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IMU e separati: mancano norme eque.
La denuncia del Consiglio Comunale di Torino.

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Il Consiglio Comunale di Torino, nell’analizzare le modalità di applicazione della tassa IMU nel caso di persone separate, ha riscontrato alcuni importanti vuoti legislativi che, allo stato attuale, non consentono una tassazione equa dei cittadini che si trovino nella situzione di genitori separati.

Da qui un interessante ordine del giorno che richiama invita il Governo a provvedere affinché i vuoti legislativi siano colmati in sintonia con la normativa esistente e in particolare alla luce di quelle che sono le disposizioni contenute nella legge 54/2006 recante indicazioni per l’affidamento dei figli in caso di separazione dei loro genitori.

Di seguito l’ordine del giorno che sara’ votato nella giornata di oggi 26 giugno 2012.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=j0UbHFn1PyI

—–
Consiglio Comunale
2012 02916/002

C I T T À D I T O R I N O

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: “ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 02233/013 ‘APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)'” PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 4 GIUGNO 2012.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che in sede di conversione del D. L. n. 201 del 2011, è stato stabilito che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione IMU di Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

TENUTO CONTO CHE

– nel caso di genitori separati, mantenendo l’attuale diretto collegamento della definizione di nucleo familiare con la residenza anagrafica, si consolidano privilegi a vantaggio del genitore co-residente e la corrispondente penalizzazione dell’altro;
– a titolo esemplificativo, considerando una famiglia separata in cui madre e padre hanno redditi identici ed ospitano i figli per tempi uguali, solo il genitore presso i quali i figli hanno la residenza potrà inserirli nel suo nucleo familiare e pertanto godere delle detrazioni previste per i figli stessi;

VISTO CHE

– non è prevista dall’ordinamento italiano, la doppia residenza e quindi il Giudice, in sede di separazione deve assegnarne una sola ai figli;
– d’altra parte, la Legge 54/2006 ha stabilito che i figli restano affidati ad entrambi i genitori, che hanno pari diritti e doveri, come del resto sancito dall’articolo 30 della Costituzione che, come l’attuale formulazione dell’articolo 155 del Codice Civile , in condizioni normali non attribuisce ad alcun genitore il titolo od il ruolo di “convivente”, “coresidente” o “collocatario”;

alcuni anni fa, nel vocabolario italiano veniva introdotta la parola “bigenitorialità”, il diritto naturale del bambino ad avere due genitori ed a mantenere un rapporto stabile con entrambi, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio;

– a sostegno della bigenitorialità si esprime un movimento trasversale, nato dalla base popolare di madri e padri, nonne e nonni, al quale negli anni hanno aderito insegnanti, medici pediatri, psicologi, pedagogisti, mediatori, associazioni forensi, nonché il mondo accademico ed il mondo politico in generale; occorre però lavorare sulla cultura per accelerare un processo che parte da un’ovvietà puramente biologica, che solo ora diventa anche psicologica e pedagogica, ma che deve diventare realtà storica;

– è in base a questi principi che alle volte la residenza dei figli viene fissata nell’ex casa coniugale, ponendo l’obbligo in capo ai genitori con residenza altrove di alternarsi in essa, in tali casi non viene prevista alcuna detrazione sui genitori che, di fatto, si ripartiscono gli oneri;

INVITA

Il Governo ad attuare le iniziative che più ritiene opportune affinché sia resa più equa la detrazione per i figli nel caso di genitori separati.

F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola
http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti1/atti/testi/2012_02916.pdf

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Nessun incontro padre-figli. Tribunale di Bologna censura i Servizi Sociali.

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L’ordinanza non può che essere condivisa

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Nel ricorso promosso da: ………. (Avv. ….) contro SERVIZI SOCIALI COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO e con l’intervento di C ————- (Avv. —————–)

P R E M E S S O – che in data 3/04/2012 il Giudice Tutelare, Dott.ssa G, invitava “…gli Assistenti Sociali ad organizzare immediatamente gli incontri bimensili tra i minori ed il padre……, con onere di riferire mensilmente sull’andamento degli incontri …per i prossimi sei mesi…”; – che in data 10/04/2012, alla luce del perdurante silenzio in merito, la sottoscritta inviava missiva di sollecito qui allegata in copia quale doc.
1);- che ad oggi nessun incontro padre / figli è stato organizzato dai Servizi Sociali di Casalecchio di Reno, nonostante quanto suddetto;

