Mappe degli omicidi (solo donne in blu)
Una giovane ragazza dichiaratamente lesbica, è stata costretta a prostituirsi.
E non per sua scelta, bensì per scelta di sua madre, della figura che, in una famiglia, dovrebbe avere un ruolo protettivo.
Ma andiamo con ordine. Savina G. è una ragazza svizzera di ventisei anni, una bella ragazza che però porta dentro di sè i segni di una violenza inenarrabile. Dopo essere stata picchiata dalla madre per praticamente tutta la sua infanzia ed adolescenza ed essere stata violentata dal patrigno, la ragazza è stata costretta proprio dalla genitrice a prostituirsi dai 17 ai 24 anni.
Il motivo che l’ha spinta a doversi piegare a questa svilente pratica, è purtroppo legato anche alle scelte sessuali di Savina che, durante l’adolescenza ha fatto l’errore di dichiarare alla madre la sua omosessualità.
Da quel momento in poi, la ragazza ha dovuto sottostare alle violenze e percosse ulteriori della madre e del suo amante che, forte di questo potere, obbligava la figlia non solo a prostituirsi, ma anche a subire rapporti a tre con clienti -spesso anziani- che la madre stessa procacciava per lei.
Savina, per paura di essere picchiata -cosa che accadeva sistematicamente- si faceva toccare sessualmente dalla sua stessa madre in modo lascivo, per sollazzare i clienti e guadagnare dei soldi che sua madre teneva poi per sè.
http://www.lword10.it/violenza-sulle-donne-ragazza-lesbica-costretta-a-prostituirsi-195.html
Femminismo a Sud, lo Stato Etico e il Superiore Interesse dell’adonna
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Se lei ti denuncia, tu devi andare in galera subito, senza processo, e restarci per sempre.
“…trovo già positivo che qualcuno si sia potuto esprimere qua sopra, poiché in altri spazi gestiti da femministe ogni opinione contraria alla linea viene censurata e l’autore insultato con veemenza“.
Un esempio di tali comportamenti si ha nel blog “Femminismo a Sud,” dove tutti i commenti agli articoli sono osannanti verso l’autrice, semplicemente perché ogni altro tipo di commento viene rimosso.
E lo dico perché è capitato a me, con commenti per inciso del tutto pacati. Ma tant’è, questa e la “loro” interpretazione della democrazia e libertà che dicono di volere: sei libero di pensarla come loro, oppure di essere insultato o, in taluni casi, pure minacciato pesantemente.
La stessa idea di parità, democrazia e libertà traspare dal contenuto di quegli articoli.
Si vede con quanta forza si invochi l’uso della denuncia e dell’azione legale contro il presunto “maschio violento”.
L’autrice vorrebbe denunciare tutto e tutti e pretenderebbe che il sistema giudiziario fosse asservito ad ogni suo minimo prurito.
Dici una cosa che non mi piace: ti denuncio.
- Il vigile mi misura la minigonna: lo denuncio.
- Il collega mi ha dato una pacca sul culo: lo denuncio.
- Vuoi vedere i tuoi figli: sei pedofilo.
- Dici che le leggi attuali in materia di separazione sono ingiuste: sei pedofilo e odi le donne, andresti eliminato.
E se lei ti denuncia, tu devi andare in galera subito, senza processo, e restarci per sempre.
Desidererebbe la signora uno stato di polizia a confronto del quale l’URSS dei tempi del KBG parrebbe un giardino d’infanzia.
In un articolo recente si lamentava del fatto che la legge sullo stalking non fosse abbastanza efficace, poiché i condannati una volta usciti potrebbero continuare la loro attività di disturbo.
Lei vuole qualcosa di più duro. L’ergastolo, come minimo.
In fondo perché chi la pensa in un certo modo (diverso dal suo) è chiaro che è un potenziale assassino femminicida, e come tale va eliminato.
Per sempre. Prima ancora che possa compiere la sua azione.
Questo pensiero, dove ogni comportamento che non piace, che non aggrada, debba essere considerato “criminale” è esso stesso criminale e pericoloso.
State attenti. Vigilate.
Anche voi uomini che forse per piaggeria vi sentite sempre in dovere di allinearvi in tutto ad un certo pensiero femmini-le(sta).
Inchinatevi, aprite la portiera e porgete il portafoglio.
Parità si, ma per carità che non si dimentichino mai le buone maniere!
Per sua stessa definizione, lo stalking giudiziario si avvale di operatori del diritto (avvocati, periti ecc.) per mettere in atto strategie criminali consistenti in vere e proprie forme di persecuzione.
Per quanto possibile in ogni campo dell’attività forense, i casi più frequenti si riscontrano in ambito familiaristico dove forme di stalking attuate con la strumentalizzazione del sistema giudiziario sono tuttaltro che rare.
La stalking giudiziario in materia di diritto di famiglia, inoltre, va quasi sempre a toccare sentimenti umani profondi, finendo per causare gravissimi danni ai soggetti coinvolti.
Non essendo consentita in italia l’auto-difesa, il fatto che questo tipo di manifestazioni coinvolgano operatori forensi quali avvocati, periti e altre figure legittimate ad interagire con gli apparati di Giustizia, è la deduzione più elementare .
Nel caso dei tribunali dei minorenni, a differenza di quanto avviene per i tribunali ordinari, un ruolo importante possono inoltre averlo (e lo hanno spesso avuto) figure come quella dell’assistente sociale.
