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100mila€ al giorno: la follia femminista del mantenimento del tenore di vita

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Le ragazze dell’Olgettina sono costate meno a Berlusconi della signora Veronica Lario, che riceverà 100mila € al giorno di mantenimento.

Come è possibile arrivare a queste cifre indecenti che tentano le donne a vendere la propria dignità ed a sfasciare le famiglie?

È il principio del “mantenimento del tenore di vita” caro alle avvocate femministe, in base al quale tanti papà separati vengono ridotti a barboni che mangiano alla Caritas affinché la donna possa vivere con lo stesso tenore di vita.

Manifestazione femminista in epoca di SNOQ

 

Scrive infatti Repubblica

L’ex first lady, per esempio, ha beneficiato dell’aiuto di un esercito di collaboratori, che costava al Cavaliere 50mila euro ogni mese e che ora dovranno essere dirottati ugualmente nell’assegno di mantenimento. Dell’elenco fanno parte una segretaria personale, un cospicuo numero di domestici, cuochi, giardinieri, addetti alla sicurezza, oltre alle spese di un personal trainer a disposizione nella palestra privata. I giudici, nel ricordare il tenore di vita a cui era abituata la signora Lario, sottolineano anche come nel corso del matrimonio con Berlusconi abbia potuto liberamente avvantaggiarsi dei trasferimenti della flotta aerea di appartenenza delle società del coniuge. Per coltivare i suoi interessi per i viaggi, anche in località lontane ed esclusive, sempre in residenze di lusso, con spese a carico del coniuge.

Tale interpretazione femminista della legge, sancita in numerose sentenze di Cassazione, non è mai stata democraticamente votata dal Parlamento.

Servirebbe una riforma del diritto di famiglia, in maniera che la Lario possa ricevere zero mantenimento e guadagnarsi da vivere in maniera dignitosa, andando a lavorare.

 

 

 

 

Sindrome di Medea: madre accoltella il figlio “per punire mio marito, sempre lontano”

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Una donna di 40 anni, Elzbieta Plackowska, ha accoltellato a morte la bambina a cui stava facendo da babysitter e il suo stesso figlio.

Elzbieta Plackowska avrebbe ucciso il figlio Justin di 7 anni, prima di rivolgere il coltello contro una bambina di 5 anni, Olivia, figlia di Marta Dworakowski, un’infermiera che effettua il turno notturno in un laboratorio di analisi, che aveva lasciato la figlia alla babysitter per recarsi al lavoro.

Secondo quanto riferisce il procuratore, il duplice omicidio è avvenuto nella casa della madre di Olivia e a scatenare la furia omicida sarebbe stata la rabbia di Elzbieta Plackowska contro il marito camionista, troppo spesso lontano da casa. La madre, ha spiegato Berlin, “ha detto ai detective di aver pensato che, uccidendo il figlio Justin, avrebbe fatto del male al marito”.

Elzbieta Plackowska ha ucciso anche i due cani della famiglia. La casa è stata trovata piena di sangue. Il corpo di Olivia giaceva sul letto, mentre quello di Justin sul pavimento, coperto da tagli su volto, testa, collo e schiena. “In tutta la mia carriera, questa è la scena del crimine più orribile e macabra che io abbia mai visto”, ha commentato il capo della polizia di Naperville, Bob Marshall.

 

La Sindrome di Medea viene menzionata solamente in relazione al dramma dell’uccisione dei figli.   Jacobs (1988) metaforizza l’uccisione, definendo come “Complesso di Medea” il comportamento materno finalizzato alla distruzione del rapporto tra padre e figli dopo le separazioni conflittuali:  così l’uccisione diventa simbolica e ciò che si mira a sopprimere non è più il figlio stesso ma il legame che ha con il padre.

Non stupisce quindi che Andrea Mazzeo, quello psichiatra noto per il tentativo di negare l’abuso dell’alienazione genitoriale, tenti anche di negare la Sindrome di Medea, sostenendo che, a suo parere, sarebbe «invenzione della premiata ditta padri separati & affini».

La Sindrome di Medea e l’alienazione genitoriale sono invece terribili realtà, soprattutto per i bambini che ne sono vittima.  Purtroppo alcuni professionisti arrivano a tentare di difendere i genitori che compiono questi abusi.

