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	<title>Diritto e Minori &#187; Documenti</title>
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	<description>Per il diritto dei bambini alla bigenitorialità</description>
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		<title>La salute del minore e le novità introdotte con il vero affidamento condiviso &#8211; Prof. Gian Piero Turchi</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 12:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>

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		<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
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</script>Dipartimento di Psicologia Applicata, Università di Padova Prof. Gian Piero Turchi Docente di Psicologia Clinica della Salute Direttore del Master II Livello “La mediazione come strumento operativo nell’ambito penale, familiare, comunitario, civile e commerciale” Segretario Generale del World Mediation Forum &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/la-salute-del-minore-e-le-novita-introdotte-con-il-vero-affidamento-condiviso-prof-gian-piero-turchi-universita-di-padova/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: right;">Dipartimento di Psicologia Applicata, Università di Padova<br />
Prof. Gian Piero Turchi<br />
Docente di Psicologia Clinica della Salute<br />
Direttore del Master II Livello “La mediazione come strumento operativo nell’ambito penale, familiare, comunitario, civile e commerciale”<br />
Segretario Generale del World Mediation Forum</h3>
<h2 style="text-align: right;">Audizione presso la Commissione Giustizia del Senato</h2>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/01/testata_home.jpg"><img class="size-medium wp-image-1544 aligncenter" title="testata_home" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/01/testata_home-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a><strong>La salute del minore e le novità introdotte</strong><br />
Abbiamo considerato il progetto del DDL e le proposte in esame e valutiamo che in<br />
relazione ad un obiettivo di promozione della salute dei figli di genitori separandi o<br />
separati le principali novità risultano essere le seguenti:<br />
&#8211; la frequentazione dei due genitori accuratamente bilanciata;<br />
&#8211; il riferimento abitativo duplice;<br />
&#8211; la modalità condivisa di contribuzione al mantenimento, che promuove da parte di<br />
entrambi i genitori l’assunzione di compiti di cura.</p>
<p>Attribuiamo a questi aspetti il carattere di novità non tanto con riferimento alla normativa<br />
attuale &#8211; che già li prevederebbe &#8211; quanto alla prassi, che è ha messo in evidenza aspetti<br />
critici nell’applicazione rigorosa degli stessi.</p>
<p>Entrando nel merito, i ddl in esame si propongono di realizzare una piena aderenza<br />
al principio del mantenimento della continuità di vita tra prima e dopo la separazione,<br />
mediante la conservazione al figlio di una interazione piena e concreta con il nucleo<br />
allevante integro che aveva prima della separazione – e la cui separazione, nell’ottica di<br />
promuovere la salute dei minori, non può riguardare che la coppia coniugale.<br />
Un principio di questo genere, se applicato con efficacia, comporta il riconoscimento<br />
che i figli, affidati a due genitori che vivono in due contesti abitativi distinti e separati,<br />
possano interagire equilibratamente e liberamente con entrambi. Ciò conduce,<br />
coerentemente, alla introduzione di un doppio domicilio, doppio luogo di affetti e interessi,<br />
ugualmente caro e uguale “proprio” per il figlio, sotto il profilo delle sue esigenze di<br />
crescita. L’ulteriore e indispensabile integrazione di un siffatto modello non può non<br />
prevedere una paritetica assunzione di responsabilità e compiti di cura da parte dei due<br />
genitori.</p>
<p>Questo insieme di regole, o meglio di punti cardine, corrispondono alle linee guida e<br />
agli obiettivi dei progetti considerati, in Italia non ancora sperimentati.</p>
<p>L’alternativa a questo modello coincide con la restaurazione giuridica del precedente<br />
modello, quello che ha preceduto la riforma. Restaurazione solo giuridica, poiché<br />
nell’applicazione alla vita quotidiana dei figli di genitori separati tale schema risulta essere comunque un riferimento nelle prassi.</p>
<p>L’individuazione e la nomina di un genitore “collocatario”, o “prevalente”, lo stabilirsi di una collocazione “privilegiata”, la previsione ordinaria e abituale di una forma di contribuzione mediante assegno che un genitore corrisponde all’altro affinché provveda a tutte le necessità di figli realizzano, infatti, il modello precedente.</p>
<p>Tutto ciò nel permanere dell’ “interesse della tutela della salute del minore e della<br />
sua continuità biografica” quale criterio guida che, scelto dal legislatore, è anche dovere<br />
del giudice perseguire.</p>
<p>E’ pertanto assai agevole individuare quale deve essere il compito della Psicologia, intesa<br />
come scienza della salute della comunità: fornire al magistrato i necessari elementi per<br />
definire un giudizio, ovvero quegli elementi che possano aiutarlo a comprendere quale<br />
modello è più idoneo a favorire una condizione di salute dei figli.</p>
<p>E’ conclusione acquisita a livello scientifico che trovandosi il minore inserito in un<br />
processo di crescita all’interno del quale la sua maturazione è favorita da uno scenario di<br />
incertezza che lo obbliga costantemente a confrontare, valutare e scegliere tra modelli o<br />
soluzioni diverse, è per lui salutare essere inserito in un contesto nel quale non gli<br />
vengono date “istruzioni” a senso unico, come nell’affidamento esclusivo o nei modelli ad<br />
esso omogenei, ma nel quale possa ricevere sollecitazioni e proposte educative<br />
eterogenee, anche nella possibilità che queste possano essere differenti e opposte, ma<br />
comunque con pari legittimità e affidabilità.</p>
<p>In altre parole, il sistema legale, se intende favorire la corretta e armoniosa crescita<br />
e maturazione del minore è chiamato ad attribuire ad entrambi i genitori legittimità e<br />
attendibilità di contribuire alla crescita del minore. Il passaggio, artificioso e innaturale,<br />
operato dal sistema legale, da un paradigma di rapporto coordinato ed equilibrato tra i<br />
genitori ad uno che introduce tra di essi una gerarchia e una subordinazione disturba il<br />
quadro di incertezza, funzionale al corretto svolgersi del processo evolutivo.</p>
<p>Sarà, dunque, compito delle istituzioni operare una scelta a favore del pieno<br />
riconoscimento delle potenzialità di educazione e cura che ciascun genitore possiede,<br />
evitando, al contrario, di legittimare l’intervento di uno soltanto. Ciò, oltre tutto, andrebbe<br />
anche a minare la funzione di reciproco supporto che i genitori svolgono, e favorisce la<br />
possibilità di contrarre controversia o conflitto da parte di ciascun genitore, esponendo la<br />
salute del minore ad ulteriori rischi.</p>
<p>Quando la gestione della vita quotidiana della famiglia separata risulta, infatti,<br />
emanazione di un principio di nucleo allevante si genera la possibilità di mantenere aperto<br />
un processo di terzietà nei confronti dei figli, per i quali l’uno e l’altro dei genitori restano<br />
un riferimento costante e continuativo in grado di gestire gli aspetti critici che incontra il<br />
processo evolutivo del minore; il processo di terzietà nei confronti dei figli viene reso<br />
possibile laddove l’assetto familiare viene a fondarsi sulla possibilità che entrambi i genitori<br />
siano riconosciuti prima di tutto sul piano istituzionale (la norma e la sua applicazione)<br />
come nucleo allevante; questo processo di legittimazione istituzionale costituisce una<br />
condizione necessaria affinché sul piano interattivo la famiglia (la madre, il padre, i figli) utilizzino nella gestione della vita quotidiana come primo riferimento la responsabilità<br />
condivisa.</p>
<p><strong>Obiezioni alla bigenitorialità e argomenti di replica</strong><br />
La principale critica che viene mossa a un modello pienamente e autenticamente<br />
bigenitoriale, come quello che i disegni di legge in esame propongono, consiste<br />
nell’inevitabile duplicazione dei centri di interesse della prole, con conseguente oscillazione<br />
tra due riferimenti abitativi parimenti importanti. La terminologia adottata per esprimere il dissenso utilizza espressioni verbali fortemente negative, come “sballottamento”, “pacco<br />
postale”, bambino “tagliato a spicchi come un’arancia”.</p>
<p>E’ una critica che suona accattivante e apparentemente convincente, ma solo agli<br />
occhi dell’uomo della strada, al richiamo del senso comune. Una critica che non tenga<br />
conto degli studi scientifici del problema, del cammino che la conoscenza scientifica ha<br />
percorso. E’, ci si consenta, come negare gli antibiotici al malato di polmonite in nome<br />
degli indesiderati effetti gastro-intestinali che indubbiamente producono.</p>
<p>Entrando, difatti nel merito, non esiste alcun serio danno documentato, risultante da indagini longitudinali, conseguente alla frequentazione equilibrata di due abitazioni, ovvero della crescita ricevendo input seppure da modelli educativi non coerenti (anzi, tutto il contrario, come sopra si è detto).</p>
<p>Se, invece, si sceglie di rimettere i principali compiti di educazione e cura ad un solo genitore sono innumerevoli gli studi scientificamente attendibili che attestano picchi di disagio minorile.</p>
<p>Che cosa accade, invece, quando la famiglia, nonostante se separata e nonostante<br />
(leggi, proprio in quanto) caratterizzata da controversie al suo interno risulta vincolata ad<br />
un principio di paritetica responsabilità nella educazione, cura e mantenimento dei figli?<br />
Accade che il figlio e le questioni che lo riguardano risultano l’occasione dello scambio<br />
continuo; accade, infatti, che il figlio non costituisca solo il “destinatario” dell’azione di<br />
cura, di educazione e mantenimento del genitore, ma anche il “promotore” di condivisione,<br />
divenendone quindi “agente” e “beneficiario” al contempo.</p>
<p>Questa condizione è foriera di processi di cambiamento su due versanti: da un lato sull’assetto del nucleo allevante, cioè in maniera costante accade che il singolo genitore sia vincolato a constatare la cura e le potenzialità educative dell’altro genitore, ovvero il figlio risulta quell’elemento di terzietà il cui processo evolutivo funge da testimonianza dell’azione dell’altro genitore.</p>
<p>Dall’altro versante sulla crescita del figlio stesso, che è inserito in un processo in cui sono<br />