Tra le armi degli stalker forensi troviamo, in primis, la falsa accusa. Una accusa inventata e ben orchestrata per maltrattamenti familiari o per abusi su minori può richiedere anni di accertamenti e, in assenza di una difesa sufficientemente preparata e “devota”, può inevitabilmente condurre il soggetto bersaglio in una vera e propria spirale in cui si assiste ad una progressiva soppressione di qualsiasi suo diritto umano normalmente inteso come tale.
Tutto questo puo’ diventare un viaggio senza possibilità di ritorno se, oltre a dover subire i vili colpi di parte avversaria, ci si trova a dover fare i conti con un difensore che non risponda ai requisiti professionali minimi indispensabili per arginare fenomeni di criminalità insiti nel sistema di accusa – difesa sui quali poggia le basi il nostro diritto.
L’infedele patrocinio, cioè il tradimento del cliente in giudizio da parte del proprio legale o consulente (anche la mancata difesa dei diritti è da intendersi a tutti gli effetti come un tradimento), è un reato tra i più ignobili ed è previsto e punito dall’art. 380 del Codice penale ed ha perseguibilità d’ufficio.
ALCUNE BREVI INDICAZIONI:
- può bene accadere, come può avvenire in ogni buona famiglia, che anche nella classe forense – e nelle altre categorie professionali – si possa incontrare un professionista disonesto od incapace, verso di questo resta fermo il diritto del cliente di procedere ad accertare la relativa responsabilità, anche penale;
- informatevi preventivamente sull’affidabilità del professionista, possibilmente presso suoi clienti, tenete presente che non sempre tariffe alte e studio importante sono garanzie di sicurezza;
- verificate l’interesse del professionista alla vostra difesa, fate un accordo scritto e pagate sempre con assegni, per avere prove nel caso d’eventuali contestazioni. Non consegnate documenti originali senza avere in cambio una ricevuta, fornite solo fotocopie;
- intervenite alle udienze: se non è tutto chiaro chiedete formali spiegazioni a mezzo lettera raccomandata AR. Imparate a consultare i Codici, parlate con altri avvocati e consulenti ed eventualmente associateli alla difesa;
- diffidate dei continui rinvii, delle perizie tecniche incomplete, delle spiegazioni poco chiare, dei mancati interventi in udienza, e del mancato ritiro della sentenza, questa dopo un anno diviene irrevocabile;
- prestate attenzione alle fasi finali dell’istruttoria: udienza collegiale, deposito conclusioni, deposito replica. Visionate questi documenti ed eventualmente esigete correzioni ed annullamenti, se non avete riscontro revocate il mandato al professionista articolando quello che è il giustificato motivo a tale decisione;
- ricordate che in base all’art. 76 delle Norme d’attuazione del Codice di Procedura Civile, la parte ha diritto di visionare gli atti in Tribunale, e di ottenerne copie: e’ consigliabile farlo dopo ogni udienza in modo da poter visionare i documenti con calma e poterli verificare insieme a persone competenti;
- in caso d’accertata violazione degli obblighi professionali da parte del proprio delegato, revocategli subito il mandato – ben articolando nello scritto quello che è il giustificato motivo a tale decisione – e chiedete la restituzione degli onorari ed il risarcimento danni; se la Vostra richiesta non dovesse avere riscontro chiedete una conciliazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza del professionista ed esigete copia del relativo verbale;
- qualora il tentativo di conciliazione non fosse soddisfacente chiedete al Consiglio dell’Ordine un procedimento disciplinare ed esigete di conoscere la decisione finale;
- se il procedimento disciplinare dovesse concludersi in un’archiviazione chiedete al Consiglio dell’Ordine l’accesso agli atti e citate il professionista in giudizio: chiedete l’appoggio delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;
- se avete prove fondate denunciate il professionista alla Procura della Repubblica: e’ un atto indispensabile per la salvaguardia dei propri interessi. La denuncia penale è un atto importante: prima di presentarla raccogliete documenti, prove e testimonianze;
- l’Ordine professionale è vigilato dal Ministro della Giustizia, pertanto se ravvisate irregolarità scrivete al Ministro;
- il patrocinio o consulenza infedele è un reato previsto dall’art. 380 del Codice penale ed è punito con la reclusione e con la multa ed è perseguibile d’ufficio: questo comporta che l’Associazione degli utenti e dei consumatori alla quale siete iscritti vi può sostenere con una denuncia c.d. ad adiuvandum.
Conservate questo foglio STAMPATELO E DISTRIBUITELO: potrebbe essere utile.
Fonti:
http://www.associttadini.org/infedeli/Come%20difendersi%20dall%27avvocato%20infedele.html
http://www.facebook.com/pages/Giustizia-Familiare-Stati-Generali-2011-Testimonianze/164072220324057
http://www.youtube.com/watch?v=Exf2U4FYh6E
http://www.youtube.com/watch?v=Sas2byMoP80
«Autobomba» contro la casa della ex. Da tempo c’erano i soliti problemi legati alla «gestione» delle bambine.