 

La notizia dell’uccisione dei bambini proviene da http://www.repubblica.it/esteri/2012/11/01/news/babysitter_uccide_bimbi-45748471/

Francesco Perra (M5S): diritti ai gay ma non l’assurdità del matrimonio

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Il PD ed i partiti di sinistra come IdV e SeL sono inquinati da rabbiose femministe, lesbiche, transessuali, queer che dettano la propria agenda anti-famiglia pretendendo diritti assurdi per loro stesse e di negare ai bambini il diritto all’affido condiviso.

E così gli elettori fuggono verso il M5S ed il buonsenso delle persone pulite:

“Non mi sento un omofobo ma tutta questa ostentazione mi sembra eccessiva, noi siamo abituati a manifestare ma io manifesto davanti a un’oppressione. Il problema è che questo accesso ai diritti vuole ledere quelli della famiglia. Io non sono contrario alle unioni, perché quando ci sono i sentimenti le persone sono libere di stare assieme. Il problema è perché il matrimonio? Siamo nel terzo millennio, a quel punto potremmo sposarci con i propri animali, perché ci sono persone che hanno un forte rapporto affettivo con i propri animali”.

 

Nessun incontro padre-figli. Tribunale di Bologna censura i Servizi Sociali.

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L’ordinanza non può che essere condivisa

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Nel ricorso promosso da: ………. (Avv. ….) contro SERVIZI SOCIALI COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO e con l’intervento di C ————- (Avv. —————–)

P R E M E S S O – che in data 3/04/2012 il Giudice Tutelare, Dott.ssa G, invitava “…gli Assistenti Sociali ad organizzare immediatamente gli incontri bimensili tra i minori ed il padre……, con onere di riferire mensilmente sull’andamento degli incontri …per i prossimi sei mesi…”; – che in data 10/04/2012, alla luce del perdurante silenzio in merito, la sottoscritta inviava missiva di sollecito qui allegata in copia quale doc.
1);- che ad oggi nessun incontro padre / figli è stato organizzato dai Servizi Sociali di Casalecchio di Reno, nonostante quanto suddetto;

DATO ATTO che l’inadempienza dei Servizi sociali di Casalecchio di Reno è comprovata a causa della perpetrata inottemperanza ai dettami stabiliti dal Tribunale di Bologna, evidente anche dalla lettura della relazione depositata all’Ill.mo Giudice Tutelare adito che in oltre due anni non è stato fatto praticamente alcunchè da parte degli stessi;

RITENUTO che, nonostante l’esercitata la vigilanza da parte del Giudice Tutelare, l’Ordinanza emessa in sede di udienza e le raccomandazioni svolte nei confronti dei Servizi Sociali, i solleciti da parte della scrivente legale, gli stessi hanno perseverato nel proprio inattivismo, a discapito del rapporto genitoriale paterno di B—— e dei piccoli E——-, M——— e F———–;  che la situazione verificata sia in contrasto non solo con la Sentenza del Tribunale di Bologna in atti, Giudice Dott.ssa B——, ma anche con la successiva Ordinanza 3/04/2012 del Giudice Tutelare;
CHIEDE

A) – il nuovo intervento oltremodo urgente dell’Ill.mo Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna, al fine di esercitare la suddetta vigilanza nei confronti dei Servizi Sociali del Comune di Casalecchio di Reno (Bologna) e verificarne le ripetute inadempienze;

B) – l’emanazione di eventuali provvedimenti concernenti la situazione di fatto sopra descritta, nell’esclusivo interesse dei minori, compreso il sollevamento da ogni incarico in capo ai Servizi Sociali di Casalecchio di Reno, alla luce della perpetrata inadempienza, ripetiamolo pure, proponendo di nominare nuovi Assistenti Sociali, che potrebbero essere individuati anche presso il Comune di Bologna, ove lavorano entrambi i genitori dei minori e ove frequenta la scuola elementare la figlia maggiore e ——-.

Bologna, 27 aprile 2012

 

Stalking: il fallimento di una pessima legge femminista

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La legge vorrebbe punire comportamenti leciti (come l’inviare SMS) ripetuti in quantità eccessiva. Ma il reato penale viene definito non in termini di fatti oggettivi, bensì in termini delle sensazioni soggettive della persone che accusa di esserne vittima:

Mara Carfagna: la ministra delle Pari Opportunità che ha voluto la legge sullo stalking

«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita».

Così facendo la legge si presta ad essere usata per calunniare persone innocenti.

Ad esempio una donna separata che vuole privare i figli del loro papà può usare una calunnia di stalking per sbarazzarsi del papà che insiste a volersi prendere cura dei bambini. Addirittura la legge prevede un aggravante quando la persona accusata è un papà separato!