DATO ATTO che l’inadempienza dei Servizi sociali di Casalecchio di Reno è comprovata a causa della perpetrata inottemperanza ai dettami stabiliti dal Tribunale di Bologna, evidente anche dalla lettura della relazione depositata all’Ill.mo Giudice Tutelare adito che in oltre due anni non è stato fatto praticamente alcunchè da parte degli stessi;

RITENUTO che, nonostante l’esercitata la vigilanza da parte del Giudice Tutelare, l’Ordinanza emessa in sede di udienza e le raccomandazioni svolte nei confronti dei Servizi Sociali, i solleciti da parte della scrivente legale, gli stessi hanno perseverato nel proprio inattivismo, a discapito del rapporto genitoriale paterno di B—— e dei piccoli E——-, M——— e F———–;  che la situazione verificata sia in contrasto non solo con la Sentenza del Tribunale di Bologna in atti, Giudice Dott.ssa B——, ma anche con la successiva Ordinanza 3/04/2012 del Giudice Tutelare;
CHIEDE

A) – il nuovo intervento oltremodo urgente dell’Ill.mo Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna, al fine di esercitare la suddetta vigilanza nei confronti dei Servizi Sociali del Comune di Casalecchio di Reno (Bologna) e verificarne le ripetute inadempienze;

B) – l’emanazione di eventuali provvedimenti concernenti la situazione di fatto sopra descritta, nell’esclusivo interesse dei minori, compreso il sollevamento da ogni incarico in capo ai Servizi Sociali di Casalecchio di Reno, alla luce della perpetrata inadempienza, ripetiamolo pure, proponendo di nominare nuovi Assistenti Sociali, che potrebbero essere individuati anche presso il Comune di Bologna, ove lavorano entrambi i genitori dei minori e ove frequenta la scuola elementare la figlia maggiore e ——-.

Bologna, 27 aprile 2012

 

Affidamento condiviso, solo se il giudice è d’accordo.

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Molti pensano che in questo tempo di crisi siano le spese per i beni voluttuari a dover essere decurtate dai bilanci familiari. Diverso il parere della Cassazione che con la sentenza N. 785 del 20.1.2012 ha definitivamente sancito l’inutilità della norma 54/2006, sostanzialmente sostituendo ad essa la totale discrezionalità del giudice e collocando il diritto dei figli a ricevere cura ed educazione da parte di entrambi i genitori tra le chimere di un’infanzia costretta invece nella povertà affettiva di un solo genitore, in perfetto allineamento con il clima di austerity di questo nostro tempo.
Negare il mantenimento diretto, a prescindere dalle motivazioni che si possano astutamente addurre, coincide di fatto con la delega ad uno solo dei due genitori dei compiti di cura e, altrettanto spesso, anche di quelli educativi.
Tutto ciò in aperto contrasto con la volontà che il legislatore, a sostegno di una corretta interpretazione della legge scritta, ha manifestato prima, durante e dopo la stesura della norma. *

Di seguito il testo della sentenza

Cassazione civile, Sezione Prima, sentenza del 20.1.2012, n. 785

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 15-4-2008, C.P. chiedeva modificarsi il regime di separazione personale consensuale dal marito D.G.P., chiedendo un aumento dell’assegno di mantenimento per sè e per i figli.

Costituitosi il contraddittorio, il D.G. chiedeva rigettarsi il ricorso e, in via riconvenzionale, l’affidamento condiviso dei figli, nonchè il loro mantenimento diretto da parte di entrambi i coniugi.

Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 5-12-2008, elevava l’assegno per la moglie, disponeva affidamento condiviso dei figli con mantenimento diretto da parte dei genitori, ed assegno perequativo per il D.G. per l’importo di Euro 1.500,00 mensili.

Proponeva reclamo la C.. Costituitosi il contraddittorio, il D.G. ne richiedeva il rigetto, e in via incidentale, la revoca dell’assegno per la moglie e per i figli, che dovevano essere mantenuti direttamente da entrambi i genitori.

La Corte d’Appello di Catania, con provvedimento in data 9-15/3/2010, accoglieva il reclamo principale, revocando il mantenimento diretto dei figli, disponendo per essi assegno mensile di Euro 5.000,00 a carico del padre; rigettava il reclamo incidentale. Ricorre per cassazione il D.G., sulla base di dodici motivi illustrati con memoria.