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Disperato suicidio di un 53enne cui era stata revocata la patria potestà sulle due figlie: si è schiantato a tutta velocità
CAVAION. L’uomo, 53 anni, senza lavoro e fissa dimora, non ha mai accettato la fine della relazione con la compagna. Lunedì l’ultima accesa discussione con la donna. Separato e padre di due figlie l’altra notte si è schiantato con un furgone carico di bombole di gpl contro la villetta dove vive la «ex»
Cavaion. Una storia d’amore difficile, con una separazione travagliata alle spalle. Si è chiusa nel peggiore dei modi, l’altra notte a Cavaion, con un addio durissimo, difficile da dimenticare. Mauro P. aveva 53 anni, operaio, di origini argentine, ultimamente senza lavoro e fissa dimora, che all’una s’è fatto saltare in aria in un furgone, in via Fracastoro, nel giardino della villetta multi familiare al civico 1. Lì abita, in affitto, al pian terreno, la ex convivente con la quale aveva avuto due figlie: una ragazzina che frequenta la prima media ed un’altra che è alle elementari del paese. Da tempo c’erano i soliti problemi legati alla «gestione» delle bambine. Spesso lui le si era avvicinato, insistendo in maniera anche esasperante nel tentativo di stare con le figlie. Le cose non andavano come lui voleva e l’ultima discussione, accesa, era stata lunedì mattina. Subito dopo la donna, spaventata dalla sua particolare insistenza, aveva chiamato i carabinieri di Caprino. Purtroppo quell’ultimo incontro è stato fatale, visto l’epilogo notturno. Mauro, infatti, si è diretto verso la casa a bordo di un furgone Renault Traffic, che avrebbe noleggiato, su cui aveva caricato due grosse bombole di gpl. L’idea doveva essere quella attuata, ma non riuscita al primo colpo: farsi esplodere. Presa in velocità la via, s’è diretto contro la recinzione laterale della casa, facendo saltare parte della cancellata che sta tra la proprietà privata e lo spazio riservato alla vicina farmacia, lanciandosi contro la parete della villetta.
Il violento botto non è bastato a far scoppiare le bombole, così deve aver deciso di darsi alle fiamme in altro modo.
Ne è seguito uno scoppio tale che il rogo s’è visto fino al casello autostradale di Affi. Il rumore ha messo in allarme i vicini che hanno chiamato i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco di Bardolino. La pattuglia del nucleo operativo radiomobile di Caprino, che era ad Affi, è immediatamente arrivata. Mentre i medici del 118 non hanno potuto che constatare il decesso, i carabinieri di Caprino hanno fatto i rilievi del cadavere carbonizzato e del furgone distrutto e spento le fiamme con i vigili del fuoco. Il corpo è stato quindi portato all’obitorio dell’Ospedale civile di Borgo Trento e messo a disposizione del magistrato di turno che deciderà se disporre o meno l’autopsia.
Ieri mattina la villetta era praticamente sigillata. Chi abita con la donna non ha voluto commentare: «Non è una cosa pubblica. È un fatto privato», ha tagliato corto la vicina accostandosi al cancello per aprire ad un ospite. L’aria addolorata, l’umore nero come la fuliggine che tuttora pervade il giardino della villetta le cui imposte, bruciate, sono rimaste sempre chiuse. Nel cortile il roseto sotto la cancellata crollata è arruffato, un olivo è andato in fiamme ed è stato tagliato e la betulla, forse l’albero più antico che raggiungeva il tetto, è incenerita. Morta.
«Stanotte, verso l’una, abbiamo sentito un botto fortissimo», dice Maria Schwaiger, 69 anni che col marito Massimilian e i figli Marcus e Manuela, 30 e 31 anni, abita di fronte, al civico 20 della stessa via, «è stato Marcus a chiamare il 118 e i vigili del fuoco. Prima qualcuno aveva vanamente tentato di spegnere il rogo con gli estintori. Quando siamo usciti a guardare, le fiamme erano dappertutto… arrivavano fino al tetto, le esplosioni erano continue ed il furgone bruciava, un incendio che per fortuna gli operatori sono riusciti a spegnere… solo verso le 4 era tutto finito». Gli Schwaiger, originari dell’Alto Adige e residenti a Cavaion da 21 anni, dicono di conoscere bene il proprietario della casa, che abita a Verona e anche suo fratello, di Cavaion, che l’altra notte è subito accorso. Non hanno però avuto modo di frequentare la donna al centro della vicenda: «Abita vicino a noi solo da un anno».
Precisano inoltre di non sapere niente della vita privata della donna, che però qualcuno attorno doveva conoscere.
«Mio figlio frequenta la prima media con una figlia della signora», dice una vicina che sta in via Giare, «io non so se avessero problemi in casa, ma qualcuno dice che li avevano». «Sono cose tristi», mormora una persona entrata a fare visita, «queste sono le vere miserie della vita. Là dentro sono tutti sconvolti». Un’amica esce: «Qui c’è bisogno di pace».
Barbara Bertasi
[http://www.larena.it/stories/Home/253168_autobomba_contro_la_casa_della_exuomo_di_53_anni_muore_carbonizzato/]
Se di un omicidio cio’ che desta orrore non è la SOPPRESSIONE dell’ALTRO/A bensì gli “schizzi di sangue”. Stiamo forse scherzando?
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Sono forti, afferma Flavia Amabile su La Stampa, “le differenze tra uomini e donne nel concepire l’amore e le sue genenerazioni”.
E allora? Che vogliamo fare? Vogliamo forse annullare le differenze con un brainwash oppure vogliamo EDUCARCI alla NON-VIOLENZA qualunque siano le sue forme?
Non si comprende perché la violenza psicologica subita da certe persone (violenza che uccide) debba essere valutata meno severamente di quella fisica se l’effetto finale è comunque la morte.
