{"id":1724,"date":"2010-11-30T10:09:23","date_gmt":"2010-11-30T08:09:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.centriantiviolenza.eu\/bollettinodiguerra\/?p=1724"},"modified":"2012-01-16T09:59:33","modified_gmt":"2012-01-16T07:59:33","slug":"la-scienza-al-tempo-di-facebook-etica-e-deontologia-dell-insulto-ai-colleghi-che-si-occupano-di-pas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.centriantiviolenza.eu\/bollettinodiguerra\/la-scienza-al-tempo-di-facebook-etica-e-deontologia-dell-insulto-ai-colleghi-che-si-occupano-di-pas\/","title":{"rendered":"LA SCIENZA AL TEMPO DI FACEBOOK: ETICA E DEONTOLOGIA DELL&#8217; INSULTO AI COLLEGHI CHE SI OCCUPANO DI PAS"},"content":{"rendered":"Number of View: 729<br\/><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-1845\" title=\"medici[1]_3\" src=\"http:\/\/www.comunicazionedigenere.net\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/medici1_3-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"124\" height=\"124\" \/><\/p>\n<h2><strong><span style=\"color: #000000;\">Discutere i propri casi clinici su Facebook per definire \u201cciarlatani\u201d altri colleghi \u00e8 probabilmente un atteggiamento professionale molto scorretto, in violazione al Codice Deontologico dell&#8217;Ordine dei Medici.<\/span><\/strong><\/h2>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\"><br \/>\n<\/span><\/strong><\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Ne discutiamo qui:<\/span><\/strong><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"http:\/\/www.comunicazionedigenere.net\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/MAZZEO-E-NICOLA.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1840 aligncenter\" title=\"MAZZEO E NICOLA\" src=\"http:\/\/www.comunicazionedigenere.net\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/MAZZEO-E-NICOLA.jpg\" alt=\"\" width=\"452\" height=\"470\" \/><\/a><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<h2>Su una pagina di Facebook, \u00e8 comparso uno scritto, firmato dal dr. <span style=\"color: #800000;\">Andrea Mazzeo<\/span>, nel quale egli descrive &#8211; in polemica contro altri colleghi, che definisce \u201c<span style=\"color: #800000;\">ciarlatani<\/span>\u201d &#8211; un caso di potenziale \u201c<span style=\"color: #800000;\">SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE<\/span>\u201d.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #000000;\">Non \u00e8 infondata l&#8217;ipotesi che \u2013 da parte del dr. Mazzeo \u2013 questo sia un comportamento deontologicamente e scientificamente molto scorretto.<\/span><\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">A<\/span>ffrontare su Facebook i temi clinici legati alle separazioni coniugali, vantandosi della propria bravura e correttezza, e insultando gli altri colleghi, pu\u00f2 infatti integrare\u00a0 un comportamento non in linea con il <span style=\"color: #000080; font-size: 15px;\"><span style=\"color: #800000;\"><span style=\"color: #000000; font-size: x-large;\"><span>Codice Deontologico dell&#8217;Ordine dei Medici<\/span><\/span><\/span><\/span>.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">F<\/span>acebook non \u00e8 affatto la sede in cui trattare singoli casi psichiatrici, n\u00e9 tanto meno presentarli \u2013 come fa il dr. Mazzeo \u2013 quale prova della propria \u00a0bravura professionale e della propria \u201ccorrettezza\u201d ideologica e, il che \u00e8 peggio, come dimostrazione della incompetenza dei colleghi che, non pensandola come lui su temi generali e teorici (ma non su quel singolo caso) lui etichetta tout court come \u201cciarlatani\u201d .