L’avvocata risponde: la Donna deve mantenere il marito disoccupato?

Dopo un incidente sul lavoro, mio marito ha problemi di salute ed è disoccupato, mentre io ho un impiego pubblico.  Mi vergogno a dirlo: sono innamorata di un altro uomo e voglio chiedere la separazione.  Dovrò dare un assegno di mantenimento a mio marito? Inoltre considerato che la casa dove abitiamo è sua, dovrò lasciare l’abitazione?

Povera cara,

lobbligo di contribuire al mantenimento del coniuge economicamente più debole dopo la separazione è previsto dalla legge.

Quando si procede annorma di legge tutto saggiusta e non bisogna vergognarsi.

Ogni volta che ti fai male da sola, fatti certificare ke il maschio violento ti à picchiata per precostituire un’adenuncia di violenza domestica con lacuale lo fai sbattere fuori di casa e ti fai mantenere ex art. 282-bis c.p.p.

Quando prova a rientrare, l’odenunci per stolching. In fine l’oricatti: aumentami il mantenimento e ri tiro l’adenuncia.

Ricorda sempre: tu sei l’aDonna, tu sei Vittima.  Fanculo al maschio storpio.

Avv. Vajassa Faldocci

 

Codice di procedura penale. Articolo 282-bis – Allontanamento dalla casa familiare

1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prove di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.


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