Sembra quasi di poter dire che di un omicidio cio’ che desta orrore non è la soppressione dell’altro/a bensì gli “schizzi di sangue”.
Ma stiamo forse scherzando?
Perché alla fine quale è la differenza tra un omicidio commesso con la forza fisica da quello commesso con la forza psicologica? Ad avviso di chi scrive NESSUNA.
Se un uomo uccide un altro essere umano in modo “asettico”, cioé in modo che la morte dell'”altro/a” APPAIA una morte “naturale” (senza pero’ esserlo!), quell’uomo è forse meno criminale di un altro uomo che, invece, uccide sparando? NO! Non c’è NESSUNA differenza sostanziale tra le due forme di efferata violenza così come spesso non esiste alcuna differenza tra “violenza fisica” e “violenza psicologica” se l’esito e la determinazione finali sono comunque la soppressione dell’altro/a.
Di omicidio sempre si tratta.
DI SEGUITO L’ARTICOLO COMPARSO SU LA STAMPA IL 4 APRILE SCORSO
Uccide la moglie? Che je voi dì? – LASTAMPA.it
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La frase pronunciata da Magalli in diretta su Rai Uno durante la trasmissione ‘Se a casa di Paola…’
FLAVIA AMABILE
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#day=2011-04-04&ch=1&v=58057&vd=2011-04-04&vc=1
Cliccando su questo link si aprirà la trasmissione di ‘Se a casa di Paola’ di lunedì 4 aprile. Si parlava di delitti a proposito dell’assassinio della contessa Alberica Filo della Torre, e di delitti passionali più in generale.
Conviene seguire la registrazione a partire da 1’05 per rendersi conto di quanto siano radicate le differenze tra uomini e donne nel concepire l’amore e le sue degenerazioni. Ma il bello arriva a partire da 1’08’40” della trasmissione, quando Magalli pronuncia la sua assoluzione dell’uomo rifiutato che decide di ammazzare la donna che lo “provoca” perché esiste l’attenuante della “provocazione”. E, dunque, “che je voi dì?”
Il tutto in diretta televisiva, alle tre e venti del pomeriggio, su Rai Uno
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GF
E’ stato approvato da pochi giorni il disegno di legge 2568 intitolato “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”.
Il ddl, con relatrice la sen.Gallone, rafforza le tutele per le madri detenute rispetto al precedente quadro normativo. Le principali novità prevedono l’innalzamento da tre a sei anni di età del periodo nel quale il figlio può restare con la madre detenuta e la possibilità per la madre di scontare la detenzione in un istituto a custodia attenuata (ICAM) o agli arresti domiciliari. In più la donna potrà visitare il figlio, anche oltre i sei anni, in caso di malattia o di ricovero ospedaliero, secondo tempi e modalità permessi dal giudice.
Il sostegno ad una riforma che andasse a favorire la condizione delle madri dietro le sbarre è stato bipartisan, anche se i Radicali ed il centro-sinistra hanno espresso critiche alla formulazione finale della legge, astenendosi nel voto finale al Senato. Le valutazioni negative riguardano il fatto che gli ICAM permangano sotto l’amministrazione penitenziaria ed il fatto che resti nebuloso il percorso di effettiva realizzazione e messa a regime di tali istituti e delle case protette per la detenzione domiciliare.
In definitiva le forze politiche si sono divise tra chi considera sufficiente la legge approvata e chi avrebbe voluto una legge che si spingesse anche oltre a difesa dei diritti delle detenute madri.
Nessuno invece ha invece portato l’attenzione su uno degli aspetti apparentemente più evidenti della normativa, cioè il fatto che ceteris paribus i padri siano esclusi dai benefici conferiti alle madri. Il padre, in base alla legge, risulta una sorta di “genitore residuale”, che può accedere a benefici solamente nel caso “la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole”.
Del resto, malgrado ragioni di opportunità abbiano spesso suggerito di inquadrare il tema delle detenute madri come una questione di diritti dei bambini, è in realtà abbastanza evidente che le leggi sull’argomento sono percepite e vissute dalla politica in primo luogo come leggi “per le donne”.
Non è un caso che la legge Finocchiaro del 2001 sia stata varata l’8 marzo e che anche quest’anno la nuova riforma facesse parte del “pacchetto 8 marzo, al pari delle quote rosa nei CdA, anche se poi ragioni tecniche hanno fatto slittare l’approvazione di qualche giorno. E’ chiaro che, in questa logica, per i papà non ci può essere molto posto.
Vi è, peraltro, una certa ipocrisia in politiche per le “pari opportunità” che da un lato stigmatizzino il persistere nel nostro paese di una suddivisione tradizionale dei ruoli di genere e dall’altro riaffermino l’identità della donna quale genitore prioritario e prevalente per la cura dei figli, ogni volta che da tale condizione possano scaturire dei vantaggi.
La legge approvata continua ad essere apertamente discriminatoria nei confronti degli uomini carcerati che si trovano privati della possibilità di un contatto con i propri figli, alle medesime condizioni che invece sono consentite alle donne. E’ una una violazione palese dell’art. 3 della Costituzione ed al tempo stesso compromette le prerogative del ruolo genitoriale così come riconosciute dall’art. 30 della Carta.
Va detto che l’attuale asimmetria di genere non è sostenibile neppure in nome dell’interesse del bambino.