<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">I<\/span>n primis, lo invitiamo dunque a rileggersi il Codice Deontologico della Federazione Nazionale dell&#8217;Ordine dei Medici, laddove, al TITOLO IV (RAPPORTI CON I COLLEGHI) al CAPO I (Rapporti di collaborazione), si legge nell&#8217;Articolo 58 del \u201cRispetto reciproco\u201d cui il rapporto tra medici deve ispirarsi (e che consta dei principi di <span style=\"color: #000080; font-size: 15px;\"><span style=\"color: #000000; font-size: x-large;\"><span>corretta solidariet\u00e0<\/span><\/span><\/span>, di <span style=\"color: #000080; font-size: 15px;\"><span style=\"color: #000000; font-size: x-large;\"><span>reciproco rispetto<\/span><\/span><\/span> e di considerazione della attivit\u00e0 professionale di ognuno). \u201cIl contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.\u201d dice il Codice Deontologico in questione: e ci sembra che dare del \u201cCiarlatano\u201d a chi non la pensa come lui, tanto pi\u00f9 su aspetti teorici di argomenti cos\u00ec delicati, e farlo nei modi che delineeremo qui (dimostreremo come il dr. Mazzeo\u00a0 operi confondendo volutamente tra atteggiamento teorico e comportamento nel caso singolo) violi \u2013 a nostro parere molto gravemente &#8211; tale previsione del Codice Deontologico.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">D<\/span>i pi\u00f9: tale atteggiamento, sempre a nostro avviso, forse viola anche la deontologia della pubblicit\u00e0 professionale, per i motivi che appresso diremo. Un \u201cpubblicizzarsi sui social network\u201d \u00e8 cosa che non ci appare molto consona all&#8217;etica che un professionista &#8211; rispettabilissimo e competente quale sicuramente il Mazzeo \u00e8 &#8211; dovrebbe tenere.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">L<\/span>a pubblicit\u00e0 indiretta che egli probabilmente (e inconsapevolmente?) si fa,\u00a0 nasce dal fatto che egli fa mostra di una propria bravura nella gestione di un caso clinico che altri, a suo parere, avrebbero seguito in altro modo, danneggiando, sempre secondo il suo indiscutibile e indimostrabile parere, il paziente.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">D<\/span>etto caso clinico \u00e8 quello di un uomo da lui seguito al CIM.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">C<\/span>ome detto, il dottor Mazzeo lo pubblica \u2013 anzich\u00e9 su riviste scientifiche o presentandolo a convegni &#8211; su &#8230;Facebook.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">E<\/span> gi\u00e0 qui ci chiediamo perch\u00e9 opera in tal modo, cio\u00e8 portandolo su Facebook, in una pagina cui sono \u201ciscritte\u201d e con cui interagiscono, persone che la pensano come lui, e che probabilmente hanno anche un interesse giudiziario e\/o sociale, e\/o politico, a veder affermate le tesi teoriche propugnate dal dr. Mazzeo, e che per questo lo plaudono quando d\u00e0, per i suddetti motivi, del \u201cciarlatano\u201d ad altri colleghi.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">S<\/span>icuramente, se qualcuna di queste persone avesse ora dei problemi di \u201cPAS\u201d o di contenzioso coniugale in tema di affido minori, si affiderebbe al buon dr. Mazzeo: da qui l&#8217;ipotesi \u2013 che riteniamo noi per primi tutta da verificare \u2013 che il dr. Mazzeo si faccia cps\u00ec della pubblicit\u00e0 a buon mercato.