Seguito dell’indagine conoscitiva sull’applicazione concreta della legge n. 54 del 2006 in materia di affido condiviso: audizione di associazioni ed esperti in materia Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 giugno scorso.
Il dottor NESTOLA esprime una valutazione complessivamente favorevole sulle iniziative legislative che hanno dato luogo all’indagine conoscitiva, osservando che la prassi giurisprudenziale ha determinato una sostanziale disapplicazione della legge n. 54 del 2006, in particolare elaborando la figura del cosiddetto coniuge collocatario, che di fatto ha ricalcato le caratteristiche che erano proprie della figura del coniuge affidatario, attraverso una ripartizione del tempo di convivenza col figlio attribuito a ciascuno dei due genitori, articolato su percentuali talmente squilibrate da ricalcare di fatto i vecchi “giorni di visita”. Che questa concezione distorta dell’istituto dell’affido condiviso sia di fatto considerata ormai normale dalla giurisprudenza, si evince perfino dalla formulazione della stessa modulistica fornita dai tribunali.
L’avvocato LUCARDI, pur esprimendo apprezzamento per la previsione di una informazione obbligatoria sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione prima di qualsiasi contatto con la via giudiziale, ritiene necessario che tale previsione sia accompagnata dall’introduzione di puntuali obblighi formativi per i mediatori. Al riguardo ricorda gli esiti di una recente ricerca scientifica portata avanti dalla società per la mediazione familiare, nella quale si dà conto degli importanti successi conseguiti dagli interventi di mediazione.
L’avvocato SANTINI sottolinea preliminarmente come l’esigenza di un nuovo intervento da parte del legislatore in materia di affido condiviso a soli cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 si debba ascrivere alla sostanziale disapplicazione da parte degli organi giudicanti di tale legge e dei principi in essa sanciti. Nella prassi giudiziaria infatti si può constatare come la figura del genitore collocatario sia stata equiparata a quella del genitore affidatario esclusivo del minore con un’evidente elusione del principio di paritetica partecipazione dei genitori allo sviluppo psico-fisico dei minori. In questa prospettiva esprime apprezzamento per i disegni di legge nella parte in cui tentano di riaffermare il principio della pariteticità attraverso puntuali interventi modificativi della legge n. 54.
La dottoressa CAVALLO riferisce preliminarmente sugli esiti dell’operazione di monitoraggio compiuta dal dipartimento della giustizia minorile del ministero della giustizia sull’effettiva applicazione dell’istituto dell’affido condiviso. In realtà il segnalato progressivo aumento del ricorso a tale istituto si è rivelato puramente formale, in quanto in concreto non si è potuta registrare una vera inversione di tendenza da parte della magistratura nelle modalità di affidamento dei minori. Dà conto quindi degli interventi che il Tribunale dei minori di Roma sta portando avanti per assicurare effettività all’istituto in esame. In particolare segnala l’istituzione di un apposito ufficio per la mediazione. Si sofferma quindi sull’istituto dell’affido paritetico, sottolineando come la sua applicabilità presupponga la natura non conflittuale dei rapporti fra i genitori e per tale ragione possa trovare applicazione solo in un numero esiguo di casi. Analoghi dubbi applicativi desta poi l’introduzione di un doppio domicilio. Al riguardo segnala i possibili problemi connessi all’assistenza sanitaria. Esprime talune riserve quindi sull’estensione agli ascendenti della legittimazione ad agire nei giudizi di separazione, paventando il rischio che ciò comporti un aumento della conflittualità genitoriale con un evidente danno per il minore. Si sofferma poi sulla previsione di un obbligo di contribuzione diretta alle spese per il sostentamento del minore, sottolineando come essa debba essere valutata caso per caso, in considerazione dei possibili rischi di inadempimento e di un aumento delle controversie. Non è contraria alla previsione di un obbligo di risarcire i danni arrecati al genitore ingiustamente accusato di molestie nei confronti dei minori. Per quanto concerne l’istituto della mediazione ritiene che il legislatore debba imporre precisi e rigidi criteri di formazione per tali figure professionali. Conclude sottolineando l’esigenza che si giunga quanto prima alla istituzione di un unico tribunale per la famiglia risolvendo così definitivamente il dilemma dell’attribuzione della competenza per l’affidamento dei figli.
L’avvocato CATTO’, nel ricordare la propria esperienza di figlia di coppia separata, ribadisce la necessità che i figli, in occasione della disgregazione del nucleo familiare non perdano i contatti con i genitori. Svolge poi considerazioni sulla questione relativa alla previsione di un doppio domicilio, il quale non sembra ostacolare lo sviluppo psicofisico dei minori. Rileva poi come la legge n. 54 del 2006 sia stata in molti casi disattesa determinando lo svuotamento dell’istituto dell’affido condiviso che è finito per coincidere con l’originaria modalità di affidamento esclusivo. Tale considerazione induce a ritenere quanto mai necessario un intervento del legislatore atto a meglio veicolare l’attività e le scelte giurisdizionali.
L’avvocato VENDRAMINI concorda con le posizioni espresse dalla dottoressa Lucardi e dalla presidente Cavallo. Si sofferma in particolare sulla figura del mediatore, evidenziando l’esigenza di un rafforzamento dei criteri selettivi e degli obblighi formativi che dovrebbero essere previsti.