Dal punto di vista del minore, infatti, se il “focus” è il suo diritto a non trascorrere la propria infanzia dietro le sbarre, è evidente che tale esigenza potrebbe essere assicurata anche attraverso strumenti alternativi rispetto alla scarcerazione della madre – come ad esempio l’affidamento ad altri membri della famiglia o se, questo non si rivela possibile, a coppie che si rendano disponibili.
Se invece il “focus” è sul diritto del bambino a mantenere un rapporto di contatto diretto con il genitore, come si può pensare che questo rapporto debba riguardare solamente la mamma ?
Si tratterebbe, evidentemente, di una violazione dei principi che negli ultimi anni si è sempre più cercato di affermare nel dibattito politico-culturale a proposito del superamento della cristallizzazione dei ruoli nell’ambito della famiglia ed a proposito della riabilitazione dell’importanza della funzione paterna anche a livello di accudimento diretto.
In questo senso, ad esempio, la legge 54/2006 sull’affido condiviso ha affermato il principio del diritto del minore ad un rapporto “equilibrato e continuativo” con entrambi i genitori, un diritto soggettivo ed indisponibile che – come si legge nella proposta Tarditi che ha dato origine alla 54/2006 – è “da collocare nell’ambito dei diritti della personalità”.
E’ interessante notare come il fenomeno dei detenuti padri sia numericamente molto più importante di quello delle detenute madri e come quindi la rilevanza sociale di una strategia di riavvicinamento tra gli uomini dietro le sbarre ed i loro figli sarebbe notevole. Alcune analisi evidenziano, tra l’altro, come il mantenimento del rapporto tra padri carcerati e figli diminuisca per i primi la probabilità di recidività, per i secondi il rischio di disadattamento.
In definitiva, al di là della breve fase dell’allattamento, è difficile individuare ragioni sostenibili per discriminare la posizione dei padri e delle madri, salvo contraddire in modo evidente il percorso sociale e normativo verso nuovi paradigmi genitoriali e di rapporto tra i generi.
O i “benefici” per i genitori rappresentano un vulnus all’impianto del sistema penale compromettendo tanto la valenza punitiva tanto quella di deterrenza della sanzione o rappresentano, al contrario, un elemento di umanizzazione della pena e di valorizzazione del suo elemento rieducativo.
Nel primo caso il problema della legittimità e della “sostenibilità” dei benefici verrebbe a porsi con i medesimi contorni anche per le detenute madri. Nel secondo caso, invece, la possibilità di accedere ad una detenzione attenuta od alla scarcerazione dovrebbe essere estesa ai padri, anche nell’ottica di un percorso per il loro reinserimento sociale.
Purtroppo la politica è lo specchio di un paese che risponde a riflessi umorali – che da un lato sente forte il fascino di visioni giustizialiste e securitarie, dall’altro si commuove di fronte all’immagine della mamma con il bimbo in braccio.
Eppure bisogna andare oltre ed affrontare problematiche come questa non su basi emotive, bensì avendo come bussola i diritti individuali ed il principio dell’uguaglianza davanti alla legge.
Marco Faraci
Fonte: libertiamo.it
OTTIMA LA RISPOSTA DI ADIANTUM:
L´OUA si scaglia contro il DDL 957 (affido condiviso bis). Interesse del minore, o interesse di categoria?
Le agenzie di stampa hanno diffuso la notizia – a dire il vero piuttosto scontata – secondo cui l’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) ha criticato ferocemente il DDL 957 (modifiche al condiviso) che è all’esame della Commissione Giustizia del Senato.
Secondo il documento, firmato dalla Commissione OUA sulla famiglia coordinata da Nicoletta Variati, il disegno di legge all’esame del Parlamento, che modificherebbe l’art. 155 codice civile, “avra’ gravi ricadute sui minori”.
Il provvedimento in discussione, sostiene Maurizio De Tilla, presidente OUA, ha un’impostazione rigida ed e’ quindi controproducente rispetto agli scopi prefissati. ”Un ddl sbagliato – spiega – che necessita di immediate e forti modifiche, questa e’ l’opinione di quanti sul campo seguono questa delicata materia.
La Commissione Famiglia dell’OUA ha sottolineato che sono in gioco i diritti dei minori in situazioni spesso traumatiche come una rottura familiare. Per citare alcuni nodi: non si possono stabilire criteri rigidi come la ripartizione dell’affido tra i due genitori in due domicili con tempi paritetici”.
Nessuna sorpresa, pertanto, da una categoria professionale che, oltre a pesare economicamente sulle risorse finanziarie dei genitori separati (forti sono le critiche dei cittadini riguardo le parcelle e i costi, davvero esorbitanti, di una separazione), ha finora guadagnato proprio grazie al mantenimento della conflittualità che l’attuale intepretazione del Condiviso garantisce a tutti gli operatori del diritto.
Prova ne sia che gran parte dell’avvocatura si è presto schierata a favore del c.d. domicilio prevalente, istituto non previsto dalla L. 54/2006 e, nei fatti, realizzativo di un sostanziale aggiramento della norma.
E se le “gravi ricadute sui minori”, paventate con studiato allarmismo dalla Variati, producono in queste ore grande ironia – c’è chi si è affrettato a ribattezzare la sua uscita con un riferimento più realistico alle “gravi ricadute sulle parcelle degli avvocati” – da più parti ci si chiede se l’OUA rappresenti davvero la coscienza dell’intera categoria forense, nella quale non è raro individuarne una bella fetta che non condivide affatto la linea dell’Organismo, e non accetta l’imposizione, da parte della Magistratura, del domicilio prevalente.