Resiste, con controricorso, la C..
Motivi della decisione

Va innanzi tutto rilevata l’invalidità della procura rilasciata dalla C. al nuovo difensore avv. Laura Garofalo, in quanto apposta a margine della memoria per l’udienza, e quindi in un atto diverso da quelli tassativamente indicati nell’art. 83 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 155 c.c., in punto revoca del contributo diretto per i figli; con il secondo, vizio di motivazione al riguardo; con il terzo, violazione ulteriore dell’art. 155 c.c., sulla quantificazione dell’assegno; con il quarto, vizio di motivazione al riguardo; con il quinto, violazione dell’art. 155 c.c., in relazione all’art. 148 c.c.; con il sesto, violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., sulla revoca del contributo diretto.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi. Essi appaiono infondati.

Come è noto, la L. 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto la disciplina dell’affidamento condiviso. Già la scelta del termine è significativa, rispetto all’espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di “affidamento congiunto”: non solo affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sè. L’assunto del ricorrente secondo il quale con la riforma del 2006 il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori costituirebbe la regola, come conseguenza diretta dell’affido condiviso, non può essere accolto: ed invero l’art. 155 c.c., riformato, nello stesso secondo comma in cui prevede in via prioritaria “la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, dispone che il giudice fissi “altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento…”, così conferendo allo stesso giudice un’ampia discrezionalità, sempre ovviamente “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” della prole (v. sul punto Cass. 2006 n.18187).

Inoltre il successivo comma 4 affida al giudice il potere di stabilire, “ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità”.

Della discrezionalità esercitata nell’escludere il contributo diretto la ordinanza impugnata ha fornito congrua motivazione, facendo riferimento all’accentuata litigiosità dei genitori, quale circostanza idonea a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una condotta pienamente collaborativa, e tale valutazione non può costituire oggetto di controllo in questa sede.

Dunque correttamente è stato revocato il regime di mantenimento diretto.

La Corte di Appello ha altresì rilevato, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento dei minori, la notevole sproporzione tra le condizioni economiche dei genitori (la C. ha un reddito netto annuo di Euro 27.000,00 circa, il notaio D.G. nel 2007 un reddito di Euro 268.558,00, sceso ad Euro 86.000,00 nel 2008, con detrazione di spese deducibili per oltre Euro 300.000,00). Non si ravvisa al riguardo violazione dell’art. 148 c.c., il quale stabilisce che i genitori devono adempiere all’obbligo educativo, di istruzione e di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.

Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 11772 del 2010, n. 11538 del 2009), deve essere assicurato ai figli il tenore di vita di cui essi godevano durante la convivenza matrimoniale, ma rilevano gli incrementi di reddito di ciascuno dei genitori, se riferiti, come nella specie, all’attività che essi svolgevano durante la convivenza, rappresentandone il prevedibile sviluppo. Del tutto privo di fondamento appare l’assunto del ricorrente secondo il quale non potrebbe configurarsi in via generale, alcun prevedibile sviluppo per la carriera notarile: è evidente, al contrario, che l’esperienza acquisita, l’aumento dei clienti, ed anche, come nella specie, lo spostamento da una piccola località ad una città più grande, integrano “sviluppi prevedibili”. E a ciò fa evidentemente riferimento il Giudice a quo, elevando l’importo dell’assegno per i figli ad Euro 5.000,00. Con i motivi settimo e ottavo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 156 c.c., e vizio di motivazione, in relazione all’assegno per il coniuge. Anche tali motivi appaiono infondati.

Per giurisprudenza consolidata, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge va raffrontata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (tra le altre, Cass. n. 20582/10). Giurisprudenza altrettanto consolidata precisa che le attuali condizioni economiche delle parti possono costituire, in mancanza di ulteriori prove, elemento indicativo del pregresso tenore di vita della famiglia (tra le altre Cass. n.16606/10). Nè va dimenticato che, in sede di modifica delle condizioni di separazione (o di divorzio), è necessario riferirsi ad elementi di novità rispetto al regime originario.

Come già si è detto trattando del mantenimento dei figli, si è notevolmente accresciuto il divario economico tra i coniugi, in relazione all’incremento dell’attività notarile del D.G., già svolta durante la convivenza matrimoniale, che ne costituisce un prevedibile sviluppo. A tutto ciò si riferisce, con motivazione adeguata, il giudice a quo.

L’unico elemento di novità a favore del D.G. potrebbe essere costituito dalla dedotta convivenza more uxorio della C. con un “facoltoso avvocato”. Ma di ciò – come precisa il giudice a quo – egli non ha fornito prova.

