ascoltato in ben due CTU, e quindi da persone competenti in psicologia infantile nominate dal Tribunale e quindi capaci di distinguere fra volontà autentica e condizionata?

Il sig. Scalfari forse non sa che, come dice la PM dott. Matone, esistono genitori che pur di impossessarsi dei figli li alienano e li terrorizzano nella speranza che così mai nessuno avrà il coraggio di allontanarli?

Il sig. Scalfari forse non sa che l’alienazione genitoriale è un abuso sull’infanzia e crede che sia normale resistere all’esecuzione di provvedimenti, anche trasformando un lettino in una “specie di bunker con filo di ferro”?

Il sig. Scalfari forse non sa che resistere alla polizia al fine di violare una sentenza è un reato e che il codice penale contiene un articolo che recita:

Art. 414. ISTIGAZIONE A DELINQUERE

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente  fa l’apologia di uno o più delitti.

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