L’avv. Carlo Ioppoli, Presidente di ANFI (avvocati e consulenti familiaristi, afferma che “il DDL 957 è sicuramente migliorabile, ma il documento dell’OUA sembrerebbe volerlo affondare, più che perfezionarlo, e riportare indietro le lancette della Giustizia Familiare a 5 anni fa, quando gran parte del mondo giuridico si affrettò, prima, a liquidare la mediazione familiare e, poi, si dichiarò apertamente ed immotivatamente ostile all’introduzione del condiviso. Peraltro, questo documento apparirebbe come una strenua difesa della classe forense, ma a nostro avviso, non tiene assolutamente conto della profonda maturazione, nel solco tracciato dalla cultura della Bigenitorialità, che ha contraddistinto in questi anni gran parte dell’avvocatura”.
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Di seguito il COMUNICATO dell’OUA contro il DDL 957 e contro la parita’ genitoriale. In nome, ovviamente, del solito INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE (probabilmente corrispondente ad INTERESSE DI CATEGORIA!)
Affido condiviso, l’ Oua boccia il Ddl all’esame del Parlamento |
Affido condiviso, l’ Oua boccia il Ddl all’esame del Parlamento L’Organismo unitario dell’avvocatura ha approvato un documento (di seguito), redatto dalla Commissione Oua sulla famiglia coordinata da Nicoletta Variati, in cui si critica duramente il Ddl 957 all’esame del Parlamento (ora al Senato), che modifica l’art. 155 cod. civ., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare. Per l’Oua le ricadute sui minori saranno gravi. Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, il provvedimento in discussione ha un’impostazione rigida ed è quindi controproducente rispetto agli scopi prefissati: «Un ddl sbagliato – spiega – che necessita di immediate e forti modifiche, questa è l’opinione di quanti sul campo seguono questa delicata materia. La Commissione Famiglia dell’OUA ha sottolineato che sono in gioco i diritti dei minori in situazioni spesso traumatiche come una rottura familiare. Per citare alcuni nodi: non si possono stabilire criteri rigidi come la ripartizione dell’affido tra i due genitori in due domicili con tempi paritetici. Oltretutto non si fa alcune distinzione tra fasce d’età diverse, come se fosse una ricetta buona per ogni situazione, con possibili gravi conseguenze in termini psicologici. Invece di stimolare così la collaborazione tra i genitori si rischia di costruire spazi separati e i minori si troveranno scaraventati come pacchi tra realtà in conflitto tra loro. E non è realistica la proposta che il minore abbia la doppia residenza anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale è la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), e per le conseguenze alla anagrafe e su tutta la normativa sulla residenza, minando così anche il principio di certezza del diritto, con la necessità di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani. Non solo, andiamo incontro all’aumento esponenziale del conflitto familiare estendendolo anche alla famiglia di origine, con l’inserimento dell’intervento dei nonni nei giudizi di separazione» Nel documento della Commissione OUA si denuncia inoltre la mancanza di un “approfondimento per quanto riguarda le situazioni legate alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi. Inoltre, si compromette l’esercizio del potere ufficioso del giudice con la previsione dell’eliminazione del riferimento all’interesse morale e materiale dei figli. Non basta: viene tagliata la possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori, il che rappresenta “un regalo” per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli e si elimina anche ogni riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione il che comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima. Salta anche il godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio ulteriore aspetto che ricade inevitabilmente sui minori stessi”. Negative quindi le conclusioni della Commissione Famiglia Oua: “L’approvazione delle norme di cui al DDL 957 – si scrive – implicherà un aumento esponenziale, ingiustificato della conflittualità, circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalità della legge sull’affidamento condiviso, ed è per tutte queste ragioni che l’OUA chiede che si ascoltino gli avvocati e che si apra un confronto nel merito”. IL DOCUMENTO ANALITICO La Commissione Famiglia O.U.A. – considerato che la normativa proposta con il DDL 957 interviene a modificare l’art. 155 cod. civ., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare; – considerato che la formulazione del DDL 957 è indirizzata in senso nettamente contrario all’obiettivo prefissato invece dalla Legge sull’affidamento condiviso; – considerato che il DDL prevede modifiche (quali, a mero titolo esemplificativo, “abolizione del collocamento del figlio presso un genitore e domicilio dello stesso presso entrambi i genitori con tempi e presenza presso ciascun genitore “paritetici”; legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita; mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa, perdita di efficacia ope legis dell’assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio etc”.; – ritenuto che la previsione dei tempi di permanenza del figlio presso entrambi i genitori comporterebbe una suddivisione della vita del figlio mettendo in secondo piano l’obiettivo della collaborazione dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei figli previsto dalla L 54/2006 ; – ritenuto che la previsione di tale