O ancora, se una paranoica soffre di “ansia” non tollerando altre persone, bisogna mettere in carcere le altre persone? Esempio concreto è una femminista che gestisce una pagina web pubblica, ma minaccia di denunciare per stalking i “maschi” che osano commentare.

O ancora, il corteggiamento sgradito oggi è reato penale.  Anche Dante, che scrisse

Amor, ch’a nullo amato amar perdona

oggi rischierebbe la galera per istigazione allo stalking.
La legge è di scarsa efficacia, se non pericolosa, nei casi di stalking vero. Infatti, gli stalkers veri sono persone ossessionate, che rovinano anche la propria vita con telefonate, SMS, pedinamenti. Persone che avrebbero bisogno di supporto psicologico per uscirne anche nel proprio interesse si trovano di fronte ad una repressione penale che non comprendono: e questo può aggravare la situazione, che può degenerare fino ad arrivare all’omicidio. Perché ovviamente la polizia non può incarcerare per sempre qualunque persona venga accusata di stalking.

Che si tratti di una legge femminista, è provato dallo scandalo fatto esplodere da le Iene: un milione di € all’anno per il numero verde anti-stalking, ma quando un uomo prova a chiedere aiuto viene risposto che “il numero è dedicato solo alle donne”.  Ed infatti il numero viene usato per dirottare donne verso centri anti-violenza legati a doppio filo al femminismo, così come il ministero Orwellianamente detto “delle Pari Opportunità”.

 

http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/182460/golia-1522-denuncia-stalking.html

 

 

Avvocato condannato per calunnia

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GROSSETO. Non era vero, come invece sostenuto dall’avvocato nella richiesta di rinvio indirizzata alla Procura, che la donna sua assistita «era impedita a partecipare all’interrogatorio perché il suo convivente la trattiene in casa esercitando pressioni psicologiche e violenze fisiche». Quelle parole sono costate una condanna per calunnia all’avvocato Giovanni D’Amato: 10 mesi e 20 giorni (pena sospesa) più 25 mila euro per la parte civile, cioè il convivente della donna, e 8 mila per le spese.

L’avvocato può adesso impugnare la sentenza del gup Mezzaluna, depositata l’altro giorno (il processo è dell’11 febbraio), e rivolgersi ai giudici di appello. Una sentenza pronunciata al termine di un procedimento svoltosi con il rito abbreviato, cioè allo stato degli atti, con lo sconto di un terzo sulla pena. Un procedimento al termine del quale la difesa aveva sottolineato la mancanza del dolo: D’Amato era in perfetta buona fede, secondo la difesa, quando aveva creduto all’ipotesi del sequestro di persona ritenuto commesso da Fabio Ottanelli (la parte civile risarcita) nei confronti di Alessandro Mazzarelli; ed era stato lui stesso a chiedere l’intervento della polizia, depositando l’istanza di differimento dell’interrogatorio agli agenti della sezione di polizia giudiziaria della polizia di stato della Procura. Se avesse saputo che tutto era inventato, perché allertarla?  Ma il giudice non ha ritenuto credibile la versione difensiva su quanto avvenuto il 9 giugno 2009. Anche perché la polizia, allarmata (l’ipotesi di procurato allarme è stata risolta con un’oblazione), era corsa a casa della Mazzarelli che pure avrebbe avuto un rapporto sentimentale tormentato con Ottanelli. Ma, nota il dottor Mezzaluna, gli agenti avevano visto la donna che stava raggiungendo un bar dove già era giunto l’avvocato. Allora non era sequestrata. La polizia aveva voluto vederci chiaro, in relazione alla asserite conversazioni telefoniche tra avvocato e assistita. E così aveva ricostruito il traffico telefonico e di sms, anche con lo studio legale. «Un primo dato cero è che nessun contatto telefonico diretto era intervenuto tra la pretesa sequestrata a il suo legale che ha denunciato l’episodio criminoso che, a suo dire, avrenne impedito alla donna di essere presente all’interrogatorio», scrive il giudice. Inoltre, la Mazzarelli «ha negato di aver mai detto di essere stata sequestrata», anche quando telefonò allo studio, e non parlò con il proprio legale quel giorno. Non è credibile secondo Mezzaluna che D’Amato non avesse compreso il significato lessicale e giuridico di quanto scritto. La donna avrebbe solo voluto un rinvio dell’interrogatorio: ed è stata assolta da entrambe le imputazioni.