Il professor DOGLIOTTI ritiene che in parte la disapplicazione dell’istituto dell’affido condiviso sia da attribuirsi ad alcune ambiguità intrinseche alla legge n. 54 del 2006. Dopo aver ricordato l’importante sentenza della Cassazione a sezioni unite del 2008 con la quale si è affermata la possibilità del ricorso all’affido condiviso in situazioni di accentuata conflittualità fra i genitori, si sofferma sulla questione relativa alla duplicità di domicili. A suo parere le perplessità palesate dalla presidente Cavallo appaiono infondate in quanto il legislatore sembra distinguere fra la residenza del minore, unica e rilevante ai fini dell’assistenza sanitaria, e i domicili, duplici, quali luoghi di sviluppo e di vita relazionale dei minori. Affronta poi la problematica concernente l’assegnazione della casa coniugale anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale. Svolge poi considerazioni sull’estensione della legittimazione ad agire anche agli ascendenti, esprimendo un avviso positivo anche in considerazione della giurisprudenza della cassazione. Si esprime favorevolmente poi all’abrogazione dell’articolo 317-bis. Evidenzia l’esigenza di giungere quanto prima alla sostanziale equiparazione tra figli naturali e figli legittimi anche sul piano della competenza processuale, nel senso di attribuire al solo tribunale ordinario la cognizione di tutti i giudizi per l’affidamento dei minori. Conclude sottolineando l’importanza di prevedere una più attiva partecipazione e rappresentanza in giudizio dei minori, con particolare riguardo alle cause di separazione. Tale esigenza peraltro trova riscontro anche nelle convenzioni di New York e di Strasburgo.
L’avvocato PAESANO sottolinea preliminarmente l’assoluta necessità di una riforma del processo di separazione, attraverso la previsione di norme chiare non univoche e complete che sostituiscano prassi disomogenee e contraddittorie. Pur ritenendo ampiamente condivisibili le finalità e le premesse dei disegni di legge sull’affido condiviso, esprime riserve sul merito delle proposte. In particolare critica la previsione del doppio domicilio che, ispirato ad una logica adultocentrica, rischia di accentuare la conflittualità. Analoga contrarietà esprime con riguardo all’attribuzione agli ascendenti della facoltà di intervento nel giudizio di separazione. Pericoloso ed inattuabile in pratica poi è il riferimento a criteri di valutazione che richiedono un’indagine attenta ed approfondita, nonchè l’acquisizione di elementi tecnici. Critica poi l’introduzione del mantenimento diretto e per capitoli di spesa, nonché la proposta di abolizione del riferimento al tenore di vita in precedenza goduto dal minore nella determinazione del quantum.
L’avvocato GENOVESE si sofferma dapprima sulla necessità di eliminare ogni riferimento ad istituti di educazione, ritenendo preferibile il collocamento presso familiari rispetto a quella presso una casa famiglia. Svolge poi considerazioni in tema di mediazione familiare e sottolineando l’esigenza di prevedere che il mancato ricorso ad essa possa essere valutato ai fini processuali. Affronta quindi la questione concernente il collegamento automatico tra pass e rifiuto dell’altro genitore. Ritiene importante che nella riforma siano introdotte disposizioni volte a tutelare il cosiddetto diritto alla fratria. Conclude proponendo di valutare l’ipotesi di una integrazione dell’articolo 709-ter del codice di procedura civile e di un rafforzamento delle sanzioni nei confronti del genitore assente ed inadempiente.
Il professor TURCHI sottolinea l’esigenza che per un adeguato sviluppo psicofisico del minore sia assicurato il mantenimento unitario del nucleo allevante. In tale ottica si esprime favorevolmente a tutte quelle misure volte a garantire la pareteticità rispetto alla cura del minore e il mantenimento diretto. Un giudizio positivo formula poi con riguardo alla doppia domiciliazione. Svolge quindi considerazioni sul ruolo del mediatore e sulla necessità si prevedere stringenti requisiti professionali.
Il dottor VEZZETTI ritiene che il legislatore non possa più ignorare l’applicazione elusiva da parte dei tribunali delle norme sull’affido condiviso. Tale prassi peraltro si pongono in evidente contrasto con le più recenti acquisizioni scientifiche sullo sviluppo del minore dà quindi ampio conto dei dati statistici relativi all’applicazione dell”istituto dell’affido condiviso. Dopo aver espresso apprezzamento sull’incremento delle sanzioni nei casi di falsa denuncia per abuso nei confronti di uno dei genitori, si sofferma sul rapporto “Raschetti” in materia di affido alternato, affronta poi la questione relativa all’alienazione genitoriale e all’esigenza di assicurare un pieno coinvolgimento del padre nella cura e crescita dei minori.
Interviene infine il dottor ALBERGHINI, il quale svolge considerazioni sull’istituto della mediazione, sottolineando l’importanza di introdurre puntuali obblighi di formazione e precisi requisiti professionali.
Il presidente MARITATI nel ringraziare gli auditi per la completezza e il livello di approfondimento degli interventi, rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta, comunicando altresì che tutti i contributi scritti forniti dagli auditi saranno disponibili per la pubblica consultazione.
Letto:587