norma, che impone una rigida divisione del tempo dei figli minori in misura eguale presso ogni genitore, senza alcuna distinzione dell’età del figlio, da 0 a 18 anni, non tiene in alcuna considerazione le esigenze di vita dei figli, sotto il profilo materiale e psicologico, e la specificità di ogni singolo caso. I tempi di vita dei minori e le loro esigenze sono diverse a seconda che si tratti di un bambino di pochi mesi, o di un minore in età preadolescenziale, o un adolescente o una persona pressocchè adulta. Per tale motivo occorre evitare che una rigida imposizione di tempi paritetici presso ciascun genitore possa comportare per i figli imposizione di tempi e modi di vita diversi, che possano nuocere anziché giovare alla loro crescita e al loro sviluppo psico-fisico; – ritenuto che il DDL 957 , così come formulato, laddove prevede l’eliminazione del riferimento all’interesse morale e materiale dei figli, compromette fortemente l’esercizio del potere ufficioso del giudice; – ritenuto che per quel che attiene alle situazioni riferibili alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi non individuati nel testo e non facilmente accertabili, meriterebbero un esame ben più approfondito, esame che nel testo manca totalmente; – ritenuto che parimenti non può essere condivisa la proposta che il minore abbia la doppia residenza perché crea instabilità nella vita dei minori ed, altresì, anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale è la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), senza voler parlare delle modifiche che questa norma comporterebbe alla anagrafe ed alla normativa sulla residenza, minando così anche il principio di certezza del diritto, con la necessità di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani; – rilevato che la previsione di un intervento dei nonni nei giudizi di separazione aumenterebbe in maniera esponenziale il conflitto familiare, estendendolo anche alla famiglia di origine; – rilevato cha la previsione della eliminazione del riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima; – rilevato che l’eliminazione della possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori rappresenta ” un regalo ” per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli; – rilevato che la previsione della perdita del godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio andrebbe a nuocere inevitabilmente i minori stessi; – ritenuto infine che l’approvazione delle norme di cui al DDL 957 implicherebbe un aumento esponenziale , ingiustificato della conflittualità, circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalità della Legge sull’affidamento condiviso; Tutto quanto sopra precisato, l’O.U.A. manifesta forte dissenso al DDL 957 in ogni sua previsione, nessuna esclusa e/o eccettuata, e rifiuta categoricamente una norma che ha come conseguenza l’aumento dei conflitti a danno dei minori e delle |
Data: 04/04/2011 http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=5428 |
INCREDIBILE!!! Ma vero….. a voi ogni ulteriore considerazione.
Ma perché certi avvocati fanno confusione tra interesse del minore e interessi economici di categoria?
La disuguaglianza crea conflitto
Secidenti gruppi femministi all’assalto di gruppi maschili mistificano una discussione di un forum. Ma dimenticano che sullo stesso argomento si erano gia’ espressi più magistrati…
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Commenti disabilitati su Secidenti gruppi femministi all’assalto di gruppi maschili mistificano una discussione di un forum. Ma dimenticano che sullo stesso argomento si erano gia’ espressi più magistrati…
La notizia rimbalza di blog in blog. Così come gli insulti e gli inviti di rito a denunciare l’accaduto. I fatti sono quelli di una discussione catturata su un forum in cui si dibatte di “questioni maschili”, ossia dei diritti degli uomini troppo spesso e notoriamente negati nell’era in cui la guerra dei sessi è ormai, oltre ad una tragica realta’, anche un fatto di gossip. Ma in questa guerra per i diritti si sono creati squilibri di tale evidenza che ormai in molti parlano di discriminazione basata su “razzismo di genere” per quella metà degli abitanti di questa terra colpevoli di essere maschi.
L’argomento della discussione, a prescindere da ogni altra considerazione di carattere morale, verte su un punto: paga piu’ duramente un uomo che accetti di divorziare dal coniuge che non un uomo il quale, di fronte alla richiesta di separazione della moglie, reagisca con violenza uccidendo la consorte.
L’argomento della discussione è, in modo lapalissiano, provocatorio. Con tutta probabilità, chi lo ha avviato voleva solamente evidenziare l’insostenibilità del diritto attuale in base al quale un uomo che debba affrontare un divorzio “difficile” è fondamentalemente destinato a soccombere per entrare a far parte dei milioni di uomini e padri separati privati spesso anche dei diritti umani fondamentali.

Il PM Piercamillo Davigo
Dimenticano le feministe che lo stesso argomento, ivi inclusi i supposti vantaggi di una ipotesi anziché dell’altra, fu sollevato anni fa dal Pubblico Ministero Piercamillo Davigo il quale, scagliandosi contro la pratica consolidata dei DIVORZI INFINITI, affermo’ che:
“È più facile uccidere la moglie che venire a capo di un divorzio difficile”
Il tutto è fedelmente riportato su un articolo del Corriere della Sera dell’ottobre del 2007 dove anche il sostituto procuratore di Milano Francesco Greco, punta il dito contro la lentezza della giustizia civile.