maggiormente possibili assetti flessibili e differenziati, piuttosto che stabili e predeterminati (come quelli dati dalla determinazione del fine settimana all’uno e dei giorni feriali all’altro), tale da poter permettere la fluidità propria di processi di incertezza (poter dire o confidare all’uno o all’altro genitore in quanto le situazioni della vita quotidiana lo consentono; poter percepire che gli scambi tra mamma e papà non sono tutti “uguali” ma ve ne sono alcuni più conflittuali alcuni meno conflittuali e alcuni di condivisione).<br />
A ciò va aggiunto che il figlio viene inserito in una trama di rapporti in cui per primo può avere un raggio di azione, cioè da agente “protagonista” e non da chi viene protetto dalle situazioni.</p>
<p>E’ chiaro che gli elementi qui riportati rappresentano ciò che è completamente<br />
“altro” rispetto a quanto il senso comune afferma: cioè, che in presenza del conflitto la<br />
soluzione è allontanarsi, è non vedersi, è stare il più lontani possibile così da mantenersi<br />
nella possibilità di non avere a che fare con chi riteniamo ci abbia arrecato un danno; in<br />
presenza della controversia o conflitto i minori vanno protetti allontanandoli, la protezione<br />
dei minori è intesa partendo dal principio, fallace, che il minore è per definizione un<br />
soggetto vulnerabile.</p>
<p>Queste parole possono dunque risultare “lontane” da ciò che per senso comune siamo abituati ad affermare; tuttavia la scienza asserisce che l’individuo, e il minore in particolar modo, è inserito in un processo diacronico di cambiamento continuo, non è mai uguale a se stesso (dimensione biologica, cellulare ecc…) e in secondo luogo la scienza asserisce che l’individuo, e anche qui, in particolare il minore, quanto più si fa gestore delle situazioni in cui si imbatte tanto più si “protegge”.</p>
<p>La protezione del minore è pertanto emanazione delle forze/delle energie che il minore stesso può innescare nelle situazioni critiche in cui può trovarsi e non viceversa trovandosi inserito in un contesto in cui le situazioni siano gestibili dalle potenzialità che è già in grado di esprimere.</p>
<p>Rispetto a quanto fin qui posto, avendo una limitata sperimentazione italiana di<br />
un modello equilibrato, è possibile citare solo studi condotti all’estero. A partire dalle<br />
osservazioni di Fabre (1985, “Un nouveau mode de garde : la garde alternée” , Le Journal<br />
des Psychologues, 28, p. 37), sono da ricordare gli studi di Guilmaine, che descrive<br />
l’esperienza canadese, (La garde partagée, ed. A. Stanké, 1991), fino all’analisi di I. Stock<br />
relativa alla situazione in California (The Californian Law on the relation between divorced<br />
parents and their children, 1994). Quanto alla Francia, che nel 1999 inizierà a formalizzare<br />
la residence partagée con il rapporto Dekeuwer-Faussée, è necesssario rammentare<br />
precedenti studi, come quello di Neyrand, L’enfant face à la séparation des parents. Une<br />
solution, la résidence alternée, (1994) e quello di Poussin e Martin Leubern su un<br />
campione di 3000 bambini (Conséquences de la séparation parentale chez l’enfant, 1997).</p>
<p>L’indagine dimostra che la residenza alternata, con relativa frequentazione equilibrata dei<br />
due genitori, accresce l’autostima, la fiducia in sé e il senso di sicurezza, portando queste<br />
qualità a un livello superiore a quello raggiunto dai figli allevati da un genitore solo.<br />
Decisamente fondamentale il review di Robert Bauserman (“Child Adjustment in Joint-<br />
Custody Versus Sole-Custody”, Journal of Family Psychology, Vol 16 March 2002),<br />
soprattutto per l’elevatezza del campione. Furono, difatti, presi in esame 33 studi condotti<br />
su 1846 bambini allevati da un genitore solo e 814 bambini in affidamento alternato.<br />
Ancora una volta si mette in evidenza come i figli con equilibrata frequentazione di<br />
entrambi i genitori presentino più elevati rendimenti scolastici, maggiore autostima un<br />
comportamento e una migliore relazione con l’intero ambito parentale. Tra gli studi più<br />
recenti, confermano le precedenti conclusioni sui vantaggi di tipo comportamentale per i<br />
figli Anna Sarkadi, Robert Kristiansson, Frank Oberklaid e Sven Bremberg (“Fathers&#8217;<br />
involvement and children&#8217;s developmental outcomes: a systematic review of longitudinal<br />
studies”, in Acta Pædiatrica 2008, p. 97) i quali in particolare sottolineano il positivo<br />
apporto della presenza del padre nelle mansioni di cura. L’analisi è amplissima,<br />
raccogliendo i risultati di 24 studi longitudinali, condotti in ogni parte del mondo, a ulteriore dimostrazione della oggettività dei risultati. Di notevole interesse il fatto che le<br />
positive osservazioni siano relative all’intero gruppo familiare, avendo potuto concludere<br />
che anche alle madri l’affidamento alternato reca vantaggi, riducendo i problemi di natura<br />
psicologica dei soggetti più giovani, legati ai sensi di colpa nei confronti dei figli,<br />
conseguenti alla separazione.</p>
<p>L’idea, pertanto, del doppio domicilio, lungi dal dover essere considerata di potenziale<br />
pregiudizio per il minore deve essere vista come un fondamentale strumento di tutela ai<br />
fini di un corretto ed equilibrato sviluppo.</p>
<p>Si può dunque concludere che nel bilancio complessivo nella salute del figlio certamente<br />
quindi per lui meno di sacrificio perdere un po’ di tempo a frequentare due case che non<br />
perdere la possibilità di avere un riferimento ad entrambi i genitori. Il che significa<br />
concludere a favore della soppressione della prassi della nomina di un “genitore<br />
collocatario”.</p>
<p><strong>Cenno sulla mediazione familiare</strong><br />
Se vogliamo deconflittualizzare gli assetti familiari è necessario disporre di uno strumento<br />
potenziandolo al massimo. La proposta del DDL 2454 è quella di una mediazione il cui<br />
passaggio informativo sia obbligatorio (quindi non una mediazione a condizione di<br />
procedibilità come accaduto recentemente in ambito civile e commerciale per i diritti<br />
disponibili, si vedano i D.Lgs 28/2010, D.M. 180/2010, D.M. 145/2011).</p>
<p>Lo scarto culturale che la normativa sull’affidamento condiviso pone e in particolare la<br />
possibilità di mantenere integro il nucleo allevante richiede che gli operatori del diritto e<br />
delle politiche sociali adottino in modo anticipatorio quegli strumenti, tra cui la mediazione<br />
familiare, che consentano a ciascun genitore di concorrere al processo decisionale<br />
congiunto, per definire forme di regolamentazione sia contingenti sia stabili in vista della<br />
tutela del minore. Questo perché se le soluzioni sono decise e imposte dal giudice o da<br />
altri terzi i genitori possono mantenere divisioni e contrapposizioni, per cui per quanto<br />
definiti tempi e compiti suddivisi, il figlio continuerà a vivere entro logiche e modalità<br />
interattive che producono separazione e contrasto, divenendo un contenuto rispetto al<br />
quale i genitori possono fare un uso di attribuzione di colpa all’altro, anziché di<br />
condivisione di modalità di gestione. La mediazione, per l’obiettivo che si pone, può essere<br />
strumento che consente ai genitori di configurarsi come nucleo integro che valuta sceglie e<br />
decide nell’interesse comune, ovvero la salute del figlio.</p>
<p>Ora, in virtù di quali aspetti è necessario che il Legislatore si occupi di vincolare la coppia<br />
genitoriale in prima istanza a espletare un tentativo obbligatorio?<br />
Uno degli argomenti che sono sollevati, in termini di critica all’applicazione di questo<br />
strumento, riguarda il fatto che la mediazione possa risultare efficace solo laddove<br />
volontariamente scelta dalle parti. A questo argomento è possibile rispondere<br />
considerando che certamente il cittadino che legittimi la mediazione come istituto è già<br />
nella condizione di accettarne la declinazione dei suoi presupposti rispetto al proprio singolo caso, in tal modo rendendo maggiormente possibile l’efficacia del percorso, in<br />
quanto in grado già (di per sé) di concorrervi.</p>
<p>Negare, in forza di questa affermazione un passaggio informativo obbligatorio alla mediazione comporta dimenticare che la mediazione è in primo luogo uno strumento di carattere culturale, cioè un dispositivo tecnico scientifico che è generatore di paradigmi di giustizia, tale per cui mantenerla esclusivamente in forma volontaria implica utilizzare uno strumento per tutti coloro che questo scarto culturale lo hanno già compiuto. La questione qui presentata non rappresenta di per sé una novità.</p>
<p>Si pensi ai vantaggi, individuali e collettivi, dell’introduzione dell’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza o del casco, o ancora del divieto di fumo nei locali pubblici. In questi casi, esiste un interesse pubblico dello Stato alla salvaguardia delle vita che non può essere lasciato alla volontà del singolo.</p>
<p>Analogamente, permettere al singolo di usare risorse giudiziali, che per definizione sono<br />
limitate, legittimando che tutte le controversie o conflitti siano destinati al tribunale,<br />
equivale a mantenere sul piano culturale lo status quo di una amministrazione della<br />
giustizia che è emanazione di un Paradigma di carattere sanzionatorio. Allo stesso modo<br />
non ci pare corretto affermare che un passaggio preliminare limiti l&#8217;accesso diretto dei<br />
cittadini alla giustizia: non si può parlare di interdizione all’accesso alla giustizia in quanto<br />
si tratta di uno strumento che obbedisce a fini sociali e al medesimo tempo di tutela dello<br />
stesso cittadino.</p>
<p>La mediazione risulterà efficace nella misura in cui offrirà un servizio che vincoli le parti ad<br />
allontanarsi via via dai criteri del “torto-ragione”, “vittima-colpevole” per iniziare ad<br />
adottare a criteri relativi alle conseguenze delle azioni che vengono attuate, alla<br />
definizione di obiettivi condivisi, alla analisi di aspetti critici rispetto agli obiettivi prefissati<br />
e alla individuazione di strategie condivise. Questi criteri consentiranno di addivenire alla<br />
stipula di accordi la cui tenuta è garantita dal grado di condivisione generata nel processo<br />
di mediazione.</p>
<p>Per promuovere un criterio di efficacia dell’intervento di mediazione gli aspetti<br />
caratterizzanti il profilo di competenze del mediatore e l’accreditamento che un centro di<br />
mediazione dovrebbe ricevere dalle Istituzioni devono trovare fondamento:<br />
* in modelli operativi delineati e con espliciti riferimenti a teorie scientifiche,<br />
* metodologie che mettano nella condizione di valutare l’efficacia degli interventi di<br />
mediazione, per dare contezza e ragione della misura in cui la mediazione è in<br />
grado di raggiungere gli obiettivi che si prefigge,<br />