Fonte: http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2011/05/05/news/non-ci-fu-sequestro-di-persona-1.2465091

Affidamento condiviso, solo se il giudice è d’accordo.

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Molti pensano che in questo tempo di crisi siano le spese per i beni voluttuari a dover essere decurtate dai bilanci familiari. Diverso il parere della Cassazione che con la sentenza N. 785 del 20.1.2012 ha definitivamente sancito l’inutilità della norma 54/2006, sostanzialmente sostituendo ad essa la totale discrezionalità del giudice e collocando il diritto dei figli a ricevere cura ed educazione da parte di entrambi i genitori tra le chimere di un’infanzia costretta invece nella povertà affettiva di un solo genitore, in perfetto allineamento con il clima di austerity di questo nostro tempo.
Negare il mantenimento diretto, a prescindere dalle motivazioni che si possano astutamente addurre, coincide di fatto con la delega ad uno solo dei due genitori dei compiti di cura e, altrettanto spesso, anche di quelli educativi.
Tutto ciò in aperto contrasto con la volontà che il legislatore, a sostegno di una corretta interpretazione della legge scritta, ha manifestato prima, durante e dopo la stesura della norma. *

Di seguito il testo della sentenza

Cassazione civile, Sezione Prima, sentenza del 20.1.2012, n. 785

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 15-4-2008, C.P. chiedeva modificarsi il regime di separazione personale consensuale dal marito D.G.P., chiedendo un aumento dell’assegno di mantenimento per sè e per i figli.

Costituitosi il contraddittorio, il D.G. chiedeva rigettarsi il ricorso e, in via riconvenzionale, l’affidamento condiviso dei figli, nonchè il loro mantenimento diretto da parte di entrambi i coniugi.

Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 5-12-2008, elevava l’assegno per la moglie, disponeva affidamento condiviso dei figli con mantenimento diretto da parte dei genitori, ed assegno perequativo per il D.G. per l’importo di Euro 1.500,00 mensili.

Proponeva reclamo la C.. Costituitosi il contraddittorio, il D.G. ne richiedeva il rigetto, e in via incidentale, la revoca dell’assegno per la moglie e per i figli, che dovevano essere mantenuti direttamente da entrambi i genitori.

La Corte d’Appello di Catania, con provvedimento in data 9-15/3/2010, accoglieva il reclamo principale, revocando il mantenimento diretto dei figli, disponendo per essi assegno mensile di Euro 5.000,00 a carico del padre; rigettava il reclamo incidentale. Ricorre per cassazione il D.G., sulla base di dodici motivi illustrati con memoria.

Resiste, con controricorso, la C..
Motivi della decisione

Va innanzi tutto rilevata l’invalidità della procura rilasciata dalla C. al nuovo difensore avv. Laura Garofalo, in quanto apposta a margine della memoria per l’udienza, e quindi in un atto diverso da quelli tassativamente indicati nell’art. 83 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 155 c.c., in punto revoca del contributo diretto per i figli; con il secondo, vizio di motivazione al riguardo; con il terzo, violazione ulteriore dell’art. 155 c.c., sulla quantificazione dell’assegno; con il quarto, vizio di motivazione al riguardo; con il quinto, violazione dell’art. 155 c.c., in relazione all’art. 148 c.c.; con il sesto, violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., sulla revoca del contributo diretto.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi. Essi appaiono infondati.

Come è noto, la L. 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto la disciplina dell’affidamento condiviso. Già la scelta del termine è significativa, rispetto all’espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di “affidamento congiunto”: non solo affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sè. L’assunto del ricorrente secondo il quale con la riforma del 2006 il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori costituirebbe la regola, come conseguenza diretta dell’affido condiviso, non può essere accolto: ed invero l’art. 155 c.c., riformato, nello stesso secondo comma in cui prevede in via prioritaria “la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, dispone che il giudice fissi “altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento…”, così conferendo allo stesso giudice un’ampia discrezionalità, sempre ovviamente “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” della prole (v. sul punto Cass. 2006 n.18187).

Inoltre il successivo comma 4 affida al giudice il potere di stabilire, “ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità”.

Della discrezionalità esercitata nell’escludere il contributo diretto la ordinanza impugnata ha fornito congrua motivazione, facendo riferimento all’accentuata litigiosità dei genitori, quale circostanza idonea a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una condotta pienamente collaborativa, e tale valutazione non può costituire oggetto di controllo in questa sede.