Palesemente infondato è il decimo motivo, attinente al vizio di motivazione, con riferimento al diverso parere del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello: è evidente che la sentenza impugnata, nella sua motivazione, ha manifestato contrario avviso rispetto alle conclusioni del P.G.; non era necessario che espressamente le contestasse. Inammissibili infine i motivi undici e dodici, attinenti al regime delle spese processuali (violazione dell’art. 91 c.p.c. e vizi di motivazione). Non è censurabile il regime delle spese dettato dal giudice di merito, se sorretto da adeguata motivazione (per tutte, Cass. n. 13229 del 2011). Nella specie, il giudice a quo ha richiamato la sostanziale soccombenza del D.G..

Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi oltre a spese generali ed accessori di legge.

fonte

Il Business delle Separazioni. Avvocati, Servizi Sociali, Periti, False accuse. Tutti sanno!

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Al via il nuovo bando per attività di conciliazione famiglia e lavoro.

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Il sottosegretario delle politiche per la famiglia Carlo Giovanardi, presenterà il nuovo bando di finanziamento sui progetti di conciliazione tra famiglia e lavoro per il 2011 previsti dalla legge 53/2000. Si tratta di una “misura che ha lo scopo di rendere stabili gli strumenti di conciliazione attivati grazie al finanziamento pubblico”.

Si parla di 15 milioni destinati, grazie all’accordo con le regioni, alle politiche della conciliazione vita familiare-lavorativa durante il 2010, ma che solo l’approvazione finale da parte degli organi competenti e il nuovo regolamento di presentazione dei progetti hanno svincolato nel 2011. “Poter riaprire le procedure di selezione dei progetti consentirà a molti lavoratori con figli minori, disabili o anziani a carico, di conciliare meglio il loro tempo di lavoro con le responsabilità familiari, il che rappresenta per noi un grande successo nell’impegno continuo che dedichiamo a sostegno della famiglia“, dichiara Giovanardi.

Le richieste di finanziamento, redatte secondo le modalità previste dal nuovo regolamento di attuazione dell’art. 9, potranno essere presentate entro il 13 luglio utilizzando l’apposita procedura informatica accessibile on line. Una seconda scadenza nel 2011 è prevista per il 28 ottobre.

 

Fonte: http://www.figliefamiglia.it/2011/06/conciliazione-famiglia-lavoro-al-via-nuovo-bando/

Convenzione di New York per i Diritti del Fanciullo

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Commissione parlamentare per l’infanzia

Legge 27 maggio 1991, n. 176
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(New York 20 novembre 1989)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’Art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’Art. 49 della convenzione stessa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all’Art. 10 – e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

 

 

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’Art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’Art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1.Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’Art. 29;
b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell’affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a) Vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) Riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d’origine;
c) Vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente Art. stipulando accordi o intese bilaterali o multilateralerali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente Art. è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) Assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
1. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
2. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente Art.. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) Rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) Incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) Garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) Fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente Art. o dell’Art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente Art. siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente Art.. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente Art..

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un’autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
VI) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente Art. debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione del paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente – in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente Art. – le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività.
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
c) Il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Art. entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 53

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Gli avvocati si auto-specializzano, ma il TAR non ci sta !

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La figura dell’avvocato specialista muore ancor prima di nascere.

Il Tar Lazio, con sentenza 9 giugno 2011, n. 5151 ha infatti dichiarato la nullità del regolamento sulle specializzazioni forensi che disciplinava le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.

Secondo i giudici ammninistrativi sussiste la ”assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF della regolamentazione assunta con il gravato provedimento”.

 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=14508

Disperato suicidio di un 53enne cui era stata revocata la patria potestà sulle due figlie: si è schiantato a tutta velocità

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Verona. Mette 2 bombole di gpl su furgone e si fa esplodere contro la casa della ex

VERONA – Ha deciso di uccidersi con un gesto clamoroso: ha caricato due grosse bombole di Gpl su un furgone preso a noleggio ed è andato a schiantarsi a tutta velocità a Cavaion Veronese contro la casa dell’ex convivente, dalla quale aveva avuto due figlie. Nell’esplosione è morto un uomo di 53 anni di Pescantina (Verona).

All’origine del gesto disperato ci sarebbe la separazione dalla famiglia; sembra infatti che l’uomo, originario dell’Argentina e senza precedenti penali, non avesse accettato la revoca della patria potestà decisa dal tribunale di Verona in seguito a una denuncia per minacce e maltrattamenti presentata dall’ex convivente.

Un suicidio, secondo quanto accertato dai carabinieri di Caprino, pianificato con lucidità e ripreso negli ultimi istanti dalla telecamera della farmacia di Cavaion: l’uomo ha noleggiato un furgone, ha acquistato due bombole di gas gpl da 25 chili e, fatti 16 chilometri, si è lanciato contro la villetta a due piani dove l’ex compagna stava dormendo con le figlie, morendo carbonizzato.