* metodologie che testimonino alla comunità che l’adozione di questo strumento è<br />
in grado di abbattere i costi di altri servizi e di portare benefici alla comunità.</p>
<p>Prof. Gian Piero Turchi</p>
<p><strong><a href="http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/957%20Turchi%20Univ.Padova.pdf" target="_blank">LINK AL DOCUMENTO ORIGINALE</a></strong></p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/957_Turchi_Univ_Padova.pdf" target="_blank">https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/957_Turchi_Univ_Padova.pdf</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Studio americano: “Bambini più problematici nelle coppie gay”</title>
		<link>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/bambini-problematici/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[coppie gay]]></category>
		<category><![CDATA[coppie lesbo]]></category>
		<category><![CDATA[coppie omosex]]></category>

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		<description><![CDATA[Gli adulti cresciuti in una “famiglia” con genitori omosessuali (nella quasi totalità lesbiche) presentano gravi problemi rispetto ai loro coetanei cresciuti in famiglie “normali”, cioè con la mamma ed il papà.   È questo il dato che emerge da due studi pubblicati dalla rivista &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/bambini-problematici/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli adulti cresciuti in una “famiglia” con genitori omosessuali (nella quasi totalità lesbiche) presentano gravi problemi rispetto ai loro coetanei cresciuti in famiglie “normali”, cioè con la mamma ed il papà.   È questo il dato che emerge da due studi pubblicati dalla rivista scientifica “Social Science Research”.</p>
<div id="attachment_2137" style="width: 330px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/ht_martin_stevenson_071121_mn.jpg"><img class="size-full wp-image-2137" title="ht_martin_stevenson_071121_mn" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/ht_martin_stevenson_071121_mn.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Coppia lesbica accusata di aver costretto Sean G. di 7 anni a bere shampoo, di averlo bruciato con sigarette, drogato con un narcotico per adulti, minacciato con un coltello, legato per i polsi e costretto a stare in posizione verticale per ore, costretto ad usare un armadio come gabinetto, di avergli amputato l’alluce del piede sinistro. Aveva ustioni sui lati delle orecchie, ritenute essere causate dall’essere stato trascinato. Il dottore che ha fornito le prime cure teme che i calci ripetuti possano avergli danneggiato gli organi interni.</p></div>
<p>Il primo studio, redatto da Markus Regnerus, sociologo dell’Università di Austin in Texas, è il primo ad essere statisticamente significativo in quanto condotto su un campione molto numeroso: analizzando 15 mila casi e intervistando 3 mila persone, tutti compresi tra i 18 e i 39 anni, di cui 250 hanno riferito di aver avuto un genitore con un partner dello stesso sesso.  Lo studio è stato redatto da un istituto laico e da un professore che non avrebbe mai pensato di arrivare a tali conclusioni.  Anzi, Regnerus si era sempre espresso a favore dei «gay e delle lesbiche che non penso assolutamente siano cattivi genitori».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dal nuovo studio risulta che <strong>quanti sono cresciuti in famiglie omosessuali sono dalle 25 alle 40 volte più svantaggiati dei loro coetanei cresciuti in famiglie normali</strong>. I primi, infatti, sono risultati <strong>tre volte più soggetti alla disoccupazione (solo il 26 per cento dei ragazzi cresciuti all’interno delle coppie omosessuali ha un lavoro fisso contro il 60 per cento della media); quattro volte più soggetti a ricevere assistenza pubblica (il 69 per cento dei ragazzi cresciuti da genitori omosessuali sono stati supportati dai servizi sociali, mentre i loro coetanei sono supportati nel 17 per cento dei casi); e sono molto più inclini ad essere arrestati, a dichiararsi colpevoli di atti criminali, a drogarsi, a pensare al suicidio.</strong></p>
<div id="attachment_2139" style="width: 291px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/Unknown2.jpeg"><img class="size-full wp-image-2139" title="Unknown" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/Unknown2.jpeg" alt="" width="281" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Coppia lesbica condannata all’ergastolo per aver picchiato una bambina di 3 anni per giorni, fino a quando la piccola non ha più retto ed è morta.</p></div>
<p>Questi effetti sembrerebbero essere più marcati per le persone le cui madri avevano avutorapporti omosessuali rispetto alla figura paterna. Ciò sarebbe confermato anche grazie a fattori come l’età, il sesso, la razza, la ricchezza percepita, se la persona è stata vittima di bullismo. <strong>Figli maggiorenni, di madri lesbiche, avrebbero maggiori possibilità di tradire il proprio partner, di fumare marijuana e di essere arrestati per aver commesso reati. Il 23% degli intervistati, che ha avuto una mamma lesbica ha, inoltre, dichiarato di aver subito un abuso sessuale da un genitore, rispetto al 2% dei figli di coppie etero.</strong></p>
<p>La cosiddetta teoria della “non differenza”, che va per la maggiore negli Stati Uniti, si basa invece su una mancanza di dati. Pur in mancanza di studi approfonditi, tuttavia nel 2005 l’Associazione degli psicologi e psichiatri americana si era espressa con una formula volutamente ambigua («Non esiste un singolo studio che dimostri che i figli dei gay e delle lesbiche siano più svantaggiati di quelli degli eterosessuali») e tale proposizione era diventata la “base scientifica” su cui appoggiare le leggi più aperte in materia. Con un paradosso: mentre le ricerche che segnalavano le storture di un’educazione che elimina la differenza sessuale erano tacciate di inattendibilità a causa dell’esiguità del campione, quelle favorevoli, a parità di campione, divenivano in breve le basi su cui legiferare. Per fare un esempio: i legislatori dell’Iowa utilizzarono uno studio che comprendeva solo cinque casi.</p>
<p>La ricerca texana, quindi, a causa dei suoi numeri importanti, mina tali certezze. Non solo: è da considerasi scientificamente valida perché condotta solo su persone ormai “indipendenti”, che cioè non vivono più nelle case di chi li ha cresciuti.</p>
<p>«Pretendere che non ci siano differenze significative – conclude lo studio – è andare contro un’evidenza empirica».</p>
<p>Il secondo studio è stato realizzato da Loren Marks della Louisiana State University, nel quale si critica fortemente la posizione (politica) dell’American Psychological Association (APA), secondo la quale i figli di genitori gay o lesbiche non sarebbero svantaggiati rispetto a quelli di coppie eteorsessuali. La studiosa ha analizzato i 59 studi citati dall’APA per sostenere la propria tesi, dimostrando la criticità di moltissimi dei suoi fondamenti.</p>
<p>Entrambi gli studi sono stati accolti in modo positivo dalla comunità scientifica dal punto di vista della correttezza procedurale.  Un plauso alla ricerca è venuto dal sociologo Paul Amato, della Penn State University, che ha definito il lavoro “come il migliore rispetto ai precedenti, per rilevare le differenze tra gruppidiversi della popolazione”.</p>
<div id="attachment_2143" style="width: 276px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/images-2.jpeg"><img class="size-full wp-image-2143" title="images-2" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/images-2.jpeg" alt="" width="266" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Bambino ucciso dalla madre lesbica Carol Stokes.  L’atroce delitto per vendetta contro la compagna Colleen O’Neil che l’aveva lasciata</p></div>
<p>Ma sono arrivate accese critiche sulla metodologia, nonostante le risposte fornite dai due ricercatori siano state esaustive. Al contrario, le cronache ci raccontano come la prevedibile reazione della lobby lesbica è stata animalesca. Avendo a disposizione la quasi completa platea mediatica, si sono avventurate in insulti e accuse personali ai due ricercatori (si parla anche di minacce di morte). Alcuni hanno chiesto la censura dei due studi, altri hanno creato appelli perché siano ritirati dalla rivista scientifica, altri hanno chiesto che i due studiosi vengano licenziati, altre associazioni hanno invece detto di essere pronte a finanziare scienziati (complici, ovviamente) perché pubblichino risultati opposti, e così via.<br />
In aiuto dei due autori, interessante è stata l’iniziativa di un gruppo di scienziati e docenti universitari, i quali hanno deciso di difendere i due ricercatori dall’aggressione omosessualista.</p>
<p>L’appello di difesa è comparso sul sito della Baylor University, classificata nel 2011 da US News &amp; World Report come la 75° miglior università nazionale su di 262. I 18 scienziati e ricercatori hanno scritto: «Sebbene l’articolo di Regnerus non sia privo di limiti, in quanto scienziati sociali, pensiamo che gran parte delle critiche ricevute siano ingiustificate». Innanzitutto, hanno continuato, «la stragrande maggioranza degli studi pubblicati prima del 2012 su questo tema hanno fatto affidamento a piccoli campioni non rappresentativi, al contrario, Regnerus per raggiungere le sue conclusioni si è basato su un campione di grandi dimensioni, casuale, di oltre 200 bambini allevati da genitori che hanno avuto relazioni omosessuali, confrontandoli con un campione casuale di oltre 2.000 bambini cresciuti in famiglie eterosessuali». Questo è stato riconosciuto anche dagli specialisti, come Paul Amato, W. Bradford Wilcox, Cynthia Osborne ecc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Perché Regnerus è stato attaccato?», hanno domandato ad Ablow (psichiatra e opinionista della rete televisiva americana <em>Fox News</em>). «Prenda me – ha risposto –, anche io sarò minacciato per i dati che sto semplicemente riportando. Mi vogliono bruciare la macchina, la casa, verranno a protestare sotto il mio ufficio». Ha proseguito Ablow: «Purtroppo siamo nel clima del politicamente corretto davanti a cui nemmeno i dati scientifici sono sufficienti a porre delle regole. Infatti, chi attacca questo studio, anche con rabbia e violenza, non lo fa mai portando argomentazioni scientifiche indiscutibili. Per questo ho pensato molto ad esprimermi in materia, perché tutte le volte che lo faccio vengo minacciato. Ma, in merito, non c’è uno studio migliore».</p>
<p>Inoltre, chi ha criticato lo studio affermando che i problemi dei “figli” dei gay sono dovuti alla stigmatizzazione della società (incolpare gli altri è la classica via di fuga), non ha riconosciuto che «le scoperte di Regnerus relative all’instabilità dei rapporti sono coerenti con recenti studi su coppie gay e lesbiche in paesi come l’Olanda e la Svezia, i quali trovano modelli altrettanto elevati di instabilità tra le coppie dello stesso sesso». Cioè, i disturbi persistono anche in società fortemente gay-friendly</p>