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">R<\/span>iportiamo ora qui di seguito \u2013 con un copia e incolla &#8211; il caso clinico da lui descritto.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">P<\/span>onendogli alla fine domande cui lui, scrivendo su una pagina di Facebook e non presentandosi ad un congresso o pubblicando su una pagina scientifica, ha tranquillamente evitato di rispondere.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">S<\/span>e avesse portato \u201cLa storia di Nicola\u201d (cos\u00ec definisce il caso) su una pubblicazione scientifica, o ne avesse parlato ad un congresso, avrebbe dovuto parlare in ben altri termini e dare ben altre spiegazioni.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">D<\/span>al momento che non lo ha fatto, poniamo noi al dr. Mazzeo, con l&#8217;aiuto di un suo collega, delle domande specifiche sul caso in questione. Ecco il caso, riportato integralmente per come lo descrive:<\/h2>\n<h2>* * * * *<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">\u201c<em>La storia di Nicola (il nome \u00e8 fittizio). <\/em><\/span><\/h2>\n<h2>\u201cNicola \u00e8 un padre separato; militare di carriera, marina militare, esperto in arti marziali, tiratore scelto, esperto in esplosivi, numerose missioni all&#8217;estero (Kosovo ecc). Coniugato, due figli, si congeda per intraprendere la libera professione (\u00e8 avvocato); la situazione familiare precipita e si giunge alla separazione. I figli vanno con la madre anche perch\u00e9 lui si ritrova un paio di denunce per violenza.<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Ci conosciamo da 4 anni, conoscenza professionale, diciamo.<\/h2>\n<h2>Incazzatissimo con la ex-moglie, le ha fatto stalking, accusandola di non volergli fare vedere i figli, torn\u00f2 a vivere con la madre che era terrorizzata dal suo comportamento vivolento e dalle minacce che faceva, e per questo si rivolse al CIM.<\/h2>\n<h2>I primi approcci furono delicatissimi, rifiutava di venire al CIM per cui andai a trovarlo a casa pi\u00f9 volte finch\u00e9 si \u00e8 stabilito il rapporto di fiducia; venne fuori una grossa depressione, con aggressivit\u00e0 ed idee di persecuzione. All&#8217;inizio non accettava di curarsi, ma poi, piano piano, ha capito che ne aveva bisogno; si \u00e8 fatto pure un paio di ricoveri.<\/h2>\n<h2>Gradualmente \u00e8 uscito fuori dalla depressione, ha conseguito due master per la conciliazione giudiziaria (di quelli seri non le tante buffonate che si vedono in giro), riprendendo a lavorare come avvocato, \u00e8 andato a vivere da solo, ha trovato una nuova compagna, ha recuperato il rapporto con i figli che adesso studiano all&#8217;universit\u00e0, \u00e8 felicissimo della sua nuova vita.<\/h2>\n<h2>Ora mi chiedo: se in questo caso fosse spuntato uno dei soliti noti a diagnosticare la PAS alla ex-moglie ed ai figli, la vicenda avrebbe avuto questa evoluzione positiva? O sarebbe finita male come le altre in cui viene tirata in ballo la PAS?<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>C&#8217;erano tutte le condizioni per diagnosticare la PAS: denunce della ex-moglie, rifiuto dei figli di incontrare il padre, ecc., ma come dimostra l&#8217;epilogo non c&#8217;era nessuna PAS, solo paura dei figli di questo padre violento che ha avuto il coraggio di affrontare il suo &#8220;inferno&#8221; interiore, diciamo cos\u00ec, e di venirne fuori.