Interrogazione parlamentare:
calunnie femministe usate per devastare l’infanzia dei figli
Nel 1997 furono privati del loro
papà, accusato senza prove di maltrattamento. Da maggiorenni denunciano: false
le accuse contro papà, era la mamma ad essere violenta.
Per evitare
che il principio di precauzione diventi violazione
dei diritti umani ed abuso contro l’infanzia, occorre applicarlo chiudendo
e tagliando i fondi ai centri femministi ed alle loro avvocate già
coinvolti in false accuse. Destinare le centinaia di milioni di euro
risparmiati per risarcire i bambini che hanno avuto l’infanzia
devastata dalla calunnia di genere, allontanati dai loro papà e/o
condannati ad incontri protetti utilizzando le tipiche false accuse senza
prove.
Il testo
dell’interrogazione parlamentare (6/4/2011)
CARDIELLO –
Al Ministro della giustizia
Premesso
che, per quanto risulta all’interrogante: il signor Aldo Forte nel 1994 si
separava consensualmente dalla moglie; tra i motivi che avevano determinato
detta separazione vi sarebbero stati anche i maltrattamenti operati dalla madre
sui figli della coppia, all’epoca dei fatti ancora minorenni; dopo la
separazione la madre presentava un esposto al giudice tutelare informandolo di
vietare tutti i rapporti tra il padre e i figli per maltrattamenti; il giudice
tutelare, sentito il genitore accusato, disponeva l’immediato ripristino dei rapporti
parentali dandone immediata comunicazione all’Asl di Rimini, la quale, al
contrario, non ha tenuto in conto tale dettato; successivamente il Tribunale
per i minorenni, cui erano stati inviati gli atti per competenza, sulla base
delle informazioni ricevute dai medesimi servizi sociali della competente Asl
di Rimini, decretava la decadenza del padre dalla potestà genitoriale; la Corte
d’appello respingeva, quindi, il ricorso proposto dal padre ritenendo, in base
alle predette informazioni,”la personalità del reclamante fortemente disturbata
e disturbante”; il Tribunale di Rimini, successivamente, stabiliva il diritto
di visita del padre ai figli affermando che la decadenza dalla potestà
genitoriale non inibiva i rapporti parentali; tuttavia, stante la situazione di
grave conflittualità fra gli ex coniugi, i rapporti fra il padre e i figli, già
scarsissimi, si interrompevano del tutto a partire dal 1997, nonostante
l’assenza di alcun dispositivo di divieto; nel 2003 uno dei figli, divenuto
maggiorenne, presentava istanza al Tribunale per i minorenni per il reintegro
della potestà genitoriale del padre confessando di non aver mai subito alcuna
percossa da lui e riconoscendo come false le dichiarazioni fornite dalla madre;
il secondo figlio, ancora minorenne, si recava dai carabinieri e, dopo aver
confidato di non poter più vivere con la madre, comunicava la sua intenzione di
rifugiarsi dal padre;
considerato
che: gli operatori dei servizi sociali della Asl di Rimini, trattando il caso
della separazione e del relativo affidamento dei figli, avrebbero tralasciato
di ascoltare le ragioni del padre prediligendo esclusivamente le motivazioni
addotte dalla madre; entrambi i minori sarebbero stati ascoltati solo in
presenza della madre e, quindi, verosimilmente, sotto la sua “influenza”;
entrambi i minori avrebbero subito maltrattamenti e percosse per tutto il tempo
in cui sarebbero rimasti affidati alla madre; considerato, infine, che: il
signor Aldo Forte ha ritenuto di procedere civilmente nei confronti degli assistenti
sociali responsabili del procedimento di separazione e relativo affidamento dei
figli; a quanto risulta all’interrogante, nella relazione di consulenza
sull’operato degli addetti ai servizi sociali richiesta dalla competente
Procura della Repubblica di Rimini, i tecnici hanno riscontrato “una certa
leggerezza nella valutazione della complessità della situazione dimostrando di
essere superficiali nel cogliere alcuni aspetti che meritavano di essere
approfonditi rinunciando a constatare la veridicità delle informazioni (…) sono
state prese in considerazione solo ed esclusivamente le dichiarazioni della
signora”; “sarebbe stato auspicabile valutare l’opportunità di escludere
maggiormente la madre, la quale, essendo stata più presente durante i colloqui
ha finito col far creare all’equipe un punto di vista sbilanciato a suo favore.
Limite, questo, accentuato dagli esigui tentativi da parte dei servizi sociali
di cercare conferme conducendo dei colloqui con i figli in assenza della madre,
tali da permettere loro una maggiore libertà di espressione del loro vissuto e
rendendo partecipi i parenti più prossimi quali ad esempio i nonni paterni che
risultavano alquanto coinvolti”; la predetta relazione conclude affermando che
il lavoro degli operatori della Asl “risulta essere piuttosto superficiale e
perfezionabile sotto il profilo tecnico”; l’interrogante chiede di sapere: se
il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra; se e in quali modi
di competenza ritenga di dover intervenire, in caso di controversie fra
coniugi, al fine di tutelare i diritti dei padri separati e dei loro figli pur
nel rispetto delle prerogative delle madri separate; se e in quali modi intenda
intervenire al fine di consentire un regolare e armonioso svolgimento
dell’attività degli assistenti sociali; se e in quali modi intenda intervenire
al fine di consentire un regolare e armonioso svolgimento dell’attività dei
giudici tutelari; se e in quali modi intenda intervenire al fine di delineare
in maniera incontrovertibile i diritti alla giusta difesa, affinché,
soprattutto nell’ambito minorile, non siano a essere trattati in maniera
superficiale; se e quali sanzioni ritenga opportuno prevedere per coloro i
quali, nell’ambito di un procedimento per l’affidamento di minori, svolgano con
negligenza o superficialità la loro mansione.