<p>Questi risultati indicano dunque che le conseguenze del vivere in una “famiglia” con genitori dello stesso sesso «erano simili a quelle associate al vivere con genitori divorziati, con patrigni o conviventi: ci sono le prove che questi bambini fanno peggio rispetto ai loro coetanei provenienti da famiglie tradizionali», a causa «di interruzioni, instabilità e cambiamenti associati alle transizioni che accompagnano la formazione di questi tipi di famiglie non tradizionali».</p>
<p>Su tutto pesa la reazione scomposta delle lobbies &#8211; in special modo quelle lesbiche &#8211; che tanto terreno hanno guadagnato i questi anni di oscurantismo della figura paterna. Di questo oscurantismo le coppie lesbiche si sono nutrite, e oggi, solo in Italia, le stime parlano di circa 150.000 bambini &#8220;nati&#8221; all&#8217;interno di questo tipo di coppie. Molti meno &#8211; ed è un fatto che riflette la statistica valida anche per le separazioni etero &#8211; quelli cresciuti all&#8217;interno di coppie gay formate da uomini. La gravità della reazione delle lobbies lesbiche celerebbe la paura che, di fronte ad un allentamento della iper-informazione di genere dettata dai grandi media italiani della carta stampata (Repubblica e Manifesto, in testa), la coscienza collettiva possa tornare ad identificare i figli nati nelle coppie lesbiche come ciò che per molti è veramente: una faccenda anormale. Per molti, contro-natura.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/bambini-problematici/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/SEPTIjIVlyI/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
<p>Fonti:</p>
<p>http://www.tempi.it/uno-studio-sui-figli-dei-gay-mette-in-crisi-lamerica-della-dellindifferenza-sessuale#axzz20G76QonL</p>
<p>http://www.dirittodicritica.com/2012/06/14/bambini-coppiegay-famigliaetero-84532/</p>
<p>http://www.tempi.it/i-dati-sui-figli-dei-gay-sono-veri-non-dirlo-e-andare-contro-levidenza#axzz20DTJJaUv</p>
<p>http://www.adiantum.it/public/3072-nuovo-studio&#8211;disagio-per-i-figli-cresciuti-in-coppie-gay.-le-lobbies-insorgono.asp</p>
Number of View :2430<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/bambini-problematici/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Minorenni all&#8217;estero: dal 26 giugno chi non sarà in regola non potrà espatriare</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 14:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

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		<description><![CDATA[Minorenni all&#8217;estero solo con un documento di identità personale anche se viaggiano accompagnati da uno o entrambi i genitori. Dal 26 giugno, infatti, diventano efficaci le disposizioni contenute nel regolamento Ce 444/2009 in base al quale i minori non potranno &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/espatrio-minori/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Minorenni all&#8217;estero solo con un documento di identità personale anche se viaggiano accompagnati da uno o entrambi i genitori. Dal 26 giugno, infatti, diventano efficaci le disposizioni contenute nel regolamento Ce 444/2009 in base al quale i minori non potranno più espatriare se in possesso solo del passaporto del padre o della madre su cui sono iscritti a differenza di quanto avveniva in passato, quando fino a 16 anni i minori potevano viaggiare con i genitori senza avere un documento personale.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/carta-identita-fotogramma-258.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1868" title="carta-identita-fotogramma-258" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/carta-identita-fotogramma-258.jpg" alt="" width="258" height="258" /></a></p>
<p>Chi si trova in tale condizione e ha in previsione di andare all&#8217;estero con il figlio deve provvedere a richiedere un nuovo documento pena il rischio di venire respinti alle frontiere, incorrere in disguidi a fronte di controlli di identità eseguiti all&#8217;estero, o vedersi negato l&#8217;imbarco nel caso di un viaggio aereo.</p>
<p><strong>Passaporto per i figli</strong><br />
Dal 26 giugno i minori dovranno avere un passaporto o, se riconosciuta quale documento valido, una carta di identità personale. Per quanto riguarda il passaporto, verrà rilasciato il documento dotato di microchip previsto per i maggiorenni, ma le impronte e la firma digitalizzata saranno inserite solo per i ragazzi con almeno 12 anni di età. Per ottenere tale documento è necessario l&#8217;assenso di entrambi i genitori che devono firmare la relativa documentazione presso l&#8217;ufficio dove si presenta la richiesta. In caso contrario è necessario il nulla osta del giudice tutelare. Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge in originale con una dichiarazione scritta di assenso all&#8217;espatrio.</p>
<p>Se invece il minore di anni 14 ha già un suo passaporto personale, ma che è stato emesso prima del 25 novembre 2009, si deve provvedere ad aggiornarlo facendo inserire i dati dei genitori.</p>
<p>Nessun aggiornamento è necessario per i passaporti dei minori emessi dopo il 25 novembre 2009 che restano validi fino alla loro scadenza, in quanto da tale data era già obbligatorio riportare, a pagina cinque, nome, cognome, luogo e data di nascita dei genitori. Quest&#8217;ultimi, a loro volta, possono continuare a utilizzare il loro passaporto anche se vi sono iscritti i figli, ma tale documento resta valido fino alla naturale scadenza solo per il titolare.</p>
<p>Per alcuni paesi, comunque, non è necessario il passaporto. Anche per i minori può essere sufficiente la carta d&#8217;identità, da preferirsi al certificato di nascita valido per l&#8217;espatrio, la cui validità è riconosciuta da un numero sempre minore di Paesi.</p>
<p>Del resto la legge 106 del 2011 ha eliminato il limite minimo di età per il rilascio di tale documento, prima fissato a 15 anni. Ora, quindi, è possibile richiedere la carta d&#8217;identità anche per i più piccoli e far scrivere su tale documento i nomi dei genitori. Seppur in possesso della carta d&#8217;identità, per i minori di 14 anni ai fini dell&#8217;espatrio resta l&#8217;obbligo di essere accompagnato da uno dei genitori o di chi ne fa le veci o che sia in possesso di una dichiarazione, convalidata dalla questura, indicante un&#8217;altra persona.</p>
<p>Sia il passaporto che la carta d&#8217;identità per i minori hanno durate inferiori ai 10 anni: triennale per i bambini da zero a 3 anni, quinquennale da tre anni compiuti a 17 compiuti. I due documenti hanno costi diversi: per il passaporto 82,79 euro, per la carta d&#8217;identità sono sufficienti 5,42 euro.</p>
<p><strong>Scadenza carta d&#8217;identità</strong><br />
La scadenza della carta d&#8217;identità sincronizzata con la data di nascita del titolare è una novità introdotta dal decreto legge 5/2012 poi convertito nella legge 35/2012. Ma secondo il sito Viaggiare sicuri, curato dal ministero degli Esteri, spesso ciò comporta disagi (fino al respingimento in frontiera) sia per le carte d&#8217;identità cartacee rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia le carte d&#8217;identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della data di nascita. Il problema è il timbro di rinnovo sul documento, timbro che diversi Paesi esteri non considerano valido.</p>
<p>http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-06-10/minorenni-estero-serve-carta-152234.shtml</p>
Number of View :1883<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/espatrio-minori/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>La litigiosità legale è indotta dagli avvocati: l&#8217;evidenza statistica</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 15:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SilvioA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati criminali]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Italia è il paese con più avvocati in Europa: 290 ogni 100mila abitanti, da confrontarsi con i 76 della Francia, i 22 del Regno Unito, i 168 della Germania. La densità di avvocati varia nelle diverse province, ed uno studio &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/avvocati/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Italia è il paese con più avvocati in Europa: 290 ogni 100mila abitanti, da confrontarsi con i 76 della Francia, i 22 del Regno Unito, i 168 della Germania.</p>
<p>La densità di avvocati varia nelle diverse province, ed uno <a href="http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1431986">studio di A. Carmignani e S. Giacomelli</a> (Banca d&#8217;Italia) ha evidenziato una correlazione positiva tra il numero di avvocati ed il numero di cause legali: più avvocati uguale più denunce.</p>
<p>La correlazione è così significativa da essere visibile ad occhio:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/lawyers_province.jpg"><img class="wp-image-1844 aligncenter" title="lawyers_province" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/lawyers_province.jpg" alt="" width="394" height="259" /></a><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/SSRN-id1431986.pdf" target="_blank">fonte</a></p>
<p>Un&#8217;analisi matematica conferma: un aumento del 100% della densità di avvocati significa  un aumento del 40% circa delle denunce.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/lowyers_litigation_rate_correlation.jpg"><img class="wp-image-1846 aligncenter" title="lowyers_litigation_rate_correlation" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/06/lowyers_litigation_rate_correlation.jpg" alt="" width="429" height="277" /></a><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/20104291053344NDL2010-052.pdf" target="_blank">fonte</a></p>
<p>Successivamente <a href="http://ideas.repec.org/p/fem/femwpa/2010.52.html">P. Buonanno (Univ. di Bergamo) e M. Galizzi (Univ. di Brescia)</a> hanno confermato la correlazione ed indagato sulle sue cause, trovando che</p>
<blockquote><p>“gli avvocati possono sfruttare le loro conoscenze per indurre i clienti ad accedere ai tribunali anche quando una causa legale è superflua o inutile”.</p></blockquote>
<p>La litigiosità legale indotta al solo fine di intascare parcelle diventa criminale nelle separazioni in cui sono coinvolti bambini, che rimangono devastati dai conflitti fra i loro genitori.</p>
<p>Il peggio del peggio sono quegli avvocati che consigliano metodi scellerati per costruire false accuse di pedofilia, e quando queste falliscono cercano di negare che alienare un bambino è un abuso sull&#8217;infanzia.   Naturalmente tali pendagli da forca sono solo casi estremi.</p>
<p>&nbsp;</p>
Number of View :2049<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/avvocati/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>False accuse di abuso. Per la Procura di Catania lo stress da separazione giustifica la calunnia</title>