Dunque correttamente è stato revocato il regime di mantenimento diretto.

La Corte di Appello ha altresì rilevato, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento dei minori, la notevole sproporzione tra le condizioni economiche dei genitori (la C. ha un reddito netto annuo di Euro 27.000,00 circa, il notaio D.G. nel 2007 un reddito di Euro 268.558,00, sceso ad Euro 86.000,00 nel 2008, con detrazione di spese deducibili per oltre Euro 300.000,00). Non si ravvisa al riguardo violazione dell’art. 148 c.c., il quale stabilisce che i genitori devono adempiere all’obbligo educativo, di istruzione e di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.

Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 11772 del 2010, n. 11538 del 2009), deve essere assicurato ai figli il tenore di vita di cui essi godevano durante la convivenza matrimoniale, ma rilevano gli incrementi di reddito di ciascuno dei genitori, se riferiti, come nella specie, all’attività che essi svolgevano durante la convivenza, rappresentandone il prevedibile sviluppo. Del tutto privo di fondamento appare l’assunto del ricorrente secondo il quale non potrebbe configurarsi in via generale, alcun prevedibile sviluppo per la carriera notarile: è evidente, al contrario, che l’esperienza acquisita, l’aumento dei clienti, ed anche, come nella specie, lo spostamento da una piccola località ad una città più grande, integrano “sviluppi prevedibili”. E a ciò fa evidentemente riferimento il Giudice a quo, elevando l’importo dell’assegno per i figli ad Euro 5.000,00. Con i motivi settimo e ottavo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 156 c.c., e vizio di motivazione, in relazione all’assegno per il coniuge. Anche tali motivi appaiono infondati.

Per giurisprudenza consolidata, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge va raffrontata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (tra le altre, Cass. n. 20582/10). Giurisprudenza altrettanto consolidata precisa che le attuali condizioni economiche delle parti possono costituire, in mancanza di ulteriori prove, elemento indicativo del pregresso tenore di vita della famiglia (tra le altre Cass. n.16606/10). Nè va dimenticato che, in sede di modifica delle condizioni di separazione (o di divorzio), è necessario riferirsi ad elementi di novità rispetto al regime originario.

Come già si è detto trattando del mantenimento dei figli, si è notevolmente accresciuto il divario economico tra i coniugi, in relazione all’incremento dell’attività notarile del D.G., già svolta durante la convivenza matrimoniale, che ne costituisce un prevedibile sviluppo. A tutto ciò si riferisce, con motivazione adeguata, il giudice a quo.

L’unico elemento di novità a favore del D.G. potrebbe essere costituito dalla dedotta convivenza more uxorio della C. con un “facoltoso avvocato”. Ma di ciò – come precisa il giudice a quo – egli non ha fornito prova.

Palesemente infondato è il decimo motivo, attinente al vizio di motivazione, con riferimento al diverso parere del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello: è evidente che la sentenza impugnata, nella sua motivazione, ha manifestato contrario avviso rispetto alle conclusioni del P.G.; non era necessario che espressamente le contestasse. Inammissibili infine i motivi undici e dodici, attinenti al regime delle spese processuali (violazione dell’art. 91 c.p.c. e vizi di motivazione). Non è censurabile il regime delle spese dettato dal giudice di merito, se sorretto da adeguata motivazione (per tutte, Cass. n. 13229 del 2011). Nella specie, il giudice a quo ha richiamato la sostanziale soccombenza del D.G..

Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi oltre a spese generali ed accessori di legge.