Vediamo:

Il PM Francesco Greco
MILANO – Separarsi, che fatica. E quanti anni (e denari) spesi in tribunale a trovare accordi, soluzioni, compromessi. Perfino il sostituto procuratore di Milano, Francesco Greco, punta il dito contro la lentezza della giustizia civile. Lo fa davanti ai giovani industriali riuniti a Capri, citando il collega Piercamillo Davigo: «È più facile uccidere la moglie che venire a capo di un divorzio difficile». Chiamato in causa, il giudice Davigo precisa: «Io parlavo di procedure: i tempi per una separazione spesso superano quelli di una pena infliggibile per omicidio». E il conto si fa in un attimo: trent’ anni per assassinio volontario con le attenuanti generiche e il rito abbreviato rischiano di diventare anche cinque. Molti meno di una causa di separazione. Divorzio all’ italiana, questione di nervi. Di chi, nella (ex) coppia è più forte o più tenace. Di chi è più ricco e ha un avvocato migliore. O, semplicemente, è più paziente. Perché i tempi sono lunghi, anzi lunghissimi. In media 582 giorni per mettersi d’ accordo su alimenti, ma si arriva fino a 10-15 anni per risolvere una lite. Abbastanza per cambiare vita, lavoro, moglie (un’ altra), per vedere diventare maggiorenni i figli per cui tanto si è litigato. Ma con la legge che ti riporta sempre indietro. Al momento della crisi. Secondo le statistiche delle associazioni «separati e divorziati», nell’ ultimo anno si sono contati circa 70 mila separazioni e 50 mila divorzi. Ne sa qualcosa Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato matrimonialista (tra i suoi assistiti Eros Ramazzotti ai tempi della crisi con Michelle Hunziker): «Finalmente viene alla luce il problema della conflittualità tra le coppie di oggi». Che litigano allo stesso modo «per 200 euro o per 2 milioni», che scambiano le aule dei palazzi di giustizia per un ring. «Come nella politica, come nella tv», sottolinea la Bernardini De Pace. In tribunale come in un reality. L’ avvocato Laura Hoesch (che invece difese Michelle) aggiunge: «La giustizia non riesce più a gestire il problema». Pochi giudici di famiglia, è questo il dramma. E una marea di consulenti tecnici («alcuni incompetenti») che, inevitabilmente, gonfiano i tempi processuali. Sentenze a rilento. Anna Galizia Danovi, presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia, sbotta: «Noi avvocati dobbiamo evitare di fomentare coniugi uno contro l’ altro. Troppe volte mi sono sentita dire: “Voglio la testa di mia moglie”, ma mi rifiuto di ragionare in questo modo. Greco ha ragione: la giustizia non riesce a dare risposte adeguate». Altro paradosso: spesso le cause si prolungano oltre le sentenze di divorzio (con il marito/moglie che paga gli alimenti all’ ex coniuge per decenni). E allora il conflitto si ricrea all’ infinito. «Colpa della magistratura – dice Marino Maglietta, presidente dell’ associazione Crescere Insieme – che insiste sul modello monogenitoriale. Ma la nuova legge sull’ affidamento condiviso parla chiaro». I figli alla madre, le spese al padre. Una volta, forse. Ora non sempre è così. «Negli ultimi 6 anni – continua l’ avvocato Bernardini De Pace – i più deboli sono gli uomini. Le donne sono meglio preparate ad affrontare i cambiamenti». Dimentichiamo allora, il conflitto Giorgio Falck-Rosanna Schiaffino, il duello Mario Chiesa-Laura Sala che diede via a Tangentopoli, la vicenda Silvana Mangano-Dino De Laurentiis. Oggi le donne sanno difendersi. E vincere le battaglie legali. «Anche se la materia – conclude l’ avvocato Hoesch – è complessa e in continua evoluzione». 582 *** I GIORNI medi di attesa per concludere una causa di divorzio. «Ma – dicono i legali – c’ è chi aspetta anche 10/15 anni» * * * NEI FILM KRAMER CONTRO KRAMER Lei se ne va, poi torna, vuole l’ affidamento del figlio e la famiglia finisce in tribunale. Film del 1979 regia di Robert Benton è uno spaccato impietoso della famiglia americana alle prese con la crisi del privato. La pellicola ebbe grandissimo successo: le crisi fra i due separati, le scenate davanti al figlio sono diventate nell’ immaginario collettivo una sorta di documento realistico della separazione conflittuale *** LA GUERRA DEI ROSES In questo film dell’ 89, Danny DeVito descrive il divorzio di una coppia di yuppie (Kathleen Turner e Michael Douglas, sopra). La battaglia per la spartizione della casa è all’ ultimo sangue
Sacchi Annachiara
[http://archiviostorico.corriere.it/2007/ottobre/07/attacca_divorzi_infiniti_Piu_facile_co_9_071007085.shtml]
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Di seguito, sempre per chiarezza, lo stesso argomento e le stesse argomentazioni, recentemente comparse sul forum maschile e elevato a SCANDALO MEDIATICO.
Niente di nuovo, quindi, sotto il sole. Nessun neomaschilismo, ma solo uomini che chiedono giustizia e parita’ di diritti. Paritò di diritti e opportunità anche nel corso della malagurata ipotesi di un eventuale divorzio.
Inutile che i sedicenti gruppi femministi gridino allo scandalo e, come se non lo avessero gia’ fatto nelle piu’ svariate e spesso inopportune occasioni, alla loro fantasmagoriga tesi del femminicidio.
La realta’ è un’altra e sta nell’attesa riforma del diritto di famiglia e nell’incompresa mancata applicazione della legge 54/2006 sull’affidamento condiviso dei figli e sul loro mantenimento diretto.
Tutte questioni che, complice anche l’attuale crisi economica, rappresentano un invito forte ad affrontare prassi giudiziarie fortemente discriminatorie per il mondo maschile.
Mondo maschile che adesso non è piu’ disposto ad aspettare oltre.
Ed è davvero difficile dare agli uomini torto.
A Campobasso (raro esempio felice) da quando il Tribunale applica il VERO affido condiviso (cioè 50% padre e 50% madre), rispettando l’uguaglianza civile tra padre e madre, la conflittualità e le cause giudiziali sono DRASTICAMENTE ridotte.
Nel nostro paese il 95% degli Affidi sono ancora prevalenti alle madri.
La conflittualità, ovunque, è quindi alta.