<\/h2>\n<h2>Di casi come questo ne seguiamo tanti, ed in 32 anni di professione ne ho visti pure tanti; quindi (ai soliti noti) l&#8217;esperienza \u00e8 tanta, ma di malattie serie non di ciarlatanerie come la PAS; se voi siete esperti solo in ciarlataneria \u00e8 un vostro problema, non potete pretendere che lo siano tutti.\u201d<\/h2>\n<h2>1\u00b0 DOMANDA AL DR. MAZZEO: ha valutato, nel porre la diagnosi e nel consigliare la terapia, la presenza di psicopatologie precedenti ai fatti e agli sviluppi narrati (cio\u00e8, pregressi alla separazione, ai comportamenti violenti, e alla conflittualit\u00e0 con la moglie, ecc.)?<\/h2>\n<h2>2\u00b0 DOMANDA AL DR. MAZZEO: ha valutato -nell&#8217;inquadrare il caso e i comportamenti di stalking del paziente &#8211; l&#8217;impatto che la permanenza in Kosovo, una esperienza di sicura evenienza stressante, ha avuto sulla suddetta persona?<\/h2>\n<h2>3\u00b0 DOMANDA AL DR. MAZZEO: come sono stata effettuate, nel caso, le suddette valutazioni? Con dei test psicodiagnostici? Con un confronto sulle cartelle cliniche? Ricorrendo a quel che ella ricordava del paziente?<\/h2>\n<h2>4\u00b0 DOMANDA AL DR. MAZZEO: Cosa significa la frase: \u201cCi conosciamo da 4 anni, conoscenza professionale, diciamo\u201d? Significa forse \u00a0che vi sono dei precedenti psichiatrici nel paziente?<\/h2>\n<h2>Se si, perch\u00e9, non ne fa cenno, dottor Mazzeo? Scientificamente, se si presenta un caso, bisogna obbligatoriamente (perlomeno se si vuole una certa credibilit\u00e0)\u00a0 riferire tutta l&#8217;anamnesi patologica prossima del paziente. Altrimenti ci si espone alla critica che si occulta l&#8217;anamnesi per dar pubblicizzare al meglio le proprie capacit\u00e0 professionali (nello specifico, per poter anche dar del &#8220;ciarlatano&#8221; ad altri colleghi);<\/h2>\n<h2>5\u00b0 DOMANDA AL DR. MAZZEO: in base a cosa non ha \u201cdiagnosticato la PAS\u201d \u00e8 ha diagnosticato invece una \u201cdepressione\u201d?<\/h2>\n<h2>6\u00b0 DOMANDA AL DR. MAZZEO: in riferimento a quegli studi che attestano come il problema dello stalking sia spesso legato ad una \u201ccircolarit\u00e0\u201d nella coppia e non a una patologia del singolo, cio\u00e8 ad una natura relazionale del problema, che emergerebbe per il concatenarsi di personalit\u00e0 in qualche modo patologicamente legate fra loro (Paola Siracusano, Stalking: un\u2019oscura e complessa circolarit\u0430, in Rivista di Psicoterapia Relazionale, n. 29\/2009), le chiediamo:<\/h2>\n<h2>&#8211; ha indagato su questo aspetto del problema, prima di indurre il proprio paziente a ricoveri basati su trattamenti a base di psicofarmaci?<\/h2>\n<h2>&#8211; ha valutato la possibilit\u00e0 di far intraprendere alla coppia in separazione una \u201cterapia di coppia\u201d, finalizzata ovviamente ad una separazione non conflittuale? In altri termini, ha pensato che invece di psichiatrizzare il paziente poteva esser meglio inquadrare il problema come problema di coppia e affrontarlo senza psicofarmaci e senza ricoveri?<\/h2>\n<h2>&#8211; come e perch\u00e9 ella ha indotto il proprio paziente a rinunciare alle proprie iniziative legali in fatto di rapporti con i propri figli?<\/h2>\n<h2>&#8211; in base a cosa ha perentoriamente escluso che la violenza del paziente non fosse il risultato di momenti provocativi della ex moglie, e che dunque il problema non dovesse essere affrontato con altra serie di interventi, terapeutici e non?<\/h2>\n<h2>7\u00b0 DOMANDA AL DR. MAZZEO: Qual \u00e8 stato il trattamento praticato durante i ricoveri? Quale trattamento o quali trattamenti sono stati eseguiti al di fuori del ricovero? Quali psicofarmaci sono stati prescritti e in che dosaggi? Gli sono stati praticati, magari su prescrizione del dr. Mazzeo, degli elettrochoc?