		<link>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/false-accuse-di-abuso-per-la-procura-di-catania-lo-stress-da-separazione-giustifica-la-calunnia/</link>
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		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Psyco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>

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		<description><![CDATA[«La pronuncia è del 2009, ma la vogliamo esporre ugualmente per la gravissima negazione di giustizia che essa rappresenta. In più, sentenze del genere costituiscono, a ben vedere, un pericolosissimo precedente a cui altre procure, sollecitate da solerti avvocati difensori, &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/false-accuse-di-abuso-per-la-procura-di-catania-lo-stress-da-separazione-giustifica-la-calunnia/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<p>«La pronuncia è del 2009, ma la vogliamo esporre ugualmente per la gravissima negazione di giustizia che essa rappresenta. In più, sentenze del genere costituiscono, a ben vedere, un pericolosissimo precedente a cui altre procure, sollecitate da solerti avvocati difensori, si rifanno per archiviare in maniera sbrigativa accuse infamanti come quella che ha coinvolto il sig. GS per anni.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/01/calunniatrice.jpg"><img class="alignright  wp-image-1561" title="calunniatrice" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2012/01/calunniatrice.jpg" alt="" width="322" height="244" /></a>A Catania la signora CC denuncia l&#8217;ex marito di sospetti abusi sessuali a seguito di alcuni comportamenti che la figlioletta avrebbe manifestato, guardacaso, al rientro dai pochi momenti trascorsi con il papà. La madre parla di masturbazione, profondo stato depressivo, mancata minzione per molte ore e racconti di giochi &#8220;particolari&#8221; fatti con il padre. Pura immondizia senza fondamento, ma la signora si supera, e accompagna le denunce con i filmati ritraenti la minore nuda nel fasciatoio mentre racconta alla madre cosa sarebbe accaduto mentre si trovava insieme al papà. Peraltro, dalla lettura dello stesso dispositivo, firmato dal sostituto procuratore dr.ssa Lucia Guaraldi, si evince che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">&#8220;&#8230;<em>già da una preliminare visione del video emergeva una certa morbosità della madre nell&#8217;effettuare le riprese, che manifestava soffermandosi con insistenza sui genitali della piccola, e porgendo domande alla figlia in modo certamente suggestivo sui giochi con il padre</em>&#8220;.</p>
</blockquote>
<p>Pura immondizia, appunto, che un sostituto procuratore dovrebbe valutare con estrema attenzione e senza alcuna benevolenza.</p>
<p>La bambina viene sentita in due occasioni, con l&#8217;assistenza di un neuropsichiatra infantile, ma non rivela mai nè abusi sessuali nè atteggiamenti morbosi, anzi parlando del padre in termini positivi. Le audizioni concludono che anche l&#8217;esame dei DVD prodotti dalla madre non indicano alcun abuso, cosicchè l&#8217;accusa viene proditoriamente archiviata.</p>
<p>In questi casi il codice prevede che il giudice invii gli atti alla procura per il reato di calunnia, e che lo faccia di ufficio. Ma nel caso della signora CC scatta il salvagente, che dà un colpo di spugna al reato che la ex mie, invece, avrebbe commesso consapevolmente.</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>&#8230;Nella condotta della C non si ravvisano elementi del delitto di calunnia. Coem emerge da tutti gli atti di indagine, ed in particolare dalla perizia disposta dal Tribunale dei minorenni, le denunce della donna per i presunti abusi in danno della figlia <strong>sono state determinate dall&#8217;effettivo timore che la stessa fosse stata oggetto di morbose attenzioni da parte del padre o di un altro appartenente alla sua famiglia, a ciò verosimilmente indotta dallo stress provocato dalla separazione dal marito e dalla suggestionabilità dovuta alle insicurezze caratteriali evidenziate dall&#8217;esame psicologico&#8230;..</strong>.&#8221;</em>.</p></blockquote>
<p>In pratica, per la Procura di Catania chi si trova in stato di ansia, un pò stressato dalla separazione ed insicuro, può tranquillamente calunniare. Per costoro, il codice penale non ha valore».</p>
<hr />
<p style="text-align: left;"><em>Il testo è tratto da <a href="http://www.adiantum.it/public/2814-false-accuse-di-abuso.-per-la-procura-di-catania-lo-stress-da-separazione-giustifica-la-calunnia.asp">adiantum</a> che avrà certamente informazioni precise; s</em><em>enza entrare nel merito della vicenda, se la magistratura non si attiva per stroncare l&#8217;attuale <a href="http://www.centriantiviolenza.com/the_truth_archives/lexpress-bambini-devastati-da-avvocata-femminista-specializzata-in-calunnie-pedofile/">epidemia di false accuse</a> (alcuni ritengono più appropriato il termine “calunnie pedo-femministe”) corre il rischio di </em><em>perdere credibilità se di non venire addirittura percepita come strumento delle pedo-calunniatrici.  </em></p>
<p style="text-align: left;"><em><em>Speriamo che almeno la bambina non sia stata lasciata in balia di questa donna così stressata da aver compiuto sulla figlia</em><em> azioni che, secondo gli studi psicologici, possono avere <a href="http://www.alienazione.genitoriale.com/i-falsi-abusi-sono-un-abuso/">effetti tanto devastanti quanto la pedofilia</a>.</em></em></p>
<p style="text-align: left;"><em><br />
</em></p>
</div>
Number of View :1802<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/false-accuse-di-abuso-per-la-procura-di-catania-lo-stress-da-separazione-giustifica-la-calunnia/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Affidamento condiviso: cronaca di una legge non applicata &#8211; di Tiberio Timperi</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romina]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La cosa è ben nota al Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che nel 2010 e in questo inizio di 2011 ha ricevuto un’interrogazione parlamentare da parte dell’Onorevole Rita Bernardini, dei Radicali Italiani. A questa, per gli stessi motivi, si è &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/affidamento-condiviso-cronaca-di-una-legge-non-applicata-di-tiberio-timperi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-742" title="322011231757a" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/02/322011231757a.jpg" alt="" width="200" height="200" />La cosa è ben nota al Ministro della Giustizia</strong>, Angelino Alfano, che nel 2010 e in questo inizio di 2011 ha ricevuto un’<span style="text-decoration: underline;">interrogazione parlamentare</span> da parte dell’<span style="text-decoration: underline;">Onorevole Rita Bernardini</span>, dei Radicali Italiani.</p>
<p>A questa, per gli stessi motivi, si è aggiunta di recente la <strong>class action contro il CSM</strong>. Ad organizzarla Adiantum,  una delle associazioni di genitori separati più accreditate.</p>
<p>In sostanza, <strong>l’orientamento culturale prevalente della magistratura è tale da far naufragare lo spirito che ha animato il legislatore: quello della bigenitorialità</strong>. O se si preferisce, del diritto del figlio di avere due genitori. Sulla carta, una rivoluzione, considerato che prima, di fatto, il padre all’indomani della separazione, veniva cancellato.</p>
<p>Purtroppo, successivamente all’entrata in vigore della legge, è stato subito chiaro il sapore gattopardesco.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Cinque anni dopo, parole a parte, la situazione è rimasta identica.</strong></span></p>
<p>Andiamo con ordine.</p>
<p><strong>Per l’Istat</strong> e i tribunali, l’affidamento condiviso viene concesso nel 90 per cento dei casi.</p>
<p>Sulla carta. In realtà le cose sono ben diverse. Esaminiamo.</p>
<p><strong>La legge prescrive che il minore abbia un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori</strong>? I  giudici concedono al padre che vuol fare il padre, <strong>8 giorni in media al mese contro i 23 della madre</strong>.</p>
<p><strong>La legge prescrive l’assenza di genitore prevalente ? </strong><br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>I giudici si sono inventati, a loro uso, la collocazione del minore.</strong></span> Ovviamente 9 volte su 10 presso la madre. A prescindere dalla richiesta del padre.</p>
<p><strong>La legge prescrive il mantenimento diretto, vale a dire la possibilità per il genitore che deve provvedere al mantenimento, di farlo direttamente</strong>?<br />
I giudici ricorrono all’assegno per il genitore collocatario, 9 su 10 la madre, assegno che si trasforma spesso in rendita parassitaria non essendoci obbligo di rendicontazione.</p>
<p>Insomma la legge viene ignorata.</p>
<p>Dopo il divorzio, per i padri che vogliono fare i padri, solo doveri.</p>
<p>Per le madri che vogliono approfittare di una consuetudine,  un vitalizio.</p>
<p>Meglio, un <strong>win for life</strong>.</p>
<p>Tempi, usi e costumi sono cambiati. E con essi, anche il modo di vivere la paternità.<br />
Ma certi avvocati, certi giudici e certi psicologi fanno orecchie da mercante.</p>
<p>Il divorzio all’italiana fa comodo. Complice la lentezza della giustizia e l’orientamento culturale prevalente che vede al centro la mamma e non il minore,<strong> il divorzio alimenta  un lucroso business sulla pelle dei nostri figli.</strong> <span style="text-decoration: underline;">E dei padri</span>. Senza se e senza ma.</p>
<div><strong>Attenzione, questa non è una battaglia dei padri contro le madri o viceversa. </strong></div>
<div><strong>Semmai contro il sistema.</strong></div>
<p>Un sistema che favorisce, ad esempio, certi avvocati che, pur di gratificare il cliente, avallano strategie processuali basate su <strong>false denunce</strong> piuttosto che avviare una mediazione. So di cosa parlo, avendolo vissuto sulla mia pelle. Con buona pace della deontologia professionale.</p>
<p>Al salone della giustizia di Rimini, questa mia affermazione ha molto irritato un insigne giurista (difesa di categoria?) e un membro dell’<strong>AIAF</strong>, associazione avvocati italiani della famiglia. Segno che forse a pensar male si fa peccato ma difficilmente si sbaglia.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>200.000 avvocati in Italia sono tanti, per alcuni troppi.</strong> </span><strong>Il cliente è sacro. Il figlio meno… </strong></p>
<p>Un altro aspetto del condiviso, è legato alle famigerate CTU, ovvero le consulenze tecniche. Nei tribunali vengono sempre scelti gli stessi, come in una compagnia di giro. Con l’assurdo che magari il CTU nominato dal giudice è amico del consulente di parte, magari della moglie… Succede anche questo nelle aule. O il fatto che quel giudice partecipi a quel congresso organizzato dall’associazione cui quel CTU appartiene in un singolare processo osmotico che può prestare il fianco ad eventuali ed inevitabili critiche.</p>
