Nei procedimenti di separazione l’80% delle donne picchiate sono false (fonte: PM Carmen Pugliese) ed il 92% delle denunce per abuso su minori sono infondate (fonte: Società Italiana di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2010, casisistica Università di Modena).
Ovviamente si tratta di calunnie.
Ma la magistratura nella quasi totalità dei casi preferisce considerarle false accuse, ritenendo impossibile dimostrare la loro intenzionalità e lasciandole quindi impunite.
Le conseguenze sui bambini sono devastanti.
I neuropsichiatri hanno verificato che coinvolgere un bambino in falsi abusi ha spesso gli stessi effetti di un abuso reale.
Inoltre i bambini vengono allontanati del genitori falsamente accusato e lasciati in balia del genitore pedo-criminale, che cerca di approfittare del tempo guadagnato per plagiarli fino a far loro odiare il genitore assente. Questa forma di abuso sull’infanzia, detta alienazione genitoriale, spesso porta a sviluppare devianze psicopatiche ed altri disturbi che rimangono anche nell’età adulta.
Occorre quindi riconoscere che siamo in presenza di una nuova forma di pedo-criminalità che ha ormai raggiunto proporzioni abnormi, ed iniziare a combatterla applicando i rilevanti gli articoli del codice penale a carico di chi tenta pedo-calunnie e dei loro complici (avvocati, periti di parte, in molti casi abusologi e/o femministe):
- Art. 368 Calunnia. Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena piu’ grave. La reclusione e’ da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e’ da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1). (1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.
- Art. 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile. Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualita’ personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena e’ aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e’ previsto l’arresto in flagranza, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ (1). Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e’ il genitore esercente la potesta’, la pena e’ aumentata fino alla meta’ o, se si tratta di delitti per i quali e’ previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2).
- Art. 372 Falsa testimonianza. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorita’ giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte cio’ che sa intorno ai fatti sui quali e’ interrogato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni (1) . (1) Articolo cosi’ modificato dall’art. 11, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
- Art. 367. Simulazione di reato. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.
- Art. 374 Frode processuale. Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e’ punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa disposizione si applica se il fatto e’ commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita’ e’ esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo’ procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e’ stata presentata.
- Art. 374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorita’ giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorita’ giudiziaria condizioni, qualita’ personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria (1). (1)Articolo aggiunto dall’art. 11, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Art. 375 Circostanze aggravanti Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372, 373 e 374, la pena e’ della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e’ della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e’ della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo(1) . (1)Articolo cosi’ sostituito dall’art. 11, comma 4, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
- Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci. Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermita’ o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni.
- Art. 416 Associazione per delinquere. Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di commettere piu’ delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per cio’ solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’ di dieci o piu’.
- Art. 572. Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita’, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
- Art. 81. Concorso formale. Reato continuato. E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu’ grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu’ violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con piu’ azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu’ violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non puo’ essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Articolo cosi’ sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.