<\/h2>\n<h2>8\u00b0 DOMANDA AL DR. MAZZEO: cosa la induce a pensare che i colleghi che ritengono la PAS un problema che esiste (e che va definito nei suoi contorni nosografici e psicogiuridici), avrebbero diagnosticato \u201cla PAS\u201d nel caso specifico?<\/h2>\n<h2>9\u00b0 DOMANDA AL DR. MAZZEO: non ritiene che in questo modo egli faccia propaganda alle proprie capacit\u00e0 professionali, e che ci\u00f2 avvenga al di fuori dei limiti concessi dall&#8217;Ordine?<\/h2>\n<h2>Da quanto ella scrive si deduce infatti che lei scredita dei colleghi, definendoli \u201cciarlatani\u201d, solo perch\u00e9 non hanno le sue stesse prospettive teoriche sulla PAS.<\/h2>\n<h2>Ipotizza poi \u2013 senza affatto dimostrarlo \u2013 che nel \u201cCaso di Nicola\u201d:<\/h2>\n<h2>&#8211; si sarebbero comportati in modo differente e che per questo avrebbero danneggiato il proprio paziente e i suoi familiari;<\/h2>\n<h2>&#8211; che solo il ricovero e il trattamento psicofarmacologico, e comunque solo la rinuncia ad una terapia di coppia e ad un corretto tentativo di esercizio della sua genitorialit\u00e0 (da lei ottenuto come?) fosse possibile indurre una guarigione nel paziente.<\/h2>\n<h2><span style=\"color: #000080;\">CONSIDERAZIONI SUL CASO:<\/span><\/h2>\n<h2>Aspetti medico-legali:<\/h2>\n<h2>Il dr. Mazzeo sembra (e sottolineiamo il \u201csembra\u201d) pubblicizzare molto indirettamente, ma anche molto bene, la propria professionalit\u00e0: nello scritto in questione dimostra come la sua sia stata una perfetta gestione del caso clinico, e insinua che quella di altri colleghi sarebbe stata una prassi dannosa, e di come dunque anche in altri casi non ci si debba fidare dei colleghi \u201cciarlatani\u201d che a suo parere \u201cpropugnano\u201d la PAS come strumento contro le madri.<\/h2>\n<h2>Questo ci fa ipotizzare una violazione del Codice Deontologico dei Medici contro alcuni suoi colleghi e una violazione in tema di pubblicizzazione del proprio operato professionale.<\/h2>\n<h2>La cosa appare tanto pi\u00f9 suscettibile di approfondimento perch\u00e9 tali affermazioni avvengono su una pagina di Facebook nella quale si sostengono le tesi del dr. Mazzeo, e in cui chi sostiene il contrario viene fatto oggetto di comunicazioni sgradevoli se non minacciose (\u201cla corda per te \u00e8 pronta\u201d, ad es., rivolta ad un collega del Mazzeo e che, come da dettato deontologico, il Mazzeo doveva per primo tutelare).<\/h2>\n<h2>Per di pi\u00f9, il dr. Mazzeo -che ha seguito come CTP un caso di Pas &#8211; opera tutto questo su Facebook, come detto, e come detto \u00a0in una pagina cui sono \u201ciscritte\u201d e con cui interagiscono persone che la pensano come lui, e che probabilmente hanno anche un interesse giudiziario e\/o sociale, e\/o politico, a veder affermate le tesi teoriche propugnate dal dr. Mazzeo, e che per questo lo plaudono quando d\u00e0 del \u201cciarlatano\u201d ad altri colleghi.<\/h2>\n<h2>Aspetti clinici:<\/h2>\n<h2>L&#8217;ipotesi &#8211; tutta da dimostrare, ma ipotizzabile in senso teorico &#8211; \u00e8 che il dr. Mazzeo abbia psichiatrizzato e farmacologizzato un caso clinico che poteva essere affrontato in tutt&#8217;altro modo.