<p>E, per non fare torto a nessuno, una parola anche per i <strong>servizi sociali</strong>.</p>
<p>Tutti sono concordi nel lamentare la loro scarsa professionalità. Rare le punte di eccellenza.</p>
<p>Dipendenti comunali, fortemente ideologizzati che, spesso senza un’adeguata formazione, hanno diritto di vita e di morte sui nostri figli. Diritto  esercitato in tandem con i giudici.</p>
<p>Spesso si ha la sensazione che certi giudici non vogliano essere disturbati.<br />
Che non si leggano i fascicoli.<br />
Che non vogliano prendere posizione.<br />
<strong>Giudici equilibristi. </strong><br />
<strong> Giudici cerchiobottisti. </strong><br />
<strong> </strong><br />
Semplificano parlando genericamente di conflittualità, senza distinguere tra chi aggredisce e chi viene aggredito.</p>
<p>Aggredito che, se ricorre alle vie legali per far valere i suoi diritti calpestati, viene giudicato come conflittuale.<br />
Mentre  l’altro genitore, qualora un pm non archivi, rischia una modica sanzione.</p>
<p><strong>In Olanda e nei Paesi Bassi, invece, l’arresto… </strong></p>
<p><strong>A questo punto è indifferibile, con l’appoggio di tutti gli schieramenti politici, un intervento chirurgico sulla legge a prova di furbi o interpretazioni ideologiche. </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Una modifica che renda realmente paritario, qualitativamente e quantitativamente, il rapporto del minore con entrambe i genitori. </strong></span></p>
<p>Una modifica che con effetto domino, demolisca la figura del genitore collocatario, espressione coniata dai giudici, e garantisca l’uso e la disponibilità della casa coniugale da parte del suo proprietario.</p>
<p>Sarà mica un caso che in Italia stiano spuntando come funghi case accoglienza per padri separati?</p>
<p><strong>Serve la radiazione dall’albo di quegli avvocati che avallano strategie processuali basate su false denunce. </strong><br />
<strong> Serve che ci siano giudici specializzati nel diritto di famiglia. E, in caso di loro separazione, non esercitino fino al  divorzio. </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> Serve che il mantenimento dei figli sia legato a reali esigenze e non agganciato al reddito paterno e al tenore di vita che, inevitabilmente, si dimezza. </span></p>
<p><strong>Serve che il divorzio sia immediato. </strong>Un sì per sposarsi, un sì per divorziare. Basta con il gioco dell’oca che vede prima tre anni di separazione e poi, come nel gioco dell’oca si azzera tutto e si ricomincia daccapo con il divorzio.</p>
<p><strong> Serve il contratto prematrimoniale. </strong></p>
<p>Serve demolire la certezza, da parte della donna, di avere il coltello dalla parte del manico. Di ottenere sulla carta figlio, casa, e soldi. <span style="text-decoration: underline;"><strong>Che razza di pari opportunità sono queste?</strong></span></p>
<p>I diritti e i doveri devono essere equamente distribuiti.<br />
<strong>Ed oggi così non è. </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>C</strong></span><span style="text-decoration: underline;"><strong>on buona pace di una sinistra che continua a chiudere gli occhi davanti a disagio e dolore. </strong></span></p>
<div><span style="text-decoration: underline;"><strong>Una sinistra che, nella strenua difesa della donna, paradossalmente vanifica le conquiste del femminismo e si trasforma in maschilista</strong></span>.</div>
<div><strong>Con una donna, di fatto, mantenuta ad libitum dall’uomo. </strong></div>
<p>[Fonte: adiantum.it]</p>
<h3>Vedi anche: <strong></strong><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-admin/post.php?post=705" target="_blank"><strong>Divorzio all’italiana e saga di una legge non applicata –Intervista a Tiberio Timperi</strong></a></h3>
Number of View :5574<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/affidamento-condiviso-cronaca-di-una-legge-non-applicata-di-tiberio-timperi/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<title>Educatrice lesbica e pedofila condannata a 8 anni per abusi su bambina disabile</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Condannata a otto anni di reclusione pere violenza sessuale aggravata. È stata emessa ieri la sentenza contro la neuro-psicomotricista, accusata di aver abusato di una bambina di otto anni. Per la donna, 29enne, il pm Vincenzo Nicolini aveva chiesto 10 &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/educatrice-lesbica-e-pedofila-condannata-a-8-anni-per-abusi-su-bambina-disabile/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Condannata a otto anni di reclusione pere <strong>violenza sessuale aggravata</strong>.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/12/MBLIVE-Ospedale-San-Gerardo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1436" title="MBLIVE-Ospedale-San-Gerardo" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/12/MBLIVE-Ospedale-San-Gerardo-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>È stata emessa ieri la sentenza contro la neuro-psicomotricista, accusata di aver abusato di una bambina di otto anni.</p>
<p>Per la donna, 29enne, il <strong>pm Vincenzo Nicolini</strong> aveva chiesto 10 anni di reclusione basandosi sulla testimonianza della piccola, portatrice di handicap fisico e mentale. Tutto ebbe inizio quattro anni fa quando la bambina seguiva un programma presso l’Unità Operativa di Neuro-Psichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza (Uonpia) dell’ospedale San Gerardo.</p>
<p>La giovane paziente, seguita dall’imputata, dopo qualche mese confidò ai genitori aver ricevuto particolari attenzioni durante la terapia. I genitori presentarono immediatamente denuncia alla Procura di Monza, accusando la donna di aver palpeggiato la figlia, un comportamento che basta ad a integrare il reato previsto dall’articolo 609 bis del codice penale, che disciplina il reato di violenza sessuale.</p>
<p>Il processo, celebrato a porte chiuse, è durato due anni. Nonostante la neuro-psicomotricista si sia sempre dichiarata innocente, ieri è arrivata la condanna.</p>
<p>http://www.mblive.it/2011/12/15/monza-condanna-di-8-anni-per-abusi-su-una-disabile/</p>
<p>http://www.ilgiorno.it/monza/cronaca/2011/12/15/637914-molestie_bimba.shtml</p>
<p>&nbsp;</p>
Number of View :3390<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/educatrice-lesbica-e-pedofila-condannata-a-8-anni-per-abusi-su-bambina-disabile/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Coppia lesbica picchia a morte bambino di 4 anni: &#8220;Non diceva Papà&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Johannesburg &#8211; Bambino di 4 anni, è stato brutalmente percosso, e ucciso, per essersi rifiutato di chiamare la compagna della madre, &#8220;papà&#8221;. Lydia Nkomo, e sua figlia Aletta Lesiba, entrambe commesse (nere) nel negozio di proprietà della coppia (bianca), hanno riferito di &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/coppia-lesbica-picchia-a-morte-bambino-di-4-anni-non-diceva-papa/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/03/jpg_2586347.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-826" title="jpg_2586347" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/03/jpg_2586347-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Johannesburg</strong> &#8211; Bambino di 4 anni, è stato brutalmente percosso, e ucciso, per essersi rifiutato di chiamare la compagna della madre, &#8220;papà&#8221;.</p>
<p>Lydia Nkomo, e sua figlia Aletta Lesiba, entrambe commesse (nere) nel negozio di proprietà della coppia (bianca), hanno riferito di aver visto la compagna della madre biologica scagliarsi violentemente contro il bambino dopo la richiesta, ed il conseguente rifiuto dello stesso, di chiamare la donna, papà.</p>
<p>Entrambe le commesse hanno testimoniato d&#8217;aver visto la compagna della madre picchiare violentemente il bambino sotto gli occhi della madre naturale, senza che questa sia minimamente intervenuta per proteggerlo.</p>
<p>Al bambino sono state riscontrate lesioni di tale entità, da esse paragonate a quelle causate dalla caduta da un secondo piano di un edificio.<br />
<em>http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=267420&amp;area=/breaking_news/breaking_news__national/#<br />
Trad. da The Star</em> newspaper del 23/03/2006</p>
<p>[Foto liberamente reperita sul web e NON legata alla notizia]</p>
Number of View :22831<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/coppia-lesbica-picchia-a-morte-bambino-di-4-anni-non-diceva-papa/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Gravi dubbi sui dati ISTAT riguardo ai figli di genitori separati.</title>
		<link>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/dati-istat-dubbi/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Psyco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Fabio Nestola, autore dell&#8217;articolo seguente, segnala gravi dubbi in merito ai dati ISTAT: a) un campione forse di sole 50 persone (!!?) o comunque non indicato; b) metodologia non descritta;  c) alcuni risultati fuori dalla realtà come lo 0% di &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/dati-istat-dubbi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Fabio Nestola, autore dell&#8217;articolo seguente, segnala gravi dubbi in merito ai dati ISTAT: a) un campione forse di sole 50 persone (!!?) o comunque non indicato; b) metodologia non descritta;  c) alcuni risultati fuori dalla realtà come lo 0% di bambini affidati ai Servizi Sociali.</em></p>
<p style="text-align: center;">*   *   *</p>
<h4 style="text-align: center;"><strong>L´ISTAT racconta la Disneyland dei separati.<br />
</strong><strong>Dove sono le note metodologiche?</strong></h4>
<p style="text-align: center;">Fabio Nestola</p>
<p>Secondo un recentissimo studio dell&#8217;ISTAT (Condizioni di vita dopo la separazione) le donne che hanno vissuto una separazione hanno un rischio di povertà più alto (24%) degli uomini (15,3%). Il periodo dei dati è il 2009, e la data di pubblicazione è lo scorso 7 dicembre 2011. Argomento: Popolazione. Incuriosisce la scelta del tipo di documento: Comunicato stampa.</p>
<p><a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/12/Unknown.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1418" title="Unknown" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/12/Unknown.jpeg" alt="" width="209" height="241" /></a>Proviamo ad analizzare gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT. Il documento in versione integrale <a href="http://www.istat.it/it/archivio/47539">http://www.istat.it/it/archivio/47539</a> non chiarisce il campione utilizzato per le rilevazioni. Viene citato il dato complessivo delle persone interessate da separazioni e divorzi (3.115.187), ma non quanti di questi tre milioni ed oltre siano oggetto della ricerca.</p>