fonte

Contributo al mantenimento dei figli: spettano anche gli interessi anatocistici

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Il contributo per il mantenimento dei figli va pagato entro la scadenza, pena l’applicazione degli interessi decorrenti dalle scadenze, calcolati in modo “composto”
Una recentissima sentenza della Suprema Corte ha chiarito che il contributo per il mantenimento dei figli va pagato entro la scadenza, pena l’applicazione degli interessi decorrenti dalle scadenze, calcolati in modo “composto”; in altri termini, interessi sugli interessi.
Secondo la Cassazione, “l’assegno di mantenimento in favore del coniuge integra un credito pecuniario, come tale produttivo, a norma dell’art.1282 cod. civile, di interessi corrispettivi ope legis, salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventi liquido ed esigibile (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2007, n.3336; Cass., sez. 1, 9 agosto 1985, n.4411), si osserva che, una volta determinato, esso è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora debendi; inclusa, quindi, la produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale: e cioè, nella specie, dalla notificazione del precetto di pagamento, atto di natura giuridica e contenuto equivalenti ad un’ordinaria domanda di condanna. La liquidazione giudiziale di un’obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, determina infatti la conversione del debito di valore in debito di valuta, con il riconoscimento, da tale data, degli interessi corrispettivi (Cass., sez.2, 14 aprile 2011 n. 8507; Cass., sez.3, 8 marzo 2005, n.5008).”
Un utile chiarimento per gli avvocati che, dalla data di notifica dell’atto di precetto, potranno esigere interessi composti con decorrenza dalle singole scadenze ed uno stimolo per i genitori inadempienti ad evitare ritardi nel pagamento del contributo dovuto per il mantenimento dei figli.

 

http://www.ami-avvocati.it/leggi_articolo.asp?id_articolo=1384

“Donna italiana tra stereotipo e bigenitorialità osteggiata” — Adriana Tisselli su Perona e Danno