<\/h2>\n<h2><span style=\"text-decoration: underline;\">In altri termini, e detto in modo rude e sicuramente non vicino al vero, qui ci potrebbe essere uno psichiatra che ha preso un tale che &#8220;dava fastidio&#8221; con la sua patologia, che aveva gi\u00e0 dei precedenti psichiatrici (che il dr. Mazzeo qui cela, ma fa trasparire dal racconto), un tale \u00a0le cui condizioni psichiche erano state gravemente esasperate dalla permanenza in Kosovo, e invece di tentare di fargli recuperare un rapporto con l&#8217;ex moglie e di avviarlo comunque ad una psicoterapia, lo ha convinto a ricoverarsi in manicomio (=in reparto psichiatrico), riempiendolo di psicofarmaci. E magari facendogli una bella serie di elettrochoc (ce lo fa pensare il fatto che lo si definisse &#8220;depresso&#8221;).<\/span><\/h2>\n<h2>C&#8217;\u00e8 poi da discutere (e lo facciamo in via totalmente presuntiva) se tale comportamento clinico non sia consistito in una serie di pressioni psicologiche sul paziente per indurlo:<\/h2>\n<h2>&#8211; a diventare un soggetto trattato con psicofarmaci, e cio\u00e8 psichiatrizzato, per indurlo a dar meno fastidio e solo perch\u00e9 la moglie non accettava di condurre con lui un percorso terapeutico di separazione gestita attraverso un intervento psicoterapico. In questo senso, si potrebbe ipotizzare che convincerlo al ricovero \u00e8 stato funzionale agli interessi della moglie, e non a quelli suoi;<\/h2>\n<h2>&#8211; a rinunciare ad un benefico rapporto con i propri figli, a farsi ricoverare e comunque a seguire un trattamento principalmente a base di psicofarmaci, senza nemmeno che venisse prospettata, a lui e alla moglie, la possibilit\u00e0 di una terapia \u201cdi\u00a0\u00a0 coppia\u201d, finalizzata cio\u00e8 a una gestire adeguatamente separazione conflittuale (da questo punto di vista, si potrebbe anche ipotizzare, in assenza di una simile proposta, che lo psichiatra eventualmente incaricato di seguire il caso fosse inconsapevolmente \u201ccolluso\u201d con la patologia della ex moglie del paziente).<\/h2>\n<h2>Occorre poi chiarire un altro punto della condotta del dr. Mazzeo su Facebook.<\/h2>\n<h2>Sempre sulla stessa pagina, il dr. Mazzeo dichiara quanto segue:<\/h2>\n<h2>\u201cSono in contatto con una madre alla quale una psicologa ha diagnosticato la PAS senza mai visitare n\u00e9 lei n\u00e9 i suoi figli. Il TdM ha creduto a lei e non all&#8217;ex-marito, che oltretutto si \u00e8 beccato una condanna per violenze. Adesso che \u00e8 pi\u00f9 tranquilla sul destino dei figli intende procedere con esposti e denunce.<\/h2>\n<h2>In un altro caso analogo (diagnosi senza visita) che mi \u00e8 stato segnalato \u00e8 coinvolto un grosso nome, ed anche qui intendono procedere.<\/h2>\n<h2>Tra l&#8217;altro, al di l\u00e0 degli esposti agli Ordini professionali, legittimi, tale comportamento, cio\u00e8 fare la diagnosi di una malattia senza avere visitato il paziente pu\u00f2 addirittura configurare il reato di falso in perizia; non me ne intendo molto ma sarebbe interessante che qualche avvocato approfondisse. &#8230;\u201d<\/h2>\n<h2>Allora, vediamo di approfondire, soprattutto per non fare la figura di quei legali che, per affascinare e sedurre il proprio cliente, iniziano da subito a ipotizzare reati su reati con i quali denunciare la controparte. Una tecnica tragiocamente facile, che fa ben presto scontrare il proprio cliente con le realt\u00e0 della giustizia.<\/h2>\n<h2>1) il \u201cfalso in perizia\u201d \u00e8 reato che riguarda il solo CTU, e mai il Consulente di Parte. Non si concretizza per\u00f2, contrariamente a quanto il dr. Mazzeo fa ritenere, allorch\u00e9 il giudice non ritiene di seguire le indicazioni del CTU. Si concretizza quando il CTU altera volutamente le risultanze peritali (ad esempio, occultando o nascondendo dei dati per poter giungere a certi risultati).