Il boato dell’esplosione è stato avvertito nell’intero quartiere.

 

http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=149593&sez=NORDEST

Figli contesi: Gassani a Domenica 5. Confronto in diretta con Fabrizio Corona

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A partire dalle ore 14.25 di domenica l’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente nazionale AMI, sarà ospite negli studi di Domenica 5 (Canale 5). Negli studi di Cologno Monzese, in diretta, l’avv. Gassani esprimerà il parere degli avvocati matrimonialisti in merito, in particolare, della vicenda che ha visto al centro delle cronache Fabrizio Corona ed piccolo figlio prelevato da casa in cui vive, in questo periodo, con la nonna materna. In studio lo stesso Fabrizio Corona. Giovedì sera l’avvocato Gassani fu ospite di Matrix.

L’avvocato, Presidente dell’Ami, Gian Ettore Gassani

 

[Fonte http://www.ami-avvocati.it/leggi_articolo.asp?id_articolo=1149]

La lunghezza delle cause per l’affidamento favorisce le strumentalizzazioni dei figli

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«In processi del genere si deve decidere in una sola udienza»

Strumenti di vendetta e di guadagno. Così i figli contesi da genitori separati vengono utilizzati come delle armi nella guerra della separazione che, visti i tempi lumaca della giustizia italiana, può durare anche un decennio. «I bambini – dice l’avvocato Gian Ettore Gassani – possono diventare un vero e proprio bottino di guerra sia per i legali che per i genitori.

Questo perché il tribunale italiano è al collasso: se una separazione consensuale può durare dieci anni, per l’affidamento ci può volere una vita intera. I figli contesi diventano maggiorenni senza che il processo si sia concluso».

Ma se i processi sono troppo lunghi la colpa è anche del sistema di gestione: «Quando è necessario sostituire un giudice – spiega l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace – si aspettano mesi e, a sostituzione avvenuta, è necessario ancora altro tempo affinché il nuovo nominato possa studiarsi il caso.

E così si va avanti per anni, rinvio dopo rinvio. Un po’ di tempo fa mi è capitato un caso assurdo: un magistrato appena trasferito si è sposato, così ha ottenuto l’aspettativa prevista per il matrimonio ed in aula ci è tornato dopo aver messo al mondo ben tre bambini. Ma anche i genitori fanno la loro parte utilizzando i propri figli per raggiungere degli scopi ben precisi.

E possono continuare ad oltranza. Com’è successo a Varese, dove il 28 gennaio di quest’anno il tribunale ha condannato un signora per abuso di processo. La donna non riuscendo ad ottenere l’accordo desiderato si affidava sempre a nuovi processi».

 

Che un caso di affidamento possa diventare infinito lo sa bene l’avvocato Antonella Tomassini che sulla sua scrivania ha da otto anni le carte dello stesso processo: «Una ragazza è contesa tra due genitori che vivono in stati diversi da quando aveva dieci anni, a maggio sarà maggiorenne.

Così – aggiunge Antonella Tomassini – tutto il lavoro fatto finora sarà inutile perché tra soli due mesi sarà libera di scegliere, da sola, con chi stare. Ma ovunque andrà porterà con sé delle lacerazioni psicologiche che hanno avuto conseguenze drammatiche sulla sua vita».

E per fuggire da queste sofferenze che, da adolescenti, i figli contesi vogliono poter esprimere i loro desideri: «Mi è capitato spesso – dice l’avvocato Gian Ettore Gassani – che ragazzi di quindici o sedici anni abbiano chiesto di poter essere ascoltati, decidendo loro stessi con quale dei due genitori vivere.

Per questo, per accelerare i processi sarebbe sufficiente la mediazione familiare. I genitori non devono poter giocare sulla pelle dei propri figli, sono loro a separasi e seppur divisi devono continuare ad essere una madre ed un padre».

Per l’avvocato Antonella Tomassini, i servizi sociali sono il vero problema dei tempi lenti della giustizia: «I giudici – spiega – troppo spesso chiedono il loro intervento e molti non avendo la preparazione giusta finiscono per peggiorare la situazione».

L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, invece, una soluzione la sogna ad occhi aperti: «Sogno un tribunale della famiglia, dove i casi siano discussi dinanzi ad un collegio di tre giudici. E soprattutto – conclude – sogno che l’intero processo possa concludersi in una sola mattinata: è vietato uscire dall’aula fin quando la soluzione giusta non sia stata trovata».

 

[ilmessaggero.it – Isabella Faggiano]