La Cassazione alla donna separata: “Vada a lavorare”

La facile assegnazione, da parte dei Tribunali, di cospicui assegni di mantenimento in favore delle donne divorziate sembra subire un’inversione di tendenza con una recente sentenza della Cassazione n. 4571 del 22.03.2012

Nessun assegno di mantenimento spetta alla donna – dicono i giudici della Suprema Corte – se quest’ultima dispone di una qualifica professionale che costituisce una sicura fonte di reddito.


Nel caso di specie, la donna possedeva il titolo di insegnante.

La Corte sembra sconvolgere i pregiudizi in favore delle ex mogli laddove firma, all’interno della citata sentenza, il seguente passaggio: la donna “non è stata plausibilmente ritenuta priva per ragioni oggettive di qualsiasi reddituale capacità lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale”.

 

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