<p>Inoltre, diversamente dalla consuetudine ISTAT, non sono attualmente reperibili sul sito merito e metodo dell’indagine: non è noto quindi nemmeno lo strumento utilizzato, vale a dire se siano state analizzate le misure erogate in tribunale, un questionario cartaceo, delle interviste telefoniche o altro.</p>
<p>La differenza è sostanziale. In caso di analisi delle misure previste in sentenza si hanno dati certi, oggettivi e verificabili; in caso di interviste telefoniche ci si deve invece limitare a dati soggettivi, privi di qualunque riscontro.</p>
<p>Il campione numerico è un’altra caratteristica essenziale per valutare l’attendibilità di qualsiasi dato statistico. L’Istituto non specifica di aver analizzato milioni di sentenze, centinaia di migliaia di questionari, decine di migliaia di interviste. L’unico dato reperibile si evince da alcuni prospetti, in cui compare più volte la dicitura <em>stima corrispondente ad una numerosità campionaria fra le 20 e le 49 unità.</em></p>
<p>Una forbice compresa fra 20 o 49 unità, con una media di 35, rapportata al totale di oltre tre milioni di individui, costituisce la percentuale dello 0,001%. Francamente un po’ poco per identificare nell’intero Paese le condizioni di vita dopo la separazione. Un campione di persone compreso fra 20 e 49 unità somiglia ad una riunione di condominio, non certo ad uno schema rappresentativo della popolazione. Potrebbe andare bene per un’indagine svolta dagli alunni della IV elementare, dal colosso ISTAT è lecito attendersi di più.</p>
<p>Inoltre non è dato di sapere quale sia il campione non compreso nella forbice 20-49. Il totale è estremamente dettagliato, l’ISTAT parla di 3.115.187 persone, non di “<em>circa 3 milioni”</em>. Però non c’è una sola riga che specifichi quanti cittadini e cittadine siano stati oggetto di approfondimento, oltre i già citati 20-49.</p>
<p>Sarebbe interessante sapere come l’ISTAT è riuscita a rilevare tali dati. Come già detto, sul sito non c’è nulla di direttamente riferibile alla pubblicazione <em>condizioni di vita dopo la separazione</em>, classificata come <em>comunicato stampa</em>. Con una accurata ed articolata ricerca, tuttavia, è possibile risalire ad altre pubblicazioni ISTAT che potrebbero avere avuto dei riflessi sul comunicato stampa del 7 dicembre. Il documento Geo Demo ISTAT, Demografia in Cifre con 50 tavole pdf, scaricabile al link<a href="http://demo.istat.it/altridati/separazionidivorzi/index.html">http://demo.istat.it/altridati/separazionidivorzi/index.html</a> .L’indagine europea “Statistics on Income and Living conditions&#8221; (Eu-Silc), un documento di 191 pagine scaricabile in versione integrale al link<a href="http://www3.istat.it/dati/catalogo/20081013_02/">http://www3.istat.it/dati/catalogo/20081013_02/</a>, un sunto dell’indagine Eu-Silc Indagine sulle condizioni di vita 2009, scaricabile al link <a href="http://siqual.istat.it/SIQual/visualizza.do?id=5000170">http://siqual.istat.it/SIQual/visualizza.do?id=5000170</a> , e poi i links di 4 questionari 2009 scaricabili:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://siqual.istat.it/SIQual/files/SILC_FAM_2009.pdf?ind=5000170&amp;cod=4663&amp;progr=1&amp;tipo=4" target="_blank">SILC/09/FAM per la replicazione del 21/09/2009 </a>                          21 pagine</p>
<p><a href="http://siqual.istat.it/SIQual/files/SILC_IND_2009.pdf?ind=5000170&amp;cod=4664&amp;progr=1&amp;tipo=4" target="_blank">SILC/09/IND per la replicazione del 21/09/2009 </a>                           45 pagine</p>
<p><a href="http://siqual.istat.it/SIQual/files/SILC_REG_2009.pdf?ind=5000170&amp;cod=4665&amp;progr=1&amp;tipo=4" target="_blank">SILC/09/REG per la replicazione del 21/09/2009 </a>                            7 pagine</p>
<p><a href="http://siqual.istat.it/SIQual/files/SILC_RIL_2009.pdf?ind=5000170&amp;cod=4666&amp;progr=1&amp;tipo=4" target="_blank">SILC/09/RIL per la replicazione del 21/09/2009 </a>                              1 pagina</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È presumibile – ma non viene espressamente citato, quindi non è certo – che alcuni dati dell’indagine Eu-Silc siano serviti a dedurre le proiezioni da cui prende vita il comunicato stampa del 7 dicembre 2011. Nemmeno nelle 191 pagine del testo integrale, tuttavia, esiste una valutazione quantitativa del campione. Esistono i questionari, ma nessuna nota su quante persone li abbiano compilati.</p>
<p>Dovizia di particolari sulle strategie di raccolta-dati, sulla fase preparatoria attraverso l’invio di lettere alle famiglie-campione da parte dell’ISTAT e del sindaco del Comune interessato, sulle componenti trasversali e longitudinali, dubbi sulla possibilità di raccogliere dati veritieri attraverso  questionari anonimi, e tanto altro ancora. Ma nulla sul numero dei questionari dai quali nasce l’intero lavoro.</p>
<p>Pur con tutte le perplessità in merito alle modalità di raccolta-dati, è il caso di analizzare i risultati quantomeno bizzarri che emergono. In particolare per quanto riguarda il capitolo  <strong>Casa. </strong>A seguito dello scioglimento dell’unione, l’abitazione è assegnata dal giudice o tramite altro accordo più frequentemente alla donna (40,8%), meno spesso all’uomo (34,6%), raramente ai figli (6,3%); la casa in cui vivevano i coniugi non è destinata né a loro, né ai figli nel 16,8% dei casi. La donna è più spesso assegnataria dell’abitazione se al momento dello scioglimento dell’unione sono presenti figli (45,3%) e quando risiede nel Nord (43,1%), ma ancor più quando l’immobile era di sua proprietà (86,5%, mentre per gli uomini proprietari si arriva al 69,4%) o di proprietà congiunta con l’ex-partner (54,7%) – prospetto 5: si rileva come, secondo l’ISTAT, la donna ottenga l’assegnazione della ex casa coniugale nel 40,8% dei casi, nel 45,3% se è anche madre. L’uomo invece ottiene l’assegnazione nel 25,8% dei casi quando è comproprietario, nel 7,6% quando la casa è della moglie, nel 69,4% quando è proprietario esclusivo.</p>
<p>Mah, forse a Disneyland … non è certo la realtà italiana.</p>
<p>Qualunque avvocato, da decenni, ha il compito di dissuadere il proprio cliente di genere maschile quando questi gli chiede se ha la possibilità di non perdere la casa di proprietà dopo la separazione. L’immancabile risposta è che la casa viene, per giurisprudenza ampiamente consolidata, data in assegnazione al coniuge che ottiene la custodia dei figli. Prima della riforma del 2006 era il genitore affidatario, dopo è diventato il genitore collocatario; ma sempre della madre si tratta.</p>
<p>Scoprire che circa il 70% degli uomini proprietari mantiene l’uso della casa anche dopo la separazione è uno scoop eccezionale, contrario a qualsiasi analisi della realtà. Il fronte degli avvocati è compatto: giovani o esperti, donne o uomini, singoli o costituiti in associazioni forensi, concordano immancabilmente nel considerare l’assegnazione della casa al padre una chimera inutile persino da chiedere, tanto nessun giudice la concederà mai.</p>
<p>Indipendentemente dal titolo di proprietà: vale a dire che può essere del marito, della moglie o di entrambi, può essere un’eredità dei genitori, può essere interamente saldata o gravata da 20 anni di mutuo… in ogni caso il padre separato dovrà allontanarsene entro 30 giorni asportando solo gli effetti personali, perché l’assegnazione andrà alla ex che vive con i figli.</p>
<p>Anche in merito alle percentuali di affidamento della prole emergono dati, per così dire, curiosi. La pubblicazione del 7 dicembre 2011 dice che, a fine 2009, i figli di genitori separati o divorziati risultavano essere affidati (figura 5)</p>
<ul>
<li>alla madre in via esclusiva, nel  58% dei casi</li>
<li>al padre in via esclusiva, nel  9% dei casi</li>
<li>ad entrambi i genitori, nel 33% dei casi</li>
<li>ad altri nello 0%</li>
</ul>
<p>Ancora una rilevazione che sembra essere effettuata indifferentemente nel Paese dei Balocchi, a Gotham City, a Paperopoli o in qualunque altro luogo immaginario, sicuramente distante anni luce dalla concreta realtà italiana. Primo elemento: l’ISTAT sostiene che in Italia nel 2009 non esisteva alcun bambino affidato ai nonni o ai servizi sociali e collocato in casa famiglia, la percentuale “altri” è allo 0%. Sono decine di migliaia, oggetto di inchieste giornalistiche ed interrogazioni parlamentari. O il campione è talmente deficitario da non comprendere alcun affido eterofamiliare (ma l’ISTAT non rende nota l’entità del campione), o i dati sono mistificatori, raccolti attraverso dichiarazioni false.</p>
<p>Secondo elemento: altri dati, curiosamente sempre pubblicati dall’ISTAT, contraddicono la pubblicazione del 7 dicembre: dal 2006 l’affido ad entrambi i genitori viene dato costantemente in aumento.</p>
<p>Ancora, dal 2007 al 2008, l&#8217;ISTAT si produceva nella segnalazione &#8211; subito fatte proprie dai tribunali e da alcuni esponenti politici appartenenti all&#8217;avvocatura &#8211; di percentuali mirabolanti (fino all&#8217;86% delle separazioni) di applicazione del condiviso. Poi, il 7 dicembre, la smentita: l’affido condiviso nelle separazioni e nei divorzi, sommati, scende al 33%</p>
<p>Qual è il dato reale? Entrambi sono reali, perché la pubblicazione di dicembre è doppiamente fuorviante</p>
<ol>
<li>comprende anche separazioni e divorzi preesistenti, quindi non arrivati a sentenza nel 2009, ma nella presentazione iniziale cita “periodo dei dati: anno 2009”</li>
<li>non è basata su dati oggettivi (sentenze) ma su dati soggettivi ed incontrollabili (dichiarazioni spontanee ed anonime)</li>
</ol>
<p>Criteri di rilevazione non uniformi, metodi quantomeno dubbi, campione irrisorio o addirittura sconosciuto…. Fino a quando l’ISTAT continuerà a raccontarci Disneyland?</p>
<p>Fonte: http://www.adiantum.it/public/2802-l´istat-racconta-la-disneyland-dei-separati.-dove-sono-le-note-metodologiche&#8211;.asp</p>
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		<title>Per le famiglie italiane serve una legge ineludibile. Ma gli avvocati perderebbero lavoro e le loro associazioni si oppongono.</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:50:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Per evitare conflitti sulla pelle dei figli ci sarebbe bisogno di una legge ineludibile: salvo diverso accordo i bambini hanno diritto ad eguali tempi con entrambi i genitori. Ma gli avvocati perderebbero lavoro e le loro associazioni si oppongono //www.youtube.com/watch?v=9xoSscWZoFY &#8230; <a href="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/per-le-famiglie-italiane-serve-una-legge-ineludibile-ma-gli-avvocati-perderebbero-lavoro-e-le-loro-associazioni-si-oppongono/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em>Per evitare conflitti sulla pelle dei figli ci sarebbe bisogno di una legge ineludibile: salvo diverso accordo i bambini hanno diritto ad eguali tempi con entrambi i genitori. Ma gli avvocati perderebbero lavoro e le loro associazioni si oppongono</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="//www.youtube.com/watch?v=9xoSscWZoFY&#038;fmt=18">//www.youtube.com/watch?v=9xoSscWZoFY</a></p>