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Ancora una volta la donna italiana identificata con uno stereotipo. Sempre e solo quello. Perché fa simpatia, perché fa tanto “politically correct”… perché… perché… e via con i soliti luoghi comuni secondo i quali “la mamma è sempre la mamma” (pure se trattasi della peggiore persona possibile).
Eppure ci sono tante altre Donne che soffrono – nuove compagne o seconde mogli (talvolta madri di figli di secondo letto) che, ogni giorno, condividono con il loro uomo le angherie ed i ricatti cui costui è quotidianamente sottoposto; nonne e zie alle quali, da un giorno all’altro, è stata crudelmente tolta la possibilità di vedere i propri adorati nipoti; sorelle di padri separati che hanno “toccato con mano” lo strazio e il dolore dei loro cari; figlie ormai grandi, resesi conto di essere state private ingiustamente dell’affetto paterno – quanto e persino più delle “madri single” (che, bisogna pur dirlo, single a volte lo diventano per loro espressa volontà in quanto la maggior parte delle separazioni vengono oggi chieste dalle donne), peraltro iper tutelate dalla giustizia italiana, sempre favorevole “a prescindere” nonostante una legge – la 54/2006 – abbia cercato di ristabilire l’importanza della bi-genitorialità nell’interesse del minore. E nonostante la legge sul divorzio parli di “coniuge debole” senza specificarne il sesso!
Bi-genitorialità cosa significa?
Significa che se è vero che un figlio si fa in due e che quindi i doveri sono da dividere in due, forse sarebbe il caso che anche le donne entrassero nell’ordine di idee che anche i diritti sono da dividere in due. Invece per la ex moglie (o ex compagna) e madre italiana “tipo” vale solo il detto: “Quel che è mio è mio e quel che è tuo è pure mio. E magari diventa mio anche quello che costruisci dopo la separazione con una nuova compagna, e se mi va arraffo anche il frutto dei sacrifici dei tuoi genitori”. Donne che piangono, si lamentano, strillano, salvo poi, di fronte alla “incredibile” (eh sì: perché talvolta accade!) disponibilità dei loro ex mariti a sobbarcarsi l’onere (e l’onore) di accudire ai figli – e sottolineo il fatto di avere usato il verbo accudire (il che include non solo l’apporto di denaro; ma anche di tempo, cure e attenzioni) – si ritraggono inorridite come se qualcuno avesse tentato di privarle di un qualche “diritto divino”, e questo nella migliore delle ipotesi. Perché nella peggiore delle ipotesi bisognerebbe pensare male e cioè che esse non abbiano alcuna intenzione di rinunciare agli innumerevoli benefici di cui le madri “single” godono grazie alla incredibile indulgenza di “certa” magistratura e “certa” politica. Ovvero, il lusso di potersi permettere di non lavorare (a differenza di tutte le altre donne); di usufruire di un esproprio legalizzato (sì è giusto definirlo proprio così: esproprio) della casa coniugale i cui obblighi però rimangono in carico all’ex marito (mutuo, pagamento tassa ICI ora IMU, spese, etc); di vedersi recapitare ogni mese un assegno di mantenimento per i figli (peraltro abolito dalla legge 54/2006) sul cui corretto utilizzo non è possibile sindacare (cioè: se una madre usa per sé i soldi destinati ai figli, va bene così) anche nel caso in cui i figli stiano, di fatto, con il padre (!); di ricevere persino l’assegno alimentare (= vitalizio ignobile, nel terzo millennio, visto che non si fa differenza tra un matrimonio durato 10 mesi ed uno durato 10 anni!) nel caso in cui la ex signora non trovi un lavoro “degno della sua intelligenza” (sic!) o “alla sua altezza” (ma di quale altezza parliamo? Di “Altezza Reale”? In tempi di crisi come questo, perdonatemi, la battuta viene spontanea!) salvo poi assistere ad una grande diffusione del lavoro in nero (peccato però che né i tribunali né gli ispettorati del lavoro, quando vengono presentate le relative denunce, si muovano a verificare il reale stato reddituale e patrimoniale di queste madri single, a differenza di quanto invece fanno, con estrema solerzia, nel caso opposto, ovvero quando la denuncia ha per oggetto di verifica il reddito dei padri separati, alla faccia della parità e del femminismo). E i tanti benefits dove li mettiamo? Al genitore “prevalente” (invenzione fantasiosa dei tribunali italiani poiché nella legge sull’affido condiviso non c’è niente del genere, nemmeno l’assegno di mantenimento, sostituito dal mantenimento diretto) spettano: agevolazioni fiscali, agevolazioni scolastiche, sostegno all’affitto, assegni familiari, detassazioni, misure di sostegno al reddito etc.
Insomma due pesi e due misure a seconda se sei madre o padre.
Vista la breve durata dei matrimoni, oltretutto, viene oggi anche da domandarsi se molte donne non abbiano troppa fretta di sposarsi per scongiurare l’epiteto di “zitella” (sì, sì anche nel 2012!), magari per sfuggire ad una opprimente famiglia di origine o ancora, per lasciare l’odioso paesino natale. L’obbiettivo primario, e da donna mi spiace doverlo denunciare apertamente, oggigiorno non è più quello di un buon matrimonio, bensì di un buon divorzio. La madre single “cattiva”, una volta separata, infatti è lasciata libera di compiere le azioni più riprovevoli ed indegne, peraltro portate avanti nel più totale dispregio di un tanto strombazzato (a parole) affetto filiale, che poi altro non è che una vile strumentalizzazione della prole intesa come “proprietà esclusiva del genitore madre” (il padre infatti viene ritenuto un genitore inferiore, “inetto per natura” – ? – e di conseguenza tout court cancellato; l’unica funzione che gli viene graziosamente concessa è quella di fare da bancomat) e, di fatto, può tranquillamente abusare della sua posizione dominante per infliggere torture psicologiche di ogni genere all’ex marito e alla di lui famiglia (vecchia e nuova).
Vince, su tutto, il ricatto economico per mantenere dei figli che, nella migliore delle ipotesi, saranno viziati all’inverosimile e resteranno dei bamboccioni fino a 50 anni.