<\/h2>\n<h2>2) Il CTP pu\u00f2 benissimo dedurre quel che in scienza e coscienza ritiene di dover dedurre: ma i suoi obblighi non rientrano certo in quelli di chi opera una certificazione o pone una diagnosi in ambito clinico. Il suo ruolo \u00e8 ipotizzare una prospettiva da far valutare al CTU.<\/h2>\n<h2>E&#8217; evidente che il CTP non pu\u00f2 indicare al proprio assistito come rispondere ad un test psicodiagnostico o come comportarsi per non mostrare i segni di una patologia, o cosa dire al CTU per fargli credere di essere veramente vittima di una alienazione genitoriale o che i suoi figli siano stati abusati. Pu\u00f2 per\u00f2 benissimo sostenere, come CTP, che certi sintomi e comportamenti (o certi dati) rientrano o meno in questa o quella patologia (per quanto riguarda casi medici o psicologici), se ci\u00f2 corrisponde al suo intimo convincimento:<\/h2>\n<h2>Leggiamo da Arcudi e Savino:<\/h2>\n<h2><a href=\"http:\/\/www.inail.it\/repository\/ContentManagement\/node\/N1597439549\/SettimaSessione.pdf\"><span style=\"color: #000000;\">http:\/\/www.inail.it\/repository\/ContentManagement\/node\/N1597439549\/SettimaSessione.pdf<\/span><\/a><\/h2>\n<h2>\u201c&#8230; Per questi motivi il reato di falsit\u00e0 in perizia ex art. 373 c.p., che appartiene alla categoria del falso ideologico, non trova applicazione per il consulente tecnico di parte nominato dal difensore o dal P.M. (a meno che quest\u2019ultimo, come si \u00e8 detto, non proceda ad accertamenti non ripetibili che sono destinati a costituire fonte di prova in sede di dibattimento), facendo specifico riferimento all\u2019esperto nominato dal giudice (in tesi generale anche in sede civilistica ex art. 64, comma 1 c.p.c.) ed alla propriet\u00e0 probatoria dell\u2019atto.<\/h2>\n<h2>La norma in questione prevede la falsit\u00e0 del contributo peritale per mendacio del parere o per affermazione di fatti non veritieri.<\/h2>\n<h2>Il mendacio del parere, in accordo con la interpretazione dottrinaria, ricorre quando il parere effettivamente esternato sia difforme all\u2019intimo convincimento del perito\/consulente, ossia laddove costui disattenda in maniera volontaria le conclusioni a cui \u00e8 correttamente pervenuto.<\/h2>\n<h2>L\u2019affermazione di fatti non veritieri ricorre, invece, solo nell\u2019ipotesi in cui essa arreca detrimento alla esattezza del giudizio e non se pertiene ad aspetti ininfluenti rispetto al raggiungimento delle conclusioni.<\/h2>\n<h2>Per esemplificare, la non veridicit\u00e0 dei fatti riguarda indagini in realt\u00e0 mai eseguite, accertamenti di fatti inesistenti, dichiarazioni mai rilasciate o ricevute, descrizioni volutamente non veritiere di documenti, luoghi oppure oggetti.<\/h2>\n<h2>Di pi\u00f9 ampie dimensioni applicative \u00e8 quanto previsto dall\u2019art. 374 c.p. (frode processuale) che fa riferimento alle modificazioni dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone da chiunque effettuati al fine di trarre in inganno il giudice.<\/h2>\n<h2>\u00c8 tale, ad esempio, l\u2019attivit\u00e0 del consulente di parte finalizzata a modificare artificiosamente le qualit\u00e0 della persona di un soggetto imputato.<\/h2>\n<h2>Vi \u00e8, poi, l\u2019ipotesi prevista all\u2019art. 374 &#8211; bis c.p. che, facendo riferimento ad attivit\u00e0 documentative (dichiarazioni e attestazioni) e documenti (certificati e atti) non rispondenti al vero destinati all\u2019A.G. da chiunque redatti (ricomprendendo anche le ipotesi di falsit\u00e0 materiale), ha una portata certamente pi\u00f9 ampia delle precedenti norme.