</p>
<p style="text-align: left;">
<h2><strong><span style="color: #ff0000;">Affido condiviso: riforma ostaggio delle lobby di avvocatura e magistratura</span></strong></h2>
<p>Non fa passi avanti la nuova <a href="http://www.libertiamo.it/2010/09/02/verso-la-legge-bis-sullaffido-condiviso-una-conversazione-con-marino-maglietta/" target="_blank">legge sull’affido condiviso</a> dei minori in caso di separazione (DDL 957 e 2454) che da troppo tempo giace in un cassetto al Senato.<br />
Dopo la chiusura dei termini di iscrizione per le audizioni, il 16 marzo scorso, non ci sono stati fatti nuovi: a questo punto risulta fortemente a rischio la conclusione dell’iter entro questa legislatura.<br />
Questa “legge bis” sull’affido si è resa necessaria dopo che il precedente testo approvato nel 2006 è stato sistematicamente forzato dalla magistratura nella fase applicativa, fino a tradire completamente lo spirito del dispositivo e perpetuare <em>de facto</em> nella maggior parte dei casi un affidamento monogenitoriale – quasi sempre alla madre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-full wp-image-1080 aligncenter" title="juub7_z" src="https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/wp-content/uploads/2011/06/juub7_z.jpg" alt="" width="558" height="372" /></p>
<p>Da un lato assistiamo ad <strong>una percentuale già di per sé bassa di concessioni “nominali” dell’affido condiviso</strong> – considerando che si dovrebbe poter escludere un genitore solo nei rari casi in cui questo sia potenzialmente pericoloso per il bambino. Dall’altro ci troviamo di fronte ad un sostanziale <strong>svuotamento del concetto di affido condiviso che viene ricondotto negli effetti pratici all’affidamento esclusivo ad un solo genitore </strong>attraverso l’invenzione <em>ad hoc</em> di figure giuridiche non previste, come il “genitore collocatario” o “prevalente”, e attraverso la sistematica adozione di soluzioni, come la “residenza privilegiata” o il mantenimento dei figli mediante assegno, che la riforma invece intenzionalmente superava.</p>
<p>Nei fatti,<strong> i nuovi DDL con relatrice la sen.Gallone ribadiscono e rendono vincolanti i principi del doppio domicilio e del mantenimento diretto.</strong><br />
Si prevede, in altre parole, che entrambi i genitori siano chiamati ad oneri diretti di cura del minore e che possano trascorrere con lui, flessibilmente, un tempo comparabile. Inoltre il padre e la madre mantengono direttamente il figlio per i capitoli di spesa che sono loro assegnati e dunque si fuoriesce dalla logica attuale in cui il genitore non affidatario (o “non collocatario”) deve trasferire un assegno all’altro genitore che dispone in pieno dell’effettiva spesa del denaro.</p>
<p><strong>Il principio del diritto dei figli a fruire dell’apporto dei genitori in condizioni di parità nei doveri e nelle opportunità è un concetto moderno</strong>, avanzato ed evidentemente <em>fair</em>, tanto che pubblicamente è molto più facile per i politici dirsi favorevoli che contrari, prova ne sia il fatto che, alla fine, la prima legge sull’affido condiviso è stata approvata dal parlamento pressoché unanimemente. Tuttavia i contrari ci sono eccome, e la loro strategia in questa legislatura, così come lo era stata nella legislatura 2001-2006, è quella di tentare di insabbiare la riforma e poi, quando questa arriva effettivamente in discussione, di introdurvi emendamenti in apparenza innocui, ma che hanno lo scopo di introdurre teste di ponte che consentono la continuazione di prassi applicative <em>contra legem</em>, ostili all’affidamento condiviso.</p>
<p>Contro la nuova legge militano oggi da un lato<strong> un malinteso femminismo che preferisce l’obiettivo di un sindacalismo di genere (in questo caso figli e soldi alle donne) a quello del superamento dei ruoli sessuali tradizionali</strong>, dall’altro <strong>l’atteggiamento corporativo dell’avvocatura e della magistratura che si sentono sminuite nelle loro prerogative dal progetto di riforma</strong> – e non bisogna dimenticare che avvocati e magistrati sono due categorie ampiamente “sovrarappresentate” all’interno delle aule parlamentari.</p>
<p>E’ chiaro, infatti, che <strong>l’affermazione del diritto soggettivo del minore ad un rapporto continuativo con entrambi i genitori toglie margini di discrezionalità e quindi in definitiva potere ai giudici </strong>ed al tempo stesso va a disinnescare il conflitto tra i coniugi per ottenere l’affidamento esclusivo del figlio (e con esso l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa), <strong>privando gli avvocati di uno spazio lucrativo di azione professionale.</strong></p>
<p><strong>Proprio alcune associazioni di avvocati e di magistrati hanno portato in queste ultime settimane un attacco frontale al “condiviso bis”.</strong> E’ il caso <a href="http://www.oua.it/Documenti/2011.4.04%20-%20Affido%20condiviso.doc" target="_blank">dell’OUA<img id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif" alt="" /></a> (Organismo Unitario dell’Avvocatura), <a href="http://www.aiaf-avvocati.it/aiaf-documento-su-ddl-957_modifica-affidamento-condiviso/" target="_blank">dell’AIAF<img id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif" alt="" /></a> (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori), <a href="http://www.direnews.it/newsletter_minori/anno/2010/ottobre/05/?news=18" target="_blank">dell’UNCM<img id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif" alt="" /></a> (Unione Nazionale Camere Minorili) e <a href="http://www.minoriefamiglia.it/download/RELAZIONE%20CSM%208%20MARZO%20AFFIDAMENTO%20CONDIVISO%20e%20ESCLUSIVO%2027%20marzo.pdf" target="_blank">dell’AIMMF<img id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif" alt="" /></a> (Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia).</p>
<p><strong>Le critiche di queste associazioni alla riforma sono in gran parte fuori bersaglio</strong>, al punto che – <a href="http://www.crescere-insieme.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=278:in-tema-di-modifiche-al-ddl-957-e-2454-" target="_blank">come notano<img id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif" alt="" /></a>l’associazione Crescere Insieme ed il Centro studi e ricerche sul diritto della famiglia e dei minori spesso si riducono ad illazioni relative ad aspetti che neppure sono contenuti nel DDL. Nella maggior parte dei casi, si afferma in pratica che la legge sull’affido va bene così com’è, purché non venga applicata, e si sostiene come un “condiviso” effettivo andrebbe a detrimento del bambino e della donna.</p>
<p><strong>In realtà il minore ha solo da guadagnare dal mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori</strong>, tanto dal punto di vista del suo sviluppo psicologico ed emozionale, tanto da quello dell’effettivo tenore di vita – in quanto, quando i padri sono coinvolti direttamente nella cura dei figli, la loro predisposizione a spendere per loro si accresce.<br />
<strong>Sostenere, invece, che il passaggio dall’assegno al mantenimento diretto “indebolisca” economicamente le donne rappresenta un’insinuazione alla quale le madri dovrebbero essere le prime a ribellarsi</strong>, dato che può implicare che esse attualmente spenderebbero per loro stesse il denaro che ricevono dall’ex-marito per il mantenimento dei figli. E non è un caso che proprio da associazioni di donne come la Federcasalinghe – espressione della categoria in teoria più “debole” – venga invece <a href="http://www.crescere-insieme.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=284:la-federcasalinghe-si-muove-a-sostegno-delaffidamento-condivis" target="_blank">un vigoroso sostegno<img id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif" alt="" /></a> ai due DDL in nome di effettive pari opportunità.</p>
<p>Evidentemente <strong>ha del surreale il tentativo di giustificare l’affidamento esclusivo del figlio alla madre come forma di perequazione del gap economico e sociale tra uomini e donne</strong>, anche perché in caso di significativo squilibrio di reddito tra i due ex-coniugi<strong> sussistono altri strumenti compensativi (come l’assegno per il mantenimento del coniuge) che però devono collocarsi su un piano assolutamente distinto rispetto a quello dei rapporti dei genitori con il minore.<br />
</strong><br />
E malgrado le forze di centro-destra si mostrino in generale culturalmente aperte alla riforma dell’affido, non manca purtroppo anche chi preferisce rappresentare un anello di collegamento con gli interessi organizzati di giudici ed avvocati. E’ il caso, in gran parte, del sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati che si sta producendo in <a href="http://www.adiantum.it/public/2196-interrogazione-bernardini,-la-casellati-nega-il-falso-condiviso.-a-maggio-via-agli-stati-generali.asp" target="_blank">inverosimili difese d’ufficio dell’operato della magistratura<img id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif" alt="" /></a> e delle attuali forme di applicazione dell’affidamento.</p>
<p>Non è escluso, peraltro, che dietro all’atteggiamento molto critico di alcune lobby nei confronti del “condiviso bis” vi siano anche questioni collaterali rispetto all’oggetto principale della riforma. Ad esempio,<strong> se la magistratura minorile appare particolarmente bellicosa è forse anche perché i DDL in esame prevedono l’unificazione delle competenze nei giudizi di affidamento, con l’equiparazione della filiazione naturale e legittima</strong>, attribuendole a sezioni specializzate del tribunale ordinario e non a forme riorganizzate del tribunale per i minorenni.<br />
Allo stato attuale delle cose l’azione di <em>lobbying </em>degli avversari del “condiviso” pare destinata al successo e può essere contrastata solo dal prevalere di una chiara determinazione politica da parte dei maggiori partiti in favore della bigenitorialità.</p>
<p>Fin dai prossimi giorni<strong> occorrerà accrescere la pressione per addivenire ad una rapida calendarizzazione</strong> delle audizioni ed a seguire per portare la nuova proposta in aula.<br />
Anche la legge del 2006 fu approvata in extremis, appena prima della conclusione del mandato delle due Camere: questo fa sperare che anche questa volta si sia ancora in tempo per portare il nuovo dispositivo al traguardo. Serve, però, un’effettiva volontà.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>https://www.centriantiviolenza.eu/dirittoeminori/pages/la-vergogna-di-una-legge-applicata-per-finta-con-bambini-sacrificati-al-femminismo-agli-interessi-degli-avvocati-con-100-papa-che-si-suicidano-ogni-anno-si-rischia-una-tragedia/</p>
<p>&nbsp;</p>
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