Ora molti sono dichiaratamente solidali verso le mamme “single”. Nessuno nega che ci siano moltissime brave madri lasciate sole, senza aiuti, a reggere l’intero peso di una famiglia. E che pure ci siano degli ex mariti e padri “menefreghisti”.
Ma esistono tanti bravi padri che per i figli ci sono. Eppure, quando si parla di padri separati, l’atteggiamento prevalente è quello di una malcelata derisione accompagnata da qualche battutina arguta condita da una serie di grossolani luoghi comuni e giudizi tranchant.
La legge – 54/2006 – sull’affido condiviso reale (e non solo sulla carta, come è stato stravolto dalla prassi dei tribunali) voleva appunto correggere tutto questo. Intendeva sfilare l’arma del ricatto (i figli) dalle grinfie delle mamme “vampire” e, nello stesso tempo, responsabilizzare i padri “menefreghisti”. Così il marcio sarebbe venuto tutto a galla: le madri che usano i figli solo per strumentalizzarli economicamente e i padri che se ne fregano. Invece no. E’ stato lasciato tutto come prima. Forse per far sì che gli operatori del diritto e tutti gli altri soggetti che intorno a loro agiscono (o più spesso: non agiscono) potessero continuare a gestire indisturbatamente un business molto appetitoso.
Gli assegni di mantenimento stabiliti dai tribunali sono (per lo più) sproporzionati se rapportati alla maggioranza degli stipendi medi (e sono proprio questi mantenimenti assurdi che costringono un padre o ad andare a vivere sotto i ponti o a trasformarsi, suo malgrado, in un emerito “…bip” se solo cerca di sopravvivere), noncuranti della crisi e della illogicità della “conservazione del tenore di vita” (in un mondo diventato drammaticamente precario in ogni sua espressione, in primis nell’ambito lavorativo, ma di quale tenore di vita ad libitum si va cianciando?!). Per non parlare del danno spaventoso arrecato ai tanti, tantissimi bambini resi orfani di un genitore vivo o peggio, in caso di ordinaria conflittualità tra ex coniugi (quindi non per problemi gravi come: abusi, droga, prostituzione, etc.) spediti frettolosamente e ottusamente nella solita casa famiglia e lì, magari, dimenticati per anni. Per colpa di chi? Io qualche idea l’avrei.
Il vero colpevole, in tutta questa situazione di “guerra” tra ex mogli ed ex mariti e di “falsa tutela del minore”, bisogna dirlo senza pudore, è lo Stato “truffaldino e incapace” che non ha mai saputo (o voluto?) mettere in piedi un welfare di reale sostegno alla famiglia (il che significherebbe: asili gratis, scuole a tempo pieno, incentivi ai datori di lavoro per assumere donne, congedi parentali obbligatori per entrambi i genitori, vera tutela del posto di lavoro in caso di maternità, servizi pediatrici calmierati, etc.) costringendo, di fatto, le donne a ri-diventare, loro malgrado, tutte “balie e vivandiere”… rinunciando alla carriera… quindi compensando la loro frustrazione di persone lavorativamente non realizzate con l’illusione di essere protette dal braccio armato di una giustizia-massacratrice-di-padri. Lo Stato “truffaldino e incapace” così, ha astutamente ribaltato un costo sociale – che avrebbe dovuto essere a carico del pubblico (visto che tutti noi abbiamo pagato e tuttora paghiamo una montagna di tasse in base alle quali avremmo diritto ad altrettanti servizi efficienti e socialmente diffusi) – addosso al privato cittadino (e sai che novità?).
D’altronde è diventata assai celebre la ignobile frase pronunciata da una importante funzionaria ministeriale durante un’intervista televisiva (mandata in onda da Report) la quale, interrogata su quale fosse il reale sostegno offerto dal “paese Italia” alle famiglie, è stata capace di rispondere così “Ehhh… meno male che esistono i nonni”. Davvero, meglio non commentare per non scadere nel turpiloquio! E sono parole dette da una funzionaria di sesso femminile!
Le madri single “di ritorno”, a mio modesto parere di donna che ha sempre combattuto per lavorare (ho incontrato le stesse, medesime difficoltà di tutte le altre) e che si è sempre guadagnata di che vivere pensando scioccamente di dover essere economicamente indipendente prima di mettere al mondo un figlio, dovrebbero piantarla di perseguitare materialmente e moralmente gli ex mariti / ex compagni “liberandosi una volta per tutte” di questa truffa morale nella quale però, ahimè, troppo spesso sguazzano felici facendo (talvolta) le finte vittime. E diventeranno delle donne con la “D” maiuscola (e madri rispettabili) quando tutte scenderanno in piazza ad esigere da questo Stato un welfare finalmente degno di un paese civile, dimostrando di essere diventate sul serio donne emancipate, pronte a dare oltre che a prendere, e capaci di vera e sincera parità. A queste donne dico: basta piangersi sempre addosso, contente di ricevere sempre “il fico in bocca”, però!

Movimento Femminile per la Parità Genitoriale
www.donnecontro.info

Fonte: http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37489&catid=235&Itemid=487&contentid=37489&mese=01&anno=2012

Strage di Trapani, l’opinione dello psicoanalista: “Casa e figli persi. Così la separazione può annientare l’identità maschile”

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C’è una “leggerezza” diffusa alla base di stragi come quella di Trapani: quella che non coglie, spiega lo psicoanalista Claudio Risé “come il più delle volte la separazione pesi con violenza inaudita sui mariti e in particolare sui padri”.

Cosa intende dire? Che gli uomini sono più fragili delle donne?  Che soffrono di più?

Non mi riferisco a fragilità e sofferenza, ma al tipo di perdita che la separazione comporta per gli uomini.  Questi ultimi, nell’80% e forse più dei casi oltre a “perdere” la moglie, lasciano anche figli e casa.  Si tratta di un trauma affettivo fortissimo, che comporta una perdita contestuale di identità: non a caso lo step successivo è quasi sempre la perdita del lavoro e il progressivo impoverimento.

da Avvenire del 13 gennaio 2012, pagina 13