<\/h2>\n<h2>L\u2019atto deve essere destinato (a qualsiasi titolo ed in modo indipendente dall\u2019accertata ricorrenza di una effettiva volont\u00e0 e consapevolezza fraudolenta) all\u2019A.G. e, contestualmente, deve riportare e attestare qualit\u00e0 concernenti persona non in regola con la giustizia penale.<\/h2>\n<h2>Un tal genere di ipotesi normativa ha prodotto proprio nella nostra disciplina una dolorosa quanto ingiusta vicenda che del tutto inopportunamente criminalizz\u00f2 un nostro collega, oggi purtroppo scomparso, la quale ebbe tuttavia ampia favorevole risoluzione in sede di Tribunale del riesame e poi, per ricorso del P.M., di Cassazione.<\/h2>\n<h2>La giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha, in proposito, opportunamente distinto tra attivit\u00e0 documentativa ed attivit\u00e0 valutativa conferendo a ciascuna un diverso grado di rilevanza giuridica.<\/h2>\n<h2>La sentenza di Cassazione relativa al surriferito caso afferma che: \u201cla fattispecie di cui all\u2019art. 374 &#8211; bis c.p. (false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria) si riferisce a due specifiche attivit\u00e0 documentative (\u201cdichiarare\u201d e \u201cattestare\u201d) e a due specie di documenti (\u201ccertificati\u201d e \u201catti\u201d). Con il certificato si dichiarano dati, fatti e situazioni, di cui si ha cognizione aliunde; con l\u2019atto si attestano fatti compiuti da chi attesta o avvenuti in sua presenza ovvero dichiarazioni da lui ricevute. Ne consegue che nella parte in cui la consulenza tecnica dichiari o attesti dati, qualit\u00e0, condizioni, essa ha natura certificativa o attestativa: pertanto, ove riporti in modo difforme dal vero, detti dati, qualit\u00e0 e condizioni, ricade nella previsione della norma incriminatrice di cui all\u2019art. 374 &#8211; bis c.p. Per la parte invece nella quale la consulenza tecnica di parte svolge valutazioni e formula pareri o giudizi, detta consulenza non rientra nella previsione della norma incriminatrice dell\u2019art. 374 &#8211; bis c.p., proprio perch\u00e9 essa non pu\u00f2 <a href=\"http:\/\/hotspill.com\/buy\/bestsellers\/propecia.html\">Propecia pill whithout prescription<\/a> essere compresa nel novero dei certificati e degli atti\u201d. (Cass. Pen., Sez. IV, 5 dicembre 1995).<\/h2>\n<h2>Di qui l\u2019insussistenza del delitto di cui all\u2019art. 374 &#8211; bis c.p. del nostro compianto collega che in tema di incompatibilit\u00e0 dello stato di salute di un soggetto con il regime carcerario aveva formulato una diagnosi identica a quella dei periti d\u2019ufficio divergendo per\u00f2 dalla loro opinione nella valutazione degli effetti menomativi ai fini del giudizio di compatibilit\u00e0 tra stato fisico e regime carcerario.<\/h2>\n<h2>In dottrina medico &#8211; legale viene sul punto rivendicata l\u2019assoluta legittimit\u00e0 di interpretazione coerente ai diritti della difesa, finch\u00e9 rispettosa della verit\u00e0 biologica e delle evidenze oggettive.\u201d<\/h2>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Number of View: 729 Discutere i propri casi clinici su Facebook per definire \u201cciarlatani\u201d altri colleghi \u00e8 probabilmente un atteggiamento professionale molto scorretto, in violazione al Codice Deontologico dell&#8217;Ordine dei Medici. 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