Il caso affrontato è quello di Francesco B., muratore marchigiano di 33 anni che, al mare, incontra una ragazza ventinovenne con la quale intrattiene una relazione da maggio ad agosto del 2009. Da subito la liason è caratterizzata da modalità spinte condivise dalla donna che accetta anche di essere filmata. La storia prosegue e alterna momenti di comune accordo a altri nei quali, secondo l’accusa, l’uomo prevarica, mentre la ragazza gli chiede, invano, di smettere.
La Cassazione, sentenza 37916, nel confermare la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per l’uomo scrive che la donna ”non riusciva con certezza a rievocare i singoli episodi di violenza subiti”, separandoli dai ”rapporti volontari”. Ma queste imprecisioni vengono giudicate essere effetto della ”alternanza” delle fasi consenso-dissenso e non hanno minato la credibilità dell’accusa.
Inutilmente l’uomo si è difeso sottolineando che, a suo parere, il racconto della ragazza non era pienamente attendibile: ella, infatti, era riuscita a descrivere puntualmente soltanto due episodi a carico dell’uomo, rimanendo molto vaga nella descrizione di altri fatti. L’imputato, poi, aveva rilevato che la donna si era sottoposta volontariamente a pratiche erotiche particolari e cio’ era provato anche dai filmati che la ritraevano in atteggiamenti sessuali”.
In sostanza, un uomo è stato condannato senza prove oggettive, sulla base della sola parola di una accusatrice, che non ha saputo nemmeno fornire un racconto coerente. In questo modo qualunque calunniatrice può distruggere qualunque uomo, a meno che questo per tutelarsi non riesca a filmare ogni momento.
Vedi anche:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/01/cassazione-sesso-estremo-si-iniziale-non-giustifica-stupro/369691
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